Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13972
CASS
Sentenza 4 marzo 2009

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In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, è cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è ceto che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13972
    Data del deposito : 4 marzo 2009

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