Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, è cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è ceto che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13972 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 238
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043246/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
2) COMMISSIONE EUROPEA;
3) RB RA N. IL 29/08/1954;
4) CA DO N. IL 05/02/1962;
5) CA AN N. IL 26/06/1956;
6) OM ER N. IL 04/11/1946;
7) DI DI VITO N. IL 16/01/1967;
8) LL IO N. IL 28/07/1950;
9) HA AL N. IL 23/12/1958;
10) MINARDI AMERIGO N. IL 28/08/1933;
avverso SENTENZA del 20/02/2008 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.G., per RB, LI, OM, per il rigetto del ricorso del P.G. nei confronti di EV e EI;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AR limitatamente al delitto ex art. 648 bis c.p.; per il rigetto dei ricorsi di RB e EV;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giannuzzi Massimo;
Uditi i difensori Avv. Conticchia D., in sostituzione dell'avv. Quarta per RB che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso del P.G., sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'Avvocatura dello Stato per carenza di interesse, accoglimento del ricorso di RB;
avv. Camprini P., in sostituzione dell'avv. Parravicini P., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di AR;
avv. Faccioli V. e Sgubbi F. che, nell'interesse di OM ER, hanno chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal P.G. E dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea tramite l'Avvocatura dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 novembre 2004 il Gup del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava:
RB FR colpevole dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e contrabbando aggravato e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con la riduzione di un terzo per il rito, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione;
DO EV colpevole dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, contrabbando aggravato e riciclaggio e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro quattromila di multa;
AR GE colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere (capo e) e riciclaggio e, ritenuta la continuazione fra gli stessi e con la riduzione di un terzo per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro quattromiladuecento di multa;
OM ER responsabile del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso con funzione di promotore e organizzatore e, previa riduzione di un terzo per il rito, lo condannava alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
LI EL colpevole del delitto di riciclaggio (capo n) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione di un terzo per il rito, lo condannava alla pena di due anni, otto mesi di reclusione ed Euro duemila di multa;
EI ER responsabile del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione di un terzo per il rito, lo condannava alla pena di tre anni di reclusione. Dichiarava OM legalmente interdetto per la durata della pena, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e tutti gli altri imputati legalmente interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Condannava, infine, gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro - tempore, Unione Europea e, per essa, Commissione Europea in persona del Presidente pro tempore, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, in favore delle medesime parti civili, delle spese processuali.
2. Il 20 febbraio 2008 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, impugnata dagli imputati;
assolveva RB FR dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per non avere commesso il fatto e, con riguardo alla residua imputazione, riduceva la pena ad anni due di reclusione;
assolveva DO EV dal reato di cui al capo k3 (ex capo 1), perché il fatto non sussiste e, con riguardo alle residue imputazioni, valutate prevalenti le già concesse attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni due di reclusione con la sospensione condizionale della pena;
escludeva nei confronti di GE AR l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 2.600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;
assolveva OM ER, ER EI dalle imputazioni di cui all'art. 416 bis c.p., loro rispettivamente ascritte, perché il fatto non sussiste;
assolveva, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, LI EL dal delitto di cui all'art. 648 bis c.p., perché il fatto non costituisce reato.
3. Da entrambe le sentenze di merito, fondate sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AN TO, ST SA, entrambi della Sacra Corona Unita salentina, PA EL, De ZO AV, US LL di Bari), sulle risultanze della documentazione bancaria e commerciale acquisita all'esito di richiesta di assistenza giudiziaria rivolta alle Autorità della Confederazione Elvetica, sugli esiti dei servizi di controllo, osservazione, pedinamento e delle attività di perquisizione e sequestro, emergeva che i fatti oggetto del presente processo si inquadrano in un più ampio contesto associativo finalizzato al contrabbando di tabacchi lavorati esteri tra le coste pugliesi e quelle del Montenegro, posto in essere, nel periodo di tempo compreso tra il 1998 e il 2000, ossia durante l'embargo decretato dall'ONU che aveva comportato l'isolamento commerciale del Montenegro. In questo Stato avevano trovato rifugio i principali esponenti latitanti della "Sacra Corona Unita", tra cui AN TO, poi divenuto collaboratore di giustizia, AN NT, ucciso nel settembre 1998, FR SP, LL US, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, i fratelli PA, due dei quali arrestati e divenuti collaboratori di giustizia, IN FR. Costoro, quali esponenti api cali dell'organizzazione di appartenenza, avevano dato vita ad un vero e proprio accordo criminale per lo svolgimento dell'attività di contrabbando tra il Montenegro e la Puglia, costituendo gli ineludibili referenti di grandi trafficanti internazionali, tra cui OM ER, detto ON o IO, che, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, era uno dei quattro "brokers" internazionali di sigarette in Montenegro. Ogni licenza consentiva l'importazione di venticinquemila casse di tabacchi lavorati esteri al mese, previo pagamento, all'atto dell'importazione, di una somma di denaro pari a cinquantacinque dollari a cassa. Presso la "Zeta Trans" le società che stoccavano la merce erano la UB", la "Santa Monica", la "Menor", la "Aval Trading", riconducibili, tra gli altri, a OM ER. I rilevanti quantitativi di tabacchi lavorati esteri venivano importati via mare in Italia e, una volta giunti sulle coste pugliesi, venivano immessi sul mercato, previa suddivisione tra le diverse zone territoriali di competenza. I pagamenti dei fornitori delle ingenti quantità di tabacchi lavorati esteri venivano effettuati in Svizzera, paese dove il denaro veniva trasportato in contanti tramite corrieri.
4. La sentenza d'appello, che riformava sul punto quella di primo grado, perveniva all'assoluzione di OM ER, RB FR, EI ER dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sulle base delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento alla posizione di OM ER, ad avviso della Corte territoriale non era stata raggiunta la prova del suo inserimento in posizione apicale in un'associazione per delinquere di stampo mafioso, promossa, da un lato, dagli esponenti di vertice di diversi gruppi di criminalità organizzata italiana e, dall'altro, dai quattro titolari delle licenze di importazione del t.l.e, in Montenegro, tra cui OM, interessati a vendere in Italia i rilevanti quantitativi di tabacco. Non erano stati, infatti, acquisiti elementi indicativi della sussistenza degli elementi costitutivi del suddetto sodalizio e dell'affectio societatis, e, anzi, le risultanze probatorie mettevano in luce una serie di circostanze che obiettivamente smentivano tale assunto accusatorio, quali: a) la pluralità di acquirenti di tabacchi lavorati esteri di cui poteva disporre OM ER;
b) la molteplicità dei canali di rifornimento di IN in Montenegro;
c) la concorrenzialità tra i quattro sub-concessionari nei prezzi praticati a IN;
d) l'atteggiamento collaborativo con le Autorità montenegrine in vista dell'arresto di latitanti italiani tenuto da OM;
e) la condotta serbata da IN che, dopo il dissequestro di rilevanti somme di denaro in Svizzera ottenuto grazie all'intervento di OM presso alcuni dirigenti di uffici giudiziali del Canton Ticino, aveva prelevato i soldi, nonostante le diverse promesse di lasciare i soldi in deposito in Svizzera fatte a OM.
Relativamente alla posizione di EI ER, la Corte evidenziava innanzitutto la fluidità delle imputazioni formulate nei suoi confronti, atteso che, dopo l'intervenuta archiviazione per i delitti di associazione per delinquere e di riciclaggio, a lui originariamente contestati, la riapertura delle indagini nei suoi confronti era stata autorizzata per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e che, da ultimo, nella memoria depositata a dibattimento il pubblico ministero sembrava prefigurare nei suoi confronti l'ipotesi del concorso esterno ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.. Dopo tale premessa la Corte osservava che gli elementi asseritamente dimostrativi del coinvolgimento dell'imputato nell'associazione (ricezione di somme di denaro in contanti poi confluite sui conti correnti bancari accesi presso la filiale dell'istituto di credito svizzero da lui diretto, contenuto delle conversazioni intercorse con OM, consigli e informazioni su terze persone forniti a quest'ultimo, asserite triangolazioni nel pagamento delle partite di tabacchi lavorati esteri) o non erano provati oppure non erano univocamente indicativi della consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del denaro e del suo organico inserimento nel sodalizio ovvero, infine, erano irrilevanti in quanto non ricompresi nell'imputazione contestata (rapporti con AR GE in vista dell'apertura presso la filiale di Lugano della BNP di conti correnti funzionali alla gestione del commercio di tabacchi lavorati esteri).
In merito alla posizione di FR RB la Corte osservava che l'imputato aveva sicuramente acquistato con sistematicità rilevanti quantità di tabacchi lavorati esteri dal clan IN in vista del successivo smercio e che in ben ventidue occasioni l'imputato aveva discusso con IN l'acquisto di partite di tabacco, ma che tali elementi non erano indicativi di un organico inserimento nel sodalizio, bensì di un rapporto contrattuale illecito tra i due, come del resto comprovato dal debito accumulato da RB, il quale era riuscito a riallacciare poi i rapporti con IN solo grazie all'intervento a garanzia di CI NC. Irrilevanti, infine, nella prospettiva accusatoria era considerata la telefonata intercorsa con IN in merito all'arresto, in data 5 dicembre 1997, di cerroni pietro, trovato in possesso di oltre 400 milioni di L. in contanti, il noleggio di un motoscafo di altura di proprietà di RB da parte dell'organizzazione dei PA per il trasporto via mare di tabacchi lavorati esteri e il versamento in corrispettivo della somma complessiva di 500 - 600 milioni di L..
Con riguardo alla posizione di AR GE, la Corte confermava l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 bis e 416 c.p., comprovata dalla copiosa documentazione bancaria acquisita, contenente espliciti riferimenti al commercio di tabacchi lavorati esteri, dalla rilevanza delle somme di denaro a lui affidate dal gruppo facente capo a Gries, dalla sistematicità dei trasferimenti di denaro, dal carattere fiduciario degli incarichi svolti per conto di EG e gradi, mentre escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 293 del 1991, art. 7, non ritenendo acquisita la prova che l'imputato fosse consapevole che il reimpiego bancario del denaro illecito fosse funzionale ad agevolare l'attività di un'associazione mafiosa.
Relativamente a EV, la Corte osservava che non erano contestati dal ricorrente i plurimi trasporti di denaro, funzionali all'acquisto di tabacchi lavorati esteri, per conto di IN dall'Italia verso la Svizzera e la ricezione di molte delle somme da parte di LI IN US, ex maresciallo della Guardia di Finanza di Padova, cognato di IN, ma che tali condotte, sorrette dalla consapevolezza che il trasporto del denaro serviva all'acquisto dei tabacchi, dovevano essere inquadrate come concorso nel delitto di contrabbando aggravato e non nel delitto di cui all'art. 648 bis c.p., mancando la prova dell'elemento soggettivo di tale delitto,
peraltro logicamente alternativo rispetto all'altro. A proposito di LI la Corte territoriale argomentava che egli si era occupato di un solo trasporto di denaro dell'ammontare di 363 milioni in contanti dalla Puglia in nord Italia e che a tal fine si era mosso da Como, dove viveva, a Ostuni dove si era incontrato con ZZ, nipote di IN, che aveva sostituito il corriere precedentemente designato con LI, secondo quanto risulta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Peraltro l'unicità dell'incarico, la mancanza di conoscenza personale con ZZ rappresentavano altrettanti elementi che non consentivano di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati RB FR, AR GE, EV DO, nonché, ai soli interessi civili, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore, la Commissione Europea in persona del Presidente pro - tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari si duole dell'assoluzione di RB, OM, EI dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dell'assoluzione di EV e di LI dai delitti di riciclaggio loro contestati rispettivamente ai capi capo k3 e n).
Con riferimento al proscioglimento dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., lamenta erronea applicazione della legge penale, carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in conseguenza di un apprezzamento frammentario e non coordinato delle emergenze processuali evidenzianti i ruoli fondamentali di OM e IN coorganizzatori dell'associazione di stampo mafioso, agenti su posizioni parallele e convergenti spesso non conflittuali, avendo ciascuno di essi la cura di tutelare i propri interessi e di conservare la propria sfera esclusiva di rifornimento di tabacchi lavorati esteri nella "Zeta Trans" di pertinenza del OM, di mantenere stabili contatti con i loro referenti territoriali rappresentati dai sodalizi criminali operanti nelle diverse zone di influenza. Il carattere mafioso del sodalizio, costituente una sorta di confederazione dei diversi clan, era desumibile dal modus operandi di questi ultimi nei diversi contesti territoriali italiani e montenegrini, dal controllo capillare dei vari tratti del litorale barese e salentino con vigilanza e difesa armata dei luoghi di sbarco, di deposito provvisorio della merce, dall'egemonia incontrastata di OM (uno dei quattro broker internazionali di sigarette in Montenegro) in grado di importare con il sistema delle triangolazioni - tramite le società "Maxim" con sede in Svizzera e UB" con sede in Liechtenstein, costituenti il nucleo operativo per le transazioni commerciali e finanziarie ed altre società estere off shore ad esse collegate e da lui controllate - ingenti quantità di tabacchi lavorati esteri in Montenegro, previo pagamento di una tassa di importazione pari a cinquanta dollari a cassa, rispetto alle venticinquemila autorizzate, di rifornire di merce del valore di miliardi i citati gruppi mafiosi italiani, di organizzare gli sbarchi, meticolosamente predisposti, di effettuare investimenti miliardari per il rifornimento continuo e l'alimentazione delle materie prime, di mantenere stabili rapporti con le autorità statali del Montenegro e con le autorità giudiziarie elvetiche, luogo in cui era titolare, tramite società di copertura, di conti correnti su cui venivano depositate gli illeciti profitti, dalla rigida organizzazione dei corrieri deputati a trasportare in Svizzera rilevanti quantità di denaro, costituenti il pagamento a OM delle ingenti quantità di tabacco. In tale ottica il Procuratore generale richiamava la documentazione sequestrata a OM, contenente un'analitica contabilità relativa a forniture di merce e carburante, all'utilizzo degli scafi, a transazioni commerciali in varie parti del territorio nazionale ed estero, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN TO, PA MA, LL US, le intercettazioni telefoniche intercorse tra OM ER e OM AN, contenenti riferimenti alle minacce esercitate da OM ER nei confronti del responsabile dei corrieri del denaro, le conversazioni tra OM e AN RO, invitato perentoriamente a controllare tutto.
In tale articolato contesto RB FR non costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, una mera controparte negoziale dell'associazione, ma un contrabbandiere grossista, costituente l'anello di congiunzione con l'organizzazione criminale per la commercializzazione finale dei tabacchi lavorati esteri, come dimostrato dal penetrante e intimidatorio controllo della sua attività e dalla puntualità nel pagamento della merce esercitato da IN FR, tramite un altro capo carismatico, CI FR (cfr. contenuto delle intercettazioni telefoniche e dichiarazioni rese dallo stesso RB), nonché, infine, dalla richiesta di informazioni rivolta all'imputato da IN in merito al sequestro di una rilevante somma di denaro, operato il 15 dicembre 1997 dalla Polizia Stradale di Bari in danno del corriere cerroni pietro.
Il Procuratore generale ricorrente lamenta altresì l'assoluzione dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di EI ER, dirigente della Banca Nazionale di Parigi con sede a Lugano, evidenziando il suo fondamentale contributo all'organizzazione mediante la creazione di società, l'apertura di conti correnti su cui transitavano le rilevanti rimesse degli acquirenti dei tabacchi lavorati esteri, la disponibilità a fornire dettagliate informazioni sui soggetti dediti all'attività di cambio e all'affidabilità di eventuali nuovi soggetti con cui allacciare rapporti. Richiamava, in proposito, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la loro consequenzialità logica e cronologica, indicativa della stretta correlazione tra l'attività dell'imputato e quella dei membri dell'organizzazione, l'esito delle attività di rogatoria svolte in Svizzera, che avevano fornito elementi sicuri in ordine all'accensione di conti presso la BNP, tramite l'imputato, da parte di società coinvolte nelle illecite attività di contrabbando.
Con riferimento all'assoluzione di EV DO dal delitto di riciclaggio, il Procuratore generale osservava che lo stesso ben poteva concorrere con quello di contrabbando per il quale era stato condannato, atteso che le operazioni da lui compiute (contatto con gli associati di IN, incasso del denaro, occultamento dello stesso nell'autovettura) erano volte a impedire in modo definitivo l'individuazione della provenienza del denaro. Deponevano in tal senso il contenuto delle numerose conversazioni intercorse tra IN e l'imputato, l'entità delle somme trasportate, la pluralità dei trasporti di denaro in Svizzera.
In merito all'assoluzione di LI EL dal delitto di riciclaggio il Procuratore generale, a dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sottolineava la natura fiduciaria dell'incarico conferito da IN, l'entità della somma affidatagli, pari a 363 milioni di L., la singolarità delle modalità del trasporto del denaro (in contanti piuttosto che tramite canali bancali), la complessità dei movimenti dell'imputato che dalla zona di Como scendeva appositamente in Puglia su richiesta di IN, in questa regione si recava nella campagna di Ostuni per ritirare il denaro e immediatamente dopo ripartiva, secondo quanto documentato dagli appostamenti e dai pedinamenti effettuati dalla polizia giudiziaria.
La difesa di RB FR deduce: a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche i cui esiti sono stati posti a carico dell'imputato (f. 210 e ss. sentenza) ovvero di quelle effettuate sull'utenza radiomobile 338-9527220 in uso a ZZ TR e di quelle captate sull'utenza in uso a IN (rit. 215/08) per violazione dell'art. 267 c.p., e art. 268 c.p., comma 3, considerati l'omessa motivazione del provvedimento di convalida del decreto disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, adottato su un modulo pre - stampato con l'aggiunta a penna del titolo del reato (416 bis c.p.) e la data della nota della DIA, disposto per un periodo di tempo (venti giorni) più lungo del consentito e contenente la preventiva autorizzazione rilasciata alla polizia giudiziaria ad eseguire l'ascolto presso gli impianti in sua dotazione qualora fossero risultanti indisponibili quelli della Procura;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per gli episodi di contrabbando che, in caso di accoglimento della eccezione di inutilizzabilità, si limiterebbero a pochi episodi con conseguente declaratoria di prescrizione del reato, atteso che gli unici acquisti ascrivibili a RB risalgono a undici anni fa e che dal 1994 al 2000 egli non aveva più commesso reati di contrabbando;
c) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, doglianza che, pur se formalmente non dedotta in precedenza,
era implicita nella contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; d) carenza di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
d) violazione di legge con riferimento al computo della pena, atteso che, una volta riconosciute le attenuanti e la sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, la riduzione di pena avrebbe dovuto operare sulla pena aumentata per effetto dell'aggravante ad effetto speciale.
La difesa di AR GE lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avuto riguardo al titolo del reato contestato e alla sua epoca di consumazione, cessata con la data dell'arresto (5 novembre 1999); b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto associativo;
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di riciclaggio in assenza del reato presupposto, considerato che il denaro negoziato da AR proveniva da un'attività meramente valutaria, che mancavano la condotta tesa a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, il relativo elemento soggettivo e che la condotta di ricettazione, eventualmente configurabile, si trova in rapporto di specialità con il delitto di riciclaggio;
d) contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione su un aspetto decisivo alla luce dell'intervenuta assoluzione di EI, soggetto di cui AR eseguiva gli ordini e che avrebbe curato nell'interesse di AR, l'apertura di due conti di deposito bancario;
e) contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerati il ruolo secondario dell'imputato e l'epoca remota di commissione degli illeciti.
La difesa di EV DO formula le seguenti doglianze: a) inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'utenza radiomobile elvetica 0041 796210305 in uso a EV per mancata convalida da parte del gip del decreto di intercettazione telefonica emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero l'11 maggio 1998, atteso che il decreto di convalida del 12 maggio 1999 fa esclusivo riferimento, nella parte motiva, all'utenza in uso a EI, che a nulla rileva la circostanza che i successivi decreti di proroga contengano, invece, il suo nome e, infine, che il decreto di intercettazione telefonica emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero l'11 maggio 1998 non è mai stato trasmesso al gip per la convalida;
b) violazione dell'art. 3, par. 3, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale in quanto, al fine di sottoporre ad intercettazione un'utenza elvetica, il giudice avrebbe dovuto essere formulata richiesta di assistenza giudiziaria;
b) difetto di motivazione in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo e ai restanti delitti, poiché la sua condotta era consistita nell'offrire ospitalità al figlio di IN FR a nome NT e nel mantenere rapporti sporadici ed occasionali con IN FR;
c) violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, non potendo essere utilizzate le dichiarazioni rese da EV come teste il 4 maggio 2000 e il 24 luglio 2000. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, la Commissione Europea in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, lamentano l'assoluzione di OM ER, EI ER, RB FR dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'assoluzione di LI EL e EV DO dai delitti di riciclaggio loro rispettivamente contestati, denunciando violazione ed erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce delle emergenze processuali già richiamate nell'illustrazione del ricorso proposto dal Procuratore generale le cui argomentazioni vengono condivise e recepite.
Le difese di LI e di OM hanno depositato memorie difensive con le quali confutano le argomentazioni sviluppate nel ricorso per cassazione del Procuratore generale.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Devono essere preliminarmente esaminate le censure di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, prospettate dalle difese di RB FR e EV DO, aventi carattere logicamente pregiudiziale rispetto alle altre.
1.1. Il primo lamenta innanzitutto, peraltro in maniera generica, la mancanza dei presupposti legittimanti l'emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, i cui esiti sono stati posti a carico dell'imputato.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della ed. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili. Queste ultime, sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, hanno osservato che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2^, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, rv. 240123). In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, sia manifestamente infondata. Infatti, il ricorrente non ha specificamente indicato (salvo quanto di seguito detto in merito alle intercettazioni effettuate sull'utenza radiomobile 338-9527220) i provvedimenti cui si riferisce la censura, non ha spiegato i profili sotto cui gli stessi sarebbero viziati e non ha, infine, chiarito il riflesso che lo stralcio dagli atti di tale materiale probatorio andrebbe a spiegare sulla decisione impugnata.
1.2. La difesa di RB deduce, inoltre, l'inosservanza dell'art.267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, con riguardo al decreto di convalida del provvedimento di intercettazione telefonica adottato in via d'urgenza dal pubblico ministero il 18 novembre 1997, ore 13,30, e riguardante l'utenza 338-9527220, sotto diversi aspetti:
a) mancanza di motivazione, atteso l'uso di un modulo - prestampato con integrazioni manoscritte in ordine al titolo del reato e alla nota della polizia giudiziaria fondante la richiesta;
b) omessa osservanza del presupposti stabiliti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica;
c) omesso rispetto del termine di legge per lo svolgimento delle attività di captazione.
Tutte le censure sono manifestamente infondate.
La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti: a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, ric. Gatto), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre, altresì, che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 21, ric. Campennì);
occorre, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un. 21 giugno 2000, ric. Primavera). Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto). Con specifico riferimento, poi, alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo il richiamo della situazione criminosa in atto, di per sè indicativa della gravita del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 32, ric. Policastro;
Cass. Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto, cit.). Alla luce di tali principi e precisato che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro, rv. 220092), il Collegio osserva che il provvedimento di convalida emesso dal gip il 20 novembre 1997, ore 11,30 è esente dai vizi denunciati, in quanto: a) richiama espressamente il decreto del pubblico ministero in data 18 novembre 1997, ore 13,30, contenente, anche sulla base della informativa redatta dal Centro Operativo D.I.A. di Bari del 18 novembre 1997 una dettagliata illustrazione delle attività criminose in corso (traffico illecito di sostanze stupefacenti e di armi, contrabbando di rilevanti quantità di tabacco lavorato estero, riciclaggio e reimpiego di capitali), da inquadrare nel più ampio contesto di un articolato sodalizio di stampo mafioso operante tra l'Italia e l'ex Confederazione della Yugoslavia, e gestite anche da un soggetto latitante quale IN FR;
b) da atto, anche mediante il richiamo del provvedimento del pubblico ministero, oltre che della sussistenza dei gravi indizi in ordine ai delitti in precedenza indicati, della assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini in vista della compiuta, pronta identificazione di tutti i soggetti coinvolti nei gravi illeciti in corso di commissione e della interruzione delle allarmanti condotte criminose in corso;
c) esplicita, recependo il decreto del pubblico ministero, la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, correlate alla momentanea presenza in Italia di uno dei componenti dell'organizzazione in contatto telefonico con gli altri correi all'estero, nonché all'imminente ricezione di rilevanti somme di denaro provenienti da attività illecite gestite da appartenenti ad altri sodalizi criminali in contatto con IN e alla conseguente necessità di identificare prontamente i responsabili - soliti cambiare in continuazione le schede telefoniche - anche in vista del sequestro delle somme di denaro: d) ha disposto la durata delle operazioni di intercettazione nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, conv. con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (quaranta giorni per la prima autorizzazione, venti giorni per le successive proroghe, trattandosi di delitti di criminalità organizzata). La motivazione del provvedimento, pur se sintetica e su un modulo a stampa integrato da annotazioni manoscritte, è tuttavia, esistente, perché, attraverso il rinvio al provvedimento del pubblico ministero, è possibile individuare la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'intercettazione, compresa la deroga nell'utilizzo degli impianti della Procura, previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3. Occorre aggiungere che la motivazione per relationem, seppure discutibile sotto il profilo della chiarezza e dell'opportunità, è, per giurisprudenza consolidata (Sez. Un. 26 novembre 2003, ric. Gatto, cit.), legittima allorché risultino rispettate le seguenti condizioni, nel caso di specie sussistenti: a) idonea giustificazione, contenuta nel provvedimento richiamato, della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza o dell'insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) natura di atto del medesimo procedimento del provvedimento cui si fa rinvio;
c) conoscibilità o ostensibilità dell'atto richiamato al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro). Il provvedimento con il quale il pubblico ministero ha autorizzato l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura ai sensi dell'art. 268, comma 3, appare, a sua volta, esente dai vizi denunciati, emergendo, tra l'altro, dal suo complessivo iter argomentativo non solo le eccezionali ragioni di urgenza implicanti la necessità di un immediato allaccio pur in assenza di linee ed apparecchiature libere presso gli Uffici della Procura, ma anche il bisogno di coordinare la nuova intercettazione con quelle già in atto presso la sala ascolto della polizia giudiziaria, anche al fine di realizzare con tempestività gli interventi investigativi eventualmente necessari a impedire il protrarsi del reato e a sequestrare il corpo e il profitto del reato (v. in tal senso nota D.I.A. del 18 novembre 1997, richiamata nei decreti del pubblico ministero e del g.i.p. e decreto emesso in pari data in via d'urgenza dal pubblico ministero). L'inidoneità degli impianti di ascolto della Procura deve essere, quindi, interpretata, in assenza di limitazioni testuali nella legge, non già restrittivamente, come mancanza dei requisiti tecnici necessari, ma come impossibilità di effettuare in modo utile e coordinato l'attività di intercettazione.
1.3. Del pari manifestamente prive di pregio sono le doglianze di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'utenza radiomobile elvetica 0041-796210305, formulate dalla difesa di EV DO sotto vari profili (mancata trasmissione al g.i.p. del decreto di intercettazione telefonica emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, omesso riferimento, nella parte motiva del decreto emesso dal gip il 12 maggio 1998, all'utenza in uso a EV DO).
Occorre premettere che la doglianza riguardante l'omessa trasmissione al g.i.p. del decreto di intercettazione telefonica disposto in via d'urgenza è preclusa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo stata in precedenza dedotta con i motivi d'appello. Per il resto, ad integrazione delle considerazioni svolte al precedente paragrafo 1.2 - valide anche in questa sede - in merito alla struttura della motivazione per relationem, il Collegio osserva che il decreto del gip in data 12 maggio 1998, contenente nella parte dispositiva la convalida dell'intercettazione disposta in via d'urgenza dal pubblico ministero l'11 maggio 1998 anche sull'utenza in uso a "DO" (EV), nel richiamare nella sua interezza il suddetto decreto, ne ha, comunque, recepito anche la parte motivazionale, in cui erano specificate tutte le ragioni legittimanti la captazione delle conversazioni sulla predetta utenza radiomobile in uso a "DO" (EV), quale soggetto avente la disponibilità dell'utenza radiomobile elvetica ritualmente sottoposta a controllo in via d'urgenza.
1.4. Quanto all'ulteriore censura prospettata dalla difesa di EV DO, concernente l'asserita violazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, per essere state effettuate le intercettazioni nei confronti di EV in territorio svizzero senza la preventiva formulazione di una richiesta di assistenza giudiziaria, la Corte, nell'affermare la sua manifesta infondatezza, osserva quanto segue.
I giudici territoriali hanno correttamente evidenziato che le intercettazioni in questione sono avvenute con la tecnica del c.d. "instradamento - roaming" e l'utilizzo di linea "res", che ha consentito di eseguirle interamente in territorio italiano, secondo quanto attestato nei relativi verbali.
L'attività c.d. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i ed. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" posti in Italia.
Di conseguenza, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" situato in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta completamente sul territorio italiano.
Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su in gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, la regola è valida anche, a maggiore ragione, per l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo di un gestore sito nel territorio nazionale. In tale contesto, il richiamo alle forme della richiesta di assistenza giudiziaria è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Cass., Sez. 4^, 28 febbraio 2008, n. 13206, rv. 239288; Cass., Sez. 6^, 3 dicembre 2007, rv. 239459; Cass., Sez. 6^, 2 novembre 2004, n. 7258, rv. 231467). Nel caso in esame, la sentenza impugnata sottolinea correttamente, sulla base dei verbali delle operazioni redatti dalla polizia giudiziaria, che tutte le telefonate risultano captate a mezzo di gestore telefonico in Italia, per cui non vi è stata alcuna violazione ne' delle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale ne' degli artt. 727 e 729 c.p.p., e correttamente il giudice di merito non ha proceduto ad avanzare richiesta di assistenza giudiziaria per procedere alle attività di intercettazione sull'utenza radiomobile svizzera.
2. I ricorsi del Procuratore generale e, ai soli fini civili, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore, e della Commissione Europea, in persona del Presidente pro - tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, nei confronti di OM, RB, EI in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., sono fondati. Nel giudizio posto a base della sentenza impugnata è presente una palese discrepanza dei criteri di valutazione probatoria prescritti dall'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, atteso che la disamina degli elementi di prova è stata condotta dalla Corte di merito in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze probatorie.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del ed. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, Ballan). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite secondo cui il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, Marinino, rv. 231678).
La struttura e l'articolazione della motivazione della sentenza impugnata risultano manchevoli sotto il profilo teste indicato, in quanto la Corte di merito ha valutato le posizioni degli imputati analizzando i singoli elementi probatori senza preoccuparsi di calarli all'interno del contesto che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa formulata nei capi d'imputazione.
In tale prospettiva è evidente la carenza e la frattura logico - argomentativa del provvedimento impugnato che, attraverso una disamina incompleta e parcellizzata del copioso materiale probatorio acquisito e la sostituzione di generiche regole di esperienza all'attenta lettura dei dati processuali, ha omesso di verificare, con riferimento alle tre posizioni in precedenza indicate, la sussistenza della struttura organizzativa di stampo mafioso (pure riconosciuta relativamente ad altre posizioni), la sua composizione e articolazione, le regole e le forme di affiliazione e di svolgimento della vita interna, il modus operandi, l'eventuale suddivisione delle zone di influenza in territorio italiano ed estero, le sue dinamiche interne ed esterne, l'eventuale ricorso alla "metodologia mafiosa" nella commissione degli illeciti e nella risoluzione dei conflitti. In tale prospettiva, nel riformare la decisione di primo grado e nel disattendere il suo diffuso iter argomentativo, ha omesso un'organica analisi dei seguenti elementi: a) dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SA ST, AN TO, PA MA, RE US in merito alla presenza di esponenti di vertice e di latitanti della Sacra Corona Unita in Montenegro, ai motivi ad essa sottesi, alla gestione delle attività illecite nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, alle modalità di importazione e smercio in Italia e di successivo pagamento in territorio svizzero tramite corrieri addetti al trasporto del denaro contante ricavato grazie al contrabbando;
b) dichiarazioni rese da CO DR, uno dei corrieri incaricati del trasporto delle rilevanti somme di denaro in contanti, in Svizzera;
c) indagini svolte in ordine alla società "Zeta Trans", con sede in Montenegro, importatrice ufficiale, agente spedizioniere doganale ufficiale della Repubblica del Montenegro e alle società UB", "Santa Monica", "Menor", "Aval Trading" (queste ultime nella disponibilità di OM ER) che stoccavano i tabacchi lavorati esteri presso la "Zeta Trans", e, infine, ai soggetti, tra cui OM ER, in contatto con la società montenegrina in qualità di sub - concessionario;
d) contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche;
e) intercettazioni acquisite dall'AG di Genova;
f) attività di perquisizione e sequestro;
g) esiti dei servizi di osservazione e pedinamento;
h) contenuto della documentazione bancaria e commerciali acquisita;
h) esiti delle attività di assistenza giudiziaria svolte in territorio elvetico.
4. Tale vizio metodologico si riflette, oltre che nella verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del sodalizio di stampo mafioso, anche nell'esame della posizione di OM ER e nell'omessa organica e compiuta analisi del complesso degli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti, come di seguito indicati:
1) disponibilità, da parte di OM, di alcune società (s.a "Maxim" costituita a Lugano costituita nel 1992, UB AN, "Santa Monica", "Menor", "Avai Trading") in contatto con la "Zeta Trans" per il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui venivano riforniti i principali esponenti della criminalità organizzata pugliese operanti tra il Montenegro e la Puglia;
2) contenuto delle informazioni trasmesse in ordine alle suddette società dall'Autorità giudiziaria elvetica in evasione della richiesta di assistenza giudiziaria, comprovanti l'effettiva riconducibilità delle stesse a OM, come del resto dimostrato dalla qualità di beneficiario economico di OM di un conto acceso dalla UB AN presso il Credit Lyonnaise, nonché dalla sua qualità di procuratore e beneficiario della s.a. "Maxim" presso l'U.B.S. e il Credit Suisse di Lugano;
3) dichiarazioni rese da EI, funzionario della UBS di Lugano, in ordine alle predette società e ai rapporti intercorsi con OM con riferimento all'afflusso e alla movimentazione delle rilevanti somme di denaro;
4) qualità di fiduciario della "Philip OR in Svizzera e di concessionario del Governo montenegrino per l'importazione di tabacchi lavorati esteri rivestita da OM;
5) possesso, da parte dell'imputato, di scafi utilizzati per il trasporto della merce via mare dal Montenegro alle coste pugliesi, dove veniva rilevate dai gruppi di criminalità organizzata ivi operanti;
6) dichiarazioni rese da AN, PA, LL in merito alle dinamiche dei gruppi della Sacra Corona Unita insediati tra la Puglia e il Montenegro, alle ragioni della loro presenza in questo Stato, correlate alla gestione e al controllo dei tabacchi lavorati esteri, alla identità dei fornitori delle rilevanti partite di tabacchi tra cui spiccava la figura di OM, legato in particolar modo a IN e ad TO, alla rigida organizzazione gerarchica e alla suddivisione di sfere territoriali di influenza dei diversi clan sia in territorio Montenegrino che in Puglia, al penetrante controllo esercitato dai gruppi sulle coste pugliesi al fine di garantire il sicuro arrivo via mare della merce e la sua successiva distribuzione ai vari acquirenti, nonché ai fatti di sangue correlati ai contrasti nell'ambito della gestione degli illeciti traffici e alle alleanze stabilite anche in Montenegro;
7) contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra IN e il figlio sui pagamenti da effettuare a OM detto TO (o IO) in relazione alle forniture di tabacchi lavorati esteri, nonché dei colloqui tra OM e IN, da cui è desumibile una sistematicità e continuità di forniture di tabacchi lavorati esteri e di forme di pagamento in contanti della merce in Svizzera per il tramite di corrieri;
8) conversazioni telefoniche evidenzianti l'interessamento di OM in ordine agli scafi utilizzati per il trasporto del tabacco lavorato estero dalle coste montenegrine a quelle pugliesi, alla riparazione dei mezzi, ai quantitativi di tabacco lavorato estero da caricare, alle condizioni metereologiche, alla presenza della Polizia lungo la costa;
9) contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra OM e IN, evidenzianti l'esistenza di rapporti tra i due per questioni riguardanti la vendita di tabacchi lavorati esteri, l'interessamento di OM, tramite il giudice svizzero Verda, per la restituzione a IN di una rilevante somma di denaro a lui sequestrata in Svizzera;
10) sistematicità dei viaggi effettuati da OM in Montenegro nonostante la sua condizione di latitante.
11) arresto in data 18 febbraio 1997, in territorio di Modugno, all'esito di attività di intercettazione telefonica, di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, del cittadino svizzero FI EN, trovato in possesso di una rilevante somma di denaro consegnatagli da AN NT, detto andrea, sodale del clan IN, destinata in Svizzera a OM, il cui soprannome (TO) era annotato, insieme a quello ("andrea") di VA, altro esponente di spicco della Sacra Corona Unita, su un biglietto sequestrato in tale contesto al suddetto FI;
12) indagini di polizia giudiziaria sul viaggio effettuato da OM in Montenegro per accertare presso VA le ragioni del ritardo nell'arrivo del corriere FI, incaricato del trasporto del denaro a lui destinato in Svizzera;
13) arresto, in data 3 dicembre 1998, in territorio di Polignano, di un altro corriere, CO DR, cui i contabili di IN FR avevano consegnato la somma di L. 370.000.000 da recapitare in Svizzera a OM e contenuto delle relative intercettazioni telefoniche, evidenzianti che CO si era reiteratamente occupato di fungere da corriere delle rilevanti somme di denaro destinate a OM;
14) rinvenimento, in possesso di CO, all'atto dell'arresto, di fatture emesse dalla s.a. "Maxim" di OM;
15) dichiarazioni rese da CO DR in merito al complesso dei rapporti intercorsi con OM;
16) colloqui intercorsi tra OM e TO RO, esponente di rilievo della Sacra Corona Unita, in relazione all'arrivo in Svizzera di 420 - 430 milioni destinati al primo;
17) conversazioni telefoniche intercorse tra OM e IN prima del viaggio in Italia di CO, contenenti univoci riferimenti alla comune preoccupazione per l'aumento dei prezzi delle sigarette, ai conteggi di denaro concernenti le somme già versate a OM e quelle ancora da corrispondere, nonché contenuto dei colloqui intercorsi tra IN NT e FR in merito all'attesa chiamata da parte di CO per conto di OM;
18) contenuto della documentazione acquisita, tramite rogatoria, in Svizzera presso la s.s. "Maxim", comprendente, tra l'altro, la lettera con la quale un legale, in nome e per conto di CO, chiedeva alla predetta società di prendere posizione in merito alla vicenda occorsa al proprio assistito prima di intraprendere qualunque azione risarcitoria;
19) sequestro, operato dalla Polizia stradale di Bari, il 15 dicembre 1997, sull'autostrada A14, di L. 408.715.000 trovate in possesso di cerroni pietro - accadimento in merito al quale IN FR chiedeva informazioni a RB;
20) ricezione, da parte di LI EL, il 26 novembre 1997, in territorio di Ostuni, dove si era appositamente recato partendo dalla provincia di Como, della somma di 21363 milioni di L., provento dei traffici di contrabbando, a lui affidata da ZZ, nipote di IN FR, per conto e nell'interesse dello zio, e destinata al trasporto al nord;
22) affermazione di penale responsabilità di EV DO in ordine al delitto di riciclaggio per avere effettuato numerosi trasporti di somme di denaro dall'Italia verso la Svizzera per conto di IN FR, rifornito da OM;
23) pagamenti effettuati nel 1996 dalla società N" di EG a beneficio della UB AN di OM, nonché alla "Zeta Trans", gestore dei depositi di tabacchi in Montenegro, confermativi della utilizzazione delle predette società per la gestione degli illeciti traffici;
24) colloqui telefonici intercorsi tra OM e EI in merito ad un programmato incontro con EG TO per discutere di affari.
Sulla base di quanto sinora esposto è indubbio l'omesso apprezzamento della effettiva portata dimostrativa delle risultanze probatorie e della loro reale congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo d'imputazione sub a), al fine di stabilire se la continuativa fornitura di ingenti quantità di tabacchi lavorati esteri effettuati da OM in favore della Sacra Corona Unita, la predisposizione di un'articolata struttura organizzativa per l'importazione della merce in Montenegro, la sua successiva esportazione via mare in Puglia attraverso scafi in vista dell'immissione sul mercato attraverso una capillare rete distributiva gestita dai vari referenti territoriali e, infine, per il trasporto delle ingenti somme di denaro così ricavate, mediante una pluralità corrieri, deputati al trasferimento in Svizzera delle somme che ivi affluivano sui conti riconducigli a OM, fornitore della merce, potesse integrare gli estremi della contestata fattispecie associativa. I giudici d'appello, concentrando l'esame sulla natura esclusiva o meno degli approvvigionamenti di IN presso OM e sulla concorrenzialità dei prezzi da quest'ultimo praticati si sono limitati al primo dei momenti del procedimento logico di valutazione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente e in maniera parziale e incompleta, mentre hanno omesso il secondo concernente il giudizio indiziario, costituito dall'esame globale e unitario degli stessi e dall'apprezzamento degli eventuali collegamenti. Tale errato procedimento logico-giuridico ha, a sua volta, viziato la valutazione concernente l'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo e la sua ascrivibilità a OM.
È, pertanto, alla luce dei principi giuridici sottesi ai due momenti che costituiscono il procedimento logico di valutazione degli indizi che il giudice di rinvio dovrà apprezzare le emergenze processuali in precedenza richiamate.
Nei confronti di OM ER s'impone, quindi, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
5. Considerazioni analoghe valgono per la posizione di EI, anch'egli condannato in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., da cui è stato poi assolto all'esito del giudizio d'appello.
La sentenza impugnata ha effettuato un'analisi parziale e incompleta del contenuto delle conversazioni telefoniche relative al predetto imputato, classificandole per argomenti e per personaggi coinvolti, omettendo qualsiasi correlazione logica e temporale tra le stesse al fine di stabilire se i rapporti intrattenuti dal funzionario di banca svizzero con i diversi interlocutori dovessero essere inquadrati nell'ambito di un'attività professionale volta esclusivamente al perseguimento di un utile per l'istituto bancario e si riferissero ad altrettanti distinti e leciti rapporti economici oppure evidenziassero un consapevole e volontario apporto, causalmente rilevante, alla buona riuscita degli illeciti traffici gestiti dal sodalizio mediante il controllo dell'afflusso e del regolare accredito delle ingenti somme di denaro, provento del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, giunte in Svizzera tramite corrieri di fiducia dell'organizzazione.
In tale ottica i giudici d'appello, nel valutare le acquisizioni probatorie riguardanti la posizione di AG ER, hanno omesso un loro apprezzamento organico anche alla luce delle risultanze, in precedenza richiamate, concernenti le modalità di pagamento a OM delle ingenti partite di tabacchi lavorati esteri, all'utilizzazione di corrieri (cfr. arresti di FI, CO e cerroni pietro, nonché episodio concernente il trasporto, da parte di LI, spostatosi appositamente da Como e in contatto con ZZ, nipote di IN, della somma di 363 milioni di L. in contanti, prelevati in Puglia dallo stesso LI), per il trasporto del denaro contante, ricavato grazie all'attività di contrabbando, dall'Italia in Svizzera, ove affluiva sui conti in disponibilità di OM presso l'istituto bancario ove operava l'imputato.
È, quindi, in tale articolato contesto che avrebbero dovuto essere apprezzate nella loro integralità, anche alla luce della versione difensiva fornita dall'imputato, le seguenti intercettazioni:
a) 3 novembre 1996, ore 17,32 (n. 46) e ore 18,36 (n. 51), entrambe intercettate sull'utenza 0041-796208655, intercorse rispettivamente tra TO ER e RO e tra OM e EI, evidenzianti in maniera univoca la stretta consequenzialità logica tra l'informativa di TO a OM circa l'avvenuta raccolta dei soldi (420 - 439 milioni di L.) provento della vendita delle sigarette e la consegna degli stessi a corrieri e la successiva notizia data da OM a EI dell'arrivo dei soldi con conseguente necessità di aprire un conto;
b) 4 novembre 1996, ore 11,21, n. 72, intercettata sull'utenza radiomobile in precedenza indicata, in uso a OM, evidenziante la piena conoscenza di EI del sistema di riscossione, da parte di OM, dei proventi del contrabbando tramite corrieri e dell'entità delle somme da essi trasportate, i contatti diretti e personali con costoro intrattenuti da EI, destinatario sia delle loro rimostranze - puntualmente riferite a OM - circa l'esiguità dei guadagni qualora l'importo delle somme non superasse un certo ammontare sia delle spiegazioni di OM in merito alle ragioni (limitata capienza del vano dell'autovettura deputata all'occultamento del denaro) ostative al trasferimento di somme più consistenti;
c) 3 novembre 1996, ore 19,12, intercettata sulla medesima utenza, intercorsa tra OM e un uomo per questioni riguardanti l'acquisto dei tabacchi lavorati esteri, da cui è desumibile il ruolo fiduciario di EI nell'ambito del pagamento delle partite di tabacchi lavorati esteri;
d) 7 novembre 1996, ore 14,53, n. 160, intercorsa tra OM e EI, che mette in luce l'interessamento di EI per l'individuazione di altre modalità per il sicuro recupero delle somme di denaro costituenti il corrispettivo della vendita della merce effettuata da OM, attese le scarse garanzie offerte da taluni corrieri, nonché per il buon esito delle fasi di recupero delle somme pervenute in L., per il loro cambio in valuta locale e per l'accredito sul conto della B.N.P.;
e) 8 novembre 1996, ore 9,33, n. 175, intercettata sull'utenza della s.a. "Maxim" e intercorsa tra OM e EI anch'essa dimostrativa dell'interessamento di quest'ultimo in favore di OM per il reperimento di persone di fiducia cui affidare gli incarichi legati al trasferimento delle somme di denaro in Svizzera, nonché dei rapporti di collaborazione tra OM e terze persone (EG TO, coimputato di AR, FI e cerroni, secondo quanto risulta dal capo e delle imputazioni, e cointeressato nella s.a. N"), anch'esse coinvolte nel sistema di pagamento delle partite di tabacchi lavorati esteri provenienti dal Montenegro, come comprovato dalla documentazione bancaria acquisita, concernente le società UB AN e N";
t) 12 novembre 1997, ore 20,11, n. 242, effettuata sull'utenza della IA AN e diretta all'utenza elvetica 0041-919667746, intercorsa tra EI e il fratello, attestante, contrariamente all'assunto difensivo, la risalente conoscenza, da parte di EI, di OM e delle attività illecite dal medesimo gestite.
Le considerazioni sinora svolte mettono in luce la valutazione frazionata e atomistica degli indizi effettuata dai giudici di secondo grado che, dopo avere analizzato ciascuno di essi all'interno di singoli paragrafi suddivisi per argomenti, hanno omesso di apprezzarli nel loro complesso e nelle loro correlazioni logiche e temporali anche con le acquisizioni probatorie riguardanti altre posizioni, tra cui, in primis, quelle di OM al fine di stabilire se le attività di EI, che manteneva rapporti diretti con i corrieri, incaricati da esponenti di rilievo dell'organizzazione del trasporto in contanti, in Svizzera, delle ingenti somme di denaro destinate al pagamento delle rilevanti partite di tabacchi lavorati esteri fornite da OM e che, per conto di quest'ultimo, si occupava dell'apertura e gestione dei conti correnti accesi presso la BNP, dovessero essere qualificate come mera espressione di un lecito impegno professionale in favore di un cliente facoltoso come OM oppure fossero rivelatrici di una consapevole volontà di fornire un sistematico e causalmente rilevante contributo alla vita di un articolato sodalizio di stampo mafioso dedito al contrabbando di ingenti quantità di tabacchi lavorati esteri.
Nei confronti di EI ER s'impone, pertanto, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
6. Merita accoglimento il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di RB FR.
La Corte d'appello di Bari ha ritenuto che, pure a fronte della prova del sistematico acquisto da parte dell'imputato presso il clan capeggiato da IN di rilevanti quantitativi di tabacchi lavorati esteri, destinati alla successiva immissione sul mercato, fosse rimasto indimostrato il suo organico inserimento nel sodalizio. La motivazione della sentenza impugnata mette in luce, anche con riferimento a tale posizione, il vizio (già in precedenza rilevato) del procedimento di valutazione degli indizi, apprezzati solo singolarmente, ma poi non ricostruiti nelle loro inferenze logiche. Al contrario, il contenuto delle numerosissime conversazioni telefoniche intercettate avrebbe imposto una lettura unitaria delle stesse al fine di stabilire se i quotidiani contatti telefonici tra RB e IN (chiamato "dottore"), finalizzati a programmare in ogni dettaglio l'acquisto, il trasporto e il pagamento, con l'ausilio anche di altre persone, di tabacchi lavorati esteri da immettere sul mercato pugliese, dovessero essere qualificati come semplici rapporti di compravendita di merce di contrabbando oppure assumessero rilievo nella prospettiva associativa (per la quale era intervenuta condanna in primo grado), assicurando il RB un costante e sistematico canale di smercio delle rilevanti partite di t.l.e., importate dal Montenegro, e, quindi, in tal modo, la piena operatività del sodalizio e il suo rafforzamento economico e territoriale.
La sentenza impugnata si è limitata a richiamare genericamente, omettendone l'attenta analisi, le seguenti conversazioni telefoniche captate sull'utenza radiomobile 338-9527220 in uso a ZZ TR, nipote di IN FR, e su quella 381-690- 16222 in uso a quest'ultimo, integrate dai correlati servizio di osservazione e pedinamento:
utenza in uso a ZZ: a) tel. 19 novembre 1997, ore 14,52 e 15,23, concernenti la consegna di 50 milioni da parte di RB a ZZ e le relative modalità di incontro;
b) tel. 19 novembre 1997, ore 17,15 con la quale ZZ avverte IN dell'avvenuta ricezione del denaro;
c) tel. 22 novembre 1997, ore 12, 13, 28, 14, 25, 14, 59, 19, 16, riguardanti la riscossione di 104 milioni versati da RB e ZZ, come da quest'ultimo comunicato a IN;
d) servizio di osservazione e pedinamento del 25 novembre 1997, data in cui RB consegnava a ZZ una somma di denaro;
e) tel. 28 e 29 novembre 1997 relative agli accordi raggiunti da RB con ZZ in vista della consegna, il successivo 29 novembre, di 70 milioni di L., secondo quanto poi prontamente comunicato da ZZ a IN nel corso delle conversazioni delle ore 15,39 del 28 novembre e delle ore 16,19 del 29 novembre;
f) 4 dicembre 1997 ore, 12, 52, e 14, 17,
concernenti la consegna di 110 milioni di L. da parte di RB a ZZ che informa immediatamente IN;
g) 8 dicembre 1997 ore 20,20 e 9 dicembre 1997, ore 6,58 e 11,03, riguardanti il versamento di 110 milioni di L. da parte di RB alla moglie di IN, secondo quanto documentato dai servizi di osservazione e pedinamento predisposti il 9 dicembre 1997 e prontamente rappresentato, per telefono, da ZZ a IN;
h) servizio di appostamento dell'11 novembre 1998, nel corso del quale gli ufficiali di polizia giudiziaria notavano la consegna di svariati pacchetti da parte di RB a LL IT, genero di IN;
utenza in uso a IN FR: a) tel. 5 agosto 1998, ore 19,31, n. 12, 01; b) tel. 12 agosto 1998, ore 10,29, n. 1477; c) tel. 27 agosto 1998, ore 18, n. 2603; d) tel. 6 ottobre 1998, ore 11,58, n. 5995, e ore 15,02, n. 6025; e) 10 ottobre 1998, ore 13,30, n. 6502; f) 13 ottobre 1998, ore 18,15, n. 6975; g) 21 ottobre 1998, ore 16,39, n. 7928; h) 24 ottobre 1998, ore 21,41, n. 7608; i) 24 ottobre 1998, ore 21,55, n. 7612; l) 28 ottobre 1998, ore 8,41, nn. 7740-43; m) 28 ottobre 1998, ore 17,25, n. 7757; n) 29 ottobre 1998, ore 18, n. 7780; o) 30 ottobre 1998, ore, 16,23, n. 7804-06; p) 31 ottobre 1998, ore 12,05, n. 7826; q) 1 novembre 12998, ore 12,23, n. 7901; r) 3 novembre 1998, ore 12,03, n. 7982; s) 5 novembre 1998, ore 12,25, n. 8077 e ore 14,43, n. 8084; t) 6 novembre 1998, ore 16,15, n. 8150; u) 7 novembre 1998, ore 21,06, n. 8212; v) 15 novembre 12998, ore 8,30, n. 8553, telefonate tutte riguardanti le ingenti forniture di tabacchi lavorati esteri da parte di IN FR e dei suoi collaboratori in favore di RB, i pagamenti delle varie partite, gli sbarchi della merce trasportata via mare in Puglia dal Montenegro, gli avvistamenti degli scafi, il pattugliamento della costa da parte delle forze dell'ordine, le modalità, i tempi, i luoghi e i corrispettivi per le "scaricazioni" (tel. 28 novembre 1998, n. 16222, sull'utenza 00381-690-16222. La Corte territoriale non ha apprezzato il contenuto delle predette conversazioni e dei servizi di osservazione e di pedinamento anche in rapporto al sequestro, operato dalla Polizia stradale di Bari, il 15 dicembre 1997, sull'autostrada A14, di L. 408.715.000 trovate in possesso di cerroni pietro - accadimento in merito al quale IN FR chiedeva informazioni a RB - nonché delle dichiarazioni rese da PA EL e MA circa le illecite attività svolte da RB, il noleggio di un motoscafo di altura di proprietà dello stesso per il trasporto di tabacchi lavorati esteri da parte dell'organizzazione in cui essi erano inseriti.
In base a quanto sinora esposto, la decisione impugnata, incentrata sul riepilogo del numero e delle date degli acquisti di tabacchi lavorati esteri effettuati da RB presso IN, ha tralasciato la compiuta analisi del complesso delle condotte poste in essere dall'imputato, dei rapporti da questi intrattenuti con esponenti di vertice del gruppo criminale, della causale degli stessi, nonché la verifica della eventuale sussistenza di un più ampio contesto organizzativo in cui potevano collocarsi i comportamenti e della configurabilità dell'affectio societatis. Nei confronti di RB FR s'impone, pertanto, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
7. Parimenti fondato è il ricorso del Procuratore generale nei confronti di LI in relazione al delitto di cui all'art. 648 bis c.p.. La Corte d'appello di Bari ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 648 bis c.p., per difetto dell'elemento soggettivo, osservando che non è stata raggiunta la prova certa della consapevolezza di LI sul presupposto del reato, ossia sulla provenienza illecita del denaro del cui trasporto era stato incaricato.
La motivazione della sentenza appare carente e viziata nel procedimento di lettura degli elementi indiziali, ove si considerino i seguenti aspetti.
L'arrivo di LI dalla provincia di Como in Puglia era oggetto di conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza 338-9527220, in uso a ZZ TR, nipote di IN FR, con le quali veniva preannunciato a ZZ, da parte di un amico di IN, il reperimento di un nuovo corriere.
Al primo contatto telefonico tra LI e ZZ, funzionale a stabilire il luogo e l'ora dell'appuntamento a Ostuni (cfr. tel. del 26 novembre 1997, ore 15,56), faceva seguito la chiamata (tel. 26 novembre 1997, ore 16,35) con la quale ZZ avvisava IN di avere i 363 milioni di L. e questi impartiva la direttiva di consegnare l'intera somma al corriere. All'effettivo arrivo di LI nel luogo concordato faceva seguito il trasferimento di ZZ, preventivamente avvisato (cfr. tel. 26 novembre 1997, ore 18,25), sull'auto Golf Wolkswagen di LI e l'allontanamento di entrambi verso una masseria di Ostuni, da cui i due facevano ritorno dopo dieci minuti, per poi dividersi (cfr. servizi di osservazione e pedinamento in pari data). ZZ rassicurava telefonicamente IN dell'avvenuta consegna al corriere della predetta somma di denaro (cfr. tel. 26 novembre 1997, ore 20,16). LI, pedinato fino al comune di Faloppio (Como) faceva poi perdere le sue tracce.
La sentenza impugnata, nel valutare la condotta posta in essere da LI e la configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 648 bis c.p., ha omesso qualsiasi correlazione logica con gli altri elementi indiziari acquisiti, quali, in particolar modo: a) l'arresto in data 18 febbraio 1997, in territorio di Modugno, all'esito di attività di intercettazione telefonica, di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, del cittadino svizzero FI EN, trovato in possesso di una rilevante somma di denaro consegnatagli da AN NT, detto andrea, sodale del clan IN, destinata in Svizzera a OM, il cui soprannome (TO) era annotato, insieme a quello ("andrea") di VA, su un biglietto sequestrato in tale contesto al suddetto FI;
b) l'arresto, in data 3 dicembre 1998, in territorio di Polignano, di un altro corriere, CO DR, cui i contabili di IN FR avevano consegnato la somma di L. 370.000.000 da recapitare in Svizzera a OM e che già in altre occasioni si era occupato del trasporto di rilevanti somme di denaro di cui era beneficiario OM nella Confederazione Elvetica;
c) conversazioni telefoniche captate tra OM e IN FR con riferimento all'attività dei corrieri e alle somme da essi trasportate;
d) contenuto dei colloqui, già in precedenza ricordati, intercorsi tra OM e EI in merito all'opera svolta dai corrieri, alla loro ricompensa, alle modalità di calcolo della stessa in rapporto all'entità delle somme trasportate, alla natura fiduciaria dell'incarico e all'esigenza di reperire persone affidabili;
d) sequestro operato dalla Polizia stradale di Bari, il 15 dicembre 1997, sull'autostrada A14, di L. 408.715.000 trovate in possesso di cerroni pietro - accadimento in merito al quale IN FR chiedeva informazioni a RB;
e) affermazione di penale responsabilità di EV DO in ordine al delitto di riciclaggio per avere effettuato numerosi trasporti di somme di denaro dall'Italia verso la Svizzera per conto di IN FR.
Tali emergenze, organicamente lette e interpretate, offrono una prospettiva più ampia alla stregua della quale valutare il ruolo di LI, la natura fiduciaria e la delicatezza dell'incarico conferito a LI - tenuto conto anche della entità della somma al medesimo affidata - la genesi, le modalità del suo reclutamento da parte di persone legate a IN FR, le ragioni del suo coinvolgimento, il contesto interpersonale in cui lo stesso è maturato, l'importanza della sua opera per la buona riuscita dei traffici illeciti nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri gestiti dal sodalizio, le analogie tra il suo modus operandi e quello degli altri corrieri (trasporto di rilevanti somme di denaro provento delle attività contrabbandiere dalla Puglia in Svizzera), la peculiarità degli spostamenti (viaggio dalla provincia di Como fino a Ostuni e immediato ritorno dopo il prelievo dei soldi) posti in essere in un ristretto arco di tempo.
Nei confronti di LI EL s'impone, pertanto, in relazione al delitto di cui all'art. 648 bis c.p., l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
8. Non merita, al contrario, accoglimento il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di EV DO, assolto dal delitto di riciclaggio.
In forza del principio generale vigente in materia di concorso di persone nel reato, il soggetto risponde sia del fatto proprio che del fatto altrui per il semplice, consapevole inserimento nello svolgimento della vicenda criminosa, mediante condotte preparatorie o esecutive, preventive o anche successive, purché psicologicamente e materialmente funzionali alla realizzazione dell'evento. Pertanto il post factum, preventivamente concordato e finalizzato all'occultamento e al riciclaggio dei proventi del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, realizza il concorso nel reato principale. La sentenza impugnata è conforme al principio giuridico enunciato, avendo correttamente sottolineato che il consapevole e volontario trasporto dall'Italia in Svizzera, in almeno otto occasioni preventivamente concordate, di rilevanti somme di denaro funzionali a finanziare l'acquisto dei tabacchi lavorati esteri dai grossisti internazionali, integra unicamente gli estremi del concorso nel delitto di contrabbando e non anche in quello di riciclaggio. Deve essere, pertanto, rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di EV DO in relazione al delitto di riciclaggio.
9. Manifestamente infondate sono gli ulteriori motivi di ricorso dedotti dalla difesa di RB FR.
9.1. Alla luce di quanto in precedenza detto (cfr. in particolare par.
1.1. e 1.2.) circa la piena utilizzabilità di tutte le intercettazioni concernenti la posizione di RB, il lasso di tempo in cui si sono protratte le condotte al medesimo contestate (almeno fino all'anno 2000 secondo la motivazione della sentenza impugnata, ove si voglia prescindere dal principio giuridico costantemente enunciato da questa Corte che, in caso di contestazione "aperta", la cessazione della condotta criminosa coincide con la data della sentenza di primo grado, nel caso di specie intervenuta il 20 novembre 2004) la dedotta censura di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente priva di pregio, tenuto conto della pena edittale prevista per il delitto di contrabbando aggravato, per il quale è stata pronunciata sia in primo che in secondo grado sentenza di condanna, dell'epoca di consumazione, del lasso di tempo legislativamente previsto (art. 157 c.p., nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005) per la prescrizione del delitto, nonché degli atti internativi, e del periodo di tempo, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 47 c.p.p., comma 3, in cui il processo è stato sospeso a causa della istanza di rimessione (art. 45 c.p.p.) avanzata da OM, in ordine alla quale è intervenuta il 10 luglio 2003 la decisione di questa Corte.
9.2. In relazione alla dedotta violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, opera la preclusione prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 3,
in quanto la doglianza non ha formato oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello e, alla luce di quanto disposto dall'art. 581, lett. c), non è ammissibile, come sostenuto dalla difesa, la formulazione "implicita" di una censura avverso la sentenza di primo grado.
9.3. Alla luce dell'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di RB in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., rimangono assorbite le ulteriori doglianze in tema di dosimetria della pena e di computo della pena formulate dall'imputato.
10. Il ricorso di GE AR è manifestamente infondato. 10.1. Con riferimento alla seconda, terza e quarta censura prospettate dalla difesa di AR GE il Collegio osserva che la sentenza impugnata, con motivazione logicamente argomentata ed esente da vizi giuridici, ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti previsti dagli artt. 416 e 648 bis c.p. sulla base delle dichiarazioni rese da EI AM,
moglie di gradi giulio cesare, a sua volta intimo collaboratore di EG TO che, nella sua qualità di capo dell'organizzazione, curava, insieme con gli altri complici, il trasferimento di capitali in Svizzera per l'acquisto di tabacchi lavorati esteri, avvalendosi della collaborazione di un'articolata rete di corrieri, tra cui AR, nonché delle dichiarazioni di Di TI NA, impiegata di EG.
La sentenza impugnata ha, inoltre, sottolineato che il contenuto delle prove dichiarative trovava obiettivi ed individualizzanti elementi di riscontro nel contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche, evidenzianti in maniera univoca la sistematica attività di corriere delle rilevanti somme di denaro, destinate all'acquisto di partite di tabacchi lavorati esteri, svolta da AR con piena consapevolezza e volontà di coadiuvare gli altri associati nell'ambito di una consolidata struttura organizzativa che, oltre a disporre di società di copertura, si avvaleva, per l'accreditamento delle somme in contanti, di una serie di conti correnti, aperti e alimentati da AR, per conto di EG e di gradi, mediante l'utilizzazione di denaro da essi fornito. I giudici di merito hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio dalla documentazione bancaria acquisita in Svizzera all'esito della richiesta di assistenza giudiziaria, contenente espliciti e inequivocabili riferimenti alla riferibilità della movimentazione delle somme di denaro al commercio di contrabbando. Si richiamano, in proposito, l'accensione del conto - deposito presso la B.N.P. Svizzera da parte di AR, con la sigla "kairos", in data 10 ottobre 1997, e del conto "Pro - events", in data 20 gennaio 1998, presso il medesimo istituto di credito, contenenti la testuale attestazione del funzionario di banca EI ER sotto la dicitura "origine del fondo e potenziale": eccellenti mezzi finanziari ed anche la moralità. Prevede entrate/uscite x incassi e pagamenti di merce (tabacchi). Nella medesima ottica appare significativa la relazione istruttoria sul conto "kairos" ad opera del medesimo funzionario che, con riferimento al suddetto conto, testualmente scriveva: raggiungerà attivi di sei miliardi di L. italiane e di cento milioni di pesetas spagnole.
Manifestamente priva di pregio è la considerazione difensiva in merito al vizio motivazionale su un punto decisivo alla luce dell'intervenuta assoluzione di EI, poiché quest'ultimo non è stato chiamato a rispondere del delitto di associazione per delinquere (capo e), bensì del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., contestato al capo a) della rubrica.
10.2. La censura di intervenuta prescrizione, prima della decisione di secondo grado, dei delitti di associazione per delinquere (art.416 c.p.) e di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) è del tutto destituita di fondamento, tenuto conto della pena edittale per essi prevista, dell'epoca di commissione dei reati, del lasso di tempo legislativamente previsto (art. 157 c.p. nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005) per la prescrizione dei delitti, degli atti interruttivi e del periodo di tempo, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 47 c.p.p., comma 3, in cui il processo è stato sospeso a causa della istanza di rimessione (art. 45 c.p.p.) avanzata da OM, in ordine alla quale è intervenuta il 10 luglio 2003 la decisione di questa Corte. 10.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito, in adesione ai principi costantemente enunciati da questa Corte, valorizzato ai fini del diniego delle stesse la natura e qualità dei reati commessi, denotanti pericolosità sociale, e i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. 11. Il ricorso di EV DO è manifestamente infondato. Occorre premettere che la dedotta violazione dell'art. 63 c.p.p. è stata riproposta con i motivi di ricorso per cassazione, nonostante che sia la sentenza di primo grado che quella d'appello avessero già dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese come teste da EV il 4 maggio 2000 e il 24 luglio 2000.
Manifestamente priva di pregio è la doglianza con cui si lamenta il difetto dell'iter argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale, con motivazione ampia e logicamente sviluppata, ancorata alle risultanze processuali (contenuto delle intercettazioni telefoniche comprovanti gli stabili contatti intrattenuti da EV con IN FR, suo nipote ZZ, LI IN US, maresciallo appartenente alla Guardia di Finanza, reiterati viaggi in Montenegro contestualmente alle presenza in quel Paese di IN FR, servizi di osservazione e pedinamento), ha messo in luce il pieno e organico inserimento dell'imputato nel sodalizio e il suo consapevole e volontario apporto causalmente rilevante alla vita dello stesso, tradottosi nel coadiuvare gli esponenti di vertice nella programmazione, organizzazione ed effettiva realizzazione dei trasporti in contanti, in Svizzera, delle ingenti somme di denaro destinate al pagamento dei carichi di tabacchi lavorati esteri che venivano forniti da OM solo all'esito della puntuale ricezione delle predette somme. La motivazione della sentenza è, pertanto, esente dai vizi denunciati, laddove ha sottolineato l'importanza, la delicatezza e la natura assolutamente fiduciari dei compiti affidati a EV, la cui attività era indispensabile per assicurare la continuità delle forniture e la sistematica alimentazione dell'illecito mercato. 12. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di AR RB, EV consegue di diritto la condanna degli stessi ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, costituite parti civili, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.4000, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
In relazione al ricorso del Procuratore generale annulla la sentenza impugnata nei confronti di OM, RB, EI per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e nei confronti di LI per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti del EV.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RB, AR, EV e condanna gli stessi ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, costituite parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro duemilaquattrocento, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 4 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009