Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 3
Non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (In motivazione la S.C. ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia - in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale ed imprevedibile).
In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma primo-bis e 203, comma primo-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità. (Fattispecie in cui l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati nella motivazione del decreto di autorizzazione).
In tema di intercettazioni telefoniche, è legittimo il ricorso alla tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.
Commentari • 3
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1. Premessa. – Il 21 giugno 2019 “compirà” due anni il d.lgs. 108/2017 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un provvedimento che ha radicalmente modificato tempi, modalità e soggetti della collaborazione giudiziaria penale nell'ambito europeo. È tempo, verosimilmente, per iniziare una valutazione generale sull'impatto del decreto – o meglio della direttiva – nella realtà giudiziaria nazionale. Molti sono gli aspetti che meritano di essere analizzati e affrontati, nella prospettiva di delineare un quadro non privo, indubbiamente, di criticità ma nel complesso altamente positivo. Non possono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 10051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10051 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO GI - Consigliere - N. 1489
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 037601/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ OP AR GE N. IL 30/04/1955;
2) BE TO N. IL 22/10/1958;
3) SA ON N. IL 19/07/1982;
4) SA ON N. IL 24/01/1976;
5) SA UI N. IL 05/01/1963;
6) SC OV N. IL 14/02/1980;
7) IN NC UI N. IL 03/01/1949;
8) LA EP RO N. IL 25/05/1961;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della OR e il rigetto degli alti ricorsi escluso quello di BE nei cui confronti deve pronunciarsi l'estinzione del reato per morte dell'imputato;
uditi i difensori avv.to Valentini Gabriele (quale sostituto processuale dell'avv.to Colussi Angelo), avv.to Saldarini Beatrice, avv.to Pausini Gustavo.
RITENUTO IN FATTO
1. AR UG OR EZ, SA EL, AR ON n. 19 luglio 1982, ON AR n. 24 gennaio 1976, LU AR, GI CI, NO CO LU e PP OS BE impugnano la sentenza 10 marzo 2006 della Corte d'appello di Milano con la quale - in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che escluse l'aggravante dell'ingente quantità - sono stati dichiarati responsabili dei delitti, come ab origine loro rispettivamente ascritti, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, art. 80, comma 2.
1.2. AR UG OR EZ ha definito il giudizio ex art. 599 c.p.p., comma 4, con rinuncia ai motivi d'appello e applicazione della pena concordata con il pubblico ministero.
1.3. Ad avviso della Corte d'appello, le questioni preliminari relative alla competenza per territorio e all'inutilizzabilità delle intercettazioni di utenze estere senza la procedura rogatoriale sono state correttamente risolte dal giudice di primo grado. Quanto alla competenza territoriale, il giudice d'appello ritiene corretto il riferimento all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e art. 328 bis c.p.p. per i quali è "funzionalmente" competente - per l'udienza preliminare e per il giudizio abbreviato - il giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito si è radicata la competenza territoriale per il delitto associativo il quale ha avuto concreta operatività ab origine in Milano. Per il giudice d'appello, la competenza territoriale, anche in applicazione dei criteri ordinali, è del Tribunale di Milano, in quanto la condotta criminosa, conclusasi con l'importazione della sostanza stupefacente nel territorio dello Stato, ha avuto inizio - con l'accordo su quantità, qualità e prezzo - in Milano, sebbene il sequestro della sostanza sia avvenuto in Ventimiglia.
Le intercettazioni hanno riguardato in gran parte utenze italiane alle quali sono pervenute telefonate in partenza dall'estero. Le altre telefonate provenienti da utenze estere verso utenze italiane, anche se non sottoposte a intercettazione, sono state legittimamente intercettate e registrate con la tecnica dell'istradamento che non richiede procedure rogatoriali.
Anche il profilo della mancanza di motivazione di alcuni decreti di autorizzazione e di convalida è privo di fondamento. I provvedimenti, rileva la Corte di merito, risultano adeguatamente motivati nei limiti dei "sufficienti indizi".
1.5. La Corte d'appello, sempre in via preliminari, ritiene ammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero contro i capi 8 e 9 della sentenza di condanna e limitatamente al punto della esclusione da parte del giudice di primo grado dell'aggravante dell'ingente quantità.
L'appello, pur non previsto contro una sentenza di condanna, va qualificato ricorso per cassazione e poi riconvertito in appello ex art. 580 c.p.p. per l'unitaria trattazione dei gravami proposti in relazione ai medesimi capi dagli imputati.
1.5.1. In via preliminare, è affrontata dal giudice d'appello la questione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e risolta nel senso che ulteriori acquisizioni probatorie sono ammesse solo se assolutamente necessarie. Gli accertamenti richiesti hanno già, per la Corte di merito, una risposta negli esiti dell'attività investigativa posta in rilievo nella sentenza di primo grado. Risulta, si dice, nella sentenza impugnata, la concomitanza temporale del viaggio di NO in Italia con l'acquisita disponibilità in Spagna di un quantitativo di droga da parte di ON AS, l'evidente accordo a incontrarsi a Milano con AR, incontro in realtà avvenuto. Per tal motivo, afferma il giudice d'appello, non ha rilievo accertare i pregressi spostamenti in Spagna di NO prima della partenza in Italia.
1.6.1. La sentenza impugnata descrive la ricostruzione dei singoli episodi di importazione e di detenzione di spaccio enunciati nei capi 8,9, e 10 e le prove in base alle quali si è giunti alla definizione delle condotte degli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità.
L'episodio, enunciato nel capo 8), relativo alla importazione di una quantitativo di circa 15 kg di cocaina, ammesso dai fornitori CO e OR, trova piena conferma, per il giudice d'appello, nelle conversazioni intercettate e nei servizi mirati degli organi di polizia.
I ruoli di ON SA, LU AR e NO CO e le trattative, le modalità del pagamento ai fornitori, del trasporto e della consegna della droga sono state ricostruite in base alle conversazioni intercettate far data dal 4 novembre 2003 e sino al 20 gennaio 2004, telefonata quest'ultima che, per la Corte d'appello, da la certezza della consegna e della droga, nella quantità indicata, ai corrieri incaricati da AR ON. Ulteriori conversazioni fornivano la prova che i "corrieri" incaricati da AR erano HI e NO, il cui incontro per la consegna ad ON e LU AR è stato documentato nella relazione di servizio degli organi di polizia che ne hanno descritto le modalità. La Corte ha disatteso le diverse spiegazioni della difesa dei AR e di NO al contenuto delle conversazioni intercettate e all'interpretazioni degli accadimenti descritti dagli organi di polizia. Altrettanto provato nella sua dinamica e nei ruoli svolti da ciascuno degli imputati è l'episodio, enunciato nel capo 9), relativo all'importazione di 18 kg di cocaina il cui epilogo è stato il sequestro e l'arresto del corriere BE, in Ventimiglia. Anche qui, per i giudici di merito, la prova è nelle conversazioni intercettate a far data dal 25 gennaio 2004 e nella ammissione dei fornitori colombiani e in quelle di ON AR. Il coinvolgimento di SA EL e GI GA, si legge in sentenza, trova riscontro nelle conversazioni intercettate e nella relazione di sevizio del 2 febbraio 2004. EL ha i contatti con il "corriere" BE e incarica GA di incontrare ON AR, incontro documentato dagli organi di polizia e nel corso del quale AR consegna a GA il danaro che poi a sua volta GA da al "corriere" BE il giorno successivo.
I fatti enunciati nel capo 10, sono emersi anch'essi, precisano i giudici di merito, nel corso delle conversazioni intercettate tra il 20 e 22 gennaio 2004.
1.7. La Corte d'appello disattende le censure mosse alla sentenza di primo alla ritenuta sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacente. Nella sentenza di merito si osserva che ogni associazione criminale ha un assetto organizzativo "minimo" funzionale alla realizzazione dei reati fine e l'attuazione del programma. Per tal motivo, non è necessario che vi sia sempre una articolata organizzazione, la stabilità del vincolo e l'immutabilità della struttura, in quanto è necessario che la permanenza del vincolo, pur di breve durata, sia orientata a commettere una pluralità di reati e non sia riferita alla realizzazione di un singolo reato. In riferimento, alle associazioni finalizzate al narcotraffico, ferma restando l'autonomia di ogni singolo reato fine, la prova richiesta per la configurazione del delitto associativo può essere fornita anche dalle modalità esecutive dei reati fine.
1.7.1. Nell'analisi delle singole posizioni, il giudice d'appello pone in rilievo lo specifico ruolo di:
1. ON AR, arrestato con documenti e con una pistola, riveste una posizione di vertice in considerazione di quanto emerso nelle molteplici conversazioni telefonate in cui da direttive e istruzioni per la realizzazione degli approvvigionamenti e per la distribuzione di cocaina.
2. LU AR, che frequentemente accompagnava il nipote ON, e ha ricoperto il ruolo di staffetta nell'incontro NO CE e in contemporanea con il rientro di BE da Madrid organizzava la distribuzione della merce. Egli si preoccupa di assicurare ospitalità ad ON AR nel periodo della latitanza e dopo l'arresto si è preoccupato di mantenere in vita il gruppo.
3. ON AR c. 82, si interessa di gestire insieme a LU AR ad assicurare il gruppo dopo l'arresto di ON, prendendo contatti con i fornitori assicurando di recarsi in Spagna. Il 3 settembre 203 si era recato personalmente a casa della OT per consegnarle una consistente somma di danaro per un debito di tale IN, come risultante da conversazioni intercettate e da relazione di servizio degli organi di polizia.
4. SA EL il quale, in base a plurime conversazioni intercettate, era a stretto contatto con il "vertice" della sodalizio criminoso con i compiti di distribuzione dello stupefacente e di tenere poi i contatti con i corrieri - il riferimento è all'episodio BE relativo all'importazione dei diciotto chili di cocaina e di emissari, quali GA, con il quale aveva contatti diretti nel corso del trasporto dei 18 chili di cocaina e riferiva a AR ON. Oltre che le conversazioni registrate nelle quali egli risulta direttamente coinvolto nel traffico di droga, vi sono relazioni di servizio con le quali si riferisce a situazioni o incontri di gruppo alle quali EL ha partecipato. I contatti con ON AR si fondano - anche se per un periodo limitato - su conversazioni registrate sulla gestione di droga e di situazioni logistiche del gruppo volte a garantire l'approvvigionamento della droga e l'incasso delle somme da consegnare a AR. Elemento determinante è anche la sua fuga dopo l'arresto di BE e il fallimento dell'operazione di importazione della cocaina.
5. GI GA, molteplici conversazioni e le occasioni in cui compare GA con iniziative che dimostrano il suo stabile inserimento nel gruppo e in posizioni di fiducia con il vertice del sodalizio. Tra le varie condotte di rilievo, vi il viaggio in Spagna nel dicembre 2003 per consegnare ai fornitori una somma di danaro, i suoi interventi nel corso dell'importazione dei 18 kg di cocaina sequestrata in Ventimiglia. Ha avuto un ruolo importante nella consegna del danaro e BE per l'acquisto dell'ingente quantitativo, e poi ha avuto costanti collegamenti durante il viaggio.
6. CO NO, si mettono in rilevo i compiti di fiducia svolti nel corso dell'importazione dei 15 kg di cocaina, unitamente a FA. La sua pronta disponibilità e la ampia fiducia riconosciutagli nell'organizzazione del trasporto, dimostrano per la Corte di merito un inserimento nel gruppo capeggiato da AR ON. Importanza assume la conversazione in cui AR ON comunica a IC dell'arrivo di un "proprio uomo" per la mattina del 5 febbraio.
7. PP BE, anche se ha partecipato come "corriere" nella sola importazione dei 18 kg di cocaina, dalle conversazioni di EL e ON AR risulta che BE fosse un collaudato e consapevole protagonista dell'associazione nello specifico ruolo di corriere, tanto che in attesa delle dimissioni dall'ospedale, temporeggiavano nell'interpello di NO e HI.
1.8. La Corte d'appello ha ritenuto fondata l'impugnazione del pubblico ministero sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, in quanto il giudice di primo grado non si era attenuto a principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sui parametri cui fare riferimento per ritenere configurata l'aggravante de qua.
2. I ricorsi.
2.1. AR UG OR EZ, imputata dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, art. 80, comma 2, ha definito il giudizio ex art. 599 c.p.p., comma 4, e con il ricorso deduce:
1. violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p., comma 2, e art.133 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo modificato dalla L. n. 49 del 2006. OR EZ è stata condannata, unificati ex art. 81 c.p., comma 2, i reati a lei contestati, alla pena di anni nove di reclusione e
Euro 37.000 di multa. La pena per il reato più grave di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 80 e 73 è stata determinata, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in anni undici di reclusione e Euro 50.000, aumentata ex art. 81 c.p. di un anno e sei mesi di reclusione e Euro 5.000 multa per il delitto associativo e di ulteriori sei mesi di reclusione e Euro 500,00 multa per l'altro reato di spaccio e ridotta poi per il rito. La pena per il reato più grave avrebbe dovuto essere determinata, in considerazione della diversa pena minima di sei anni di reclusione, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come modificato ex lege L. n. 49 del 2006. 2.2. I due difensori di SA EL deducono:
1. la violazione dell'art. 443 c.p.p., in quanto l'impugnazione del pubblico ministero non avrebbe potuto essere accolta, in quanto, oltre che essere stata proposta come appello, le censure riguardavano questioni di merito e per tale ragione avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
2. il difetto di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità, per l'affermazione di responsabilità del delitto associativo. Il ruolo di "uomo di fiducia" di ON AR non ha prova. Il coinvolgimento di EL è durato solo circa cinque giorni, rispetto a un organizzazione criminale che si sviluppa nell'arco di sette o otto mesi. Egli non sa nulla della partenza del corriere BE e, quando apprende che non è in buono condizioni di salute, lo invia a non partire, senza interessarsi a sostituirlo. Egli non sa nulla dello stupefacente e, a differenza di altri non riceve nulla. Dopo l'arresto di ON AR, egli sparisce, nel senso che non vi è più tracci di lui nelle conversazioni intercettate e nei servizi di polizia giudiziaria;
risulta essere stato contattata altra persona per un ipotetico viaggio. Se fosse stato a disposizione dell'associazione sarebbe stato contattato. Non conosce GA, già partito per Madrid il 23 dicembre 2004.
3. Difetto di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in relazione al delitto di importazione nel territorio dello Stato e detenzione di 18 KG di cocaina (capo 9).
EL si è limitato a fornire il numero telefonico di BE, come ebbe a dichiarare nel suo interrogatorio dopo l'avviso di chiusura delle indagini. Egli non ha mai saputo nulla del viaggio che non ha di certo organizzato.
L'estraneità di EL è confermata da ON AR in sede di dichiarazioni spontanee nonché dalle dichiarazioni rese da BE il 22 giugno 2005 innanzi alla Corte d'appello di Milano, nel corso del procedimento a suo carico.
Per tali ragioni la sentenza contraddittoria e illogica. EL avrebbe potuto essere considerato connivente e non concorrente.
4. Difetto di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità, anche per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità per il delitto di detenzione di un imprecisato quantitativo di cocaina in concorso con ON AR (capo 10).
Le telefonate intercettate riportate in motivazione non dimostrano il coinvolgimento di EL. Le conversazioni non hanno un significato univoco e non vi sono elementi per affermare che si faccia riferimento a stupefacente.
Gli organi di polizia non hanno visto nulla di più di quello che hanno riferito e non sono intervenuti per controllare il contenuto della valigia.
5. Difetto di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche.
La motivazione della decisione non ha tenuto conto dell'ampia disponibilità di EL nel chiarire le vicende. Non si è voluto adeguare la pena al reale comportamento di EL del tutto marginale. In motivazione, si fa riferimento ai precedenti giudiziali che risalgono a circa quindici anni addietro.
6. L'altro difensore, oltre a reiterare la violazione dell'art. 443 c.p.p., rileva l'insussistenza degli elementi richiesti per la configurazione della partecipazione all'associazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. I limiti temporali e le condotte che sono ascritte a EL escludono che in essi possano ravvisarsi gli elementi richiesti per intergare una partecipazione a un sodalizio criminoso e la volontà di parteciparvi.
2.3. ON AR (n. 19 luglio 1982), deduce:
1. violazione di legge in relazione alla utilizzazione di intercettazione disposte senza il rispetto delle regole stabilite dall'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, art. 203 c.p.p., comma 1 bis e D.L. n. 152 del 1991, art. 13. Si rileva che l'indagine si è sviluppata in base a informazioni confidenziali degli organi di polizia che indicavano in una donna colombiana, tale EZ, abitante in Milano, il contatto di un gruppo di colombiani per l'introduzione di rilevanti quantitativi di cocaina in Italia. La "fonte" forniva agli organi di polizia l'utenza telefonica in uso alla EZ e le indicazioni relative all'importazione di ventuno chili di cocaina, con l'uso di un camper che sarebbe stato noleggiato da CA CO.
Accertato che tale CO aveva in realtà noleggiato il Camper, unitamente a OR EZ nei primi di luglio, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'intercettazione delle utenze intestate a CO e OT L. n.356 del 1991, ex art. 13. Si deduce che tutti gli elementi traggono origine da indicazioni fornite da una fonte anonima e come tali non utilizzabili ai fini delle intercettazioni. L'art. 203 c.p.p. si applica, per l'espressa previsione inserita con la L. n. 63 del 2001, nella valutazione dei sufficienti richiesti per disporre le intercettazioni telefoniche. Le Sezioni unite si sono pronunciate in tal senso, affermando che le intercettazioni non possono essere disposte anche in tema di criminalità organizzata, in base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione di ON AR al delitto associativo. L'affermazione di responsabilità è stata fondata in base alla valorizzazione dell'intervento nel periodo immediatamente successivo all'arresto del cugino. La circostanze è emersa nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 6 febbraio 2004 nell'autovettura di LU AR nonché in quattro intercettazioni del 7 febbraio 2004, n. 46, 47, 48 e 49 in entrata all'utenza estera in uso agli imputati LL e OR. Si tratta di conversazioni non correttamente interpretate dai giudici di merito, in quanto, l'una, era volta a rassicurare CA RA per il sequestro dell'auto a lei intestata trovata nella disponibilità di ON AR cl. 76. Le altre conversazioni non offrono certezza alcuna che l'interlocutore facesse riferimento a ON AR, attuale ricorrente. La partecipazione alla associazione è affermata in base al coinvolgimento di ON AR in un reato fine e, in particolare, allorché si recò a casa di OT per consegnarle una consistente somma di danaro per un debito di IN con LL e OR per pregresse forniture di droga. Compito rilevante che per la Corte rappresentava un diretto coinvolgimento nell'associazione.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione e gli elementi richiesti per la configurabilità di una condotta partecipativa.
2.4. ON AR, (n. 24 gennaio 1976) deduce:
1. La violazione di norme processuali in punto di:
- competenza territoriale, in quanto, a differenza dell'assertiva conclusione contenuta in sentenza, l'associazione non sarebbe stata in realtà operativa in Milano, bensì in località spagnole dove le trattative sono state condotte, gli accordi sono stati perfezionati, risiedono fornitori e corrieri, il denaro è consegnato e sono prese in carico merci. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che non solo i reati specifici sono stati commessi in tali località, ma anche le condotte asseritamene associative sono state realizzate all'estero. Il reato più grave di cui al capo 9) è relativo a un carico di cocaina importato in Italia attraverso il valico di Ventimiglia e pertanto non potrebbe che essere questo il luogo di consumazione.
- intercettazioni telefoniche in ordine alle quali si deduce che non si è fatto ricorso alla tecnica dell'istradamento ma direttamente a intercettazioni prive di autorizzazione. La richiesta di rogatoria ha riguardato solo l'identificazione degli intestatari di alcune utenze alla quale a distanza di due mesi il servizio interpool ha risposto attribuendo ad alcune una determinata intestazione. Per altre utenze che l'autorità giudiziaria italiana aveva già attribuito a OR e LL, l'autorità spagnola ebbe a rispondere che si trattava di schede prepagate per le quali la vodafone non disponeva di informazioni;
il ricorrente elenca nove telefonate, specificandone il numero, la data, l'utenza estera e il numero del telefono pubblico italiano di provenienza delle telefonate. Agli atti non vi è intercettazione di tali utenze pubbliche ne' richiesta di rogatoria per l'intercettazione di utenze estere. Pertanto, le intercettazioni sono state eseguite senza un provvedimento che le potesse legittimare e come tali si tratta di conversazioni inutilizzabili. - ammissibilità dell'appello del pubblico ministero: le censure avevano a oggetto questioni di merito e per tal motivo, l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. recidiva, in quanto al momento della contestazione e della condanna in primo grado, ON AR era incensurato.
- configurazione dell'aggravante dell'ingente quantità ritenuta per gli episodi di cui ai capi 8) e 9). Per il capo 8), si tratta di droga parlata e non vi è stata dunque una precisa indicazione del quantitativo. Mentre per il capo 9), il perito ha accertato trattarsi di 14 kg e non di diciotto.
Considerato che
il luogo di spaccio avrebbe dovuto essere quello milanese, il riferimento al territorio e al tipo di sostanza, rende non plausibile in termini oggetti vi l'aggravante. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha reso una motivazione corretta e fondata sui parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riferimento al contesto territoriale impone l'eccezionalità del quantitativo.
2. Si deduce ancora l'erronea applicazione delle regole di valutazione delle prove e la manifesta illogicità della motivazione. Con riferimento al capo 8) relativo ali "importazione di circa quindici chili di cocaina, in motivazione si è dato credito a ipotesi investigative inverosimili che, a differenza di quanto emerge dalle conversazioni intercettate, danno per accertato l'accordo e il reperimento della somma di danaro.
Si rilevano deficit argomentativi plausibili a sostegno del ruolo di corriere riconosciuto a NO. La sentenza è sul punto illogica e si fonda su elaborazioni di ipotesi investigative non riscontrate da elementi di prova.
In realtà la sostanza non è stata mai acquistata.
Le conversazioni intercettate, per il ricorrente, sono la prova della mancata conclusione dell'affare e il mancato accordo è percepito dagli stessi inquirenti al momento dell'ascolto delle telefonate. Si fa riferimento alla telefonata delle ore 21, 30 del 6 gennaio 2004 e quella del 20 gennaio alle ore 17,07, in cui vi sono espressioni che inequivocamente escludono l'esistenza dell'accordo. Si contesta la plausibilità della ricostruzione e dei singoli argomenti posti a fondamento della stessa, nonostante la mancanza di prove.
Con riferimento al delitto associativo, si deduce la mancanza di elementi che possano configurare l'esistenza di una organizzazione diretta alla commissione di più reati. Ciò che emerge dalle intercettazioni è un'ipotesi di concorsuale.
Non vi è concordanza sulle conclusioni raggiunti dalle due sentenze. L'una, quella di primo grado, definisce la struttura organizzativa semplice e a carattere famigliare. La sentenza d'appello ritiene l'associazione articolata e struttura a compartimenti stagni. Le conversazioni intercettate invece rendono evidenti contatti occasionali e l'esempio è fornito dalla posizioni di BE. Mancano la programmazione e contatti pregressi. BE parte per la prima volta con un proprio mezzo, senza uno stipendio ma con un compenso collegato al singolo viaggio. Analoghe le posizioni di NO e HI, per i quali mancano gli elementi che possano fare ritenere contatti e programmazione dei loro ruoli. Non vi è prova della stabilità dei legami e ciò emerge dai correi diversi per i reati fine di importazione.
Per il ricorrente la sentenza è priva di logicità ed è ancorata a sterili formule di stile, che non danno conto della realtà processuale. Non vi sono riferimenti a frequentazioni comuni, all'attuazione di programmi comuni e alla predisposizione di mezzi per realizzarli.
Si indicano le posizioni di AP, ON AR, cl. 86, NO, HI, BE e CI come prive di ogni elemento che possa configurare condotte di partecipazione. La pretesa posizione di vertice attribuita a AR è solo il tentativo per accreditare la costruzione associativa, smentita dalle emergenze processuali. Al riguardo, si riportano gli stralci di conversazioni per escludere l'influenza attribuita a AR su gli altri.
Con riferimento al capo 10) relativo alla detenzione di un quantitativo imprecisato di cocaina ceduta poi da EL, con l'autorizzazione di AR, a terzi, la motivazione è priva di argomenti che possano dare all'episodio una precisa collocazione temporale, individuare la quantità e i soggetti in realtà coinvolti e l'esistenza di un corrispettivo.
Gli elementi posti a carico di ON AR non raggiungono il livello indiziario. Le conversazioni intercettate sono forzatamente ricondotte a ipotesi di traffico di stupefacente. Si vuole fare discendere dalla cessione del 20-22 gennaio, in realtà mai verificatasi, un altro episodio privo di elementi che possano darne una definita connotazione oggettiva.
Si riporta lo stralcio di una conversazione tra AR e EL, nella quale si parla di una concessionaria e di un' auto e si sostiene che la conversazione è fittizia e non ha un reale riferimento a un'auto. La circostanza è smentita da indagini svolte dalle quali è emerso che in realtà CA RA, convivente di LU AR si è recata in quella concessionaria per l'acquisto di un'auto.
Anche il significato attribuito ad alcune parole utilizzate in conversazioni, quali "documento" e "fotocopia" equivarrebbero, secondo la sentenza a "denaro" da consegnare a AR quale corrispettivo della cocaina. Tali conclusioni non considerano in realtà quanto rinvenuto indosso ad ON AR al momento del suo arresto e non tengono conto che all'epoca di quella conversazione AR era latitante. Queste circostanze avrebbero dovuto offrire una diversa lettura delle conversazioni. Illogicità che si estende a altre specifiche circostanze quali quella del ruolo riconosciuto a GA, poi smentito nella stessa ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello.
3. Si deduce il difetto di motivazione in punto di determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche. La mancata concessione delle attenuanti generiche non è motivata e non appare condivisibile alla luce delle risultanze processuali. Si trascura il ruolo marginale di ON AR per l'episodio di cui al capo 9) e la spontanea confessione resa.
Immotivati i criteri di determinazione della pena inflitta e il trattamento sanzionatorio e assolutamente iniquo.
4. In una memoria a firma dello stesso ON AR, si insiste su quanto dedotto nel ricorso in ordine alla inutilizzabilità delle conversazioni, in quanto intercettate senza autorizzazioni e senza fare ricorso alle rogatoria. Si deduce l'illegittimo utilizzo di informazioni confidenziali per giustificare i decreti autorizzativi e di convalida delle intercettazioni.
2.5. LU AR deduce:
1. violazione di legge in relazione alla utilizzazione di intercettazione disposte senza il rispetto delle regole stabilite dall'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, art. 203 c.p.p., comma 1 bis e D.L. n. 152 del 1991, art. 13. Si rileva che l'indagine si è sviluppata in base a informazioni confidenziali degli organi di polizia che indicavano in un danna colombiana, tale EZ, abitante in Milano, il contatto di un gruppo di colombiani per l'introduzione di rilevanti quantitativi di cocaina in Italia. La "fonte" forniva agli organi di polizia l'utenza telefonica in uso alla EZ e le indicazioni relative all'importazione di ventuno chili di cocaina, con l'uso di un camper che sarebbe stato noleggiato da CA CO.
Accertato che tale CO aveva in realtà noleggiato il Camper, unitamente a OR EZ nei primi di luglio, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'intercettazione delle utenze intestate a CO e OR L. n.356 del 1991, ex art. 13. Si deduce che tutti gli elementi traggono origine da indicazioni fornite da una fonte anonima e come tali non utilizzabili ai fini delle intercettazioni. L'art. 203 c.p.p. si applica, per l'espressa previsione inserita con la L. n. 63 del 2001, nella valutazione dei sufficienti richiesti per disporre le intercettazioni telefoniche. Le Sezioni unite si sono pronunciate in tal senso, affermando che le intercettazioni non possono essere disposte anche in tema di criminalità organizzata, in base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia.
2. Vizio di motivazione, con riferimento al capo 8, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Si pone in rilievo che l'unico elemento in base al quale la sentenza di primo grado giustifica l'affermazione di responsabilità di AR LU è la circostanza che egli ebbe ad accompagnare il nipote ON AR all'incontro con i presunti corrieri in data 22 gennaio 2004. A fronte delle censure articolate con l'atto d'appello dirette a screditare tale ricostruzione per non essere compatibile con la consueta riservatezza con la quale SA ON gestiva i propri traffici, il giudice d'appello riafferma l'episodio e spiega le ragioni per le quali in quella occasione ON AR fu presente al momento della ricezione in Italia della droga, della quale era destinatario.
La motivazione è apparente e illogica, in quanto non chiarisce la contraddizione posta in rilievo.
È illogico ritenere che, nonostante la consueta cautela di non esporsi, tanto da non parlare per telefono, nell'occasione AR ON si sia esposto.
La motivazione si fonda su mere illazioni non supportate da elementi di prova.
Altro punto critico della motivazione è quello relativo alla pretesa illiceità dell'incontro del 22 gennaio 2003.
Non sono stati chiariti i rapporti tra NO e AR ON tra i quali non risulta alcun contatto prodromico all'asserita operazione di trasporto e consegna della sostanza stupefacente.
Si allude a conversazioni avvenute su utenze non identificate, per superare la censura mossa dalla difesa, senza tenere conto che da una precisa intercettazione risulta l'inconfutabile circostanza che NO, il presunto corriere, non era a conoscenza della latitanza di ON AR.
È la prova, per il ricorrente, della mancanza di contatti tra i due e della incostanza della ricostruzione che vede NO corriere di 15 kg di droga.
La circostanza è smentita dalla Corte d'appello, evidenziando il contenuto di altra conversazione rispetto a quella specificamente indicata dalla difesa.
Si deduce che la Corte d'appello non ha reso risposta alcuna sulla circostanza relativa agli elementi sui quali è stato fondata la partecipazione di LU AR all'incontro. Erano stati posti in rilevo punti nodali relativi all'effettivo riconoscimento operato dagli organi di polizia e si era prospettato che il coinvolgimento fosse in realtà avvenuto solo perché l'auto utilizzata era intestata a LU AR.
Nella sentenza impugnata, la circostanza è motivata in termini assertivi e apparenti e privi di ogni reale giustificazione. Si deduce che la Corte d'appello non ha reso alcuna risposta in ordine al rilievo della mancanza di dolo che non può essere ricavato attraverso ricostruzioni ipotetiche.
La responsabilità di LU AR, rileva il ricorrente, è stata affermata solo per la presenza di un'auto a lui intestata sul luogo in cui si asserisce essersi perfezionata la cessione di stupefacente.
3. Vizio di motivazione con riferimento al delitto associativo,in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Il ricorrente rileva che gli elementi posti a fondamento della partecipazione all'associazione sono privi di consistenza e la Corte d'appello, nonostante le articolate censure mosse alla sentenza di primo grado, non ha reso risposta alcuna alla circostanza che le tracce della presenza di LU AR sono riferite a soli diciassette giorni e cioè dal 22 gennaio al 7 febbraio 2004, data in cui ON AR è arrestato. Manca, pertanto, l'elemento della continuità e il dolo richiesto per la partecipazione.
2.6. GA GI deduce:
7. Il ricorrente, descritti gli elementi richiesti affinché possa essere affermata la partecipazione ad un'associazione e la distinzione dal concorso nel reato, ritiene che la Corte abbia affermato la responsabilità per partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico esclusivamente sulla circostanza che egli ha partecipato all'importazione dei 18 kg di cocaina dalla Spagna.
Tranne che per l'episodio contestato al capo 9), non vi sono elementi in base ai quali possa essere affermata la continuità dell'importazione della cocaina dalla Spagna e la continuità della sua distribuzione in Milano e altrove.
Non vi sono elementi che possano fornire la prova del suo coinvolgimento nel sodalizio criminoso. Non vi sono interventi su altri associati, non è provata la disponibilità di danaro e non dispone di utenze cellulari mascherate.
Il concorso nell'importazione di cocaina si è risolto in un contatto di un coimputato per mandarlo a Madrid e in un incarico di seguire telefonicamente il corriere BE.
Tale elementi, non contestati dall'imputato, non possono essere tali da farlo apparire uomo di fiducia di chi ebbe a dargli l'incarico. Le condotte di GA non sono altro che un frammento esecutivo del concorso nell'importazione e non costituiscono elementi su cui poi affermare la responsabilità anche per il delitto associativo.
2. Si deduce l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero contro la condanna per il delitto di importazione limitatamente alla sussistenza dell'aggravante. Al riguardo, si rileva anzitutto che GA ha proposto appello per il capo 9) esclusivamente per vedersi ridimensionata la pena in relazione al proprio ruolo marginale nell'episodio e non anche in relazione all'affermazione di responsabilità. Per tal motivo l'appello del pubblico ministero, mirato solo agli aspetti del riconoscimento dell'aggravante, non avrebbe potuto essere convertito o riqualificato.
L'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l'appello presentato da GA non riguardava la condanna, bensì solo la determinazione della pena. Pertanto, l'appello del pubblico ministero non avrebbe potuto essere convertito in ricorso e poi riconvertito in appello, in quanto del tutto inesistente e improduttivo di effetti.
Il ricorrente contesta in ogni caso la legittimità della decisione resa dalla Corte d'appello circa la sussistenza dell'aggravante, in mancanza di elementi che possano integrare i parametri più volte tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Se deduce l'illegittimità del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha ribaltato i termini della continuazione, ritenendo il reato più grave quello dell'importazione e poi ha applicato l'aumento di pena per il delitto associativo. Una volta riconosciuta l'aggravante, la Corte d'appello, a differenza di quanto accaduto in primo grado, avrebbe dovuto effettuare il giudizio di comparazione e motivare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse. Pertanto, è evidente la carenza di motivazione.
2.7. CO NO deduce:
1. Gli elementi posti a fondamento dell'affermazione per il delitto di cui al capo 8), per il quale è stata poi riconosciuta anche l'aggravante dell'ingente quantità sono fondati sul contenuto delle conversazioni intercorse tra AR e i fornitori e poi con NO.
La motivazione è illogica e contraddittoria, in quanto risulta dagli atti che dal novembre 2003 sino al 21 gennaio 2004 non sono stati rilevati contatti tra NO e AR.
Dopo la conversazione telefonica del 19 novembre 2003, del tutto neutre rispetto al delitto di cui al capo 8), non sono state intercettate altre telefonate. Altra telefonata è quella del 21 gennaio 2004 nella quale AR chiede all'interlocutore insistentemente dove fosse NO e come rintracciarlo. In base a tali soli elementi è desunto il rapporto illecito e l'esistenza di pregressi rapporti per il trasporto di droga dalla Spagna in Italia. Si tratta di mere ipotesi investigative rimaste senza riscontro;
è insostenibile che la mancanza di contatti lasci presumere l'esistenza di altre utenze non rilevate. Si è in presenza di congetture per supplire alla mancanza di dati informativi.
In sentenza si afferma che NO ha ricevuto droga in Spagna dai fornitori, senza prove che possano sostenere tale circostanza e elementi in base ai quali ritenere in quale luogo vi sia stata la consegna. Vi sono contatti tra CA e i fornitori dai quali risulta che questi ultimi erano a Madrid;
non vi sono però elementi che possano provare anche la presenza di NO in tale città.
In relazione a tale circostanza, il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, necessaria per dimostrare gli spostamenti di NO in quei giorni.
La Corte d'appello ha rigettato tale richiesta con argomenti contraddittori e privi di riscontri, in quanto è circostanza pacifica che i fornitori erano a Madrid. L'accertamento è necessario in presenza appunto di tale circostanza emersa da altre intercettazioni. Mentre, la Corte di merito, in mancanza di prove, fa discendere la presenza di NO a Madrid. La partenza il 21 gennaio 2004 da Madrid è giustificata dalla Corte con la presenza in Italia il 22 gennaio. Vi è un travisamento della prova, in quanto, in mancanza di elementi, non avrebbe potuto svilupparsi la ricostruzione operata in sentenza, solo in concomitanza di telefonate di AR con i fornitori aventi a oggetto la presunta consegna. La mancanza di prova della consegna nel territorio spagnolo a NO, l'assenza di contatti tra quest'ultimo e AR nei giorni concomitanti temporalmente con la presenza dei fornitori a Madrid, non avrebbero potuto far raggiungere la certezza del viaggio di NO a Milano.
Altra certezza è quella che nell'incontro a Milano il 22 gennaio 2004 vi sia stata la consegna di stupefacente dal corriere all'acquirente. Anche in questo caso si è in presenza di congetture. La Corte effettua una concatenazione di elementi, priva di riscontri. Tenuto conto che nell'incontro "registrato"dalla polizia non vi è stato alcuno scambio ne' sequestro di droga.
Una motivazione illogica che rende la ricostruzione priva di fondamento. Del resto, la plausibile ricostruzione alternativa non consente di formulare il giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio.
Dalle telefonate avvenute nei giorni successivi alla consegna asseritamene avvenuta il 22 gennaio 2004, si fa discendere l'affermazione che NO sia il corriere del gruppo. La continuità non può derivare da tali contatti peraltro non chiariti dalla stessa Corte d'appello nel loro preciso significato. È su tali elementi, rileva il ricorrente, che la Corte giunge ad affermare la responsabilità per la partecipazione all'associazione. La mancanza di continuità di contatti tra NO e AR e gli altri coimputati, esclude che possa configurarsi una stabilità anche non assoluta del vincolo associativo.
La partecipazione a un solo reato fine non può essere prova di coinvolgimento in una struttura associativa. È necessaria una serie significativa di condotte funzionali alla stabilità del vincolo associativo. Il coinvolgimento nell'unico episodio di importazione, come sostenuto nell'ipotesi accusatoria, è avvenuto solo per l'indisponibilità di altra persona di solito incaricata di tale compito. Circostanza che risulta dalle intercettazioni. Il ricorrente deduce che l'affermazione di responsabilità anche per il delitto associativo è avvenuta in mancanza degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice ed elaborati dalla giurisprudenza. L'occasionalità dell'impiego non può dimostrare l'inserimento nella struttura associativa.
Il ricorrente deduce anche l'assenza di elementi per giustificare l'aggravante dell'ingente quantità. Sul punto la motivazione e illogica e mancante.
Non si da conto delle ragioni per le quali si affermata la sussistenza di tale aggravante. I paragoni con altri quantitativi di droga sequestrati non possono giustificare la conclusione raggiunta. Non vi sono elementi attraverso i quali affermare che la quantità sia di 15 kg e sia paragonabile ad altri quantitativi e a precedenti consegne.
2.8. PP OS BE deduce:
1. Il difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità
Il ricorrente riporta la motivazione dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il suo inserimento nell'associazione capeggiata da ON AR.
3. Tale è la sintesi, ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di SA EL, ON AR n. 19 luglio 1982, ON AR n. 24 gennaio 1976, AR LU, GI CI, CO LU NO sono infondati.
2. Quanto alla competenza territoriale, la Corte d'appello ha risolto correttamente la questione posta.
Un dato incontestato - che trova conferma nell'avvio delle prime indagini e negli accertamenti sulle condotte dei singoli associati - è quello che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capeggiata da ON AR e alla quale con specifici ruoli e condotte hanno partecipato gli altri, è divenuta operativa e ha dato avvio alla realizzare il proprio programma criminoso nel territorio di Milano.
Come noto, la competenza territoriale a conoscere del delitto associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa, destinata a operare nel tempo, diventa concretamente operante. A nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris.
Su tale premessa, è altrettanto incontestabile che gli altri reati, anche se più gravi rispetto a quello associativo, appartengono alla competenza per territorio dell'ufficio del Pubblico ministero cui ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis, fanno capo le indagini sul delitto associativo.
In particolare, il comma terzo bis dell'art. 51 c.p.p. istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinali criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 c.p.p., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actractiva" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (Sez. 6^, 4 dicembre 2003, dep. 27 gennaio 2003, n. 2850; Sez. 4^, 9 marzo 2006, dep. 19 maggio 2006, n. 17386; Sez. 2^, 11 aprile 2006, dep. 9 giugno 2006, n. 19831). Ciò comporta che è competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'associazione in caso di concorso tra il delitto associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80), consumati in distretti diversi (Sez. 1^, 5 ottobre 2005, dep. 3 novembre 2005, n. 40012). Corretto, dunque, il riferimento all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e art. 328 bis c.p.p. per i quali è "funzionalmente" competente - per l'udienza preliminare e per il giudizio abbreviato - il giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito si è radicata la competenza territoriale per il delitto associativo.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che, nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, (Sez. 6^, 3 luglio 2003, dep. 11 novembre 2003, n. 43010; Sez. 6^, 28 maggio 2004, dep. 15 settembre 2004, n. 36352).
2.1. Le questioni poste in tema di utilizzabilità delle intercettazioni sono infondate.
2.1.1. Quanto alla violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1 bis, che vieta la valutazione delle "confidenze anonime" ai fini della piattaforma indiziaria per giustificare l'autorizzazione a intercettare, la questione posta è priva di fondamento. Nella concreta fattispecie, l'informazione de qua è un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa degli organi di polizia giudiziaria che hanno portato alla acquisizione di altri elementi argomentati nella motivazione del decreto di autorizzazione. Come tale, rispetto all'esito delle indagini, l'informazione assunta dal confidente anonimo si distingue e caratterizza come elemento autonomo di impulso alle investigazioni di polizia le quali hanno avuto un esito giudicato positivamente ai fini degli indizi di reità. Diversa è la situazione in cui la informazione assunta dal confidente anonimo della polizia sia stato l'unico elemento valutato ai fini degli indizi di reità: in tal caso il decreto è privo di motivazione e ciò ex art. 271 c.p.p., comma 1, determina l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni così disposte. Il precetto, del combinato disposto dell'art. 203 c.p.p. e art. 267 c.p.p., comma 1 bis, è quello dell'inidoneità dell'informazione assunta da confidente anonimo a essere "valutata" quale "unico" motivo per autorizzare l'intercettazione. Mentre, non esclude che il dato de quo possa essere "acquisito" dagli organi di polizia per avviare l'attività investigativa o estenderne l'ambito per poi riferirne l'esito all'autorità giudiziaria. Su tali ulteriori acquisizioni - non sulla informazione del confidente anonimo che resta un dato storico a sè stante - l'autorità giudiziaria fonda la proprie valutazioni funzionali a disporre mezzi di ricerca della prova o a altri atti di impulso processuale.
Mette conto rilevare che tali ulteriori elementi hanno piena dignità dimostrativa perché non sanzionati con inutilizzabilità "derivata" per l'inoperatività della regola dell'art. 185 c.p.p., comma 1. Del resto, l'art. 203 c.p.p impedisce, nel suo comma 1, "acquisizione" e "utilizzazione" dell'informazione anonima nel giudizio. Il comma 1 bis, stesso art. 203 c.p.p. poi non ne prevede - e ciò appare ovvio - il divieto di "acquisizione" nella fase delle indagini, bensì vieta che l'intercettazione possa essere disposta "soltanto" in base a informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia.
Tale soluzione interpretativa del combinato disposto dell'art. 203 c.p.p., comma 1 bis, e art. 267 c.p.p., comma 1 bis, trova indiretta conferma nella pronuncia delle Sezioni unite secondo cui - anche se il principio è affermato con specifico riguardo al regime intertemporale - sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n.63, nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata,
sulla "sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria", essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (Sez. un. 26 novembre 2003, dep. 19 gennaio 2004, n. 23).
2.1.2. Quanto alla dedotta di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate su utenze estere, occorre preliminarmente rilevare che la questione presenta profili di inammissibilità per genericità. Infatti, oltre all'elenco delle utenze estere per le quali non vi sarebbe stata autorizzazione e rogatoria internazionale, non vi è la benché minima specificazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e della rilevanza per il complessivo quadro probatorio posto a fondamento della pronuncia di condanna.
È generica una censura che non specifichi la decisività e, in ogni caso, in quale misura le prove delle quali si chiede l'inutilizzabilità abbiano influito su scelte operate dal giudice, fermo restando che l'inidoneità di un atto ad avere effetti di prova incide entro i limiti in cui esso è stato utilizzato.
Non risponde al requisito di specificità, il motivo che non indichi in modo circostanziato le questioni dedotte e il rilievo che esse abbiano avuto sul decisum, in quanto il principio di autosufficienza del ricorso richiede che, per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo, siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione. Anche qui, indipendentemente dall'inammissibilità, la censura è infondata.
Il ricorrente deduce che non si è fatto ricorso alla tecnica dell'istradamento ma direttamente a intercettazioni prive di autorizzazione, in quanto la richiesta di rogatoria ha riguardato solo l'identificazione degli intestatari di alcune utenze, alla quale a distanza di due mesi il servizio interpool ha risposto attribuendo ad alcune una determinata intestazione. Il ricorrente elenca nove telefonate, specificandone il numero, la data, l'utenza estera e il numero del telefono pubblico italiano di provenienza delle telefonate e deduce che agli atti non vi è intercettazione di tali utenze pubbliche ne' richiesta di rogatoria per l'intercettazione di utenze estere. L'inutilizzabilità discende dal rilievo che le intercettazioni sono state eseguite senza un provvedimento che le potesse legittimare.
La Corte d'appello, cui la questione è stata posta negli stessi termini, ha reso una corretta risposta.
Il giudice d'appello, come già detto in narrativa, ha chiarito che le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza coercitiva sono state regolarmente disposte, là dove hanno interessato utenze estere, mediante formali richieste di assistenza giudiziaria anche se limitate alla richiesta di tabulati e numeri telefonici. Le conversazioni provenienti da utenze estere sono state acquisite con la tecnica dell'istradamento. Tecnica legittima che comporta la destinazione a uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate "estere" provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (Sez. 6^, 2 novembre 2004, dep. 24 febbraio 2005, n. 7258; Sez. 4^, 13 giugno 2003, dep. 3 ottobre 2003, n. 37751). La legittimità di tale tecnica è dovuta all'estensione implicita del provvedimento autorizzativo a tutte le operazioni strumentali, e non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte a indagine, e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del pubblico ministero (Sez. 4^, 14 maggio 2004, dep. 20 luglio 2004, n. 32924; Sez. 4^, 29 maggio 2002, dep. 5 giugno 2003, n. 24351). Ciò che il ricorrente pone a fondamento del proprio rilevo realizza, dunque, proprio il ricorso alla tecnica dell'istradamento che si realizza in una operazione tecnica d'intercettazione di utenze estere che avviene interamente sul territorio dello Stato senza che l'utenza italiana di provenienza sia a sua volta sottoposta a intercettazione. Mentre, è diversa l'ipotesi, anch'essa non realizzata in violazione delle norme sulle rogatorie internazionali,di intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. In tale ipotesi, non è necessaria la tecnica dell'istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia - in quanto la captazione ha a oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile (ex plurimis Sez. 4^, 30 giugno 2004, dep. 23 settembre 2004, n. 37646; Sez. 1^, 20 febbraio 2003, dep. 10 marzo 2003, n. 11023). La Corte d'appello, in applicazione di tali principi, ha rilevato che le conversazioni sono riferibili a utenze italiane sottoposte intercettazioni anche se relative a telefonate in partenza dall'estero. Le altre telefonate provenienti da utenze estere verso utenze telefoniche italiane, anche se non sottoposte a intercettazione, sono state legittimamente intercettate e registrate con la tecnica dell'istradamento e non vi era, pertanto, necessità di dare avvio a procedure rogatoriali. Anche per le altre intercettazioni, la Corte d'appello rileva che le utenze estere CO/OR erano intercettate nel periodo in cui i due imputati erano in Italia e poi mediante l'intercettazione di utenze nazionali, con le quali i due hanno continuato ad avere contatti. Altre utenze estere, quale quella utilizzata da NO, sono state individuate perché contattate da AR. Inoltre, la Corte d'appello chiarisce che per l'identificazione degli altri interlocutori - a prescindere dalla individuazione in base al riscontro dei servizi mirati di polizia o dei nomi fatti nel corso delle conversazioni - vi è in atti una missiva 4 novembre 2003 la quale, nell'ambito e all'esito di una rogatoriale, evadeva la richiesta 29 settembre 2003 volta a identificare i titolari delle utenze.
2.2. Altra questione riproposta è quella dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perché proposto contro una sentenza di condanna che non ha modificato il titolo del reato. La Corte d'appello ha in termini corretti disatteso la eccezione posta dalla difesa.
In realtà, il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di condanna - appellata dagli imputati - relativamente al punto della esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità contestata per le importazioni dalla Spagna a Milano di cocaina per circa quindici chili tra il 20 e 22 gennaio 2004 e poi il 6 febbraio 2004 di 18 chili.
L'appello del pubblico ministero, pur non previsto contro una sentenza di condanna ad eccezione dell'ipotesi di mutamento del tutolo del reato, va qualificato ricorso per cassazione e poi riconvertito in appello ex art. 580 c.p.p. per l'unitaria trattazione dei gravami proposti in relazione ai medesimi capi dagli imputati. Al riguardo, questa Corte si già è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., e i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte svolge la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (ex plurimis, Sez. 6^, 25 settembre 2002, dep. 18 dicembre 2002, n. 42810). Quanto al secondo profilo di inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero perché diretta a censurare scelte di merito, la questione dedotta è infondata.
Non è da revocare in dubbio che la sussistenza dell'aggravante di cui al T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, sempre che il giudice di merito dia conto della valutazione operata con riferimento alla tipologia della sostanza stupefacente, alla sua quantità e qualità, al numero di dosi estraibili, alla situazione del mercato in relazione sia ai fornitori che ai consumatori.
La censura del pubblico ministero, ritenuta poi fondata dalla Corte d'appello, era volta a denunciare l'inosservanza dei presupposti richiesti per la sussistenza dell'aggravante dei quali il giudice di primo grado ebbe a dare conto, fermandosi a considerazioni non collegate alla situazione concreta. Pertanto il ricorso del pubblico ministero è stato, anche sotto tale profilo, correttamente ritenuto ammissibile.
3. Quanto al difetto di motivazione, un primo profilo pressoché comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata. Con specifica censura, quasi tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e), e art. 597 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze poste con l'atto di impugnazione.
La censura, dedotta su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento.
Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597 c.p.p., comma 1, di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione.
Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "per relationem", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3^, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in tal senso, Sez. 2^, 10 novembre 2000, Gianfreda, rv. 218590).
3.1. Ulteriore rilievo è quello che le questioni riferite al difetto di motivazione relativamente al concorso negli specifici episodi di spaccio nonché alla sussistenza dell'associazione e alla partecipazione ad essa sono volte a censurare scelte di merito, adeguatamente giustificate dalla Corte d'appello. Come in sintesi si dirà, gli elementi di prova acquisiti sono stati correttamente interpretati, valutati e argomentati da entrambi i giudici di merito.
I singoli segmenti posti in risalto da entrambi i giudici di merito - sintetizzati in narrativa - sono stati correttamente interpretati come una chiara espressione di contributo concreto alla condotta illecita di spaccio e alla realizzazione di un comune programma associativo: la immediata reperibilità e disponibilità alle chiamate di ON AR per le singole operazioni di importazione e di controllo affinché le stesse andassero a buon fine sono elementi che, globalmente considerati, conducono alla coerente e corretta conclusione raggiunta.
Si tratta di quaetio facti cui il giudice di merito ha dato un'argomentata spiegazione rispetto alla quale tutti i ricorrenti propongono ricostruzioni diverse e alternative rispetto a quelle operate dal giudice di primo grado e condivise integralmente dalla Corte d'appello.
3.1.1. La sentenza impugnata ha esaminato e valutato gli elementi di prova posti a fondamento dei singoli reati di spaccio ascritti agli imputati.
La Corte di merito, mediante un proprio ragionamento probatorio coerente e completo, ha descritto per ciascuno degli imputati gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate e dagli atti di indagini in relazione a esse effettuati e dai quali si sono stati tratti dati di riscontro.
In narrativa sono stati sintetizzati i punti significativi per ogni cessione e il ruolo avuto da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti. I sequestri operati sono eloquenti conferme del contenuto delle conversazioni e non possono che avvalorare il loro significato complessivo e rendere assolutamente inammissibile la diversa selezione e l'alternativo significato che i ricorrenti pretendono di attribuire alle stesse.
L'episodio relativo alla importazione di una quantitativo di circa 15 kg di cocaina, ammesso dai fornitori Yusti Jose Alberio CO e CE MA NA OR, trova piena conferma, per il giudice d'appello, nelle conversazioni intercettate e nei servizi mirati degli organi di polizia.
La Corte d'appello pone in rilievo, con corrette e coerenti argomentazioni, che i ruoli di ON AR, LU AR e CO NO e le trattative, le modalità del pagamento ai fornitori, del trasporto e della consegna della droga sono state ricostruite in base alle conversazioni intercettate a far data dal 4 novembre 2003 e sino al 20 gennaio 2004, telefonata quest'ultima che, per la Corte d'appello, da la certezza della consegna e della droga, nella quantità indicata, ai corrieri incaricati da AR ON;
ulteriori conversazioni forniscono la prova che i "corrieri" incaricati da AR furono HI e NO, il cui incontro per la consegna ad AR ON e LU è stato documentato nella relazione di servizio degli organi di polizia che ne hanno descritto le modalità.
La Corte di merito ha disatteso le diverse spiegazioni date dalla difesa dei AR e di NO al contenuto delle conversazioni intercettate e all'interpretazioni degli accadimenti descritti dagli organi di polizia.
Altrettanto provato, argomenta la sentenza impugnata, nella sua dinamica e nei ruoli svolti da ciascuno degli imputati è l'episodio, relativo all'importazione di 18 kg di cocaina il cui epilogo è stato il sequestro e l'arresto del corriere BE, in Ventimiglia. Anche qui, per i giudici di merito, la prova è nelle conversazioni intercettate a far data dal 25 gennaio 2004 e nella ammissione dei fornitori colombiani e in quelle di ON AR. Il coinvolgimento di SA EL e GI GA, si legge in sentenza, trova riscontro nelle conversazioni intercettate e nella relazione di servizio del 2 febbraio 2004. EL ha i contatti con il "corriere" BE e incarica GA di incontrare ON AR, incontro documentato dagli organi di polizia e nel corso del quale AR consegna a GA il danaro che poi a sua volta GA da al "corriere" BE il giorno successivo.
La illecita detenzione, per la successiva cessione, di un quantitativo imprecisato di cocaina è provata anch'essa, precisano ancora i giudici di merito, dalle conversazioni intercettate tra il 20 e 22 gennaio 2004, nel corso delle quali emerge che la cessione riguarda parte dello stupefacente importato il 20-22 gennaio, cioè il quantitativo importato dalla Spagna. Si precisa che, nel corso di una conversazione del 28 gennaio 2004, con espressioni "criptiche" EL ha l'autorizzazione da ON AR a cedere a una terza persona un quantitativo di cocaina e l'assicurazione che nel giro di pochi giorni vi sarebbe stato un nuovo rifornimento di stupefacente. La conversazione del giorno successivo, sempre tra EL e AR, è la conferma dell'avvenuta cessione. In conclusione, il quadro probatorio esposto e il ragionamento su di esso svolto forniscono una specifica risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare, danno conto degli elementi sui quali è stata affermata la responsabilità di ciascun imputato.
3.1.1.2. Ulteriore punto posto in discussione dalla difesa dei ricorrenti è la sussistenza degli elementi per ritenere configurata l'aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per le importazioni di 15 chili di cocaina e, poi,
a distanza di pochi giorni, di altri 18 chili della tessa sostanza. Non è da revocare in dubbio che il dato rilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante di natura oggettiva prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, è quello quantitativo, dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti.
È necessario e sufficiente, dunque, che si tratti di quantità idonea a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, dovendosi, per converso, considerare superfluo ogni riferimento relativistico al mercato ed alla sua saturazione, attesa anche l'impossibilità di disporre, al riguardo, di dati certi e verificabili.
Sono questi i parametri che la Corte d'appello ha correttamente posto a base del proprio giudizio.
3.1.2. Altrettanto infondate le censure riferite al capo della sentenza riguardante il delitto associativo.
Ad avviso della Corte d'appello - si è già detto in narrativa - vi sono elementi per ritenere che gli imputati abbiano agito per la realizzazione di uno scopo comune, con stabilità e adoperandosi ciascuno in un proprio ruolo, nell'abito del sodalizio criminoso capeggiato da ON AR. Gli elementi di prova dimostrano l'esistenza di una struttura associativa che ha avuto consistenti mezzi economici idonei per l'acquisto e le importazioni dalla Spagna di ingenti quantitativi di stupefacenti da destinare al commercio in un'ampia area territoriale. Le condotte dei singoli associati, pur se accertate in relazione a singoli episodi, sono altamente significative di modalità uniformi e di ruoli definiti a disposizione del sodalizio nonché di tempestività di interventi volti a portare a conclusioni le singole operazioni programmate. In termini specifici, si pone in rilevo che il sequestro di un ingente quantità di cocaina conferma che l'oggetto delle conversazioni fosse diretto all'organizzazione del traffico della sostanza e del trasporto in zone diverse del territorio nazionale. I continui contatti dimostrano che non si è trattato di un mero concorso in singoli episodi, bensì di una condotta continuativa e stabilmente finalizzata a realizzare un programma criminoso. In un'analisi dei ruoli avuti dai singoli associati, la Corte di merito mette in evidenza la posizione di preminenza di AR ON in contatto con soggetti operanti all'estero e impegnati a organizzare trasporti di stupefacente con corrieri. Su queste premesse e sul rilievo che anche un singolo episodio può essere prova di un vincolo associativo, la Corte d'appello ritiene che un primo elemento significativo è costituito dagli stretti legami tra i fornitori colombiani e gli acquirenti italiani e in particolare: OR e ON AR parlano di un luogo d'imbosco e di un ospitalità a Milano in occasione di una trasferta;
le modalità di gestione di operazioni relative a consistenti quantitativi di cocaina;
il reiterarsi, sebbene per un periodo limitato, di condotte ad alto rischio e per quantitativi apprezzabili di stupefacente;
la consolidata disponibilità di forniture in Spagna;
l'esistenza di una clientela selezionata, come emerso da conversazioni tra EL, AR ON e LU;
la ripartizione di ruoli, anche se non sempre stabili, e i continui contatti tra i diversi imputati;
la comune messa a disposizione di risorse, quali la sim card utilizzata da EL e acquistata da ON AR, l'autovettura utilizzata per alcuni spostamenti, intestata a AN CA, convivente di AR LU;
la consistente disponibilità economica del gruppo: si parla di due rimesse nel giro di poco tempo di Euro 500.000; l'uso di linguaggio criptico nel corso delle conversazioni;
la capacità di reazione del gruppo al sequestro dell'ingente quantitativo di cocaina in Ventimiglia, in questo contesto si inserisce la telefonata di ON AR (cl. 82) a OR e LL, nel corso della quale li avvertiva di quanto accaduto e di buttar via tutti i telefoni;
la sollecitazione di OR CE MA NA a seguire una strategia comune perché preoccupata del notevole danno economico e gli accertati ulteriori contatti di OR e LL con altri componenti della famiglia AR tra cui ON cl. 82 e LU.
Come noto, ai fini dell'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso, la circostanza che più fatti delittuosi siano commessi da soggetti in stabile collegamento tra loro non può di per sè che essere elemento determinante quando vi siano altri univoci dati, costituiti da conversazioni e contatti continui in prossimità delle singole cessioni.
Del resto, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento iperfacta concludentia, - quali la continuità dei contatti tra gli associati, le modalità ripetitive di condotte e di espressioni e dell'esistenza di organizzazioni logistiche nonché la stabilità della struttura - circostanze delle quali il tribunale e la Corte d'appello hanno dato ampiamente conto nelle sentenze con le quali sono giunti a conclusioni concordanti.
Ai fini della configurabilità del delitto associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito della offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo.
La Corte d'appello pone in risalto, anche qui con logica stringente e argomenti che si caratterizzano per estrema completezza, la incontrovertibile l'esistenza di un solido, concreto e stabile apporto di LU AR, ON AR, cl. 82, SA EL, GI GA e NO CO. Sono i comportamenti, dei quali si è già detto in narrativa, che dimostrano i contributi forniti da ciascuno al sodalizi capeggiato da ON AR, arrestato con documenti e con una pistola, riveste una posizione di vertice in considerazione di quanto emerso nelle molteplici conversazioni telefonate in cui da direttive e istruzioni per la realizzazione degli approvvigionamenti e per la distribuzione di cocaina.
LU e ON AR hanno frequenti contatti con il capo ON AR: LU ha ricoperto il ruolo di staffetta nell'incontro NO e CE e in contemporanea con il rientro di BE da Madrid organizzava la distribuzione della merce;
egli assicura ospitalità ad ON AR nel periodo della latitanza e dopo il suo arresto si attiva per mantenere in vita il gruppo. ON AR c. 82, manifesta la propria pregressa partecipazione al "gruppo" quando gestisce con AR LU il gruppo dopo l'arresto di ON, prendendo contatti con i fornitori assicurando di recarsi in Spagna. Il 3 settembre 2003 si reca personalmente a casa della OT per consegnarle una consistente somma di danaro per un debito di tale IN, come risultante da conversazioni intercettate e da relazione di servizio degli organi di polizia.
Anche per SA EL gli elementi sui quali il giudice argomenta in termini corretti e coerenti sono essenzialmente costituiti da plurime conversazioni intercettate. Egli è in stretto contatto con il "vertice" della sodalizio criminoso con i compiti di distribuzione dello stupefacente e di tenere poi i contatti con i corrieri: il riferimento è all'episodio BE relativo all'importazione dei diciotto chili di cocaina e di emissari, quali GA, con il quale ha avuto contatti diretti nel corso del trasporto dei 18 chili di cocaina e con il compito di informare ON AR. Oltre che le conversazioni registrate nelle quali egli risulta direttamente coinvolto nel traffico di droga, vi sono relazioni di servizio con le quali si riferisce a situazioni o incontri di gruppo alle quali EL ha partecipato. A carico di GI GA, dicono e specificano i giudici di merito, vi sono molteplici conversazioni. Egli ha avuto ruoli significativi che dimostrano il suo stabile inserimento nel gruppo e in posizioni di fiducia con il vertice del sodalizio;
tra le varie condotte di rilievo, vi è il viaggio in Spagna nel dicembre 2003 per consegnare ai fornitori una somma di danaro nonché i suoi interventi nel corso dell'importazione dei 18 kg di cocaina sequestrata in Ventimiglia.
Incontrovertibile la partecipazione di CO NO. La Corte d'appello sviluppa il proprio ragionamento probatorio, mettendo in rilevo i compiti di fiducia svolti nel corso dell'importazione dei 15 kg di cocaina, unitamente a FA;
NO, si legge in sentenza, dimostra l'inserimento nel gruppo per la immediata disponibilità agli interventi richiesti e per l'ampia fiducia riconosciutagli nell'organizzazione del trasporto. Importanza assume la conversazione in cui ON AR comunica a IC l'arrivo di un "proprio uomo" per la mattina del 5 febbraio. Intensità e certezza degli apporti e dei collegamenti è stata posta in risalto dai giudici di merito che, con argomenti corretti e conformi ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, hanno sviluppato un ragionamento probatorio logico e coerente con i fatti di prova descritti e inequivocamente orientati a confermare che non si era in presenza di singoli episodi riconducibili a ipotesi concorsuale, bensì a condotte inserite e funzionali a realizzare un unico programma criminoso.
3.2. In conclusione, le questioni relative al difetto di motivazione sono infondate.
Come noto, è oramai diritto vivente che, in sede di ricorso per cassazione, sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione e che il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio.
Il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dagli imputati e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa dal giudice d'appello.
Pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
4. Manifestamente infondate le censure relative alla determinazione della pena alla rinnovazione del giudizio espresso dal primo giudice sulle attenuanti generiche.
La Corte d'appello, sebbene in sintesi, ha espresso significativi e coerenti argomenti che giustificano i termini di operatività delle attenuanti generiche e i parametri considerati per definire la pena da infliggere in concreto. Gravità dei fatti dimostrata dall'inserimento in un contesto associativo di notevole spessore e dalla personalità di ciascuno dimostrata dalle concrete condotte poste in essere.
Altrettanto manifestamente infondato, per essere smentito dall'esame del certificato penale acquisito agli atti, è la questione posta in relazione alla recidiva contesta e ritenuta per ON AR (cl. 76). All'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento e al momento della pronuncia della sentenza di primo grado il 4 aprile 2005, ON AR risulta essere stato già condannato, con sentenza irrevocabile il 15 aprile 2003, per ricettazione, falso materiale in atto pubblico e uso di sigilli contraffatti commessi il 27 luglio 1998.
5. Il ricorso di AR UG OR EZ è inammissibile. La Corte d'appello - poste in premessa, da un lato, la sintesi delle censure poste alla sentenza di primo grado e, dall'altro, la rinuncia ai motivi d'appello a eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio - ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. L'accordo sulla pena ex art. 599 c.p.p., si inquadra nel sistema delle impugnazione e, pertanto, la rinuncia ai motivi di impugnazione sottrae al giudice dell'appello l'esame di ogni altra questione. È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Va, dunque, riaffermato il principio secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, ed essendovi del resto radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p., comma 4, che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444 c.p.p., comma 2. La questione relativa al calcolo della pena in applicazione della diversa pena minima stabilita dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è manifestamente infondata.
L'accordo delle parti sulla pena è stato definito il 10 marzo 2006, giorno in cui la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza de qua, e cioè dopo l'entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 49 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 27 febbraio 2006).
L'inammissibilità del ricorso comporta, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
6. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di BE PP OS, perché il reato è estinto per morte del imputato, deceduto il 28 ottobre 2006 in Milano, come risulta dal certificato 5 settembre 2007, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte.
7. In conclusione, il ricorso di AR UG OR EZ va dichiarato inammissibile.
I ricorsi di SA EL, ON AR n. 19 luglio 1982, ON AR n. 24 gennaio 1976, AR LU, GI CI e CO LU NO vanno rigettati. Tutti i ricorrenti, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno, dunque, condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. AR UG OR EZ va altresì condannata a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE PP OS, perché il reato è estinto per morte del imputato;
dichiara inammissibile EZ AR UG OR;
rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna, unitamente alla OR, in solido al pagamento delle spese del procedimento;
condanna inoltre la OR al pagamento di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008