Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 10051
CASS
Sentenza 3 dicembre 2007

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Non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (In motivazione la S.C. ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia - in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale ed imprevedibile).

In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma primo-bis e 203, comma primo-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità. (Fattispecie in cui l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati nella motivazione del decreto di autorizzazione).

In tema di intercettazioni telefoniche, è legittimo il ricorso alla tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 10051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10051
Data del deposito : 3 dicembre 2007

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