Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è pienamente legittima l'utilizzazione della tecnica del cosiddetto "istradamento", che comporta il convogliamento attraverso un gestore nazionale delle telefonate provenienti dall'estero e dirette ad una utenza italiana, ovvero in partenza da quest'ultima e diretto verso utenze estere, senza che sia necessario promuovere una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2008, n. 13206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13206 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 496
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 039399/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE CI, N. IL 30/07/1973;
avverso ORDINANZA del 23/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. BUA Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TE AT, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23.10.2007 del Tribunale di Catania, con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza del 27.6.2007 del GIP dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (D.P.R. 309 del 1990, art. 73). Con l'unico motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sulla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata all'udienza del 23.10.2007 e ribadita con note di udienza, e fondata sul mancato ricorso alla procedura della rogatoria internazionale. La ricorrente ha altresì rilevato che - come espressamente precisato dal Tribunale del riesame - gli indizi a suo carico sono stati desunti dagli esiti delle sole intercettazioni tra la stessa ed il proprio fratello ovvero con tale Pagano, per cui era determinante la valutazione preliminare della regolarità delle intercettazioni e di conseguenza della loro utilizzabilità o meno, come richiesto espressamente all'udienza camerale. Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. È vero - come risulta dall'esame degli atti consentiti - che all'udienza camerale del 23.10.2007 il difensore della TE aveva depositato una memoria con la quale aveva eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate con il sistema dell'istradamento, e che il Tribunale del riesame non ha motivato sull'eccezione procedurale, ma va altresì rilevato che sul punto, a decorrere dal 2002 (e in parte anche prima), la giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno assunto un orientamento costante e ormai irreversibile, per cui l'eccezione sarebbe stata senza dubbio disattesa.
L'attività c.d. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia. Si tratta, pertanto, di modalità esecutiva particolare, nella quale è rilevante il rispetto della sovranità di ogni singolo Stato, e il ricorso alla rogatoria è necessario solo se la captazione non avvenga in Italia.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass.
2.11.2004 n. 7258; Cass. 14.5.2004 n. 32924; Cass. 28.1.2003 n. 11908; Cass.26/6/2002 n. 38823; Cass. 2/7/1998 n. 4401). Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su in gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, è a maggiore ragione legittima l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo un gestore sito nel territorio nazionale;
sono quindi captatoli in Italia, e non vi è bisogno di ricorrere a rogatoria per eseguire l'intercettazione.
Il richiamo, effettuato in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, alla procedura di cui all'art. 727 c.p.p., e segg., sarebbe stato fondato se si fosse riferito agli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
Nella specie, le telefonate indicate nella citata memoria del 23.10.2007, risultano tutte captate a mezzo di gestore telefonico in Italia, per cui non vi è stata alcuna violazione degli artt. 727 e 729 c.p.p., e correttamente il giudice di merito non ha proceduto alle intercettazioni a mezzo rogatoria internazionale. Ne consegue, con evidenza, che la funzione della rogatoria internazionale, e cioè quella di garantire il rispetto della sovranità dei singoli Stati, pur in indagini particolarmente importanti, è stata pienamente rispettata, e l'eccezione difensiva è palesemente infondata.
In tale ottica è superfluo un rinvio al giudice di merito perché rimedi alla mancanza di motivazione con un provvedimento che dichiari comunque palesemente infondata l'eccezione difensiva, potendovi provvedere direttamente questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dall'alt. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008