Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 13697
CASS
Sentenza 11 marzo 2016

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Massime1

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modifica dell'art.143 cod. proc. pen. per effetto del D.Lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile.

Commentario1

  • 1Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 13697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13697
Data del deposito : 11 marzo 2016

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