Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
Commentario • 1
- 1. Il modello C: vecchie criticità e nuovi problemi in caso diCesare Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Premessa. – Il 21 giugno 2019 “compirà” due anni il d.lgs. 108/2017 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un provvedimento che ha radicalmente modificato tempi, modalità e soggetti della collaborazione giudiziaria penale nell'ambito europeo. È tempo, verosimilmente, per iniziare una valutazione generale sull'impatto del decreto – o meglio della direttiva – nella realtà giudiziaria nazionale. Molti sono gli aspetti che meritano di essere analizzati e affrontati, nella prospettiva di delineare un quadro non privo, indubbiamente, di criticità ma nel complesso altamente positivo. Non possono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2014, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 12/12/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2076
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 38435/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DE IO AT;
avverso l'ordinanza emessa in data 18-4-14 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., Dott.ssa FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. LOIACONO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso in sost. dell'Avv. RUSSO.
FATTO E DIRITTO
1 - DE IO AT ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 10-2- 14 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e L. n. 146 del 2006, ex art.
4. capi A) ed E). Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per la illegittimità delle intercettazioni telefoniche effettuate in quanto sarebbero state eseguite dalla autorità giudiziaria italiana fuori dai confini del territorio nazionale in assenza di rogatoria. Ad avviso del ricorrente, l'attività di indagine avrebbe interessato una utenza straniera, attivata e attiva in territorio straniero e in uso a soggetto straniero, pure residente all'estero (verosimilmente Perù).
Si tratterebbe pertanto di prove inutilizzabili, in quanto assunte in assenza di rogatoria ovvero senza richiesta di assistenza giudiziaria.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza degli indizi cautelari in ordine al reato di cui la capo A).
Tali indizi sarebbero interamente desunti dalla compartecipazione di esso ricorrente nel reato di cui al capo E) delle imputazioni cautelari, e cioè dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, eseguite su territorio estero in assenza di rogatoria internazionale e in violazione di norme patrizie inserite nei trattati che regolano i rapporti tra Italia e Perù e, quindi, inutilizzabili.
Con il terzo ed il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e della aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4. 2 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si è già chiarito che in tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, è cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è ceto che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (v. da ultimo: Sez. 1^, Sentenza n. 13972 del 04/03/2009 Rv 243138, Barbaro).
Nel caso in esame, in base alle risultanze in atti sembra potersi affermare (e del resto ciò non è smentito dal ricorrente con argomentazioni specifiche e pertinenti) che tutte le telefonate risultano captate a mezzo di gestore telefonico in Italia, per cui non vi è stata alcuna violazione ne' delle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale ne' degli artt. 727 e 729 c.p.p., e correttamente il giudice di merito non ha proceduto ad avanzare richiesta di assistenza giudiziaria per procedere alle attività di intercettazione sull'utenza straniera. Una volta ritenute utilizzabili le conversazioni intercettate, resta chiaramente superato il secondo ordine di censure sollevato dal ricorrente, basato unicamente sulla asserita illegittimità delle captazioni.
Le residue censure sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza. Il ricorrente si è, in realtà, limitato a riproporre argomenti già affrontati e respinti dal Tribunale con motivazione ineccepibile, con cui sono state indicate, con ampiezza di argomentazioni, le ragioni per le quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in ordine anche alle contestate aggravanti.
3 - Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015