Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2014, n. 7634
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

Commentario1

  • 1Il modello C: vecchie criticità e nuovi problemi in caso di
    Cesare Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Premessa. – Il 21 giugno 2019 “compirà” due anni il d.lgs. 108/2017 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un provvedimento che ha radicalmente modificato tempi, modalità e soggetti della collaborazione giudiziaria penale nell'ambito europeo. È tempo, verosimilmente, per iniziare una valutazione generale sull'impatto del decreto – o meglio della direttiva – nella realtà giudiziaria nazionale. Molti sono gli aspetti che meritano di essere analizzati e affrontati, nella prospettiva di delineare un quadro non privo, indubbiamente, di criticità ma nel complesso altamente positivo. Non possono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2014, n. 7634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7634
Data del deposito : 12 dicembre 2014

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