Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen. in tema di sequestro di corrispondenza, bensì quella prevista dall'art. 234 stesso codice, concernente i documenti, con riferimento a messaggi WhatsApp ed SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi, non costituendo il diretto obiettivo del vincolo, non rientrano neppure nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.
Commentari • 10
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Messaggi conservati nel telefono acquisibili nelle indagini senza le garanzie fissate per la corrispondenza Massima Giurisprudenziale Ai fini penali, i messaggi conservati nella memoria del telefono (SMS, email, WhatsApp) non rientrano nel concetto di corrispondenza né in quello di intercettazione, e sono validamente acquisibili senza le procedure di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Decisione: Sentenza n. 1822/2018 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Fallimentare, Penale Massima: I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell'apparecchio …
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Gli sms, i messaggi "whatsapp" e di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art,254 c.p.p. Con riferimento ai messaggi "whatsapp" e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare si è poi precisato che i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
9 2 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 94 Composta da Amedeo Franco -Presidente- Sent. n. sez.2104 Oronzo De Masi CC 25/11/2015 Mauro Mocci Relatore R.G.N. 40953/2015 Antonella Di Stasi Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCE ha pronunciato la seguente 13 GEN 2018 SENTENZA CANCELLIERE Luani ani sul ricorso proposto da OR IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2015 del Tribunale di Catania Sezione Riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 16 luglio 2015 il Tribunale di Catania, sez. Riesame - chiamato a pronunziarsi sull'impugnazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura della custodia in carcere per IO OR, in relazione ad un traffico di stupefacenti confermava l'ordinanza impugnata. Affermava il Tribunale che la gravità indiziaria evidenziata dal GIP emergeva dal sequestro della droga, in quantità molto elevata, che aveva dimostrato un'attività capillare e ben organizzata, attiva fra la Locride e la Sicilia, di cui il OR era un elemento di spicco, essendosi assunto il compito di organizzare il trasporto. Il ruolo dell'imputato ed i suoi precedenti specifici facevano emergere pienamente il rischio di reiterazione e la non occasionalità della condotta, sicché l'unica misura idonea ad evitare la persistenza degli illeciti sarebbe stata la custodia cautelare in carcere.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il OR, deducendo due fondamentali motivi. In primo luogo, ha eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, giacché sarebbe stato onere del Tribunale di fronte all'obiezione difensiva circa l'inesistenza del verbale di sequestro dei cellulari individuare l'atto di riferimento, anziché replicare laconicamente che la documentazione risultava acquisita attraverso un regolare sequestro. In secondo luogo, mediante un motivo articolato in due distinti profili, ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ex art. 266 c.p.p., e di nullità, ex art. 254 c.p.p. Infatti, diversamente dall'assunto del Tribunale, i messaggi tratti dalla piattaforma digitale "WhatsApp" e "SMS" non potrebbero essere ricompresi nella disposizione di cui all'art. 234 c.p.p. e dunque la loro apprensione non sarebbe potuta avvenire attraverso un sequestro. Da ciò, per un verso, la conseguenza che la Polizia Giudiziaria avrebbe dovuto consegnare al giudice i telefoni cellulari, senza aprirli per accedere ai loro contenuti. Per altro verso, l'ordinanza impugnata avrebbe dato una qualificazione giuridica erronea ai predetti messaggi, che invece rientrerebbero nella disciplina di cui agli artt. 266 bis c.p.p. e sarebbero perciò soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 266 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Di fronte al rilievo difensivo circa la mancanza del provvedimento di sequestro il Tribunale ha replicato sbrigativamente che "un regolare sequestro...risulta esservi stato". Ad ogni modo, l'esame del fascicolo di merito consentita dalla censura di natura processuale avanzata dall'imputato ha - permesso di accertare che il sequestro fu effettivamente adottato dalla Polizia Giudiziaria e di esso fu data contezza nel verbale di perquisizione personale del 26 giugno 2015, laddove, a seguito della perquisizione della Renault condotta dal OR furono rinvenuti, nel vano porta oggetti, due telefoni cellulari. In tale verbale si afferma che "Quanto rinvenuto, costituente corpo di reato e/o cose comunque pertinenti il medesimo, ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti sullo stato attuale delle cose veniva sottoposto a sequestro ex art. 354 c.p.p.”.
2. In ogni caso, preso atto che oggetto di sequestro sono stati telefoni cellulari, contenenti messaggi "WhatsApp" e "short messages system" (SMS), 2 non può essere condivisa la tesi che vorrebbe farli rientrare nell'alveo del sequestro di corrispondenza, ex art. 254 comma 1° c.p.p. Infatti, i messaggi non erano l'oggetto o il fine dell'indagine, ma sono stati scoperti casualmente, a seguito dell'attività investigativa ed attraverso l'esame dei cellulari, che costituiscono l'effettivo obiettivo del sequestro. Inoltre, la norma invocata dal ricorrente si riferisce a coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazione e non agli indagati. Dunque, l'art. 234 comma 1° c.p.p. è stato menzionato a proposito dal Tribunale, visto che "Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito." [Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 Ud. (dep. 12/06/2014) Rv. 262303]. A maggior ragione, il principio vale per messaggi su supporto telematico.
3. E' invece inconferente il richiamo dell'imputato a Sez. U., n. 28997 del 19/04/2012 Cc. (dep. 18/07/2012) Rv. 252893, che si riferisce esclusivamente alla corrispondenza epistolare, non soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, mentre nell'ipotesi in parola, si discute proprio di dialoghi effettuati mediante un apparecchio cellulare.
4. L'esclusione del richiamo alla disciplina di cui all'art. 254 c.p.p. travolge anche l'assunto circa l'eventuale violazione del disposto normativo da parte della polizia giudiziaria. Neppure è giuridicamente corretto l'accenno alla norma di cui all'art. 266 bis c.p.p., atteso che non era in corso alcuna intercettazione. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2015. Consigliere estensore Il Presidente Каше раг CELLIBRE Luana