Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2015, n. 9161
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Sentenza 29 gennaio 2015

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In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2015, n. 9161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9161
    Data del deposito : 29 gennaio 2015

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