Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2015, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 29/01/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 174
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 15345/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON SC, nato il [...];
2) FA NI, nato il [...];
3) DE IA NO, nato il [...];
4) DI NI SC, nato il [...];
5) PO NU, nato il [...];
6) MA ME, nata il [...];
7) MA LV, nato il [...];
avverso la sentenza n. 4012/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE CARMINE che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da MA VA;
l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udito per il ricorrente MA VA il difensore Avv. MEDINA DIAZ YOLANDA del Foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente MA RM il difensore Avv. PIGNATELLI ANGELO del Foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente FA NN il difensore Avv. BIANCO NI del Foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
udito per il ricorrente PO UN il difensore Avv. MIRRA ANTONIO del Foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/4/2008 il Tribunale di Napoli ha condannato ON RA, FA NN, DE IA AN, DI NI RA, PO UN, MA RM e MA VA alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati in materia di stupefacenti, loro rispettivamente ascritti. Secondo il Tribunale le emergenze processuali, rappresentate in gran parte dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche intercettate e dall'esito di conseguenti attività di investigazione, che avevano condotto anche al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina al momento del loro arrivo in Italia per mezzo di corrieri, davano ampiamente conto dell'esistenza tra gli imputati MA VA, MA RM e ON RA di un'associazione dedita all'importazione di stupefacenti dall'Ecuador, organizzata dai fratelli MA e di cui l'ON era partecipe. Risultava, inoltre, acclarata la partecipazione di tutti gli imputati ai vari episodi di importazione di stupefacente loro rispettivamente contestati (fatta eccezione per l'ON cui era contestato solo il reato associativo).
2. Con sentenza del 2/7/2013, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la qualificazione dei fatti e il giudizio di penale responsabilità per ciascuno dei predetti imputati, così come operato dal giudice di primo grado, riformando la sentenza impugnata solo nei confronti di FA NN e DI NI RA in punto di trattamento sanzionatorio, nei termini che saranno appresso riferiti.
Avverso tale decisione tutti gli imputati, anche a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati, previa sintetica esposizione della posizione di ciascuno di essi.
3. ON RA è stato ritenuto responsabile, in qualità di mero partecipe, del reato di associazione per delinquere finalizzata all'importazione in Italia di cocaina dall'Ecuador (capo a di imputazione proc. n. 54132/04): reato accertato in provincia di Napoli tra il giugno 2000 e l'ottobre 2001. Esclusa la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, e concesse le attenuanti generiche, il Tribunale lo ha condannato alla pena di anni 7 di reclusione: sentenza integralmente confermata dalla Corte d'appello.
A fondamento del ricorso il predetto articola tre motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Lamenta che, pur riportando per esteso il contenuto delle telefonate intercettate, la Corte non fornisce alcuna concreta motivazione della ritenuta partecipazione alla ipotizzata associazione, dando per scontato il suo ruolo associativo per il solo fatto dei contatti avuti con MA RM.
Rileva che, contraddittoriamente rispetto all'imputazione, ove il reato associativo è collocato tra il mese di giugno 2000 e quello di ottobre 2001, la Corte afferma che il suo contributo emerge solamente in occasione di un primo viaggio in Spagna organizzato tra il 16 e il 23 ottobre 2000 e viene poi monitorato fino all'11 gennaio 2001, ovvero in un periodo estraneo alla contestazione del reato associativo.
3.2. Con il secondo motivo deduce, in subordine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Posto che la decisione sul punto è motivata dall'essere l'associazione riferita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, rileva che i sequestri di sostanza che comprovano tale ultima circostanza sono avvenuti tra giugno e settembre 2000, ovvero in epoca anteriore a quella in cui sarebbe emersa la sua partecipazione al sodalizio.
3.3. Con il terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che, sul punto, la Corte non ha fornito alcuna valutazione specifica, al di là di un generico richiamo alla mancanza di "segni positivi valutabili", laddove avrebbero invece meritato, secondo il ricorrente, positiva considerazione il suo stato di incensuratezza e il ruolo avuto nella vicenda.
4. FA NN è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di cinque episodi di importazione, consumata o tentata, di cocaina, dall'Ecuador in Italia, aggravati dall'essere i fatti commessi da più di tre persone in concorso (capi f, g, h, k, l del proc. pen. iscritto al n. 54132/04). Esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, egli è stato condannato in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa;
pena ridotta in appello ad anni 12 di reclusione ed Euro 40.000,00 (per effetto di un più contenuto aumento applicato per l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. Al predetto è stata altresì applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Il FA pone a fondamento del proprio ricorso quattro motivi.
4.1. Con il primo denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità.
Iterando eccezione già disattesa dalla Corte d'appello, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di utenze straniere che i giudici di merito hanno ritenuto riferibili ad esso ricorrente, in quanto svolte senza richiesta di rogatoria internazionale alle autorità straniere competenti, in violazione dell'art. 729 c.p.p. e art. 10 Cost.. Rileva che il principio giurisprudenziale richiamato nella sentenza d'appello a supporto del contrario convincimento sul punto, secondo il quale non è necessario esperire una rogatoria internazionale se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 37774 del 16/10/2002, Strangio, Rv. 222406), non è pertinente al caso di specie, nel quale le utenze intercettate, in uso a MA VA, erano utenze straniere utilizzate in territorio straniero.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità per i reati di cui ai capi g), h) e l).
Rileva che la Corte d'appello, recependo in modo acritico le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha ritenuto corretta la sua identificazione con il soggetto che in quelle conversazioni è chiamato DA o "NN", sulla base del solo fatto che egli risiede in Acerra ed è cognato del MA, senza tener conto che in due intercettazioni (la n. 4409 del 02/09/2000, ore 13,03, afferente all'episodio di cui al capo h e la n. 1685 del 19/6/2000, ore 21,00, afferente al capo k) tale "NN", parlando con l'interlocutore, si qualifica chiaramente come "fratello" di MA VA e nella seconda, peraltro, si trae l'esistenza anche di un altro NN in rapporti illeciti con il MA (circostanza questa confermata anche dai testi IC e PE).
Lamenta che nondimeno anche tali conversazioni sono state illogicamente ritenute riferibili ad esso ricorrente, sebbene fosse stato documentato con certificati anagrafici che esiste effettivamente un germano del MA di nome NN. Soggiunge che, peraltro, la Corte d'appello ha omesso di dedicare alcuna specifica motivazione a supporto del confermato giudizio di penale responsabilità in ordine all'episodio di cui al capo h).
4.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla individuazione dell'episodio di cui al capo k) quale reato più grave su cui calcolare la pena base per la continuazione.
Sostiene che illogicamente la Corte d'appello ha tratto dai termini utilizzati nella conversazione intercettata conferma del quantitativo indicato in imputazione (1300 kg), atteso che l'indicazione fornita dall'interlocutore ecuadoriano, rispondendo a richiesta del corrispondente italiano, si riferisce in realtà al numero degli ovuli e non al peso. Assume che conseguentemente, stante la mancanza di prova certa del quantitativo esatto importato, avrebbe dovuto essere assunto il capo f) quale reato più grave con conseguente riduzione al minimo della pena base.
4.4. Con il quarto motivo deduce infine violazione di legge in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
Premesso che, secondo la Corte d'appello, l'applicazione di detta misura trova giustificazione nella vicinanza del prevenuto all'associazione di cui al capo a), citandosi per analoga ipotesi il precedente di Sez. 1, n. 2356 del 25/05/1992 (imp. Polverino, Rv. 191036), rileva il ricorrente che tale precedente postula una abituale frequentazione (di persone facenti parte di un'associazione di tipo mafioso) successiva e attuale rispetto alla condanna che applica la misura stessa, di guisa che in assenza di accertamenti sull'attualità di tale frequentazione, il giudizio prognostico di pericolosità sociale deve ritenersi immotivato.
5. DE IA AN è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di un solo episodio di importazione di cocaina dall'Ecuador in Italia, aggravato dall'essere stato commesso il fatto da più di tre persone in concorso (capo e del proc. pen. iscritto al n. 54132/04):
fatto commesso il 26/7/2000.
Esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e concesse le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, egli è stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
decisione integralmente confermata in appello.
Secondo la ricostruzione accolta in sentenza in tale occasione il DE IA aveva accompagnato PO UN con l'incarico, ricevuto dal MA, di prelevare la sostanza stupefacente portata a Torino da una ragazza, quale corriere: incarico non portato a termine essendo intervenuto l'arresto di quest'ultima all'aeroporto ed essendosi l'PO allarmato per il controllo nei suoi confronti operato dalla P.G..
L'PO e il DE IA erano stati, infatti, fermati e controllati dalla polizia ferroviaria di Torino a seguito delle conversazioni intercettate da cui risultavano gli accordi in ordine all'attività da compiersi. Secondo i giudici del merito non poteva dubitarsi che il DE IA avesse piena consapevolezza dello scopo del viaggio e risultava peraltro provato che egli assistette al colloquio telefonico intercorso tra l'PO e il MA nel pomeriggio del 26 luglio, da alcune frasi del quale poteva inoltre desumersi che proprio il DE IA avrebbe avuto l'incarico di trasportare a Napoli lo stupefacente che sarebbe stato consegnato dal corriere, l'PO invece essendosi assunto il compito di occuparsi di quest'ultimo.
A fondamento del proprio ricorso il DE IA articola due motivi.
5.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Contesta, infatti, l'efficacia dimostrativa degli elementi valorizzati in sentenza quale prova della consapevolezza in capo ad esso ricorrente dell'argomento di cui discutevano per telefono l'PO e il MA: secondo il ricorrente tale ricostruzione "manca di qualsiasi appiglio probatorio ed è frutto di una consecutività illogica e apodittica".
Lamenta, inoltre, difetto di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra la recidiva e le attenuanti generiche.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Lamenta che non sono state valutate le condizioni familiari e sociali dell'imputato; censura inoltre le ragioni che hanno condotto a ritenere la pena irrogata adeguata ai fatti addebitati.
6. DI NI RA è stato ritenuto responsabile del reato, a lui contestato al capo i), di detenzione a fine di spaccio, in concorso con DI NI MA e altra persona non identificata, di 50 g di cocaina: fatto accertato in data 7/3/2001, aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone.
Esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, egli è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
sentenza integralmente confermata in appello.
Il detto quantitativo di droga era stato rinvenuto in possesso di Di NN MA, sottoposto a controllo la mattina del 17/3/2001 nella stazione ferroviaria di Taranto. A tale operazione si perveniva a seguito dell'intercettazione delle utenze telefoniche in uso allo stesso e al fratello DI NI RA. Dalle numerose conversazioni intercettate emergeva chiaramente, secondo la Corte, alla stregua di una lettura coordinata delle stesse, prova del coinvolgimento in tale episodio dell'odierno ricorrente. A base del ricorso sono svolti due motivi.
6.1. Con il primo DI NI RA deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Deduce che gli elementi al riguardo valorizzati dalla Corte d'appello dimostrano al più che egli è stato un mero e inconsapevole intermediario delle attività illecite svolte dal fratello, non essendo mai emersa una condotta volta all'attività di detenzione e spaccio ed essendosi limitato nelle varie telefonate a rispondere al telefono, senza essere a conoscenza dei piani del fratello e limitandosi a riferire agli interlocutori che sarebbero stati contattati da quest'ultimo.
Significative in tal senso sarebbero in particolare le telefonate successive all'arresto del DI NI MA, dalle quali emergerebbe che egli non era a conoscenza di ciò che stava facendo il fratello al momento dell'arresto.
Sostiene al riguardo che le considerazioni svolte in sentenza, secondo cui la presenza a Taranto dell'arrestato colse di sorpresa anche altri complici, sono frutto di travisamento di prova, atteso che da una telefonata intercettata il giorno prima emergeva chiaramente che DI NI MA aveva comunicato al suo interlocutore che il giorno dopo, alle 7,00, si sarebbe trovato nella stazione di Taranto e considerato altresì che, in tale luogo, immediatamente dopo l'arresto, gli operanti videro giungere i complici pugliesi.
6.2. Con il secondo motivo deduce, in subordine, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Lamenta al riguardo che la Corte d'appello ha ignorato la sua condizione di incensuratezza e che non risulta in alcun modo provato che egli fosse abitualmente dedito all'attività illecita contestata. Osserva che il suo contributo non può che essere considerato di minima importanza e limitato ad un solo episodio.
7. PO UN è stato ritenuto responsabile, in concorso con DE IA AN e altri, dell'episodio di importazione di cocaina dall'Ecuador in Italia di cui già s'è detto esaminando la posizione del DE IA (capo e del proc. pen. iscritto al n. 54132/04): fatto commesso il 26/7/2000.
Esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, egli è stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa;
decisione integralmente confermata in appello.
A fondamento del proprio ricorso l'PO svolge due ordini di censure.
Deduce anzitutto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusa configurabilità nei suoi confronti dell'ipotesi di desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56 c.p., comma 3. Premesso che non vi è prova della sua partecipazione alla fase della programmazione e organizzazione dell'attività di importazione e che gli unici elementi acquisiti, desunti dalle intercettazioni telefoniche, evidenziavano un ruolo circoscritto al solo trasporto della sostanza stupefacente da Torino sino in Campania, sostiene che, alla luce di una tale corretta ricostruzione del suo contributo, la Corte avrebbe dovuto accedere alla prospettata tesi della desistenza volontaria, per essersi egli astenuto volontariamente dalla condotta con ciò neutralizzando tutto l'apporto che personalmente avrebbe dovuto garantire, dovendosi invece ritenere la sua partecipazione avulsa e ininfluente rispetto al reato di importazione in Italia dello stupefacente.
In subordine sostiene che andava qualificato il fatto come tentativo, così come invocato nei motivi d'impugnazione, lamentando che sul punto la Corte ha reso una motivazione solo apparente, sostanzialmente ricopiando quella contenuta nella sentenza di primo grado.
7.1. In data 28/01/2014 è pervenuta in cancelleria memoria con la quale il difensore ha ulteriormente illustrato le predette censure.
8. MA RM è stata ritenuta responsabile, del reato associativo di cui già s'è detto, in qualità di promotrice, dirigente e organizzatrice, oltre che di tre episodi di importazione di cocaina, dall'Ecuador in Italia, aggravati dall'essere i fatti commessi da più di tre persone in concorso (capi b, d, e del proc. pen. iscritto al n. 54132/04); escluse le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, e art. 80, comma 2, applicata la continuazione, la stessa è stata condannata alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione: decisione integralmente confermata in appello. A fondamento del ricorso personalmente proposto la MA articola due motivi.
8.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Iterando eccezione già disattesa dalla Corte d'appello, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di utenze straniere che i giudici di merito hanno ritenuto riferibili ad essa ricorrente, in quanto svolte senza richiesta di rogatoria internazionale alle autorità straniere competenti, in violazione dell'art. 729 c.p.p.. 8.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità, sia alla determinazione della pena: nel primo caso, in quanto fondata su prove illegalmente acquisite;
nel secondo, poiché la Corte ha omesso di specificare la pena base applicata, l'aumento apportato per la continuazione e l'incidenza nel computo della esclusione delle aggravanti.
8.3. In data 12/1/2015 il difensore della ricorrente ha depositato in cancelleria memoria dichiaratamente contenente nuovi motivi, con i quali in realtà si ripropone l'eccezione di inutilizzabilita delle intercettazioni poste a base della condanna e la conseguente censura di vizio motivazionale, per essere state eseguite tali intercettazioni al di fuori di rogatoria internazionale asseritamente necessaria, trattandosi di utenza estera in uso all'estero.
9. MA VA, infine, è stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui già s'è detto, in qualità di promotore, dirigente e organizzatore, oltre che di otto episodi di importazione, consumata o tentata, di cocaina, dall'Ecuador in Italia, aggravati dall'essere i fatti commessi da più di tre persone in concorso (capi b, c, d, e, f, g, k, l del proc. pen. iscritto al n. 2277/05);
escluse le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, e art. 80, comma 2, applicata la continuazione, egli è
stato condannato alla pena di anni 24 di reclusione: decisione integralmente confermata in appello.
A fondamento del ricorso personalmente proposto MA VA articola tre motivi.
9.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato discendente dalla dedotta irritualità del provvedimento con cui egli era stato dichiarato latitante. Rileva che, diversamente da quanto postulato dalla Corte d'appello, egli non si era sottratto volontariamente alla custodia cautelare poiché già a quella data era libero e viveva a Quito in una residenza nota, come documentato da certificato di residenza rilasciato dall'ambasciata d'Italia a Quito. Soggiunge che, una volta cessati gli effetti della misura cautelare, e venuta meno la qualità di latitante, egli venne dichiarato contumace dal G.I.P. ma fu impedito a comparire non avendo avuto effettiva conoscenza del prosieguo dell'udienza preliminare, nulla essendogli stato mai notificato. Rileva ancora che, nel giudizio di primo grado, egli venne erroneamente considerato ancora latitante e che successivamente la sentenza di primo grado non fu a lui notificata, nella sua residenza di Quito, ma a sua sorella in Acerra.
Sotto altro profilo deduce vizio di motivazione altresì in punto di determinazione della pena non essendo stata specificata la pena base applicata, ne' l'aumento per la continuazione, ne' l'incidenza della esclusione delle aggravanti nel computo finale della pena.
9.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Iterando eccezione già disattesa dalla Corte d'appello, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di utenze straniere che i giudici di merito hanno ritenuto riferibili ad esso ricorrente, in quanto svolte senza richiesta di rogatoria internazionale alle autorità straniere competenti, in violazione dell'art. 729 c.p.p.. 9.3. Con il terzo motivo infine deduce violazione dei trattati internazionali in materia di trasferimento di persone condannati in via definitiva.
Rileva che tra Italia ed Ecuador non esiste un trattato di estradizione e che pertanto andava osservata la convenzione di Strasburgo sul trasferimento di persone condannate in via definitiva. Rimarca, inoltre, che al momento dell'emissione dell'ordinanza di misura cautelare, per la quale sarà chiesta e ottenuta l'estradizione, egli si trovava a piede libero, tanto che nella sentenza di primo grado venne dichiarato libero contumace. CONSIDERATO IN DIRITTO
10. Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo posto a fondamento del ricorso proposto da MA VA, con il quale si deduce la nullità delle sentenze nei suoi confronti emesse per omessa notifica dell'avviso di citazione a giudizio discendente dalla asserita illegittimità del decreto di latitanza emesso dal G.I.P. in data 21/2/2005 e, comunque, dall'omessa notifica della citazione per il prosieguo dell'udienza preliminare una volta cessata la misura cautelare.
Tale doglianza, integralmente iterativa di motivo di gravame già dedotto avanti la Corte territoriale, è destituita di fondamento. La Corte d'appello ne ha affermato l'infondatezza avendo rilevato l'avvenuta esecuzione di infruttuose ricerche del prevenuto, sia presso il suo domicilio in Acerra, sia all'estero, e che ciò non è smentito dalla documentazione allegata dalla difesa che comprova "solo il dato della ricercabilità all'estero del prevenuto". Il ricorrente afferma di contro che non sussisterebbero agli atti verbali di vane ricerche.
Trattasi però di rilievo inconferente e aspecifico, posto che da un lato è pacifico che egli al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare si trovasse all'estero già da anni e, dall'altro, non vi è allegazione ne' prova alcuna del fatto che la sua residenza all'estero fosse stata in precedenza resa nota all'autorità procedente.
Occorre al riguardo rammentare che, secondo la tesi di gran lunga prevalente e che appare essere più consolidata nel tempo, da ultimo avallata da Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792, la dichiarazione di latitanza non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento all'estero delle ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia. Si è infatti osservato che la distinzione concettuale che separa lo status dell'irreperibile da quello del latitante si riflette anche sui presupposti sui quali si fonda il relativo accertamento e la declaratoria della relativa condizione: nel caso della latitanza, infatti, la base normativa di riferimento è costituita dal verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità.
Poiché inoltre lo stato di latitanza, come puntualizza l'art. 296 c.p.p., presuppone la volontaria sottrazione del soggetto alla cattura, ne discende anche che, una volta accertato tale status, lo stesso permarrà per tutto il tempo in cui il soggetto continuerà a sottrarsi volontariamente alla cattura (Sez. 4, n. 2024 del 02/09/1996, Turchetti, Rv. 206262, ove si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 c.p.p., in relazione all'art. 3 Cost., sollevata sotto il profilo che vi sarebbe disparità di trattamento tra la condizione del latitante e quella dell'irreperibile per il quale sono previste nuove ricerche;
e ciò, proprio in considerazione del fatto che non può ravvisarsi una omologia di situazione procedimentale tra le citate condizioni:
mentre, infatti - si è osservato - la dichiarazione, solo formale, di irreperibilità necessita di essere controllata secondo cadenze individuate dal legislatore, potendo tale condizione processuale risolversi con l'individuazione di un domicilio dell'interessato, lo stato di latitanza non può non permanere per tutto il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente alla cattura e si astiene dal costituirsi).
Pertanto, una volta che la latitanza sia stata dichiarata sulla base di quanto risultante agli atti, le notiflche all'imputato che si trovi in tale condizione debbono essere effettuate nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p. sino a quando non ne sia stata processualmente accertata la cessazione, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado (in tal senso, anche Sez. 1, n. 43140 del 28/09/2004, Guzel, Rv. 231021). Al riguardo, nel caso di specie, la Corte d'appello ha pertinentemente rimarcato che tale condizione si è protratta anche dopo la sentenza di condanna di primo grado, essendo stata l'ordinanza di custodia cautelare notificata al MA in data 4/8/2010 nell'ufficio di polizia di frontiera di Roma Fiumicino. La contraria affermazione del ricorrente secondo cui "la misura cautelare in carcere decade già dal 2005" appare immotivata e incomprensibile alla luce di tale emergenza, ne' una tale evenienza potrebbe desumersi, come sembra sostenere il ricorrente, dal solo fatto che il G.u.p. abbia dichiarato l'imputato contumace, trattandosi di istituto che si pone su un piano nettamente distinto e che certamente in sè non presuppone affatto la cessazione dello stato di latitanza.
11. Sono altresì infondate le censure di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, prospettate nei ricorsi proposti nell'interesse di FA NN (primo motivo), MA RM (primo motivo) e MA VA (secondo motivo). I ricorrenti partono dall'assunto che l'intercettazione di un'utenza estera implichi necessariamente che il mezzo di ricerca della prova sia assunto, per ciò solo, in regime di extraterritorialità con conseguente necessità di dare corso alla rogatoria internazionale per la legittimità del procedimento probatorio e la conseguente utilizzazione processuale dell'atto.
Ciò vale, senza dubbio, nella misura in cui l'attività di indagine venga compiuta in territorio estero, ossia qualora si desse corso ad operazioni di intercettazione compiute in altro Stato indipendentemente dall'utenza telefonica attinta (nazionale o estera), ma non può valere, come la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, quando l'attività captativa è stata interamente compiuta nel territorio delle Stato italiano indipendentemente dall'utenza attinta dall'intercettazione (nazionale o estera).
Questo per la fondamentale ragione che, diversamente, ne risulterebbe stravolto il concetto stesso di rogatoria internazionale, in relazione al suo oggetto, non essendo concepibile una richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero per un'attività interamente espletata nel territorio nazionale e senza che sia stata compiuta alcuna attività materiale invasiva della territorialità e, dunque, della sovranità di uno Stato estero, con la conseguenza che laddove una tale attività debba invece essere espletata in territorio straniero, solo allora sarà necessario ricorrere alla cooperazione giudiziaria (come nel caso di intercettazione, ad esempio, di utenza italiana che si sposti in territorio estero utilizzando i ponti radio ivi esistenti).
Ciò che dunque rileva non è la nazionalità dell'utenza da intercettare quanto se l'intercettazione sia compiuta o meno nel territorio italiano, che costituisce accertamento di fatto il quale si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato. Va ricordato che le utenze straniere non sono intercettabili tramite le centrali telefoniche di commutazione o ponti radio ubicati in Italia a condizione che la comunicazione si svolga interamente all'estero e tra utenze straniere.
Quando invece l'utenza straniera entra in collegamento con un'utenza italiana (sia essa ricevente o sia essa chiamante) l'intercettazione diventa possibile attraverso l'incanalamento del flusso di comunicazioni, via cavo o via etere, sulle centrali esistenti nel territorio italiano con la conseguenza che la comunicazione telefonica con utenza estera risulta materialmente intercettabile e legittimamente intercettata nella misura in cui arrivi in Italia o parta dall'Italia.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che per ciò che concerne le intercettazioni su utenze straniere, l'attività c.d. di instrada mento, che è identica a quella di canalizzazione dei flussi, consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. ponti telefonici.
Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei ponti telefonici siti in Italia.
Su tale presupposto è stato affermato il principio per il quale non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano (Sez. 4, del 30/06/2004, n. 37646, Romeo, Rv. 229149).
In linea con tale orientamento risulta anche il precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti per il quale, in tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 37774 del 16/10/2002, PG in proc. Strangio ed altri, Rv. 222406).
Ciò significa che, se un apparecchio cellulare italiano si trovi in territorio estero, ma il flusso comunicativo si registri in Italia e non all'estero, non rileva il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza. Allo stesso modo, se un'utenza straniera sia in uso in territorio italiano ed il flusso delle comunicazioni avviene interamente nel territorio dello Stato italiano, l'intercettazione dell'apparecchio è legittima senza necessità che sia dia corso ad una rogatoria internazionale.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità è saldamente orientata a ritenere la materia regolata da un principio di fondo, secondo il quale il ricorso alla rogatoria internazionale è richiesto solo allorché l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente su territorio straniero (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 19424 del 07/02/2014, Romano e aa., non massimata, in motivazione, par. 10.1).
Nel caso di specie la Corte d'appello (pag. 6 della sentenza), si è come detto attenuta a tale principio con conseguente infondatezza delle doglianze sul punto svolte dai ricorrenti suindicati. 12. In ragione di tali rilievi perde ovviamente consistenza la doglianza svolta da MA RM con il secondo motivo di ricorso circa l'assenza di prove utilizzabili a fondamento della affermazione di penale responsabilità: doglianza per l'appunto esclusivamente, ma infondatamente, basata sulla asserita in utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche.
Il ricorso della suddetta è, infine, destituito di fondamento anche nella residua parte in cui investe il trattamento sanzionatorio, non sussistendo incertezza alcuna sui criteri di computo della pena, a tal fine la sentenza impugnata facendo legittimamente rimando, nel momento in cui ne conferma motivatamente la congruità, a quanto esposto nella sentenza di primo grado, ove tale computo è analiticamente illustrato (v. sentenza di primo grado, pag. 49). 13. A completamento, poi, dell'esame del ricorso proposto da MA VA, resta da rilevare l'assoluta inconducenza della doglianza posta ad oggetto del terzo motivo di ricorso.
Al di là di ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della stessa, non si vede infatti, ne' il ricorrente lo spiega, che rilievo possa assumere, ai fini del tema che costituisce oggetto del presente giudizio penale di cognizione, l'asserita violazione dei trattati internazionali in materia di estradizione.
14. Venendo ai residui motivi del ricorso proposto da FA NN se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza. 14.1. Secondo pacifico indirizzo, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v. ex multis Sez, 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno congruamente motivato il convincimento in ordine alla identificazione del "NN" cui si riferiscono le conversazioni telefoniche intercettate con l'odierno ricorrente, attribuendo rilievo - oltre che alla provenienza dal medesimo contesto territoriale (Acerra) nel quale è sita la cabina telefonica dalla quale il suddetto "NN" abitualmente chiama MA VA e al documentato rapporto di affinità che lo lega alla moglie di quest'ultimo e, secondo comune opinione, ancorché non tecnica, anche allo stesso (FA NN è considerato cognato di MA VA avendo sposato IE NA, sorella di IE PA, moglie del MA) - alla telefonata n. 12 del 31/8/2000 in cui, alla donna che telefona da un'utenza a lui ritenuta in uso, l'interlocutore chiede se sta "con il cognato di VA". Vi è dunque l'identificazione di una utenza cellulare, specificamente individuata con il codice IMEI, sicuramente riferibile all'odierno ricorrente e utilizzata in diverse intercettazioni poste a fondamento del giudizio di condanna. Rispetto a un tale impianto argomentativo il ricorrente non prospetta ragioni di critica capaci di palesarne gravi lacune o incoerenze. Gli elementi indicati a riprova che il "NN" che compare o di cui si parla in talune delle conversazioni captate sarebbe un altro (il fratello, non il cognato del MA, ovvero un altro cognato di nome NN) non appaiono di tale univoca pregnanza de poter di per sè scardinare il diverso convincimento dei giudici di merito. Il fatto che, nella prima delle due conversazioni attenzionate, il "NN" di cui si tratta parli del MA definendolo come "mio fratello" e, nell'altra, si rivolga a quest'ultimo con l'appellativo "hermano", non autorizza a inferirne che il reale rapporto che lega i due sia di parentela e non quello invece derivante dall'avere essi sposato due LE (ben potendosi l'appellativo spiegare quale espressione di particolare vicinanza o consuetudine). Nè i certificati anagrafici prodotti in allegato al ricorso prospettano elementi di evidente e insuperabile dissonanza rispetto alle conclusioni espresse nella sentenza impugnata, risultando da essi bensì l'esistenza di un MA NN, nato e residente in Acerra, ma non anche il suo legame di parentela con il MA VA (e quand'anche tale legame fosse dimostrato, non ne deriverebbe per ciò solo l'inattendibilità della diversa ricostruzione accolta dai giudici di merito). Inoltre la pure documentata esistenza di altri due cognati del MA VA di nome NN, non è di per sè circostanza tale da poter smontare il ragionamento dei giudici di merito, essendo questo supportato anche - come detto - dall'individuazione, tra le utenze intercettate, di una certamente riferibile all'odierno ricorrente. Ciò detto, è da escludere poi che una mancata dettagliata analisi delle intercettazioni in questione, negli aspetti segnalati, possa di per sè integrare carenza di motivazione, essendo noto che non può un siffatto vizio essere rappresentato da qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (cfr. Sez. 2, n. 18163 dei 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), mentre di contro solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all'interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato, è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. Non risulta del resto che tali aspetti fossero stati specificamente attenzionati con i motivi di gravame.
Analogamente è da escludere che l'aver omesso i giudici di appello di trattare dei reati di cui ai capi g), h) e l), possa in sè costituire causa di annullamento, non risultando e non essendo nemmeno dedotto dal ricorrente che, rispetto alle ampie motivazioni per tali fatti contenute nella sentenza di primo grado (la quale come noto, in presenza di c.d. doppia conforme, integra quella di secondo grado, componendo con essa una unitaria struttura giustificativa), fossero stati proposti specifici motivi di gravame. 14.2. È inammissibile, in quanto aspecifico, anche il terzo motivo di ricorso.
Per quanto debba rilevarsi che la ritenuta maggiore gravità del reato di cui al capo k), rispetto agli altri ad esso uniti dal vincolo della continuazione, risulti scarsamente argomentata in relazione agli elementi che consentono di trarre conferma del quantitativo contestato in rubrica di 1,300 kg (la Corte si limita al riguardo ad osservare che è "evidente dal tenore delle conversazioni telefoniche relative alla merce da consegnare C- e centotrenta sono un poco più piccole") che vi è corrispondenza tra quanto oggetto dell'accordo tra le parti il quantitativo di cui in contestazione"), occorre nondimeno rilevare che il ricorrente omette di illustrare le ragioni per le quali tale carente passaggio motivazionale comporti di per sè anche vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, specie tenendo conto che il reato che lo stesso ricorrente indica come più grave (capo f) riguarda un episodio di importazione di 0,798 kg di cocaina, il quale certamente di per sè giustificherebbe comunque, anch'esso, la determinazione della pena base nella misura applicata dal giudice a quo di nove anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, non distante dal minimo edittale di otto anni, per converso dovendosi parimenti ritenere congruo l'aumento di sei mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa anche per quello sub k), pur a volerlo ritenere satellite, non potendosi comunque revocare in dubbio che, per le modalità della condotta e gli elementi comunque chiaramente desumibili dalle intercettazioni (suddivisione in ventiquattro capsule ingerite da corriere), non poteva comunque trattarsi di quantità modesta di sostanza.
14.3. Il quarto e ultimo motivo è, infine, generico e intrinsecamente contraddittorio.
È evidente infatti che, trattandosi di misura di sicurezza applicata contestualmente alla condanna, la stessa non può fondarsi su accertamenti relativi alla condotta tenuta successivamente alla condanna medesima. Tali accertamenti dovranno essere eseguiti dal magistrato di sorveglianza al momento della - e prima di dare - concreta esecuzione alla misura (art. 679 c.p.p.); ma è questo ovviamente tema che esula dalla verifica della congruità della motivazione adottata sul punto nella sentenza impugnata: verifica che deve nella specie dare esito positivo, avendo la Corte fatto coerente riferimento alla vicinanza del prevenuto a componenti dell'associazione di cui al capo a).
15. Passando quindi all'esame dei motivi di ricorso proposti da ON RA, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. 15.1. La Corte d'appello motiva ampiamente l'affermazione di penale responsabilità del predetto in ordine al reato associativo a lui ascritto attraverso una dettagliata, puntuale e autonoma disamina delle emergenze istruttorie (v. pagg. 20 - 24 della sentenza impugnata), sulla scorta delle quali esprime il coerente e pienamente giustificato convincimento dell'esistenza di rapporti sistematici e continuativi con i fratelli MA.
Le censure del ricorrente non si confrontano minimamente con tale motivazione e si risolvono nella apodittica e difficilmente comprensibile affermazione di una presunta inconciliabilità tra gli estremi temporali del reato, quali indicati nel capo di imputazione (giugno 2000 - ottobre 2001), e il più ristretto periodo (ottobre 2000 - gennaio 2001) cui si riferisce il materiale intercettativo posto a fondamento del giudizio di condanna.
Tale inconciliabilità evidentemente non sussiste trattandosi di periodo compreso in quello indicato in rubrica, ne' il più ristretto arco temporale delle intercettazioni può valere di per sè a revocare in dubbio l'estensione temporale del reato ascritto, anche sul punto la Corte avendo adeguatamente argomentato, osservando che la notevole vicinanza temporale degli episodi accertati e il tenore delle conversazioni si appalesano sintomatici della sistematicità e continuità dei rapporti e della loro frequenza nel tempo secondo modalità tendenzialmente ripetitive, tali pertanto da potersi quegli elementi ritenere probanti dell'adesione del prevenuto al sodalizio. 15.2. Analoghe considerazioni supportano il giudizio di manifesta infondatezza della ulteriore accessoria censura, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6.
È dimostrato che l'associazione aveva come scopo la ripetuta e sistematica - importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti;
la circostanza che per quelle effettuate nel periodo nel quale si collocano le intercettazioni che hanno fatto emergere la partecipazione al sodalizio non siano stati effettuati sequestri di droga è irrilevante, non trattandosi di elemento decisivo ai fini della prova dell'associazione e dei suoi scopi, plausibilmente tratta dal coacervo degli altri elementi istruttori.
15.3. È infine palesemente inammissibile, per difetto di interesse, il terzo motivo di ricorso.
L'ON ha già avuto riconosciute le attenuanti generiche dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata dal Pubblico Ministero.
Le considerazioni contenute nella motivazione della sentenza qui impugnata, circa l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche, devono ritenersi frutto di un refuso e sono comunque prive di alcun effetto in ordine alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio, rimanendo come detto interamente confermata la decisione di primo grado che tali attenuanti aveva già concesso e, per tal motivo, anche fissato la pena finale in anni sette di reclusione, frutto evidentemente della riduzione operata per effetto di dette attenuanti sul minimo edittale di dieci anni. 16. Passando quindi al ricorso proposto da DE IA AN se ne deve rilevare la manifesta infondatezza in relazione a entrambi i motivi dedotti.
16.1. Diversamente da quanto genericamente affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata offre, in punto di penale responsabilità, adeguata motivazione dell'espresso convincimento, attraverso attenta lettura e coerente valutazione delle frasi intercettate e degli altri dati fattuali emersi dall'istruzione.
Inammissibile e prima ancora incomprensibile, tanto da doversi la stessa imputare probabilmente a un refuso, la doglianza di difetto di motivazione sul giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche. Non è stata contestata infatti al prevenuto alcuna recidiva ed è stato, peraltro, operato il giudizio di comparazione con la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla sola circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6.
16.2. Quanto poi alle censure mosse alla sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena va ricordato che, secondo principio consolidato, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se - come nel caso di specie - prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (v. e pluribus Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189). 17. È manifestamente infondato anche il ricorso proposto da DI NI RA.
17.1. Le doglianze poste ad oggetto del primo motivo, in punto di penale responsabilità, sostanzialmente iterative di quelle già svolte con l'appello e compiutamente esaminate dalla Corte territoriale, non si confrontano invero con l'ampio materiale intercettativo analizzato dai giudici di secondo grado e composto alla stregua di una ricostruzione esaustiva e logicamente coerente (vds. sentenza impugnata, pagg. 28 - 32). La censura si risolve, a tutto concedere, nella mera prospettazione di una interpretazione alternativa di alcune conversazioni, come tale inammissibile, nella misura in cui non vale comunque a evidenziare la manifesta illogicità o contraddittorietà di quella opposta seguita dalla Corte di merito.
17.2. Analoga valutazione di manifesta infondatezza va espressa con riferimento al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La qualificazione di lieve entità del fatto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 attiene infatti al fatto in sè non al contributo del singolo concorrente, ne' tanto meno alla sua personalità (v. Sez. 6, n. 4951 del 07/03/1997, Marchese, Rv. 208908; Sez. 6, n. 3692 del 11/02/1993, Migliora, Rv. 193875). 18. Anche il ricorso proposto da PO UN va considerato infine manifestamente infondato.
Le censure svolte in punto di penale responsabilità e, segnatamente, l'assunto secondo cui non vi sarebbe prova della sua partecipazione all'organizzazione dell'attività di importazione, non si misura con l'ampio materiale intercettativo analizzato che conduce la Corte, alla stregua di una qualificazione coerentemente argomentata sulla base degli elementi istruttori analiticamente indicati ed esaminati, a concludere nel senso che "la condotta del prevenuto è di piena partecipazione alla importazione dello stupefacente;
le emergenze processuali comprovano il cosciente e attivo inserimento dell'imputato nell'organizzazione dell'attività di importazione della cocaina e delineano lo specifico ruolo dal medesimo spiegato":
ciò che consente di escludere, come correttamente evidenziato in sentenza, sia la configurabilità di un mero tentativo (essendosi il reato di importazione consumato con l'arrivo della droga attraverso il corriere in Italia), sia l'ipotesi di una desistenza passiva, risultando irrilevante, rispetto alla materialità del fatto reato contestato, la circostanza che, a causa dell'arresto del corriere e del contestuale controllo effettuato sull'autovettura dei soggetti che avrebbero dovuta accoglierla, questi ultimi non siano entrati materialmente in possesso dello stupefacente.
19. In ragione delle considerazioni che precedono, deve in definitiva pronunciarsi il rigetto dei ricorsi proposti da FA NN, MA VA e MA RM, con la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, mentre vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da ON RA, DE IA AN, DI NI RA e PO UN, i quali vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - non sussistendo elementi per ritenere che i predetti abbiano proposto ricorso "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", a norma dell'art. 616 c.p.p. - al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di FA NN, MA VA e MA RM che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015