Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5704
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Sentenza 18 novembre 1998

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È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art, 74, comma 2, del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui, correlato con il disposto di cui all'art. 23, comma 1, cod. pen., prevede come pena massima per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la stessa pena di anni 24 di reclusione applicabile, ai sensi del comma 1 del citato art. 74, a chi abbia promosso, costituito, diretto, organizzato o finanziato detta associazione. Trattasi, infatti, di una scelta tipicamente rientrante nella discrezionalità legislativa e non qualificabile come caratterizzata da manifesta irragionevolezza, ove si consideri che, in materia, la pericolosità della condotta e la gravità della lesione recata all'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendono non soltanto dalla posizione rivestita dall'associato nell'organizzazione criminosa, ma anche dalle caratteristiche strutturali di questa per cui, ad esempio, può essere più grave la condotta di mera partecipazione ad un gruppo saldamente organizzato che rifornisca con continuità ed in ingenti proporzioni il mercato di sostanze altamente tossiche rispetto alla condotta di che organizzi un sodalizio destinato ad operare in modo intermittente con ridotti quantitativi di stupefacente di minore tossicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5704
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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