Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art, 74, comma 2, del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui, correlato con il disposto di cui all'art. 23, comma 1, cod. pen., prevede come pena massima per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la stessa pena di anni 24 di reclusione applicabile, ai sensi del comma 1 del citato art. 74, a chi abbia promosso, costituito, diretto, organizzato o finanziato detta associazione. Trattasi, infatti, di una scelta tipicamente rientrante nella discrezionalità legislativa e non qualificabile come caratterizzata da manifesta irragionevolezza, ove si consideri che, in materia, la pericolosità della condotta e la gravità della lesione recata all'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendono non soltanto dalla posizione rivestita dall'associato nell'organizzazione criminosa, ma anche dalle caratteristiche strutturali di questa per cui, ad esempio, può essere più grave la condotta di mera partecipazione ad un gruppo saldamente organizzato che rifornisca con continuità ed in ingenti proporzioni il mercato di sostanze altamente tossiche rispetto alla condotta di che organizzi un sodalizio destinato ad operare in modo intermittente con ridotti quantitativi di stupefacente di minore tossicità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18.11.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ Consigliere N. 5704
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 24758/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU Natale, n. 19.4.1952 a Belcastro
avverso l'ordinanza in data 15.5.1998 del Tribunale di Lecce Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Eduardo SCARDACCIONE, che chiede dichiararsi manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale e respingersi il ricorso O S S E R V A:
Con ordinanza del 15.5.1998 il Tribunale di Lecce respingeva l'appello di LU Natale, imputato di partecipazione ad associazione volta al traffico di stupefacenti e di detenzione illecita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, avverso provvedimento della Corte distrettuale in data 27.3.1998, che aveva respinto la domanda di scarcerazione per decorrenza del termine massimo della custodia cautelare. Veniva disattesa la doglianza secondo la quale, per combinata lettura dei co. 1 e 2 dell'art. 74 D.P.R.
9.10.1990 n. 309, il massimo della pena edittale per i fatti di partecipazione all'associazione criminale doveva essere fissato in 20 anni e, conseguentemente, il termine di durata complessiva della misura custodiale andava individuato in quattro anni ex art. 303, co. 4 lett. b), C.P.P.. In realtà, secondo il Tribunale, poiché l'art. 74, co. 2, D.P.R. n.309/1990 fissa soltanto il minimo della pena per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, il massimo rimane determinato in 24 anni di reclusione a norma dell'art. 23 C.P.. Conseguentemente, il limite temporale della custodia cautelare è quello di anni sei (nella specie decorrenti dal 26.1.1993) come previsto alla lett. c) dell'art. 303, co. 4, C.P.P. per i reati sanzionati con pena detentiva superiore nel massimo a 20 anni. Tale disciplina appariva ragionevolmente compresa entro i limiti della discrezionalità legislativa pur se posta a raffronto con il trattamento degli organizzatori dirigenti e promotori dell'associazione, per i quali è prevista la reclusione non inferiore ai 20 anni.
La difesa ricorre per cassazione, denunciando erronea applicazione di legge in quanto l'interpretazione sistematica condurrebbe a fissare in 20 anni la pena massima per la mera partecipazione all'associazione criminale. In subordine, ove si ritenga fondata l'opposta interpretazione seguita dal giudice di merito, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 74, co. 2, D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui non individua un massimo edittale non superiore ai 20 anni, equiparando - ai fini sanzionatori e della durata della custodia cautelare comportamenti di diversa gravità come quelli di mera partecipazione da un lato, di organizzazione dell'attività criminale dall'altro, in violazione degli artt. 3, 13 e 27, co. 3, della Costituzione.
Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 prevede al co. 1, per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione volta al traffico illecito di stupefacenti, "la reclusione non inferiore a venti anni"; al co. 2, "la reclusione non inferiore a dieci anni" per chi partecipa all'associazione. Entrambe le norme non individuano espressamente il massimo della pena. Esso rimane quindi fissato dalla disposizione dell'art. 23 C.P. che determina, in via generale e salvo le particolari previsioni delle singole incriminazioni, i limiti entro i quali si estende la pena della reclusione (nel massimo, 24 anni). Ne segue che la pena detentiva edittale è compresa tra i 20 ed i 24 anni per gli organizzatori, dirigenti, promotori, finanziatori dell'associazione volta al narcotraffico;
tra i 10 ed i 24 anni per i partecipanti ad altro titolo. La disciplina della materia, che risponde a valutazioni politiche circa la pericolosità sociale del fenomeno e l'adeguatezza dei mezzi repressivi apprestati, rientra tipicamente nella discrezionalità legislativa ed è censurabile, in base al principio costituzionale di uguaglianza, soltanto in caso di manifesta irragionevolezza. Secondo il ricorrente la sanzione per il meno grave fatto della mera partecipazione all'associazione non potrebbe mai razionalmente superare quella prevista per il ben più qualificato contributo recato dagli organizzatori, dirigenti, promotori e finanziatori;
la regola costituzionale imporrebbe quindi che il massimo della pena per il partecipante coincida con il minimo previsto per gli organizzatori e assimilati. L'argomentazione è manifestamente infondata, poiché la pericolosità della condotta e la gravità della lesione recata all'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendono non soltanto dalla posizione rivestita dall'associato nell'organizzazione, ma anche dalle caratteristiche strutturali di questa: ad esempio, può essere ben più grave la mera partecipazione ad un gruppo saldamente organizzato che rifornisca con continuità ed in ingenti proporzioni il mercato di sostanze altamente tossiche, anziché l'organizzazione di un sodalizio destinato ad operare intermittentemente con ridotti quantitativi di stupefacente di minore tossicità e attitudine a procurare dipendenza. Non vi è dunque alcuna palese irragionevolezza nel prevedere che, ferma restando la possibilità di un più benevolo trattamento sanzionatorio nell'ipotesi di mera partecipazione, questa, nei casi più gravi, possa essere assoggettata alle stesse pene previste per più rilevanti contributi a livello organizzativo. Riconosciuta pertanto la ragionevolezza della disciplina legislativa viene conseguentemente a cadere la possibilità di ravvisare un contrasto con gli altri parametri costituzionali invocati (artt. 13 e 27, co. 3). Infatti, è pienamente giustificata la differenziata disciplina della durata complessiva della custodia cautelare a seconda che il massimo della reclusione prevista per il delitto per cui si procede sia, o meno, superiore ai 20 anni;
non è chiarito, nè di per sè evidente, come il trattamento sanzionatorio adottato dal legislatore possa dar luogo ad una abnorme ed ingiustificata afflittività, o porsi in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, previo riconoscimento della manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità di illegittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende;
dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999