Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9558
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Massime1

Il trasferimento all'estero di somme di denaro, provenienti da delitto, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, è azione in parte commessa nel territorio dello Stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse; conseguentemente, poiché nell'ipotesi del "trasferimento" devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto, il reato deve ritenersi commesso in Italia.

Commentario1

  • 1Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023

    La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9558
Data del deposito : 25 febbraio 2004

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