Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
Il trasferimento all'estero di somme di denaro, provenienti da delitto, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, è azione in parte commessa nel territorio dello Stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse; conseguentemente, poiché nell'ipotesi del "trasferimento" devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto, il reato deve ritenersi commesso in Italia.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9558 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/02/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 341
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 44934/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza in data 11.11.2003 del Tribunale del riesame di Roma nel procedimento
contro
:
Ferrarese Marina;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso:
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del pubblico ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 11.11.2003 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei confronti di Ferrarese Marina, siccome indagata in ordine al delitto di cui all'art. 648 bis c.p. perché, nella sua qualità di rappresentante legale della società KARLM con sede in Santa Monica (California), simulando un contratto di fornitura di macchinari alla CISI s.r.l. per un valore di USA 5.150.000 - fornitura in realtà mai avvenuta - favoriva il trasferimento all'estero di somme provenienti dal delitto di truffa aggravata in danno dello Stato ascritto a terze persone per un importo complessivo accertato di L.
1.686.000 circa. Rilevava sinteticamente il tribunale come dalla documentazione prodotta dalla difesa risultasse che l'indagata fosse cittadina americana, che il reato fosse stato commesso all'estero e che mancassero le condizioni di procedibilità della presenza dell'indagata nello Stato e della richiesta del ministro della Giustizia.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, denunciando vizio motivazionale e violazione della legge penale. Osserva il ricorrente che il tribunale del riesame abbia totalmente omesso di motivare in ordine ai presupposti fattuali della sua decisione, che il reato contestato debba considerarsi commesso in parte anche in Italia, che non sia stata riconosciuta, per errore sulla legge extra penale, la cittadinanza anche italiana dell'indagata.
Il ricorso è fondato.
È infatti del tutto evidente che - a prescindere dall'accertamento del luogo di effettiva sottoscrizione del contratto assunto come simulato - il trasferimento all'estero delle somme di denaro, ritenute provenienti dalla truffa aggravata, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano è azione in parte commessa nel territorio dello Stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse;
ed invero l'azione descritta con il verbo "trasferire" dall'art. 648 bis c.p. comprende necessariamente tutte le fasi dell'illecita movimentazione del denaro proveniente da delitto.
Nè rileva in alcun modo che il segmento di condotta concorsuale verificatosi in Italia consistente nel trasmettere il denaro sia stato posto in essere da soggetto che non risponde, nel caso di specie, del delitto di riciclaggio essendo uno dei concorrenti nel delitto presupposto.
Ai sensi dell'art. 6 c.p.v. c.p., pertanto, il reato ascritto alla Ferrarese deve considerarsi commesso in Italia con la conseguente applicabilità della legge penale italiana senza condizioni. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004