Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 3
E illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. (Fattispecie relativa ad un processo a carico di numerosi imputati, condannati in solido al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, benché rispondessero, ciascuno, di autonomi fatti di ricettazione e riciclaggio, pur in danno della medesima persona offesa).
In tema di contrabbando, deve essere disposta, in deroga alla previsione generale dell'art. 240 cod. pen., la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne siano state l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, anche nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto.
In tema di riciclaggio, si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
Commentari • 10
- 1. Per il reato di riciclaggio basta l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per il reato di riciclaggio basta l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto Massima Giurisprudenziale Nel delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato. Le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2013, n. 8330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8330 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 26/11/2013
Dott. GALLO OM - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2665
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA GI - rel. Consigliere - N. 22885/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA N. IL 12/01/1931;
AL UC N. IL 20/01/1933;
DELLA PO ER N. IL 13/05/1954;
DI CO RD N. IL 20/11/1954;
DI OT LI N. IL 14/01/1961;
D'OR ON N. IL 21/09/1952;
D'OR ON N. IL 05/07/1967;
D'NO DO N. IL 27/02/1928;
D'NO MA DE N. IL 31/10/1955;
AL ER N. IL 21/05/1967;
TA OS N. IL 17/04/1950;
LI DR N. IL 01/03/1967;
IE NN AO N. IL 29/07/1955;
LE AL N. IL 12/07/1955;
CH CC N. IL 07/07/1951;
MA NN N. IL 04/10/1946;
NT NC N. IL 12/04/1971;
MORLE AN N. IL 13/12/1953;
MORLE TO N. IL 05/12/1956;
LA MA IA N. IL 29/08/1953;
LA ZI N. IL 17/11/1961;
OS NN N. IL 04/05/1960;
RA ON N. IL 23/07/1967;
RO LD N. IL 13/01/1940;
ROMA DONATO N. IL 10/11/1951;
RO IA N. IL 06/01/1967;
AR ON N. IL 17/04/1971;
AR OS N. IL 02/07/1968;
IC RA IL N. IL 09/11/1968;
IS GIOVNN N. IL 15/03/1935;
CC ZI N. IL 09/10/1967;
avverso la sentenza n. 469/2008 CORTE APPELLO di LECCE del 17/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVNN VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per MO VI perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, il rigetto dei ricorsi di RO IA, NI IA e GR CI, l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. NI Baldassarre, che insiste per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Cinzia Casollo per NI IA e RO IA, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
avv. Stefano Maranella per GR CI, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
avv. AO RI Di Napoli per D'RI FO, che insiste nei motivi di ricorso;
avv. Federico Massa per D'RI NI e RO LD, che insiste nei motivi di ricorso;
avv. Giorgio RI Rainò per MO VI e come sost. processuale dell'avv. Gianvito Lilla per TR NN, AR NI e GI ES che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
avv. Daniela D'Amuri per TA NI, OR ES e RO TO, che insiste nei motivi di ricorso;
avv. Scudellari NN per CI DO OM, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
avv. LA Armellin sostituto processuale dell'avv. NAmaria SAtini, che si riporta ai motivi di ricorso;
avv. Stefano preziosi per D'RI RI ED, RL ZI, CO NA LA, OR TO, MA NN, ET AR, Di CE RI, UZ RT, DI GI, HE CO e RL RI IA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per Cassazione:
1. NI IA;
2. GR CI;
3. LL OR RT;
4. Di CE RI;
5. Di RO IC;
6. D'RI FO;
7. D'RI NI;
8. D'RI OM;
9. D'RI RI ED;
10. UZ RT;
11. ET AR;
12. GI ES;
13. CO NA LA;
14. EO NA;
15. HE CO;
16. MA NN;
17. MO VI;
18. OR ES;
19. OR TO;
20. RL ZI;
21. RL RI IA;
22. TR NN;
23. TA NI;
24. RO LD;
25. RO TO;
26. RO IA;
27. AR SI;
28. AR NI;
29. CI DO OM;
30. DI GI;
31. CC ZI:
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, in data 17.6.2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 25.5.2007 ha assolto NI IA dal reato di cui al capo DH ( violazione artt. 110, 81 e 648 bis c.p. proc. n. 2844/96) per non aver commesso il fatto;
LL OR RT dai reati a lui ascritti, relativamente alle operazioni bancarie commesse in epoca successiva al 15 dicembre 95, per non aver commesso il fatto;
MO VI dal reato di cui al capo D (violazione artt. 110, 81 e 648 bis c.p. n. 1585/97), relativamente all'operazione bancaria sub lettera b), per non aver commesso il fatto. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
GR CI, in ordine al reato ascrittole, perché estinto per prescrizione;
LL OR RT, in ordine ai restanti reati a lui ascritti, relativamente alle operazioni bancarie eseguite in data antecedente l'11.7.1995, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflitta per i restanti reati in anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa;
Di RO IC, in ordine al reato di cui al capo A del proc. N. 537/97, relativamente alle operazioni bancarie eseguite in data antecedente l'11.7.1995, ed al reato di cui al capo B dello stesso processo, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, eliminando la pena accessoria;
D'RI FO, in ordine ai reati di cui ai capi I, L, AT, AU, BE, BG (riqualificato il fatto quale ricettazione) e CH (proc. N. 2844/96) perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena e rideterminando la pena inflitta per i restanti reati in complessivi anni undici e mesi dieci di reclusione ed Euro 10.900,00 di multa;
D'RI OM, in ordine ai reati di cui ai capi A, BF e BG (proc. N. 2844/96, riqualificati come ricettazione i fatti di questi ultimi due capi), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni 14 e mesi 3 di reclusione ed Euro 14.100,00 di multa;
D'RI RI ED, in ordine ai reati ascrittile, limitatamente alle operazioni bancarie effettuate in data antecedente l'11.7.1995, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 3.300,00 di multa, eliminando la pena accessoria;
CO NA LA in ordine ai reati ascrittile, limitatamente alle operazioni bancarie effettuate in data antecedente l'11.7.1995, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 3.300,00 di multa, eliminando la pena accessoria;
EO NA, in ordine al reato di cui al capo A proc. N. 537/97, relativamente alle operazioni bancarie eseguite in data antecedente l'11.7.95, ed al reato di cui al capo B del medesimo processo, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, eliminando la pena accessoria;
HE CO in ordine ai reati ascrittigli, limitatamente alle operazioni bancarie effettuate in data antecedente l'11.7.95, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 3.300,00 di multa, eliminando la pena accessoria;
MO VI, in ordine ai reati di cui ai capi CB, limitatamente alle operazioni sub lettera b) e CC (proc. N. 2844/96), nonché D, limitatamente alle operazioni sub lettera a) (proc. N. 1585/97), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati di cui al capo CB (proc. N. 2844196), riconosciute anche le attenuanti generiche, in anni tre di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, eliminando la pena accessoria. OR TO, in ordine al reato di cui al capo A (proc. N. 2844/96), perché estinto per prescrizione. Eliminando la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa e rideterminando la pena per i residui reati in anni sette, mesi dieci di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
RL RI IA, in ordine al reato di cui al capo R (proc. 2844/96), limitatamente alle operazioni bancarie sub nn. 12, 13, e 14 della Lettera A) e quella sub lettera B) della medesima imputazione, perché prescritti, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ed eliminando la pena accessoria;
RO IA, in ordine al reato ascrittole, perché estinto per prescrizione;
DI GI, in ordine ai reati di cui B, F, H proc. N. 1585/97, limitatamente alle operazioni bancarie eseguite in data antecedente l'11.7.95, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 3.300,00 di multa, eliminando la pena accessoria. Ha ridotto la pena inflitta a CC ZI, in riferimento all'imputazione a lei ascritta, ad anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, eliminando le pene accessorie.
Ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha confermato le statuizioni di confisca e le statuizioni civili.
La sentenza impugnata.
La Corte d'Appello con la sentenza impugnata ha respinto numerose questioni preliminari.
In particolare quanto all'asserita irregolare costituzione, quale organo della Pubblica Accusa del dott. Bruno, per non essere questi P.M. appellante (art. 570 c.p.p., comma 3), la Corte di merito, premesso "che il dott. Bruno è stato investito delle relative funzioni con Provvedimento del Procuratore Generale ai sensi del R.D. n. 12141, art. 110", ha rigettato, siccome infondata, la questione rilevando "che scopo dell'art. 570 c.p.p., comma 3, è quello di evitare la dispersione di conoscenze ed esperienze acquisite dal singolo magistrato del Pubblico Ministero, rendendo ultrattivo il complesso di tali conoscenze". Pertanto, se è vero che la disposizione del codice di rito fa riferimento al Pubblico Ministero che ha proposto appello, non di meno tale circostanza non appare ostativa allo svolgimento delle funzioni di P.M. da parte dello stesso Magistrato che ha seguito il processo in primo grado, considerato che tale magistrato è in possesso della qualifica richiesta siccome investito dal competente Procuratore Generale con provvedimento di natura amministrativa dotato di forza esecutiva, soggetto a comunicazione e controllo ad opera dell'Organo di Autogoverno della Magistratura, che nulla risulta aver obiettato in merito" (avendo, anzi, ratificato il provvedimento). Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 c.p., comma 2, la Corte di secondo grado ha condiviso pienamente le considerazioni svolte dal Tribunale brindisino, che aveva affermato che "il principio di uguaglianza non va inteso in senso assoluto ma secondo il principio di ragionevolezza", sulla base di quanto più volte ribadito dal Giudice delle leggi. Con la conseguenza che il Legislatore, "nell'ambito delle sue scelte di politica legislativa, può prevedere eccezioni al principio di cui all'art. 3 Cost., in considerazione di valori ed interessi uguali o preminenti rispetto al principio di uguaglianza. Per tali ragioni, non costituisce violazione dell'art. 3 Cost. la previsione dello stesso termine di durata massima del processo nei confronti di soggetti che manifestano particolare pericolosità sociale, sia pure in misura diversa. Ne consegue che pienamente legittima risulta la specifica previsione legislativa di cui all'art. 161 c.p. nella parte in cui ha inteso stabilire la proroga del termine di prescrizione sia nel caso di recidivi reiterati, "semplici", sia nel caso di recidivi reiterati "specifici e/o infraquinquennali", pur avendo differenziato gli stessi sotto il profilo del trattamento sanzionatorio". Ha respinto l'eccezione di nullità ex art. 178 c.p.p., dell'ordinanza 22.5.2007 di separazione dei giudizi rilevando che l'omesso preventivo ascolto delle parti, in riferimento alla separazione dei giudizi ex art. 18 c.p.p., non da luogo a nullità, vuoi perché l'art. 18 cit. prevede espressamente come "normale" la possibilità di separare i giudizi "nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni" per i quali l'istruttoria sia ultimata rispetto ad altri imputati per i quali sia, invece, necessario il compimento di ulteriori atti, vuoi perché, attinendo il provvedimento di separazione dei giudizi ad un potere discrezionale del giudice, strumentale al superiore interesse della Giustizia, eventuali vizi o irregolarità, quali la mancata audizione delle parti (Cass. 12.6.96, n. 5953), ovvero, addirittura, la stessa erroneità della sua adozione non costituiscono causa di nullità (Cass. 14.10 93, Petrangelo). Così come ha respinto l'eccezione di nullità del dibattimento e della sentenza per mancata capacità giurisdizionale della dott.ssa Toscani Savina sottolineando che all'udienza del 26.9.96, non essendo ancora pervenuto, da parte del C.S.M., il provvedimento di applicazione della dott.ssa Toscani (trasferita ad altro ufficio), il processo era stato semplicemente rinviato al successivo 27.9.06, data in cui l'udienza poteva essere tenuta regolarmente. Ha respinto le questioni inerenti la costituzione della parte civile (prima Ufficio Italiano Cambi, successivamente Banca d'Italia in forza del D.Lgs. n. 231 del 2007 (art. 62). Era stata infatti contestata la regolare partecipazione al processo sostenendo che l'Ente succeduto (Banca d'Italia) avrebbe dovuto rinnovare in appello la Costituzione.
La Corte territoriale premesso che, nel nostro sistema processuale, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale si fonda su due regole non espresse, ma che si ricavano dalla normativa del codice (l'azione civile resta "ospite" del processo penale;
l'azione civile, per effetto del suo trasferimento nel processo penale, subisce la regolamentazione di quest'ultimo) ha escluso che possano trovare ingresso nel processo penale istituti tipici del processo civile, quali l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per morte o perdita di capacità della parte costituita. La regola fondamentale che connota l'istituto della parte civile è quella contenuta nell'art. 76, comma 2, della c.d. "immanenza della parte civile" ("La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio"), la quale comporta che, una volta ritualmente costituita, la parte civile ha diritto di prendere parte al processo nelle successive fasi e nei successivi gradi, fino alla irrevocabilità della sentenza, senza necessità di rinnovare l'originaria costituzione. I giudici d'appello si sono posti il problema di cosa possa accadere ove la parte civile venga meno, dopo la sua costituzione, nel corso del procedimento e hanno richiamato la giurisprudenza, formatasi in riferimento alla morte della persona fisica costituita parte civile, che ha costantemente richiamato il disposto del citato art. 76, comma 2, sancendo la sostanziale irrilevanza del decesso, nelle more del giudizio, della parte civile e statuendo che gli effetti della costituzione si trasferiscono, con validità ex tunc, agli eredi, "i quali possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi" (Cass. 7.10.03, n. 46200; Cass. 6.6.03, n. 43478; ed altre). Hanno così ritenuto che le medesime considerazioni valgano anche per il venir meno della parte civile persona giuridica, nell'ipotesi di successione e titolo universale fra enti pubblici, quale quella occorsa fra l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia; la quale, avendo rilevato il primo Ente, soppresso, è comparsa in giudizio dichiarando la successione e producendo nuova procura speciale rilasciata dal Governatore al proprio difensore, avv. De Carolis, iscritto all'Avvocatura della Banca d'Italia, Albo degli Avvocati di RO, elenco enti pubblici.
Con riguardo al merito si legge nella sentenza impugnata che i reati (violazione dell'art. 416 c.p., della normativa sul contrabbando di T.L.E. e dell'art. 648 bis c.p.) attengono, anzitutto, all'esistenza, in provincia di Brindisi, di alcuni sodalizi criminali dediti al contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri, facenti capo a OR PE, D'RI OM, D'RI LV, GR CI e OR Bruno, al gruppo capeggiato dai fratelli EO LI e EO FO ed al riciclaggio dei relativi proventi, posto in essere dagli stessi imputati "personalmente e/o a mezzo di prestanome" (gli altri coimputati), attraverso il deposito presso banche e "la richiesta di emissione e/o rimborso di certificati di deposito e/o titoli di Stato e/o libretti al portatore". Il processo ha inizio dalla perquisizione domiciliare effettuata dalla Guardia di Finanza di Brindisi il 29.11.1996 presso l'abitazione di OR PE (PI) (noto contrabbandiere), nel corso della quale venne rinvenuto, fra l'altro, un foglietto di carta recante l'indicazione di date e numeri che, sulla base di alcune annotazioni lasciava ragionevolmente presumere che quelle indicazioni si riferissero a titoli, più specificamente a certificati di deposito di somme presso banche. I successivi accertamenti presso alcuni Istituti di credito confermavano appieno l'ipotesi investigativa.
L'attività di indagine della G.D.F. dava plastica contezza del fatto che quel foglietto, casualmente rinvenuto nel corso della perquisizione in casa di OR PE, costituiva un sunto delle operazioni di accensione o rinnovo di numerosissimi titoli di credito "emessi presso il Credito Italiano ed il Monte del Paschi di Siena per un importo complessiva pari a cinque miliardi e ottocento milioni di lire". Operazioni che erano state compiute da persone vicine e comunque riconducibili alla famiglia OR. A confortare ulteriormente la prospettazione accusatoria vi erano anche i ripetuti tentativi, posti in essere da svariate persone, di ottenere dalla filiale di Brindisi del Credito Italiano il rimborso dei titoli con scadenza 29.12.96.
In estrema sintesi, sulla base di quanto direttamente rilevato da personale della G.d.F. all'interno della banca e dal contenuto delle conversazioni intercettate, è emerso che emissari del clan OR (in particolare OR TO) e della IA D'RI (in particolare DE NI, ragioniere delle imprese facenti capo ai D'RI, e RO LD, considerato una "testa di legno" di questi ultimi), il 30.12.96 si presentarono in banca per ottenere il rimborso dei titoli scaduti il giorno prima (pari a circa un miliardo e mezzo, un miliardo e settecento milioni), senza peraltro riuscirvi, dal momento che i certificati furono sottoposti a sequestro dai militari della G.d.F, presenti all'interno della filiale. L'esito infausto di tale operazione induceva i OR a predisporre una strategia difensiva finalizzata al dissequestro dei titoli ed al conseguente smobilizzo delle somme portate dagli stessi. Dalle telefonate intercettate (fra appartenenti e famuli dei OR, ma anche fra questi e D'RI LV), per un verso veniva rilevato come loro intendimento fosse quello di far predisporre una perizia contabile da tale dott. Contardi, che dimostrasse che le somme sequestrate erano tutte rivenienti dall'attività di ristorazione posta in essere da OR TO (il solo della famiglia a svolgere anche un'attività lecita, quella di titolare del ristorante "da TO"), per altro verso veniva evidenziato come dall'attività Investigativa della G.d.F. fosse emerso "lo strettissimo legame fra i OR e i D'RI ed il loro coinvolgimento nel contrabbando di T.L.E." Ma quelli presso il Credito Italiano non sono stati i soli titoli rinvenuti dalla G.d.F. nel corso della poderosa indagine da cui origina il presente processo. Moltissimi altri titoli (certificati e libretti di deposito) sono stati, infatti, rinvenuti presso il Monte dei Paschi di Siena e presso la Banca Mediterranea, rispetto ai quali sono state rilevate operazioni di accensione ed estinzione in tutto analoghe a quelle verificate presso il Credito Italiano. Si tratta, in tutti questi casi, di complesse operazioni di deposito al portatore, per importi rilevantissimi, poste in essere da soggetti gravitanti ora nell'alveo dei OR ora in quello dei D'RI.
Ma quella indicata non è stata, secondo i giudici di merito la sola modalità di riciclaggio posta in essere dagli imputati, dal momento che "i proventi del contrabbando rappresentano (anche) l'origine dell'impero economico costruito da D'RI OM e che lo stesso D'RI OM ed i suoi prossimi congiunti si sono avvalsi delle società a loro facenti capo per ripulire ingenti somme di denaro sporco" Partendo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TR CO circa i rapporti fra D'RI OM e OR PE, indicati entrambi come coinvolti nell'attività di contrabbando di T.L.E. ("DRI OM, infatti, aveva rapporti diretti con le multinazionali del tabacco;
ciò che assicurava alla squadra di "PI" OR PE ingenti guadagni, determinati dall'assenza di intermediari ...") e rilevando come il D'RI OM avesse precedenti penali specifici, veniva analizzata accuratamente l'attività imprenditoriale dei D'RI (D'RI OM, D'RI FO, D'RI NI, D'RI RI ED e HE CO, marito di quest'ultima), pervenendo alla conclusione che detta attività (un vero e proprio impero, di cui facevano parte: la D'RI RI ED s.r.l., con sede in Brindisi, esercente l'attività di impresa portuale, con interventi nel settore immobiliare, nell'esecuzione di opere di demolizione e sbancamento, nel settore dei rifiuti;
la TE s.r.l., con sede in Brindisi, esercente attività di lavorazione, fornitura e posa in opera di calcestruzzo;
la TECNIMARE s.r.l., con sede in Brindisi, operante nel settore portuale;
la Immobiliare Residenziale s.r.l., con sede in Brindisi, esercente attività immobiliare;
oltre a numerose altre partecipate, fra cui la D'RI TR) fosse stata abbondantemente foraggiata con risorse illecite, provenienti dall'attività di contrabbando di T.L.E..
Ulteriori attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti dal contrabbando sono state accertate anche analizzando la posizione di tale LL OR RT, Direttore della filiale brindisina della Banca AM AN (poi rilevata dalla CREDEM), ed i rapporti da questi intrattenuti con PI OR PE e i suoi sodali e con i componenti di un altro sodalizio malavitoso dedito - esso pure - al contrabbando e capeggiato da EO LI e EO FO. Sulla scorta delle deposizioni rese dai verbalizzanti (rilevantissima la deposizione del Col. Castrignanò) e dai dipendenti della banca, nonché della documentazione acquisita, i giudici di merito hanno potuto verificare che anche presso tale filiale, grazie anche alla complicità del preposto LL OR RT e di tale CC AO (dipendente della filiale di Mesagne della Banca del Salento) erano state poste in essere operazioni bancarie in tutto analoghe a quelle innanzi descritte, di accensione ed estinzione di numerosi certificati di deposito al portatore per rilevanti importi di denaro, da parte dei medesimi soggetti inseriti o gravitanti nel c.d. "clan OR" (GR CI, RL ZI, EN EF, ecc.). Il LL OR RT, nella sua qualità di preposto della filiale mesagnese della Banca AM AN, si prestava al riciclaggio dei proventi del contrabbando non solo della famiglia OR, ma anche del gruppo contrabbandiero riconducibile a EO LI e EO FO. I giudici di merito sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite agli atti, hanno potuto accertare come EO LI e EO FO si siano avvalsi dei genitori EO SI e NI IA, nonché di RO IA (moglie di EO LI) per accendere e/o estinguere certificati di deposito al portatore di rilevante importo, proventi dell'attività di contrabbando come risulta dalle dichiarazioni di TR AN, dalle deposizioni degli altri testi escussi (Lubello, Montagna, Quarta) e dai riscontri documentali. Da qui, ancora una volta, l'affermazione di responsabilità nei confronti dei prevenuti per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., tanto più che tutti i soggetti apparentemente titolari dei certificati risultavano impossidenti o percettori di redditi incompatibili con il considerevole importo delle somme possedute. Affermata la penale responsabilità degli imputati veniva applicata ai beni oggetto di sequestro (i certificati di deposito, i compendi aziendali e le quote riferibili alle società a r.l. D'RI RI ED, TE e TECNIMARE) l'istituto della confisca, tanto ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, quanto ai sensi del D.P.R. n. 23 gennaio 1972, n. 43, art. 301 norma quest'ultima che prevede testualmente che: "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto".
I giudici di merito hanno ritenuto che i certificati di deposito ed il denaro sporco affluito nelle aziende del gruppo D'RI sono il profitto del reato di contrabbando di t.l.e., notoriamente produttivo di enormi guadagni soprattutto quando esercitato, come nel caso in esame, in forma associativa, attraverso collegamenti esteri e con i broker del contrabbando internazionale. Si tratta di una ipotesi di confisca che concorre con il D.Lgs. 6 giugno 1992, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 e con l'art. 240 c.p.. Detta ipotesi di confisca, avente natura di "confisca obbligatoria", secondo i giudici d'appello trova applicazione anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte con la sentenza 21.9.07, n. 38724 ("in tema di contrabbando, le cose che servirono per la commissione del reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto sono soggette a confisca anche nel caso in cui il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, derogando la disciplina fissata dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301 a quella generale contenuta nell'art. 240 c.p.". Nella decisione, si legge che la confisca, disciplinata dal citato art. 301, deve essere disposta anche nei casi di proscioglimento per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato;
si conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la confisca prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 deve essere disposta non soltanto quando vi sia accertamento giudiziale del reato di contrabbando, ma anche quando l'imputato venga assolto o dichiarato non punibile e non penalmente perseguibile per cause che non interrompono il rapporto delle cose con l'introduzione illegittima nel territorio dello Stato). I ricorsi.
1. Di CE RI, D'RI FO, D'RI RI ED, UZ RT, ET AR, CO NA LA, HE CO, MA NN, OR TO, RL ZI, RL RI IA, DI GI presentano distinti ricorsi personali con i quali sollevano analoghe questioni:
a. Nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b) per invalidità della costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero nella persona del dott. Bruno Giorgio Lino per non essere P.M. appellante e per non esservi stata alcuna richiesta formale di delega. Sostengono che la Corte Territoriale ha fatto una distorta applicazione dell'art. 570 c.p.p., comma 3. b. Nullità ex art. 178 c.p.p. dell'ordinanza del 22.5.2007 di separazione dei giudizi. Lamentano che il tribunale di Brindisi con ordinanza indicata ha disposto la separazione del giudizio nei confronti del coimputato DE NI e dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale nei confronti di tutti gli altri coimputati omettendo di fare interloquire preventivamente i difensori.
c. Nullità ex art. 178 c.p.p. per mancato accoglimento delle eccezioni sollevata dalle difese con riferimento alla presenza illegittima della Dott.ssa Toscani Savina nel collegio all'udienza del 26 settembre 2006. Viene evidenziata la mancanza di capacità giurisdizionale della Dott.ssa Toscani Savina in quell'occasione a causa del mancato arrivo al tribunale di Brindisi del provvedimento di applicazione del citato magistrato da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
d. Difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento con riguardo ai testi esclusi dal primo giudice per superfluità.
e. inosservanza e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 157 e 159 c.p. per manifesto errore nella determinazione e nel computo degli atti interruttivi e sospensivi della prescrizione. Sostengono che la corte d'appello ha affrontato nella sua parte motiva la tematica della prescrizione soprattutto con riferimento al delitto di riciclaggio come reato a consumazione istantanea, rilevando che le condotte attinte dalla prescrizione dovevano essere necessariamente individuate avendo come parametro la data dell'udienza di decisione e cioè il 17 giugno 2011 e una complessiva indicazione della sospensione dei termini prescrizionali quantificata in mesi 11 giorni e giorni sei. Sulla scorta di tali premesse la corte territoriale riteneva che tutte le condotte di riciclaggio ricadenti in epoca antecedente all'11 luglio 1995 fossero estinte se a commetterle fosse stato un imputato incensurato. Sostengono che la corte ha errato nell'indicazione del periodo di sospensione che ha calcolato in mesi 11 e giorni sei, mentre operando una rigorosa ricognizione degli eventi sospensivi ex art. 159 c.p. è emerso un periodo di sospensione pari a mesi 7 e gg. 21.
f. Vizio della motivazione. Lamentano che i giudici di secondo grado hanno ribadito l'argomentare della sentenza del Tribunale, senza alcun apporto esegetico ricorrendo a giustificazioni strumentali, di comodo e comunque insufficienti. In particolare non hanno sufficientemente giustificato la responsabilità dei ricorrenti sotto il profilo del concorso per cosciente e volontaria partecipazione alle operazioni bancarie di accensione ed estinzione di conti bancari o depositi di qualsivoglia natura su libretti o conti di deposito. Hanno omesso di approfondire la sussistenza dell'elemento intenzionale anche in considerazione del fatto che i familiari ed ancor più i dipendenti erano perfettamente a conoscenza del fatto che sia OR PE che OR TO ed i D'RI
svolgevano rispettivamente una attività agraria, di ristorazione e portuale e, come tali, ben potevano disporre di capitali congrui alla loro attività imprenditoriale e pertanto ignoravano la eventuale provenienza diversa dei capitali g. vizio della motivazione in ordine all'entità della pena.
1.2. D'RI FO e OR TO deducono anche:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Contestano la decisione dei giudici di merito in ordine alla infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 161 c.p., comma 2. Lamentano una macroscopica disuguaglianza della identità di trattamento, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, della recidiva reiterata semplice e della recidiva reiterata aggravata. Evidenziano infatti che la corte territoriale ha omesso di verificare se vi fossero i presupposti per la contestazione della recidiva. Rilevano che se fosse stato operato tale controllo i giudici d'appello si sarebbero accorti che avevano precedenti di scarso valore e che pertanto nei loro confronti non poteva adottarsi un trattamento sanzionatorio così pesante.
1.3. D'RI FO deduce anche :
1.3.1. Carenza di motivazione. Sostiene che l'artata assimilazione nel nome del D'RI per giustificare la provenienza dei capitali che si assumono riciclati trova ampia smentita negli atti processuali in quanto non sussiste alcun elemento che colleghi, materialmente o moralmente i D'RI con il gruppo OR. L'impugnata sentenza aggancia la propria motivazione ad una dichiarazione del collaborante TR AN che assume rapporti tra OR PE e D'RI OM, consistenti in un solo incontro in un bar in epoca imprecisata e comunque anteriore al 1990, senza fornire alcun riscontro. Sostiene l'inattendibilità del collaborante al quale è stato revocato lo status di collaboratore e che più sentenza irrevocabile hanno ritenuto inattendibile e falso, circostanze queste che la Corte territoriale ha volutamente ignorato. Anche l'altro collaboratore UG ha in dibattimento chiaramente smentito alcun rapporto illecito tra OR PE e D'RI OM dove aveva precisato che il D'RI al quale aveva fatto riferimento nelle sue dichiarazioni alla Guardia di Finanza era D'RI LV e non D'RI OM. L'impugnata sentenza non spende una parola circa la provenienza delittuosa delle somme che hanno formato oggetto della presunta attività di riciclaggio, ma si limita a condividere quanto già detto dal giudice di primo grado, senza operare alcun vaglio critico. Non sono stati accertati e neppure individuati i singoli delitti dai quali il denaro di provenienza illecita avrebbe tratto origine. Anzi la sentenza impugnata incorre in una clamorosa petizione di principio, pretendendo di individuare la provenienza illecita del denaro utilizzato nelle diverse transazioni bancarie, dal carattere sospetto delle operazioni stesse. Gli unici fatti di contrabbando effettivamente accertato sono quelli relativi all'operazione "brave" che si è conclusa con il sequestro di kg 33.300 di tabacchi lavorati esteri, operazione dalla quale evidentemente non era stato ricavato denaro utile da riciclare. Sostiene che la perplessità oggettiva dell'impianto argomentativo adottato dai giudici di merito con riferimento alla provenienza illecita del denaro si coglie in modo evidente dalla contestazione che non reca nessuna correlazione tra la condotta riciclante e il presunto reato presupposto.
1.3.2. Vizio della motivazione. Lamenta che la sentenza di secondo grado si è limitato ad accettare la impostazione accusatoria del tribunale di Lecce che aveva fondato il proprio convincimento su un errato presupposto vale a dire la certa provenienza illecita del denaro confluito nelle società che fanno capo ai D'RI. Nessuna indagine è stata espletata con specifico riferimento alla costituzione ed all'attività delle società facenti capo alla famiglia D'RI, alla loro situazione finanziaria, alla capacità di generare utili, nessun collegamento è stato in concreto individuato fra una specifica attività di contrabbando e i presunti proventi di tale attività. La sentenza non ha preso in considerazione la consulenza redatta dal professor Quarta Fabrizio, consulente della difesa che ha individuato con chiarezza l'effettiva origine dell'"impero economico" dei D'RI. L'origine illecita è solamente presunta, fondandosi sul falso presupposto della impossibilità di individuare fonti diverse da quelle del contrabbando;
mentre è vero esattamente il contrario.
1.3.3. violazione di legge. La sentenza impugnata omette di motivare in ordine al provvedimento di confisca delle quote societarie, non opera alcuna verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento in questione. Non ricorrono le condizioni di legge sia che si faccia riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sia che si faccia riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301.
2. D'RI OM e D'RI NI, a mezzo del difensore, presentano distinti ricorsi aventi identici motivi. In particolare deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
2.1. violazione di legge. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per omessa o comunque insufficiente, contraddittoria motivazione. Contestano l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di TR AN e la mancanza di riscontri esterni sostengono che il collaboratore ha riferito circostanze assolutamente generiche e mai sulla base di una conoscenza diretta. Le sue dichiarazioni sono all'evidenza assolutamente inidonee a definire in termini processualmente rilevante una partecipazione di D'RI OM alla associazione contrabbandiera e ritengono che le stesse non solo non vengono riscontrate ma vengono sostanzialmente contraddette dalle deposizioni rese da De SO EL e da UG VI. Lamentano con riferimento agli sbarchi presso il molo di "Costa Morena" che contrariamente a quanto apoditticamente asserito nella sentenza impugnata non è affatto vero che detto molo fosse nella disponibilità dei D'RI ovvero delle imprese a questi ultimi riferibili. Così come è circostanza assolutamente neutra rispetto all'attività contrabbandiera il fatto che OR PE PI fosse dipendente di una delle imprese del gruppo D'RI. Sostengono che la circostanza dell'estraneità di D'RI OM ai reati di contrabbando elide uno dei presupposti su cui le sentenze di merito hanno fondato l'affermazione dell'esistenza del sodalizio criminoso fra il OR e il ramo brindisino dei D'RI e l'affermazione della derivazione dai reati di contrabbando delle somme destinate dal ramo brindisino dei D'RI, eventualmente anche a mezzo dei propri dipendenti, alle diverse forme di deposito bancario ovvero al finanziamento delle imprese partecipate. Contestano che non è stata mai fatta un'analisi delle attività imprenditoriali dei D'RI e che apoditticamente è stata affermata l'esistenza di una cassa comune dei proventi del contrabbando.
2.2. Violazione dell'art. 606 C.P.P., comma 1, lett. e) con riferimento alla mancata ammissione della richiesta perizia contabile avente ad oggetto la contabilità delle società partecipate dai membri della famiglia D'RI con particolare riguardo agli apporti di capitale dei soci delle società medesima. Lamentano di avere richiesto avanti il tribunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., perizia contabile e di avere, a fronte del diniego del primo giudice, riproposto la richiesta con i motivi d'appello, sulla quale i giudici di secondo grado hanno omesso di motivare, limitandosi a ritenere prive di fondamento le allegazioni difensive, tra le quali vi era anche la relazione tecnica redatta dal professor Quarta Fabrizio, senza farsi carico di una pur minima verifica delle stesse alla luce dei dati oggettivamente risultanti dalla documentazione allegata. Sostengono che in contrasto con la apodittica affermazione contenuta nelle sentenze di merito il reddito complessivo dichiarato dai componenti della famiglia D'RI negli anni di riferimento era compatibile con le operazioni bancarie poste in essere dai componenti medesimi, ovvero da soggetti che, per essere dipendenti delle imprese di famiglia, erano ad essi effettivamente riferibili. Lamentano che, a fronte della certa disponibilità, nel periodo in contestazione, di risorse economiche derivanti da attività lecite e regolarmente dichiarate al fisco compatibile con l'entità dei depositi bancari con certezza riferibili alla famiglia D'RI, mancava del tutto anche la mera indicazione dei fatti di reato (cioè degli episodi di contrabbando) dai quali sarebbero derivate le risorse economiche medesime. Affermano di non ignorare l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale non è affatto necessario, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., l'accertamento giudiziario dei reati presupposti, ovvero la precisa definizione dei medesimi, ma sostengono che è però difficilmente contestabile che debba necessariamente individuarsi il reato presupposto anche solo per sommi capi. Contestano che le ipotesi accusatorie restano esclusivamente fondate sulla presunta incapacità/impossibilità di spiegare l'origine della disponibilità delle somme oggetto delle operazioni bancarie ovvero dei capitali impiegati dalle imprese di proprietà ed evidenziano che nel periodo di riferimento anni 1987-1993 e cioè nel periodo in cui sono stati costituiti e gestiti i depositi bancari riferibili alla famiglia D'RI, perché in concreto movimentati da soggetti ad essa riconducibili, il reddito complessivo dichiarato dai membri della famiglia è stato pari a L. 2.092.418.000.
2.3. In ogni caso non ricorrono le condizioni per la confisca delle quote societarie sia che si faccia riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sia che si faccia riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. Con riferimento alla violazione dell'art. 12
sexies. Rilevano la carenza della condizione essenziale rappresentata dall'evidente grave sproporzione fra le somme impiegate e il reddito dichiarato ovvero l'attività economica svolta. La confisca ex art. 301 non può essere disposta perché è certa la non riferibilità delle somme impiegate all'attività di contrabbando per le quali è stata dichiarata la prescrizione. Aggiungono che dette attività sarebbero comunque state poste in essere negli anni 1995-1996 e cioè in epoca posteriore rispetto all'impiego delle somme medesime. Il solo D'RI NI.
2.4. lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. NI IA e RO IA, a mezzo del loro difensore, con un unico ricorso deducono:
3.1 RO NI: violazione di legge con riferimento agli artt. 52 e 530 c.p.p., art. 41 c.p.. Rileva che appare evidente come la carenza dell'impianto accusatorio, privo di qualsivoglia prova certa di colpevolezza, si riverberi di una sentenza priva di contenuto e chiaramente apodittica. Nessuna considerazione viene riservata alle tesi difensive.
3.2 Entrambe: violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 236 e 240 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, D.P.R. 3 gennaio 1973, n 40, art. 301. Contestano la conferma del provvedimento di confisca. Sostengono che per quanto riguarda la RO IA la possibilità di procedere a confisca anche in caso di pronuncia di estinzione del reato non è ammissibile alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite sentenza numero 38834 del 10 luglio-15 ottobre 2008. Per quanto riguarda NI IA la disposta confisca appare ancora più immotivata. La donna è stata assolta dal reato e quindi la confisca non poteva esser disposta. Rilevano che anche a voler considerare i beni sequestrati di proprietà di EO SI, benché intestati alla NI IA la confisca non è applicabile in virtù dell'avvenuta dichiarazione di improcedibilità per morte dell'imputato come riconosciuto dalla indicate sentenza delle sezioni unite di questa corte. Lamentano che la corte d'appello ha invece affermato di non condividere il consolidato indirizzo giurisprudenziale aderendo ad un orientamento minoritario secondo il quale la confisca può essere disposta anche in caso di declaratoria di estinzione del reato.
4. GR CI, a mezzo del suo difensore, deduce violazione di legge. Erronea applicazione dell'istituto della confisca sia con riferimento all'art. 240 c.p., che con riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, L. n. 501, del 1994, art. 2, L. n. 356 del 1992,
artt. 12 quinquies e sexies. Contesta la disposta confisca considerato che nei confronti della ricorrente è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
5. LL OR RT, a mezzo del suo difensore, deduce:
5.1. Violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, per aver confermato la costituzione di parte civile del soggetto subentrato nel rapporto processuale, senza che lo stesso abbia, in ossequio al principio generale della rappresentanza in giudizio, formalizzato la manifestazione di subentro alla parte già costituita. Contesta l'argomentare della corte territoriale che si è limitata ad affermare che l'azione civile per effetto di trasferimento del processo penale subisce la regolamentazione di quest'ultimo ed evidenzia che nel giudizio di primo grado al momento della discussione finale (maggio 2007) un soggetto terzo rispetto all'ente ritualmente costituitisi parte civile, senza alcuna specificazione del subentro alla precedente parte, ha rassegnato le sue conclusioni.
5.2. Vizio della motivazione con riguardo all'argomentare indicato al punto precedente.
5.3. nullità della sentenza per violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità inutilizzabilità, per omessa disamina degli elementi di prova riguardanti la materialità della condotta attribuita all'imputato. Lamenta che è il cassiere che firma le distinte di versamento e quelle di accensione ed estinzione dei certificati di deposito. Qualunque rapporto ulteriore, quale ad esempio quello del direttore dell'agenzia della filiale, deve trovare riscontro quanto meno nella apposizione della propria sigla o firma al documento bancario. E va comunque provato al di là di ogni ragionevole. Nulla invece in tal senso è stato riversato in atti.
5.4. Nullità della sentenza del vizio della motivazione.
6. EO NA e Di RO IC personalmente deducono che la sentenza impugnata è incorsa in erronea applicazione della L. n. 251 del 2005 (ex Cirielli). Lamentano che la corte d'appello non ha dichiarato la prescrizione del reato sub B) (violazione degli artt. 110, 56 e 648 c.p. accaduto in data 5 marzo 1997), nonostante l'intervenuta prescrizione (febbraio 2008) per il decorso del termine di anni 10 al quale deve essere aggiunto il periodo di sospensione dei termini pari a mesi 11 gg. 6, così come indicato nella sentenza di secondo grado.
7. GI ES, TR NN e AR NI, a mezzo del loro difensore, presentono distinti ricorsi aventi identici motivi. Deducono:
7.1. nullità della sentenza per violazione di legge non sussistendo nel caso concreto gli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 648 bis c.p. e per mancanza di motivazione. Contestano la sussistenza dei presupposti materiali del reato e la mancanza dell'elemento soggettivo. Sostengono che i giudici di merito sono pervenuti ad un giudizio di responsabilità sulla scorta di mere congetture e/o deduzione. Rammentano che nell'impianto motivazionale della sentenza non vi è traccia di un solo elemento fattuale dal quale desumersi la prova dell'elemento soggettivo.
7.2. Nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del minimo edittale.
7.3. mancanza di motivazione in ordine alla specifica doglianza volta riformare le statuizione civile determinate in maniera complessiva senza le dovute ed opportune differenziazioni. Sostengono che la Corte Salentina, disinteressandosi totalmente delle argomentazioni difensive, non ha offerto alcuna minima spiegazione a fondamento della propria decisione di confermare le statuizioni civili, così come determinate dal primo giudice, il quale, nonostante ogni imputato rispondesse di uno specifico autonomo capo di imputazione ha concluso per condannare tutti gli imputati in solido.
8. AR SI, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
8.1. violazione di legge manifesta contraddittorietà della motivazione. Rileva che l'operazione di riciclaggio poste in essere dall'odierno ricorrente è dell'8 agosto 1993 e che solo con la L. 9 agosto 1993, n. 328 è stato reso punibile il riciclaggio con la conseguenza che il fatto addebitato non poteva essere punito perché all'epoca non costituiva reato.
8.2. La sentenza è comunque priva di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo del suo apporto psicologico. Evidenzia che nel processo, come già segnalato nei motivi d'appello, non esiste il fatto che l'imputato avrebbe movimentato denaro per 560 milioni di lire. Sostiene che al più la somma era pari a 200 milioni di lire.
8.3. Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto il reato di riciclaggio punibile a titolo di dolo eventuale.
9. MO VI, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
9.1. violazione dell'art. 606, lett. B) per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 157 e 159 c.p. per manifesto errore nella determinazione del computo degli atti interruttivi della prescrizione. Sostiene che la corte d'appello ha affrontato nella sua parte motiva la tematica della prescrizione soprattutto con riferimento al delitto di riciclaggio come reato a consumazione istantanea, rilevando che le condotte attinte dalla prescrizione dovevano essere necessariamente individuate avendo come parametro la data di udienza di decisione e cioè il 17 giugno 2011 e una complessiva indicazione della sospensione dei termini prescrizionali quantificata in mesi 11 giorni e giorni 6. Sulla scorta di tali premesse la corte territoriale riteneva che tutte le condotte di riciclaggio ricadenti in epoca antecedente all'11 luglio 1995 fossero estinte se a commetterle fosse stato un imputato incensurato. Sostiene che la corte ha errato nell'indicazione del periodo di sospensione che ha calcolato in mesi 11 e giorni sei, mentre operando una rigorosa ricognizione degli eventi sospensivi ex articolo 159 codice penale è emerso un periodo di sospensione pari a mesi 7 e gg.
21, con la conseguenza che all'atto della sentenza (17 giugno 2011) anche il reato per il quale è stata confermata la sentenza di condanna era già prescritto essendo decorsi abbondantemente i 12 anni previsti come cornice massima edittale dall'art. 157 c.p. anche con l'aggiunta della sospensione ex art. 159 c.p.. 9.2. carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato per omessa valutazione del motivo specifico di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3. La corte territoriale ha affrontato l'entità del dolo affermando che potevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della sua condizione di dipendente in qualche modo costretto a lavorare per non perdere il posto di lavoro, ma tale valutazione si è risolta esclusivamente in termini di adeguamento della pena senza che venisse minimamente affrontata la tematica dell'attenuante richiesta della minima partecipazione.
9.3. vizio della motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata recepisce l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado senza valorizzare in modo appropriato le numerose ragioni di doglianza e senza tenere conto delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e dal coimputato Palazzo ES.
9.4. chiede ai sensi dell'art. 612 c.p.p. che venga sospesa in pendenza del ricorso l'esecuzione della condanna che di per sè dalla medesima può derivare grave e irreparabile danno considerato che il ricorrente è impossidente e vive con il padre 87enne malato e con il solo reddito derivante dalla sua attività di dipendente di un'azienda privata.
10. OR ES, TA NI e RO TO, a mezzo del difensore, presentano distinti ricorsi con identici motivi. Deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
10.1. violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p.. Evidenziano i ricorrenti di essere stati originariamente accusati sia del reato di partecipazione in associazione a delinquere finalizzata al contrabbando sia dell'attività di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di tabacco lavorato estero, reato per il quale hanno subito condanna, mentre per il reato di partecipazione all'associazione è stata dichiarata la prescrizione. Sostengono che la motivazione offerta dalla corte d'appello in risposta alle doglianze difensive circa la possibile compatibilità del reato di riciclaggio in capo ad un soggetto accusato anche del reato presupposto (associazione a delinquere finalizzata al contrabbando) è assolutamente contraddittoria e ha determinato l'errata applicazione delle delitto di riciclaggio.
10.2. Mancanza di motivazione sulla contestata eccessività della pena.
11. RO LD, a mezzo del suo difensore deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
11.1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene il ricorrente l'inesistenza di una effettiva motivazione circa la ipotizzata riferibilità ai D'RI delle operazioni bancarie poste in essere dal RO LD e per altro verso la intrinseca contraddittorietà delle considerazioni svolte dai giudici di merito. Il presupposto dell'affermazione di responsabilità del RO LD è costituito dalla circostanza che lo stesso fosse solo un prestanome di cui si serviva la famiglia D'RI per l'effettuazione delle operazioni bancarie poste in essere dal ricorrente, nessuna argomentazione è stata però spesa per contrastare la tesi sostenuta dall'imputato secondo il quale le operazioni bancarie in contestazione erano in realtà dirette a procurarsi, a titolo di prestito, la liquidità necessaria per finanziare, in un momento di difficoltà, la propria autonoma e indipendente attività imprenditoriale. Richiama sul punto documentazione prodotta in giudizio. Ritiene che la motivazione è del tutto assente con riferimento al profilo dell'asserito asservimento del RO LD alle esigenze ed alla volontà dei D'RI ed è comunque carente, irragionevole e contraddittoria, con riferimento al profilo della asserita natura fittizia dei rapporti patrimoniali tra il RO LD e le imprese facenti capo alla famiglia D'RI. 11.2. Motivazione inesistente con riguardo alla consapevolezza del ricorrente.
11.3. motivazione apparente con riguardo alla diniego delle attenuanti generiche e della richiesta di prevalenza delle stesse sulla contestata recidiva.
12. CI DO OM, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
12.1. violazione di legge per non avere emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti i reati contestati. La ricorrente è stata condannata per il reato di riciclaggio commesso in data 29 maggio 1996, calcolando l'ultimo atto interruttivo rappresentato dalla sentenza di condanna di primo grado emessa il 25 maggio 2007 il reato si sarebbe prescritto il 25 maggio 2011 e quindi in epoca anteriore all'emissione della sentenza della corte d'appello di Lecce che è del 17 giugno 2011.
12.2. mancanza di motivazione con specifico riferimento al capo U lett. a) punto sub 3. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e specifica violazione dell'art. 125 c.p.p.. Violazione dell'art. 111 Cost., comma 7. Lamenta la ricorrente che con riguardo allo specifico capo di imputazione aveva depositato nel corso del processo di primo grado una memoria difensiva allegata al ricorso con la quale aveva evidenziato l'infondatezza dell'imputazione. Il giudice di primo grado nulla argomentava sul punto e la ricorrente presentava specifico motivo rispetto al quale anche la corte non si è pronunciata in alcun modo, neppure per relationem.
12.3. violazione di legge con specifico riferimento all'errata applicazione dell'art. 648 bis c.p.. Lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che il delitto di contrabbando potesse essere considerato quale presupposto per il reato di riciclaggio. Sostiene che anche sulla base dei principi espressi dalla Comunità Europea non possono ritenersi presupposti del reato di riciclaggio i delitti aventi natura colposa e quelli che non comportino un accrescimento della ricchezza, bensì un semplice risparmio di una ricchezza già acquisita (ad esempio reati fiscali). Il contrabbando di tabacchi deve considerarsi un crimine di natura esclusivamente fiscale che provoca un danno di natura erariale. Attraverso il contrabbando l'agente ha quale primaria finalità quella di eludere le imposte fissate sui beni ottenendo quindi un risparmio di una ricchezza già acquisita.
12.4. Mancanza di motivazione per non aver ritenuta congrua l'ipotesi di patteggiamento avanzata sin dall'udienza preliminare. La ricorrente aveva avanzato richiesta di patteggiamento determinando la pena finale in anni 1 mesi 11 di reclusione e lire 1 milione e 200.000 di multa, istanza subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero non prestava il consenso e il tribunale nel pronunciare sentenza non la riteneva congrua. Avverso tale punto della decisione l'imputata aveva proposto specifico motivo di impugnazione rispetto al quale i giudici di appello non hanno fornito alcuna risposta.
13. CC ZI, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
13.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Lamenta che dal processo è emerso che non ha trasformato denaro proveniente da attività illecita in certificati di deposito bancari ma si è limitata a riscuotere gli interessi maturati relativi a due certificati di deposito che erano già in banca e che lì sarebbero rimasti. Quindi non ha certamente posti in essere quell'operazione di deposito presso la banca che la corte ha ritenuto fosse la condotta tipica del contestato riciclaggio. Contesta comunque la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito;
13.2. violazione di legge in relazione all'articolo 81 codice penale. Contesta l'applicazione della continuazione interna. All'udienza del 26.11.2013 il difensore di D'RI NI depositava memoria e motivi aggiunti con i quali sosteneva ulteriormente i motivi di ricorso e chiedeva declaratoria di prescrizione.
D'RI FO presentava motivi nuovi con i quali ribadiva la sollevata eccezione di incostituzionalità, l'insussistenza della recidiva e l'intervenuta prescrizione.
MO VI presentava memoria difensiva con la quale ribadiva la validità delle argomentazioni contenute nel motivi di ricorso.
RO LD presentava presentava memoria e chiedeva la prescrizione.
GR CI presentava memoria e motivi nuovi tesi a confutare l'applicabilità della confisca nel caso in esame.
Preliminarmente il Collegio provvedeva alla separazione da presente procedimento della posizione di RL RI IA per omessa notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorsi di Di CE RI, D'RI FO, D'RI RI ED, UZ RT, ET AR, CO NA LA, MA NN, HE CO, RL ZI, OR TO, DI GI.
I motivi di ricorsi sub 1.a., 1.b., 1.c, 1.d., 1.f e 1.g., sono inammissibili, giacché i motivi in essi dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Con riguardo alla manifesta infondatezza del motivo sub 1.a. deve osservarsi che per analogia con quanto disposto dall'art. 33 c.p.p., comma 2, in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni di essi, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b), la violazione di disposizioni relative all'individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo (Cass., Sez. 1^, 22 maggio 1996 n. 5976, ric. P.M. in proc. Parodo N. 18178 del 2003 Rv. 225212, N. 25679 del 2003 Rv. 225863; N. 754 del 20123 Rv. 254321, nonché Sez. 6^, Sentenza n. 18178 del 19/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225212, proprio in tema di regolarità della delega del Procuratore Generale). Pertanto la nullità eccepita è del tutto priva di fondamento.
Così come deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (motivo 1.b.) proposta dai ricorrenti avverso l'ordinanza di stralcio dagli stessi censurata: sul punto, varrà richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema d'impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile (Cass., Sez. 2^, n. 1611/1994, Rv. 197313). Il codice di procedura penale non ha previsto alcuna forma d'impugnazione per l'ipotesi d'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 in tema di riunione e separazione dei processi e tale mancata previsione dev'essere interpretata nel senso dell'improponibilità obiettiva di un qualsiasi mezzo di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (cfr. rv. 194737, 194117, 190986, 197313, n. 20157 del 2013 Rv. 256392). Anche la violazione eccepita col motivo 1.c. è palesemente inconsistente. Le sentenze di merito hanno dato atto che l'udienza del 26.9.2006 veniva rinviata al 27.9.2006 con collegio diversamente composto, proprio perché la dott.ssa Toscani Savina non poteva comporre il collegio poiché non era pervenuto il provvedimento di applicazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e che l'udienza del 27.9.2006 è stata tenuta regolarmente, perché era pervenuta l'applicazione da parte del CSM.
Generico e manifestamente infondato è anche il motivo sub.
1.d. (difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento con riguardo ai testi esclusi dal primo giudice per superfluità) Si osserva innanzitutto che l'art. 495 c.p.p., comma 4, conferisce al giudice il potere di revocare l'ammissione di prove che risultino superflue. Tale potere viene esercitato dal giudice sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, in un fase processuale caratterizzata dalla normale ignoranza che ha il giudice in ordine al fatto da giudicare, si che quest'ultimo, in tale fase iniziale, stante il diritto delle parti alla prova, può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue od irrilevanti (cfr., in termini, Cass. 4^ 6.10.05 n. 36341). Nessun addebito può pertanto essere mosso al giudice di primo grado per non avere escusso i testi revocati con l'ordinanza 28.11.2006, essendo chiaro che trattavasi di attività istruttoria del tutto superflua, come esattamente rilevato dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza impugnata. Deve comunque ulteriormente rilevarsi che i ricorrenti anche in questa sede nulla hanno addotto circa la specifica rilevanza dei testi da escutere. Il tutto senza contare che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, come nel caso di specie, correttamente motivata con il richiamo alla non decisività delle prove richieste. Con riguardo al motivo sub 1.f. ritiene, in via generale, il Collegio che la Corte di Appello, pur con estrema sinteticità espositiva, non abbia reso una motivazione definibile mancante, e dunque viziata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), ma si sia mantenuta nei limiti entro cui, secondo i principi giurisprudenziali in materia, è consentito al giudice dell'impugnazione giustificare la propria decisione con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento sottoposto al suo esame.
Si deve ribadire, in proposito, infatti, come la giurisprudenza di legittimità, fin dalla vigenza del codice abrogato, abbia affermato che non si configura una mera motivazione per relationem, la quale si risolve in motivazione mancante, quando la sentenza di appello dimostri di avere tenuto conto dei motivi addotti dalla parte con il gravame e, riconosciuta la esattezza delle risposte date dai primi giudici, le coopti palesando di aver tenuto conto degli elementi rilevanti al fine di decidere, valutati anche complessivamente, per ciò stesso disattendendo le prove e le deduzioni incompatibili con la decisione adottata specie quando la sentenza di primo grado abbia già fornito in modo completo la soluzione dei quesiti riprodotti con l'appello, di guisa che una loro particolareggiata risposta importerebbe una pedissequa ripetizione delle argomentazioni in quella già espresse (sez. 1^, 12/07/1982, Fasani, rv 156496; Cass. Sez. 2^ n. 40921/2005); in altre parole il vizio sussiste solo quando il giudice investito del gravame si limiti a respingerlo e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici, senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta del provvedimento impugnato e la natura delle censure, così da non consentire la conoscenza di quei temi e, conseguentemente, la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o meno delle risposte date, sia pure per relationem (sez. 4^, 22/12/1995, Mahovic, rv 204175). Ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha ripercorso per intero le argomentazioni del Tribunale in ordine ai punti attinti dal gravame e le censure formulate in proposito con l'atto di appello, così mostrando di avere presente natura e contenuto dei temi trattati e delle deduzioni difensive e ne ha ritenuto l'infondatezza e, quindi, la non condivisibilità con riferimento sia alle giustificazioni offerte, espressamente considerate non provate e, comunque, inidonee a determinare una diversa lettura dei fatti, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati contestati, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità con riguardo a ciascun ricorrente.
Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. Nè in questa sede i ricorrenti, riprodotti i motivi di appello e censurata la sentenza di secondo grado sotto il profilo della difettosità della motivazione per relationem, hanno specificamente indicato le ragioni per le quali la relatio debba ritenersi imperfetta e cioè inadeguata rispetto a quanto dedotto con il gravame di merito. In sintesi non solo hanno reiterato le doglianze già esposte con i motivi d'appello che la Corte di merito aveva debitamente disatteso, ma non hanno nemmeno sostenuto il loro assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
Con riguardo ai ricorrenti Di CE RI e ET AR deve rilevarsi che i giudici d'appello hanno confermato la pronuncia di primo grado di declaratoria di prescrizione e che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Cass. N. 7718 del 1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv. 225635, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv. 228973, N. 4233 del 2009Rv. 242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del 2009).
La doglianza di cui al punto l.g. è inammissibile perché generica. I ricorrenti si limitano a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. La considerazione espressa non vale per Di CE RI e ET AR rispetto ai quali vi è stato in secondo grado conferma della sentenza di primo grado di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Manifestamente infondato è anche il motivo sub 1.e.. Con riguardo alle sospensione dei termini della prescrizione deve rilevarsi che gli stessi sono stati calcolati dai giudici di merito per difetto, perché non hanno calcolato la sospensione dal 14.11.2006 al 28.11.2006 ( astensione avvocati) indicata dagli stessi ricorrenti. Con riguardo alle sospensioni non calcolate dai ricorrenti deve rilevarsi che la sospensione di gg. 35 dall'1.4.2003 al 6.5.2003 è stata determinata dall'impedimento di OR NA e che la sospensione di 112 gg. dall'1.7. 2003 al 21.10.2003 è prevista per legge. L'udienza del 1.7.2003 è stata, infatti, rinviata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 134 del 2003 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti). Alcuni imputati in detta udienza avevano formulato richiesta di sospensione del dibattimento per valutare la possibilità di accedere al cosiddetto "patteggiamento allargato". L'art. 5, comma 2 di detta legge prevede la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e stabilisce che durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. Deve però rilevarsi con riguardo alla posizione di MA NN che costui è stato riconosciuto colpevole del delitto di riciclaggio di cui al capo B del proc. N. 1585/97 e con le attenuanti generiche e quella ex art. 648 bis c.p., comma 3 condannato alla pena di anni 4 mesi 6 per fatti commessi in epoca antecedente l'11.7.1995.
Considerato che
trattasi di imputato rispetto al quale non vi è stata contestazione della recidiva, il reato, come indicato dagli stessi giudici d'appello (p. 90 sentenza impugnata), considerate le calcolate sospensioni, era estinto per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia in appello. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di MA NN per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Il motivo sub 1.2 dei ricorsi di D'RI FO e OR TO è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma. 3 posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità (mancata verifica da parte della Corte territoriale dei presupposti per la contestazione della recidiva) non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. In sede di gravame si erano limitati a chiedere le attenuanti generiche in termini di prevalenza. Sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 -13/07/1994, n. 7985). L'inammissibilità del motivo determina l'irrilevanza in questa sede della dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 161, c.p., comma 2. Anche i motivi sub 1.3.1. e 1.3.2 del ricorso di D'RI FO sono inammissibili. Con riguardo alla doglianza relativa all'inattendibilità del collaboratore TR AN deve rilevarsi che non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore. Ma è precipuo compito della Corte di cassazione verificare se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 192 c.p.p., comma 3 ai fini della valutazione dell'effettiva consistenza probatoria delle chiamate in reità. Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 c.p.p., comma 3, l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di elemento di prova pienamente valido a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, seppure in termini di gravità indiziaria, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali debbono avere carattere "individualizzante" per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. Ciò detto deve evidenziarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici sopra indicati. Hanno dato conto dell'attendibilità intrinseca sottolineando che il collaboratore ha ricostruito la storia del contrabbando in territorio brindisino con atteggiamento pressoché neutro, privo di qualunque condizionamento, senza palesare rancore o astio nei confronti dei componenti del clan, motivo per cui non vi erano elementi per ritenere che le sue dichiarazioni fossero frutto di fantasia.
Le sentenze di merito hanno evidenziato che quanto dichiarato dal TR trovava conferma nelle risultanze dell'attività di indagine, puntualmente richiamate nelle motivazioni, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni da altro collaboratore De SO EL, sovrapponibili nelle linee essenziali, se pur rese in tempi diversi e quindi caratterizzate dalla loro indipendenza. È stato rilevato che il collaborante ha sempre risposto con lucidità alle domande del PM e dei difensori, ribadendo il suo pensiero attraverso la narrazione di fatti specifici. È stato rimarcato che le sue dichiarazioni erano specificamente collocate nel tempo, sia attraverso l'indicazione dei periodi, sia attraverso il riferimento a circostanze precise.
Proprio partendo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TR CO circa i rapporti fra D'RI OM e OR PE, indicati entrambi come coinvolti nell'attività di contrabbando di T.L.E. ("DRI OM, infatti, aveva rapporti diretti con le multinazionali del tabacco;
ciò che assicurava alla squadra di "PI" OR PE ingenti guadagni, determinati dall'assenza di intermediari ...") e rilevando come il D'RI avesse precedenti penali specifici, i giudici di merito hanno analizzato accuratamente l'attività imprenditoriale dei D'RI (D'RI OM, D'RI FO, D'RI NI, D'RI RI ED e HE CO, marito di quest'ultima), pervenendo alla conclusione che detta attività (un vero e proprio impero, di cui facevano parte: la D'RI RI ED s.r.l., con sede in Brindisi, esercente l'attività di impresa portuale, con interventi nel settore immobiliare, nell'esecuzione di opere di demolizione e sbancamento, nel settore dei rifiuti;
la TE s.r.l., con sede in Brindisi, esercente attività di lavorazione, fornitura e posa in opera di calcestruzzo;
la TECNIMARE s.r.l., con sede in Brindisi, operante nel settore portuale;
la Immobiliare Residenziale s.r.l., con sede in Brindisi, esercente attività immobiliare;
oltre a numerose altre partecipate, fra cui la D'RI TR, tutte nate fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90) si era costituita ed era stata alimentata con risorse illecite, provenienti dall'attività di contrabbando di T.L.E.. Premesso che è giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1^, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3^, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2^, 2/3- 4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez.2^, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6^, 20/113/3/2003, n. 224079) deve rilevarsi che la complessa attività di indagine riportata in maniera puntuale nella sentenza di primo grado, ha permesso di accertare che proprio i proventi del contrabbando di TLE rappresentano l'origine dell'impero economico costruito da D'NO OM e che lo stesso D'NO OM ed i suoi prossimi congiunti, tra i quali D'RI FO, si sono fatti parte attiva per ripulire ingenti somme di denaro sporco proveniente dall'attività di contrabbando di T.L.E.. Tale attività è avvenuta nei modi più disparati: attraverso operazioni di accensione e rimborso di certificati di deposito al portatore per importi rilevantissimi (come quelle annotate nel promemoria ritrovato in casa di PI OR PE) ovvero mediante accensione di libretti di deposito al portatore, ovvero ancora mediante l'emissione di assegni tesi a dissimulare sofisticate quanto massicce iniezioni di denaro sui conti delle imprese del gruppo D'RI.
Ciò detto deve rilevarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Il motivo sub 1.3.2. ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi lo stesso considerare, per di più, non specifico per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. La Corte di merito a pag. 87
della sentenza impugnata ha specificatamente disatteso il contenuto della consulenza Quarta con motivazione logica e coerente fondata su presupposti di fatto non censurabili in questa sede. In particolare è stato evidenziato che la ditta individuale D'RI RI ED, la prima del gruppo si è costituita il 2/3/1983 con l'oggetto sociale "demolizioni, costruzioni, pavimentazioni stradali ed attività portuale" e che dalla contabilità non erano rilevabili indicativi apporti di capitale, circostanza che portava i giudici ad interrogarsi su dove avesse la società reperito le risorse finanziarie necessarie per l'avviamento dell'attività e per l'acquisto di beni strumentali, per altro di rilevante valore, avuto riguardo all'oggetto sociale, considerato anche che nessuna giustificazione risultava dall'incarto processuale, non potendosi seriamente ritenere che l'impresa, che già nel 1985-86 vantava una produzione di oltre 3 miliardi di lire, potesse avere tratto tali risorse da asseriti anticipi su lavori per lire 2 miliardi e mezzo, perché equivaleva a dire che la sua committente (la IN) aveva pagato 2 miliardi e mezzo semplicemente sulla parola, prima ancora della realizzazione dei lavori. Veniva sottolineata l'inverosimiglianza di tale assunto che peraltro non risultava neppure provato. Veniva altresì sottolineato come era certo che i D'RI direttamente o per il tramite di parenti o dipendenti avevano movimentato un'ingente massa di denaro contante, attraverso vorticose operazioni di cessione o rimborso di certificati di deposito per importi largamente superiori al limite fissato dalla cosiddetta legge antiriciclaggio. In sintesi veniva sottolineato come un così articolato e significativo impero imprenditoriale, nato in [...] breve periodo, doveva avere avuto sicuramente necessità di ingenti capitali del tutto incompatibili con la capacità reddituale di un operaio, quali era il D'RI OM, e come la nascita di tale impero non potesse poggiare sulle inverosimili considerazioni difensive avvalorate dalla consulenza Quarta. Logico era invece ritenere, sulla base delle acquisizioni processuali assolutamente incontestabili quanto ai rapporti fra i D'RI e il clan OR ed il traffico di tabacchi lavorati esteri, che le risorse finanziarie necessarie erano riconducibile proprio a tali illeciti traffici, solo in tale ottica trovano spiegazione le complesse e sofisticate operazioni di accensione rimborso titoli, tese chiaramente a dissimulare l'origine illecita del denaro.
In sintesi la sentenza impugnata ha affermato che l'"impero" economico-imprenditoriale di D'RI OM e dei suoi congiunti, costituitosi tra l'inizio degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, ha necessariamente richiesto considerevoli investimenti di capitali assolutamente incompatibili con le esigue risorse di un capo-cantiere come D'RI OM che aveva cominciato a lavorare per conto della FINCOSIT nel 1963 come operaio e dal 1967 aveva assunto le mansioni di capo cantiere e di assistente tecnico, interrompendo i rapporti con detta impresa nell'agosto del 1995. La circostanza che un lavoratore dipendente come D'NO OM sia riuscito nel volgere di pochissimo tempo a costruire un tale impero economico secondo le logiche e coerenti considerazioni dei giudici di merito poteva trovare spiegazione unicamente con l'afflusso di denaro sporco nelle imprese a lui facenti capo. Manifestamente infondato è anche il motivo sub 1.3.3. Nel caso in esame i provvedimenti di confisca sono stati giustificati con riferimento tanto al D.L. n. 306, art. 12 sexies del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992, tanto con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 sul contrabbando di T.L.E.. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, della doglianza diretto ad invalidare la confisca ex art. 12 sexies deve rilevarsi che nelle ipotesi particolari di confisca disciplinate da detto articolo il condannato per determinati delitti (tra i quali il riciclaggio) subisce la perdita del denaro e dei beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta così da generare la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita, che può essere vinta fornendo giustificazione della loro provenienza. La regola di valutazione si fonda sulla sproporzione dei valori.
Ciò detto deve rilevarsi che i giudici di merito non solo hanno dato conto della sproporzione rispetto al reddito, ma hanno anche provato con motivazione logica e coerente che le risorse dei D'RI provenivano dall'illecita attività di contrabbando di T.L.E. realizzata con il clan OR. La corte territoriale ha sostenuto con riferimento alle imprese del gruppo D'RI che le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice non potevano dirsi inficiate dai rilievi difensivi fondati sulla consulenza Quarta dal momento che tali rilievi non spiegavano, come già indicato, in che modo la società D'RI RI ED, che è stata la prima ad essere costituita, avesse reperito le risorse necessarie per l'avviamento dell'attività e per l'acquisto di beni strumentali e non fornivano giustificazione alcuna sulla copertura delle perdite di esercizio che apparivano oggettivamente incompatibili con i cospicui investimenti realizzati e non spiegavano comunque le ragioni delle ripetute immissioni di denaro liquido nelle società del gruppo. In ordine ai redditi dichiarati dai D'RI i giudici d'appello hanno rilevato come nelle note difensive e nella consulenza Quarta nulla veniva detto con riferimento agli anni immediatamente antecedenti e successivi al 1983, anno di costituzione della D'RI RI ED, restando pertanto indimostrata la capacità finanziaria reddituale dei D'RI proprio nella fase dell'investimento più rilevante. Ribadivano che comunque un impero come quello dei D'RI, venuto su nel breve volgere di pochi anni, che ha avuto necessità di ingenti capitali, era del tutto incompatibile con la capacità reddituale ed economica di D'RI OM (semplice operaio poi promosso capocantiere) e dei suoi familiari, considerato anche le loro ingenti disponibilità finanziarie (poi sequestrate), gli investimenti mobiliari e immobiliari effettuati, le spese necessarie per mantenere l'alto tenore di vita di tutti gli interessati. Del tutto irrilevanti sono state ritenute le giustificazioni offerte dagli imputati con riferimento ad asserite disponibilità finanziarie esitate da false fatturazioni nell'operazione di vendita della D'RI TR S.r.l.. In sintesi la rilevantissima sproporzione tra il valore dei beni e i redditi è certamente in linea con la presunzione di cui all'art. 12 sexies e giustifica l'adozione del provvedimento censurato. I certificati di deposito ed il denaro sporco affluito nelle aziende del gruppo D'NO sono il profitto del reato di contrabbando di T.L.E., notoriamente produttivo di enormi guadagni soprattutto quando esercitato, come nel caso in esame, in forma associativa, attraverso collegamenti esteri e con i broker del contrabbando internazionale e sono oggetto di confisca anche ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ex art. 585 c.p.p., comma 4 ai motivi nuovi. L'inammissibilità dei ricorsi preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale). Con riguardo a D'RI FO deve altresì rilevarsi che la contestazione della recidiva, considerata ai sensi dell'art. 157 c.p.p. aggravante ad effetto speciale, ha fatto sì che il contestato riciclaggio in forma tentata di cui al capo AH) non era prescritto alla data della sentenza della Corte d'Appello per il combinato disposto dell'art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2.
2.Ricorsi D'RI OM e D'RI NI.
I ricorsi di D'RI OM e D'RI NI presentano doglianze dello stesso tenore di quelle sopra esaminate. Il motivo sub 2.1 è analogo a quello sollevato con il motivo sub 1.3.1. - 1.3.2. dalla difesa D'RI FO, con la conseguenza che non ci si può che riportare a quanto espresso allorché si sono trattati detti motivi in ordine alle dichiarazioni di TR AN con riguardo all'attendibilità intrinseca e ai riscontri esterni. Si è altresì dato atto di come le sentenze di merito hanno chiarito, con il richiamo ad elementi specifici, che "la fortuna economica" di D'NO OM e dei suoi familiari poteva trovare spiegazione unicamente nei proventi del delitto di contrabbando. Nessuna alternativa era stata proposta circa la provenienza del denaro contante continuamente utilizzato dai D'NO per l'acquisto dei terreni ove realizzare la sede delle imprese, per il conferimento delle quote, per il compimento di vorticose operazioni di accensione ed estinzione di certificati di deposito e di titoli, poi confluiti nelle casse delle società. È stata sottolineata la posizione di D'NO OM, indicato come vero deus ex machina del riciclaggio ma non è stata sottovalutata la posizione dei figli FO ed NI, amministratori delle imprese e stretti collaboratore del padre nelle molteplici illecite attività del gruppo.
Ciò detto deve rilevarsi che il motivo in esame è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondato è anche il motivo sub 2.2. con il quale si lamenta la mancata ammissione di perizia contabile. Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell'esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale, legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654). Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita. Mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.
Nel caso in esame, come si è già detto, la Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni difensive in ordine all'origine dell'impero economico dei D'RI, con motivazione coerente e priva di vizi logici facendo specifico riferimento ad atti processuali.
Manifestamente infondate sono anche le doglianze in tema di confisca contenute nel motivo sub 2.3. per tutte le argomentazioni espresse allorché si è trattato il motivo 1.3.3. del ricorso D'RI FO.
Inammissibile è anche il motivo sub 2.4. Le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione specifica degli elementi a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989; Cass. Sez. 4^ n. 1982/ 99; Cass. Sez. 4^ n. 24973/09). Anche in questo caso l'inammissibilità dei ricorsi si estende ex art. 585 c.p.p., comma 4 ai motivi nuovi e preclude l'accesso al rapporto di impugnazione impedendo la declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata.
3. Ricorso NI IA e RO IA.
Il motivo sub 3.1. relativo alla solo RO IA è
manifestamente infondato.
Con la sentenza impugnata il reato a lei ascritto (capo DI del proc. N. 2844/96), per il quale aveva subito condanna in primo grado è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, mancando la prova certa in ordine alla sua innocenza.
Contesta la ricorrente la declaratoria di prescrizione lamentando l'assenza di prova certa di responsabilità in ordine ai fatti e comunque l'assenza di valutazione delle tesi difensive. Per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato - ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato - in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento;
in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Ma è soprattutto il contenuto dell'art. 531 c.p.p. a dare una conferma normativa a quanto fin qui detto, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, "salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale.
Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530, comma 2, stesso codice: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria. Coerente con questa impostazione è la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. In sintesi si può affermare che correttamente la Corte Territoriale, all'esito del giudizio di appello, in assenza di prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il motivo sub 3.2. comune ad entrambe, con il quale contestano la conferma del provvedimento di confisca, lamentando la mancanza di una sentenza di condanna, è infondato.
RO IA, nei cui confronti è stata pronunciata in appello declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è moglie di EO LI, ed era imputata del reato di cui all'art. 648 bis c.p. per avere (previo accordo con EO FO e/o EO
LI, autori dei delitti presupposto, rinviati a giudizio nel procedimento n. 197/1996 RGNR) ostacolato la provenienza delittuosa della somma di Euro. 75.000.000 attraverso l'intestazione di un certificato di deposito di pari importo, richiesto presso la Banca AM-SA NN il 2.6.1995, con scadenza 2.12.1996 (capo DI). In Brindisi il 2.6.1995.
NI IA, madre di EO LI e EO FO, è stata assolta dai giudici d'appello dal delitto degli di cui al capo DH) del procedimento numero 2844/96 (riciclaggio di due certificati di deposito al portatore in concorso con EO SI) per non avere commesso il fatto.
Nei confronti di EO LI imputato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, nonché di contrabbando di T.L.E. il Tribunale aveva emesso pronuncia di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p. - principio del ne bis in idem - perché giudicato dal tribunale di Brindisi con sentenza n. 382/96 emessa il 18/4/1996. L'attività di contrabbandiere del EO LI, come indicato dalla corte territoriale nella pronuncia impugnata, trova conferma, oltre che nella sopra indicata sentenza, in numerosissimi precedenti specifici riportati nel certificato penale e nella deposizione del collaboratore TR AN che ha riferito del suo coinvolgimento nel clan contrabbandiero EO/Nani. Secondo la corte territoriale tali delitti contestati a EO LI costituiscono certamente il reato presupposto delle successive operazioni di riciclaggio. Secondo i giudici di merito la prova certa che EO LI (e con lui il fratello EO FO giudicato e condannato nel processo Barbarino) erano a capo di una squadra contrabbandiera che ha operato per lunghi anni a Brindisi e provincia, e che i loro stretti congiunti (i genitori EO SI e NI IA, la moglie RO IA) erano risultati intestatari di certificati di deposito al portatore di rilevante importo senza essere titolari di redditi tali da giustificare le elevate disponibilità di denaro accertate, portava a ritenere senza ombra di dubbio che il denaro in parola derivasse dall'illecita attività di contrabbando dallo stesso esercitata. I giudici di merito hanno infatti ritenuto del tutto inverosimili le giustificazioni addotte da EO SI nel suo interrogatorio, acquisito ex art. 513 c.p.p. per il sopravvenuto decesso dello stesso, là dove afferma che le ingenti somme deriverebbero dalla non meglio precisata attività di compravendita di animali ovvero dalla sua attività di netturbino che a malapena avrebbe potuto consentirgli di far fronte alle più elementari esigenze di vita della sua numerosa famiglia. Tanto più ove si consideri che, come riferito dal teste maresciallo Quarta, fu proprio EO LI a recarsi in banca presso la filiale Credem di Brindisi il 20 dicembre 1996 a chiedere lo smobilizzo delle somme apparentemente riconducibili ai suoi genitori e ciò ad ulteriore riprova della riconducibilità a lui del denaro in parola. Proprio la mancanza di un'attività posta in essere dall'NI IA ha determinato i giudici di secondo grado all'assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto, ferma restando l'affermazione che il denaro in argomento era provento dell'attività di contrabbando svolta dai figli.
Analoghe considerazioni sono state fatte con riguardo a RO IA.
I giudici di merito hanno dato atto che è stato accertato che la donna aveva redditi esigui e che la regolare attività lavorativa del marito EO LI (netturbino) non era certamente fonte di consistenti redditi. A fronte di tale situazione veniva sottolineato che il conto presso la Banca AM SA NN aveva subito una movimentazione, attraverso prelievi e versamenti di denaro, incompatibili sia con i modesti redditi della RO LD, sia con quelli del EO LI, che, come risulta dalle buste paga, non guadagnava più di Euro 1.600,00-1.800.00, al mese. I giudici di merito hanno quindi evidenziato, disattendendo tutte le deduzioni difensive, di cui è stata sottolineata l'inattendibilità e l'inverosimiglianza, come quei cospicui versamenti potevano rappresentare soltanto il provento del delitto di contrabbando realizzato dal coniuge EO LI rispetto al quale vi è stata pronuncia di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p.. È indubbio pertanto alla luce degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze di merito che le somme di denaro rappresentate dai certificati di deposito al portatore oggetto prima di sequestro e poi di confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 sono il profitto del reato di contrabbando, circostanza non contestata neppure dalle ricorrenti nei motivi in esame.
Ciò detto è indubbio che detti beni dovevano essere confiscati, come in effetti è avvenuto, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 che prevede che "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto".
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1, in forza del quale nel caso di contrabbando deve sempre essere ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, deroga alla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p., in quanto la norma in questione rende obbligatoria la confisca, sia nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, quanto nel caso in cui sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto. (Cass. 6 maggio 1980 Vanitelli;
10 luglio 1984 Radaelli;
19 gennaio 1984 n 532; Cass. 5590 del 1999; Cass. 7 febbraio 2002 4739). Invero, con l'espressione
"nei casi di contrabbando", il legislatore ha inteso in questa materia fare riferimento al contrabbando come realtà obiettiva, senza richiedere l'imputazione ad un soggetto: se il legislatore avesse inteso adottare una diversa soluzione avrebbe espressamente menzionato il collegamento tra la confisca e la condanna, come avviene nel codice penale o in altre leggi complementari. Quindi, qualora sia accertata, come nel caso in esame, l'obiettiva esistenza di un fatto di contrabbando, dovrà sempre disporsi la confisca dei beni che ne sono il profitto anche se l'imputato venga prosciolto per cause diverse dalla sussistenza del fatto, come è avvenuto nel caso di EO LI, o comunque in ogni caso in cui non venga escluso il rapporto tra il bene oggetto di confisca ed il fatto di contrabbando, come è avvenuto nel caso della NI IA e della RO LD (Cass. N. 3549 del 1997 Rv. 209052, N. 4739 del 2002 Rv. 221054, N. 38724 del 2007 Rv. 237924).
È vero che le ricorrenti contestano la confisca disposta anche ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sottolineando l'assenza di una pronuncia di condanna richiesta dalla norma anche alla luce della sentenza delle SU n. 38834 del 2008 e mostrando di disattendere il diverso orientamento espresso sempre da questa Corte con la sentenza n. 2453/09 e n. 32273/2010 che comunque non potrebbe trovare applicazione nei confronti dell'NI IA rispetto alla quale vi è stata un'assoluzione nel merito. Al riguardo deve però rilevarsi che l'interesse all'impugnazione deve essere inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'esattezza teorica della decisione che però non realizza il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione In applicazione del principio di economia processuale, l'agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è infatti subordinato (art. 100 c.p.c., art. 568 c.p.p., comma 4, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo, attivazione che non può pertanto prescindere dall'obiettivo del conseguimento di un'utilità pratica non altrimenti ottenibile. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, ivi compreso anche il rimedio della correzione (conf., Cass. pen., sez. 1^, 30 giugno 1999, n. 4602), deve essere correlato agli effetti "primari e diretti" del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (confr. Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1995, n. 42; Cass. sez. 1^, 11 dicembre 2003, n. 47496, N. 25715 del 2004 Rv. 229724; n. 24272 del 2010 R.v. 247685). Nel caso in esame è di tutta evidenza l'interesse esclusivamente teorico dell'impugnazione considerato che i beni rimangono confiscati ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. I ricorsi devono pertanto essere respinti.
4. Ricorso LE CI.
Il ricorso è infondato per tutte le ragioni indicate con riguardo al motivo sub. 1 del ricorso NI IA, RO IA. La GR CI in primo grado è stata riconosciuta colpevole del delitto di cui al capo A del procedimento numero 2844/96 (associazione per delinquere con ruolo di promotrice) ed è stata prosciolta dai reati di cui ai capi A) B) C) ed E) (contrabbando e violazione dell'IVA) perché estinti per intervenuta prescrizione. In grado d'appello è stata dichiarata la prescrizione anche con riguardo al capo A).
I giudici di merito hanno dato atto che il fatto che fosse la GR CI a custodire le ingenti risorse economiche del clan OR emergeva dalla enorme disponibilità di denaro maneggiato dall'imputata, che non trovava giustificazione se non quale provento del delitto di contrabbando, reato dal quale la ricorrente è stata prosciolta per intervenuta prescrizione. La donna non ha in alcun modo giustificato le disponibilità economiche utilizzate per l'accensione dei certificati di deposito, certamente incompatibili con i redditi irrisori dalla stessa dichiarati. I beni confiscati sono pertanto profitto del reato di contrabbando e sono stati correttamente confiscati ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. Con riguardo all'impugnazione della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies valgono le argomentazioni già espresse in seno a questa pronuncia.
5. Ricorso LL OR RT.
I motivi sub 5.1. e 5.2 sono inammissibili giacché le doglianze in esso dedotte sono manifestamente infondate e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. Non può che ribadirsi per sottolineare la manifesta infondatezza dei motivi che, come indicato dai giudici di merito e come già affermato da questa Corte (Cass. N. 2811 del 2010 rv. 247774) il successore universale del soggetto costituito parte civile è legittimato a intervenire a tale titolo nel processo penale nelle ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto senza che occorra una nuova costituzione di parte civile, proprio in quanto subentra nell'intera situazione giuridica soggettiva (v. in tal senso anche Cass., sez. 5^, 25 ottobre 1974, Pinardi;
Sez. 3^, 27 febbraio 1967, De Caro). I motivi sub 5.3. e sub 5.4. sono inammissibili perche aspecifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Le sentenze di merito che si integrano vicendevolmente, non essendovi difformità sui punti denunciati, con motivazione specifica hanno dato atto del ruolo attivo svolto dal LL OR RT sottolineando come la complessa attività di indagine della G.d.F. di Brindisi aveva consentito di acclarare che il denaro proveniente dall'attività di contrabbando di T.L.E. posta in essere dall'associazione criminale capeggiata da PI OR PE e dall'associazione criminale capeggiata da EO FO e EO LI veniva sistematicamente riciclato anche presso la filiale di Brindisi della Banca AM SA NN, grazie alla complicità del preposto alla suddetta filiale, LL OR RT, direttore dal 2.4.1991. Ciò accadeva attraverso i certificati di deposito al portatore, intestati spesso a persone inesistenti. Sull'operato del LL OR RT avevano manifestato perplessità gli stessi dipendenti della Banca AM SA NN (poi CREDEM), che sono stati sentiti in qualità di testi, insospettiti dall'atteggiamento del direttore e dalla circostanza che mai, nei casi di accensione dei certificati di deposito, si realizzava un contatto diretto tra il cliente ed il personale addetto allo sportello. Tutto avveniva, infatti, nell'ufficio del direttore, che effettuava le annotazioni relative alle operazioni da eseguire ed ai nominativi e codici anagrafici dei clienti per poi trasmetterle al cassiere;
era sempre il LL OR RT che censiva nel sistema informatico la clientela ed annotava il codice assegnato sul documento contabile.
6. Ricorso EO NA e Di RO IC.
La Corte d'Appello nei confronti di Di RO IC e di EO NA ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A del proc. N. 537/97, relativamente alle operazioni bancarie eseguite in data antecedente l'11.7.1995, ed al reato di cui al capo B dello stesso processo, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i restanti reati di cui al capo A). Inammissibile per carenza di interesse è pertanto il ricorso con il quale gli imputati si dolgono della mancata declaratoria di prescrizione del reato sub B), facendo presente che trattasi di ipotesi tentata.
7. Ricorsi GI ES, TR NN e AR NI.
Il motivo sub 7.1. reitera doglianze già avanzate nell'atto di gravame ed è aspecifico per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Le sentenze di merito che si integrano vicendevolmente, hanno dato atto degli elementi oggettivi e soggettivi a carico dei ricorrenti rilevando, con particolare riferimento alla posizione di GI ES rilevando che l'imputato, collegato al clan OR, è risultato intestatario di un certificato di deposito dell'importo di lire 40 milioni acceso con somme provenienti da assegni circolari emessi su richiesta del LL OR RT che a sua volta aveva a tal fine utilizzato somme provenienti dalla estinzione di certificati di deposito intestati a nome di persone inesistenti. La circostanza che il predetto era intestatario di certificati di deposito per importi rilevanti, che derivavano dall'estinzione di precedenti certificati di deposito intestati a nominativi inesistenti, nominativi utilizzati con la complicità di LL OR RT, i rapporti con gli ambienti del contrabbando e, segnatamente, con l'organizzazione criminale capeggiata da OR PE, l'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per accendere i certificati di deposito e la sproporzione tra le somme utilizzate ed i redditi dichiarati sono tutti elementi che hanno portato i giudici di merito a ritenere integrati gli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio da un punto di visto oggettivo e soggettivo nei confronti del GI ES, TR NN, come hanno evidenziato i giudici di merito, è risultato intestatario di certificati di deposito riferibili allo scritto sequestrato presso l'abitazione di OR PE. Aveva emesso, in particolare, otto certificati di deposito al portatore per l'importo di L. 100.000.000 ciascuno. Nella sentenza impugnata viene sottolineato che la circostanza che il TR NN fosse a conoscenza dei traffici illeciti del clan OR e che si fosse consapevolmente prestato a riciclare il denaro dell'organizzazione emergeva inequivocabilmente dalle conversazioni telefoniche specificamente richiamate nelle sentenze di merito. Anche i certificati emessi su richiesta di AR NI sono risultati immediatamente riconducibili al clan OR, trattandosi di titoli i cui dati identificativi erano contenuti, appunto, nello scritto rinvenuto presso l'abitazione di OR PE o comunque discendevano da altri titoli per la cui emissione erano comparsi addirittura il predetto OR PE e la convivente Di CE RI.
L'imputato stesso ha ammesso che il denaro impiegato per l'emissione dei titoli e derivante dal rimborso degli stessi non gli apparteneva affermando che era stato il padre a chiedergli di effettuare dette operazioni. Ciò detto deve rilevarsi che con motivazione logica e coerente i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile che AR NI avesse potuto ritenere che suo padre svolgesse un'attività lecita (era un vigile urbano con l'hobby del commercio di carni) che gli aveva fruttato in poco tempo somme di denaro superiori ad un miliardo, peraltro in denaro contante, e comunque non si fosse chiesto le ragioni per le quali nelle operazioni di emissione ed estinzione dei titoli fossero comparse persone diverse da suo padre che tra l'altro era in rapporto di amicizia con il capo del clan OR.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato in quanto i ricorrenti, pur denunziando formalmente violazioni di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, non criticano in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì pretendono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità. In sintesi contestano il percorso giustificativo della decisione, quando - come nel caso in esame - la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione con esatta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
La doglianza di cui al punto 7.3 è generica perché i ricorrenti si limitano a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Vanno invece accolti i ricorsi di GI ES e AR NI sul punto relativo alla omessa motivazione in ordine alle doglianze sollevate in sede di appello con riguardo alla ritenuta solidarietà nel risarcimento (motivo sub 7.3). Il motivo di gravame non era manifestamente infondato perché per consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi con riferimento all'art. 187 c.p., è illegittima la condanna inflitta in solido al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato. Sono infatti i condannati per uno "stesso reato" obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale secondo l'art. 187 c.p., comma 2 (cfr., ad es., Sez. 2^, n. 15285 del 26/03/2010 Rv. 247036; Cass. Sez. 1^, n. 7671 del 5.12.2000, dep. 23.2.01, rv. 218310, Patteri;
Cass. Sez. 2^, n. 10614 dell'8.7.88, dep. 27.7.90, rv. 184999, ROni;
Cass. Sez. 2^, n. 30.11.73, dep. 27.4.74, rv. 126820, Fratoni).
Deve invece essere ritenuto inammissibile sul punto il ricorso di TR NN perché motivo nuovo non dedotto in sede di gravame.
L'accoglimento di detto motivo comporta che con riguardo a GI ES e AR NI la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce sez. civile, ex art. 622 c.p.p. limitatamente alla condanna solidale nei confronti della parte civile Banca d'Italia. L'accoglimento di detto motivo comporta anche nei loro confronti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati loro ascritti medio tempore prescritti.
Il ricorso di TR NN deve invece essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza della Corte Territoriale (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).
8. Ricorso AR SI.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che il riciclaggio è stato contestato come commesso l'8.8.1995 e non l'8.8.1993.
Con riguardo al secondo motivo (8.2) deve preliminarmente rilevarsi che è costante l'insegnamento per cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare anche l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte di cassazione esule, cioè, ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Infatti la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra alcun vizio di legittimità (S.U. sent. 6402/1997), perché la Corte di cessazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. In altri termini, non è questa la sede dove si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, con giustificazione condivisa, qui dovendocisi limitare alla verifica se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4^, sent. 4842/2004). In secondo luogo, quando è dedotto il "travisamento della prova", lo spazio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, alla lett. E consente alla "contestazione del merito nell'avvenuto apprezzamento di una prova" non solo è limitato al caso in cui il dedotto erroneo apprezzamento abbia, se fondato, effetto determinante/stravolgente, ma presuppone che la deduzione risponda rigorosamente a due requisiti: l'esatto adempimento dell'onere di allegazione e l'assoluta evidenza dell'apparente possibile fondatezza della censura (il cui successivo apprezzamento è riservato alla libera cognizione del giudice di merito dell'eventuale rinvio). Orbene, i Giudici del merito - e la Corte d'appello rispondendo alle censure difensive che in realtà vengono solo riproposte nel ricorso - hanno ricostruito la vicenda indicando le responsabilità oggettive e soggettive del ricorrente che, d'altra parte, ha ammesso che il denaro dallo stesso investito non gli apparteneva, adottando la medesima linea difensiva del fratello AR NI. Il motivo è pertanto inammissibile. In ordine al terzo motivo di ricorso non può che rilevarsi che l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza. Il riciclaggio propone, quanto all'elemento soggettivo, problemi analoghi a quelli solitamente affrontati per la ricettazione. Come la ricettazione può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto. Pertanto, del tutto correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente il dolo, desumendo la consapevolezza, intesa anche come rappresentazione dell'eventualità della provenienza delittuosa del denaro dalle circostanze concrete dell'azione. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto provata la consapevolezza dell'illecita provenienza sulla base di una serie di circostanze di fatto, tra cui: 1) quella che ha posto in essere diverse operazioni di emissione ed estinzione di certificati di deposito direttamente riconducibili al cosiddetto manoscritto o la cui provvista discendeva da una serie di operazioni eseguite da soggetti diversi, 2) ha ammesso che il denaro dallo stesso investito non gli apparteneva, adottando la medesima linea difensiva del fratello, 3) era consapevole del rapporto esistente tra il padre e PI OR PE, tutti elementi che sono stati reputati dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato, con una motivazione che, in quanto logica e coerente, non può essere contestata in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
9. Ricorso MO VI.
Il motivo sub 9.1. relativo alla sospensione dei termini della prescrizione è manifestamente infondato per tutte le argomentazioni esposte allorché si è trattato il motivo sub 1.e dei ricorsi Di CE RI, D'RI FO, D'RI RI ED, UZ RT, ET AR, CO NA LA, HE CO, MA NN, OR TO, RL ZI, DI GI.
Il motivo sub 9.3. è generico e comunque manifestamente infondato avendo la Corte territoriale nel confermare la sentenza di condanna puntualmente disatteso con argomentazione logica e coerente tutte le doglianze difensive (errore di fatto, stato di necessità). La disponibilità in capo al MO VI di centinaia di milioni in contanti, la circostanza che lo stesso abbia accettato di intestare a sè certificati di deposito per importi così elevati con somme che certamente non gli appartenevano, la consapevolezza che nelle operazioni di emissione ed estinzione dei titoli comparissero di volta in volta soggetti diversi o che quei titoli fossero intestati a nomi di fantasia, non ha consentito ai giudici di merito di nutrire dubbi in ordine alla penale responsabilità dello stesso per i reati ascrittigli. È stato sottolineato in particolare che l'imputato era perfettamente in grado di scorgere la illeicità delle condotte poste in essere, percependo o quanto meno accettando il rischio della delittuosa provenienza del denaro utilizzato, nella consapevolezza che quelle operazioni di accensione e rimborso di certificati ed i successivi versamenti sui conti correnti delle imprese D'RI avrebbero certamente contribuito a far disperdere le tracce di quella illecita provenienza. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Il motivo sub 9.2. è fondato. Effettivamente la Corte Territoriale non ha fornito risposta ad un motivo di gravame (applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.) formulato in maniera non generica.
L'accoglimento di detto motivo, che peraltro non incide sull'affermazione di responsabilità del MO VI, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo i reati contestati medio tempore prescritti, con conferma delle statuizioni civili.
La richiesta interlocutoria di sospensione dell'esecuzione della condanna civile avanzata ex art. 612 c.p.p. in seno al ricorso stesso ha perso interesse a seguito della decisione del ricorso con conferma delle statuizioni civili.
10. Ricorsi OR ES, TA NI e RO TO. Manifestamente infondata è la doglianza sub 10.1. secondo cui andrebbe esclusa l'esistenza del delitto di riciclaggio nel caso di concorso con l'associazione per delinquere, sull'assunto che tra i due reati vi sarebbe un rapporto di presupposizione, che renderebbe operante la riserva di legge contenuta nell'art. 648 bis c.p.. Sul punto non può che ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione prevista dall'art. 648 bis c.p. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione (v. Cass. Sez. 2^ sent. N. 2003/ 10582 Rv. N. 223689 Sez. 2^, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005 Rv. 232524). La doglianza di cui al punto 10.2. è generica. I ricorrenti si limitano a contestare l'eccessività della pena senza fornire alcun elemento specifico e senza considerare che tutto l'impianto motivazionale offre ampi elementi per ritenere un corretto vaglio della Corte territoriale sul punto.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
11. Ricorso RO LD.
Con riguardo alla doglianze sub. 11.1 e sub 11.2. attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, deve rilevarsi che ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve aggiungersi che l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. Va altresì ricordato che non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, la doglianza in esame si palesa manifestamente infondata, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza gravata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
La corte territoriale ha disatteso con argomentazioni logiche e coerenti "le giustificazioni dell'imputato" evidenziando come in realtà giustificassero ben poco, vuoi per la loro assoluta genericità (chi, come e quando avrebbe prestato i soldi al RO LD) vuoi perché se fosse vero che egli aveva una così elevata disponibilità di denaro, sia pure attraverso prestiti, non avrebbe dovuto versare nelle gravi difficoltà economiche finanziarie che invece emergevano dalle conversazioni intercettate richiamate nelle pronunce di merito. Non solo ma veniva sottolineata in particolare la singolarità della situazione, considerato che coloro che gli avrebbero prestato del denaro avevano mandato in protesto le cambiali sottoscritte dal prevenuto: una contraddizione difficilmente spiegabile se non nell'ottica che vuole il denaro depositato nei certificati essere solo apparentemente del ricorrente ma in realtà essere di proprietà dei D'RI dei quali l'imputato non era altro che un mero prestanome (proprio per questo era rimasto totalmente indifferente al sequestro di un certificato di L. 100 milioni). Così com'è stata sottolineata la consapevolezza del prevenuto in ordine alla provenienza illecita del denaro utilizzato per l'accensione dei certificati di deposito, sul presupposto delle seguenti circostanze: erano intestati a persone anche non direttamente collegate ai D'NO ed erano emessi utilizzando ingenti somme di denaro contante, elementi assolutamente incompatibili con lo svolgimento di qualsivoglia attività lecita. A fronte di tale motivata e coerente decisione il ricorrente reiterando analoghi motivi prospettati in sede di gravame e rispetto al quale la sentenza ha fornito adeguata risposta chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tale modo di procedere è però inammissibile perché trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Con riguardo al motive sub 11.3 deve osservarsi che o le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste e che non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4^ n. 1982/ 99; Cass Sez. 4 n. 24973/09). 12. Ricorso di CI DO OM.
Il primo motivo di ricorso (12.1) è manifestamente infondato. Applicando i più favorevoli termini di prescrizione introdotti con la L. n. 251/05 deve rilevarsi che, come correttamente indicato dalla Corte Territoriali il delitto di riciclaggio si prescrive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. in anni 15 ai quali devono aggiungersi le sospensioni intervenute per fatto riconducibile agli imputati o ai loro difensori per un periodo complessivo a mesi 11 e gg.
6. Ne deriva che il delitto contestato alla ricorrente, commesso il 29.5.1996, come da lei stessa indicato, alla data della pronuncia d'Appello non era prescritto.
Con il secondo motivo si duole del mancato esame di una memoria difensiva da parte dei giudici di merito. Sottolinea come le argomentazioni addotte in detto scritto avrebbero portato all'affermazione dell'infondatezza dell'imputazione. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione ((Cass. Pen. Sez. 5^, 2459/2000; Cass Sez. 2^ N. 29439/2004; Cass Sez. 2^ n. 29439/2009). Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerata la natura di delitto del contrabbando e che reato presupposto del riciclaggio può essere qualsiasi delitto non colposo in conseguenza del quale si formino proventi che possono costituirne l'oggetto. Il quarto motivo di ricorso è fondato. Il giudice di appello non ha esaminato il motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente che sul presupposto della congruità della pena richiesta aveva censurato il dissenso del P.M. alla richiesta di patteggiamento ritenendolo ingiustificato.
Deve però rilevarsi che alla data odierna il reato risulta prescritto con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Considerato che
l'accoglimento di detto motivo non incide sul giudizio di responsabilità devono essere confermate le statuizioni civili.
13. Ricorso di CC ZI.
La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. La seconda doglianza è manifestamente infondata considerato che la lamentata continuazione non risulta ne' contesta, ne' ritenuta. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di MA NN, MO VI CI DO OM GI ES e AR NI per essere i reati ai medesimi ascritti estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili nei confronti dei primi tre. Deve essere annullata con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello nei confronti di GI ES e AR NI limitatamente alla condanna solidale nei confronti della parte civile Banca d'Italia. I ricorsi di NI IA, GR CI e RO IA devono essere rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di LL OR RT, Di CE RI, Di RO IC, D'RI FO, D'RI NI, D'RI OM, D'RI RI ED, UZ RT, ET AR, CO NA LA, EO NA, HE CO, OR ES, OR TO, RL ZI, TR NN, TA NI, RO LD, RO TO, AR SI, DI GI e CC ZI con condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Tutti i predetti ricorrenti, ad esclusione di GI ES e AR NI, devono essere condannati in solido alla rifusione in favore della parte civile Banca d'Italia delle spese del presente grado che vengono liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di MA NN, MO VI, CI DO OM, GI ES e AR NI per essere i reati ai medesimi ascritti estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili nei confronti dei primi tre;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GI ES e AR NI con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello limitatamente alla condanna solidale nei confronti della parte civile Banca d'Italia.
Rigetta i ricorsi di GR CI, NI IA e RO IA che condanna al pagamento delle spese processuali;
Dichiara inammissibili i ricorsi di LL OR RT, Di CE RI, Di RO IC, D'RI FO, D'RI NI, D'RI OM, D'RI RI ED, UZ RT, ET AR, CO NA LA, EO NA, HE CO, OR ES, OR TO, RL ZI, TR NN, TA NI, RO LD, RO TO, AR SI, DI GI e CC ZI che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Condanna tutti i predetti ricorrenti, in solido, ad esclusione di GI ES e AR NI, alla rifusione in favore della parte civile Banca d'Italia delle spese del presente grado che vengono liquidate in complessivi di Euro 10.000,00 oltre accessori di legge. Dispone lo stralcio della posizione di RL RI IA per omessa notifica e manda alla Cancelleria per la formazione del fascicolo processuale.
Così deciso in RO, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014