Articolo 23 del Codice penale
Articolo 20 bisArticolo 24
Versione
1 luglio 1931
Art. 23.

(Reclusione)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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