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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 23.
(Reclusione)
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
(Reclusione)
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
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- 1. Appropriazione indebita: pena minima di due anni di reclusione illegittima per la Corte CostituzionaleRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2024 · 294.5181
[…] Per effetto della regola generale di cui all'art. 23 cod. pen., la pena detentiva minima prevista per il delitto era, dunque, quella di quindici giorni di reclusione. […]
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Giurisprudenza • +500
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- reclusione