Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 2
Ai fini della ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti.
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2015, n. 45457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45457 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
45 45 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. NICOLA MILO 1196 Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22925/2015 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: RG UD AB N. IL 13/12/1974 avverso la sentenza n. 1353/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/12/2014 ' visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Experis Selvaggi che ha concluso per я идень del ncorts Udito, per la parte civile, l'Avv Atro Udit i difensor Avv. Edoards Cordices e The hous Maisto per Artorpe, unsistito per 16ccopliment del : Mcortoжа RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione del 4 dicembre 2014, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 18 luglio 2013, con la quale il Tribunale partenopeo ha condannato OR IO FA alla pena di quindici anni di reclusione e 100.000 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (per avere, il 28 agosto 2008, in concorso con altri, acquistato, detenuto, trasportato e introdotto nel territorio nazionale 477,535 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con le aggravanti previste dal comma 6 dell'art. 73 e dal comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990).
1.1. Dopo avere dato atto dei principali snodi argomentativi della sentenza appellata e dei motivi d'impugnazione dedotti dal pubblico ministero e : dall'imputato, la Corte territoriale ha affrontato, in primo luogo, le eccezioni in • rito, stimando infondate: 1) l'eccezione di omessa traduzione e notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato in lingua spagnola, essendo stata : in effetti disposta la traduzione di tale atto;
2) l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione in lingua spagnola, essendo stata compiutamente esercitata la facoltà di proporre appello da parte dei difensori di OR e spettando personalmente all'imputato alloglotta rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione, mentre nella specie OR non ha - proposto personalmente appello ed ha presenziato a tutte le udienze d'appello con l'ausilio dell'interprete di lingua spagnola;
3) l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, emergendo dagli atti che le conversazioni sono state tradotte da interpreti nominati dal P.M.
1.2. Nel merito, il giudice d'appello ha evidenziato come i motivi di ricorso si incentrino su di una lettura alternativa delle conversazioni riportate nella sentenza impugnata e come, contrariamente a quanto eccepito, l'interpretazione del compendio probatorio offerto dai risultati delle captazioni compiuta dal Tribunale debba ritenersi corretta, dal momento che dal contenuto delle intercettazioni (passate analiticamente in rassegna) emergono sia la piena consapevolezza dell'appellante in merito alla vera natura illecita dell'affare, sia l'operatività del prevenuto per conto di RU RI UA. La Corte ha escluso che il fatto possa essere riqualificato quale favoreggiamento ed ha dunque evidenziato la sussistenza dei presupposti delle circostanze aggravanti previste : dagli artt. 80, comma 2, e 73, comma 6, della stessa legge, stimando nel contempo - insussistenti i presupposti della circostanza attenuante prevista dal comma 7 della stessa disposizione, come delle circostanze attenuanti generiche. 2 p :
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Edoardo Cardillo, difensore di fiducia di OR IO FA, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione:
2.1. in relazione agli artt. 456, 143 e 183 cod. proc. pen. e 178 comma 1 : lett. c) e 179 o 180 cod. proc. pen., per omessa traduzione in lingua spagnola del decreto di citazione per il giudizio immediato;
2.2. in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., per omessa traduzione nella lingua spagnola della sentenza di primo grado;
evidenzia il ricorrente che, all'atto della pronuncia della sentenza (18 luglio 2013) e del deposito della motivazione (16 ottobre 2013) nonché in pendenza del termine per impugnare la sentenza, la direttiva 64/2010/UE era già stata emanata (essendo stata emessa il 20 ottobre 2010, con termine per il recepimento al 27 ottobre 2013 ed, in effetti, recepita nel nostro ordinamento il 4 marzo 2014 con D.Lgs. n. 32/2014); che, il 19 . novembre 2013, OR avanzava richiesta di traduzione della sentenza in spagnolo, cui il Tribunale non dava corso;
2.3. in relazione all'art. 268 cod. pen., non potendo l'obbligo di traduzione dei brogliacci nella lingua spagnola ritenersi soddisfatto alla luce di quanto dato atto nell'informativa di reato citata nella motivazione della impugnata sentenza, . né potendo valere a superare l'eccezione di inutilizzabilità il consenso all'utilizzo probatorio dell'informativa di reato e della scheda personale, nelle quali erano compendiati i risultati delle intercettazioni, trattandosi di inutilizzabilità . "patologica" sempre rilevabile ex officio;
2.4. in relazione alla ritenuta integrazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in mancanza di accertamenti specifici circa la quantità di principio attivo contenuta nello stupefacente sequestrato;
2.5. in relazione all'integrazione del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 2.6. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; 2.7. in relazione alla configurabilità della circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; 2.8. in relazione all'art. 62-bis cod. pen e all'art. 133 cod. pen., per l'eccessiva gravosità della pena inflitta, tenuto conto della condizione di incensuratezza dell'assistito e del suo buon comportamento processuale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Edoardo Cardillo e l'avv. Afro Maisto, per l'imputato, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 3 h CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le censure dedotte e va pertanto rigettato.
2. E' inammissibile il primo motivo in rito, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato per essere stato tale atto notificato all'imputato nella sola lingua italiana e non in quella spagnola compresa dall'assistito.
2.1. Sotto un primo profilo, mette conto porre in evidenza come l'eccezione costituisca pedissequa riproduzione delle deduzioni già mosse nell'atto d'appello, rispetto alle quali il Collegio di secondo grado ha dato puntuale risposta a pagina 17 dell'impugnata sentenza. I motivi dedotti dal ricorrente non si confrontano con le considerazioni svolte dalla Corte, e sotto tale profilo si appalesano aspecifici e quindi generici.
2.2. Ad ogni buon conto, le doglianze mosse nel ricorso sono manifestamente infondate e non scalfiscono la correttezza in rito e la ragionevolezza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice distrettuale. Ed invero, come rilevato dal Giudice a quo, da un lato, il IP ha prescritto in calce al decreto di giudizio immediato la traduzione in spagnolo dell'atto, dall'altro lato, l'inoltro via fax al carcere per la notifica all'imputato ha riguardato un plico composto da complessive dieci pagine (come si evince chiaramente dalla dicitura impressa in alto dall'apparecchiatura fax), di cui cinque scritte in italiano, il che rende congruamente argomentata la ritenuta notifica e consegna all'interessato di un incarto composto dal decreto in oggetto tradotto nella doppia lingua (v. pagina 17 della sentenza). D'altra parte, la difesa non ha offerto elementi oggettivi attraverso idonea produzione documentale sulla scorta dei quali poter affermare che effettivamente non sia stato notificato all'imputato il decreto di giudizio immediato in duplice lingua. La sentenza risulta pertanto immune da vizi ictu oculi rilevabili sul punto e non può pertanto essere censurata in questa sede.
3. E' inammissibile anche il terzo motivo in rito, con il quale OR deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate in lingua spagnola per mancata nomina di un interprete ai fini dell'ascolto e della redazione dei brogliacci.
3.1. Il motivo ripete pedissequamente le stesse censure già dedotte nella memoria depositata nel corso del dibattimento d'appello e non si confronta con le specifiche argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte territoriale, nella parte in cui si è posto in evidenza che nella informativa di reato n. 240300/2009, a pagina 255, "tutte le conversazioni telefoniche intercettate in lingua spagnola 4 venivano tradotte nella lingua italiana dalle interpreti nominate dal pubblico ministero, che tali operazioni aveva delegato". In particolare, il ricorrente non deduce nessun elemento concreto suscettibile di scalfire la fondatezza dell'attestazione sul punto contenuta nella pronuncia impugnata.
3.2. Sotto diverso profilo, va comunque rammentato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il diritto dell'imputato alla traduzione degli atti processuali, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si riferisce ai motivi dell'accusa elevata a suo carico ed alle : prove formate in una lingua da lui non conosciuta, ma non anche alle conversazioni avvenute nella sua lingua madre, che abbiano costituito oggetto : d'intercettazioni (Sez. 1, n. 22151 del 13/05/2015 - dep. 27/05/2015, P.G. in proc. Carrus e altri, Rv. 263781). Non v'è pertanto materia per sostenere che vi sia stata alcuna lesione del diritto del ricorrente alla traduzione delle prove acquisite mediante captazione delle intercettazioni, in quanto le conversazioni de quibus sono avvenute nella lingua spagnola parlata dallo stesso imputato - e sono pertanto da lui pacificamente intelligibili - e, per di più, lo stesso non ne ha mai contestato il contenuto.
4. Inammissibile è anche il secondo motivo in rito con il quale il ricorrente : ha eccepito la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., anche in relazione alla disciplina contenuta nella direttiva 64/2010/UE, per omessa traduzione nella lingua spagnola della sentenza di primo grado.
4.1. Per un verso, va certamente ribadito il principio già affermato da questa Corte, alla stregua del quale l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore (Cass. Sez. 6, n. 4929 del 23/11/2006 - dep. 07/02/2007, Timev, Rv. 236409) 4.2. Fermo l'obbligo di traduzione della sentenza (affermato prima per via giurisprudenziale e poi ribadito dalla direttiva comunitaria 64/2010/UE e dalla legge che l'ha recepita), la violazione di tale obbligo deve essere inquadrata nel sistema delle invalidità previsto dal nostro ordinamento processuale. Al riguardo, mette conto rilevare come la mancata traduzione della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato alloglotta non incida in effetti sulla legittimità/validità della decisione, bensì soltanto sulla possibilità per l'interessato di attivare avverso la stessa gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento, id est di proporre impugnazione. La mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti 5 e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali. L'omessa traduzione ha dunque quale unico effetto quello di sospendere o comunque dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza : dell'atto in una lingua al medesimo accessibile. In tale senso si è del resto già pronunciata questa Corte, là dove ha sancito che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta nei casi in cui si tratti di decisione emanata sia in epoca precedente al recepimento della direttiva 2010/64/UE con d. Igs. 4 marzo 2014 n. 32, sia in epoca successiva all'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE -, non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014 - dep. 05/06/2014, Wang, Rv. 259732). Dalla stretta correlazione fra la traduzione della decisione e l'esercizio del potere autonomo dell'imputato di impugnazione ex art. 571 del codice di rito appena delineata discende che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la facoltà di rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza (Cass. Sez. 3, n. 4066 del 05/06/2013 - dep. 01/10/2013, J., Rv. 256934).
4.3. Così definito il perimetro della questione processuale che ci occupa, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia privo di specificità dal momento che, a fronte della impugnazione proposta dai difensori di fiducia e della costante partecipazione dell'imputato al processo di primo e di secondo grado con l'assistenza dell'interprete - e dunque con piena facoltà di dispiegare le proprie difese "in diretta" con l'ausilio della difesa tecnica -, non precisa in quali termini sia stato leso il diritto di difesa dell'imputato esercitabile mediante la proposizione personale dell'impugnazione ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen. Il ricorrente non ha invero circostanziato le specifiche e concrete ragioni per le quali, dalla mancata traduzione della sentenza nella lingua spagnola, sia derivato un vulnus alle proprie prerogative difensive, né ha indicato il quid pluris che la presentazione personale dell'atto d'appello avrebbe potuto aggiungere rispetto al - peraltro assai articolato e puntuale - atto d'impugnazione proposto dalla difesa tecnica.
4.4. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolta, ritiene questa Corte che, sebbene il Tribunale non desse corso alla richiesta dell'imputato di tradurre la sentenza, fermo restando che l'omessa traduzione non costituisce requisito di 6 validità del provvedimento e che il diritto cui la traduzione era preordinata è stato esercitato - essendo stato proposto appello da parte dei difensori di fiducia, muniti di specifico incarico ad esercitare il diritto di impugnazione in vece dell'imputato -, in tanto è prospettabile una lesione del diritto di difesa connesso all'attivazione personale del mezzo d'impugnazione, in quanto l'imputato evidenzi le ragioni specifiche in cui detta lesione si sia concretizzata. Ragioni specifiche che non sono state espresse né nella memoria che la difesa dell'OR ebbe a depositare a verbale innanzi ai decidenti dell'appello, né nel ricorso per cassazione proposto dai difensori di fiducia, né nell'atto manoscritto : dello stesso OR datato 19 marzo 2015 indirizzato a questa Corte, nel quale - anche a prescindere dalla irricevibilità, in quanto scritto in spagnolo il . ricorrente si limita a prospettare una lesione del diritto di difesa del tutto generica ("/a consecuencia de rendir impraticabile en concreto cualunquer ejercizio de mi derecho a la defensa"). Conclusivamente, l'eccezione si appalesa, nel contempo, generica e non sostenuta da un interesse effettivo, non avendo il ricorrente allegato un reale e concreto pregiudizio alle prerogative difensive derivante dalla mancata traduzione della sentenza, che possa rendere meritevole di coltivazione il ricorso sul punto in questa Sede.
5. Passando alla disamina delle doglianze di merito, in linea generale, va notato come i motivi con i quali si contestano l'integrazione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la configurabilità delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 80, comma 2, e 73, comma 6, stesso decreto si risolvano in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del perimetro del sindacato esperibile in questa Sede.
5.1. D'altronde, i Giudici della cognizione hanno motivato con argomentazioni adeguate - e dunque incensurabili col ricorso per cassazione - l'interpretazione del compendio probatorio offerto dai risultati delle operazioni intercettive, evidenziando i passi dai quali si evince il diretto coinvolgimento nella vicenda del ricorrente, il quale finanziava l'importazione versando i centomila euro necessari per lo sdoganamento dei container ove era occultata la sostanza (v. pagine 22 e seguenti della sentenza), ed hanno correttamente valorizzato - quale elemento significativo di un rapporto preesistente di collaborazione criminosa l'ulteriore elemento a carico rappresentato dal coinvolgimento dell'imputato con un ruolo in tutto sovrapponibile in un simile affare criminoso, operando sempre per conto del narcotrafficante sudamericano organizzatore della spedizione di stupefacente RU RI UA ed in stretto contatto con 7 сов l'altro narcotrafficante, coinvolto nelle importazioni di sostanza, ET AR (v. pagine 33 e seguenti). Nella ricostruzione dei fatti non si rinvengono vizi logici ictu oculi percepibili e rilevabili in questa fase, essendo precluso a questa Corte di legittimità la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5.2. Conformi a logica ed a diritto sono, d'altra parte, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la sussumibilità dei fatti sotto la fattispecie del favoreggiamento. Ed invero, secondo i principi fissati da questa Corte regolatrice in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, Ima deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013 - dep. 23/01/2014, Gallo, Rv. 259095). : Sulla scorta di tali condivisibili principi generali, i giudici del merito hanno correttamente osservato come la condotta dell'imputato si inscriva, quale frazione di un iter criminoso più ampio, nella condotta tipica di detenzione di stupefacenti prevista dalla fattispecie dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. OR aveva difatti la disponibilità giuridica e di fatto, per conto dei narcotrafficanti sudamericani, della sostanza importata, essendo incaricato del recupero della sostanza introdotta sul territorio nazionale e provvedendo personalmente a versare la rilevante somma centomila euro necessaria per pagare le spese di sdoganamento dei container ove la sostanza era occultata. Incensurabilmente i giudicanti della cognizione in linea con le indicazioni dettate da questa Corte a composizione allargata hanno pertanto escluso la - sussistenza dei presupposti del reato di favoreggiamento reale in quanto, in costanza della illecita detenzione di sostanze stupefacenti, tale delitto non è configurabile perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253151).
5.3. E ciò a tacer del fatto che, secondo la contestazione e la ricostruzione dei fatti operata dai giudicanti (v. pagina 47 della sentenza), OR partecipava consapevolmente al perfezionamento dell'illecita importazione della cocaina - come si è già detto - per conto del stivata nei container, operando 8 narcotrafficante sudamericano Ruby quale incaricato dello sdoganamento e del recupero del materiale drogante. L'acclarato colpevole contributo materiale e morale del ricorrente, prima che nella detenzione, nella condotta tipica di importazione sanzionata dalla fattispecie incriminatrice, rende anche sotto tale - profilo non configurabile il delitto di favoreggiamento reale, dal momento che l'imputato non si limitava a fornire un ausilio al fine di assicurare a taluno il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato già commesso da altri, ma concorreva personalmente alla perpetrazione dello stesso reato presupposto, il che esclude, giusta l'espressa clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato"), la ravvisabilità della incriminazione invocata.
6. Immuni da censure logico giuridiche sono le considerazioni sviluppate dal Giudice d'appello a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui ha ritenuto superata, e di molto, la soglia minima dell'ingente quantità" delineata dalle Sezioni Unite. Al riguardo, giova rammentare che questa Corte a composizione allargata ha affermato che l'aggravante in parola "non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150).
6.1. Nessun rilievo di ordine logico o giuridico può essere fondatamente mosso al ragionamento sviluppato al riguardo dal Giudice a quo (nelle pagine 49 e seguenti), nella parte in cui, pur in assenza di analisi chimico tossicologiche sulla partita di stupefacente sequestrato, ha ritenuto provato il superamento del limite soglia indicato dalle Sezioni Unite, che - in relazione alla cocaina - è pari a 2000 volte il quantitativo massimo di 750 mg e, dunque, a 1,5 chili di principio attivo. Ed invero, i decidenti di merito sono pervenuti a tale conclusione valutando complessivamente una pluralità di elementi significativi, quali: a) il complessivo dato ponderale di eccezionale rilevanza, pari a ben 447 chili di cocaina, richiamando altresì l'indagine statistica operata dalle Sezioni Unite che ha riscontrato, nella sostanza del tipo cocaina sequestrata sul mercato, la percentuale media del 50% di principio attivo;
b) la provenienza del carico direttamente dai fornitori del Sudamerica e la circostanza che la sostanza non fosse stata ancora "tagliata" e fosse destinata ai "grossisti" operanti nel mercato napoletano, che avrebbero appunto dovuto provvedere alle operazioni di taglio per vendita al dettaglio della droga;
c) il notevole investimento fatto dai 9 CAP narcotrafficanti per l'importazione in Italia. Alla stregua di tali dati obbiettivi, risulta del tutto ragionevole ritenere abbondantemente superato il limite minimo fissato dalle Sezioni Unite sopra delineato pari, per la cocaina, a 1,5 Kg di - principio attivo -, e ciò tanto più considerato che, per poter ritenere non sopravanzata tale soglia nel quantitativo oggetto di sequestro, si dovrebbe ipotizzare che esso contenesse una percentuale di principio attivo inferiore al 0,33%, del tutto irrealistica e contraria all'id quod plerumque accidit in relazione alle importazioni di consistenti partite di stupefacente direttamente dai narcotrafficanti dei paesi di produzione della sostanza.
7. Inappuntabili sono le motivazioni svolte dalla Corte distrettuale a sostegno della ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, allorchè si è congruamente posto in evidenza che, dai fatti come ricostruiti sulla scorta del materiale probatorio in atti, emerge il coinvolgimento nell'operazione illecita di un numero di persone pari o superiore a tre (v. pagina 51).
8. Altrettanto infondate sono le censure mosse in merito alla denegata all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Come bene evidenziato dai Giudici di merito (a pagina 51 della sentenza), l'imputato non risulta avere dato alcun contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa e le indicazioni da lui fornite ai fini dell'identificazione del consentito l'immediata personaggio denominato "il Negro" non hanno individuazione nel narcotrafficante RU RI UA, né, per quanto più rileva, l'interruzione dei traffici criminali. Il che impedisce di ravvisare l'attenuante della collaborazione, che consente di riconoscere un consistente sconto di pena a chi si adoperi per "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". Ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della circostanza attenuante in parola è infatti necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 4, n. 5481 del 28/02/1994 - dep. 12/05/1994, Maiorana, Rv. 198652; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003 - dep. 04/06/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è ravvisabile.
9. Incensurabile in questa Sede è il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 10 La motivazione sviluppata sul punto dalla Corte si appalesa del tutto adeguata, là dove ha stimato insufficiente a consentire l'invocata riduzione di pena la dedotta condizione di incensuratezza dell'OR. Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). 10. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29 settembre 2015 I Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi Nicola Milo hold DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 Plera EspositoINZIONARIO CADIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T N E A Z I O R O C 11