Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2015, n. 45457
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Sentenza 29 settembre 2015

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Ai fini della ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti.

In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2015, n. 45457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45457
    Data del deposito : 29 settembre 2015

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