Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell'autore prima della novella legislativa - l. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l'altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo - e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.
Commentari • 2
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
Leggi di più… - 2. Il reato di autoriciclaggio può ritenersi configurabile anche quando il delitto presupposto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 648 ter.1…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2016
Commento a Cass. pen., sez. II penale, sentenza ud. 15 dicembre 2015 (dep. 27 gennaio 2016), n. 3691, Pres. M. Gentile, Giud. estens. L. Imperiali. La sentenza qui in commento rappresenta una delle prime decisioni con cui la Cassazione ha trattato il reato di autoriciclaggio ossia una figura delittuosa che, come è noto, preveduta dal'art. 648 ter.1 c.p., è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento giuridico per effetto dell'art. 3, comma III, della legge, 15.12.2014 n° 186[1]. In particolare, il tema giuridico, trattato nella pronuncia in argomento, è se il delitto di autoriciclaggio sia configurabile anche qualora quello presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36913 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
V MASSIMARIO
369 13 / 1 1 13
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione Udienza pubblica:
28 settembre 2011 Seconda Sezione Penale
2203/204 Sentenza n.:
Reg. gen. n.: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 9196/2011
Presidente
- dott. Pietro Antonio Sirena
- dott. Piercamillo Davigo Consigliere
Consigliere
-- dott. Ugo De Crescienzo
Consigliere
- dott. Domenico Chindemi
Consigliere relatore
- dott. Cosimo D'Arrigo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LO EL, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza n. 1116/2009 del 18 giugno 2009 della Corte d'appello di Lecce.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D'Arrigo;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti in pubblica udienza gli avv.ti Domenico Di Terlizzi del Foro di Trani e
Gaetano Vitale del Foro di Taranto, difensori di fiducia dell'imputato, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le note difensive depositate in cancelleria il 13 settembre 2011 dalla difesa dell'imputato;
In data 18 giugno 2009 la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello proposto da EL LO nei confronti della sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, dal g.u.p. del locale tribunale, con cui era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 5.000,00 di multa per i reati di riciclaggio e procurata inosservanza della pena in favore di NC Di RI.
Contro la sentenza della corte territoriale, il LO ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi legali, allegando cinque motivi.
Col primo motivo l'imputato deduce che il reato contestato riguarda un arco temporale compreso fra il 1986 ed il 2002; che l'unico episodio di reato presupposto effettivamente accertato sarebbe costituito da una usura risalente ad epoca anteriore al
1992; che la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. all'epoca non prevedeva l'usura fra i reati presupposti, essendo stata modificata nell'attuale formulazione solo con la legge 9 agosto 1993, n. 328. Conclude quindi che la condanna relativa al primo reato andrebbe annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o in
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subordine con rinvio per un più attento accertamento in ordine ai reati presupposti.-
Col secondo motivo, la sentenza è censurata per vizio di motivazione in ordine all'accertamento del reato presupposto ed alla dazione del relativo denaro.
Il terzo motivo concerne l'applicazione dell'indulto al reato di riciclaggio, avuto riguardo alla natura dei reati presupposti, che non sono fra quelli per i quali è esclusa l'applicazione della legge n. 241 del 2006. Nell'ambito del medesimo motivo si invoca l'indulto anche in ordine al reato di cui all'art. 390 c.p.
Il quarto motivo di ricorso attiene alla prescrizione, che il LO invoca · con articolata motivazione - per entrambi i reati.
Infine, l'ultimo motivo di ricorso riguarda il sequestro disposto ai sensi dell'art. 12-sexies 1. n. 306 del 1992, censurato per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, tranne che per quanto concerne la prescrizione maturata in relazione al capo C) dell'imputazione - procurata inosservanza della pena – rispetto al quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Conviene, in ordine logico, affrontare innanzitutto il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato.
2 Questa Corte ha ripetutamente ribadito, anche di recente, che l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento - né giudiziale, né incidenter tantum – dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto, dei suoi
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autori o della precisa identità del soggetto passivo, essendo invece sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto della “sostituzione" (Cass. 7 gennaio 2011, n. 546; Cass. 21 maggio 2008, n. 36940; Cass. 15 ottobre 2008, n. 495).
Pertanto, il delitto presupposto può essere delineato nell'imputazione ed accertato in esito al processo anche solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.
Nella specie, al LO si contesta di avere in più occasioni, in un arco
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temporale compreso fra il 1986 ed il 2002 sostituito denaro proveniente da reati di
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usura, rapina, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti commessi da affiliati al clan malavitoso Di RI. In proposito i giudici di merito hanno accertato che «il LO costituiva, in sostanza, una sorta di “cassa" per il Di RI ed i suoi congiunti, cui attingere in caso di bisogno e nella quotidianità, posto che da essa l'imputato prelevava mensilmente delle somme che servivano per il mantenimento dei suddetti congiunti».
Questa conclusione, peraltro, è stata raggiunta in esito all'analitica disanima del materiale probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni di NC Di RI
(che, consapevole di essere stato intercettato, chiedeva di rendere interrogatorio al P.M.)
e di ON NT (qualificato dal g.u.p. come «fonte qualificata e diretta» per essere stato il braccio destro del Di RI). Da questo quadro accusatorio risulta che il
LO ha concorso nell'attività usuraria posta in essere dalla famiglia Di RI, occupandosi per conto di questi anche del riciclaggio dei relativi proventi.
L'attendibilità delle deposizioni sulle quali si fonda questa ricostruzione dei fatti non costituisce oggetto di esplicita censura nell'ambito del ricorso in esame.
Da tutto ciò consegue che il secondo motivo di ricorso si risolve in censure generiche e non pertinenti, focalizzate su un unico fatto storico (l'acquisto di una autovettura), non decisivo al fine di ritenere - rectius, di escludere - la sussistenza dei reati presupposti. Infatti, stante la continua e prolungata intesa criminosa fra il LO
e il Di RI, protrattasi per circa sedici anni, i fatti presupposti del reato in esame devono essere identificati in una lunga serie - più o meno indeterminata di delitti commessi dal clan malavitoso in quest'arco temporale, rispetto alla quale lo specifico accertamento di un singolo episodio scolorisce di significato.
Riguardo a questo quadro, ben più ampio e complesso, la sentenza impugnata assolve debitamente all'obbligo di motivazione, in conformità coi principi di diritto innanzi richiamati. Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
3 Questa conclusione si riverbera, come anticipato, sull'esito del primo motivo di ricorso, che dev'essere dichiarato parimenti infondato.
La questione dedotta, infatti, presuppone quale antecedente logico che la contestazione mossa al LO abbia ad oggetto una pluralità di singole operazioni di riciclaggio, ciascuna autonoma e ben riconoscibile sia nella fase "ricettiva" dei beni da sostituire, quanto nella fase "di ritorno” delle utilità sostituite. Come invece è stato testé chiarito, nella specie non si tratta di episodi isolati ed occasionali, bensì di una condotta posta in essere senza soluzione di continuità fino all'arresto del Di RI, avvenuto nel
2002.
L'argomento speso dal ricorrente avrebbe avuto peso solo alla duplice condizione che (a) gli fosse stato contestato, anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 agosto 1993, n. 328, un unico ed isolato episodio di riciclaggio avente quale unico reato presupposto il delitto di usura;
e che (b) la fase della “sostituzione” dei valori si fosse consumata, dal punto di vista naturalistico, quasi con contestualità fra la percezione del denaro "sporco" e la dazione di quello "pulito". Solo a quelle condizioni, vi sarebbe stato un singolo episodio delittuoso insuscettibile di essere ricondotto alla vecchia formulazione dell'art. 648-bis c.p. e che poteva costituire, al più, un semplice caso di ricettazione. Ma il fatto contestato al LO è di diversa consistenza: egli aveva, a tutti gli effetti, un "conto aperto" con la famiglia Di RI;
la "sostituzione" dei valori non avveniva mediante operazioni isolate e singole prestazioni, bensì nel quadro di un accordo più generale in cui il ricorrente accumulava denaro da riciclare per conto del Di RI e dei suoi congiunti, denaro che restituiva all'occorrenza. È quindi impossibile affermare, sul piano logico e fattuale ancor prima che su quello giuridico, che una parte della condotta criminosa si sia perfezionata sotto la vigenza della vecchia disciplina.
Infatti, il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a
“consumazione prolungata”, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive
(Cass. 7 gennaio 2011, n. 546), le quali integrano il momento consumativo del reato - dimodoché l'azione possa scomporsi in una pluralità di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione solo a condizione che si perfezioni il "ciclo" composto dalle fasi della ricezione-sostituzione-restituzione.
In conclusione, è possibile affermare il seguente principio di diritto: in tema di riciclaggio, allorquando costituisca oggetto di imputazione una condotta continuata consumatasi a cavallo dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1993, n. 328 (che ha modificato il tenore dell'art. 648-bis c.p. nel senso di prevedere, fra l'altro, che il
4 denaro, i beni o le altre utilità possono provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo), non rileva se parte dell'oggetto materiale dell'attività di sostituzione sia pervenuto nella disponibilità del reo anteriormente alla novella legislativa e provenisse da reati diversi da quelli all'epoca espressamente previsti in via esclusiva (rapina aggrava, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e produzione o traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). Ed infatti, ai fini dell'individuazione della norma da applicare, occorre aver riguardo al momento perfezionativo della fattispecie, che si ha non già nella fase "ricettiva" della condotta, ma al momento in cui i beni vengono effettivamente sostituiti.
Poiché la previsione di cui all'art. 648-bis c.p. individua quale una delle modalità operative tipiche del riciclaggio “la sostituzione", cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, il reato integrato mediante tale condotta modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva movimentati (Cass. 5 febbraio 2007, n.
19288).
Pure il sotto questo profilo il ricorso è quindi infondato.
Anche la questione dell'indulto (terzo motivo di ricorso) risente dell'erronea percezione e prospettazione, in punto di fatto, della condotta del LO. Nel ricorso si legge: ««in prima battuta sembra corretto ritenere che gli episodi di riciclaggio siano in realtà due». Ed invece, come s'è già detto, il fatto accertato dai giudici di merito è costituito da una condotta protrattasi, senza soluzione di continuità, per un considerevole arco temporale nel corso del quale il LO ha riciclato denaro proveniente anche da traffico di sostanze stupefacenti.
L'indulto previsto dall'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, non si applica
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secondo quando previsto dal secondo comma della medesima disposizione, al n. 26) –
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all'648-bis c.p., limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Consegue che la condotta delittuosa in esame si sottrae all'area di applicazione dell'indulto invocato col ricorso, in quanto fra i reati presupposti indicati in contestazione vi è anche il traffico di sostanze stupefacenti. Quest'ultima circostanza non costituisce oggetto di specifica censura e del resto un'eventuale doglianza sul punto costituirebbe una censura in fatto, inammissibile in questa sede.
5 Il quarto motivo di ricorso riguarda la prescrizione di entrambi i reati contestati.
Per quello di cui al capo C) - procurata inosservanza della pena l'eccezione di prescrizione è fondata. Il reato risulta commesso in data 27 ottobre 2001 e quindi si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 27 aprile 2009. Tale termine si è in realtà spostato al 18 novembre 2009 per effetto di tre sospensioni determinatesi nel corso del processo.
Non altrettanto può dirsi per il delitto di riciclaggio, la cui consumazione si è protratta fino al 2002. Il termine di prescrizione, pertanto, maturerà solo il 1° luglio
2014. Le differenti conclusioni cui perviene la difesa si fondano, ancora una volta, su una differente interpretazione dei fatti addebitati al LO, prospettati come condotte singole ed isolate. Dell'erroneità di questo approccio si è già ampiamente detto e non giova quindi soffermarsi ulteriormente sul punto.
L'ultimo motivo di ricorso concerne il sequestro disposto ex art. 12-sexies 1. n.
306 del 1992, censurato per violazione di legge e difetto di motivazione. Sostiene il
LO che la sproporzione fra il suo patrimonio effettivo ed il reddito dichiarato non dipende dalla provenienza illecita di parte dei suoi guadagni, bensì dall'esistenza di redditi non dichiarati e fiscalmente elusi. Costituirebbero riprova di quanto affermato l'adesione fatta dal LO ai vari condoni fiscali succedutisi nel tempo e la circostanza che, nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi, la moglie abbia sostenuto l'esistenza di una società di fatto col marito che, fra il 1986 ed il 1996, avrebbe prodotto utili "in nero" per circa trenta miliardi di lire. Inoltre, il ricorrente menziona una consulenza tecnica di parte che avrebbe ricostruito la verosimile situazione reddituale occulta, dimostrando la compatibilità del suo patrimonio con i proventi effettivi.
Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte formatosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stante la sostanziale affinità di quell'istituto col sequestro disposto ex art. 12-sexies 1. n. 306 del 1992.
In proposito è stato affermato che «poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso
6 dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Cass. 6 maggio 1999. n. 2181).
In particolare, con particolare riferimento al caso - del tutto analogo a quello in esame - in cui l'interessato ha provveduto ad aderire ad un condono fiscale, si è ritenuto che non assume rilievo la circostanza che, a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo del c.d. condono "tombale", le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca» (ancora Cass. 6 maggio 1999. n. 2181; v. pure Cass. 27 maggio 2003, n. 36762).
In sostanza, l'adesione al condono fiscale non esclude di per sé la provenienza illecita del patrimonio, potendo oltre tutto consistere tale illiceità (che non necessariamente deve essere di rilievo penale) proprio nell'evasione fiscale, né elide ex post la “illiceità originaria”. Poiché il giudizio di proporzionalità deve essere effettuato fra la consistenza patrimoniale dell'interessato ed i suoi profitti leciti, il condono fiscale non ha alcuna incidenza in termini giustificativi dell'eventuale sproporzione fra patrimonio e reddito.
Inoltre, questa Corte ha chiarito che «ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili» (Cass. 23 settembre 1997, n. 4769; Cass. 19 novembre 2003, n. 813).
Nella specie i giudici di merito, pur senza compiere un accertamento diretto sui reati presupposti, ne hanno incidentalmente apprezzato la sussistenza, ricostruendo in modo analitico i rapporti fra il LO e la famiglia Di RI.
Per tali ragioni, non sussiste il lamentato vizio di motivazione del provvedimento di sequestro.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 390 c.p., estinto per prescrizione. Il trattamento sanzionatorio deve essere conseguentemente ridotto dell'aumento di pena per la continuazione inflitto con la sentenza di primo grado e confermato in appello. Tale aumento è stato fissato in mesi sei di reclusione ed €
1.500,00 di multa, tuttavia poi ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
7 Pertanto, la riduzione deve essere disposta nella misura di mesi quattro di reclusione ed
€ 1.000,00 di multa, sicché la pena residua è di anni tre di reclusione ed € 4.000,00 di multa.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 390 c.p., perché estinto per prescrizione, e ridetermina la pena complessiva da infliggere al
LO in anni tre di reclusione ed € 4.000,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2011.
Il Presidente Il Consigliere est.
Preto Q.
(dott.• Cosima D'Arrigo (dott. Pietro Antonio Sirena)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
ILICANCE TERRI
Claudia Pianelli
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