Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2003, n. 37751
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Sentenza 13 giugno 2003

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In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche dirette a un'utenza all'estero, la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile - quello del cd. istradamento, comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate dirette verso utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente e implicitamente a investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate a intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguente piena utilizzabilità dei relativi risultati.

È utilizzabile il contenuto di un'intercettazione di conversazione telefonica disposta, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., su utenza ubicata nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che l'altra utenza intercettata si trovi all'estero, in quanto il ricorso alla rogatoria internazionale è imposto solo allorché l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente su territorio straniero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2003, n. 37751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37751
    Data del deposito : 13 giugno 2003

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