Sentenza 13 giugno 2003
Massime • 2
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche dirette a un'utenza all'estero, la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile - quello del cd. istradamento, comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate dirette verso utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente e implicitamente a investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate a intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguente piena utilizzabilità dei relativi risultati.
È utilizzabile il contenuto di un'intercettazione di conversazione telefonica disposta, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., su utenza ubicata nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che l'altra utenza intercettata si trovi all'estero, in quanto il ricorso alla rogatoria internazionale è imposto solo allorché l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente su territorio straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2003, n. 37751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37751 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente -
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Libertà di BOLOGNA. nei confronti di:
1) GU LI, nato il [...];
2) LL AQ, nato il [...];
3) IJ RI, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 11/07/2002 del TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA. sentita la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. dr.ssa Elisabetta CESQUI che richiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO
GU IR, LL TR e JA RI hanno visto annullare dal Tribunale del Riesame di Bologna, con provvedimento in data 11 luglio 2002, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal GIP di Rimini, per la dichiarata inutilizzabilità del compendio delle intercettazioni telefoniche su utenza straniera, effettuate con il sistema del c.d. "istradamento", dalle quali emergevano gravi indizi di reità nei loro confronti - e di altri correi - quali imputati di violazione della Legge sugli Stupefacenti.
Ricorre il Procuratore della Repubblica di Rimini e denuncia erronea applicazione degli artt. 266, 271 e 272 Cpp e carenza di motivazione.
A ragione della impugnazione, sostiene il ricorrente PM che la captazione di conversazioni telefoniche dirette verso o provenienti da utenze estere, anche se effettuate su utenze cellulari, ed a prescindere che tale utenza radiomobile estera si trovi sul territorio italiano o su quello stranieri, non lede in alcun modo i principi di autonomia e sovranità dei singoli Stati alla cui tutela la normativa sulle rogatorie internazionali è preposta, dal momento che comunque almeno uno degli interlocutori si trova sul territorio italiano, e che tutte le operazioni di intercettazione, ricezione e registrazione, si svolgono su territorio italiano in conformità della norma di cui all'art. 266 Cpp. Ricorda a tal proposito l'insegnamento di questa Suprema Corte di cui a Cass. Sez. Quinta, n. 4401/1998, Assisi, e quello di questa stessa Sezione, n. 2321/1998, Bona, secondo le quali la procedura dell'"istradamento" non è di per sè lesiva di diritti o interessi giuridicamente tutelati, e tali da determinare la utilizzabilità delle conversazioni così captate.
Fa rilevare che, ove dovesse accogliersi il principio affermato nella impugnata ordinanza, dovrebbe concludersi per la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni captate allorché una delle utenze si trovi in territorio estero. Ricorda che la garanzia di cui all'art. 727 Cpp, in materia di rogatorie internazionali, vige ogni qualvolta la fonte di prova da intercettare si trovi su territorio di Stato estero, e non anche ove tale fonte si trovi in Italia, come nel caso di specie.
Deve, in fine, precisarsi che, in punto di fatto, quel Collegio del riesame ha ritenuto la inutilizzabilità delle telefonate intercettate su una utenza albanese in uso a non meglio identificato IA "con la conseguente violazione dell'art. 267 Cpp in relazione all'art. 271 Cpp trattandosi di sottoposizione ad intercettazione di utenza straniera chiamante dall'estero, che rende necessario il ricorso alla rogatoria internazionale ai sensi degli artt. 727 e segg. Cpp"; nell'affermare ciò, quello stesso Collegio ha ricordato la statuizione di cui alla sentenza di questa Sez. VI, 7 marzo 2000, n. 287, Rosmini. OSSERVA LA CORTE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nessun divieto di intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche è rinvenibile nei richiamati artt. 267 e 271 Cpp con riferimento ad utenze, per il solo fatto che una delle quali sia ubicata su territorio straniero.
In realtà, la specifica attività di captazione disposta dalla A.G. è legittima qualora sia rivolta, come fu rivolta nel caso di specie, alla utenza ubicata su territorio italiano, o in ogni caso a conversazioni e comunicazioni che transitino comunque su territorio italiano;
questo, ovviamente, a condizione del rispetto di tutti i presupposti e garanzie previste dall'ordinamento vigente a tutele della privacy di tutti i cittadini, siano essi italiani o stranieri:
ma ciò indipendentemente dal fatto che, nella captazione della conversazione, captata sia anche utenza (per sua parte) straniera. Naturalmente il ricorso alla rogatoria internazionale si rende necessario tutte le volte in cui vi sia attività diretta a percepire contenuti di conversazioni e comunicazioni che transitino unicamente su territorio straniero, con attività invasiva di quel territorio afferente alla sovranità di uno Stato estero. La qualcosa ovviamente non è tutte le volte che, come detto, l'attività di captazione autorizzata si svolga anche solo in parte in Italia, e riguardi comunicazioni o trasferimento di dati che, anche solo parzialmente, insistanto su territorio anche aereo soggetto alla sovranità italiana.
Questo quanto alla "territorialità" della vigenza legittima del "potere intrusivo" disciplinato dalle norme di cui agli artt.267-271 Cpp. Con specifico riferimento, poi, al sistema del c.d. "istradamento", per il quale la captazione avviene "per fascio", ovvero riguarda non una sola utenza, ma una serie di utenze riferite ad un solo numero identificativo iniziale, questa Suprema Corte ha già stabilito il principio secondo il quale, in tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile - quello del cosiddetto "istradamento", comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le sentenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettata. Di Conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la consequenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati (Cass. penale, sez. IV, 25 giugno 1998, n. 2321, Bona). In tema, per altro, di captazione di utenze estere, con il sistema dell'"istradamento", questa Suprema Corte, citata dal PM ricorrente, ha stabilito che l'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Nè il ricorso alla procedura del c.d. istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (così Cass. penale, sez. V, 2 luglio 1998, n. 4401, Assisi). Conclusivamente ritiene il Collegio che i superiori insegnamenti, interamente condivisibili, siano tali da indurre la legittimità delle intercettazioni ritenute inutilizzabili nel contesto della impugnata ordinanza, e pertanto che tale provvedimento, in accoglimento del ricorso, debba annullarsi senza rinvio, limitatamente alla parte in cui dichiara la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sulla utenza internazionale 0035569227593, e delle altre da essa dipendenti e parimenti dichiarate conseguentemente inutilizzabili.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 Cpp Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di GU IR, LL TR e JA RI. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 OTTOBRE 2003.