Sentenza 20 giugno 2003
Massime • 3
Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.
Il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di concorrente nel reato, pur quando quest'ultimo sia necessariamente plurisoggettivo, non è incompatibile al giudizio degli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità della citata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo della responsabilità dell'imputato, ma solo l'accertata inesistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 stesso codice, sicché è irrilevante a tal fine la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato nei riguardi di altri soggetti una precedente decisione nella quale la posizione di tale imputato in ordine alla responsabilità penale sia stata già comunque fatta oggetto di valutazione, essendo quest'ultima esclusa nella sentenza di patteggiamento. (V. Corte cost., 2 novembre 1996 n. 371).
È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di "reformatio in peius".
Commentari • 3
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Per giudicare della liceità dell'accesso effettuato da chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico, è la finalità perseguita dall'agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso, il quale mai può essere esercitato in contrasto con gli scopi che sono a base dell'attribuzione del potere, nonchè, com'è stato già rimarcato, in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall'amministratore del sistema. Configurabile il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in quei casi nei quali l'accesso abusivo si verifichi non già in ambito pubblico ma in ambito privato, soprattutto quando l'accesso avvenga utilizzando credenziali lecite, ma la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2003, n. 36536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36536 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2003 |
Testo completo
36536/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
VAROLA Presidente Udienza pubblica Dott. GI
del 20/06/03 1. Dott. MARIO FANTOCCHIOTTO Consigliere
2. " SENTENZA AN DE CHIARA Consigliere
3. "1 NICOLA N. 1024 BOTTALICO Consiglier
4 " MICHELE R.G.N. 25179/02 BESSON Consigliere
ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA
Richiesta copia studio "Ciesti Sul ricorsa proposta da dal Sig. per diritti € 37.476 1) UC AF;
2) RA US;
3) Fe- 25.903
IL CANCELLIERS dele AG;
4) OM ON;
5) AC Arcan-
gelo; 6) TR NZ;
7) TR AU;
8)
LO BE;
9) BE LL;
10) Vincen-
zo AR;
11) OM LO;
12) SA I-
NT; 13) LU AR;
14) OC TO;
15) Lo RO GI;
16) AP ME;
17) ON CE;
18) VI GI;
19) RO SO;
20) RO IO;
21) RO Raf-
faele; 22) TU SA;
23) CE TA.
avverso la sentenza della Corte di Appello di RO
del 9 luglio 2001.
So.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere CE DE CHIARA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Ga-
lati che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confON di IS Vincen-
-zo, in quanto i reati a lui ascritti capi 180 e
182 della rubrica -, già derubricati ciascuno in estinti per tentata truffa, sono da dichiararsi intervenuta prescrizione;
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
nei confON di VI GI, limitatamente ai reati a lui ascritti ai capi 180 184 della rubri-
ca, in quanto, già derubricati ciascuno in tentata truffa, sono da dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione e rinvio alla Corte di Appello di RO
per la determinazione della pena residua. Rigetto
nel resto del ricorso VI.
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
nei confON di TI OM e VE US,
limitatamente ai reati loro rispettivamente ascrit-
ti ai capi 180 e 182 della rubrica, in quanto già
derubricati ciascuno in tentata truffa, sono da di-
2 chiararsi estinti per intervenuta prescrizione e
rinvio alla Corte di Appello di RO per la deter-
minazione della pena residua. Rigetto nel resto dei ricorsi TI e VE.
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
nei confON di RA TO, limitatamente al reato a lui ascritto al capo 180 della rubrica, in quanto, già derubricato in tentata truffa, è da di- echiararsi estinto per intervenuta prescrizione rinvio alla Corte di Appello di RO per la deter-
minazione della pena residua. Rigetto nel resto del ricorso RA. Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confON di IR SA limitatamente
I) ai reati a lui ascritti ai capi 182 e 192 della rubrica, in quanto, già derubricati ciascuno in
tentata truffa, sono da dichiararsi estinti per in-
tervenuta prescrizione e rinvio alla Corte di Ap-
pello di RO per la determinazione della pena re-
sidua; II) alla revoca della sospensione condizio-
nale della pena. Rigetto nel resto del ricorso MI-
RANTE.
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
nei confON di AG FE, limitatamente ai reati a lui ascritti ai capi 182 e 192 della rubri-
3 ca, in quanto, già derubricati ciascuno in tentata truffa, sono da dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione e rinvio alla Corte di Appello di RO
per la determinazione della pena residua ed annul-
lamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confON dello stesso AG FE limitatamente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rigetto nel resto del ricorso AG.
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confON di LO AE GI e AT
ME, limitatamente alla revoca della sospen-
sione condizionale della pena. Rigetto nel resto del ricorso LO AE.
Dichiararsi inammissibili i ricorsi di LI
AF, NE NZ, RO SO, RO
IO, RO AF, SS LO, LI Salva-
tore, LI BE, US TR, RC TA
e ER EL.
Rigetto dei ricorsi di AR LU, AN
CE e AB LO.
Uditi, per la parte civile gli avvocati presenti che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza - che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
4 con sentenza della Corte di Appello di RO in data
9 luglio 2001 veniva riformata la sentenza del Pre-
tore di RO
- sezione distaccata di Frascatisezione
- del
4.5.1999 appellata da UC AF, RA
US, AG FE, ON OM, Ventrone
NZ, SO LO, AR NZ, Tomassi-
ni LO, RA SA, OC TO, Lo
RO GI, CE TA, TU SA,
RO AF, RO, IO, RO SO, VI
GI, ON CE, AP Domeni
co, AR LU, LL BE, AU Pie-
tro, AC EL.
Tutti gli imputati erano stati ritenuti responsabi-
li dei reati di truffa aggravata e falso in scrit-
tura privata in danno di vari comuni del Lazio.
- a seguito di provvedimento della Nell'anno 1991
regione Lazio che vietava la utilizzazione della discarica di Malagrotta per lo smaltimento di ri-
fiuti solidi urbani prodotti al di fuori del Comune di Roma molti comuni si erano rivolti a soggetti operanti nel settore i quali assicuravano lo smal-
timento dei rifiuti in discariche autorizzate.
Tutti gli imputati facevano apparire mediante falsa documentazione il regolare smaltimento dei rifiuti che, invece, venivano dispersi in discariche abusi-
5 ve con danno dei predetti comuni che retribuivano il servizio con importi superiori al dovuto sia
perché venivano indicate discariche notevolmente
distanti dal luogo di produzione dei rifiuti, sia perché veniva indicata una quantità di rifiuti su-
periori a quello reale.
D'altronde, violando la normativa richiamata nel contratto di appalto fornivano ai Comuni una pre-
stazione diversa da quella pattuita.
Gli imputati hanno proposto ricorso e presentato in termine i motivi.
La Corte prima di esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, ritiene di dover esaminare per evi-
tare ripetizioni le eccezioni relative alla compe-
tenza territoriale, del giudice proposto da alcuni ricorrenti.
Nei motivi del ricorso si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 lett. c) c.p.p.) in relazione agli artt. 4 e 16
incompetenza territoriale del Pretore di c.p.p.,
Frascati e conseguente nullità della sentenza di primo grado e di appello.
Si rileva che il Pretore ha ritenuto reato più gra- ve secondo il disposto dell'art. 16 1° CO.
c.p.p., quelli contestati ai capi sub 186 e 188
6 (truffa aggravata) commessa nei comuni di Montecom-
patri e di Marcellina e ricadenti sotto la sua giu-
risdizione.
Orbene, si rileva l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. 1
non è ad effetto speciale né stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, per cui non se ne doveva tener conto per determinare la gravità
del reato ai fini dell'art. 16 c.p.p. escludendo i reati sub 190 e 203 di pari gravità.
Doveva, pertanto, essere applicato il criterio sup-
pletivo temporale previsto dall'art. 16 c.p. attri-
butivo della competenza territoriale al giudice nel cui territorio è stato commesSO il primo reato.
Nella specie competente era il Pretore di Civita-
vecchia essendo stato effettuato il pagamento ante-
riore agli altri nel comune di Santa Marinella e cioè il 7 maggio 1992 rispetto alla data del 21
maggio 1992.
La impugnata sentenza ha rilevato che la regola prevista dall'art. 4 c.p.p. non si applica nel caso di competenza territoriale determinata da connes-
sione in quanto secondo il disposto dell'art. 16
3 c.p.p. il criterio di individuazione del rea-CO.
to più grave è quello per il quale è prevista la pena più grave.
7 Detto criterio è autonomo rispetto alla regola dell'art. 4 c.p.p..
Osserva la difesa che la regola stabilita dall'art. 4 c.p.p. è collocata nelle disposizioni generali sulla competenza, pertanto essa si applica sempre
salvo espressa eccezione.
I canoni previsti dall'art. 16 c.p.p. sono aggiun-
tivi e non autonomi per cui entrambi gli articoli concorrono ai fini della determinazione del giudice competente.
La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato che non sarebbe comunque possibile ove si ritenesse la pari gravità dei reati utilizzare il criterio tem-
porale in quanto il mandato di pagamento indicato dagli imputati non risulta essere l'atto rappresen-
tativo della consumazione della prima tra le truffe sottoposte a giudizio. Tutti i capi di imputazione presi a riferimento (186,188,190 e 203) individuano il tempo di commissione dei reati a partire dal giugno 1992 per cui non è possibile affermare che un pagamento risalente al 28 aprile 1992, sia, in assoluto, rappresentativo della consumazione del primo reato. Nel dubbio sull'elemento temporale devono essere
applicati i criteri previsti in via generale dagli
8 artt. 8 e 9 c.p.p. ed in particolare quello di cui all'art. 9 comma 3 c.p.p. che individua la compe-
tenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la no-
tizia di reato che è nella specie il P.M. presso la
Pretura di RO. (sez. Frascati).
Per l'imputato AG si deduce la mancanza di mo-
tivazione della sentenza sulla eccezioni svolta nei motivi d'appello e precisamente sulla circostanza che non concorrendo nei reati sub 186 e 188 la com-
petenza territoriale era del giudice di Frosinone.
La Corte rileva che le argomentazioni svolte dalla difesa sono fondate soltanto con riferimento alla valutazione del reato più grave in quanto fra i de-
litti, la pena più elevata nel massimo è quella edittale ovvero quella risultante dall'aumento per le aggravanti ad effetto speciale. Pertanto, sol-
tanto con riguardo di tali ipotesi opera lo sposta-
mento della competenza territoriale per concessio-
ne.
Non si è, peraltro, determinata alcuna violazione di legge o nullità della sentenza in quanto anche considerando di pari gravità i reati commessi dagli imputati, come ha rilevato la sentenza impugnata, ed
è incontestato dai ricorrenti con valide argomenta-
9 zioni, non è possibile affermare in assoluto quale data sia rappresentativa della consumazione del primo reato per cui non poteva essere applicato il criterio temporale
- bensì quello previsto dagli artt. 8 e 9 c.p.p. ed in particolare quello di cui all'art. comma 3 c.p.p. che individua la compe- tenza del giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la no-
- è quello di tizia di reato che nel caso de quo ccN RO, conseguente determinazione della competenza del Pretore di Frascati.
In tal modo è superata anche la fondata doglianza del AG con riferimento alla sua estraneità a fatti di cui ai capi 186 e 188, in quanto essi non hanno rilievo decisivo, dovendosi tener conto di
tutti i reati contestati agli imputati e ai quali
AG concorre (capo 203). Si rileva, inoltre,
che lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e 16 c.p.p. è deter-
minato anche dalla continuazione (Cass. pen.
12.1999 n. 214884). Pertanto, il criterio alterna-
tivo a quello ael reato più grave, ritenuto nella sentenza impugnata è valido al fine della determi-
nazione della competenza del Pretore di Frascati.
La Corte ritiene di trattare congiuntamente le do-
10 glianze svolte da alcuni difensori degli imputati con riguardo alla qualificazione del fatto quale truffa.
In particolare vengono svolte critiche alla valuta-
zione della esistenza del danno e con riguardo al concorso di persone nel reato in relazione alla po-
sizione degli autotrasportatori dal momento che gli autori materiali della asserita condotta truffaldi- na sarebbero identificabili esclusivamente negli imprenditori che si aggiudicarono gli appalti dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
Orbene, la sentenza impugnata che si integra con quella di primo grado, ha logicamente ed esaurien-
temente motivato la realizzazione del reato di truffa a carico di tutti gli imputati nelle rispet-
tive posizioni di imprenditori, di trasportatori e di intermediari. Invero, la realizzazione degli ar-
tifizi e raggiri si è concretizzata in modi diver-
si in alcuni casi i pagamenti da parte dei comuni sono avvenuti su presentazione di fatture (emesse dalle ditte titolari dell'appalto, in altri casi previa esibizione da parte del titolare dell'appalto di formulari attestanti lo smaltimento in discarica sui quali è stato opposto il falso timbro e falsa firma del destinatario;
in altri ca-
11 si su alterazione della quantità dei rifiuti smal-
titi. Gli artifizi e raggiri si sono concentrizza-
ti, inoltre, nella promessa ai comuni di regolare smaltimento dei rifiuti presentandosi come ditte specializzate munite delle necessarie autorizzazio-
ni e nell'assumere falsamente, al momento della ri-
chiesta di pagamento, l'avvenuto smaltimento pre-
sentando documenti materialmente falsi attestanti con false firme e timbri la ricezione in discariche autorizzate inducendo in errore gli amministratori comunali. Ciò, evidenziano le sentenze è rimasto accertato dalla documentazione in atti e dai con-
trolli di polizia giudiziaria eseguiti.
Appare evidente il concorso di persone nel reato in quanto gli appaltatori esibivano fatture false di documentazione, relative a trasporti effettuati in modo diverso dai trasportatori e cioè in cave ab-
bandonate, buchi e laghetti per cui questi ultimi non possono ragionevolmente contestare la consapo-
lezza dell'illecito smaltimento - anche perché
non ritiravano, ovviamente, le bolle di attestazio-
ne dell'avvenuto smaltimento.
Trattandosi di truffa contrattuale ai fini della responsabilità penale è necessario che ogni oggetto abbia apportato con la sua condotta un contributo
12 causale alla realizzazione della ipotesi criminosa con la consapevolezza della condotta che gli altri concorrenti hanno posto in essere.
Conseguentemente si è rilevato che quanto all'appaltatore è pacifico che senza il suo inter-
vento non ci sarebbe l'affidamento dell'appalto da parte della pubblica amministrazione, quanto all'intermediario costui ha messo in contatto ap-
paltatori con trasportatori e di fatto ha gestito tutte le attività di smaltimento rifiuti;
quanto a trasportatori essi hanno provveduto materialmente dietro corrispettivo all'abbandono dei rifiuti, né
avevano scontrini di peso e bolle timbrate.
costitutivi delCon riguardo agli altri elementi reato di truffa e cioè l'ingiusto profitto ed il danno, la sentenza ha rilevato che la prestazione fornita dagli appaltatori è stata differente ed in-
feriore a quella pattuita sia con riguardo all qualità che al costo, mentre i comuni hanno pagato per un servizio diverso.
Pertanto, si ritiene logica e congrua la motivazio-
ne svolta in proposito dalla sentenza impugnata che si integra con quella di primo grado.
RO OS, RO LE, RO LI
I ricorsi vengono trattati congiuntamente svolgendo
13 identici motivi.
Con il primo motivo viene dedotto il difetto di mo-
tivazione della sentenza in punto responsabilità.
In particolare RO SO afferma di essere del tutto estraneo alla vicenda in quanto era stato ti-
tolare della Eco Sud senza svolgere alcuna attività
in proposito;
RO AF si dichiara estraneo alla vicenda e di essere soltanto il proprietario di alcuni camions confluiti nella Eco Sud e si in-
teressava degli aspetti tecnici dei mezzi della so-
cietà del fratello;
RO IO afferma di essersi limitato a smaltire i rifiuti senza nulla sapere della loro provenienza.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione della sentenza in ordine alla congruità
delle pene irrogate ed attenuanti generiche. inLa Corte rileva che i motivi svolgono censure fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato considerando le attività svolte dai ricor-
renti. Essi si interessavano della raccolta e smal-
timento dei rifiuti a mezzo di due società Etruria
Ambiente s.r.l. ed Eco Sud.
Sono state considerate le affermazioni del Lucarel-
li che afferma di avere trattato con RO SO
per conferire i rifiuti nelle discariche;
le affer-
14 mazioni di RO IO dichiaratosi legale rappresen-
tante della società Etruria. Presso il UC
sono state rinvenute fatture a lui rilasciate dalla eco Sud ed assegni della di lui moglie al RO IO con il timbro di girata della Eco Sud e la firma del predetto imputato. Si è rilevato che SS
IC titolare di discarica ha riferito che i RO
Scaricavano rifiuti defermandone la provenienza re-
gionale. Nel timbrare le bolle si era accorto che provenivano dal Lazio ed aveva interrotto ogni rap-
porto con loro.
E' dimostrato, quindi, il pieno coinvolgimento di tutti gli imputati nella commissione dei reati ascritti e, d'altronde, il motivo svolto non pre-
senta neppure il requisito di specificità limitan- dosi ad affermazioni apodittiche senza svolgere critica alla motivazione della sentenza.
Il secondo motivo svolge censura in fatto della de-
cisione impugnata che ha valutato il ruolo degli imputati e la personalità connotata da precedenti specifici.
Consegue la inammissibilità dei ricorsi.
RC GAETANO. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 601, 606 lett c) c.p.p. per omesso avvis
15 della celebrazione del giudizio di appello non es-
sendo stato notificato l'atto di citazione né gli avvisi per il prosieguo di udienza.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione in ordine al diniego delle attenuanti gene-
riche.
La Corte rileva che il primo motivo è manifestamen-
te infondato in quanto la notifica del decreto di
- né citazione è avvenuta al domicilio dichiarato erano dovuti altri avvisi
Il secondo motivo svolge censura in fatto della de-
cisione impugnata che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche considerando il ruolo di pro-
tagonista del CE, i suoi precedenti penali ed in numero dei fatti contestati.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
LI OR
Con il primo motivo si deduce la nullità della sen-
tenza per violazione dell'art. 606 co. lett. b)
c.p.p. per erronea applicazione della legge e man- canza e manifesta illogicità della sentenza.
In particolare si afferma che la sentenza si limita a confermare il giudizio di responsabilità svolto nella sentenza di primo grado senza valutare il
interrogatori resi dall'imputatocontenuto degli
16 nel corso dei quali nega che le firme sulle bolle siano le sue ed afferma di aver lavorato per conto del CE e della ditta OR elencando le disca-
riche ove avveniva lo smaltimento dei rifiuti.
Con il secondo motivo si deduce la erronea applica-
zione della legge penale e mancanza e manifesta il-
logicità della motivazione della sentenza con ri-
guardo al diniego delle attenuanti generiche e ri-
duzione delle pene.
La Corte rileva che entrambi i motivi svolti si ri-
solvono in censure in fatto della decisione impu-
gnata e non sono specifici. La sentenza ha svolto ampia e logica motivazione considerando, con riguardo alla affermazione di re-
sponsabilità, il fatto che non ha disconosciuto i formulari nei quali veniva indicato come vettore;
presso CE TO di fattureil rinvenimento emesse dal TU alla Florean società del CE
per trasporti effettuati presso la discarica Alma;
gli accertamenti eseguiti per i quali i rifiuti non erano mai pervenuti presso le discariche indicate nei formulari.
Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e riduzione della pena, sono state valutate le gra-
vità dei fatti ed i precedenti dell'imputato, per-
17 tanto la motivazione della sentenza è logica ed ap-
pagante.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
LI LE
Con il primo motivo deduce violazione falsa appli- cazione dell'art. 606 lett. b) e) c.p.p. in rela-
zione all'art. 640 c.p. e contraddittorietà della motivazione.
Si rileva che nella condotta dell'imputato è ravvi-
sabile soltanto il reato ex art. 25 1° CO. D. P. R.
915/82 consistente nell'aver falsamente rappresen-
tato l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in discari-
che autorizzate, manca il quid plums rappresentato da una serie di artifizi e raggiri posti in essere per indurre in errore le amministrazioni regionali nella fase della stipula del contratto e dell'ingiusto profitto rappresentato dal ricevimen-
to del pagamento per trasporto e smaltimento dei
rifiuti non rispondenti al vero.
Si afferma che il UC non partecipava allo smaltimento dei rifiuti al quale provvedevano gli intermediari;
che non possono essere considerati riscontro alle chiamate in correità, il ritrovamen-
to di bolle da lui timbrate ed il fatto che in al-
cuni formulari erano indicati quantitativi smaltiti
18 superiori a quelli realmente effettuati.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena.
La Corte rileva che i motivi svolgono censure in
fatto della decisione impugnata e sono anche, mani-
festamente infondati. Invero, la sentenza ha logi-
camente motivato sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale truffa, sia un punto re-
sponsabilità. Si è rilevato che UC titolare dell'appalto per il servizio di smaltimento di nu-
merosi comuni ha falsamento attestato di aver ef-
fettuato lo smaltimento dei rifiuti in discariche del meridione esibendo documentazione falsa. Sono
stati, infatti, rinvenuti presso il suo garage un falso timbro della discarica di Nardò; bolle di trasporto timbrate in bianco. Sono stati, inoltre,
considerati gli accertamenti dei comuni sul falso quantitativo dei trasporti effettuati le afferma-
zioni del coimputato RO IO e di CO sulla sua colpevolezza della illiceità del fatto.
La condotta dell'imputato, come è stato evidenziato nelle sentenze impugnate, si è realizzato con arti-
fizi e raggiri consistiti nelle false attestazioni sia con riguardo allo smaltimento dei rifiuti sia
19 sul loro quantitativo, per cui ha conseguito un in-
giusto profitto con danno delle amministrazioni.
Anche con riguardo al secondo motivo la sentenza
svolge adeguata motivazione considerando i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
ER AR
Con il motivo del ricorso deduce carenza ed illogi-
cità delle motivazione della sentenza ax art. 606
lett e) c.p.p. in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla affermazione di responsabilità in quanto non è stato dimostrato se l'autorizzazione a scaricare i rifiuti provenienti dal Comune di Net-
tuno sia state concesse dal ricorrente O dalla
proprietaria della discarica Giovinazzo Antonia.
Si deduce, inoltre, il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte osserva che i motivi svolgono censura in
fatto della decisione impugnata.
La sentenza ha svolto ampia e logica motivazione valutando le dichiarazioni di OC che curò
trasporti dei rifiuti nella discarica di Giovinazzo
di Dropia di cui era titolare l'imputato ed il rin-
venimento di bolle con il timbro della discarica.
Le attenuanti generiche sono state negate con logi-
20 ca motivazione valutando i precedenti penali e le gravità del fatto.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
NE CE
Con il primo motivo si deduce la manifesta illogi cità della motivazione della sentenza in punto re-
sponsabilità non essendo state congruamente valuta-
te la testimonianza di IÒ SA per la qua-
le l'imputato non ha mai prelevato i rifiuti prove-
nienti dal Comune di Pomezia e non risultando che l'imputato ha affermato di aver trasportato al-
la SASPI i rifiuti di Pomezia.
Si rileva, inoltre, la nullità ex art. 606 co. 1
lett. c) in relazione all'art. 125 n. 3 c.p.p.
avendo la sentenza valutato due episodi ben distin-
ti nel tempo e nello spazio, che hanno dato origine a distinte imputazioni.
La Corte rileva che il motivo è una censura in fat-
to della decisione impugnata. La sentenza ha svolto logica motivazione in ordine alla responsabilità
del TR legale rappresentante della società
VE-CA-SUD. Si è rilevato che i timbri e firme della discarica SS sono falsi in quanto non risulta essere mai stato effettuato lo scarico. In tal sen
SO si sono svolte le dichiarazioni di SC il
21 quale ha affermato di non avere mai effettuato i trasporti, mentre gli imputati OC e Cardiello
lo hanno indicato quale coinvolto nello smaltimento dei rifiuti del comune di Pomezia.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
US ET
Con il motivo del ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in rela-
zione all'art. 640 c.p. e difetto di motivazione della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in punto responsabilità anche con riguardo alla aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.p. ed alla diminuente di cui all'art. 114 c.p..
La Corte rileva che il motivo svolto manca del re-
quisito della specificità limitandosi ad afferma-
zioni apodittiche. La sentenza ha logicamente moti- vato il giudizio di responsabilità dell'imputato considerando che fu arrestato in flagranza di reato mentre effettuava un trasporto abusivo;
si è accer-
tato che i rifiuti in molti casi non sono mai per-
venuti negli impianti indicati nei formulari. La aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.
e la diminuente ex art. 114 C.P. sono state impli-
citamente considerate ed esclusa la diminuente va-
lutando il comportamento dell'imputato.
22 consegue la inammissibilità del ricorso.
LI BE
Con il motivo del ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. si contesta la motivazione del- 1
la sentenza che ha ritenuto non evidente la prova della innocenza dell'imputato ed applicato la pre- scrizione. Si deduce, inoltre, che l'imputato non ha avuto la possibilità di rinunciare alla prescri-
zione.
La Corte rileva che il primo motivo svolge una cen.
sura in fatto della decisione impugnata che ha lo-
gicamente motivato in ordine agli elementi di re-
sponsabilità a carico dell'imputato, considerando che non ha mai allegato ai formulari presentati gli scontrini di pesa e che la documentazione esibita per ottenere il pagamento era incompleta. Si è ri-
levato che l'imputato resosi conto che Di CO
aveva scaricato in modo irregolare, aveva presenta-
to una falsa documentazione integrativa per conse-
guire, comunque, il pagamento.
Non sussiste, quindi, la prevalenza della affermata estraneità ai fatti e, quindi, della innocenza
dell'imputato non risultando la innocenza prima fa-
cie ed oggetto solo di una constatazione da parte
23 871; cass. dei giudici. (Cass. pen. 6 6.8..1991 n.
pen. sez. 3^ 22.2.1991 n. 1944).
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto sin dal motivo di appello l'imputato poteva provvedere alla rinuncia alla prescrizione del reato,
ritenuta per effetto della concessione delle atte-
nuanti generiche.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
SS AO
Con il primo motivo deduce la nullità della senten-
za ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 539
c.p.p. in relazione alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.
In particolare si rileva che il Comune di Valmonto-
ne costituito parte civile chiese nel giudizio di primo grado la condanna del OM al pagamento di una provvisionale di lire 20.000.000, mentre ne una di Lire 80.000.000.è stata liquidata
D'altronde, anche la sentenza di primo grado quali-
ficato il fatto quale tentata truffa escludendo il danno non poteva esservi condanna alla provvisionale.
Il motivo è manifestamente infondato. Invero, il provvedimento che liquida somme a titolo di provvi-
sionale alla parte civile non è ricorribile in cas-
24
- azione perché insuscettibile di passaggio in giu-
dicato e destinato a rimanere assorbito nella pro-
uncia definitiva sul risarcimento che solo può es-
sere oggetto di impugnazione con ricorso per cassa-
cione (Cass. Pen. Ses. 6^ 22.12.1997 n. 11984 To-
fini).
Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione della sentenza contestando l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato come ritenuto in sentenza.
Il motivo svolge censura in fatto della decisione impugnata. Invero, la sentenza rileva che
1'imputato ha praticamente ammesso l'addebito, ri-
conoscendo di essersi rivolto al RA dato che non aveva autonoma possibilità di accedere ad im-
pianti fuori regione e gli fu indicata una discari- ca risultata chiusa. La sentenza rileva, inoltre,
che l'imputato ha ammesso di non aver effettuatu alcun controllo sul corretto operato di RA e
AG e che la documentazione allegata per otte-
nere i rimborsi era falsa esaminando gli scontrini di pesa. Tale motivazione è logica ed appagante e-
videnziando tutti gli elementi indicanti la consa-
pevolezza dell'imputato della condotta illecita.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
25 AT ME
Con unico motivo deduce la mancanza di motivazione della sentenza revoca della SO-con riguardo alla spensione condizionale della pena. La Corte rileva che la sentenza impugnata dà atto del motivo svolto relativo alla pena ed alle attenuanti generiche, e dispone la revoca della sospensione condizionale della pena soltanto nel dispositivo, non svolgendo alcuna motivazione in proposito nonostante non vi
fosse appello del P.M. sul punto. La sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi ad altra se-
zione della Corte di Appello di RO per il giudi-
zio nel corso del quale valuterà la ricorrenza del-
le ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 168 c.p.,
unico caso che consente la revoca della sospensione della pena, senza violare il principio delle rifor-
matio in peius.
AN AN
Con il primo motivo deduce la inosservanza ed erro-
applicazione della legge penale con riguardonea
alla conferma della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Si afferma la estra-
neità del ON al settore rifiuti della Eco-
minservice e che le eventuali irregolarità dimo-
strano la sua buona fede.
26 La Corte rileva che il motivo è generico e svolge censura in fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato considerato che l'imputato ha emesso fattura al RA, contabilmente emesse dalla società Ecomiservice e Napoletana espurghi con le quali non aveva rapporti;
ha ammesso di aver effettuato trasporto per conto del Conigliucci e di averle fatturate come Ecomservice.
Tali elementi hanno dimostrato il pieno coinvolgi-
mento dell'imputato nelle attività delittuose.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione in ordine al diniego delle attenuanti gene- riche. Il motivo è generico e svolge censure in
fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato il diniego valutando la personalità
le dell'imputato gravato dei precedenti penali e
oggettive gravità dei fatti commessi.
Consegue la inammissibilità del ricorso.
LO AE GI Con il primo motivo si deduce la violazione
dell'art. 606 lett. b) d) e) c.p.p. in relazion all'art 640 c.p. e 192 n. 1 c.p.p. violazione di legge e mancanza di motivazione. Si rileva che
all'imputato è contestato - quale elemento decisivo
-per l'affermazione di responsabilità il ritrova-
27 quattro formulari sui quali risultava mento di scritto a mano ed a stampatello il suo nome quale vettore di rifiuti.
Orbene, si deduce il difetto di motivazione della sentenza in quanto non è stato compiuto alcun ac-
certamento al fine di individuare gli operai che avevano eseguito il trasporto e se fossero alle di-
pendenze del Lo RO ed, inoltre, trattandosi di attività svolta a favore di ente pubblico doveva reperirsi nella contabilità della ditta del vettore la fatturazione dell'attività. La Corte rileva che il motivo svolge censura in
fatto delle decisione impugnata che ha logicamente motivato il giudizio di responsabilità. In partico-
lare si è rilevato che "sarebbe bastato alla difesa indicare quali fossero all'epoca dei fatti gli au-
tisti suoi dipendenti e chiederne l'esame per con-
testare che questi avevano recapitato i rifiuti del cui trasporto illecito è accusato". La mancanza di contabilità non è un elemento favorevole all'imputato ma indirettamente è stato ritenuto quale elemento di responsabilità dal momento che,
trattandosi di attività illecita era interessato ad occultarla.
Con il secondo motivo si deduce la violazione
28 ell'art. 606 lett. b) c) e) c.p.p. in relazione
All'art. 597 co. 3 c.p.p. ed in relazione all'art.
:63 c.p.p.. In particolare si rileva che la sen-
cenza ha proceduto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale nonostante che sul punto non vi fosse appello del Pubblico Ministero, vio-
lando il principio del tantum devolution quantum appellatum.
La sentenza non specifica in base a quali elementi si procede alla revoca del beneficio della sospen-
sione condizionale e nemmeno se si tratta di revoca cd automatica o discrezionale.
La Corte rileva che nella motivazione della senten- za non viene esaminata la revoca della sospensione condizionale disposta nel dispositivo. Il motivo è
fondato. Invero, secondo la giurisprudenza di que-
sta Suprema Corte, se l'impugnazione è proposta dal solo imputato non si può procedere alla revoca del-
la sospensione della pena inflitta per il reato og-
getto di giudizio disposta dal giudice di primo grado (SS.UU. 27.7.1998 n. 7551). Si può procedere alla revoca soltanto nella ipotesi di cui
-
all'art. 168 c. 1 c.p. che prevede una attività pu-
ramente dichiarativa e non discrezionale del giudi-
ce per cui non contravviene al principio della re-
29 formatio in peius. La sentenza deve essere annulla-
ca sul punto e gli atti trasmessi ad altra Sezione
della Corte d'Appello di RO che dovrà svolgere congrua motivazione sulle cause della revoca della sospensione della pena, secondo il principio di di-
ritto sopracitato.
Il ricorso va rigettato nel resto.
VI IN.
Con il primo motivo si deduce la inosservanza di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 16 c.p.p. in tema di competenza per ter-
ritorio. Si intendono richiamate e trascritte le motivazioni svolte dalle sentenze nell'esame del motivo comune a tutti gli imputati.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla illogicità e contradittorietà della motivazio-
ne della sentenza che ha considerato il ruolo di intermediario del VI in tutti gli episodi conte-
stati che;
invece deve essere riferito solo con ri-
guardo alla discarica di Mottola. Si contesta,
inoltre, la chiamata in correità del Di AR priva di riscontro;
si evidenzia che l'imputato non era
esperto del settore rifiuti né vi è prova che i timbri delle discariche erano falsificati.
30 con il terzo motivo si deduce la nullità della sen-
cenza per difetto di motivazione in relazione alle attenuanti generiche negate ed alla pena irrogata.
La Corte rileva che i motivi si risolvono in censu-
re di fatto della decisione impugnata che ha svolto logica motivazione valutando le dichiarazioni rese da Di AR, EL e RI i quali hanno rife-
rito di vari trasporti nei quali il VI risultava intermediario pagatore di tangenti che recuperava gonfiando il prezzo di trasporto.
Le attenuanti generiche sono state negate la pena ridotta per la qualificazione del reato di truffa quale tentativo considerato la quantità dei fatti reiterati e la personalità dell'imputato, svolgendo una adeguata motivazione. La Corte rileva che il reato sub 180 è estinto per prescrizione per cui la sentenza va annullata sul punto e gli atti devono essere trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di RO per la determinazione della pena.
Il ricorso va rigettato nel resto.
VE US
Con il primo motivo si deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 16 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p. con riguardo alla in-
competenza territoriale. Si intende richiamata
31 trascritta la motivazione svolta in proposito cell'esame del motivo comune a tutti gli imputati.
Con il secondo motivo si deduce la mancanza di mo-
tivazione sul punto concernente la dedotta nullità
del decreto di rinvio a giudizio per indetermina-
tezza della contestazione. Si evidenzia che alcuni capi di imputazione prevedono gli stessi concorren-
ti nel reato, le stesse condotte, le stesse parti offese e differiscono solo per le diverse quantità
di rifiuti smaltiti. Pertanto, la quantità minore di rifiuto di cui ai capi 221,244, 251 e 249 anda-
vano ricomprese in quelle di cui ai capi 218, 241 e
247.
La Corte rileva che il motivo è infondato in quanto la motivazione della sentenza è logica. Non si
tratta di indeterminatezza del capo di imputazione bensì di una minuziosa descrizione dei fatti adde-
bitati all'imputato e ritenuti diversi tra di loro come ha rilevato il Pretore trattandosi di for-
indicanti una diversa condotta mulari diversi dell'imputato.
Con il terzo motivo si deduce la mancanza di moti-
vazione in punto responsabilità secondo il disposto degli artt. 527 e 549 c.p.p. in quanto la sentenza tutti gli elementi favorevolinon ha considerato
32 all'imputato evidenziati nei motivi di appello. Con
il quarto motivo si deduce l'errore di motivazione che ha trasformato il RA da parte offesa in imputato.
Con il quinto motivo si deduce la violazione
dell'art. 110 c.p. mancando la prova del dolo dell'imputato; con il sesto motivo si deduce la
mancata motivazione riguardante la prova dell'illecito smaltimento.
La Corte rileva che i motivi devono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Invero, la impugnata sentenza ha confermato il giu-
dizio di responsabilità dell'imputato considerando una serie di elementi sfavorevoli prevalenti su
quelli proposti nei motivi di gravame.
La sentenza ha rilevato che il RA persona esperta nello smaltimento dei rifiuti operava in
Pomezia ed in una associazione riunente gli appal-
tatori del servizio rifiuti di vari comuni.
Con riguardo al Comune di Pomezia l'imputato ha agito assieme a ON e AR. A suo carico sono state valutate le dichiarazioni testimoniali rese
da Longobardi;
il fatto che nella sua auto sono
stati rinvenuti appunti nei quali sono indicate le attività di smaltimento e che la documentazione
33 controllata è risultata falsa. Sussistono a suo ca
rico anche le dichiarazioni rese da De AN An-
tonio per le quali il RA dava le indicazioni da riportare sui documenti;
il CH ha dichiara-
to essere l'imputato il coordinatore delle attività
di discarica mai effettuate.
La sentenza ha anche considerato che i rifiuti non sono mai arrivati nelle discariche né l'imputato ha dimostrato il contrario esibendo gli scontrini di pesa che di norma gli impianti rilasciano ad
ogni operazione di smaltimento. E' risultato inol-
tre la certificazione dell'imputato relativa allo smaltimento dei rifiuti nella discarica Mediterra-
nea 2, è successiva all'agosto 1992 quando detta discarica era chiusa.
La sentenza ha, quindi svolto una ampia disamina della condotta dell'imputato dimostrando con logica motivazione la sua responsabilità in ordine al rea-
to di truffe e falso. Realizzatesi le truffe nel promettere ai Comuni il regolare smaltimento des rifiuti, presentandosi quale ditta specializzata mu-
nita delle necessarie autorizzazioni e nell'assicurare falsamente, al momento della ri-
chiesta di pagamento, l'avvenuto smaltimento, pre-
sentando documenti falsi con riguardo alle firme e
34 timbri delle discariche.
Ciò è stato ritenuto anche alla stregua della docu-
mentazione dei controlli di PG.
Con il settimo motivo si deduce il difetto di moti-
vazione in punto generiche rilevando che non si è tenuto conto della incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento collaborativo.
Il motivo svolge una censura in fatto della deci-
sione impugnata che ha ritenuto congrua la pena ir-
rogata e non meritevole l'imputato delle attenuanti generiche per la gravità ed il numero dei fatti
contestati e per i precedenti penali. La Corte ri-
leva che sono estinti per intervenuta prescrizione i reati sub 180 e 182 per cui la sentenza va annul-
lata limitatamente a detti reati e gli atti vanno
trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di
RO per la determinazione della pena. Il ricorso
va rigettato nel resto.
RA AN
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 4, 8, 9, 16 c.p.p. in ordine alla competenza per territorio del Pretore di Frascati. La Corte
intende richiamate e trascritte le motivazioni svolte nell'esame del motivo comune a tutti gli im-
putati.
35 on il secondo motivo si deduce la totale carenza i esame e motivazione in ordine alla costituzione di parte civile del Comune di Nettuno, Collepada,
Cave e Valmontone avvenuta senza che il dichiaNT
fosse munito della procura speciale. La Corte rile- va che il Pretore aveva ritenuto validi gli atti compiuti e la Corte territoriale non era tenuta a
motivare in quanto i motivi di appello erano gene.
rici non svolgendo critica specifica e riproponevaɲo
la censura relativa alla autenticazione delle firme risolte nella sentenza.
Con il terzo motivo si deduce la incompatibilità
del giudice di primo grado per violazione dell'art. 34, 36, 444 c.p.p. La Corte rileva che attesa la peculiarità della sentenza di applicazione della pena su richiesta,
pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la quale non postula la dimostrazione in positivo della re-
sponsabilità dell'imputato, ma solo le inesistenze
di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., deve escludersi che l'aver (messo una tale sentenza nei
confON di un concorrente nel medesimo reato, pur quando trattasi di reato necessariamente plurisog-
gettivo o a concorso necessario, costituisca motivo valido di astensione del giudice o di ricusazione
36 del giudice, nulla rilevando la sentenza della Cor-
te Costituzionale 371/96 dichiarativa della parzia-
le incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., nelle
parti in cui non prevedeva la ricusabilità
del giudice che aveva pronunciato o concorso a pro-
nunciare una precedente sentenza nei confON di altri soggetti, in cui la posizione dell'imputato ancora da giudicare, in ordine alla sua responsabi-
lità penale, fosse stata già valutata e ciò appunto in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte è incompatibile con una sif-
fatta valutazione per cui, qualora questa abbia in- vece indebitamente luogo, sarà per questa ragione,
e non per il fatto della avvenuta sentenza che il giudice può essere ricusato (cass. pen. sez. 5^
20.11.1997 n. 4730).
Orbene, il motivo svolto non è specifico in quanto si limita ad enunciare che nella sentenza di pat-
teggiamento “erano incidentalmente espresse valuta-
zioni di merito in ordine alla sussistenza dei rea-
ti contestati” senza specificare in cosa consistes-
sero queste valutazioni e con riferimento a quali reati e coimputati. D'altronde, 1 incompatibilità
può essere dedotta solo come motivo di ricusazione e non quale causa di nullità della sentenza. Con il
37 curent terzo motivo si deduce la causa di motivazione in ordine alla provvisionale concessa ai comuni.
Il motivo è inammissibile in quanto il provvedimen-
to che liquida somme a titolo di provvisionale alle parti civili non è ricorribile in Cassazione perché
insuscettibile di passaggio in giudicato e destina-
to a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, solo, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione. (Cass.
pen. sez. 6^ 22.12.1997 n. 11984).
Con il quarto motivo si deduce la illogicità mani-
festa della motivazione in riferimento alle norme di cui al D.P.R. 915/82 ed, in ordine alla sussi- che stenza del reato di truffa mancano gli elementi co-
stitutivi del reato.
La Corte rileva che il motivo svolge censura in
fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato la qualificazione giuridica del fatto qua-
le truffa e non contravvenzione. Si ripropone un motivo già svolto in sede di appello e logicamente valutato dalle sentenze impugnate considerato che l'imputato titolare della SIR sas sui formulari presentati ai Comuni per ottenere il pagamento dei trasporti riportava l'annotazione C/SIR, mentre
dalla documentazione sequestrata emerge che la pre-
38 detta società ha emesso fatture al ON per tut-
ti i trasporti le cui bolle riportano tale annota-
zione.
Dalle dichiarazioni delle guardie provinciali si accertato che i rifiuti non sono mai pervenuti alle discariche e che i timbri apposti sui documenti erano falsi.
Si è realizzato, quindi, un comportamento che inte-
gra il reato di truffa.
Anche con riguardo al denunciato vizio di motiva- zione sul diniego delle attenuanti generiche e
determinazione della pena, trattasi di censura in fatto delle decisione impugnata che ha valutato i precedenti penali dell'imputato e la gravità del
èfatto. La Corte rileva che il reato sub 180
estinto per prescrizione per cui la sentenza va an-
nullata sul punto e gli atti devono essere trasmes-
si ad altra sezione della Corte di appello di RO
per la determinazione della pena. Il ricorso va ri-
gettato nel resto.
AB CA
Con il primo motivo si deduce la violazione di er-
ronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 4 e 16 c. 1 c.p.p.. La Corte intende ri-
chiamata e trascritta la motivazione svolta
39 nell'esame della questione procedurale comune a
tutti gli imputati.
Con il secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazio-
ne all'art. 62 bis c.p. contestando la gravità del fatto. La Corte rileva che il motivo svolge censura in fatto della decisione impugnata che ha valutato
- la al fine di negare le attenuanti generiche personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici e la gravità del fatto commisurato al nu-
mero dei reati commessi.
Con il terzo motivo si deduce la violazione ed er-
ronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.. Si ripropone la tesi difensiva già svolta nei motivi di gravame per le quali l'imputato nulla sappia della illecita atti-
vità svolta dai trasportatori e l'unico responsabi-
le deve identificarsi nel AU. Trattasi di cen-
sure in fatto della decisione impugnata che ha lo-
gicamente motivato in punto responsabilità consi-
l'attività svolta dall'imputato il qualederando
per i comuni di Colleferro e Monteporzio Catone ha certificato lo smaltimento di quantità dei rifiuti superiori a quello realmente effettuato.
Si è rilevato che il BE effettuava consegna
40 dopo aver ricevuto da parte dei trasportatori docu-
menti in bianco senza il timbro della discarica re-
jativa alla ricezione dei rifiuti né era in posses-
so degli scontrini di pesa. L'imputato ha riferito l'agibilità della discarica di Condufuri che, inve-
ce, era CHIUSA.
Tale comportamento integra, come logicamente moti-
vato nella sentenza impugnata, un sistematico com-
portamento truffaldino svolto con il concorso dei
trasportatori e nessuna prova delle induzioni in errore da parte dei trasportatori.
Consegue il rigetto del ricorso.
AR GI
Con il primo motivo si deduce la violazione di leg-
ge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 16 c.p.p..
La Corte intende richiamata e trascritta la motiva-
zione svolta nell'esame delle questioni procedurali comuni a tutti gli imputati.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 500 e 513 c.p.p. in quanto la sentenza fonda di responsabilità anche sullail convincimento scorta delle dichiarazioni rese in primo grado da-
gli imputati i quali si sono avvalsi della facoltà
41 i non rispondere e sono state acquisite le dichia-
azioni rese in sede di indagini preliminari. Trat-
candosi di imputato di reato connesso non dichia-
NT si è violato il principio di cui all'art. 500
e 513 c.p.p. econ riguardo, alle dichiarazioni del dichiaranti esse non potevano essere utilizzate non essendovi stato il controesame.
La Corte rileva che il motivo è infondato;
invero,
come rilevato dalla sentenza, AR ha ammesso il ruolo di intermediario riconoscendo di aver con-
tattato i trasportatori senza verificare se fossero o meno autorizzati e che, quando si accertò che i
-
rifiuti di Pomezia non potevano essere accolti dalla Saspi, AU e NT "si arrangiavano”.
Tale terminologia è stata logicamente riferita alla
:
sua attività illecita in quanto riceveva bolle sen-
za il timbro della discarica e le consegnò al Noce- ra che vi oppose il falso timbro della SS.
L'imputato ha ammesso di aver consegnato i formula-
ri attestanti falsamente la discarica dei rifiuti in impianto regolare mentre erano finiti in una ca-
va.
Orbene, l'affermazione di responsabilità dell' im-
putato è correlata alle sue dichiarazioni ed alle indipendentemente dalleattestazioni documentali,
42 chiarazioni di altri correi ed in particolare del assorbite rauso per cui è asserito il quarto motivo del ri-
orso.
1 terzo motivo con il quale si deduce il difetto i motivazione con riguardo al diniego delle atte-
quanti generiche e determinazione della pena svolge censura in fatto della decisione impugnata che la esclude per i precedenti penali.
Consegue il rigetto del ricorso.
IS CE Con il primo motivo si deduce la violazione
° CO. lett. b) c.p.p. in relazione dell'art. 60 6 1
agli artt. 56 e 640 c.p. per errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta con-
figurabilità del reato di tentata truffa.
Si rileva che la contestazione di aver ricevuto il pagamento delle spese fissato in L. 182 al Kg. è
errato in quanto dal contratto di appalto intercor-
rente tra l'imputato ed il comune di Pomezia il
prezzo era a corpo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione al reato di tentata truffa avendo la sentenza illogicamente motivato non valutando che il AR ha realmente sostenuto i costi rappresentati e dei quali ha
43 chiesto il rimborso.
Con il terzo motivo si deduce la illogicità della motivazione della sentenza con riguardo al concorso di persona nel reato mancando le prove di un origi-
nario programma delittuoso predisposto da AR e
coimputati.
Con il quarto motivo si deduce la mancata retrodo-
tazione del tempus commessi delicti in relazione
alla modifica del capo di imputazione da truffa
consumata a quella tentata, modificato dal PM dal novembre 1992 al febbraio 1995.
Con il quinto e sesto motivo si deduce il difetto.
di motivazione con riguardo alla ritenute aggravan- ti ex art. 61 e 7 c.p. ed al diniego delle atte-
nuanti generiche.
La Corte rileva che i reati ascritti all'imputato sono estinti per prescrizione né sussistono le cau-
se di cui all'art. 129 c.p.p. La sentenza deve es-
sere annullata senza rinvio e vanno confermate le statuizioni civili.
TI ME
Con i motivi del ricorso deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) c) c.p.p. per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. considerando che il ON ha riportatę
44
1 solo due condanne per reato contravvenzionali e che ha sofferto lunga custodia cautelare che il Comune di Pomezia non si è costituito parte civile nei suoi confON.
Si deduce, altresì, la nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) e) c.p.p. in relazione all'art.
erronea interpretazione ed applicazione34 c.p.p.;
degli art. 640 e 110 c.p..
Si rileva, infine, la omessa declaratoria di pre-
scrizione in ordine ai reati ascritti sub 180 E 182
del decreto di citazione a giudizio derubricate le truffe in tentativo.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 34
c.p.p. si intende richiamato e trascritto, per evi-
tare inutili ripetizioni, quanto svolto nell'esame di analogo motivo proposto da OC TO.
Il motivo relativo al difetto di motivazione in or-
dine al diniego delle attenuanti generiche e deter-
minazioni della pena, svolge censure in fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato considerando la gravità dei fatti reiterati nel tempo e precedenti penali specifici per trasporti abusivi.
Il motivo svolto in punto responsabilità si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata
45 che ha logicamente valutato considerando che il Ca-
ON ha assunto l'incarico di smaltimento dei ri-
fiuti del Comune di Pomezia, senza avere una orga-
nizzazione propria ed utilizzando intermediari e ia trasportatori. Delta conoscenza dello illecito smaltimento si è ritenuta provata dal fatto che
controllava i carichi, il peso ed indicava le di-
scariche. Pertanto, non recepiva passivamente le indicazioni dei trasportatori ma era a conoscenza
delle modalità con le quali si concretizzava la at-
tività illecita- E' fondato il motivo con il quale si deduce la estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi 180 e 182, essendo decorso per intero il ter-
mine di prescrizione. La sentenza deve essere an-
nullata sul punto e gli atti trasmessi ad altra se-
zione della Corte di Appello di RO per la deter-
minazione della pena in ordine ai reati residui. Il
ricorso va rigettato nel resto.
IR OR
Con il primo motivo si deduce la nullità della sen-
tenza ex art. 606 lett. c) e) c.p.p. in relazione all'art. 34 c.p.p. non essendosi il Pretore di Fra-
scati astenuto nonostante la incompatibilità deri- vante dall'aver pronunciato sentenza ex art. 444
46 c.p.p. nei confON di alcuni coimputati.
Con il secondo motivo si deduce la illogicità della motivazione della sentenza con riguardo al reato di concorso in truffa.
Con il terzo motivo si deduce il difetto di motiva-
zione della sentenza con riguardo agli artt. 62 bis e 133 c.p..
Con il quarto motivo si deduce la mancata declara-
toria di prescrizione dei reati sub 182 e 192 c.p..
Con il quinto motivo si deduce la violazione
dell'art. 606 lett. b) e) c.p.p per erronea appli-
cazione dell'art. 168 e 597 c.p..
La Corte, esaminando il motivo del ricorso relativo all'art. 34 c.p.p. rileva che esso è infondato.
Si intende richiamato e trascritto, per evitare inutile ripetizione, quanto svolto nell'esame dell'analogo motivo proposto dal coimputato OC
TO.
Il motivo relativo al difetto di motivazione in or-
dine al diniego delle attenuanti generiche e deter-
minazione della pena svolge censura in fatto dell decisione impugnata che le ha escluse valutando la gravità dei fatti, il numero dei reati ed i prece-
denti penali specifici in tema di trasporti e smal-
timento di rifiuti e, comunque, riducendo la pena.
47 Il motivo relativo al difetto di motivazione in punto responsabilità, svolge censure in fatto della decisione impugnata che ha logicamente motivato considerando la sua posizione di intermediario tra appaltatori e trasportatori come accertato dalla
documentazione rinvenuta nei suoi uffici;
la dici-
tura "conto RA" annotata sui formulari relati-
vi al Comune di Pomezia che l'imputato non ha di-
sconosciuto; le dichiarazioni di OM e Rago-
sta per le quali il RA trattava con i traspor · tatori e le discariche nelle quali non sono mai
pervenuti i rifiuti indicati nei formulari.
Fondato è il motivo con il quale si deduce la
estinzione per intervenuta prescrizione dei reati sub 182 e 192 del capo di imputazione essendo de-
corso per intero il termine di prescrizione.
Fondato è il motivo relativo alla erronea applica-
zione dell'art. 168 C.P..
Invero, la sentenza impugnata ha revocato la SO-
spensione condizionale della pena concessa
all'imputato dalla sentenza di primo grado, consi-
derando la presenza dei precedenti penali specifi- ci. Orbene, non essendoci stato l'appello del Pub-
blico Ministero, la revoca della sospensione condi-
zionale della pena poteva essere disposta soltanto
48 nella ipotesi di cui all'art. 168 CO. 1 c.p. the prevede una attività dichiarativa e non discrezio-
nale del giudice (Cass. pen. SSUU 27.6.1998 n.
7551), per cui la sentenza doveva svolgere specifi-
ca motivazione in proposito.
La sentenza deve essere annullata relativamente ai reati sub 182 e 192 perché estinti per prescrizione nonché in ordine alla revoca della sospensione con-
dizionale della pena e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di RO per la de-
terminazione della pena in ordine ai residui reati e nuovo giudizio sul punto relativo alla revoca
della sospensione, nel corso del quale si atterrà
al principio di diritto sopra indicato.
AG EL
Con i motivi del ricorso si deduce la incompetenza territoriale del Pretore di Frascati;
la omessa mo-
tivazione della eccepita nullità del decreto di ci-
tazione a giudizio per indeterminatezza del fatto contestato;
violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p.
avendo la Corte territoriale negato il carattere di decisività della perizia richiesta in primo grado sulla quantità dei rifiuti presunti negli invasi e quelle risultanti nei registri;
sulla configurabi-
lità del delitto di truffa;
sul diniego delle atte-
49
1 nuanti generiche e detenzione della pena.
Con motivi (redatti Avv. Ciotti) si deduce, inol-
tre, la mancanza di motivazione in ordine alla ec-
incompatibilità cepita incompetenza per materia;
del Pretore di Frascati.
Con motivi nuovi si rileva con riguardo al diniego delle attenuanti generiche che la sentenza ha valu-
tato precedenti penali inesistenti perché depena-
lizzati e chiede aquisizione del certificato penale dell'imputato.
Con riguardo al motivo relativo alla incompetenza territoriale si richiamano le argomentazioni svolte nell'esame della questione procedurale comune agli imputati. Il motivo con il quale si deduce la incompetenza per materia del Pretore di Frascati è infondato in quanto, come rilevato, dalla sentenza impugnata non risulta assolutamente provata la connessione tra il procedimento e quello pendente all'epoca davanti al
GIP di RO.
Parimenti infondato è il motivo con il quale si de-
duce la incompatibilità del giudice di primo grado per aver definito ex art. 444 c.p. le posizioni dei coimputati. Si richiamano in proposito, per evitare ripetizioni, quanto svolto con riguardo alla mede-
50 j sima eccezione proposta da OC TO.
Infondato è il motivo con il quale si contesta lă
denegata rinnovazione del dibattimento per disporre perizia sulla effettiva collocazione dei rifiuti.
Invero, la sentenza ha logicamente motivato il di-
niego considerando il riscontro fornito dai testi confortato dalle annotazioni riportate nei loro re-
gistri e che l'eventuale rintraccio ed identifica-
zione dei rifiuti dei Comuni interessati, a notevo-
le distanza di tempo dai fatti, è impossibile con-
siderato anche il degrado dei materiali.
Il motivo relativo alla violazione dell'art. 555 c.
1 lett. c) c.p.p. essendo indeterminato il fatto contestato è infondato e generico in quanto non
viene assolutamente indicato quali siano gli ele-
menti di accusa manchevoli nei vari capi di imputa-
zione contestata.
I motivi con i quali si contesta la motivazione
della sentenza in punto responsabilità anche sotto il profilo del concorso nel reato di truffa svolgo-
no censure in fatto della decisione impugnata,
La sentenza impugnata ha svolto logica motivazione considerando che il AG gestiva di fatto le ditte Ecosal e DE effettuando trasporti com-
missionatogli dagli appaltatori operanti nel setto-
51 re rifiuti ed in particolare da UC;
Sabelli-
co, RA, OM, AR ed altri coimputati.
Negli uffici della società NS di cui AG
era titolare è stata rinvenuta una autorizzazione al trasporto dei rifiuti solidi urbani della Regio-
ne Campania in favore della E-COSAL, palesamente contraffatta per consentire all'imputato di utiliz-
zare il nome della società per eseguire i traspor-
ti. Quanto alla DE il suo titolare ha disco-
nosciuto le bolle di trasporto dei rifiuti in cui veniva indicate quale vettore detta società. Nella
società NS del AG è stato rinvenuto un timbro falso della DE che risulta apposto sulla bolla esibita a prova della avvenuta discari-
ca dei rifiuti. Nei formulari sono state indicate discariche nelle quali i rifiuti non sono mai per- venuti. E' stato dimostrato logicamente il pieno coinvolgimento del AG nelle attività illecite e la sentenza non merita censura.
Sono estinti per prescrizione i reati sub 182 e 192
del capo di imputazione essendo decorso per intero il termine massimo.
Il motivo relativo alla erronea motivazione della sentenza in ordine al diniego delle attenuanti ge-
neriche e determinazione della pena è fondato.
52 La sentenza impugnata dopo aver affermato (pag. 9)
che solo la incensuratezza può essere adeguatamente evidenziata ai fini di ritenere applicabile l'attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., nega le attenuanti generiche al AG “alla luce della
gravità e del numero dei reati e dei suoi preceden-
ti penali". Orbene, dalla acquisizione dei certifi-
:
cati penali l'imputato risulta immune da precedenti penali, per cui evidentemente la Corte territoriale ha considerato erroneamente quali reati fatti depe-
nalizzati. Quanto al riferimento alla gravità dei reati evidenziato dalla difesa quali erronei
-
trattasi di errore materiale dovendo la gravità ri-
ferirsi ai fatti.
La sentenza deve essere annullata relativamente ai reati sub 182 e 192 perché estinti per prescrizione nonché sul punto relativo al diniego delle atte-
nuanti generiche e gli atti trasmessi ad altra se-
zione della Corte di appello di RO per la deter-
minazione della pena in ordine ai residui reati e nuovo giudizio sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche che valuterà in piena autono-
mia. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
La Corte, conclusivamente deve dichiarare inammis--
sibili i ricorsi di UC AF, TR
53 NZ, RO IO, RO Raffaelle, RO SO,
OM LO, TU SA, LL BE,
AU PI, ON CE, CE TA,
ER EL;
rigettare i ricorsi di BE LO e AR
LU;
condannare tutti i predetti ricorrenti, in solido.
al pagamento delle spese processuali ed, inoltre
UC, TR, RO IO, RO AF, RO
SO, OM, TU, LL, AU, Fran-
cesconi, CE, ER, stante la colpa nella pro-
posizione del ricorso, ciascuno al versamento di eu-
ro 600,00 (seicento/00) alla Cassa delle Ammende;
annullare la impugnata sentenza nei confON di
AR NZ perché i reati sono estinti per pre- scrizione, ferme le disposizioni concernenti gli interessi civili;
annullare la impugnata sentenza nei confronti di
VI GI e OC TO relativamente al reato di cui al capo 180 perché estinto per pre-
scrizione e rinviare ad altra sezione della Corte
di Appello di RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati rispettivamente ascrit-
ti; rigettare i ricorsi nel resto;
Annullare l'impugnata sentenza nei confON di Ca-
54 ON OM relativamente ai reati di cui ai capi
180 e 182 perché estinti per prescrizione e rinvia-
re ad altra sezione della Corte di appello di RO
per la determinazione della pena in ordine ai reati residui rigettare il ricorso nel resto;
Annullare l'impugnata sentenza nei confON di I-
NT SA relativamente ai reati di cui ai capi 182 e 192 perché estinti per prescrizione ol- tre che sul punto relativo alla revoca della SO-
spensione della pena e rinviare gli atti ad altra sezione della Corte di appello di RO per la de-
terminazione della pena in ordine ai residui reati e nuovo giudizio sul punto relativo alla revoca
della sospensione, rigetta nel resto il ricorso;
Annullare l'impugnata sentenza nei confON di
RA US relativamente ai reati di cui ai capi 180 e 182 perché estinti per prescrizione e rinviare ad altra sezione della Corte di appello di
RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati, rigettare nel resto il ricorso;
annullare l'impugnata sentenza nei confON di Ra-
gosta FE relativmente ai reati di cui ai capi 182 e 192 perché estinti per prescrizione nonché
sul punto recutivo al diniego delle attenuanti ge-
neriche e rinviare ad altra sezione della Corte di
55 appello di RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati e nuovo giudizio sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche, ri-
gettare nel rsto il ricorso;
annullare 1 impugnata sentenza nei confON di LO
AE GI e AP ME relativamente alla revoca della sospensione della pena e rinviare ad altra sezione della Corte di appello di RO
per nuovo giudizio sul punto;
rigettare nel resto
il ricorso di LO AE;
Condannare AR NZ al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Pomezia li-
quidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinque-
cento/00) oltre IVA e CPA;
BE, AU, Cer-
ci, RO IO, RO SO, RO AF e Rago-
sta al pagamento, in solido, delle spese di parte civile in favore del Comune di Frascati liquidate,
di ufficio (Cass. pen. SSUU. 27.10.1999, 1149) in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e
CE,CPA; UC, RA, AG, OC,
RO IO, RO AF e RO SO, TU,
LO AE, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Genazzano li-
quidate in complessivi euro 1.5000,00 (millecinque-
cento/00) oltre IVA e CPA;
RA, AG, I-
56 NT, OC, CE, RO IO, RO AF e
RO SO, LO AE, VI, AU, France-
sconi, di paule vile in solido, al pagamento delle spese in favou all lomune di ON lifhilute in completiv. 1.500,00 (millecinquecento/00) comprese IVA e CPA;
RA, AG, RA, OC, CE, Roma
IO, RO AF e RO SO, TU, LOMAE-
STRO, VI, AU, ON, in solido, al pa-
gamento delle spese di parte civile in favore del comune di Fiuggi liquidate in complessivi euro
1.500,00 oltre IVA e CPA;
CE, RO IO, RO
AF e RO generoso, AG, AU, Traver-
sa, OC, VI, RA, LOAE, TU e
ON, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Fumone liqui-
date in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecen- :ltu IVA e era: to/00) ✓ UC, BE, AU, AG, Cer-
ci, RO IO, Roma Raffaele e Roma Generoso, in
solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Colleferro, liquidate in com-
plessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di UC Raf-
faele, TR NZ, RO IO, RO AF,
RO SO, OM LO, TU SA,
LL BE, AU PI, ON France-
57 SCO, CE TA, ER EL;
rigetta i ricorsi di BE LO e Cardiello
LU;
condanna tutti i predetti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, Lu-
carelli, TR, RO IO, RO AF, Roma
SO, OM, TU, LL, AU, Fran-
cesconi, CE, ER ciascuno al versamento di euro 600,00 (seicento/00) alla Cassa delle Ammende;
annulla la impugnata sentenza nei confON di Pa-
ris NZ perché i reati sono estinti per pre-
scrizione, ferme le disposizioni concernenti gli interessi civili;
annulla la impugnata sentenza nei confON di Sal-
vi GI e OC TO relativamente al reato di cui al capo 180 perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di
RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati rispettivamente ascritti;
rigetta i ricorsi nel resto.
Annulla l'impugnata sentenza nei confON di Ca-
ON OM relativamente ai reati di cui ai capi
180 e 182 perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di RO per la determinazione della pena in ordine ai reati re-
58 sidui;
rigetta il ricorso nel resto.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Mi-
NT SA relativamente ai reati di cui ai
capi 18 e 182 perché estinti per prescrizione ol-
che sul punto relativo alla tre revoca della SO-
spensione della pena e rinvia gli atti ad altra se-
zione della Core di appello di RO per la determi-
nazione della pena in ordine ai residui reati e
nuovo giudizio sul punto relativo alla revoca della sospensione, rigetta nel resto il ricorso.
Annulla l'impugnata sentenza nei confON di Tra-
versa US relativamente ai reti di cui ai capi
180 e 12 perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati, rigetta nel resto il ricorso;
annulla l'impugnata sentenza nei confON di Rago-
sta FE relativamente ai reati di cui ai capi
182 e 192 perché estinti per prescrizione nonché
sul punto relativo al diniego delle attenuanti ge-
neriche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di RO per la determinazione della pena in ordine ai residui reati e nuovo giudizio sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche, ri-
getta nel resto il ricorso;
59 annulla l'impugnata sentenza nei confON di LO-
AE GI e AP ME relativamente alla revoca della sospensione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di RO per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ri-
corso di LO AE;
Condanna AR NZ al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Pomezia liqui-
date in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecen-
to/00) oltre IVA e CPA;
BE, AU;
CE;
RO IO, RO SO, RO AF e AG
al pagamento, in solido, delle spese di parte civi-
le in favore del Comune di Frascati liquidate, di ufficio, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00)
oltre IVA e CPA;
UC, RA, AG, Noce- ra, CE, RO IO, RO AF e RO Genero-
So, TU, LO AE, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di
Gennazzano liquidate in complessivi euro 1.500,00
(millecinquenteo/00) oltre IVA e CPA, RA, Ra-
gosta, RA, OC, CE, RO IO, RO Raf-
faele e RO SO, LOAE, VI, AU,
ON, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di Paliano liqui-
date in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecen-
60 oltu to) comprese IVA e CPA;
RA, AG, RA,
OC, CE, RO IO, RO AF e RO Ge-
neroso, TU, Lomaestro, VI, AU, France-
sconi, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del comune di Fiuggi liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;
CE,
RO IO, RO AF e RO SO, AG,
AU, RA, OC, VI, RA, LO MAE-
STRO, TU e ON, in solido, al pagamento delle spese di parte civile in favore del Comune di̟
Fumone liquidate in complessivi euro 1.500,00 (mil- turur.c.rt lecinquecento,00)\ Lucarelli, Sabellico, Grauso,
AG, CE, RO IO, RO AF e RO Ge-
neroso, in solido, al pagamento delle spese di par-
te civile in favore del Comune di Colleferro, li-
quidate in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e
СРА.
RO, 20 giugno 2003
Il Presidente
(dr. Lui
Il Consigliere est.
(dr. CE DE CHIARA) thuchare DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 3 SET. 2003 г
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
61 IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi