Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2003, n. 36536
CASS
Sentenza 20 giugno 2003

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Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.

Il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di concorrente nel reato, pur quando quest'ultimo sia necessariamente plurisoggettivo, non è incompatibile al giudizio degli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità della citata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo della responsabilità dell'imputato, ma solo l'accertata inesistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 stesso codice, sicché è irrilevante a tal fine la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato nei riguardi di altri soggetti una precedente decisione nella quale la posizione di tale imputato in ordine alla responsabilità penale sia stata già comunque fatta oggetto di valutazione, essendo quest'ultima esclusa nella sentenza di patteggiamento. (V. Corte cost., 2 novembre 1996 n. 371).

È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di "reformatio in peius".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2003, n. 36536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36536
Data del deposito : 20 giugno 2003

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