Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18135
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Sentenza 20 dicembre 2002

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Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall'art. 23 D.Lgs. n. 415/1996 e quindi dall'art. 31 D.Lgs. n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, "in qualità di dipendente, agente o mandatario", l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, cod. civ. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18135
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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