Articolo 18 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 17Articolo 19
Versione
30 dicembre 1999
Art. 18. (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) 1. All' articolo 593 del codice di procedura penale , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 593 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente