Art. 18. (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) 1. All' articolo 593 del codice di procedura penale , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 593 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 593 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".