Sentenza 27 marzo 1996
Massime • 1
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli, donde la conseguenza che, in sede di richiesta della misura cautelare il pubblico ministero ha, verso il G.I.P., l'obbligo di allegare i decreti autorizzativi delle intercettazioni e, nel procedimento di riesame o di appello, il giudice "a quo" ha lo stesso obbligo verso il Tribunale e, in caso di sua inosservanza, il G.I.P. nel primo caso e il Tribunale della libertà nel secondo devono disporne l'acquisizione. Ne deriva che, in caso di riesame, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., decorre dalla data di arrivo di tali decreti al Tribunale. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di misura cautelare conclusosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 332 del 1995 che ha trasformato in perentorio il termine ordinatorio dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.; per essa, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità, in forza del principio "tempus regit actum", della disciplina anteriore a tale legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1996, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio La Torre Presidente R.G.N.
Dott. Piero Callà Componente 27158/95
Dott. Giulio Franco "
Dott. Giuseppe Consoli "
Dott. Nicola Marvulli "
Dott. Francesco Morelli (Rel.) "
Dott. Paolino Dell'Anno "
Dott. Santo Belfiore "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e da EO RN e EO GI avverso l'ordinanza in data 12 giugno 1995 del suddetto Tribunale;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione fata dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato generale dr. Sebastiano Suraci che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli indagati per manifesta infondatezza e per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
udito il difensore avv. Antonio Managò che ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero e l'accoglimento dei ricorsi degli indagati.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 giugno 1995 il Tribunale di Reggio Calabria confermava quella del 12 maggio con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di EO RN e EO GI per detenzione di gr. 190 di eroina (fatto accertato il 4 maggio 1995). Annullava invece la predetta ordinanza custodiale nei confronti di EO NZ e EO RU IP in ordine al concorso nel suddetto reato e nei confronti di EO RN in ordine al reato di detenzione di gr. 200 di eroina e gr. 6 di cannabis (capo 2) e a quello di detenzione abusiva di armi (capo 3), accertati il 4 febbraio 1995.
Riteneva il Tribunale la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo per EO RN e GI per detenzione dei 190 grammi di eroina rinvenuti, insieme a vario materiale destinato al taglio, sul terrazzo dell'edificio ove si trovava l'abitazione di EO RN, NZ e GI (capo 1 ), ciò in quanto dall'intercettazione di conversazioni telefoniche tra RN e GI precedenti e contemporanee alla perquisizione che aveva portato al rinvenimento della droga, nelle quali i due mostravano preoccupazione per il probabile ritrovamento, si evinceva la riferibilità agli stessi dello stupefacente. Riteneva invece non gravi gli indizi di colpevolezza a carico del EO NZ, che non compariva nelle suddette conversazioni, e a carico del EO IP RU, che veniva solo richiamato dai fratelli allorché costoro manifestavano la preoccupazione che la perquisizione potesse estendersi presso la sua abitazione. Sussistevano altresì le esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p. desumibili dalla gravità dei fatti e per il EO
RN altresì dai precedenti penali anche specifici. Quanto ai reati sub 2) e 3) ascritti al solo EO RN, i giudici di merito ritenevano che la sola identità tra il tipo di materiale utilizzato per il confezionamento della droga, rinvenuto in un locale adiacente all'abitazione dell'indagato, e quello trovato sul terrazzo, non costituisse grave indizio di colpevolezza. Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, l'avv. Antonio Managò nell'interesse di EO RN e l'avv. Michele Priolo nell'interesse di EO RN e GI.
Il primo lamenta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui disponeva l'annullamento del provvedimento restrittivo. Evidenziava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato sub 1) anche nei confronti di EO GI e IP RU, poiché nelle conversazioni telefoniche EO RN e GI parlano della droga poi ritrovata come di cosa appartenente e nella disponibilità di tutti e quattro i EO indagati, quindi anche di NZ, convivente di RN e GI e ivi agli arresti domiciliari per analogo reato, nonché di RU IP, presente sul luogo all'atto della perquisizione e del quale i due conversatori si preoccupano possa subire perquisizione nella sua abitazione. Quanto poi ai reati sub 2) e 3) il ricorrente sottolinea che la disponibilità da parte del EO RN del locale e quindi dell'eroina e dell'attrezzatura e delle armi ivi rinvenuta, risultava dimostrata anche dal fatto che all'interno del locale erano stati ritrovati mozziconi di sigarette che, a seguito di consulenza tecnica, era stato accertato essere state fumate dall'indagato, nonché dall'esistenza nella sua abitazione di una torcia elettrica verosimilmente adoperata per illuminare il locale suddetto, privo di energia elettrica.
L'avv. Managò, rinnovando l'eccezione proposta al Tribunale, rileva che la presenza in atti del solo decreto di convalida dell'8.4.1995 e non anche dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, non consente l'utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni, poiché la sanzione d'inutilizzabilità sancita dall'art.271 per la violazione anche dell'art.267 c.p.p. non riguarda solo il giudizio ma anche la fase delle indagini preliminari, donde la necessità della produzione da parte del pubblico ministero di tutti i decreti autorizzativi nella procedura incidentale in esame. Si rileva altresì che dalle conversazioni intercettate si sarebbe potuto dedurre un mero rapporto di conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza della sostanza stupefacente e quindi di mera connivenza. La preoccupazione del EO era del tutto equivoca, potendosi giustificare anche con la detenzione da parte di altri, specie se si trattava dei fratelli, e da ciò non poteva trarsi il convincimento della probabilità della sua colpevolezza. Si lamenta altresì che il Tribunale non abbia motivato su tutti gli elementi richiesti dall'art.274 per la sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi a richiamare soltanto i precedenti penali, ed abbia altresì omesso di spiegare le ragioni per le quali altra meno grave misura cautelare non fosse idonea a garantire le esigenze suddette.
L'avv. Priolo muove analoghe censure, rilevando la non utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche stante la non accertata loro regolarità, e il significato equivoco delle conversazioni, onde emerge, in particolare per quanto riguarda EO GI, che costui si limitava a riferire al fratello ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi.
La sesta sezione penale riscontrava un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine al problema della rilevanza in sede cautelare della violazione delle disposizioni contenute negli artt. 267 e 267 c.p.p. e, di conseguenza, della necessità della allegazione agli atti posti a fondamento della richiesta di misura restrittiva, e quindi anche di quelli da trasmettere al Tribunale della libertà ex art.309 5° comma c.p.p., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, l'una e l'altra in varie pronunce negate e in altre, specie più recenti, affermata. Disponeva pertanto la rimessione dei ricorsi a queste sezioni Unite. Con memoria, inviata dalla Procura generale presso questa Corte in data 30.11.1995, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria trasmetteva il decreto di intercettazione emesso in via di urgenza, quello di convalida del giudice per le indagini preliminari e i successivi decreti di proroga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è se alla verifica dell'esistenza e della validità del decreto autorizzativo delle intercettazioni, per gli effetti di cui all'art.271 1° comma c.p.p., debba procedere il Tribunale del riesame, avvalendosi del potere di acquisizione degli atti, ove mancanti. Ma, poiché la soluzione di tale quesito dipende dall'altra questione concernente l'estensibilità o meno del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni previsto dall'art.271 1° comma citato, alla fase delle indagini preliminari, che assume pertanto carattere preliminare s'impone anzitutto l'esame di quest'ultima questione.
1 - Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte tra gli atti che il pubblico ministero deve trasmettere al giudice per le indagini preliminari a sostegno della richiesta di applicazione di una misura cautelare, e, conseguentemente, al Tribunale in sede di riesame, non sono da comprendere i decreti che autorizzano e prorogano le intercettazione, la cui esibizione è specificamente prevista soltanto in relazione alla fase di deposito insieme ai verbali e alle registrazioni da effettuarsi ai sensi del 4° comma dell'art.268 c.p.p., fase che avviene solo a conclusioni delle operazioni di intercettazione, laddove la richiesta di misura cautelare può essere fatta anche nel corso di tali operazioni (vedi tra le altre Sez. VI, 30.7.1992, Agostino, 192.227; Sez. VI, 6.8.1992, Ferlin, 191673; Sez. VI, 1.9.1992, Bruzzese, 191898;
sez. VI, 17.6.1993, Bongioli, 194948; Sez. I, 10.3.1993, Leggio, 193716), e ciò perché l'obbligo sussiste solo per gli atti di natura sostanziale, cioè quelli che giustificano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, stante la rilevanza delle cause di inutilizzabilità delle intercettazioni solo in sede di giudizio (Sez. VI, 11.4.1995, Sciortino, 201837; Sez. I, 22.1.1996, Campeggio, in corso di massimazione).
In altre pronunce si è sostenuto che in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nella procedura cautelare rilevano solo le violazioni delle norme che rendono le intercettazioni di per se stesse illegittime (art.266 c.p.p.), mentre le violazioni delle disposizioni di cui agli art.267 e 268 c.p.p., sotto il profilo dell'inutilizzabilità sancita dall'art.271 c.p.p., rilevano solo in tema di prova ai fini del giudizio (v. Sez. VI, 11.4.1995, Sciortino, già citata;
sez. V, 10.11.1992, Di Corato, 192335; sez. VI, 26.1.1993, Lattanzio, 192938; sez. I, 27.3.1995, Iannello, 201018; sez. I, 15.7.1995, Rungi, 202139). Sul tema dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al GIP in sede di richiesta di una misura cautelare e al Tribunale della libertà in sede di riesame i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, si è sostenuto, escludendo tale obbligo, che l'esistenza di tali decreti può desumersi dalla semplice indicazione nel fascicolo del pubblico ministero dei loro estremi (sez. VI, 16.6.1993, Cordioli, 194946) o anche da altri elementi, posto che la loro presenza non è necessaria in quanto essi sono assistiti da una presunzione di legittimità in mancanza di eccezioni contrarie (sez. I, 26.3.1994, Caresi ed altri, 196980), nel qual caso correttamente il Tribunale, prima di sciogliere la riserva per decidere, dispone la loro acquisizione (Sez. I, 9.2.1994, 196500). Altre pronunce, più o meno coeve, si sono discostate da tale orientamento, abbandonando la distinzione tra vizi sostanziali e vizi soltanto formali e affermando l'inutilizzabilità, ex. art.271 c.p.p., delle intercettazioni disposte con decreto non motivato, in violazione dell'art.267 1° comma c.p.p. (Sez. I, 25.3.1991, D'Errico, 186946), e, in genere, senza l'osservanza delle norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità di esecuzione delle intercettazioni (sez. I, 21.11.1993, Li Pera, 189023), donde la necessità dell'acquisizione in sede di riesame, in caso di richiesta della difesa, dei decreti autorizzativi, in mancanza dei quali veniva precluso alla difesa stessa di accertare la legittimità dell'acquisizione di quella prova e, conseguentemente, la legittimità della sua acquisizione processuale. Hanno fatto seguito, nell'ambito di tale orientamento, le due sentenze della sesta sezione dell'11.1.1995. La prima (Presta, 200563) ha affermato che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli, donde la conseguenza dell'obbligo di allegazione dei decreti autorizzativi e della possibilità per il Tribunale, in mancanza, di disporne l'acquisizione, onde consentire al giudice di sindacare il provvedimento e alla parte di eccepirne i vizi. Sez. VI, 11.1.1995, Nucera, sottolinea poi che l'inutilizzabilità comminata dall'art.271 c.p.p., norma speciale rispetto all'art.191 c.p.p., si riferisce non alla prova ma ai risultati delle intercettazioni a qualsiasi fine, e quindi anche alle ipotesi in cui gli esiti di operazioni illegittime siano stati posti a fondamento di misure cautelari.
2 - Queste Sezioni Unite ritengono di aderire a tale orientamento, in quanto aderente al dettato costituzionale.
Occorre anzitutto sgombrare il campo dall'equivoco in cui sono incorse le pronunce che hanno ritenuto di far leva sulla disposizione dell'art.191 c.p.p., concernente l'inutilizzabilità delle prove vietate, per sostenere che tale sanzione non riguardava gli indizi, che costituiscono una delle condizioni per l'adozione di una misura cautelare. A prescindere da ogni considerazione circa l'esattezza di tale interpretazione limitativa di questa norma, che pur fa riferimento all'intero procedimento, comprensivo della fase delle indagini preliminari, per la rilevabilità della sanzione dell'inutilizzabilità, è indiscutibile che la disciplina applicabile nel campo specifico delle intercettazioni è quella contenuta nell'art.271 c.p.p., in quanto norma speciale rispetto a quella generale dell'art.191.
Orbene l'applicabilità di detto art. 271 alla sola fase del giudizio appare del tutto arbitraria. Decisivo in senso contrario è la considerazione che l'inutilizzabilità, secondo l'espresso dettato legislativo, colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, ma i suoi risultati, che possono rivestire la natura di prova, tipica della fase del giudizio, o quella di indizio, nell'accezione dell'art.273 c.p.p., cioè di elemento dimostrativo in senso probabilistico della responsabilità, proprio della fase delle indagini preliminari, ai fini dell'adozione di misure cautelari o del rinvio a giudizio.
Inoltre se la patologia delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt.267 e 268 commi 1° e 3° c.p.p., è di così grave portata da imporre la distruzione, in ogni stato e grado del processo, della relativa documentazione (art.271 3° comma), non si vede come possa ipotizzarsi una utilizzabilità parziale di un materiale d'indagine che, sia pure nella fase propriamente processuale, debba essere fisicamente eliminato. Tale tesi incorrerebbe nell'assurdo, perspicuamente rilevato dalla sesta sezione con la sentenza Nucera, di ritenere esente dalla sanzione radicale dell'inutilizzabilità, ai fini della disposizione di misure cautelari, un elemento di investigazione, che è suscettibile di diventare prova nel giudizio, e tale invece non potrà mai diventare perché destinato alla distruzione. Con conseguenze a dir poco sconcertanti sul piano sostanziale, poiché limitazioni della libertà personale, che sono consentite solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, cioè di elementi che fondano in termini di probabilità la prognosi di colpevolezza, trarrebbero legittimità da elementi che per la loro inutilizzabilità potrebbero determinare un deficit del quadro probatorio tale da dar luogo al proscioglimento. E ciò in palese contrasto con i principi ispiratori del vigente codice di rito, che, in ossequio alla direttiva 59 della legge di delega, che espressamente richiede la gravità degli indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari personali, ha inteso - come espressamente recita la relazione - "ridurre l'area delle situazioni indizianti che possono legittimamente dar luogo all'adozione di misure cautelari", onde evitare il più possibile il rischio di una ingiusta detenzione.
Va poi rilevato che mentre la legge delega, alla direttiva n.37, prevedeva la sanzione della nullità insanabile per le intercettazioni disposte di urgenza dal pubblico ministero e non convalidate dal giudice (limitandosi, alla lettera l) della direttiva n.40 a disporre la previsione di generiche sanzioni processuali per le intercettazioni eseguite in violazione della disciplina prevista dalle lettere precedenti), il legislatore delegato ha incluso tale ipotesi in tutte le altre più gravi violazioni della normativa de qua, sancendo la sanzione dell'inutilizzabilità, che, secondo quanto precisato nella relazione, si è ritenuta conforme alla volontà del delegante "considerato che la norma introdotta assicura il massimo della tutela, cui nulla aggiungerebbe la previsione di nullità speciale". Perché possa ritenersi che il legislatore delegato si sia mantenuto nei limiti della delega, assicurando quella "massima tutela" che il primo aveva voluto, è necessario ritenere che la rilevabilità o eccepibilità in qualsiasi stato e grado del procedimento, che è propria delle nullità insanabili, non possa non riguardare anche il disposto regime dell'inutilizzabilità.
La voluntas legis emerge chiaramente anche dalla relazione ministeriale al progetto preliminare del codice, ove si afferma che "per le intercettazioni illegittime è stata mantenuta, nell'art.271, l'inutilizzabilità a qualsiasi fine, accompagnata dalla distruzione della relativa documentazione".
Tale interpretazione è indiscutibilmente conforme al dettato costituzionale, che nel sancire l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, stabilisce che la limitazione di tale libertà può avvenire solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (art.15 Cost.). In proposito la Corte costituzionale aveva avuto occasione di affermare che dal disposto del suddetto articolo "è dato inferire che il principio enunciato dal primo comma della norma costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria", mettendo poi in evidenza "il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito" (Sent.n.34 del 4-6-aprile 1973). E successivamente la Consulta puntualizzò che dalla norma contenuta nell'art.226 quinquies c.p.p. abrogato, che sanciva la nullità insanabile delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformità delle relative prescrizioni, scaturiva che "nessun effetto probatorio può derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti" (Sentenza n. 120 del 21 maggio 1975). La disciplina, dunque, della procedura delle intercettazioni, in quanto costituente concreta attuazione del precetto costituzionale e attuativa delle garanzie da essa richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, non può non assumere un rilievo nell'intero corso del procedimento, specie quando i risultati di un tal mezzo di ricerca della prova sono posti a fondamento del sacrificio di un altro bene costituzionalmente protetto, qual'è la libertà personale, si che la sua inosservanza, nella parte che più direttamente e incisivamente mira a tutelare quel diritto fondamentale, deve determinare quella totale espunzione dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella fisica eliminazione.
3 - Priva di fondamento è poi la tesi che distingue tra intercettazioni eseguite in violazione dell'art.266 c.p.p., cioè fuori dei casi consentiti dalla legge, e intercettazioni eseguite in violazione degli artt.267 e 268 1° e 3° comma c.p.p., ritenendo solo le prime rilevanti in sede di misure cautelari. Una tale distinzione non potrebbe non fondarsi sulla diversità di natura giuridica e, conseguentemente di sanzione processuale, dei due tipi di violazione, diversità che non trova fondamento nell'attuale disciplina della materia, ostandovi la lettera dell'art.271, che accomuna tutte le violazioni ivi indicate nella sanzione dell'inutilizzabilità. D'altronde sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore potesse aver attribuito alla violazione di una delle condizioni legittimanti le intercettazioni, quale il provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, imposta a livello costituzionale, minore efficacia invalidante rispetto al superamento dei limiti di applicabilità di questo mezzo di ricerca probatoria, limiti che il Costituente non ha previsto.
4 - Dalla totale inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione degli artt.266 , 267 e 268 1° e 3° comma, discende, quale conseguenza ineludibile, che i decreti autorizzanti le intercettazioni e le proroghe debbono essere allegati dal pubblico ministero agli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari, comprensivi delle intercettazioni, a fondamento della richiesta di adozione di una misura cautelare personale, e , successivamente, al Tribunale in sede di riesame o di appello ex art.310 c.p.p.. La rilevabilità ed eccepibilità della inutilizzabilità in ogni stato e grado comporta che sia il primo che il secondo giudice hanno il dovere di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della possibilità di valutazione dei loro risultati per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e che la difesa, nel giudizio incidentale d'impugnazione, ha la facoltà di contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione dell'inutilizzabilità.
Ciò non significa che la richiesta di una misura cautelare debba essere preceduta dal deposito di cui al 4° comma dell'art.268 c.p.p., che riguarda anche i decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Detto deposito rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione da effettuarsi in contraddittorio delle parti, ai fini dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale de libertate, ove non di deposito (nella segreteria del pubblico ministero) è a parlarsi, ma di allegazione agli atti posti a fondamento della richiesta di misura (da trasmettere al giudice per le indagini preliminari e al Tribunale della libertà). È evidente che le esigenze cautelari che determinano la necessità dell'adozione di misure restrittive non possono essere subordinate al completamento della procedura ex art.268 commi 4°, 5° e 6°, il cui espletamento, per i tempi tecnici richiesti, è incompatibile con l'urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe non essere addirittura possibile per la persistenza dell'attività d'intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono.
5 - Da quanto suesposto discende che nel caso di mancata allegazione dei decreti concernenti le intercettazioni da parte del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, in sede di richiesta di adozione di una misura cautelare personale, e il Tribunale, in sede di riesame o di appello ex art.310, sono tenuti a richiederli e, in tale seconda ipotesi, il termine perentorio di cui all'art.309 9° comma c.p.p. decorrerà dalla ricezione di tali atti da parte del Tribunale (Sez. Un. 21.7.1993, n. 14, Dell'Omo; Sez. Un. 21.7.1995, n. 25 , Parlati). Ciò però, per quanto riguarda la procedura d'impugnazione, prima dell'entrata in vigore della legge n.332/95, che all'art.16 ha modificato il 5° e il 10° comma dell'art.309 c.p.p., trasformando in termine perentorio quello che era previsto come termine meramente ordinatorio per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero. La nuova disciplina, che subordina l'efficacia della misura anche all'osservanza di detto termine, non consente infatti l'acquisizione degli atti mancanti al di là di detto termine, imponendo al Tribunale la preliminare declaratoria d'inefficacia della misura senza alcuna possibilità di procedere all'esame del merito.
Peraltro nel caso in esame trova applicazione la disciplina previgente per il principio generale in materia processuale "tempus regit actum", essendosi svolto il procedimento di riesame ed essendo stata adottata la relativa previsione in epoca precedente all'entrata in vigore della novella citata.
6 - Manifesta è l'infondatezza della doglianza del EO RN e del EO GI in ordine alla ritenuta gravità degli indizi a loro carico, desunta dal tenore delle conversazioni telefoniche tra loro svoltesi, in quanto propone una rivisitazione dei risultati delle indagini non consentita in questa sede, in presenza di una valutazione degli stessi da parte dei giudici di merito immune da vizi logici o giuridici.
7 - Merita invece accoglimento il motivo prospettato dall'avv. Managò nell'interesse del EO RN estensibile al EO GI, in ordine al difetto di motivazione circa l'applicazione della più grave misura della custodia in carcere, posto che nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi riferimento ai criteri di idoneità, proprorzionalità e adeguatezza dettati dall'art.275 per la scelta della misura.
Consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata in accoglimento dei ricorsi di EO RN e EO GI relativamente al reato sub a), con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà procedere preliminarmente alla valutazione della legittimità delle intercettazioni sulla scorta dei decreti qui trasmessi dalla Procura della Repubblica (il cui esame esula dai poteri di questa Corte in assenza di quello del giudice di merito), e, in caso di esito positivo, alla indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta della misura cautelare.
8 - Non ha fondamento il ricorso del pubblico ministero per quanto attiene alla posizione del EO NZ e del EO GI. Quanto al primo correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per il fatto che di lui non si fa alcuna menzione nelle conversazioni tra i fratelli RN e GI, senza tener contro della circostanza che il predetto viveva nella stessa abitazione di questi ultimi, circostanza che non poteva assumere alcun rilievo dal momento che ivi si trovava perché costrettovi dalla sua condizione di detenuto agli arresti domiciliari. Per EO RU IP la motivazione dell'ordinanza impugnata appare congrua ed adeguata, avendo i giudici di merito ritenuto che non costituisse grave indizio del suo coinvolgimento nel reato il solo fatto che i fratelli nel corso delle conversazioni telefoniche manifestarono la preoccupazione che la perquisizione potesse estendersi alla sua abitazione, tenuto conto anche della distanza tra quest'ultima e la casa del germani e l'incensuratezza dell'indagato. Affermare che nelle suddette conversazioni EO RN e GI parlano dello stupefacente poi ritrovato come di cosa appartenente e nella disponibilità di tutti e quattro gli indagati, è una mera illazione, mentre da un lato è generica in quanto priva di supporto argomentativo, dall'altro si risolve nel proporre a questa Corte una rivalutazione non consentita delle risultanze delle indagini. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al motivo di doglianza concernente l'annullamento (rectius la revoca) dell'ordinanza restrittiva nei confronti del EO RN relativamente ai reati accertati il 4 febbraio (capi 2 e 3). I giudici di merito, invero, si sono limitati ad osservare che l'identità del materiale rinvenuto in tale occasione con quello sequestrato sul terrazzo dell'abitazione dei EO il 4 maggio non era sufficiente a configurare i gravi indizi di colpevolezza, ma hanno totalmente omesso di valutare varie circostanze, risultanti dagli atti, che il GIP aveva preso in considerazione, quali la contiguità del locale ove venne rinvenuta la droga all'abitazione dell'indagato, la presenza di un torcia elettrica in casa del EO, che poteva essere collegata alle esigenze di illuminazione di detto locale, privo di energia elettrica, e infine, ancor più rilevante, l'accertata riferibilità all'indagato, mediante esame del DNA, dei mozziconi di sigarette rinvenuti nel detto ambiente.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di EO RN e EO GI relativamente al reato di cui al capo sub 1) e, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, nei confronti di EO RN relativamente ai reati di cui ai capi 2) e 3) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Camera di consiglio, il 27 marzo 1996.