Versione
24 ottobre 1989
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18 luglio 1996
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Art. 224. Provvedimenti del giudice 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75)) ---------------- AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."
2. Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75)) ---------------- AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."
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- 1. Provvedimenti del giudiceAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 220.54794
PARTE PRIMA Libro III PROVE Titolo II MEZZI DI PROVA Capo VI PERIZIA Art. 224 c.p.p. […] Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. [1] [1] La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."
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- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2019, n. 37830Provvedimento: […] E non soddisfacendo la descrizione offerta il requisito minimo relativo alla "descrizione sommaria del fatto" con riferimento a CO RZ, l'ordinanza presenterebbe una motivazione inidonea a giustificare una compromissione tanto intensa delle garanzie della persona, con ciò venendo integrata l'ipotesi di nullità speciale di cui al secondo comma dell'art. 224-bis cod. proc. pen., già dedotta nella nota difensiva del 9/8/2018. […] ha condotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 1996, a dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 224 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, […]Leggi di più...
- indagini preliminari