Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 2
Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178 comma primo lett. b) cod. proc. pen., concernente l'inosservanza dell'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, nell'ipotesi di conferimento, in assenza dei presupposti che lo consentono, da parte del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello a un magistrato della procura della Repubblica, della delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio di appello.
Sono legittimamente utilizzabili nei confronti dell'imputato le dichiarazioni accusatorie rese da persona che, pur potendo assumere la veste di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, non sia stato mai fatto oggetto di indagini in ordine ad esso per essere deceduto prima. (Fattispecie concernente processo definito con il rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2002, n. 30190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30190 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 18/04/2002
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 393
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 42564/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) UZ PE, n. 14.1.1930 a Staiti;
2) RA DO, n.
5.5.1966 a Platì,
avverso la sentenza in data 6.7.2001 della Corte d'Assise di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FAVALLI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
Uditi i difensori, Avv. Giovanni ARICÒ e Claudio AR PAPOTTI per RA, GR SE per UZ, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso,
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA TO, abitante a Varazze, e il suo PO e figliastro FA IO erano stati visti per l'ultima volta dai loro familiari domenica 1.6.1997; secondo le denunce presentate il giorno successivo dalle rispettive mogli erano partiti insieme per Torino verso le 14.30 sulla vettura Alfa 164 del primo, che non sarebbe stata più ritrovata. Lo stesso giorno era scomparso AN CO, abitante a Grugliasco. Le indagini svolte al proposito inizialmente anche sulla base di informazioni anonime o confidenziali - portavano a risultati ritenuti significativi dagli inquirenti. In particolare, AT AR, moglie di TO e madre di IO FA, riferiva di avere ricevuto il 30.5.1997 la telefonata di un certo "compare" PE UZ, che cercava urgentemente suo marito;
questi, nel corso di una nuova telefonata fatta dalla stessa persona, aveva risposto di non poter andare nei due giorni successivi e che lo avrebbe richiamato. Aveva poi commentato che sarebbe comunque dovuto andare per farla finita con quella faccenda, altrimenti "quello" lo avrebbe richiamato ogni cinque minuti. Il 1.6.1997 era poi capitato il figlio IO, e il marito lo aveva convinto - sebbene inizialmente riluttante - a cogliere l'occasione per recarsi "a Torino da compare UZ". Erano partiti con la macchina di TO FA, dicendole che sarebbero rientrati per cena. Non vedendoli tornare, e dopo avere vanamente tentato di contattare il cellulare del marito, si era recata il giorno successivo a casa di CO AN, amico di suo figlio, per raccogliere eventuali notizie. Lì OR EL, convivente del AN, le aveva detto che questi si era incontrato con i suoi congiunti e anch'egli non era tornato. Nel frattempo AR FA, sorella di IO, aveva contattato i Carabinieri, dapprima informalmente, ed era stata poi sentita dal P.M.; oltre a confermare che la madre le aveva narrato l'antefatto della sparizione nei termini prima riferiti, aveva ampiamente esposto le sue vicende. Aveva sposato AN CO il quale, latitante, si era trasferito in Piemonte e aveva contattato suo fratello per cercare copertura;
era stato anche ospite del AN. Il cadavere semicarbonizzato del marito era stato ritrovato il 3.5.1996 in un bosco in Val di Susa. I parenti della famiglia AN ritenevano perciò di avere diritto a spiegazioni da parte di IO FA e di AN e avevano, anche suo tramite, cercato di rintracciarli. Si erano poi rivolti allo stesso scopo allo zio TO, che le aveva confidato di avere già avuto un incontro con la "mediazione" del comune conoscente UZ PE. Dopo la scomparsa aveva preso contatto con ER RO, figlio della convivente del AN;
questi le aveva rivelato che il 1.6.1997, mentre si trovava al mare in Liguria, aveva ricevuto una telefonata che lo richiamava a casa;
aveva scortato il AN, cui aveva fornito una FIAT 500 prestata da un amico, e gli FA, giunti con la "164", nei pressi di Volpiano, ove si erano incontrati verso le 17.30 con un tale arrivato in Mercedes, sulla sessantina, basso, capelli bianchi, panciuto caratteristiche fisiche compatibili con quelle del UZ - che aveva preso a bordo TO FA, mentre IO saliva sulla 500 e la 164 veniva parcheggiata sul posto. Poco dopo si erano fermati in un bar e il RO, che li seguiva senza dar nell'occhio, aveva compreso che l'AN insisteva per raggiungere un luogo ove erano attesi, mentre TO FA dapprima diceva che avrebbe aspettato nel locale, per poi lasciarsi convincere. Dopo un breve percorso erano arrivati ad un edificio a due piani, con un portone metallico, finestre beige, su una curva prossima ad un autosalone (dalla localizzazione e descrizione la teste aveva compreso trattarsi dell'abitazione del cognato DO RA). Parcheggiate le macchine, si erano avviati all'ingresso e avevano suonato;
RO, che si era fermato in buona posizione, aveva notato una persona, assai somigliante a CO AN, che apriva. L'AN e poi gli altri erano entrati, IO FA aveva fatto un gesto improvviso, poi la porta era stata chiusa di scatto e le serrande si erano abbassate. Il RO, pur preoccupato, non aveva avuto modo di intervenire;
dopo circa mezz'ora tre persone erano uscite di corsa ed una era salita sulla 500, le altre su due diverse macchine. Fatto un giro di perlustrazione, RO era stato affiancato dalla 500 e il conducente aveva esploso contro di lui un colpo, andato a vuoto, con una pistola munita di silenziatore.
Al momento in cui la FA rendeva le sue dichiarazioni al P.M. ER RO era stato a sua volta ucciso;
venivano sentite altre persone della sua cerchia, che riferivano di avere ricevuto analoghe confidenze: la fidanzata ZI PE, la madre e le sorelle, il suo amico Umberto GG, che confermava il prestito della sua 500, di cui, su sollecitazione del RO, aveva denunciato il furto (la macchina sarebbe poi stata ritrovata bruciata nei pressi di Rivarolo) e aggiungeva che il RO gli aveva confidato di essersi reso responsabile, insieme al AN e ad IO FA, dell'omicidio di CO AN. Le notizie così raccolte venivano confrontate con tabulati telefonici di alcuni apparecchi cellulari, che fornivano conferma di vari particolari, come la presenza del RO nella zona di Volpiano all'orario indicato.. Ulteriori elementi ritenuti confermativi emergevano da intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte a seguito di denuncia della AR FA di un tentativo di "avvicinamento" per indurla a ritrattare (in sostanza, la madre, nel riferirle l'offerta di persone non menzionate di mantenere lei e la sua bambina, mostrava di ritenere veritiera la versione della vicenda prima esposta).
Su tale base il UZ e DO RA venivano rinviati a giudizio della Corte d'Assise di Torino per rispondere di concorso nell'omicidio premeditato dei tre scomparsi e soppressione dei cadaveri.
Nel settembre 1999 FA CO, fratello di IO e AR, all'epoca detenuto in espiazione di una breve pena detentiva, che in precedenza aveva preannunciato e poi smentito intenzioni collaborative, aveva rivelato al P.M. il coinvolgimento suo e dei familiari in un rilevante traffico di stupefacenti, l'uccisione di CO AN ad opera di IO, del AN e del RO, i conseguenti incontri sollecitati dai AN con suo zio TO per chiarire la vicenda, il ruolo di mediatore svolto dal UZ, le notizie apprese dal RO. Aggiungeva che suo zio era molto amico di un certo "PE RD, come lui appartenente alla "ndrangheta", e che tale autorevole personaggio aveva chiesto spiegazioni al UZ - pure affiliato - sull'accaduto; costui gli aveva riferito di avere effettivamente accompagnato TO FA e suo PO ad un incontro con dei trafficanti di droga alla periferia di Torino, nel corso del quale si era verificato un diverbio e i due erano rimasti uccisi.
Nella notte fra il 3 e il 4 febbraio 2000 il CO FA si suicidava in carcere, lasciando una lettera in cui manifestava rimorso per avere "ucciso suo OG (così confessando per la prima volta di essere autore, o partecipe, dell'omicidio di CO AN).
Alla prima udienza i due imputati chiedevano alla Corte d'Assise di essere giudicati con rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 D.L.vo 19.2.1998 n. 51; l'istanza veniva accolta con ordinanza del 10.3.2000. Con vari provvedimenti dati alle udienze successive la Corte ammetteva, a seguito di investigazioni suppletive del P.M., alcuni testi, nonché documentazione e consulenze tecniche;
disponeva che l'esame venisse condotto secondo le regole proprie del dibattimento;
consentiva l'acquisizione degli atti di indagine utilizzati per le contestazioni;
respingeva una richiesta della difesa UZ di esame di testi già sentiti nel corso delle indagini preliminari;
disponeva d'ufficio il sequestro di documentazione bancaria e vari altri accertamenti.
Con sentenza del 25.10.2000 dichiarava gli imputati responsabili dei reati ascritti, condannandoli - con la diminuente del rito sulla pena dell'ergastolo - a trent'anni di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie conseguenti. Riteneva comprovata la morte violenta degli scomparsi, che erano partiti senza portare con sè mezzi di sussistenza, preannunciando il ritorno a cena e, dopo una telefonata di TO FA al UZ alle 17.13 del 1.6.1997, non avevano dato più segno di esistenza, nonostante i forti legami familiari e di interessi. Gli FA, il AN e il RO si erano trovati nei pressi di una concessionaria in Corso Francia di Torino, come risultava dalle "celle" attraverso cui avevano comunicato i loro telefoni portatili alle 16.22 e 16.53. Ulteriori chiamate telefoniche non avevano dato esito (salvo per un momentaneo contatto del cellulare del RO con quello del AN alle 17.46) e gli apparecchi, non più ritrovati, risultavano inattivi. Era del pari scomparsa la macchina di TO FA, mentre la 500 usata dal AN era stata trovata, bruciata, due giorni dopo. Nessun movimento posteriore alla fine di maggio era stato rilevato sul conto corrente di TO FA. Posto che la chiamata dal RO al AN era avvenuta nella zona di Volpiano, quivi andava localizzato l'omicidio. Venivano ritenute attendibili, per disinteresse, costanza, verosimiglianza e ricchezza di particolari, le dichiarazioni dei soggetti più sopra indicati e, per le parti in cui avevano riferito "de relato", la loro principale fonte di informazione, costituita dal RO, che avevano trovato plurimi riscontri nelle risultanze dei tabulati. Dalle dette acquisizioni probatorie emergeva sia l'opera del UZ - apparentemente neutrale e disinteressata, ma in realtà rivolta a condurre le vittime in un luogo in cui non avevano via di scampo - sia la presenza attiva, nella casa dalla quale non erano più uscite in condizioni vitali, del DO RA. Questi aveva un forte movente, costituito dal maturato - e fondato - convincimento della responsabilità di IO FA e del AN per la morte del fratello;
il UZ, per la sua adesione alle regole della "ndrangheta", era d'altra parte disponibile a collaborare alla vendetta per la proditoria uccisione di CO AN. Sono state anche esaminate e disattese sia alternative ricostruzioni proposte dalle difese, sia gli alibi prospettati, ritenuti falsi o inconsistenti.
Su gravami proposti nell'interesse degli imputati la Corte d'Assise di Appello della sede confermava con la sentenza in epigrafe la prima decisione. Il giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 603, co. 3, C.P.P., ammetteva preliminarmente integrazionì probatorie su cui vi era accordo delle parti e la produzione da parte del P.M. di informative della TIM e della OMNITEL, relative al funzionamento dei rispettivi servizi nel 1997.
Quanto alle eccezioni sollevate in rito, riteneva l'attività integrativa di indagine del P.M. consentita dall'art. 430 C.P.P. e l'ammissione di nuove prove giustificata dal rinvio operato dal co. 2 dell'art. 223 D.L.vo n. 51/1998 all'art. 422 C.P.P.. Rilevava che l'assunzione delle prove testimoniali ammesse era avvenuta con modalità diverse da quelle prescritte, dovendo nel rito abbreviato l'esame essere condotto dal giudice, e non dalle parti;
da ciò non derivava però alcuna nullità, essendo in tal forma assicurato un pieno contraddittorio e meglio garantita la difesa. Ne seguiva la legittimità dell'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni. Quanto al rigetto in primo grado di istanze probatorie della difesa, lo riteneva giustificato poiché le richieste riguardavano testi già esaminati sulle medesime circostanze nel corso delle indagini (a differenza di quelli ammessi). Le dichiarazioni del RO, acquisite "de relato", vengono considerate pienamente utilizzabili, non essendosi costui "sottratto" alla verifica in contraddittorio, in quanto eliminato prima che potesse essere sentito;
in ogni caso, il giudizio abbreviato escludeva, per scelta degli imputati in conformità alle previsioni dell'art. 111 della Costituzione, la formazione della prova in contraddittorio.
Riteneva impraticabile la ricostruzione alternativa prospettata, con possibili varianti, dalle difese, sulla base di una situazione conflittuale fra IO FA e AN riferita dalla EL e da CO FA. In sostanza, verso la fine del 1996 si era verificato l'ammanco di una. consistente quantità di droga nel comune nascondiglio in casa dello FA;
il AN aveva quindi lasciato trapelare sospetti sul conto dell'amico, e questi aveva replicato minacciosamente. La ragione del viaggio nella zona di Torino poteva perciò essere ricondotta ad una iniziativa per appianare il dissidio, assunta da TO FA come capo della famiglia;
il AN si sarebbe recato al convegno con la scorta del RO e, verosimilmente, di una terza persona (posto che disponeva di tre macchine, la Golf del RO, la Y 10 della fidanzata di questi e la propria 500). La sottrazione della droga costituiva un forte movente, ed esistevano anche divergenze circa la condotta da tenere nei confronti dei AN;
non poteva quindi escludersi che la discussione fosse degenerata in un conflitto a mano armata, nel quale sia i due FA, sia il AN sarebbero rimasti soccombenti. A questo punto i superstiti avrebbero avuto interesse a occultare le tracce dell'accaduto ed a sviare i sospetti dei familiari degli FA, incolpando il RA, cui già il RO aveva ucciso il fratello. Tale ricostruzione non appariva logica al giudice di appello, anche perché il RO, se animato da intenti calunniosi, non avrebbe avuto necessità di nascondere o distruggere corpi e macchine, ma poteva più semplicemente ed efficacemente limitarsi a lasciarli in prossimità della casa del RA;
non teneva conto, inoltre, delll'estraneità a tale contesto del UZ, che pure risultava contattato per telefono alle 17.13 da TO FA. Infine, la stessa EL aveva precisato che, a seguito di una visita di TO FA, i rapporti fra suo PO IO ed il AN si erano normalizzati una ventina di giorni prima del 1.6.1997. Venivano poi dettagliatamente esaminate e disattese le censure difensive circa l'intrinseca ed estrinseca attendibilità del narrato del RO e delle dichiarazioni testimoniali. Quanto agli alibi prospettati dagli imputati, venivano ritenute utilizzabili - non ricorrendo i divieti di cui all'art. 430 bis C.P.P. - e attendibili le dichiarazioni rese al P.M. nel corso delle indagini integrative dai coniugi IO SI ed BE BO, cugina di HÌ AT, moglie del RA, che avevano escluso la presenza di costui presso la loro abitazione in Pioltello il 1.6.1997, giorno in cui vi era stata invece una visita imprevista della PO, accompagnata dai figli e da una zia;
la circostanza, riferita senza che i testi ne potessero percepire la rilevanza processuale, era credibile attese le inconsuete modalità della visita (fra le due famiglie non esistevano rapporti di frequentazione, e l'ospite, che non conosceva bene il percorso, si era fatta accompagnare al ritorno fino alla tangenziale); ne' appariva plausibile il "ricordo", in sede di esame in giudizio, dell'arrivo, nell'occasione, anche dell'imputato. Quanto al UZ, costui sosteneva la propria estraneità alla vicenda;
a FA TO aveva fatto un prestito di lire 10.000.000 e questi lo avrebbe contattato - con la telefonata delle 17,13 - per dirgli che si trovava a Torino, offrendosi di incontrarlo più tardi per la restituzione. Al proposito risultava dagli accertamenti bancari il versamento della somma allo FA;
sul libretto di assegni di quest'ultimo, vi erano le matrici di due titoli a favore del UZ, consecutive e riempite con la stessa penna, di 5.000.000 ciascuno, scadenze al 30.4 e 30.6.1997. Trattandosi delle ultime due matrici del libretto - il titolare ne aveva poi richiesto ed usato uno nuovo - gli assegni erano evidentemente postdatati e, come in genere avviene in simili casi, dovevano ritenersi consegnati contestualmente in anticipo;
cadeva così la prospettata ragione del contatto telefonico. Il UZ sosteneva di essersi trovato, al momento, in Corso Moncalieri, ove si accingeva ad entrare nell'ospedale delle Molinette per visitare un parente ammalato;
ne sarebbe poi uscito intorno alle 19, recandosi a casa senza più uscirne. Tale versione, oltreché incostante circa l'orario di ingresso in ospedale, era smentita dal fatto che il suo cellulare aveva chiamato, dalla zona di Volpiano, l'utenza dell'abitazione alle 21.03. Solo al dibattimento di appello era stata fornita un spiegazione: l'apparecchio sarebbe stato usato dal cognato IR ON, che lo aveva trovato sulla macchina occasionalmente usata per la consegna urgente di un preventivo;
la tardiva giustificazione viene tuttavia ritenuta sotto più profili inattendibile, anche perché il ON sostiene di essere uscito di casa tra le 20.15 e le 20.30, sicché non si vede il motivo per cui, a breve distanza di tempo, avrebbe, secondo quanto riferito, chiamato la suocera per tranquillizzarla.
In definitiva, quindi, entrambi gli alibi vengono considerati falliti.
La sentenza contiene, inoltre, una dettagliata esposizione delle risultanze dei tabulati telefonici, ritenuti concordanti e confermativi della ricostruzione accusatoria, pur nella loro frammentarietà, dovuta al fatto che le comunicazioni fra apparecchi serviti da società di telecomunicazioni diverse non sempre risultano documentate.
Le motivazioni e la meditata preparazione del grave e plurimo fatto criminoso non consentono, ad avviso dei giudici di merito, l'esclusione della premeditazione, ne' la concessione di attenuanti generiche;
tanto meno, per quanto riguarda il UZ (il cui ruolo era stato determinante nel convincere le vittime a recarsi sul luogo del predisposto agguato), l'applicazione degli artt. 116 o 114 C.P.. Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del UZ - integrandolo con motivi nuovi tempestivamente depositati - e, con distinti ma sovrapponibili atti, i due difensori del RA. In rito, la difesa del UZ deduce la nullità dei giudizi di merito perché l'abbreviato non era ammissibile a norma dell'art. 223 D.L.vo n. 51/1998, disposizione operante soltanto quando il giudizio di primo grado sia in corso alla data di efficacia del testo legislativo (2.6.1999), mentre nel caso di specie il rinvio a giudizio era successivo. Tale disciplina era bensì confliggente con il principio di ragionevolezza, ma il dato testuale non poteva essere superato dal giudice ordinario, che avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e, a ciò non avendo provveduto, la questione dovrebbe essere rilevata dal giudice dell'impugnazione. Deduce altresì la nullità del giudizio di secondo grado per violazione dell'art. 178 lett. b) C.P.P., a seguito del conferimento da parte del Procuratore
Generale del distretto - non ricorrendo l'ipotesi di cui al successivo art. 570, co. 3, ne' una rituale applicazione ai sensi dell'ordinamento giudiziario - delle funzioni di pubblico ministero, nel dibattimento di appello al magistrato della Procura della Repubblica che le aveva svolte nel precedente grado di giudizio. Entrambe le difese deducono inoltre l'inutilizzabilità degli atti suppletivi di indagine del P.M. ritenendo alla stregua delle intervenute modifiche del rito abbreviato, non applicabile l'art. 422 C.P.P., il quale comunque prevede un'attività integrativa introdotta ad impulso del giudice, e non delle parti;
l'irrituale "recupero" degli atti investigativi del P.M. attraverso il meccanismo delle contestazioni, non consentito del rito.
La difesa UZ deduce inoltre l'erronea motivazione del provvedimento del giudice di secondo grado con il quale è stata disposta la parziale rinnovazione dell'istruzione probatoria, ammessa anche nel giudizio abbreviato ma soltanto nei casi di assoluta necessità ai sensi del co. 3 dell'art. 603 C.P.P., mentre era stato adottato il diverso criterio del consenso delle parti;
la nullità dell'ordinanza 19.6.2001, con la quale era stata respinta una richiesta della difesa tendente all'esame di altro teste su circostanze emerse nel corso della rinnovata istruzione probatoria, perché dettata in udienza dal Presidente, e non deliberata in camera di consiglio dal collegio.
Denuncia altresì l'immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto a quello contestato;
nell'originaria imputazione si ascriveva al UZ di avere condotto le vittime, profittando di rapporti di amicizia e fiducia con FA TO, nel luogo dell'agguato, e di avere materialmente partecipato all'uccisione, mentre la responsabilità è stata affermata per la sola opera di convincimento delle vittime, esclusa ogni partecipazione alla materiale soppressione.
Entrambe le difese denunciano poi, sotto molteplici profili, motivazione illogica e inosservanza delle regole dettate dall'art. 192 C.P.P. in tema di prova indiziaria.
Vengono anche censurati il riconoscimento della premeditazione, senza individuazione del momento in cui si sarebbe maturato e consolidato il proposito delittuoso, l'esclusione delle attenuanti generiche, senza valutazione della personalità degli imputati, dediti ad onesto lavoro e non gravati da precedenti di rilievo, nonché, per il UZ, la mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 C.P.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno anzitutto esaminate le questioni attinenti al rito adottato ed ai provvedimenti in tema di acquisizione, relative modalità, e valutazione delle prove. Come rilevato dal ricorso nell'interesse del UZ, la richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato, a norma dell'art. 223 D.L.vo n. 51/1998 e pur dopo le innovazioni introdotte dalla L. 16.12.1999 n. 497, era consentita soltanto "nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia" del detto decreto legislativo, stabilita dal successivo art. 247, co. 1 (come modificato dall'art. 1 L. 16.6.1998 n. 188), al 2.6.1999. Ne segue che di tale facoltà non potevano fruire gli imputati nel presente giudizio, che non era "in corso" alla data indicata, essendosi l'udienza preliminare tenuta il 7.7.1999; ne', di fronte al preciso tenore letterale della norma, era possibile una interpretazione adeguatrice a criteri di ragionevolezza, che estendesse l'accesso al rito anche nei "giudizi" introdotti dopo il 2.6.1999 ma prima della radicale revisione dell'istituto da parte della L. n. 479/1999. Pertanto, l'ammissione del giudizio abbreviato da parte del primo giudice, avvenuta il 10.3.2000, era all'epoca illegittima. Essa, di fatto, non ha tuttavia inciso sul rituale svolgimento del processo perché:
1) le udienze si svolsero nelle ordinarie forme dibattimentali, e quindi secondo il rito che, nella fase iniziale, doveva correttamente essere adottato;
2) durante il giudizio subentrò la nuova e più ampia disciplina transitoria introdotta dalla L.
5.6.2000 n. 144, di conversione e modifica del D.L.
7.4.2000 n. 82, con cui sono stati rimessi in termini gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che intendessero chiedere il giudizio abbreviato nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge (8.6.2000: art. 1, co. 2), purché, in primo grado, l'attività di acquisizione probatoria non fosse ancora conclusa (art. 4 ter, co. 2 e 3, lett. a), del D.L. convertito). Ne segue - ricorrendo le condizioni richieste ed in virtù del principio "tempus regit actum" - che dalla prima udienza successiva all'otto giugno 2000 il processo è legittimamente proseguito in rito abbreviato, utilizzando gli atti di indagine depositati dal P.M., secondo le previsioni e con applicazione delle norme richiamate ai co. 6 e 7 dell'art. 4 ter citato. Nè può obbiettarsi che gli imputati avevano inteso chiedere il rito speciale ai sensi dell'art. 223 D.L.vo n. 51/1998, e non della nuova disposizione, la cui applicazione è appunto subordinata ad espressa domanda nella prima udienza successiva all'otto giugno 2000. Va infatti richiamato il consolidato principio secondo cui la richiesta del rito abbreviato è irrevocabile, e come tale immanente per tutta la durata del giudizio, onde continua ad esplicare i suoi effetti, anche in mutata situazione processuale, senza necessità di rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 6^, 1.10.1998/14.1.1999, Palomba). È da notare che proprio in tale prospettiva la Corte Costituzionale ha restituito ai giudici remittenti le numerose questioni di legittimità dell'art. 223 D.L.vo n. 51/1998 sollevate, invitandoli a considerare i sopravvenuti effetti della L. n. 144/2000 (cfr. le ordinanze n. 372, 373, 468, 474, 564 del 2000 e 151 del 2001). Ne consegue altresì la piena legittimità e la diretta utilizzabilità di attività di indagine svolte dal P.M. nel corso del giudizio. Infatti, contrariamente quanto sostenuto dalla difesa, la richiesta incondizionata di definizione con rito abbreviato non ha - nel contesto normativo introdotto dalla L. n. 479/1999 alcun effetto "cristallizzante" sul materiale investigativo già acquisito, nè lo rende insuscettibile di arricchimento da parte dell'accusa. Va anzitutto ricordato che la sanzione di inutilizzabilità delle investigazioni compiute dopo il termine di durata massima delle indagini preliminari, comminata dall'art. 407, CO. 3, C.P.P., riguarda soltanto gli atti compiuti oltre tale scadenza, quando e finché il P.M. non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, ma non si estende all'ulteriore attività di indagine eventualmente svolta dopo la richiesta di rinvio a giudizio o l'emissione del relativo decreto (Cass., Sez. 5^, 30.4/19.6.1998, Dell'Orto), attività espressamente consentita dall'art. 419, CO. 3, C.P.P., che prevede il deposito, nell'udienza preliminare, della
"documentazione relativa alle indagini... espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio". La norma è ora sicuramente applicabile anche nel giudizio abbreviato, aggiungendosi al generale rinvio alla disciplina dell'udienza preliminare, operato dall'art. 441, co. 1, l'espressa previsione dell'utilizzazione delle sopravvenienze investigative di cui all'art. 419 citato ai fini della decisione, contenuta nell'art. 442, co. 1 bis, C.P.P.; ne' diversamente avviene nel regime transitorio del rito, posto che l'art. 4 ter, co. 7, del D.L. convertito dalla L. n.144/2000 rimanda ai citati artt. 441, co. 1, e 442. Ne segue che le indagini suppletive - neppure soggette ai più ristretti limiti previsti, a garanzia del contraddittorio, nel rito ordinario (artt. 430 e 430 bis C.P.P.) - ben possono intervenire anche durante la trattazione del procedimento, senza limitazioni temporali.
Sull'interpretazione dell'art. 419, co. 3, C.P.P. è già intervenuta la Corte Costituzionale (Sent. 24.1/3.2.1994 n. 16), che ha ritenuto il principio della continuità delle indagini rispondente al sistema delineato dalle norme processuali e non lesivo del diritto alla difesa, sempreché sia assicurato alle parti, in forza dei poteri di disciplina dell'udienza spettanti al giudice, un termine congruo per l'esame di risultanze sopravvenute. Conseguentemente, ed a rettifica della non puntuale motivazione della sentenza impugnata, va riconosciuto che gli esami di persone informate e le altre attività investigative intraprese dal P.M. nel corso del giudizio sono valutabili ai fini della decisione non in quanto utilizzate per le contestazioni ma, pienamente ed in via diretta e autonoma, in sè stesse.
Restano da esaminare le conseguenze dei provvedimenti dati dalla Corte d'Assise in tema di disciplina del dibattimento ed istruzione probatoria all'udienza del 9.6.2000 e successivamente. Come si è notato, proprio il 9.6.2000 diveniva operativo - per il persistente effetto della anteriore richiesta e l'entrata in vigore della L. n. 144/2000 - il mutamento del rito. In tale data la Corte di merito dispose che venisse mantenuta la pubblicità delle udienze, così uniformandosi di fatto alla previsione del co. 7 dell'art. 4 ter L. citata, che esclude espressamente, nel giudizio abbreviato innestato su precedente dibattimento in forza della normativa transitoria, l'applicazione del co. 3 dell'art. 441 C.P.P., e quindi della procedura camerale. Stabilì inoltre in relazione a precedente provvedimento ammissivo che le prove testimoniali venissero assunte nelle forme dibattimentali, mediante esame condotto dalle parti. Va al proposito osservato, quanto all'ammissione, che il co. 6 dell'art. 4 ter del D.L. convertito dalla L. n. 144/2000 prevede, di regola, che l'introduzione del rito abbreviato interrompa l'istruttoria dibattimentale, sicché la decisione sarà fondata sulle prove eventualmente già in precedenza assunte e sugli atti depositati dal P.M.. Tuttavia, quando ciò non consenta, allo stato, di definire il giudizio resta salva la previsione dell'art. 441, co. 5, C.P.P. (richiamato dal co. 7 dell'art. 4 ter citato), che attribuisce al giudice il potere-dovere di assumere, su impulso di parte o d'ufficio, "gli elementi necessari ai fini della decisione". Poiché i giudici di merito hanno ammesso, o escluso, le prove richieste proprio in relazione alla completezza degli atti già acquisiti ai fini della deliberazione, il loro operato è sotto questo profilo incensurabile. Irrituale è invece l'assunzione nelle forme dell'esame diretto delle parti, anziché in quelle, prescritte dal co. 6 dell'art. 441 C.P.P. mediante rinvio ai co. 2 e seguenti del precedente art. 422, dell'interrogatorio condotto dal giudice, anche su domande suo tramite formulate dalle parti nell'ordine stabilito. Tale irregolarità non determina peraltro nullità (non espressamente comminata dalla legge) ne' inutilizzabilità, trattandosi di prove non vietate, ma anzi, come si è detto, ritualmente ammesse, e soltanto assunte con le modalità ordinarie - ritenute dal legislatore più idonee a garantire la genuinità del risultato e il contraddittorio fra le parti - anziché con quelle diverse previste nel giudizio abbreviato, in via eccezionale e derogatoria ed a fini di economia processuale. Ne segue la piena utilizzabilità di tutto il materiale valutato ai fini della decisione.
Quanto all'eccezione di nullità delle decisioni di merito per immutazione del fatto contestato al UZ, essa è manifestamente infondata. Infatti, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 19.6/22.10.1996, Di CO), per aversi mutamento del fatto, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso di specie tale condizione si è puntualmente verificata, poiché a carico del UZ - cui era contestato il concorso nei reati sia per avere indotto le vittime a recarsi nel luogo dell'agguato, sia per avere materialmente partecipato alla loro soppressione - fu ritenuta provata soltanto la prima condotta concorsuale, in ordine alla quale ha potuto fin dall'inizio del processo esplicare ogni attività difensiva. L'ulteriore rilievo per cui il fatto, così come accertato, implicherebbe anche l'esclusione della responsabilità del UZ per i reati satelliti di distruzione e soppressione dei cadaveri investe soltanto l'esistenza e la congruenza logica della motivazione sul punto, e non certo la denunciata nullità ex art. 522 C.P.P.. Quanto alla dedotta invalidità del giudizio di secondo grado per irregolare costituzione dell'ufficio del P.M., va rilevato che il magistrato chiamato a rappresentarlo fu investito delle relative funzioni con provvedimento di applicazione del Procuratore Generale ex art. 110, co. 2, R.D. 30.1.1941 n. 12 ed aveva la qualifica soggettiva - di sostituto presso una procura del distretto - a tal fine richiesta. Il decreto in questione, secondo il ricorso nell'interesse del UZ, sarebbe illegittimo, non risultando agli atti il prescritto parere del consiglio giudiziario, ma soltanto la relativa richiesta, e non essendo stato adottato in conformità alle tabelle e in considerazione di effettive ed imprescindibili esigenze di servizio, ma in ragione della conoscenza del processo acquisita dal magistrato, che lo aveva trattato già in primo grado (situazione che avrebbe semmai giustificato una delega ex art. 570, co. 3, C.P.P., di cui non ricorreva però il presupposto, costituito dalla richiesta formulata in atto di appello). ora, la nullità ex art. 178 lett. b) C.P.P. (quando non investa l'iniziativa dell'azione penale)
si verifica in caso di mancata "partecipazione" del P.M. al procedimento;
situazione non ravvisabile nella fattispecie, ove l'ufficio è stato rappresentato da magistrato in possesso della qualifica richiesta, investito dal competente Procuratore Generale con provvedimento di natura amministrativa - come tale dotato di forza esecutiva - soggetto a comunicazione e controllo dell'organo di autogoverno, che non risulta averlo annullato (cfr., sulle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di applicazioni infradistrettuali, la circolare P-99-24076 del 24.12.2000 al punto 105). Ne segue che i vizi del decreto di applicazione qui prospettati, concernenti l'"iter" formativo e lo sviamento di potere, non implicano affatto che l'ufficio del P.M. non fosse rappresentato nel giudizio e non consentono di configurare la dedotta nullità (cfr., in identica fattispecie, Cass., Sez. 1, 9.4/16.7.1992, Pirisi).
Quanto alle questioni relative alla valutazione delle prove, va chiarito che - secondo la corretta impostazione prospettata con i ricorsi nell'interesse del RA - essa deve avvenire ai sensi dell'art. 192, co. 2, C.P.P.; infatti, non esiste prova rappresentativa, diretta o indiretta, di quanto avvenuto all'interno della casa dell'imputato ove - e nel momento in cui - si sarebbe consumato il triplice delitto, secondo l'ipotesi posta a fondamento dell'imputazione. Ne segue che, allo stato delle acquisizioni probatorie, è concepibile soltanto la prova logica del fatto, sulla base di elementi indizianti. Questi, com'è noto, sono costituiti da fatti certi dai quali, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare. Pertanto, bisogna anzitutto stabilire quali siano i fatti "certi" su cui costruire il ragionamento indiziario. Questi sono essenzialmente ricavati, da un lato, da intercettazioni e registrazioni del traffico telefonico;
dall'altro, da deposizioni testimoniali, in parte, ma non esclusivamente "de relato". Il contenuto di queste ultime non può essere quindi assunto come "certo" senza previa verifica dell'attendibilità del dichiarante e, per la parte in cui riferisce notizie apprese da altri, della sua fonte (cfr., per l'applicazione degli ordinari criteri di valutazione della prova nell'accertamento dei fatti indizianti, Cass., Sez. 1, 28.6/16.7.1999, Capitani). Secondo la difesa del UZ (motivi nuovi) non sarebbe tuttavia consentito utilizzare quanto riferito dal RO, poiché costui - essendosi reso responsabile di reati connessi o probatoriamente collegati a quelli per cui si procede - da un lato era incompatibile con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 C.P.P., nel testo - applicabile "ratione temporis" - vigente prima della modifica introdotta dalla L.
1.3.2001 n. 63, dall'altro si sarebbe "sottratto" al contraddittorio,
con gli effetti previsti al co. 4 dell'art. 111 della Costituzione, introdotto dalla L. Cost. 23.11.1999 n. 2 anteriormente all'inizio del dibattimento di primo grado. L'eccezione è manifestamente infondata, poiché il RO mai ha assunto la veste di imputato - o quella equiparata di indagato - per reati connessi o collegati, che si estinsero per effetto della sua morte (accertata il 30.1.1998) prima che vi fosse la possibilità di iniziare indagini a suo carico e di dare ingresso al contraddittorio nel presente processo;
ne' la mancata denuncia di fatti penalmente rilevanti, specie da parte di soggetto anche personalmente coinvolto, può - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - considerarsi "volontaria sottrazione" al contraddittorio, e oltretutto la scelta del rito abbreviato comporta, in conformità alla previsione del co. 5 dell'art. 111 della Costituzione, il consenso all'utilizzazione di prove non formate in contraddittorio.
Tanto premesso, la verifica di attendibilità, nei termini in cui è stata positivamente effettuata dai giudici di merito, non evidenzia profili di manifesta illogicità o di inosservanza della legge processuale, sicché le censure avanzate dalle difese si traducono in un diverso apprezzamento - alla stregua di parametri logici alternativi - di elementi di valutazione adeguatamente considerati dai giudici di merito (ad es., interesse dei dichiaranti, personalità degli stessi, marginali discordanze); le doglianze, in questi termini, non sono quindi proponibili in sede di legittimità. Quanto all'individuazione della base fattuale su cui dovrà poi svilupparsi il ragionamento indiziario, del pari inammissibili sono i rilievi dei ricorrenti, i quali ne contestano l'accertamento attraverso una difforme lettura delle risultanze probatorie, che si risolve in censura in punto di fatto.
Una volta stabiliti i dati certi di partenza, ne andavano per ciascuno esplorate - alla stregua di criteri dettati dall'esperienza e fondati su "quod plerumque accidit" - le conseguenze logicamente desumibili, che di regola non hanno carattere di unicità e necessarietà, ben potendo il fatto indiziante essere indicativo di una pluralità di fatti non noti. Solo una volta acquisita la valenza indicativa - normalmente possibilistica e non univoca - di ogni singolo indizio si doveva passare alla loro congiunta valutazione, onde verificare se la relativa ambiguità di ciascuno potesse per tal via risolversi, confluendo verso una univocità dimostrativa che desse la certezza logica del fatto da provare attraverso la somma e l'integrazione dei singoli elementi in un insieme di pregnante ed univoco significato (cfr. Cass., Sez. Un., 4.2/4.6,1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri). Sotto questo aspetto la sentenza impugnata - caratterizzata da una dettagliata e puntigliosa disamina dei singoli elementi indiziari, cui si contrappone una assai minore precisione valutativa ed espositiva nell'apprezzamento unitario - non va immune da fondate critiche. Va detto che molte delle censure prospettate con i ricorsi sono inammissibili in quanto, anziché evidenziare incoerenze logiche interne al percorso argomentativo seguito dal giudice "a quo", vorrebbero sostituirvi parametri di valutazione alternativi, e ciò - come si è già rilevato - non è consentito nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 31.5/23.6.2000, Jakani). È invece in parte condivisibile il rilievo della difesa del UZ, secondo cui le risultanze dei tabulati del traffico telefonico sono state talora forzate oltre il limite consentito dalla loro natura di mera documentazione di contatti fra due apparecchi. Ciò, evidentemente, non impedisce che un collegamento fra telefoni nella disponibilità di soggetti noti possa essere valutato come indizio di rapporti fra loro o conferma di conversazioni il cui contenuto è attestato o desumibile da diversa fonte. Tuttavia, almeno per una rilevante circostanza che investe la fase preparatoria del delitto, la ricostruzione operata dalla decisione impugnata appare effettivamente congetturale e priva di logico fondamento. Va ricordato che, secondo le risultanze menzionate in sentenza, la casa del RA costituiva utile teatro dell'agguato soltanto nei fine settimana, quando gli inquilini che vivevano nell'appartamento contiguo erano assenti (v. pag. 88); in tal caso, comunque, si rendeva evidentemente opportuno - anche in vista dei possibili rischi - l'allontanamento della moglie e dei bambini dell'imputato. Ora, l'incontro era stato - per accordi presi in occasione del matrimonio Maiolo-Dattola, celebratosi il 18.5.1997 - in origine fissato in un bar per data successiva alla domenica 1^ giugno (CO FA, per notizia appresa dal fratello CO: pagg. 32, 134). L'indisponibilità per la giornata di domenica era stata poi ribadita da TO FA nel corso della telefonata con il UZ del 30.5.1997, riferita dalla moglie. La decisione di anticipare il convegno al 1.6.1997 fu presa in maniera estemporanea ed improvvisa la mattina stessa e, secondo la sentenza impugnata, se ne ha una prima traccia nella telefonata ricevuta dal AN alle 10.39 (pag. 86). Non vi è invece documentazione di comunicazioni tra gli FA e il UZ e fra questi il RA. Ciò non esclude, ad avviso del giudice di merito, che gli imputati siano stati nella mattinata informati della decisione presa, ben potendo i contatti essere avvenuti tramite altri apparecchi non identificati, o fra utenze di diverse società telefoniche che secondo i metodi di registrazione allora in uso non ne avrebbero conservato memoria, o infine mediante intermediari, eventualmente anche disponibili a concedere in uso i propri apparecchi. Entro questi limiti non si esce dal legittimo ambito della valutazione indiziaria, che indubbiamente consente di non tener conto di elementi di possibile contrasto quando la loro valenza negativa possa ragionevolmente essere esclusa da alternative e non improbabili spiegazioni. Ma, ammesso che uno dei detti mezzi non identificati sia stato utilizzato da TO FA per comunicare con il suo referente UZ, la sentenza impugnata ritiene di individuare nei cellulari di tali BO TA e CO PE il mezzo attraverso cui fu effettuata l'ulteriore comunicazione del UZ al RA circa l'anticipazione del convegno;
ciò in base alla direzione e frequenza di contatti telefonici e personali nel periodo anteriore, ai luoghi di residenza ed ai legami familiari (le sorelle del BO hanno sposato l'una un fratello del RA, l'altra il PE, ed entrambi avrebbero partecipato a precedenti convegni con gli FA, quali cointeressati dei AN). Tale ipotesi non viene valutata come una nell'arco delle varie possibilità, ma inserita come elemento della ricostruzione del fatto in questi termini: "pare del tutto ragionevole ritenere che la telefonata con la quale il DO RA era stato avvisato dell'arrivo degli FA e del AN fosse stata quella delle ore 11.49 del 1.6 effettuata dal cellulare di TA BO al cellulare del CO PE;
in tal modo trovava, altresì, consequenziale spiegazione il fatto che, alle ore 11.53, dal cellulare intestato a RA DO era partita la telefonata diretta ai SI, con la quale la AT HÌ aveva avvisato i parenti della visita improvvisa che intendeva effettuare a casa loro nel pomeriggio" (pag. 118). In tal modo non solo una eventualità soltanto supposta viene arbitrariamente inserita come elemento certo nell'ambito del ragionamento indiziario, ma si attribuisce un ulteriore significato indiziante ad un elemento che ne ha, semmai, uno contrario. Infatti, posto che il piano esecutivo del delitto doveva essere adeguato all'improvviso mutamento di programma, il brevissimo tempo intercorso tra le due telefonate, iniziate a distanza di quattro minuti, postula - improbabilmente - una pressoché immediata reazione del RA nel disporre l'allontanamento della moglie.
Altro elemento non correttamente valutato riguarda l'autovettura usata dal soggetto identificato per il UZ che avrebbe ricevuto le vittime in Torino, convincendole a recarsi nel luogo dell'agguato. La macchina, a quanto concordemente riferito dai suoi interlocutori, fu descritta come "una Mercedes blu nuovo modello con i fari rotondi" dal RO, che su tali caratteristiche non ebbe dubbi, tanto da evidenziarle alle sorelle LI e TO, invitandole a mettersi al sicuro se vedevano aggirarsi una vettura di quel tipo. È invece accertato che il UZ disponeva, all'epoca, di una "Mercedes" con fari rettangolari, di meno recente modello. I giudici di merito hanno ritenuto che ciò non escluda la veridicità della circostanza e l'esattezza dell'identificazione, ben potendo l'imputato essersi "procurato un'autovettura simile alla propria, ma a lui non rapportabile: autovettura simile, come marca e come colore, per non destare sospetti negli FA, che verosimilmente conoscevano il tipo di auto posseduto dal UZ;
non rapportabile a lui per evidenti ragioni di prudenza", in quanto l'accompagnamento delle vittime sarebbe avvenuto con la sua macchina, che poi doveva restare parcheggiata nei pressi durante l'azione esecutiva, con il rischio che attraverso essa si giungesse ad identificarlo. Anche tale congettura poteva essere, tutt'al più, utilizzata per la sua valenza possibilistica, siccome atta a neutralizzare un elemento di contrasto alla ricostruzione operata. Essa è invece valutata come un dato certo a fini di prova della colpevolezza ("la consapevolezza dell'esito di tale ultimo incontro, da parte del UZ... era... concretamente comprovata... dalle numerose cautele adottate in occasione dell'incontro medesimo... l'uso di un'autovettura diversa, ma simile alla sua... pag. 148 della sentenza impugnata). L'inserimento di elementi privi del requisito della certezza nella ricostruzione indiziaria di due rilevanti momenti della vicenda compromette di per sè la consistenza logica del discorso giustificativo della decisione, che non risulta conforme alla regola valutativa prescritta dal co. 2 dell'art. 192 C.P.P.. Inoltre, il movente attribuito al UZ - ricondotto in via esclusiva alla sua adesione alle regole della criminalità organizzata calabrese - è affermato senza una adeguata disamina complessiva degli elementi incidenti sull'accertamento. L'inserimento in circuiti malavitosi è ricavato (cfr. pagg. 146-147) non solo dall'elemento - assai labile - del possesso di estratti di pubblicazioni specializzate, ma dalle frequentazioni e dai duraturi rapporti mantenuti con soggetti indicati dal CO FA come membri della "ndrangheta" e con il pregiudicato CO PE (come si è già accennato legato al gruppo familiare BO-AN), nonché dai contatti avuti dopo il delitto con tal CO AL, nel quale viene identificato il PE DI dallo FA indicato, in sostanza, come il "padrino" cui il UZ era stato chiamato a render conto dell'eliminazione dei suoi congiunti. Va precisato - al di là delle questioni di dettaglio assai analiticamente trattate in sentenza - che comunicazioni fra i due risultano dai tabulati e che lo stesso imputato ammette, sia pure in termini differenti, una conversazione riguardante anche la scomparsa degli FA. Se, quindi, l'affermazione di una contiguità con personaggi e mentalità della malavita calabrese trapiantata al nord trova una sua base fattuale, la sentenza omette però di valutare una serie di dati di possibile contrasto, o controspinta al movente indicato, pur menzionati, e di chiarire se possano essere superati dagli elementi di opposto segno. Infatti, il UZ risulta dedito a lecita e proficua attività imprenditoriale, in precedenza non coinvolto in vicende di qualche spessore criminale, in rapporti di particolare amicizia con TO FA, cui aveva anche fatto un prestito in parte non recuperato a seguito della sua morte a generose condizioni;
l'TO non aveva responsabilità per i fatti che avevano dato origine alla faida, e un contegno proditorio a suo danno non aveva le stesse motivazioni ipotizzate nei confronti degli autori dell'omicidio di CO AN;
secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il UZ non si limitò a consegnare le vittime al "clan" offeso, ma si trattenne nella zona sino alla sera, cooperando alla soppressione dei cadaveri che (v. la fonte citata a pag. 147) costituisce, nell'ambito della "onorata società calabrese", un segno particolare di odio e di ostilità, concepibile nel coimputato, ma non in lui. L'incompletezza valutativa sul punto, unitamente ai vizi logici in precedenza evidenziati, compromette l'impianto argomentativo nei riguardi di entrambi i ricorrenti (attesa anche l'inscindibile complementarietà di ruoli ritenuta dalla decisione impugnata); si rende quindi necessario l'annullamento, con rinvio per nuovo giudizio e rinnovata valutazione delle risultanze acquisite - utilizzabili nei termini prima precisati - senza altro vincolo (neppure in tema di eventuale assunzione di nuovi elementi, se ritenuti assolutamente necessari ai fini della decisione) all'infuori dell'osservanza delle regole del ragionamento indiziario sopra esposte.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
All'annullamento non consegue la scarcerazione del RA (tuttora in custodia cautelare) poiché l'art. 624 bis C.P.P., alla stregua dei lavori preparatori e secondo costante interpretazione giurisprudenziale, prevede la cessazione delle misure coercitive solo in quanto applicate con la sentenza di appello ex art. 300, co. 5, C.P.P., situazione che non si verifica nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2002