Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 agosto 2005 |
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Giurisprudenza • 430
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- violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen·
- sospensione condizionale della pena·
- legittimità·
- ragioni·
- revoca in fase esecutiva·
- esecuzione·
- revoca di benefici·
- giudice dell'esecuzione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale ".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 164, comma 4, del codice penale :
"4. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163".
- Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedurta penale:
"3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
- Si riporta il testo dell' art. 674 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 del codice penale ". - Art. 2. 1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale , le parole da: "reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione".
2. Dopo l' articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61".
3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
4. Dopo l' articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 624 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625".
- Si riporta il testo dell' art. 625 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) (Soppresso).
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza;
5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni".
- Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
- Per il testo degli articoli 624 , 624-bis e 625 del codice penale , vedi note all'art. 2. - Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 148 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".