Legge 26 marzo 2001, n. 128

Commentari114

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  • 1Le Sezioni unite sull'ammissibilità del ricorso straordinario per
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza qui in commento, e altre due di pari data (la n. 28717 e la n. 28718), le Sezioni unite hanno precisato l'ambito della nozione di "condannato" ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto incorso nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. La diversità delle fattispecie esaminate nei tre ricorsi non consente un esame congiunto delle sentenze, ma solo di due di esse (la presente e la n. 28718) che, pur trattando casi non identici, sicuramente sono riferibili al medesimo problema. All'altra (n. 28717) - che si occupava di problema con sfaccettature diverse - è già stato dedicato un separato commento …

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  • 2La Corte costituzionale torna per la tredicesima volta sull’art. 69, quarto comma, c.p.
    Davide Cerrato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Abstract. Il contributo ha ad oggetto una recente statuizione della Corte costituzionale, datata 22 aprile 2025, concernente l'art. 69, quarto comma, c.p.. Trattasi della tredicesima circostanza nella quale il Giudice delle leggi si ritrova a dover dichiarare la parziale illegittimità della disposizione, questa volta nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.. Ciò in quanto il divieto in questione non consente di tener conto della condotta di ravvedimento post delictum tenuta dal reo, con conseguente irrigidimento della presunzione di capacità a delinquere determinata …

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  • 3La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale così pervenuto non …

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  • 4La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    GIP Perugia, ord. 29 ottobre 2020 (dep. 13 novembre 2020), giud. d'Andria Leggi l'ordinanza 1. La questione giuridica affrontata nel provvedimento in epigrafe concerne la tematica relativa alla qualificazione di uno scritto che, pur avendo i contenuti sostanziali di una denuncia, venga trasmesso irritualmente dal privato tramite PEC all'indirizzo email della Procura della Repubblica. Nel caso di specie, con tale email si portava a conoscenza del pubblico ministero la generica e confusa commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore nella sanità pubblica[1]. Ebbene, il pubblico ministero procedente avanzava richiesta di archiviazione al g.i.p., sostenendo che il materiale …

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  • 5Cassazione penale, sentenza SS. UU., 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345
    Avv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/

    Presidente: CANZIO G., Relatore: AMORESANO S., Ricorrente: D'AMICO T., P.M.: STABILE C. “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.” SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La giurisprudenza …

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Giurisprudenza418

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/05/2024, n. 36460
    Provvedimento: 36460-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RI NO - Presidente - Sent. n. sez. 9 NA ZZ -CC 30/05/2024 OS Pezzullo R.G.N. 26680/2023 NE ZA SS RI NN GA Giuseppe AL - Relatore - AN ER ZO EZ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NG AT, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giuseppe AL; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto FR Pompeo IO e del Sostituto Procuratore generale Assunta …
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    • violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen·
    • sospensione condizionale della pena·
    • legittimità·
    • ragioni·
    • revoca in fase esecutiva·
    • esecuzione·
    • revoca di benefici·
    • giudice dell'esecuzione

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/03/2017, n. 31345
    Provvedimento: 3 1345-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 6 Giovanni Canzio - Presidente - U.P. 23/03/2017 Aldo Fiale R.G.N. 18100/2016 Giovanni Conti IL Amoresano Relatore - Matilde Cammino Francesco Maria IL Bonito Fausto Izzo Maria Vessichelli Andrea Montagni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'MI TI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2015 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente IL Amoresano; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile, che …
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    • fattispecie·
    • nozione di privata dimora·
    • reato di cui all'art. 624 bis cod.pen·
    • presupposti·
    • delitti·
    • reati contro il patrimonio·
    • furto

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2015, n. 12602
    Provvedimento: 1 2 602/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez.28 Saverio Felice Mannino UP - 17/12/2015 Nicola Milo - Relatore - R.G.N. 54296/2014 Giovanni Conti Massimo Vecchio Luisa Bianchi Maurizio Fumo Giorgio Fidelbo Luca Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC MI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2014 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Nicola Milo; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …
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    • configurabilità·
    • assoluta indispensabilità ai fini della decisione·
    • immediato passaggio in giudicato della sentenza·
    • omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione·
    • necessità·
    • sussistenza·
    • motivo riguardante esclusivamente l'omessa dichiarazione di estinzione·
    • esclusione·
    • prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata·
    • rinuncia al ricorso per cassazione·
    • ammissibilità·
    • sentenza di condanna in appello·
    • ricorso per cassazione dell'imputato·
    • ricorso inammissibile·
    • natura eccezionale dell'istituto

  • 4Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2015, n. 46624
    Provvedimento: 46 6 24 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Antonio Stefano Agrò - Presidente - Sent. n. sez. 24 Maria Cristina Siotto CC 29/10/2015 Giovanni Conti R.G.N. 50494/2014 Silvio Amoresano Giacomo Paoloni SA IA LD NO UR UM AT LI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RD CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2014 del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente AT LI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso …
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    • raddoppio della durata della sospensione·
    • rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro·
    • appartenenza del veicolo a persona estranea al reato·
    • esclusione·
    • sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida·
    • guida in stato di ebbrezza·
    • circolazione stradale (nuovo codice)·
    • circolazione·
    • da alcool·
    • norme di comportamento

  • 5Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/04/2015, n. 37345
    Provvedimento: 37 345 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce Sent. n. sez. 12 Presidente - Felice Saverio Mannino -CC 23/04/2015 R.G.N. 50194/2013 Gennaro Marasca Vincenzo Romis Giovanni Conti IM Vecchio - Relatore - Vincenzo Rotundo Matilde Cammino Giovanni Diotallevi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento nei confronti di NG MO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/07/2013 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal …
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    • concessione in presenza di cause ostative·
    • doveri del giudice dell'esecuzione·
    • possibilità·
    • limiti·
    • revoca in fase esecutiva·
    • sospensione condizionale della pena·
    • esecuzione·
    • revoca di benefici·
    • giudice dell'esecuzione
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e' aggiunto il seguente:
    "La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ".
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale ".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 164, comma 4, del codice penale :
    "4. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163".
    - Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedurta penale:
    "3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
    - Si riporta il testo dell' art. 674 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
    1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 del codice penale ".
  • Art. 2. 1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale , le parole da: "reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione".
    2. Dopo l' articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente:
    "Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
    La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61".
    3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";
    b) il numero 1) e' soppresso;
    c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
    4. Dopo l' articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente:
    "Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 624 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art. 624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.
    Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
    Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625".
    - Si riporta il testo dell' art. 625 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
    1) (Soppresso).
    2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
    3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
    4) se il fatto e' commesso con destrezza;
    5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
    6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
    7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
    8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
    Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni".
    - Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
    - Per il testo degli articoli 624 , 624-bis e 625 del codice penale , vedi note all'art. 2.
  • Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
    Nota all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 148 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
    "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
    "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
    3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
    4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
    5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".