Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 217.
((Amministrazione e godimento dei beni.)) ((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti))
((Amministrazione e godimento dei beni.)) ((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti))
Commentari • 114
- 1. Separazione dei beni fra coniugiAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 30 giugno 2020 · 24.75397
[…] Se viene convenuto l'obbligo di rendere conto dei frutti il coniuge rappresentante, ai sensi del secondo comma dell'art. 217 c.c., deve comportarsi come se fosse il mandatario. […] Il godimento dei beni dell'altro coniuge Corollario del precedente articolo 217 è l'articolo 218 c.c. secondo il quale “Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 273
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/01/2022, n. 98Provvedimento: […] 1) l'erronea applicazione del IV comma dell'art.217 c.c. sulla base di un mero ragionamento presuntivo e precisamente la presunzione dell'esistenza di un fatto (l'opposizione ex art. 217, IV comma, c.c.) che non era mai stato provato dall'attore e che, anzi, […]Leggi di più...
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