CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 1 .
(Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 1 .
(Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.