Art. 1 .
(Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
[…] Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell\'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio
Leggi di più…[…] n. 1, c.p.c. dall'ente pubblico condebitore per carenza di giurisdizione di detto giudice, non comporta la caducazione, in via di estensione ex art. 1 c.p.c. dall'ente pubblico condebitore per carenza di giurisdizione di detto giudice, non comporta la caducazione, in via di estensione ex art. 336 c.p.c., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, […]
Leggi di più…[…] Allorché non esiste un solo ufficio giudiziario ordinario, rimane da stabilire a quale fra i giudici ordinari (art. 1 del c.p.c.) spetta decidere. È il legislatore a dover fissare i criteri in base ai quali distribuire le cause fra i diversi giudici. […]
Leggi di più…[…] Si distinguono i giudici ordinari, destinati a giudicare chiunque avendo una competenza generale (si vedano art. 1 del c.p.c. e le norme sull'Ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 relativo alla competenza del giudice penale); e quelli speciali destinati a giudicare solo determinate persone (art. 37 del c.p.c. o ad es. i giudici militari in tempo di pace). […]
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