Art. 1 .
(Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale Art. 1 c.p.c. Giurisdizione dei giudici ordinari. 1.La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Leggi di più…[…] Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell\'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio
Leggi di più…[…] Riscossione Sicilia ha resistito con controricorso. 5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico motivo il ricorrente censura che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1 c.p.c., del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, abbia confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. […]
Leggi di più…[…] ossia inferiore a 90 gg. liberi Testo completo della legge 218/2011 LEGGE 29 dicembre 2011, n.218 Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile 1. […]
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