Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2394.
(( (Responsabilita' verso i creditori sociali).)) ((Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.))
(( (Responsabilita' verso i creditori sociali).)) ((Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.))
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- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 246.28773
L'Autore si propone di indicare le ragioni che inducono a ricostruire la condotta che genera responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. in termini strutturalmente diversi rispetto a quanto imposto dall'art. 2392, 1° comma, c.c. nel caso di responsabilità degli amministratori verso la società. […] Spunti per una revisione critica della posizione largamente maggioritaria: il problema del significato testuale dell'art. 2394, 1° comma, c.c. - 4. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1631Provvedimento: […] [...] in qualità di amministratore della società unipersonale La OS s.r.l., chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto, ex art. 2476 comma 6 c.c. o, in subordine, ex artt. 2394 c.c. o 2043 c.c., per i danni cagionati alla società attrice e condannarlo al pagamento della complessiva somma risarcitoria di € 19.568,77, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia. […] art. 2394 c.c..Leggi di più...
- società a responsabilità limitata·
- art. 2476 comma 6 c.c.·
- conservazione patrimonio sociale·
- ripatrimonializzazione società·
- liquidazione società·
- responsabilità amministratore·
- azione di responsabilità·
- dolo o colpa amministratore·
- revoca autorizzazione assegni·
- art. 2394 c.c.