Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 29920
CASS
Sentenza 9 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Può essere denunciato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), e non ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il "travisamento della prova", che è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza). A tal fine, la Corte, investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto; fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, sulla base del rilievo che il giudice di secondo grado aveva fondato l'assoluzione dell'amministratore della società su un atto -la delega per la sicurezza- non rinvenuto negli atti processuali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 29920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29920
    Data del deposito : 9 giugno 2004

    Testo completo