Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
Può essere denunciato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), e non ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il "travisamento della prova", che è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza). A tal fine, la Corte, investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto; fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, sulla base del rilievo che il giudice di secondo grado aveva fondato l'assoluzione dell'amministratore della società su un atto -la delega per la sicurezza- non rinvenuto negli atti processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 29920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29920 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 927
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 44521/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento;
avverso la sentenza 12 luglio 2002 della Corte d'Appello di Trento pronunziata;
nei confronti di:
AZ RL nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Proc. Gen. Dr. Mura Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Enrico Falcolini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1) Premessa in fatto e motivi di ricorso.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza 12 luglio 2002 della Corte d'Appello di Trento che ha confermato la sentenza 3 aprile 2001 del Tribunale di Rovereto, sez. dist. di Riva del Garda, che aveva assolto AZ RL dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di SA IV per non aver commesso il fatto.
All'imputato era stato contestato il reato in questione perché, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della s.p.a. AQUAFIL, aveva cagionato lesioni gravi al predetto SA, dipendente della società, a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto il giorno 21 gennaio 1998 mentre la persona offesa prestava la sua attività presso lo stabilimento di Arco dell'indicata società.
In particolare l'addebito si riferiva all'omessa installazione, sulla macchina alla quale il lavoratore era addetto, di idonei sistemi di sicurezza per evitare il verificarsi di infortuni (in particolare era stata contestata all'imputato la violazione dell'art. 132 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547) con riferimento alla mancata protezione degli organi in movimento e all'inesistenza di sistemi di emergenza che consentissero l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.
Il giudice di primo grado aveva assolto AZ sul rilievo che la s.p.a. AQUAFIL è impresa di grosse dimensioni con centinaia di dipendenti e più stabilimenti e, pur non esistendo una delega per la sicurezza, era stato dimostrato che i poteri effettivi in materia antinfortunistica facevano capo al direttore (BR RE giudicato separatamente con il rito di cui all'art. 444 c.p.p.) dello stabilimento dove prestava la sua attività il lavoratore infortunato mentre AZ non aveva "alcun contatto con la produzione e, pertanto, neppure alcun concreto potere di intervento riguardo a possibili violazioni in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro".
La Corte d'Appello, su appello del Procuratore generale - che lamentava come non fosse possibile trasferire gli obblighi della sicurezza ad altra persona in assenza di una delega formale avente i caratteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità - ha confermato la decisione del primo giudice modificando però la motivazione e ritenendo che, pur essendo corrette le affermazioni dell'impugnante, in realtà la difesa aveva documentato l'esistenza della delega in questione con le caratteristiche richieste. Il Procuratore generale ricorrente, con l'atto di impugnazione proposto, denunzia il vizio di travisamento del fatto perché della delega di cui parla la sentenza impugnata non vi sarebbe traccia nel fascicolo processuale e neppure risulterebbe, dai verbali di udienza, che un atto di tal natura sia stato mai prodotto in giudizio. 2) L'ammissibilità del ricorso.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata in udienza dal Procuratore generale presso questa Corte il quale, prendendo spunto anche dalla qualificazione del vizio denunziato da parte del ricorrente, ribadisce come il vizio di travisamento del fatto non rientri tra i casi di ricorso in Cassazione.
L'eccezione, per le ragioni che saranno di seguito indicate, sarebbe fondata se effettivamente il ricorrente avesse chiesto a questa Corte di valutare le prove acquisite al processo in modo diverso da quanto compiuto dal giudice di merito non rientrando questo compito tra quelli espressamente attribuiti al giudice di legittimità dall'art. 606 c.p.p.. In realtà il Procuratore generale ricorrente, pur essendosi effettivamente espresso nel senso indicato (qualificando il motivo di ricorso come "travisamento del fatto"), non ha chiesto a questa Corte un'operazione di rilettura e rivalutazione degli elementi di prova acquisiti al processo ma ha semplicemente enunciato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere l'esistenza di un atto che (almeno nel fascicolo per il dibattimento) non esiste. Si denunzia dunque non il travisamento del fatto - per il cui accertamento il giudice di legittimità dovrebbe rivalutare il compendio probatorio - ma un diverso vizio che la dottrina qualifica come "travisamento della prova"; vizio che prescinde dalla rilettura degli atti e si limita a denunziare l'inesistenza della prova o la indiscutibile erroneità del suo risultato.
Questo vizio è deducibile in sede di legittimità per le ragioni di seguito indicate.
3) Il travisamento del fatto.
Il problema relativo ai limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito non è sorto con il vigente codice di rito. Com'è noto il sindacato sulla motivazione era ritenuto esteso, nella vigenza del codice di rito del 1930, anche al vizio di travisamento del fatto che, pur non espressamente indicato nell'art. 524, veniva incluso nei casi di nullità della sentenza prevista nel caso in cui la motivazione "manca o è contradditoria" (art. 475 n. 3).
Nel condivisibile intento di limitare i casi di ricorso e di evitare le frequenti incursioni nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Cassazione il legislatore del 1988, nel testo dell'art. 606, comma 1^, lett. e del nuovo codice - dopo aver confermato la sindacabilità del vizio per mancanza di motivazione e riformulato il vizio della contradditorietà (divenuto "manifesta illogicità", concetto ritenuto peraltro di portata più ampia rispetto alla contradditorietà) - ha posto un limite che avrebbe dovuto porre fine agli sconfinamenti della Corte nella valutazione delle risultanze processuali. Il limite è costituito dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato.
Questo limite è stato variamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Il prevalente orientamento ritiene che si tratti di un limite invalicabile alla possibilità, per la Corte di Cassazione, di esaminare gli atti del procedimento. In altre decisioni (v. per es. Cass., sez. 4^, 6 aprile 2000, Attaguile, per est. in Cass. pen., 2001, 2726; sez. 3^, 13 novembre 1997, Panati, in Dir. pen. e processo, 1998, 65; sez. 6^, 1 giugno 1995, Salvatore, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 129; sez. 6^, 15 febbraio 1994, Di Matteo;
sez. 2^, 2 giugno 1994, Lin, in Cass. pen., 1995, 2179; 13 luglio 1993, Sgrò, ibid., 3380; sez. 1^, 5 marzo 1991, Calò, in Cass. Pen., 1992, 118) si è invece ritenuto, in linea di larga approssimazione (perché le sentenze citate in realtà affrontano casi processuali completamente diversi e, in alcuni casi, tendono effettivamente a rivalutare il compendio probatorio), che questa facoltà esista allorché la sentenza impugnata abbia affermato un fatto incontrovertibilmente escluso o ne abbia negato uno pacificamente esistente. Secondo altra interpretazione (per es. la sentenza Sgrò precedentemente citata) la necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio medesimo e non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità. Sul problema della sindacabilità del travisamento del fatto sono intervenute anche le sezioni unite della Corte di Cassazione che, pur formalmente optando per la tesi più restrittiva, hanno in realtà aperto un varco significativo alla possibilità, per il giudice di legittimità, di esaminare questo vizio purché il ricorrente provi la "avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati." (sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone).
Ovviamente le sezioni unite fanno pur sempre riferimento al testo del provvedimento impugnato ma - nell'affermare la possibilità di desumere il travisamento del fatto dalla comparazione tra la sentenza e i motivi di appello per desumere "come quegli elementi siano stati valutati" il giudice di legittimità non potrà sottrarsi ad un limitato esame degli atti per quella verifica ritenuta ammissibile (e necessaria). È evidente che ciò significa discostarsi da un'interpretazione rigida della norma che prevede che il vizio debba risultare dal testo del provvedimento a meno che il giudice di appello abbia riportato fedelmente i motivi di appello;
non se abbia, in tutto o in parte, eluso il motivo nel testo della sentenza. Dalla decisione delle sezioni unite può comunque trarsi un'utile indicazione costituita dalla possibilità per il giudice di legittimità - una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di indicare l'elemento di fatto travisato - di verificare, con la comparazione tra un atto del processo e la sentenza, non se il giudice di appello abbia travisato il fatto ma se abbia esaminato la censura che si riferisce al travisamento del fatto da parte del primo giudice.
Resta una lacuna di non poco rilievo: è stato infatti osservato che questa verifica non è possibile nel caso di inappellabilità della sentenza o qualora vi sia stata assoluzione in primo grado e quindi non possa farsi riferimento alle censure sul travisamento del fatto in cui potrebbe essere astrattamente incorso il primo giudice per verificare se il giudice di appello abbia puntualmente risposto ai rilievi prospettati.
Un esame non superficiale della giurisprudenza di legittimità apparentemente più rigorosa sul rispetto del divieto di dedurre come motivo di ricorso il travisamento del fatto evidenzia peraltro che i casi esaminati si riferiscono ad ipotesi nelle quali si chiedeva alla Corte di Cassazione una rilettura degli elementi fattuali. Si veda, in proposito, la decisione delle sezioni unite 31 maggio 2000 n. 12, AK (per esteso in Cass. pen., 2000, 3255) che ha sottolineato come alla Corte "è normativamente preclusa, invero, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno."
In questo, come in altri casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, il nucleo delle doglianze proposte riguardava infatti la richiesta che la Corte di legittimità interpretasse, diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, gli elementi di prova acquisiti ovvero si sollecitava un annullamento della sentenza impugnata in modo da poter riproporre al giudice del rinvio la diversa ricostruzione.
In alcun caso viene invece esaminata l'ipotesi in cui venga dedotta proprio l'inesistenza dell'elemento di prova o del suo risultato (nella citata sentenza AK, per es., la censura era diretta ad ottenere un annullamento per risentire una testimone e un'imputata in procedimento connesso "al fine di chiarire il contenuto e la valenza delle deposizioni dalle stesse rese.........e dimostrare l'estraneità dell'AK ai fatti criminosi").
E anche la più recente sentenza delle sezioni unite che abbia affrontato il problema del travisamento del fatto (24 settembre 2003 n. 47289, Petrella, per est. in Arch. nuova proc. pen., 2004, 35), pur ribadendo che il sindacato della Corte di Cassazione deve essere limitato "a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali" e che "l'illogicità della motivazione, come vizio denunciatile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" afferma tali principi in relazione ad un caso nel quale i ricorrenti prospettavano una diversa lettura degli atti di causa e una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità. Analogamente altre sentenze che vengono comunemente citate come espressione dell'orientamento rigoristico si riferiscono a casi nei quali non diverso era l'intento del ricorrente. Valgano i seguenti esempi: Cass., sez. 3^, 11 giugno 1993, ES (per est. in Cass. pen., 1996, 547) si riferiva all'impugnazione del pubblico ministero contro l'assoluzione di un sindaco per reati concernenti il funzionamento di una discarica abusiva e il ricorrente chiedeva che la condotta del sindaco, accertata dai giudici di merito, venisse ricondotta all'ipotesi di reato contestata con una rilettura degli atti processuali. Cass., sez. 6^, 16 ottobre 1995, VI (per est. in Cass. pen., 1997, 1397) si riferiva ad un'ipotesi di concorso in estorsione nel quale il ricorrente pretendeva che venisse rivalutato il significato della natura dei suoi rapporti con la persona offesa e con l'autore dell'estorsione.
In questi e in numerosi altri casi, che vengono indicati come espressione dell'orientamento più rigoristico, in realtà la Corte di legittimità si è limitata a contrastare il tentativo dei ricorrenti diretto ad ottenere che il giudice di legittimità rivalutasse il compendio probatorio preso in considerazione dal giudice di merito.
4) Il travisamento della prova.
Detto in termini brutali il problema che si pone alla Corte di Cassazione è quello di accertare se rientri nei suoi poteri istituzionali verificare se il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta quindi di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se questi elementi esistano. Affermare che il giudice di legittimità non abbia questo compito significa consentire, per es., la condanna di una persona in base a prove "inventate" dal giudice di merito. È ovvio che si tratta di ipotesi estreme ma l'esame della giurisprudenza di legittimità dimostra che, seppur raramente, questi casi si verificano. Come è stato autorevolmente affermato in dottrina escludere in questi casi il sindacato di legittimità condurrebbe a conseguenze aberranti ("non importa cos'abbiano narrato i testimoni e nemmeno se esistano, purché il motivante li nomini, attribuendo a ciascuno un detto;
idem quando tiri in ballo ricognizioni mai eseguite;
ecco ridotto il terzo grado a una fantasmagoria dove valgono anche pseudofatti processuali, mai accaduti, se l'estensore ne parla."). Il problema enunciato può invece trovare una coerente e ragionevole soluzione, rispettosa (e al di fuori) del dato formale costituito dalla lett. e dell'art. 606, purché sia rigorosamente osservato il divieto, per il giudice di legittimità, di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito. La ricostruzione del fatto da questi operata è immodificabile dal giudice di legittimità. Non può quindi la Corte di Cassazione, per esempio, ritenere attendibili i testi che il giudice di merito non abbia ritenuto tali;
optare per una ricostruzione del fatto diversa e ritenuta più convincente rispetto a quella accolta nelle precedenti fasi del giudizio;
sovrapporre le proprie massime di esperienza a quelle (logicamente) ritenuti esistenti ed utilizzate nella sentenza impugnata. Insomma il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito.
Può invece, il giudice di legittimità, compiere un'operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nella verifica se un fatto o un risultato di prova, affermato esistente dal giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente;
potrà quindi, se investito da specifica censura, verificare non solo che il riferimento alla deposizione di un teste che avrebbe detto "nero" è in contrasto con le dichiarazioni da lui rese avendo il teste incontestabilmente detto "bianco"; che un fatto pacificamente avvenuto di giorno sia stato affermato come avvenuto di notte.
In questi, e negli altri innumerevoli esempi che potrebbero farsi, la Corte di Cassazione non si attribuisce compiti che esulano dalle sue funzioni perché costituisce pur sempre un vizio di legittimità verificare - in assenza di elementi di controvertibilità del fatto - se il giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale non nel senso di una sua ricostruzione ma nell'individuazione ed esame del singolo atto al fine di verificarne, avalutativamente, la corrispondenza con quanto affermato in sentenza. E si tratta di una funzione di legittimità perché il giudice non si immerge nel contesto processuale come fa il giudice di merito ma si limita ad individuare il vizio;
come è stato affermato in dottrina "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il "contesto processuale", laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo 'l'atto' che veicola la prova".
Insomma deve ritenersi sindacabile, nel giudizio di legittimità, il vizio che la dottrina denomina "travisamento della prova" costituito, lo si ripete, dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (il teste non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (nella ricognizione personale la persona ha indicato IZ e non IO come è invece scritto nella sentenza).
Al fine di rendere sindacabili questi incontestabili errori dei giudici di merito non pare sufficiente la distinzione operata, da una parte della dottrina, tra travisamento degli atti (sindacabile in sede di legittimità) e travisamento delle risultanze (non sindacabile) perché anche per queste ultime si pone l'identico problema di una loro lettura indiscutibilmente errata. La più ampia nozione di "travisamento della prova", come sinteticamente accennata, consente invece per un verso di salvaguardare gli stretti confini del controllo di legittimità e, per altro verso, di censurare le decisioni, pur apparentemente coerenti e motivate, che abbiano non interpretato la realtà ma preso atto di una realtà (pacificamente) inesistente o diversa da quella ipotizzata incorrendo quindi in un vizio ben più grave rispetto alla mancanza o all'illogicità (sia pur manifesta) della motivazione.
Questa interpretazione dei limiti del sindacato di legittimità è confermata dall'esame di due disposizioni del codice di rito: la previsione, tra i motivi di ricorso in Cassazione, del vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d c.p.p.) e la previsione, tra i requisiti della sentenza, della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della decisione (art. 546 comma 1^ lett. e in riferimento all'art. 125 comma 3^ c.p.p.). Ha un senso censurare la sentenza di merito perché non è stata ammessa una prova decisiva o imporre al giudice di spiegare le ragioni che lo convincono a ritenere non attendibili le prove contrarie a quelle poste a fondamento della decisione e poi escludere il sindacato di legittimità sull'enunciazione dell'esistenza di una prova (decisiva) che, in ipotesi, non esiste ? Tanto più nei casi, come in quello oggetto del presente ricorso, in cui il travisamento della prova sia stato fatto valere in sede di legittimità perché in esso è incorso, o si assume che sia incorso, per la prima volta, il giudice di appello o, addirittura, perché potrebbe condurre alla condanna di un innocente, nei casi di assoluzione in primo grado e condanna in appello in base ad una prova travisata e senza che l'imputato abbia potuto dolersi con l'appello del travisamento della prova usufruendo quindi di quella possibilità cui fa riferimento la citata sentenza delle sezioni unite Dessimone.
Si consideri il problema da un diverso angolo visuale. Se il giudice di merito ingenuamente ammette la difformità con la realtà (per es. nell'esposizione del fatto da atto dell'esito negativo della ricognizione e, nella motivazione, fonda la sentenza di condanna sull'esito positivo del medesimo atto) la sentenza è censurabile nel giudizio di legittimità per manifesta illogicità; se invece il giudice, inconsapevolmente (o più astutamente), omette di dare atto dell'esito reale dell'atto per ciò solo la sua sentenza - ove si ritenga che non gli sia consentito l'esame dell'atto - diviene inattaccabile perché il vizio non emerge dal testo della sentenza. Può in conclusione affermarsi che la Corte di Cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto;
fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.
Non attiene strettamente al problema in esame ma la soluzione prospettata consente anche di affrontare adeguatamente un problema inverso a quello prospettato: il caso in cui il giudice di merito abbia omesso di valutare una prova decisiva acquisita al processo. Un'interpretazione restrittiva dei poteri del giudice di legittimità - fondata soprattutto sulla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento - rischierebbe di avere gravi conseguenze per la giurisdizione (a meno di accogliere la tesi che inquadra il vizio in questione in quello di mancanza di motivazione di cui alla lett. e dell'art. 606).
Sotto il profilo della completezza della motivazione sulla valutazione delle prove v'è poi da prendere in considerazione un ulteriore problema, quello del giudizio di revisione. Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 26 settembre 2001 n. 28, Pisano, per est. in Foro it., 2002, 2^, 461) hanno ritenuto che prova nuova, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, sia da considerare - oltre alla prova sopravvenuta, a quella scoperta e a quella non acquisita - anche quella acquisita ma non valutata. Con questa decisione è stato esteso il concetto di prova nuova anche alle prove acquisite ma non valutate che, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. sez. 2^, 29 gennaio 1999 n. 7111, Lucidi;
sez. 3^, 10 febbraio 1999 n. 3147, Guareschi Marusi;
sez. 5^, 11 giugno 1999 n. 2134, Percoco), non venivano ritenute costituire presupposto per l'ammissibilità della revisione.
Oggi dunque la prova acquisita ma non valutata può essere ritenuta presupposto per l'ammissibilità del giudizio di revisione. Ma, anche sotto questo profilo, può sostenersi razionalmente l'esistenza del rimedio della revisione di una condanna pronunziata in base ad una prova, acquisita ma non valutata, rispetto a quella pronunziata in base ad una prova inesistente ? E se, a completamento del percorso interpretativo di cui è espressione la sentenza Pisano, fosse ritenuta ammissibile la revisione anche per l'ipotesi della prova "inventata", non sarebbe opportuno ricercare all'interno dell'ordinamento processuale un rimedio preventivo per la soluzione del problema prima di pervenire ad una sentenza definitiva (con le conseguenze drammatiche che spesso comporta anche in tema di esecuzione della pena) per poi chiederne la revisione ?
Naturalmente non tutte le ipotesi si presentano con caratteristiche di chiarezza per cui può avvenire che venga censurato come vizio di travisamento della prova un vizio che tale non è; e, nelle ipotesi di confine, può essere difficoltoso discernere tra l'ipotesi in questione e il travisamento del fatto. Mentre dovrebbe essere relativamente agevole per il giudice di legittimità verificare l'esistenza o meno della prova (il teste non è stato esaminato contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata;
il documento su cui si fonda la decisione non è stato mai acquisito al fascicolo per il dibattimento) più complessi sono i casi nei quali si denunzia che il risultato di prova è diverso. Si è già detto che, per essere denunziabile in sede di legittimità, il risultato della prova deve essere incontrovertibilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito, cioè il risultato della prova non deve essere il prodotto di una valutazione o di un apprezzamento. Ma vi possono essere ipotesi di confine nelle quali questo limite non è agevolmente individuabile: si pensi al caso in cui il giudice di merito abbia affermato che il testimone aveva riferito che il fatto criminoso si era verificato di notte ma in realtà non risulta dal verbale che il testimone abbia mai reso una simile dichiarazione.
Se il giudice di merito si è limitato all'affermazione indicata non v'è dubbio che si verta nel travisamento della prova;
ma se il giudice spiega le ragioni per le quali dal contesto delle dichiarazioni, pur non essendovi un'espressa dichiarazione che il fatto è avvenuto di notte, può pervenirsi alla conclusione ritenuta in sentenza il sindacato del giudice di legittimità deve essere escluso perché condurrebbe a reinterpretare ciò che il giudice di merito ha già interpretato (se poi l'ha fatto in modo manifestamente illogico la decisione sarà censurabile sotto un diverso profilo). Per concludere in estrema sintesi: la Corte di Cassazione non diviene automaticamente giudice del terzo grado di merito se esamina gli atti del processo. Questo esame rientra appieno nel controllo di legittimità attribuito istituzionalmente alla Corte di Cassazione a meno che il giudice di legittimità non violi il divieto di rivalutare tali atti o di sostituire le sue massime di esperienza a quelle logicamente applicate dal giudice di merito. Divieto che, in un'ottica di salvaguardia degli equilibri presi in considerazione dal legislatore, deve invece essere rigorosamente salvaguardato dal giudice di legittimità.
Questo collegio non condivide quindi l'orientamento espresso da talune delle sentenze in precedenza indicate come espressive di una linea meno rigorosa sui limiti del sindacato di legittimità in tema di travisamento del fatto. In alcuni casi, infatti, sembra che la Corte di Cassazione si sia sovrapposta alla valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito (si veda, per es., la citata sentenza 2 giugno 1994, Lin, che rivaluta le dichiarazioni della persona offesa sull'identificazione dell'imputato che l'avrebbe rapinata ritenendo i giudici di merito non abbiano dato il giusto peso alle perplessità della teste e ritiene "inaccettabile" la conclusione che il rapinatore fosse un cliente della persona offesa;
o la sentenza, parimenti già citata, sez. 1^, 5 marzo 1991, Calò, che individua specificamente le circostanze delle quali il giudice di merito deve avere la prova per poter affermare la partecipazione degli imputati al fatto criminoso ed esprime una valutazione di gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario diversa da quella operata dal giudice di merito ma non ritenuta manifestamente illogica).
In conclusione, su questo punto, la Corte ritiene che l'orientamento espresso dalla presente decisione - che non trova alcun precedente difforme nella giurisprudenza di legittimità - non possa essere inserito nel solco della giurisprudenza di legittimità, da ritenere minoritaria, che ha ritenuto di ampliare il margine di valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di merito. 5) Il vizio ipotizzatile nel caso di travisamento della prova. Resta da decidere in quale tra le ipotesi di motivi di ricorso previste dalla legge sia inquadrabile il travisamento della prova. Questa Corte condivide l'opinione dottrinale secondo cui il vizio non può essere considerato attinente alla motivazione;
questa ipotesi trova la sua disciplina esclusivamente nella lett. e dell'art. 606 comma 1^ c.p.p. ed è censurabile nel giudizio di legittimità esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (inteso nel senso indicato e quindi anche con l'esame congiunto dei motivi di impugnazione). Una diversa interpretazione della lett. e dell'art. 606 condurrebbe a sovrapporre una diversa interpretazione a quella resa esplicita dal testo normativo e dalla volontà del legislatore.
D'altro canto solo con un artifizio logico può considerarsi un vizio di motivazione quello che si riferisce ai casi che stiamo esaminando:
la motivazione è il frutto di un argomentazione logica che riconduce il fatto accertato all'ipotesi normativa. Il vizio di cui parliamo è un errore non di valutazione ma di percezione del giudice e nulla ha a che fare, questo vizio, con la tecnica argomentativa di ricostruzione del fatto: gli esempi che si sono fatti lo dimostrano ampiamente. E - dal momento che il legislatore ha ritenuto di introdurre un mezzo straordinario di impugnazione addirittura contro le sentenze della Corte di Cassazione quando siano affette da un errore percettivo (art. 625 bis c.p.p.) - ragioni di coerenza sistematica non possono che indurre a ricercare nel sistema un mezzo per ovviare agli errori percettivi in cui sia incorso il giudice d'appello o di unico grado.
È stato affermato in dottrina che il corretto accertamento del fatto costituisce una condizione necessaria della legalità della decisione e la giurisprudenza ha ribadito (v. Cass., sez. 4^, 15 dicembre 1993, Romano, per est. In Foro it., 1994, 11, 434) che "per esercitare il controllo di legittimità sull'adeguatezza, congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, la corte deve rifarsi, dandola per inattaccabile, alla ricostruzione storica della vicenda processuale fornita dal giudice di merito............nonché ai giudizi sul fatto circa l'attendibilità, o no, delle fonti.........;
sicché, ove tale ricostruzione e giudizi manchino o risultino frammentari - tanto da non rendere intelleggibili gli esatti contorni e comprensibile la valenza accertativa - la corte viene posta nella impossibilità di esplicare correttamente il suo ruolo di pura legittimità".
E il requisito minimo perché l'accertamento del fatto possa ritenersi corretto è che si fondi su elementi di prova esistenti e non inventati per cui deve ritenersi condivisibile la tesi secondo cui il vizio denominato "travisamento della prova" debba farsi rientrare nella lett. e dell'art. 606 comma 1^ del codice di rito - che disciplina l'inosservanza di norme processuali stabilite, tra l'altro, a pena di inutilizzabilità - sotto il profilo della violazione degli artt. 526 comma 1^ e 191 comma 1^ del codice di rito.
L'affermazione che l'inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 526 comma 1^ c.p.p. non sembra seriamente contestabile: il giudice, così si esprime questa norma, "non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento"; e come può ritenersi legittimamente acquisita nel dibattimento una prova che non esiste e che quindi non è mai stata acquisita ?
Ma neppure sembra che possa dubitarsi della ragione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 191 c.p.p. ("le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate"). Se è vietato al giudice di utilizzare prove assunte in violazione di divieti - prove che quindi, pur viziate, esistono - può sostenersi che possa invece utilizzare una prova neppure acquisita perché non esiste o un'informazione probatoria incontestabilmente del tutto difforme da quella realmente esistente ?
6) Il vizio dedotto nel presente processo.
Da quanto detto in precedenza consegue l'ammissibilità del ricorso e la necessità della verifica, da parte di questa Corte, dell'esistenza del vizio denunziato con l'esame degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento per accertare se effettivamente, come sostiene il Procuratore generale ricorrente, l'atto in questione non esista.
L'esame degli atti conferma la fondatezza della censura contenuta nel ricorso.
Sul punto la Corte d'Appello di Trento così si è testualmente espressa nell1esaminare il motivo dell'appello proposto dal medesimo Procuratore generale: "I rilievi mossi nell'atto di appello si presentano certamente corretti e condivisibili sul piano teorico, ma non lo sono sul piano della fattispecie concreta, nella quale, come documentato dalla difesa, una delega di poteri in materia antinfortunistica esisteva, per essere stata deliberata dal consiglio di amministrazione in data 27-4-1996, proprio su proposta del ZZ, che ne era presidente. La delibera individuò nell'Ing. Klaus Ollesch la persona al più elevato livello cui era stata delegata la responsabilità per la prevenzione degli infortuni nella stabilimento di Acquafil.......".
Insomma la lettura della sentenza sembrerebbe confermare che la difesa abbia prodotto nel giudizio copia della delibera indicata che avrebbe delegato all'ing. LL la responsabilità per la prevenzione degli infortuni nello stabilimento in cui è avvenuto l'incidente.
Ma, ha ragione il ricorrente, di questa delibera non solo non v'è traccia nel fascicolo processuale ma neppure si da atto in alcuna parte dei verbali di udienza che la delibera sia stata prodotta. All'udienza del 3 aprile 2001, tenuta dinanzi al Tribunale di Rovereto (sez. dist. di Riva del Garda) risulta che la difesa dell'imputato abbia prodotto alcuni documenti ma anche tra questi documenti non v'è traccia della delibera in questione. Si tratta infatti di tre sentenze di assoluzione di AZ intervenute in altri procedimenti (in tutti i casi si trattava di lesioni colpose cagionate alle mani di lavoratori per la mancata segregazione degli organi in movimento delle macchine) e non della delibera in questione che non si rinviene nel fascicolo per il dibattimento. Per maggiore precisione:
- esiste nel fascicolo per il dibattimento una memoria del difensore, predisposta per l'udienza del 20.3.2001 davanti al Tribunale di Rovereto, sez. dist. di Riva del Garda, nella quale vengono indicati come allegati cinque documenti tra i quali il verbale n. 130 del 27.4.1996 del consiglio di amministrazione della "Aquafil"; nella stessa memoria si da però atto che "gli allegati di cui nella presente memoria saranno prodotti all'udienza prossima";
- all'udienza del 20 marzo 2001 risulta dal verbale che il difensore "riserva produz. documentazione come da memoria"; preannunzio che viene ribadito in un'istanza, datata 22 marzo 2001, presentata dal difensore al giudice;
- alla successiva udienza del 3 aprile 2001 risulta dal verbale che la difesa "produce sentenze per dimostrare l'estraneità ai fatti del ZZ"; e agli atti risulta un fascicoletto, con la scritta in copertina "ud. 3/4/2001 Produzione dif.re dell'imputato", contenente esclusivamente la copia delle tre sentenze ma non della delibera di cui trattasi (a conferma di quanto emerge dal verbale);
- delle tre sentenze prodotte in copia una (Pretura di Rovereto, sez. dist. di Riva del Garda, in data 6 novembre 1995) non affronta in alcun modo il problema della delega;
le altre due sentenze del medesimo ufficio giudiziario (in data 22 gennaio 1996 e 28 marzo 1995) fondano effettivamente l'assoluzione di AZ sull'esistenza di una delega che sarebbe stata conferita all'ing. LL ma entrambe fanno riferimento ad un verbale in data 21 aprile 1990 del Consiglio di amministrazione e non alla delibera in data 27 aprile 1996 richiamata dalla sentenza impugnata. Tra l'altro la prima delle due sentenze indicate riporta il contenuto della delibera del 1990 che non fa alcuna menzione della delega di poteri nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In conclusione: la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio su una prova inesistente (agli atti del processo) che, con motivazione di contenuto singolare, viene fatta intendere come prodotta dalla difesa. I documenti prodotti sono invece altri e, trattandosi di sentenze, ove fossero divenute irrevocabili (non v'è su di esse alcuna attestazione in tal senso) avrebbero potuto essere valutate secondo i criteri previsti dall'art. 238 bis del codice di rito. In ogni caso neppure in queste sentenze viene citata la delibera che la sentenza impugnata indica a fondamento dell'esistenza di una valida delega in materia antinfortunistica.
Insomma il giudice di merito ha indicato come esistente agli atti del processo un atto che non ne fa parte e ha fondato su questo atto la sua decisione;
proprio l'evento che la riferita interpretazione intende scongiurare.
Consegue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004