Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta (nella specie per distrazione e documentale) all'interno della medesima procedura concorsuale, mentre può applicarsi la continuazione, al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti. Ne deriva che l'assoluzione da uno dei reati di bancarotta originariamente contestati (nella specie bancarotta preferenziale) relativo ad una procedura concorsuale non determina la caducazione dell'aggravante in presenza di una pluralità di bancarotte relative ad una diversa procedura concorsuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2004, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1829
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004229/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LODI GINO, N. IL 14/03/1935;
avverso SENTENZA del 21/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per a.s.r. per prescrizione. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 21 ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano parzialmente riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 5 giugno 2002 nei confronti di Lodi Gino. Tale ultima decisione aveva affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine ai reati di bancarotta preferenziale (capo B) e di bancarotta fraudolenta per distrazione nonché documentale in relazione, quanto a tali ultimi reati, alla s.r.l. Immobiliare Paola dichiarata fallita con sentenza del 16 giugno 1989 (capo D). All'imputato era stata contestata l'aggravante dell'avere commesso più fatti di bancarotta ex art. 219 comma 2 n. 1) l. fall. Era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie. La Corte di merito lo assolveva dal reato sub B) constatando la assenza del dolo specifico della fattispecie. Nel confermare la residua statuizione, riteneva di accogliere il motivo di appello riguardante la concessione delle attenuanti generiche che bilanciava come equivalenti alla aggravante e rideterminava la pena in anni tre di reclusione, ritenuto congruo il minimo edittale. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il difensore deducendo:
A) la mancanza di motivazione sugli "elementi forniti" ed in particolare sulla riconducibilità dei presunti fatti distrattivi alla volontà dell'agente di dare al patrimonio sociale una destinazione non conforme alle finalità della impresa. Non sarebbe stata ricostruita la entità delle perdite che i creditori avrebbero sofferto comunque, pure in mancanza di fatti di elisione del patrimonio sociale e solo a causa degli eventi che avevano portato al fallimento. Aggiungeva che sebbene alcuni "fatti di elisione" potessero essere considerati sospetti per la mancanza di un corrispettivo delle operazioni, altri invece erano formalmente corretti ed inspiegabilmente attratti nella contestazione. Concludeva rilevando che la richiesta, avanzata al giudice di secondo grado, di una perizia avrebbe dovuto essere accolta perché avrebbe consentito di appurare che non vi erano stati ulteriori atti distrattivi dopo il fallimento e di ricostruire non solo la mera consistenza del passivo fallimentare: evenienza inidonea a sostanziare il reato de quo. La perizia avrebbe permesso di dare una base, ove esistente, alla accusa mossa al Lodi e avrebbe portato a valorizzare la circostanza che l'unico creditore della società fallita, un istituto di credito, era stato totalmente soddisfatto attraverso la vendita dell'immobile ipotecato.
B) La erroneità nella rideterminazione della pena, essendosi formulato, da parte della Corte, un giudizio di equivalenza delle attenuanti concesse con una circostanza aggravante che non aveva più ragion d'essere dopo la assoluzione dal fatto di bancarotta preferenziale.
Con memoria depositata l'11 novembre 2004, il difensore del Lodi chiedeva il riconoscimento della estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine di 15 anni dalla data della dichiarazione di fallimento ed essendo state concesse le circostanze attenuanti dichiarate equivalenti.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Quanto al primo si osserva che nella sentenza impugnata si rinviene adeguata e congrua motivazione sia in ordine al rigetto della richiesta di procedere a perizia sia in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di bancarotta, con specifico riferimento al dolo.
La regola di giudizio alla quale la Corte si è ispirata nel negare la assunzione del nuovo mezzo di prova è stata quella della non necessarietà dello stesso, essendo parso completo il quadro probatorio relativo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, alla luce delle relazioni dell'amministratore giudiziario e del curatore. Si tratta di una determinazione che, essendo motivata in ragione del mancato rinvenimento di somme riportate in bilancio e del fatto che, nella materia in esame, l'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'impiego delle risorse economiche della società incombe all'imputato, si sottrae a censure. Infatti, la norma posta dall'art. 603 c.p.p. prevede la rinnovazione della istruzione dibattimentale o comunque la assunzione di nuove prove non secondo il principio del diritto alla prova previsto in primo grado ma come ipotesi particolare, soggetta alla regola della non decidibilità del processo allo stato degli atti e della assoluta necessarietà del mezzo di prova nuovo. Nel caso di specie le circostanze di fatto enunciate valgono a dare ragione della non ricorrenza dei parametri appena richiamati, essendo la causa per il reato di bancarotta fraudolenta, decidibile senza che il giudice debba di ufficio, perseguire la prova sulla destinazione data ai beni sociali non rinvenuti. Infatti, come la giurisprudenza di legittimità osserva, in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. Non costituisce d'altra parte inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (ex pluribus Cass., 10 giugno 1998, Vichi W., riv. 212606).
In ordine alla motivazione sul dolo della fattispecie in contestazione (l'oggetto della doglianza è limitato alla bancarotta per distrazione e non anche alla bancarotta documentale, pure ascritta al Lodi) si rileva che parimenti la sentenza impugnata ha argomentato con rilievi sintetici ma non per questo meno puntuali sulla configurabilità del detto elemento psicologico nella forma del dolo generico, anche soltanto eventuale. Le censure del ricorrente, piuttosto, sembrano introdurre una doglianza sulla mancata indagine riguardante la direzione della volontà dell'agente, il fine ultimo del suo agire, in una parola la motivazione delle sue iniziative:
quindi su un elemento valido per configurare il dolo specifico, nella specie non richiesto. Si tratta quindi di doglianze manifestamente infondate.
Infine, quanto al motivo indicato sub B) si osserva che la avvenuta assoluzione del Lodi dal reato di bancarotta preferenziale originariamente contestatogli non determina la caducazione della speciale aggravante di cui all'art. 219 l. fall.. È vero piuttosto che la iniziale contestazione di più atti di bancarotta riferibili a diverse procedure concorsuali (la bancarotta preferenziale sub B) era riferibile al fallimento del "Cascamificio Lodi" mentre la bancarotta per distrazione e documentale di cui al capo D) era riferita al fallimento della s.r.l. Immobiliare Paola, diverse essendo anche le sentenze dichiarative dello stato di insolvenza) era alla base della ritenuta e contestata continuazione ex art. 81 c.p., versandosi in tema di concorso di reati. La assoluzione da uno dei due reati ha dunque prodotto l'unico effetto di far cadere una delle contestazioni destinate al cumulo materiale o giuridico delle pene, (così Cass. 22 maggio 2000, n. 10423 della 5^ sez.). Viceversa nessuna conseguenza può inferirsene in relazione alla configurabilità della aggravante ex art. 219, sussistente in ragione della pluralità di fatti di bancarotta (per distrazione e documentale) all'interno della medesima procedura concorsuale. Il motivo in discussione è perciò infondato. In ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si pone in evidenza come il reato in esame sia quello ex art. 216 aggravato ex art. 219 l. fall.. La neutralizzazione dell'effetto della aggravante in virtù delle concesse attenuanti reputate equivalenti, comporta che in considerazione è una fattispecie punita da tre a dieci anni.
L'art. 157 comma 1 lett. 2 rende manifesto che per i reati con pena non inferiore a 10 anni come quello in esame, il termine prescrizionale è di 15 anni, come segnalato dal difensore. Senonché il ricorrente non ha tenuto conto delle cause interruttive di detto termine (ex art. 160 c.p.) verificatesi dal 1989 ad oggi e produttive dell'effetto di far ricominciare la decorrenza con il limite massimo del relativo prolungamento fino alla metà: ossia ventidue anni e sei mesi che, a far data dal fallimento della società, non sono ancora decorsi.
La inammissibilità dei motivi di ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005