Articolo 1730 del Codice civile
Articolo 1729Articolo 1731
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19 aprile 1942
Art. 1730.

(Estinzione del mandato conferito a piu' mandatari).

Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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