Sentenza 3 maggio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità extracontrattuale, ricorre la responsabilità solidale dei danneggianti allorquando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, che abbiano concorso alla causazione dell'evento, ancorché le condotte lesive siano autonome e diversi i titoli di responsabilità; a ciò non osta l'art. 187 cod. pen., che, prevedendo l'obbligazione solidale di risarcimento del danno a carico di più soggetti condannati per uno stesso reato, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no.
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- 1. Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento direttoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017
Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …
Leggi di più… - 2. Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH RIA, DE CI PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato EMIDIO CENTURELLI, che li difende, rispettivamente per procura AR AR IA CI di Roma del 06/12/01 rep. n. 65325 e per procura AR NT DI di Pescara del 07/12/01 rep. n.135580;
- resistenti -
contro
DI NO CA, IN CC, HI RIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 06039199 proposto da:
DI NO CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GUIDO LIUZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE RI UL, CH RIA, DE CI PE, CC IN, MINISTERO DELLE FINANZE NQ SUCCESSORE EX ART 586 della Sig.ra HI RIA in proprio e quale erede di CA NE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3320/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa 1101/07/98 e depositata il 10/11/98 (R.G. 2297/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato LU MELE;
udito l'Avvocato Guido LIUZZI;
udito l'Avvocato Emidio CENTURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA Di VA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma ER CI, AR IA, IN IO e l'avv. Fulviano De AR, deducendo di aver concluso con IN IO, nella qualità di procuratore speciale di ER CI un preliminare di vendita per l'immobile di proprietà di quest'ultimo. Il prezzo era stato concordato in lire 75.000.000, delle quali lire 35.000.000 erano state versate alla firma del preliminare al IO, che le aveva consegnato le chiavi dell'appartamento. Con successiva scrittura fra essa e il IO si era convenuto di rinviare la stipula del contratto definitivo alla fine di giugno 1985, in attesa che venissero consegnate al notaio le procure del CI e della moglie AR IA. Essa aveva versato al IO l'ulteriore somma di lire 30.000.000. Tutto si era svolto presso lo studio dell'avv. Fulviano De AR, il quale l'aveva reiteratamente rassicurata sulla regolarità della situazione. Il CI aveva poi rifiutato di stipulare il contratto definitivo. Ciò premesso e dedotto che aveva eseguito nell'immobile lavori di miglioramento, la Di VA chiese al Tribunale di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. o, in subordine, di condannare il IO ed il De AR a restituire la somma da lei versata, oltre al risarcimento dei danni. Chiese pure che il CI fosse condannato a rifonderle le spese sostenute per i lavori eseguiti nell'immobile e a pagarle le indennità previste. Il IO rimase contumace il CI e la IA si costituirono, sostenendo che quella rilasciata al IO non era una procura a vendere;
chiesero, dunque, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della Di VA alla restituzione dell'immobile. Il De AR costituendosi sostenne di essersi limitato a predisporre il contratto preliminare per incarico del IO. Il processo fu sospeso per la pendenza di un procedimento penale a carico del IO, del CI. Riassunto il processo, il Tribunale, per quanto qui interessa, rigettò la domanda ex art. 2932 c.c. e condannò il IO a pagare all'attrice la somma di lire
94.000.000, in considerazione che era passata in giudicato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato per il reato di truffa nei confronti della Di VA. Rigettò la domanda nei confronti del CI e del De AR che erano stati assolti. La Di VA propose appello. Rimasero contumaci la IA, il CI e il IO, mentre si costituì il De AR, resistendo all'impugnazione. Intervennero nel giudizio AR IC e GI De IC, acquirenti dell'alloggio, chiedendo con appello incidentale il rilascio del medesimo e il risarcimento dei danni.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 novembre 1998, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, estese all'avv. De AR la condanna emessa nei confronti del IO a favore della Di VA. La Corte territoriale ritenne che l'esclusione in sede penale del dolo non impediva l'accertamento della colpa in sede civile, sufficiente ad integrare la responsabilità aquiliana, e che dai fatti accertati in sede penale emergeva il comportamento negligente dell'avv. De AR. In accoglimento dell'appello incidentale degli intervenuti, condannò poi la Di VA al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità d'occupazione nella misura da stabilire in separato giudizio.
Avverso questa sentenza l'avv. Fulviano De AR propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. RA Di VA resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Ha partecipato alla discussione per AR IC e per GI De IC l'avv. Emidio Centurelli munito di procura speciale notarile. Il Ministero delle Finanze, intimato quale successore di AR IA, non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art, 132, comma 2 nn. 1 e 5 in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. La nullità consisterebbe in ciò, che il nominativo del Presidente estensore risulta essere AG LO nell'intestazione della sentenza e AG UI nella sottoscrizione.
Il motivo è infondato.
Secondo il principio più volte affermato da questa Corte "II provvedimento nella cui intestazione risulti il nome di un magistrato diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale, deve presumersi affetto da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c.;
infatti, tale intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella mera riproduzione dei dati del verbale e, in difetto di elementi contrari, deve ritenersi la coincidenza tra i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio con quelli che, in concreto, hanno partecipato alla deliberazione della decisione" (Cass. 5 novembre 1999, n. 12322; Cass. 14 giugno 1999, n,. 5831; Cass. S.U. 12 marzo 1999, 118). Nel caso di specie dal verbale di rimessione della causa al collegio - esaminabile vertendosi in tema di error in procedendo - risulta che il Presidente era appunto LU LI, cioè il firmatario della sentenza.
Avuto riguardo a ciò deve escludersi che la mera discrepanza tra il nome riportato nell'intestazione e il nome del firmatario possa dar luogo a nullità della sentenza.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione del giudicato penale e l'inosservanza ed errata applicazione delle norme di diritto (art. 3 c.p.c. del 1930, 110, 185, 187 c.p., 2043, 2055 c.c.". Le varie doglianze contenute nel motivo possono così
riassumersi:
il giudizio della Corte di merito circa una sua responsabilità era assiomatico e "in stridente spregio al giudicato penale che proprio quella responsabilità aveva escluso", contravveniva, inoltre "a basilari principi del nostro ordinamento circa il dover accertare e provare l'eventuale colpa in materia civile" e giungeva al paradosso di affermare la colpevolezza di colui che invece era stato assolto;
l'ipotesi che egli avesse "apportato colposamente un contributo causale alla realizzazione dell'ingiusto profitto da parte del Migliazzio" era fondata su mere congetture, mentre il nesso di causalità doveva essere provato;
si erano confuse "le nozioni disciplinanti il concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art 110 c.p., atteso che l'apporto di un contributo causale alla realizzazione dell'evento, quale presupposto essenziale del concorso, giammai può essere colposo, ma solo e logicamente doloso";
"fonte di enorme perplessità, se non di vero e proprio smarrimento" era l'estensione nei suoi confronti della condanna già inflitta al IO con il vincolo solidale, "ad onta dei basilari dettati normativi di cui agli artt. 185-187, che prevedono l'obbligo del risarcimento del danno e la solidarietà nelle obbligazioni ex delicto elusivamente per il colpevole e i condannati"; un il vincolo solidale derivante da reato non poteva sussistere tra il colpevole e colui che era stato assolto, poiché l'obbligo al risarcimento è solidale quando il fatto dannoso è imputabile a più persone. Il motivo è infondato.
Considerato che il nucleo essenziale delle doglianze del ricorrente si fonda sul rilievo che dalla sentenza di assoluzione in sede penale non poteva derivare una sua responsabilità aquiliana, è opportuno tracciare il quadro giuridico di riferimento.
A norma dell'art. 652 c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 260 delle norme transitorie del c.p.c. anche ai provvedimenti emessi anteriormente all'entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per l'assenza dell'elemento soggettivo non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno (Cass. 30 luglio 2001 n. 10399). È ovvio poi che, come affermato nella sentenza impugnata, richiamando Cass. 51 febbraio 1996, n. 956 (v. pure Cass. 25 giugno 1994, n. 6125), il giudicato penale di assoluzione per esclusione del dolo del reato contestato, non esclude l'accertamento in sede civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., della colpa per la medesima condotta, essendo sufficiente tale profilo soggettivo ad integrare la responsabilità aquiliana. Ciò precisato risulta evidente l'infondatezza delle doglianze. Non vi è stata disapplicazione del giudicato penale, poiché la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituiva reato per mancanza del dolo non aveva effetto nel giudizio civile di danno e non dava luogo a preclusioni sull'accertamento della responsabilità in sede civile. La Corte d'appello, poi, non ha fatto derivare la responsabilità in sede civile dell'avv. De AR dalla sentenza penale di assoluzione, ma ha rivalutato il fatto, pur tenendo conto degli elementi acquisiti nel processo penale, pervenendo alla conclusione che era ravvisabile un comportamento colposo e che era dimostrato l'apporto causale della condotta del professionista. Si tratta di una valutazione di merito che, in quanto sufficientemente motivata, è incensurabile in questa sede.
Sono pure prive di fondamento le doglianze in ordine alla riconosciuta solidarietà tra l'avv. De AR e il IO. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, che abbiano concorso in modo casualmente efficiente alla produzione dell'evento, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 19 gennaio 1996, n. 418; Cass. 27 gennaio 1997, n. 814; Cass. 12 novembre 1999,n. 12558). Non è poi esatto quanto specificamente dedotto dal ricorrente e, cioè, non essere possibile, nel caso di specie, una responsabilità civile solidale, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 187 c.p., in base alla quale non è possibile un vincolo di solidarietà
tra il colpevole e colui che è stato assolto o tra colpevoli di reati diversamente configurati. Sembra sufficiente osservare che l'art. 187, capoverso, c.p., con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (Cass. 20 agosto 1977, n. 3817).
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per evidente travisamento dei fatti e manifesta illogicità in violazione degli artt. 2043, 2236, 1176 c.c., 41 c.p., su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c.". Nella sentenza impugnata si erano confusi i fatti prospettati dalla Di VA e ritenuti non oggettivamente riscontrabili dal giudice penale ed i fatti presi a base della pronunzia e costituenti il giudicato. La Corte territoriale aveva isolato dal contesto della sentenza del giudice penale singole proposizioni senza mostrare di aver tenuto conto di altre pur essenziali. Quanto poi ritenuto e, cioè, che era stato lo stesso giudice penale ad attestare l'apporto causale del professionista in ordine alla consumazione del reato e il carattere negligente della condotta medesima - era censurabile, per travisamento del fatto, nonché per contraddittorietà di motivazione "per la rilevata responsabilità da negligenza scaturita ex art. 2236 c.c. che confligge con quella ex art. 2043 c.c.", e per illogicità
della stessa non potendo sussistere un obbligo di risarcimento ex art. 2043 c.c. sfornito del pregresso reato e di nesso di causalità. Sempre nell'ambito dello stesso motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale non aveva considerato, nella valutazione del nesso di causalità, che causa efficiente nella determinazione dell'evento era stato unicamente il comportamento del IO. Anche questo motivo è infondato.
Va innanzi tutto rilevato che il travisamento dei fatti rileva come vizio revocatorio e non può costituire oggetto di ricorso per cassazione per vizio di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (v. per es. Cass. 2 agosto 2000, n. 10122). Ciò premesso, non si riscontra alcun vizio della motivazione, essendo chiara la ratio decidendi posta a base della decisione, con la quale la Corte d'appello, sottoponendo a valutazione i fatti risultanti dal giudizio penale, è pervenuta alla conclusione che il de AR, con il suo comportamento negligente., aveva casualmente contribuito alla verificazione dell'evento. Le doglianze del ricorrente appaiono piuttosto rivolte, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso espresso dalla Corte di merito in modo difforme dalle aspettative.
È, poi, infondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva riconosciuto una condotta gravemente negligente, pur escludendo un rapporto negoziale tra le parti. Infatti, nella sentenza impugnata la colpa è stata rilevata dal Tribunale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e non con riferimento ad un inadempimento da parte del De AR. Non si rileva, infine alcuna violazione delle norme indicate nel motivo. In particolare, non si ravvisa violazione dell'art. 41 c.c. per non avere la Corte d'appello ritenuto che causa efficiente nella determinazione dell'evento era stato unicamente il comportamento del IO. Infatti, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, costituisce accertamento di fatto ed è demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, come nel caso di specie, è insindacabile in ZI (per es. Cass. 17 maggio 2001, n. 6767).
5. Venendo al ricorso incidentale proposto dalla Di VA, si osserva che nel corso della discussione il difensore di IC e di De IN ha dedotto l'inammissibilità dello stesso. La deduzione è priva di fondamento, non essendo comprensibile quale sarebbe il vizio che darebbe luogo a tale inammissibilità, considerato che il controricorso è stato notificato e depositato nei termini indicati dall'art. 370 c.p.c. Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso incidentale, RA Di VA deduce la violazione degli artt. 111 c.p.c. e 2932 c.c. per avere la Corte territoriale "ritenuto successori a titolo particolare nel diritto controverso gli acquirenti dell'immobile oggetto della domanda". Più specificamente la ricorrente ha rilevato che la Corte d'Appello aveva accolto l'appello incidentale del IC e della De IC, intervenuti in appello quali acquirenti dell'immobile in questione, dando per scontato che dovessero ritenersi successori a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, come tali, legittimati a proporre autonoma impugnazione.
Tale affermazione era invece del tutto errata, arbitraria e contraria ai principi più volte espressi in materia sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, poiché l'acquirente in corso di causa dell'immobile oggetto di domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. non è un successore a titolo particolare nel diritto controverso, e quindi parte, ma un terzo che può esplicare unicamente intervento adesivo dipendente, senza essere legittimato a proporre impugnazione.
Il motivo è fondato.
Nel caso in cui il promittente venditore convenuto con l'azione personale ex art. 2932 c.c. alieni ad un terzo il medesimo bene, non si versa nella previsione dell'art. 111 c.p.c., sul trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso. Il terzo, infatti, con l'acquisto dell'immobile, non diviene titolare del rapporto dedotto in giudizio che concerne il preliminare di vendita;
può quindi intervenire in giudizio per sostenere le ragioni del suo dante causa in veste di interventore adesivo dipendente ex art. 105 comma secondo c.p.c., essendo la sua situazione sostanziale giuridicamente dipendente, ma non è legittimato e a proporre autonoma impugnazione (Cass. 23 ottobre 2001, n. 13000; Cass. 29 gennaio 1993, n. 1128). In conclusione, l'appello incidentale proposto dal IC e dalla De IC era inammissibile.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo restano assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, relativi, rispettivamente, all'integrità del contraddittorio dell'appello incidentale, alla tardiva proposizione della domanda di danni e alla decorrenza della condanna.
Per quanto detto va rigettato il ricorso principale e va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale degli intervenuti IC e De IC. Le spese liquidate come in dispositivo, per effetto della soccombenza, sono poste a carico solidale di IC, De IC e De AS.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'appello incidentale di De IC e IC;
condanna De IC, IC e De AS al pagamento delle spese che liquida in lire 663.080 (euro 342,45)per spese e in lire settemilioni (euro 3615,20) per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2002