Articolo 1703 del Codice civile
Articolo 1702Articolo 1704
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19 aprile 1942
Art. 1703.

(Nozione).

Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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