Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1703.
(Nozione).
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
(Nozione).
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
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- 1. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/ · 219.8328
[…] E' un contratto a forma libera, solitamente ricondotto ad un tipo particolare di mandato (art. 1703 del c.c.), caratterizzato dall'incarico ricevuto. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2023, n. 9Provvedimento: […] Come è stato precisato dalla consolidata dottrina classica, la fonte di tale obbligazione di agire per conto altrui può rinvenirsi in peculiari fattispecie contrattuali, quali il contratto di lavoro subordinato o il contratto di agenzia. Allorché, peraltro, il rapporto interno in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non sia altrimenti qualificabile – si è aggiunto -, si dovrà concludere di essere in presenza di un mandato, che rappresenta – secondo il disposto dell'art. 1703 c.c. – la figura negoziale residuale con la quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultimo.Leggi di più...
- art. 1713 c.c.·
- obbligo di rendicontazione·
- mandato·
- delega·
- procura·
- giudizio di cognizione·
- art. 263 c.p.c.·
- art. 1703 c.c.·
- successione mortis causa·
- rendiconto