Provvedimento: […] Come è stato precisato dalla consolidata dottrina classica, la fonte di tale obbligazione di agire per conto altrui può rinvenirsi in peculiari fattispecie contrattuali, quali il contratto di lavoro subordinato o il contratto di agenzia. Allorché, peraltro, il rapporto interno in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non sia altrimenti qualificabile – si è aggiunto -, si dovrà concludere di essere in presenza di un mandato, che rappresenta – secondo il disposto dell'art. 1703 c.c. – la figura negoziale residuale con la quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultimo.
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