Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 4
È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità anche con riferimento al reato di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991), ma i suoi presupposti non possono individuarsi nel semplice protrarsi della privazione di libertà della persona sequestrata, occorrendo, invece, ulteriori, concreti elementi di pericolo per l'ostaggio; e ciò perché l'esistenza di un pericolo attuale per quest'ultimo è ontologicamente insita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, ma non è stata ritenuta dal legislatore elemento di rilievo tale da consentire la "gestione privata" dello stesso a scapito dell'intervento statuale, che è stato addirittura rafforzato mediante l'incriminazione dell'intromissione, in detta gestione, di terzi estranei i quali, in accordo con la famiglia della vittima, si adoperino con qualsiasi mezzo per far conseguire il prezzo della sua liberazione all'autore del reato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione della scriminante in favore degli intermediari, motivata dal giudice di merito con il rilievo attribuito a una lettera degli autori del sequestro che escludeva ipotesi di mutilazioni dell'ostaggio o ritorsioni nei suoi confronti a causa del protrarsi delle trattative).
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell'ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, senza che sia richiesto ne' che quest'ultimo sappia dell'attività dell'intermediario, ne' che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce - più in particolare - dal "favoreggiamento reale" (del quale si applica la sanzione), perché solo quest'ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell'"intermediazione", esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. "animus socii", e si indirizza all'esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sè del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all'attività investigativa.
È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi.
Nei procedimenti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione le ragioni di urgenza che, a norma dell'art. 13, comma 2, della legge n. 203 del 1991, legittimano il pubblico ministero a disporre la proroga delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni sono "in re ipsa", per l'indispensabilità di interventi atti a salvaguardare la vita dell'ostaggio messa in pericolo dal protrarsi della privazione della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 05/12/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - N. 1053
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 019063/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT PE NT N. IL 01/01/1954
2) CU LÒ RA N. IL 30/12/1949
3) DE CO N. IL 14/02/1961
4) AN TO N. IL 20/09/1968
avverso sentenza del 03/12/1999 CORTE APPELLO di CAGLIARI RICORRENTE ANCHE IL P.G. nei confronti del AT Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9 dicembre 1994 due individui travisati sequestrano IU VI al bivio di Borore mentre da Santa Giusta si dirigeva verso Macomer. Per il riscatto vennero richiesti 10 miliardi o, in alternativa, 8 miliardi "puliti" da garantirsi da due persone - peraltro, riferirà poi il VI, che i sequestratori si sarebbero accontentati di 5 miliardi -.
La famiglia VI tentò d'instaurare rapporti con i rapitori tramite intermediari (RA LI, CH LA e un terzo, non conosciuto dai medesimi VI, collaborante con i due). Dopo qualche mese agli emissari si aggiunse RD RI (poi deceduto prima del giudizio) e questi si fece aiutare nell'incarico da PE AT, col quale aveva operato, con le stesse modalità, nel sequestro Furlanetto. In una lettera fatta scrivere dal sequestrato nell'aprile del 1995 l'entità del riscatto fu indicato in lire 6 miliardi e fu chiesto di dare risposta, con un annuncio da pubblicare su un giornale locale, attraverso un'offerta di vendita di cuccioli di cagna il cui numero sarebbe stato indicativo dei miliardi offerti.
Dopo vari incontri con gli emissari per circa tre mesi, non sbloccandosi la situazione, i VI dell'originaria offerta di lire 800 milioni salirono a lire 3 miliardi, non accettata. La situazione di stallo nelle trattative indusse la famiglia VI ad interrompere i rapporti con US RI, proseguendoli col AT, contattato tramite il geometra BE. Lo stesso AT riferì poi dell'incontro avuto con due motociclisti che gli intimarono di estromettere il US che agiva per motivi di lucro. Ai primi di giugno i VI invitarono il AT a non interessarsi ancora della vicenda, dopo che in quel periodo si era intromesso GI DE, contattando anche suo cugino CO OS. Nello stesso mese di giugno i sequestratori fecero sapere ai VI che nessuno li aveva contattati, indicando nel contempo quali uniche persone con le quali avrebbero trattato il BE ed il AT. Nel prosieguo delle indagini la polizia giudiziaria il 27 giugno applicò una microspia all'auto del OS, oggetto d'interesse investigativo insieme a NI RI e ON NT;
altra microspia fu collocata ai primi di agosto sull'auto del AT, il quale se ne accorse avendo il congegno causato problemi alla ventola. Nel settembre del 1995, perdurando il blocco della situazione, la madre del sequestrato fece pubblicare un ennesimo appello ai sequestratori, per sapere a chi rivolgersi a causa dell'intromissione di "sciacalli" nella vicenda. Il giorno 26 dello stesso mese pervenne una lettera del sequestrato alla famiglia e con essa la definitiva richiesta fu indicata in 4 miliardi e 200 milioni non trattabili. Secondo MA VI la missiva fu consegnata dal AT, secondo CI VI dal RI e però quest'ultimo VI successivamente precisò che latore della missiva era stato il AT alla presenza del RI;
inoltre, lo stesso RI tre giorni dopo consegnò a CI VI un biglietto il cui testo avrebbe duvuto essere pubblicato sul quotidiano locale per depistare le forze dell'ordine;
ed ai primi di ottobre gli consegnò lo scritto contenente sei risposte a domande dirette al sequestrato - peraltro, sul punto è da rilevare che la Corte territoriale ha dato ampia ragione del privilegio accordato alla versione resa inizialmente da CI VI. Il AT già nella seconda quindicina di settembre ebbe ad avvertire i VI che, non potendo muoversi liberamente a causa degli assidui controlli attuati dalle forze dell'ordine, si era fatto aiutare da un amico, tramite il quale aveva appreso del deciso rifiuto da parte dei sequestratori del pagamento del riscatto posticipato alla liberazione dell'ostaggio, sicché, occorrendo un garante che tenesse i soldi fino alla conclusione del sequestro, lo indicò in CO AT SU, il quale non volle farsi conoscere personalmente dalla famiglia VI. Quest'ultima propose quale custode del denaro il DE, gradito ai sequestratori, ma questi si rifiutà; a tal punto il AT propose di contattare il RI, disponibile ad eseguire l'incarico e i VI, in mancanza di alternative, acconsentirono.
La sera del 9 ottobre i VI s'incontrarono a Nuoro con il AT e insieme si recarono dal RI, sulla cui auto posero i denari del riscatto. Lo stesso RI, da solo, si recò verso via Gramsci ove l'aspettava il SU, cui consegnò i soldi. Il 15 successivo IU VI fu liberato e - limitando la trattazione a quanto strettamente interessa per la decisione dei ricorsi - per la vicenda in oggetto, sottoposti a procedimento penale, RI, SU, AT e NT furono giudicati dal Tribunale di Oristano che, con sentenza in data 11/12/1998, condannò i SU alla pena di 28 anni di reclusione e il RI alla pena di 25 anni di reclusione, riconoscendoli colpevoli di sequestro di persona a scopo di estorsione;
ed il AT, ritenuto colpevole del delitto di intermediazione non autorizzata nel corso di sequestro di persona a scopo di estorsione, introdotto con l'art. 1 co. 4 del D.L. 15/1/1991 n. 8 conv. Con modif. nella L. 15/3/1991 n. 82, fu condannato alla pena di 5 anni di reclusione;
il NT (assieme a CO OS e IC NI) fu assolto dal reato di cui all'art. 630 c.p. per non avere commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.; tutti gli imputati furono assolti dagli altri reati ascritti
(furto, violenza privata, tentato furto, violazione della legge sulle armi).
In particolare, per SU e RI furono ritenute significative in senso accusatorio alcune intercettazioni ambientali effettuate sulle loro auto;
per NT i risultati delle intercettazioni furono ritenuti incerti ed equivoci, insufficienti per dimostrare il concorso. E, per verificare la sussistenza dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 630 c.p. a carico di RI e SU, anziché di quella di cui all'art. 1 co. 4 L. n. 82/91 cit., i giudici enuclearono una serie di elementi relativi dell'"animus socii", quali la provenienza della nomina dell'emissario, i motivi della condotta, l'atteggiamento verso la famiglia del sequestrato e nei confronti dei sequestratori, le modalità di espletamento dell'incarico, il numero e la qualità dei dati a conoscenza dell'emissario e la relativa maggiore o minore vicinanza ai VI o ai sequestratori, l'acquisizione esclusiva e incontrollata della disponibilità del danaro e l'atteggiamento successivo al pagamento del riscatto.
Avverso la sentenza proposero appello il P.M. nei confronti del AT per la diversa qualificazione giuridica data al fatto contestatogli e nei confronti del (OS e del) NT in riferimento all'assoluzione, tranne che per il reato concernente le armi;
nonché il AT, il RI, il SU ed il NT. La Corte di Appello di Cagliari rigettò tutti i ricorsi, ritenendo corretta la decisione di 1^ grado sia nello stabilire che l'art. 1 co. 4 L. 82/91 ricomprende ogni attività d'intermediazione, avendo voluto il legislatore arginare la piaga dei sequestri di persona, così colpendo chiunque s'intrometta nel pagamento del prezzo del riscatto, pur se per scopo diverso e contrario a quello perseguito dai sequestratori (v. posizione del AT); sia nel ritenere che l'emissario dei sequestratori è loro concorrente per l'apporto consapevole morale o materiale alla realizzazione del sequestro (v, posizione di RI e SU).
Avverso la sentenza di appello, emessa in data 3 dicembre 1999, proposero ricorso il AT ed il Procuratore Generale nei confronti del medesimo, il RI, il SU ed il NT.
Il AT sostiene di avere agito in stato di necessità adoperandosi per il pagamento del prezzo della liberazione del VI, essendo trascorsi sei mesi dal sequestro e minacciando coloro che lo tenevano in ostaggio che non lo avrebbero fatto trovare mai perché lo avrebbero ceduto ad altri. Lamenta, comunque, l'inflizione di una pena elevata e la ridotta incidenza delle attenuanti generiche, solo equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.. Censura la condanna a favore della parte civile Regione Sardegna senza l'accertamento del nesso causale con la condotta da lui posta in essere.
Il P.G. censura che il AT non sia stato ritenuto concorrente nel sequestro di persona, essendo avvenuta la sua nomina unilateralmente e prepotentemente ad opera dei sequestratori;
ed indica una serie di elementi probatori acquisiti che dimostrano la tesi. Il RI evidenzia che l'incarico di intervenire gli è stato conferito direttamente dai VI in relazione al versamento del riscatto, non conoscendo ne' i sequestratori, ne' il luogo di prigionia, ne' la persona cui è stato versato il denaro. La conferma dell'incarico è riferita da MA VI ed alla versione di quest'ultimo, che ha affermato che è stato il AT a consegnare la lettera con le risposte dell'ostaggio ai fini della prova che fosse in vita, si è allineato CI VI. Egli si intromise per riconoscenza verso la famiglia VI per un precedente aiuto finanziario;
è, dunque, inquadrabile la sua condotta nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 1 co. 4 della L. 82/91, ma tale suo comportamento non è punibile, nella specie, per aver agito in stato di necessità rappresentato dall'imminente pericolo di vita del sequestrato. D'altra parte, quand'anche si ritenga l'assenza di un movente altruistico che lo ha spinto ad agire, tale considerazione di carattere squisitamente morale non può essere assunta come prova del suo concorso nel sequestro, avendo agito in maniera del tutto autonoma. Benché restio ad intromettersi nella vicenda accettando l'incarico dell'intermediario, fu AT a convincerlo perché si sostituisse al DE che rifiutò di fare da garante. Nè il comportamento critico e ostile nei confronti della famiglia VI, nel senso che essendo facoltosi avrebbero dovuto pagare il riscatto, può andare al di là di una deprecabile mentalità radicata in un certo ambiente e costituire prova di accordo con gli autori del sequestro.
Lamenta, infine, il mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e della prevalenza delle concesse attenuanti giuridiche sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Anche il SU censura che la sua condotta non sia stata inquadrata nello schema del quarto comma dell'art. 1 della legge citata, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 379 c.p. (favoreggiamento reale), essendosi soltanto adoperato "al fine di far conseguire altri autori" del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione dell'ostaggio. Sostiene al riguardo l'identità strutturale della fattispecie "principale" (art.630 c.p.) e di quella "agevolatrice" (art. 1 co. 4 L. 82/91) che tende comunque a far conseguire agli autori del sequestro il relativo profitto, così realizzando un elemento costitutivo del sequestro di persona a scopo di estorsione, ma senza agire con l'"animus socii". In sostanza, la norma contenuta nella legge speciale prevede condotte che altrimenti sarebbero da qualificarsi come ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 630 c.p.: il legislatore ha scelto di sanzionare in maniera diversa e più mite comportamenti che si innestano materialmente nell'ambito concorsuale di detto delitto ma che in virtù della norma speciale sono autonomamente puniti quali condotte dell'intermediazione non autorizzata, costituente intromissione nella "gestione" del sequestro. È quanto, appunto, egli ha posto in essere, senza avere contatti direttivi con i sequestratori, ricevendo il danaro per darlo immediatamente a colui che i sequestratori hanno designato come destinatario per loro conto. Condotta la sua, dunque, che sarebbe inquadrabile nel quarto comma dell'art. 1 L. n. 82/91 se non ricorresse evidente lo stato di necessità, che si identifica nel pericolo attuale di un danno grave alla persona del sequestrato, da lui non volontariamente causato ne' evitabile.
Deduce, inoltre, l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite fino all'ottobre del 1995 sull'auto del RI e realizzate con impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, senza provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria precedente e senza che ricorresse l'urgenza. Censura, infine, il diniego delle attenuanti giuridiche e dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale.
Il NT deduce che i decreti autorizzativi, di convalida e di proroga, delle intercettazioni sono stati emessi senza che ricorresse alcuna necessità, in difetto dell'urgenza e adottando una critica motivazione "per relationem" in riferimento alle argomentazioni degli organi investigativi richiedenti;
da ciò l'inutilizzabilità di quanto con esse acquisito, con la conseguenza della sua assoluzione ai sensi del primo comma, non già del secondo, dell'art. 530 cod. proc. penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che è ammissibile il ricorso del NT, che tende ad ottenere una formula assolutoria più favorevole di quella "per non avere commesso il fatto" ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. È configurabile l'interesse in quanto l'ordinamento tutela il diritto alla reputazione compromesso dall'elemento di dubbio insito nella formula assolutoria suindicata, che potrebbe recare pregiudizio nell'ambito di un rapporto di impiego (in tal senso Cass. Sez. 6^ 17.7.98 Mazzilli). In ordine logico, per quanto attiene le questioni processuali, va trattata quella relativa alle intercettazioni ambientali, dedotta da NT e SU ma estensibile agli altri ricorrenti. In deroga a quanto disposto dall'art. 17 c.p.p., l'art. 13 L. 203/91 prevede l'autorizzazione per disporre le intercettazioni, data con decreto motivato quando sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, se sussistono sufficienti indizi;
e, per quelle fra presenti, l'effettuazione è consentita anche se nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. non sia in corso di svolgimento l'attività criminosa.
Ed il secondo comma stabilisce, tra l'altro, che nei casi di urgenza alla proroga provvede direttamente il P.M., con la successiva convalida del giudice a norma dell'art. 267 co. 2 c.p.p.. Orbene, sono di tutta evidenza la necessità e l'urgenza che onotologicamente caratterizzano il diritto di sequestro di persona a scopo di estorsione, per l'indispensabilità di attivarsi a salvaguardia della vita dell'ostaggio messa in pericolo dal protrarsi della prigionia. Inoltre, i provvedimenti adottati ben potevano essere motivati con le indicazioni contenute nelle informative di polizia purché - e ciò si è verificato - non acriticamente recepite dal magistrato, bensì fatte proprie attraversi autonoma valutazione da parte di quest'ultimo (Sez. Un. 21.6.2000 Primavera) ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni richiedendosi poi per la proroga una motivazione di minore spessore.
In particolare, per le intercettazioni ambientali, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito la esigibilità di un provvedimento autorizzativo per la collocazione di microspie nei luoghi di privata dimora, in riferimento alla deroga di disposizione che le operazioni d'intercettazione possano essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica", deroga che ricorre se questi risultino "insufficienti o inidonei" ed esistano "eccezionali ragioni di urgenza" (art. 268 co. 3 c.p.p.). tale norma si riferisce alle operazioni d'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, poiché di regola le comunicazioni fra presenti non possono essere intercettate per mezzo dei suddetti impianti, ma mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare (Cass. Sez. 1^ 28/9/1996 Vozza e 31/8/1994 Morabito, tra le altre), senza che occorra individuare le caratteristiche tecniche o indicare la precisa ubicazione del luogo di ascolto, da tenere riservato a tutela della sicurezza dei terzi (sent. Morabito cit.)
Del tutto isolata è intervenuta una decisione in senso contrario (Sez. 1^ 4/11/1999 Renelli), la quale ha ritenuto che l'obbligo del P.M. di emettere un decreto motivato, nell'ipotesi in cui le intercettazioni debbano eseguirsi in deroga alla norma generale, si riferisca ad ogni tipo d'intercettazione. È agevole osservare, peraltro, come il caso trattato in quest'ultima sentenza non si attagli, comunque, a quello in esame, riferendosi la sentenza Renelli all'ipotesi d'intercettazione non autorizzata in un posto fisso (in quell'ipotesi una casa circondariale). Non può, certamente, valere tale (isolato) orientamento nell'ipotesi di un'apparecchiatura radiomobile, come nella specie, la quale per sua natura non può che essere sistemata in luogo diverso dagli uffici della procura, trattandosi di auto in movimento in relazione alla quale palesemente risultano "inidonei" gli impianti dell'ufficio.
Nel merito i ricorsi del RI e del SU s'incentrano nella richiesta di ritenere la loro posizione inquadrabile nella fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 1 D.L. 15/1/1991 n. 8 conv. con modif. L. 15/3/1991 n. 82 anziché in quella di concorrenti nel delitto di cui all'art. 630 c.p.. Con l'art. 1 della legge n. 82/91 e stata incriminata la condotta di chiunque si adoperi con qualsiasi mezzo per far conseguire il riscatto ai sequestratori: anche il fine di solidarietà non esime l'agente dell'incriminazione, avendo voluto il legislatore colpire ogni comportamento degli estranei al sequestro che si adoperino al fine suindicato per la liberazione dell'ostaggio, a meno che non siano concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e tranne che la condotta agevolatrice sia posta in essere da un prossimo congiunto del sequestrato (co. 4 bis) o che siano autorizzate operazioni controllate di pagamento del riscatto (art. 7 co. 1 legge cit.) e, ovviamente, tranne che si debba rispondere di una delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648bis o 648ter c.p. (che si verificano quando il sequestro ha fatto conseguire l'illecito prezzo del riscatto).
Come la dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente affermato, per caratterizzare la condotta d'intermediazione nel sequestro di persona non è neppur richiesto che i sequestratori siano a conoscenza dell'attività degli intermediari ne' che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili: è sufficiente soltanto che la condotta sia indirizzata a farli giungere ai rapinatori. Sotto il profilo oggettivo basta che l'intermediario si adoperi in maniera idonea, anche di propria iniziativa, nelle trattative per far conseguire il riscatto. La differenza fra l'incriminazione di cui trattasi e il favoreggiamento reale, del quale si applica la sanzione, è che mentre il reato di cui all'art. 379 c.p. presuppone il "conseguito profitto" del reato sottostante, il reato d'"intermediazione" fa riferimento al "prezzo" della liberazione, derivandone di regola che le "trattative" per la liberazione del sequestrato si svolgono mentre è in corso la privazione della libertà di quest'ultimo. E lo stesso reato d'intermediazione si differenzia dal concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione per il dolo, richiedendosi che il reato di cui all'art. 630 c.p. l'"animus socii". Mentre quest'ultima norma penale punisce anche chi successivamente alla privazione della libertà di una persona partecipi al delitto per agevolare il pagamento del riscatto, risponde invece del reato di cui al quarto comma del citato art. 1 chi si adopera allo stesso fine senza concorrere, però nel sequestro. L'intenzione del legislatore non è stata quella di prevedere una diminuzione di pena per un concorrente nel sequestro bensì di privilegiare l'elemento soggettivo (dolo) che s'individua nel delitto d'intermediazione in chi non agisce di concerto accanto ai sequestratori (e quindi diventa concorrente), ma si muova su diverso piano con lo specifico intento di favorire il mero pagamento, comportamento che il legislatore nella sua ragionevole discrezionalità ha ritenuto costituire intralcio all'attività investigativa della polizia giudiziaria diretta alla ricerca del sequestrato ed alla sua liberazione ed ad assicurare i colpevoli, nel contempo scoraggiandoli dal perseguire il criminoso intento e costituendo valido strumento di prevenzione teso a combattere la piaga dei sequestri di persona.
Alla luce di tali considerazioni è di tutta evidenza l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale il legislatore con la nuova figura di reato avrebbe previsto una diminuzione di pena per un concorrente nel sequestro che assuma la figura dell'intermediario:
tale interpretazione è senza alcuna ragionevolezza non essendo di certo stata voluta una diminuzione di pena per chi, con qualsiasi compito all'interno del sequestro ne agevoli il compimento, bensì un trattamento sanzionatorio più mite per chi, all'esterno del sequestro, si adopera, pur se "contra legem", in sintonia con i familiari del sequestrato, in una sorta di gestione autonoma privata del sequestro stesso.
In base a tale principi correttamente applicati dai giudici del merito enucleando dei canoni ermeneutici per distinguere le condotte degli imputati inquadrandole nella fattispecie penale di cui all'art.630 c.p. ovvero in quella di cui all'art. 1 co. 4 L. n. 82/91 (v.
pag. 7), il AT è stato ritenuto responsabile dell'illecita intermediazione nel sequestro VI, il RI ed il SU di concorso nel sequestro di persona.
In particolare quanto al AT va premesso che non ha di che dolersi poiché l'alternativa dell'inquadramento della sua posizione è stata risolta in senso a lui favorevole per "intermediazione" di cui al citato art. 1 co. 4.
Il motivo col quale si richiede il riconoscimento della discriminante dello stato di necessità è palesemente infondato. L'esistenza di un pericolo attuale per l'ostaggio è ontologicamente insito nel sequestro di persona e, ciò nonostante, nella sua ragionevole discrezionalità, il legislatore ha ritenuto d'impedire, di regola, la "gestione" privata dello stesso sequestro privilegiando quella statuale;
e così ha incriminato l'intromissione di terzi estranei che in accordo con la famiglia del sequestrato si adoperano con qualsiasi mezzo "al fine di conseguire" ai sequestratori il "prezzo della liberazione della vittima". Non che sia incompatibile la causa di giustificazione col reato di cui all'art. 630 c.p.; ma questa non può individuarsi nel solo protrarsi della privazione della libertà come tale, occorrendo invece ulteriori, concreti elementi di pericolo per l'ostaggio. Sul punto, la Corte di merito ha congruamente motivato sull'inesistenza di un imminente pericolo per il VI, argomentando, anzi, in senso contrario col porre in ridicolo il contenuto di una lettera proveniente dai sequestratori, dal quale si evince l'esclusione di minacce di mutilazioni dell'ostaggio e si escludono ritorsioni contro lo stesso per il protrarsi delle "trattative".
Ugualmente è infondato il ricorso del AT in ordine alla condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale in favore della Regione Sardegna: correttamente la Corte territoriale ha motivato circa il nesso causale tra la condotta degli intermediari, che sono pressocché determinati per i sequestratori per il raggiungimento dello illecito scopo e il danno prodotto all'Ente pubblico che ha adottato misure finanziarie per contrastare gli effetti pregiudizievoli dei sequestri, agevolati dalle iniziative di chi illegittimamente s'intromette, finendo col contribuire alla loro realizzazione e tarpando le iniziative economiche dell'Isola, nonché ostacolando le funzioni delle forze dell'ordine.
Il ricorso va, invece, accolto sul punto relativo alla ritenuta solidarietà nel risarcimento. Sono i condannati per uno "stesso reato" obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (art. 187 co. 2 c.p.); e nella specie si tratta di "reati diversi" (Cass. Sez. 2^ 27/4/1974 Fratoni). Per questa parte, comunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del AT, il cui ricorso nel resto va rigettato, anche sul trattamento sanzionatorio in ordine al quale è stato compiutamente e congruamente argomentato.
Sul ricorso del P.G. nei confronti del AT, è agevole rilevare come i motivi, che all'apparenza denunciano vizi di legittimità della decisione, nella sostanza s'incentrano in richiesta di rivalutazione del merito inidonea a sollecitare il sindacato di legittimità. È, comunque, da osservare che, nel motivare congruamente sulla riconducibilità della condotta di detto imputato alla figura criminosa dell'intermediazione del sequestro di persona, il giudice di merito ha tra l'altro evidenziato, a sostegno della decisione, che risulta (teste Muscao) che il AT era persona non gradita ai sequestratori e che lo stesso aderì all'intenzione del suo datore di lavoro (BE) di consegnare una lettera dei sequestratori alla polizia - la missiva era stata trovata sulla sua auto -; circostanze che la Corte ha correttamente ritenute idonee assieme ad altre, ad escludere il concorso nel sequestro di persona avendo dato ampia ragione del privilegio accordato ad elementi favorevoli su altri di segno opposto, alla stregua di corretti canoni ermeneutici di valutazione della prova.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso del P.G.. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso del NT che ha fondato la richiesta di assoluzione con formula più favorevole sul venir meno di elementi oggetto delle intercettazioni, il cui contenuto è stato ritenuto invece pienamente inutilizzabile (v. pagine 14 - 17).
Quanto al SU, i giudici di appello hanno posto in evidenza che la sua nomina non è attribuibile alla famiglia VI, della quale non è mai stato il referente;
anzi, non volle farsi vedere dai VI, che mai lo conobbero, e s'inserì nel sequestro a loro insaputa in una fase assai delicata, quella del pagamento del riscatto, il cui danaro entrò in sua autonoma detenzione per essere consegnato ad altri, soddisfacendo in tal modo l'esigenza dei sequestratori, quale persona di loro fiducia che potesse controllare le operazioni di pagamento eseguite nei modi pretesi, CI VI non gli diede il danaro poiché, non conoscendolo, non costituiva per lui alcuna garanzia;
fu il RI a consegnarglielo.
Nè va trascurato che, dopo la sua comparsa sulla scena del sequestro, le comunicazioni tra i VI ed i sequestratori ebbero una velocizzazione assai significativa: il brevissimo lasso di tempo fra le richieste dei VI e le risposte date dal SU al AT individua lo stesso SU quale esponente di coloro che tenevano l'ostaggio o chi poteva assumere autonome decisioni. Dalle conversazioni tra il CC ed il RI si ricava che il primo conosceva i sequestratori e i luoghi in cui si trovavano tenendo prigioniero il VI.
Ed assai eloquente il dialogo fra gli stessi SU e RI, al momento del pagamento del riscatto col relativo commento improntato a beffardo compiacimento.
Tali ultime circostanze sono altresì indicative del ruolo del RI di concorrente sul sequestro. Già la sentenza ha adeguatamente posto in rilievo come quest'ultimo non si è rifiutato di intervenire nella fase del pagamento, non si è potuto tirare indietro e da qui, coerentemente, è stato ritenuto sussistente un legame con i sequestratori. In una conversazione col OS afferma che il SU - e ciò è altamente sintomatico della personalità dello stesso - avrebbe dovuto tenere la prigione adoperata per un altro ostaggio, individuato nel figlio di RM OR, all'evidenza rilevando quanta solidarietà albergasse in lui nei confronti delle vittime dei sequestri.
CI VI riferisce con sicurezza che l'ultima lettera dei sequestratori, datata 26/9/1995 e contenete la definitiva richiesta di 4.250.000.000 di lire nonché la prova in vita del sequestrato, ebbe a consegnargliela il RI, che gli diede altresì un messaggio depistante non contenuto nella busta;
e la sentenza dà congrua spiegazione del privilegio accordato a tale versione dei fatti su quella che i VI (CI e MA) ebbero poi a dare ai giudici in sede dibattimentale per rendere più defilata la posizione del ricorrente. Nè va trascurato che, contrariamente a quanto si è verificato per il DE, proposto dai VI ai sequestratori e da costoro accettato, per il RI non vi fa la necessità di ottenere il consenso: solo a persona interna al sequestro posso darsi compiti importanti per il conseguimento del danaro estorto. E che fosse un concorrente lo si desume dalla conoscenza che l'ostaggio era in movimento verso la liberazione dopo il pagamento, senza prendere informazioni quando si trattava di avvisare circa l'erroneità dell'utenza telefonica indicata ai sequestratori per comunicare che l'ostaggio era stato liberato. E in particolare rilievo i giudici pongono l'autonoma detenzione, pur se di breve durata, del danaro del riscatto da parte del RI, sicché come per il SU anche per lui è delineato un ruolo importante quali indispensabili anelli di una catena per far giungere a destinazione, senza pericoli e inganni detto denaro.
In conclusione i suesposti significativi elementi, enucleati da altri indicati dai giudici del merito, chiaramente individuano SU e RI inseriti nella vicenda del sequestro con evidente ruolo di concorrenti, alla stregua dei criteri, dei quali si è fatto ampio cenno, correttamente ritenuti rivelatori dell'"animus socii", con argomentazioni corrette e logiche che superano positivamente il controllo di legittimità mentre le prospettazioni e le valutazioni contenute nei motivi di ricorso, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di censura alla motivazione della sentenza, nella sostanza costituiscono inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze del processo. Nè miglior sorte possono avere i restanti motivi di ricorso: è del tutto un fuor luogo disquisire dell'attenuante dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale in riferimento all'odioso reato di sequestro di persona, che la comune coscienza etica disapprova e la comunità organizzata combatte.
Sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio la motivazione della sentenza è adeguata e coerente anche nel dar ragione degli elementi negativi privilegiati su altri di segno opposto inidonei a scalfire le scelte operate, anche sull'incidenza delle circostanze.
Pertanto, vanno rigettati i ricorsi del RI e del SU i quali, unitamente al NT vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali e quest'ultimo altresì al versamento dell'equa somma di un milione di lire alla Cassa delle ammende, stante la pretestuosità del gravame.
NT, RI e SU vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate come dal dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e di NT ON;
rigetta i ricorsi di RI NI e di SU CO AT;
condanna NT, RI e SU al pagamento in solido delle spese processuali e il solo NT anche alla somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AT IU TO limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile sul punto concernente la solidarietà con gli altri imputati;
rigetta nel resto il ricorso del AT.
Condanna il NT, il RI e il SU in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado che liquida in lire 4.020.000 di cui lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001