Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7671
CASS
Sentenza 5 dicembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità anche con riferimento al reato di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991), ma i suoi presupposti non possono individuarsi nel semplice protrarsi della privazione di libertà della persona sequestrata, occorrendo, invece, ulteriori, concreti elementi di pericolo per l'ostaggio; e ciò perché l'esistenza di un pericolo attuale per quest'ultimo è ontologicamente insita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, ma non è stata ritenuta dal legislatore elemento di rilievo tale da consentire la "gestione privata" dello stesso a scapito dell'intervento statuale, che è stato addirittura rafforzato mediante l'incriminazione dell'intromissione, in detta gestione, di terzi estranei i quali, in accordo con la famiglia della vittima, si adoperino con qualsiasi mezzo per far conseguire il prezzo della sua liberazione all'autore del reato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione della scriminante in favore degli intermediari, motivata dal giudice di merito con il rilievo attribuito a una lettera degli autori del sequestro che escludeva ipotesi di mutilazioni dell'ostaggio o ritorsioni nei suoi confronti a causa del protrarsi delle trattative).

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell'ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, senza che sia richiesto ne' che quest'ultimo sappia dell'attività dell'intermediario, ne' che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce - più in particolare - dal "favoreggiamento reale" (del quale si applica la sanzione), perché solo quest'ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell'"intermediazione", esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. "animus socii", e si indirizza all'esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sè del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all'attività investigativa.

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi.

Nei procedimenti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione le ragioni di urgenza che, a norma dell'art. 13, comma 2, della legge n. 203 del 1991, legittimano il pubblico ministero a disporre la proroga delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni sono "in re ipsa", per l'indispensabilità di interventi atti a salvaguardare la vita dell'ostaggio messa in pericolo dal protrarsi della privazione della libertà.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 7671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7671
    Data del deposito : 5 dicembre 2000

    Testo completo