Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio "tempus regit actum", la nuova legge (26 marzo 2001 n. 128) che, modificando l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., ha ripristinato la possibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell'art. 568 cod. proc. pen., circa l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul "nomen iuris" del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l'inammissibilità).
Commentario • 1
- 1. Parte civile, processo penale, sentenza di proscioglimento, appellabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 25303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25303 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 489
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 26989/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR RE, n. a Bientina il 6.7.1940;
nei confronti della sentenza in data 14 aprile 2004 della Corte di Appello di Genova;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da TI RE imputato nella qualità di direttore dello stabilimento I.M.E.G delle lesioni personali gravi subite dal dipendente Conserva FA a causa di un infortunio sul lavoro - sulla base del rilievo che l'atto di impugnazione era stato depositato il 25.10.2000, ossia nel periodo di vigenza dell'art. 593 comma 3^ c.p.p., come modificato dalla L. 24.11.1999 n. 468, che aveva previsto l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria. La Corte dichiarava altresì che detto atto di appello non poteva essere convenuto in ricorso per Cassazione, in quanto privo dei requisiti formali e sostanziali stabiliti dall'art. 606 c.p.p. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione TI RE lamentando con un primo motivo l'inosservanza delle norme processuali, giacché i giudici di merito, in applicazione del principio generale di diritto che impone nel caso di successione di leggi nel tempo, l'applicazione di quella più favorevole, all'udienza del 14.4.2003 avrebbero dovuto applicare l'art. 593 comma 3^ c.p.p. come modificato dalla L. 26.3.2001 n. 128, che aveva ripristinato l'appello avverso le sentenze di condanna alla multa. Con il secondo motivo si duole della mancata conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, essendo l'atto di impugnazione basato anche su questioni attinenti la legittimità del procedimento, sotto il profilo della illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1^, lett. e), c.p.p.. L'impugnazione sotto entrambi i profili, intimamente connessi e quindi trattabili in via unitaria, è manifestamente infondata e, per l'effetto, inammissibile.
Va decisivamente osservato che, nella specie, vertendosi in materia processuale, diversamente da quanto articolato in ricorso, è stata fatta corretta applicazione del principio del tempus regit actum, e non di quello del favor rei, semmai invocabile in materia di trattamento sanzionatorio sostanziale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.). Nella subiecta materia è del resto pacificamente orientata la giurisprudenza, secondo cui, proprio in tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per Cassazione, non può trovare applicazione, in base proprio al principio del tempus regit actum, la nuova legge (26 marzo 2001, n. 128) che, modificando l'art. 593, comma 3^, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa (Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2001, Delle Vergini;
conf., Cass., Sez. 6^, 6 luglio 2001, Giacomelli).
Nè ci si può dolere del fatto che il giudice di merito non abbia proceduto alla conversione dell'impugnazione rimettendo gli atti alla Cassazione.
Va ricordato in proposito che il precetto di cui al comma 5^ dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi:
ciò significa che, in tal caso, il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non potrebbe parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità (Cass., Sez. un., 26 settembre 1997, Nexhi). Di tale principio è stata fatta esatta applicazione nel caso di specie, laddove l'interessato ha proprio voluto proporre l'appello avverso la sentenza, coltivando una strada all'epoca impercorribile ratione temporis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004