Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/1995, n. 6727
CASS
Sentenza 28 marzo 1995

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Il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità di merito, sia perché, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile.

L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate non costituisce una competenza che possa essere assimilata, sotto ogni profilo - e segnatamente sotto l'aspetto della nullità per inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura; le sezioni staccate, infatti, non possono essere considerate uffici autonomi, ma semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono e non è di conseguenza ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.

Ai sensi dell'art. 503 cod. proc. pen., può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del pubblico ministero ed utilizzata per le contestazioni, la denuncia presentata dalla parte offesa. (Non risultano precedenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/1995, n. 6727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6727
    Data del deposito : 28 marzo 1995

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