Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 7241
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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Poiché la parte civile è legittimata, a norma dell'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale.

Il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è impugnabile per cassazione.

Il reato di smaltimento mediante stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi consiste nell'accumulare e stipare i medesimi in un determinato luogo: condotta che si configura come commissiva e inerente direttamente alla movimentazione dei rifiuti, di guisa che la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino, sia perché per smaltimento deve intendersi l'attività di chi si disfa dei rifiuti e non di chi li trattiene, sia per la mancata previsione del "mantenimento" tra le numerose operazioni in cui lo smaltimento può concretizzarsi, secondo la previsione dell'art. 1 D.P.R. n. 915 del 1982.

Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, giacché la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, avendo il vigente codice di rito accolto, con la formulazione dell'art. 586 n. 1, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ne' prevedendo alcuna disposizione l'impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza di dette ordinanze, stante il riferimento di detta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili. (Contra Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, in corso di deposito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 7241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7241
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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