Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 4
Poiché la parte civile è legittimata, a norma dell'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale.
Il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è impugnabile per cassazione.
Il reato di smaltimento mediante stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi consiste nell'accumulare e stipare i medesimi in un determinato luogo: condotta che si configura come commissiva e inerente direttamente alla movimentazione dei rifiuti, di guisa che la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino, sia perché per smaltimento deve intendersi l'attività di chi si disfa dei rifiuti e non di chi li trattiene, sia per la mancata previsione del "mantenimento" tra le numerose operazioni in cui lo smaltimento può concretizzarsi, secondo la previsione dell'art. 1 D.P.R. n. 915 del 1982.
Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, giacché la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, avendo il vigente codice di rito accolto, con la formulazione dell'art. 586 n. 1, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ne' prevedendo alcuna disposizione l'impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza di dette ordinanze, stante il riferimento di detta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili. (Contra Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, in corso di deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 7241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7241 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4/3/1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 258
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 48562/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) NI EA, n. il 4.4.1951 a Cento
2) NI RA, n. il 27.2.1942 a La Spezia
3) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello MILANOcontro NI, NI e SS
4) Parte civile IO LOMBARDIA contro gli stessi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1 luglio 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano CAMPO;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe FEBBRARO, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori delle parti civili avv.ti Cosimo MAGLIE per la PROVINCIA di Milano e Giovanni MARIOTTI per il COMUNE di Lacchiarella, i quali si riportano alle conclusioni scritte, nonché l'avv. Luigi Michele Mariani per la REGIONE RD, il quale in tale veste si riporta alle conclusioni scritte e come difensore della ricorrente REGIONE RD insiste per l'accoglimento del ricorso;
Udito gli avv.ti Carlo Emilio TRAVERSO per l'imputato NI e AZ TO SIMONATI per l'imputato NI. OSSERVA
1. Con sentenza in data 8 luglio 1997 il Pretore di Milano condannava NI EA e NI RA - imputati dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 26 d.p.r. 10.9.1982 n. 915 (effettuavano lo smaltimento di rifiuti tossici nocivi senza autorizzazione mediante il trasferimento dalla AR s.r.l. - di cui era amministratore di fatto SS EA - alla TR AN - della quale NI era amministratore unico e NI amministratore di fatto - della proprietà di un'area sulla quale risultavano stoccate circa 57.000 tonnellate di rifiuti tossico nocivi) e 81 cpv., 110 e 650 c.p. (nelle rispettive qualità sopra indicate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non ottemperavano a quanto loro ordinato con diverse ordinanze del Sindaco del Comune di Lacchiarella per motivi di igiene e sicurezza pubbliche) - alla pena, unificati - i reati per continuazione e applicate al NI le circostanze attenuanti generiche, alle rispettive pene di mesi dieci di arresto e lire due milioni di ammenda, per il primo, e di mesi sei di arresto e lire un milione quattrocentomila di ammenda, per il secondo, oltre alla confisca dell'area in questione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili IO RD, Ministero dell'ambiente, Provincia di Milano e Comune di Lacchiarella. A seguito dell'appello proposto dai sunnominati imputati (il SS, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 26 d.p.r. 915/1982 in concorso con NI e NI,, non impugnava la sentenza di primo grado) la Corte d'appello di Milano con sentenza in data 1 luglio 1998 assolveva costoro, e il SS per l'effetto estensivo ex art.587 c.p.p., dal reato di cui all'art. 26 d.p.r. 10.9.1982 n. 915 per insussistenza del fatto con conseguente revoca della disposta confisca e confermava nel resto la sentenza impugnata, rideterminando le pene in mesi quattro e giorni quindici di arresto per il NI e in mesi due di arresto per il NI.
La corte territoriale, premesso che non riteneva di aderire alla giurisprudenza secondo la quale l'ammissibilità delle parti civili non poteva formare oggetto di impugnazione, affermava che, relativamente alla IO RD, l'errata terminologia (... costituirsi parte offesa...) usata nell'autorizzazione alla TA di costituirsi parte civile risultava irrilevante, trattandosi di mero errore terminologico e che, relativamente alla stessa IO RD e al Comune di Lacchiarella, la costituzione di parte civile era ammissibile, perché il danno cagionato dalle plurime inottemperanze dolose degli imputati alle ordinanze sindacali era correlato alle funzioni istituzionali di ciascuno dei due sunnominati Enti territoriali.
Nel merito precisava che il semplice trasferimento della proprietà dell'area da parte del soggetto che ha realizzato lo stoccaggio dei rifiuti nocivi è inidoneo a realizzare, di per se solo, nell'acquirente una responsabilità penale, non potendosi qualificare come smaltimento ex art. 26 d.p.r. 915/1982 la mera attività negoziale posta in essere tra i rappresentanti delle due società, la AR e la TR AN, sia pure con modalità asseritamente fraudolente (il prezzo di vendita dell'area era stato quantificato in lire 400.000.000=, il cui pagamento veniva sottoposto alla condizione dell'ottenimento della autorizzazione regionale per la realizzazione di un impianto di termodistruzione, e che, in mancanza dell'avveramento della condizione, era stato fissato in zero lire, pur realizzandosi sempre l'effetto traslativo della proprietà) sintomatiche soltanto dell'intenzione di perseguire l'obiettivo dello smaltimento, ma non sufficienti per concretizzare gli elementi costitutivi del reato contestato, atteso che lo stesso richiede necessariamente un comportamento commissivo nella specie inesistente dal momento che risultava che la TR AN aveva provveduto soltanto a effettuate nell'area in questione lavori inerenti a infrastrutture metalliche e non riguardanti i rifiuti accumulati nei serbatoi.
In ordine alle inottemperanze delle ordinanze sindacali, il giudice d'appello affermava che le stesse erano state emesse dall'autorità comunale per ragioni di igiene in forza dell'art. 38 della legge 8.6.1942 n. 142 e riguardavano profili diversi dal mero smaltimento dei rifiuti nocivi, riferendosi ad attività accessorie e funzionali alle rilevazioni e alla messa in sicurezza degli impianti che li contenevano.
Aggiungeva che i tempi imposti agli imputati per ottemperare alle predette ordinanze e i costi finanziari per la loro realizzazione erano congrui, sia per la marginalità delle attività richieste, realizzabili in pochi giorni, che per l'evidente capacità economica della TR AN, evidenziata sia dall'impegno assuntosi con l'acquisto di un'area carica di una notevole quantità di rifiuti comportante un grosso impegno economico per la loro messa in sicurezza e per il loro successivo smaltimento, che dalla disponibilità, rappresentata al sindaco di Lacchiarella da parte del NI, di concorrere per il 25% alle spese, ammontanti a circa trenta miliardi di lire, occorrenti per il risanamento dell'area in questione.
Precisava che gli ordini, di cui ai provvedimenti sindacali del 26 settembre e 19 ottobre del 1995, di astenersi da qualsiasi intervento di demolizione intervenuti successivamente alla cessazione delle attività demolitorie, attenevano soltanto ad uno dei profili inottemperati e indicati nelle ordinanze del sindaco di Lacchiarella, di guisa che, in presenza di tutte le altre omissioni alle prescrizioni imposte con le medesime ordinanze, detto aspetto, di per sè, non era idoneo a escludere la responsabilità penale degli imputati.
2. Ricorrono per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, la parte civile IO RD e gli imputati NI e NI.
2.a. La pubblica accusa deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 1 e 26 d.p.r. 10.9.1982 n.915), affermando che l'attività di acquisizione dei rifiuti, cioè
quella a seguito della quale gli stessi uscendo dalla disponibilità di un soggetto entrano in quella di altri soggetti, concretizza lo smaltimento, che è sanzionato penalmente qualora effettuato senza l'autorizzazione della competente autorità, tanto più che, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 915/1982, il mero conferimento dei rifiuti, che non comporta alcun intervento attivo sugli stessi, è uno dei modi con il quale se ne concretizza lo smaltimento.
2.b. Parimenti la parte civile IO RD denuncia inosservanza e violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 26 d.p.r.10.9.1982 n. 915) assumendo, oltre alle ragioni indicate dal ricorrente p.g., che anche la raccolta dei rifiuti, penalmente sanzionata nel caso di sua effettuazione in mancanza della prescritta autorizzazione, può realizzarsi in via negoziale mediante un mutamento tra soggetti nella titolarità degli stessi, sicché l'acquirente di un terreno, che è consapevole dell'esistenza di un deposito di rifiuti su di esso, acquista non solo l'immobile, ma anche i rifiuti ivi depositati.
Inoltre, rileva che la giurisprudenza (Cass. SS.UU., 5.10.1994, ric. Zaccarelli) citata dalla corte d'appello a sostegno della decisione adottata, non è applicabile al caso in esame, essendo diversa la condotta realizzata dagli imputati (negoziazione del terreno finalizzato allo smaltimento dei rifiuti e non mero acquisto dello stesso da parte di chi se li sia ritrovati sullo stesso, senza che tale situazione sia stata presa in considerazione tra i contraenti) da quella esaminata nella citata sentenza. Conclude, infine, chiedendo la dichiarazione "... della penale responsabilità degli imputati per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 26 DPR 915/82 ovvero, previo annullamento della impugnata sentenza... rinvii ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano perché sia affermata la penale responsabilità degli imputati NI e NI e SS in ordine al reato di cui all'art. 26 DPR 915/82...".
2.c. I sunnominati imputati, per il tramite dei loro difensori, con separati, ma identici, ricorsi, deducono:
a) erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art 3 d.p.r. 915/82), affermando che le ordinanze sindacali nn. 32, 33 e 34 del 30.10.1995 intimavano agli imputati l'immediato svuotamento e smaltimento dei serbatoi indicati nelle stesse, sicché, non avendo costoro prodotto e stoccato i rifiuti nocivi ed essendo per legge previsto che le spese di smaltimento sono poste a carico di chi li aveva prodotto, il PU e il NI non potevano essere i destinatari delle ordinanze del sindaco di Lacchiarella, la cui asserita violazione gli era stata addebitata;
b) erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 650 c.p.), assumendo che erroneamente non era state condivise con la sentenza impugnata le argomentazioni della difesa relative all'impossibilità, sia temporale, sia tecnica, sia finanziaria, di ottemperare a quanto ordinato dal sindaco di Lacchiarella, a tale fine particolareggiatamente illustrando, al capitolo V dei motivi di ricorso, le varie circostanze comprovanti quanto sopra rilevato;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), rilevando che soltanto apparentemente e illogicamente si era respinto la deduzione degli appellanti, inerente all'emissione dell'ordine di sospensione di qualsivoglia attività di demolizione successivamente alla cessazione di ogni attività da parte degli imputati, affermando che la stessa non escludeva la loro penale responsabilità in presenza di una assoluta preponderanza di altre omissioni prescritte nelle ordinanze sindacali;
d) mancanza di motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.) relativamente a quanto ordinato con il provvedimento del sindaco del 5.9.1995 (presentare entro dieci giorni rapporto, e produrre e depositare la relativa documentazione tecnica, in ordine alle modalità e tempi di intervento di movimentazione delle sostanze stoccate nel serbatoio n. 81), i cui tempi di ottemperanza, stante che le operazioni di trasferimento delle sostanze stoccate erano state effettuate dai precedenti proprietari dell'area, erano del tutto inadeguati;
e) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p.), asserendo che la costituzione della parte civile IO RD era inammissibile per difetto di capacità processuale a tale scopo, in quanto irregolari le due delibere fatte dalla TA regionale, aventi detto oggetto, sia soggettivamente che oggettivamente, oltre che nello specifico contenuto e nei tempi di costituzione;
inoltre, per quanto riguardava l'imputato NI, non esisteva alcun mandato al procuratore speciale della IO RD di costituirsi parte civile anche nei suoi confronti;
f) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 78 lett. c) stesso codice e 18 co. 2^ legge 349/86), affermando che titolare del risarcimento del danno ambientale è soltanto lo Stato, di guisa che non erano esperibili azioni collettive per tale specie di danno, con conseguente illegittimità della costituzione di parte civile della IO RD e del Comune di Lacchiarella, che espressamente avevano vantato la pretesa risarcitoria "...anche per quanto attiene al danno ambientale...", e rilevando, inoltre, che i due predetti Enti territoriali non avevano specificato, per gli altri danni patrimoniali richiesti, la loro entità, ne' indicato il nesso causale tra le varie ordinanze del Sindaco e i medesimi;
g) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.) in ordine alla quantificazione della provvisionale assegnata alle parti civili, in quanto, a seguito dell'assoluzione degli imputati per il reato di cui all'art. 26 d.p.r. 915/1982, per il quale in primo grado era stato condannato anche il SS, il criterio adoperato dai giudici d'appello per rideterminarla (in primo grado l'assegnata provvisionale, determinata in via equitativa dal pretore, faceva carico per il 45% a NI, per il 40% al SS e per il 15% al NI;
in secondo grado la quota del SS veniva posta a carico del NI per due terzi e per un terzo a carico del NI, si tal che il primo era responsabile del 67% dell'intero e il secondo del rimanente 37%) per i residui reati, violazioni continuate dell'art.650 c.p. contestate ai soli NI e NI, ne aveva,
illegittimamente in mancanza di appello delle parti civili sul punto, fatto conseguire per costoro una più dura condanna a tale titolo. Nelle more dell'odierna udienza i difensori dei sunnominati imputati depositavano memoria difensiva, che ulteriormente illustrava i motivi di ricorso.
3. Il ricorso della parte civile IO RD è
inammissibile, mentre quelli del procuratore generale e degli imputati sono infondati.
3. a. Ai sensi del primo comma dell'art. 576 c.p.p. la parte civile è legittimata a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili. I medesimi sono quelli inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la cui sede naturale sarebbe il processo civile, e che ragioni di opportunità pratica e di economia di giudizio ne consentono l'esperimento nel processo penale.
Pertanto, la richiesta della parte civile impugnante, a pena di inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. b) e 591 co. 1^ lett. c) c.p.p., deve fare riferimento specifico e diretto agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire con la proposta impugnazione. Ne consegue che una richiesta rivolta della parte civile impugnante al giudice del gravame riguardante esclusivamente - come nella fattispecie che ci occupa - l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile il gravame, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale, e non civile, esulante da quanto prescritto dal legislatore nel riconoscere a tale parte processuale la legittimazione all'impugnazione.
Il ricorso della parte civile IO RD deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di cui all'art.616 c.p.p. a suo carico.
3.b. In ordine a quanto argomentato dal ricorrente procuratore generale la Corte rileva che correttamente il giudice del merito ha escluso che nella condotta (compravendita di un terreno ove di già erano stati raccolti rifiuti nocivi da parte del venditore con pagamento di un prezzo condizionato all'ottenimento da parte del compratore dell'autorizzazione allo smaltimento dei medesimi, il cui mancato avveramento cagionava, in ogni caso, l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile) contestata agli imputati potesse ravvisarsi l'attività di smaltimento penalmente sanzionato dell'art.26 d.p.r. 10.9.1982 n. 915.
A prescindere dal fatto che il principio di rilevanza costituzionale (ex art. 25 della Costituzione), di cui all'art. 1 del codice penale, secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge", impone all'interprete di attenersi alla dizione della norma, che si suppone chiara, senza indulgere a interpretazioni estensive e, ove chiara non sia, gli impedisce comunque di adottare interpretazioni che si discostino dal dettato della norma stessa, la nozione di smaltimento, di cui alla norma sopra citata, non può comprendere la condotta addebitata agli imputati.
Infatti, come si desume dal combinato disposto degli artt. 16 co. 2^ e 26 d.p.r. 10.9.1982 n. 915, il reato di smaltimento mediante stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi consiste nell'accumulare e stipare i medesimi in un dato luogo: condotta indicata dal legislatore nel citato art. 26 con la frase "...chiunque effettui le fasi di smaltimento...", che postula una condotta commissiva inerente direttamente la movimentazione dei rifiuti, di guisa che essa non può realizzarsi con il succitato comportamento negoziale, la cui asserita fraudolenza e illiceità civile ex artt. 1343, 1344 e 1345 c.c., inerendo alla causa del contratto e ai motivi non leciti delle parti contraenti sono sanzionate dalle norme civilistiche in tema di nullità, in genere, dei negozi giuridici e, in particolare, dei contratti.
Nè la nozione di smaltimento può farsi rientrare nel protrarsi nel tempo dello stoccaggio dei rifiuti sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, va addebitato a colui che, pur se non avendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovano, in quanto detta nozione deve essere intesa come condotta di chi si disfa dei medesimi e non di chi li trattiene, sia per la necessaria dinamicità, come sopra detto, necessariamente inerente all'attività di smaltimento, che per la mancata previsione nell'art. 1 del d.p.r. 915/1982 del "mantenimento" dei rifiuti tra le numerose operazioni in cui può concretizzarsi lo smaltimento analiticamente elencate in detta norma.
Il ricorso del p.g. deve, quindi, essere rigettato siccome infondato.
3.c. Per quanto, poi, riguarda i gravami degli imputati la Corte, esaminando i motivi posti a loro sostegno nell'ordine risultante dagli stessi, rileva che:
a) le ordinanze sindacali sono state legittimamente destinate al NI e al NI, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto, il primo, e amministratore unico, il secondo, della società TR AN s.r.l. proprietaria del terreno ove si trovavano i rifiuti nocivi, in quanto emanate per ragioni di sicurezza e igiene pubbliche nell'ambito dei poteri spettante all'autorità comunale, facendo riferimento, come accertato in punto di fatto dai giudici del merito e risultante dal testo della sentenza gravata, all'adempimento di attività accessorie e funzionali alla rilevazione e al mantenimento degli impianti contenenti i rifiuti e non allo smaltimento degli stessi, di tal che la giurisprudenza amministrativa sul punto citata dai ricorrenti non inerisce alla fattispecie in esame;
b) relativamente alla illegittimità dei provvedimenti sindacali in ordine al tempi di ottemperanza agli ordini in essi previsti e ai relativi oneri finanziari la violazione dell'art. 650 c.p. e la manifesta illogicità sul punto della motivazione del provvedimento impugnato non sussistono, atteso che le minuziose e numerose critiche dedotte dai ricorrenti, a fronte della argomentato giudizio sul punto reso dalla corte d'appello, si risolvono in censure di fatto dal momento che mirano, inammissibilmente in questa sede, ad ottenere una valutazione degli elementi probatori in atti - diversa da quella fatta propria dai giudici del merito con argomentazioni che, per risultare esenti da vizi logico - giuridici, non sono sottoponibili al controllo di questa Corte - così richiedendo al giudice di legittimità un giudizio sul fatto non previsto dal vigente codice di rito (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo di ricorso per cassazione;
c) non può qualificarsi manifestamente illogica la spiegazione data dalla corte milanese in merito alla legittimità di talune delle ordinanze sindacali impositive di un comportamento - astensione dall'attività di demolizione, già cessata prima della emanazione dei relativi provvedimenti -, atteso che detti provvedimenti contenevano anche numerosi ordini di altro genere risultati violati dai loro destinatari, sicché, ai fini della legittimità dei provvedimenti in questione, detto errore risultava irrilevante, sia per la regolarità degli stessi che per la conseguente violazione dell'art. 650 c.p.;
d) inerenti alla valutazione in fatto ovvero non esaminabili in questa sede, in quanto non emergenti dal testo della sentenza impugnata, risultano le ulteriori doglianze dei ricorrenti relative al mancato esame da parte del giudice d'appello di talune circostanze sottoposte al suo esame e, sempre, riguardanti la legittimità delle ordinanze sindacali;
in proposito è opportuno distinguere tra motivo di impugnazione e argomentazioni sviluppate in suo sostegno, in quanto il mancato esame di un motivo di gravame rende la sentenza impugnata nulla perché carente di motivazione, mentre l'omessa valutazione di uno degli argomenti usati dalla parte per supportare il motivo di gravame non cagiona alcuna nullità ex art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p., dal momento che il decidente può confutarlo indirettamente mediante l'uso di un ragionamento che logicamente esclude quello pretermesso;
e) ed f) deve ribadirsi, in ordine alle ordinanze che ammettono o escludono la parte civile, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Sez. I, 21.2.1994, ric. Spannicchia, rv. mass. n. 198.359; Sez. VI, 3.5.1994, ric. Ordine medici Massa Carrara, rv. mass. n. 198.484; Sez. IV, 23.4.1996, ric. Rolla ed altri, rv. mass. n. 204.452; Sez. IV, 8.5.1998, rv. mass. n. 211.229) - contrastata da due isolate pronunce (Sez. III, 3.10.1997, ric. Ruggeri rv. mass. n. 208.44 8; Sez. V, 4.2.1997, ric. Cassano, rv. mass. n. 208.198) - , secondo la quale dette ordinanze non sono impugnabili, in quanto la costituzione, una volta ammessa o esclusa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, poiché l'attuale disciplina processuale, come già quella previgente, ha accolto, con la formulazione dell'art. 586 n. 1 c.p.p., il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ne' alcuna disposizione prevede l'impugnazione autonoma o con la sentenza di dette ordinanze, facendo riferimento la predetta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili e trovando detta disciplina, come affermato, anche, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 166 del 26.6.1975,, la propria ratio nell'esigenza di non rallentare la conclusione del giudizio penale, sempre inerente a problemi di libertà della persona, con le azioni civili inserite nel processo penale.
Conseguentemente, in applicazione del disposto del secondo comma dell'art 591 c.p.p. correlato al primo comma lett. b) dello stesso articolo di legge, i due motivi di ricorso in esame vanno dichiarati inammissibili da questa Corte, non avendovi proceduto il giudice d'appello;
g) infine, le doglianze avanzate dai ricorrenti in merito alla rideterminazione della percentuale di provvisionale a carico di ciascuno degli imputati e all'asserito aggravamento della medesima rispetto a quella quantificata nella sentenza di primo grado risultano inammissibili, in quanto il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione (cfr., sul punto, SS.UU., 12.2.1991, ric. Leonardi, rv. mass. n. 186.7 22), mentre il divieto della reformatio in pejus e l'obbligo di non aggravare la posizione dell'imputato in caso di accoglimento dell'appello da lui proposto, di cui all'art. 597 co. 2^ e 3^ c.p.p. si riferisce soltanto alle sentenze che abbiano deciso sulla pretesa punitiva dello Stato e, quindi, riguarda le statuizioni in tema di commisurazione della pena, applicazione di misure di sicurezza, revoca di benefici, pronuncia di formula di proscioglimento meno favorevole, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza, tanto più se le stesse, come quelle riguardanti l'entità della provvisionale, sono di carattere provvisorio e non definitivo. Per le suesposte ragioni i ricorsi degli imputati vanno rigettati.
4. Tutti i ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio e la parte civile IO RD anche al versamento della sanzione pecuniaria, che si determina in lire cinquecentomila. Il NI e il NI, inoltre, vanno condannati in solido, alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, che si liquidano per ciascuna di esse in lire tre milioni cinquecentomila, di cui lire tre milioni per onorari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile IO LOMBARDIA. Rigetta i ricorsi del Procuratore generale, di NI e di NI.
Condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento NI, NI e la IO LOMBARDIA, quest'ultima, inoltre, al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
Condanna in solido NI e NI alla refusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Comune di LACCHIARELLA, Provincia di MILANO e IO LOMBARDIA, che liquida per ciascuna di esse in lire tre milioni cinquecentomila, di cui lire tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999