Sentenza 19 luglio 2018
Massime • 2
Il medico di base preposto al rilascio del certificato medico anamnestico propedeutico all'autorizzazione al porto d'armi è titolare di una posizione di garanzia che comprende esclusivamente un obbligo di controllo diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi, atteso che le regole cautelari sottese alla regolamentazione del relativo procedimento amministrativo sono finalizzate alla salvaguardia dell'integrità fisica dei terzi e non di colui che richiede l'autorizzazione. (Fattispecie relativa alla uccisione di due persone per mano del paziente cui era stato rilasciato il porto d'armi e che si era poi suicidato, nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del medico per il suicidio, non essendo configurabile a suo carico l'obbligo di impedire l'evento, e lo aveva invece condannato, a titolo di colpa, per gli omicidi).
Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo. (Fattispecie relativa alla uccisione con arma da fuoco di due persone da parte di un soggetto cui era stato rilasciato il porto d'armi anche in virtù di un certificato medico attestante erroneamente l'assenza di disturbi mentali dell'istante, in cui la Corte ha ritenuto sussistente a carico del medico che aveva emesso il certificato una responsbilità a titolo autonomo ex artt. 41 e 589 cod. pen., escludendo la configurabilità del concorso colposo nei reati di omicidio volontario commessi dal paziente).
Commentari • 7
- 1. La nuova inammissibilità del concorso colposo nel reato doloso alla luce della sentenza n. 7032https://www.iusinitinere.it/
A cura di: Francesco Ruocco Introduzione Con la pronuncia n. 7032 del 19 luglio 2018 la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla questione della ammissibilità del concorso colposo nel reato doloso che è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. I giudici di legittimità confermano l'inammissibilità dell'istituto sconfessando l'indirizzo che fino a quel momento ne aveva costantemente confermato la compatibilità con i principi dell'ordinamento. Il caso L'episodio posto all'attenzione del collegio presenta un omicidio di due donne posto in essere da un soggetto psichicamente instabile che volontariamente esplode contro le vittime diversi …
Leggi di più… - 2. Sindaci e bancarotta: la Corte fissa i confini della responsabilità penale tra doveri di vigilanza, nesso causale e dolo (Cass. Pen. n. 23175/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Qu.St. per concorso, quale componente del collegio sindacale, nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società BTP Tecno Srl, dichiarato il 12 giugno 2015 (capi di imputazione 4.6 e 4.12), e in quello di bancarotta da operazioni dolose in relazione al fallimento della società OMS Ratto Srl, dichiarato il 12 giugno 2015 (capo 7.1.). La medesima Corte ha prosciolto, con varie formule, l'imputato dai residui addebiti, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. Il titolo di responsabilità e l'apporto …
Leggi di più… - 3. Le decisioni di merito sui mancati controlli nella vicenda dellaAnna Termine · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere la sentenza del Tribunale di Brescia, clicca qui. Per leggere la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, clicca qui. 1. Con le sentenze in commento il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia si sono pronunciati sul caso, che ha avuto ampio rilievo mediatico, relativo alla sparatoria avvenuta nell'aprile del 2015 all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano, nella quale – come si ricorderà – tre persone sono state uccise e due ferite. In particolare, oggetto del procedimento era la responsabilità dell'allora addetto alla vigilanza del pubblico del Tribunale di Milano per gli omicidi e le lesioni provocate dall'uomo entrato armato all'interno del Tribunale meneghino. Le …
Leggi di più… - 4. I nuovi confini dell’agevolazione causale delle omissioni dei sindaci rispetto alle bancarotteAccesso limitatoFabio Di Vizio · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2025
- 5. Gian Paolo Demurohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
PUBBLICAZIONI Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà, nota a Cassazione penale, sez. IV, 19 luglio 2018, (dep. 14 febbraio 2019) n. 7032, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2019, pp. 949-966. L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1, 2019, pp. 437-471. Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari. Il diritto penale, Relazione tenuta nel convegno di studi tenutosi il 4 maggio 2018 nell'Aula Magna dell'Università degli studi di Sassari, in pubblicazione su Diritto@Storia, Rivista Internazionale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2018, n. 7032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7032 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2018 |
Testo completo
ACR 07032-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1602 SALVATORE DOVERE - Presidente - UP 19/07/2018 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 36126/2017 ANDREA MONTAGNI DANIELA RITA TORNESI Relatore MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB RI nato a [...] il [...] e dalle parti civili: MP IA nato a [...] il [...] RI MA nato a [...] il [...] MP IO nato a [...] il [...] MP GI nato a [...] il [...] MP ES nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AB RI avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del AB;
annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al ricorso delle parti civili ed in subordine la remissione del procedimento alle sezioni unite. E' presente l'avvocato ARENI DANILO del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili ricorrenti MP IA, RI MA, MP IO, MP GI e di MP ES, che insiste per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato MAORI LUCA del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili eredi di CC CI, eredi di RC AN, CC OV, NE CO e NE EO, che chiede l'infondatezza del ricorso dell'imputato e la conferma della sentenza impugnata;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta L'avvocato MAORI LUCA del foro di PERUGIA deposita inoltre nomina a sostituto processuale dell'avv. DONATI DONATELLA del foro di PERUGIA difensore delle parti civili OZ VA e OZ PA;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato. E' presente l'avvocato IRACI BORGIA DIANA del foro di PERUGIA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. CONTI ROSA del foro di PERUGIA difensore delle parti civili: SP IA, TI IA E SP ET, quale figlio ed erede di SP MA;
deposita la nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale da parte di SP ET, nella qualità di figlio ed erede del dott. MA SP, come da certificato di morte che si allega alla presente, unitamente alla copia della propria carta d'identita, parte civile già costituita quale prossimo congiunto della defunta Sig.ra DA SP, nei confronti dell'imputato AB RI. L'avv. IRACI BORGIA deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese, alle quali si riporta chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso presentato dal AB e la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Appello;
inoltre chiede l'inammissibilità od in subordine il rigetto del ricorso presentato nell'interesse delle parti civili, con conseguente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costiuite, eredi della defunta Sig.ra DA PO. E' presente l'avvocato LIBORI FRANCO del foro di PERUGIA in difesa di AB RI, che insiste per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto di quello presentato dalle parti civili. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale de qua trae origine dall'accadimento del 6 marzo 2013 quando ND ZA faceva ingresso negli uffici della Regione Umbria siti nel Palazzo Broletto, via M. Angeloni 61, di Perugia con una valigetta di colore nero e, dopo essere stato accreditato come visitatore esterno, si dirigeva al quarto piano dello stabile ove esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco con una pistola semiautomatica, marca Beretta, mod. Stoeger, calibro 9 x 21, cagionando la morte delle dipendenti regionali DA PO e AR PE;
si recava, poi, in un'altra stanza ove si suicidava esplodendo verso di sé un altro colpo di pistola. Il motivo del suo agire si evinceva dalla lettura del memoriale, lasciato appoggiato su una delle scrivanie, dal quale traspariva un forte risentimento nei confronti di alcuni impiegati dell'Ufficio Sovvenzioni della Regione Umbria ai quali imputava la revoca del finanziamento di euro 103.000 concesso, nell'anno 2009, all'associazione Progetto Moda, per conto della quale gestiva dei corsi di formazione, ritenendoli così responsabili del fallimento dei suoi progetti professionali. Rievocava, in particolare, un colloquio avuto con la PE da lui vissuto in modo drammatico in quanto le negative risposte di quest'ultima rispetto alle sue aspettative venivano interpretate come segno di irremovibile ed ingiustificata intransigenza e ritenute la principale fonte di origine dei suoi malesseri psichici.
1.1. Le successive indagini consentivano di accertare che: M in data 02 dicembre 2009 la Prefettura di Perugia emetteva, ai sensi dell'art. 39 - T.U.L.P.S., il decreto di urgenza, con il quale vietava ad ND ZA, titolare di licenza di porto di fucile per l'esercizio di tiro a volo rilasciata dalla Questura di Perugia il 05 ottobre 1998, di detenere armi e munizioni in ragione dell'avvenuta sottoposizione del predetto a due trattamenti sanitari obbligatori nei giorni 12 ottobre 2009 e 22 novembre 2009. In tale provvedimento si rappresentava che allo stato degli atti, il sunnominato non offre più garanzie circa un corretto uso delle armi in suo possesso né riunisce i requisiti soggettivi previsti dalla legge per poterle detenere>>; - in esecuzione di tale decreto il predetto consegnava due pistole e le relative cartucce al personale della Questura di Perugia;
a seguito della successiva richiesta del 12 febbraio 2010 con la quale la Questura di Perugia chiedeva di ottemperare alla consegna della denuncia di armi del 29 dicembre 1998, lo ZA ne dichiarava lo smarrimento il successivo 05 marzo 2010; -il 24 agosto 2012 il NI, nella qualità di medico di base, rilasciava allo ZA, il certificato anamnestico sull'apposito modulo, propedeutico e preliminare al successivo accertamento delle condizioni psico fisiche per il rilascio 3 dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo e al porto d'armi per difesa personale, nel quale attestava l'assenza di malattie del sistema nervoso, di turbe psichiche nonchè il mancato uso di sostanze psicoattive;
ad esso veniva allegata l'autocertificazione dello ZA circa la veridicità dei predetti dati;
- nella medesima giornata lo ZA si recava dal dott. Pioda, dirigente medico della Polizia di Stato, segnalando di avere presentato l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile e gli consegnava la certificazione anamnestica redatta dal NI;
a quel punto il dott. Pioda si limitava a verificare esclusivamente gli apparati visivi ed uditivi, non avendo motivo di dubitare della esattezza di quanto attestato dal medico di base nel certificato anamnestico rilasciato regolarmente sulla falsariga dell'apposito modulo;
il 6 settembre 2012 ND ZA presentava alla Questura di Perugia l'istanza per il rinnovo della licenza di porto d'armi, allegando l'autocertificazione e la denuncia di smarrimento, in luogo sconosciuto, del precedente provvedimento autorizzatorio;
- il 29 settembre 2012 la Questura di Perugia rilasciava il provvedimento di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo;
-il 5 marzo 2013 lo ZA si recava presso l'armeria Metelli ed acquistava la pistola semiautomatica, marca Beretta, mod. Stoeger, calibro 9x21, un caricatore di scorta e 50 munizioni, esibendo proprio il provvedimento autorizzatorio M rilasciato dalla Questura di Perugia in data 29 settembre 2012. 1.2. L'istruttoria del relativo procedimento amministrativo da parte del personale della Questura di Perugia si svolgeva con le seguenti modalità: - il giorno 8 settembre 2012, la funzionaria dei ruoli civili US LE apponeva sulla istanza il timbro per la richiesta in entrata, accertando la presenza dei documenti elencati nell'istanza, quindi passava il fascicolo al personale di polizia per gli accertamenti nella banca dati;
- il 10 settembre 2012 l'assistente di P.S. Viviana Tobia, in servizio presso la divisione P.A.S.I, effettuava l'interrogazione nella banca dati (c.d. s.d.i.) ed apponeva sull' istanza le diciture «negativo s.d.a. per due», ovvero per i genitori, e «positivo s.d.i. per tre», con ciò intendendo i fratelli ZA, in quanto dalla stampa relativa proprio ad ND ZA emergeva la sussistenza del divieto di detenere armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Perugia il 03 dicembre 2009. - all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione la pratica veniva nuovamente trasmessa, per competenza, alla LE che, per errore, attribuiva la riferibilità del provvedimento ostativo al fratello dello ZA, cosicchè il coordinatore del secondo settore della Divisione P.A.S.I, LO EN AD, disponeva l'apposizione sull'istanza della scritta «si rinnovi con prescrizioni>>; 4 1 accortezza questa che, secondo la prassi, è adottata nel caso in cui all'interno del nucleo familiare vi siano soggetti con segnalazioni SDI;
- il 29 settembre 2012 la dirigente della Polizia di Stato, MA IA LI, emanava il provvedimento di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, con la prescrizione «che lo ZA dovrà custodire le armi, a norma delle leggi vigenti, in apposito armadio di sicurezza per armi chiuso a chiave che sarà custodita soltanto dallo stesso>>.
2. Da tali fatti traeva origine l'imputazione di cui agli artt. 41 e 589, commi 1 e 3, cod. proc. pen., a carico di US LE, LO EN AD, IZ NI e MA IA LI (capo a), ai quali veniva addebitato di avere, per colpa, con apporti causali indipendenti, concorso all'omicidio doloso commesso da quest'ultimo in danno di DA PO e AR PE nonché di avere cagionato, sempre per colpa, la morte dello stesso ZA. Più in particolare veniva rimproverato: · a IZ NI, nella qualità di medico di fiducia ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di non avere valutato, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, che le attestazioni contenute nel certificato anamnestico rilasciato ad ND ZA il 24 agosto 2012 circa l'assenza di malattie del sistema nervoso, di disturbi mentali, di personalità o comportamentali e il mancato uso, da parte di quest'ultimo, di sostanze psicotrope, avrebbero influenzato in modo determinante l'operato dell'Ufficiale Medico della Polizia di Stato dott. Piola che infatti, confidando nella bontà del suo operato, veniva indotto M in errore al rilascio del certificato d'idoneità al rinnovo del porto d'armi. Secondo la prospettazione accusatoria tali dichiarazioni erano false essendo il NI consapevole del fatto che lo ZA era seguito dalle strutture specialistiche per i disturbi mentali a lui diagnosticati (disturbo bipolare e sindrome maniacale), ed aveva provveduto a prescrivere, in più occasioni, al predetto paziente, il farmaco DE rientrante nel piano terapeutico predisposto dal Centro di Sanità Mentale di Perugia, specificamente indicato nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari, oltre che nei casi di epilessia;
- a US LE e a LO EN AD, funzionari dei ruoli civili della Questura di Perugia, quest'ultimo anche con il ruolo di coordinatore del secondo settore della Divisione P.A.S.I., e a MA IA LI, dirigente della Polizia di Stato preposta al rilascio del provvedimento, di non essersi avveduti - all'esito della c.d. precedentazione e dell'estrazione dei dati della banca dati SDI eseguita dall'assistente di P.S. Tobia Viviana - della segnalazione del decreto emesso dalla Prefettura di Perugia del 2 dicembre 2009, di divieto per lo ZA di detenere armi 5 I e munizioni. In particolare l'LE riferiva al coordinatore AD LO EN che tale precedente riguardava uno dei fratelli e non già il richiedente ND ZA, per cui veniva predisposta la bozza del provvedimento di rinnovo con prescrizioni che la dirigente della Polizia di Stato firmava, abilitandolo così all'acquisto di armi per uso sportivo. Al NI erano altresì contestati i reati: capo b) di cui all'art 481 cod. pen. in relazione alle false attestazioni contenute nel certificato anamnestico del 24 agosto 2012 finalizzato al rilascio del porto d'armi; capo c) di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. per avere così indotto in errore, con la predetta certificazione, il medico della Polizia di Stato, Pioda AN ST, che attestava falsamente, nel certificato medico di idoneità al rinnovo del porto d'armi, la sussistenza in capo allo ZA dei requisiti prescritti dal decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998. 3. Il procedimento penale de quo era caratterizzato da un differenziato iter processuale.
4. Le posizioni processuali di LO EN AD e di MA IA LI venivano definite dal G.U.P. del Tribunale di Perugia, all'udienza preliminare del 15 aprile 2015, con sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., con la formula perché il fatto non sussiste.
4.1. A seguito delle impugnazioni da parte sia del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia che del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la Corte di cassazione, Sez. 4, n. 325676 del 6 luglio 2016, annullava detta pronuncia con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame.
4.2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 10 gennaio 2018, assolveva il AD e la LI perché il fatto non costituisce reato.
5. Con sentenza resa in data 15 aprile 2015 il G.U.P. del Tribunale di Perugia, all'esito del giudizio abbreviato, assolveva US LE e IZ NI dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Assolveva altresì il NI dall'imputazione di cui al capo b) perché il fatto non costituisce reato e da quella di cui al capo c) per non avere commesso il fatto.
5.1. Quanto al capo a) il Tribunale di Perugia sottolineava che US LE, LO EN AD, IZ NI e MA IA LI avevano cooperato, ciascuno con la propria condotta colposa, al rilascio, da parte della Questura di Perugia, del provvedimento autorizzatorio di rinnovo della licenza di porto d'armi del 29 settembre 2012 in favore di ND ZA. Evidenziava, al 6 riguardo, che il NI era consapevole del fatto che il suo certificato anamnestico era un atto endo - procedimentale, oggetto di valutazione da parte degli altri soggetti preposti al rilascio della autorizzazione del porto d'armi e, d'altra parte, i dipendenti del Ministero dell'Interno che avevano curato l'istruttoria e la definizione del relativo procedimento amministrativo conoscevano, reciprocamente, il ruolo svolto da ciascuno di essi nel predetto contesto. Ravvisava nei fatti, così come ritenuti, la sussistenza della fattispecie plurisoggettiva della cooperazione colposa.
5.2. Quindi rilevava che agli imputati era stato contestato il c.d. concorso colposo nei delitti cagionati dolosamente dallo ZA in danno di DA PO e AR PE, secondo la ricostruzione teorica operata dalla Suprema Corte nella sentenza di questa Sezione n. 4107 del 12 novembre 2008. Tanto premesso, il giudice di primo grado affermava di condividere, sul piano dogmatico, l'indirizzo dottrinario tradizionale incline a disconoscere l'ammissibilità di tale istituto e pronunciava, conseguentemente, sentenza assolutoria per insussistenza del fatto nei confronti degli imputati, quanto alle morti della PE e della PO. E, ritenuta la cooperazione colposa, escludeva la sussistenza del fatto anche in relazione all'addebito relativo alla morte dello ZA sull'assunto che il suicidio non è un delitto colposo punibile.
5.3. Il Tribunale di Perugia soggiungeva che, anche a voler ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti indicata nella imputazione nonché la costruzione M teorica ad essa sottesa, doveva comunque pervenirsi ad identiche valutazioni liberatorie perché le condotte indipendenti contestate agli imputati, ai sensi degli artt. 41 e 589 cod. pen., non avevano contribuito, sotto il profilo della causalità materiale, né al verificarsi degli eventi morte in danno di AR PE e di - DA PO né al suicidio del predetto. In tale prospettiva argomentava affermando che il decorso causale degli eventi era risultato del tutto eccentrico rispetto all'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Perugia avente ad oggetto un'arma con una capacità offensiva decisamente inferiore rispetto a quella acquistata da ND ZA che ne permetteva esclusivamente il trasporto dall'abitazione al poligono e viceversa, peraltro seguendo il percorso più breve e solo se priva di munizioni. Precisava che la condotta dello ZA aveva, tra l'altro, violato anche il provvedimento del divieto di detenere armi emesso dal Prefetto di Perugia e che gli eventi addebitati erano da considerarsi del tutto imprevedibili, tenuto conto del fatto che la decisione dello ZA di rinnovare la licenza di porto del fucile risaliva cronologicamente ad un periodo di gran lunga anteriore rispetto alla effettiva progettazione omicidiaria.
5.4. Quanto alle imputazioni ascritte al NI ai capi b) e c), evidenziava, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che le risultanze processuali avevano 7 2. ampiamente comprovato la condotta ingannatoria posta in essere dallo ZA il quale, anche in quella specifica circostanza concreta così come, del resto, nell'intero contesto della vicenda, aveva dimostrato una non comune capacità dissimulatoria, per cui doveva ragionevolmente escludersi che il NI avesse rilasciato il certificato anamnestico con la coscienza e volontà di redigere un atto falso.
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della medesima città interponevano impugnazione avverso la pronuncia di assoluzione di US LE e di IZ NI, limitatamente al reato di cui agli artt. 41 e 589 cod. pen. di cui al capo a) della imputazione.
6.1. Più in particolare, il Procuratore Generale, nel criticare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, precisava, preliminarmente, che la problematica giuridica sottesa ai predetti fatti delittuosi andava risolta facendo corretta applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., così come correttamente contestato nell'imputazione mentre veniva ritenuto del tutto inconferente il richiamo alle figure concorsuali di cui agli artt. 110 e 113 cod. pen. Riteneva ampiamente comprovata la sussistenza delle condotte colpose contestate agli imputati in relazione agli eventi morte cagionati dolosamente dallo ZA in danno della PO e della PE in quanto rappresentavano proprio la concretizzazione del rischio della violazione delle regole cautelari sottese alla disciplina autorizzatoria in materia di uso di armi finalizzata alla salvaguardia dell'integrità fisica dei terzi.
6.2. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza limitatamente a tale capo della pronuncia assolutoria.
6.3. Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia censurava, preliminarmente, l'indirizzo interpretativo avallato dal giudice di primo grado precisando che comunque si era trattato di un mero obiter dictum, in quanto non era stato posto a fondamento della pronuncia assolutoria. Precisava che, anche laddove fosse ritenuta fondata la tesi della riqualificazione giuridica dei fatti nell'art. 113 cod. pen., non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., rimanendo, comunque, ferma la correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Contestava, con ampie e diffuse argomentazioni, la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dagli imputati e tutti gli eventi morte loro addebitati a titolo di omicidio colposo - ivi compreso quello derivante dal suicidio di ND ZA - criticando il ragionamento operato dal giudice di primo grado valutato come tautologico e tale 8 da comportare la sterilizzazione del ruolo di controllo da parte della P.A. nell'attività di rimozione degli ostacoli allo svolgimento di attività pericolose.
6.4. Concludeva chiedendo la riforma integrale del capo assolutorio pronunciato in relazione alla contestazione di cui al capo a) della imputazione.
7. Le parti civili EL AN, PE IR, PE ANna, NT NR e NT DO, prossimi congiunti di AR PE, impugnavano, agli effetti della responsabilità civile, la pronuncia assolutoria del NI e della LE dal reato di cui al capo a) dell'imputazione in relazione all'omicidio doloso cagionato dallo ZA nei confronti della predetta vittima.
7.1. Le parti civili ZI AN e ZI OL, sempre nella qualità di prossimi congiunti della PE, chiedevano la riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., anche in relazione ai capi di assoluzione del NI dai reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione.
7.2. Concludevano chiedendo la condanna degli imputati al pagamento di provvisionali in loro favore.
8. La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 31 ottobre 2016, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava IZ NI responsabile del reato di cui al capo a) per avere concorso, con la sua condotta colposa, agli omicidi dolosi commessi da ND ZA nei confronti di DA PO e AR PE e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione. Condannava il NI al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ad eccezione dei prossimi congiunti di ND ZA, con l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20.000. Confermava la pronuncia assolutoria del Tribunale di Perugia sia in relazione alla morte dello ZA contestata al capo a) che a quella avente ad oggetto i capi b) e c). Assolveva l'LE dalla predetta imputazione per non avere commesso il fatto.
8.1. La Corte distrettuale, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, riteneva ammissibile l'istituto del c.d. concorso colposo nel reato doloso, richiamando i principi di diritto contenuti nella sentenza di questa sezione della Suprema Corte n. 32567 del 06 luglio 2016 resa nel parallelo processo a carico dei coimputati LI e AD e ravvisava, a carico del NI, la sussistenza della condotta colposa nella causazione degli eventi morte della PO e della PE nei termini indicati dalla predetta decisione. Più in particolare, riteneva sussistente, sotto il profilo della causalità materiale, il nesso causale tra il certificato anamnestico redatto dal NI e il rilascio del rinnovo del porto d'armi sottolineando che la normativa che disciplina la regolamentazione di tale procedimento amministrativo è diretta proprio ad evitare il rischio che persone mentalmente instabili possano dotarsi di armi per recare danno a terzi o al possessore. Sotto il profilo della causalità psichica, rimproverava al NI, nella qualità di medico di base dello ZA a far data dal 26 aprile 2012, di avere rilasciato, in suo favore, il certificato anamnestico senza avere preliminarmente effettuato alcun controllo sull'archivio informatico dei pazienti. Specificava, poi, che le informazioni conoscitive desumibili da tale software gestionale erano tali da generare allarme sulla possibile presenza di un disturbo psichico anche in ragione delle sostanze psicotrope di cui lo ZA faceva uso. Tali negligenti ed inescusabili incurie integravano la condotta colposa del NI. Quanto al c.d. giudizio controfattuale, evidenziava che il programmato piano omicidiario all'interno di un ufficio pubblico, notoriamente frequentato da una pluralità di impiegati ed utenti, non si sarebbe potuto agevolmente realizzare senza l'impiego di un'arma da sparo atta a neutralizzare eventuali forme di reazione a difesa delle vittime predestinate.. - morte per 8.2. A diverse conclusioni perveniva in relazione all'evento dell'evento suicidio dello ZA, per difetto del profilo dell'evitabilità rappresentando che l'uso della pistola era stata una modalità liberamente scelta M dallo ZA, pur in presenza di mezzi alternativi altrettanto efficaci per porre fine alla sua vita. I giudici di secondo grado sottolineavano infatti che, dopo aver compiuto i fatti omicidiari, il predetto aveva avuto la possibilità di muoversi agevolmente tanto da raggiungere un'altra stanza ove poneva in essere l'atto auto - distruttivo, dimostrando così la sussistenza di concrete possibilità alternative, come quella, concretamente attuabile, del gettarsi da una finestra dell'edificio.
8.3. La Corte distrettuale confermava la pronuncia assolutoria nei confronti della LE rappresentando che non le poteva essere addebitata una specifica condotta colposa posto che il suo ufficio, nel periodo in cui lo ZA aveva presentato la istanza di rinnovo della licenza, era oberato di richieste in ragione della concomitante prossimità al periodo di apertura della stagione della caccia e che le annotazioni riepilogative delle interrogazioni SDI relative allo ZA e ai suoi parenti erano ambigue, non essendo esplicitamente indicato in esse a chi si riferisse la presenza di precedenti provvedimenti ostativi.
9. IZ NI, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi. 10 9.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 40, 42, comma 2, 110 e 113 cod. pen. evidenziando che la Corte distrettuale, nell'affermare la sua responsabilità penale per gli omicidi dolosi commessi da ND ZA in danno di DA PO e AR PE, ha surrettiziamente applicato l'art. 113 cod. pen. ritenendo, così, configurabile l'istituto di elaborazione giurisprudenziale del c.d. concorso colposo nel reato doloso altrui, pur a fronte dell'orientamento dottrinario, pressochè unanime, che depone in senso contrario. Sostiene che il principio di tipicità sotteso alla disciplina dell'istituto del concorso di persone nel reato, le cui forme di estrinsecazione sono tassativamente indicate negli artt. 110 119 cod. pen., risulta ostativo alla ipotizzata - cooperazione colposa tra le condotte del medico e del personale della Questura negli omicidi commessi dallo ZA. Inoltre il tenore letterale dell'art. 110 che si riferisce al concorso di più persone nel medesimo reato» legittima l'accoglimento di una concezione unitaria della partecipazione criminosa, il che implica la necessità di imputare a tutti i concorrenti il fatto illecito in base al medesimo titolo soggettivo. Critica la costruzione del dolo come atteggiamento soggettivo che contiene in sè la colpa avallata da tale impostazione teorica. Evidenzia altresì che l'art. 42, comma 2, cod. pen. non contempla tale ipotesi di concorso atteso che l'art. 113 cod. pen. si riferisce alla sola cooperazione nel delitto colposo e non M anche alla cooperazione colposa nel delitto. A conforto di tale impostazione soggiunge che il nostro ordinamento giuridico prevede ipotesi tassative di fattispecie criminose di agevolazione colposa. Sottolinea, ancora, che la ricostruzione giurisprudenziale del concorso colposo nel reato doloso non appare convincente anche per ulteriori ragioni sistematiche atteso che la deliberazione dolosa del terzo supera ogni pregressa condotta colposa determinando l'interruzione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., con consequenziale irrilevanza penale delle condotte contestate. Sostiene che tale conclusione è avvalorata dal principio di c.d. libera autodeterminazione che impone di considerare gli eventi morte come effetto della scelta da parte di un soggetto che ne esclude la riferibilità anche ad altro agente che versa in colpa, così come nel caso di specie, ove l'azione criminosa era stata pianificata da terzi.
9.2. Conclude chiedendo, preliminarmente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della inammissibilità, nel nostro ordinamento giuridico, dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso. 11 9.3. Formula, in subordine, istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p. trattandosi di questione di speciale importanza.
9.4. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione della sussistenza del nesso causale tra la asserita condotta colposa addebitata al NI e gli eventi omicidiari cagionati dallo ZA in danno di DA PO e di AR PE. Rappresenta che nella ricostruzione dei fatti la Corte distrettuale è incorsa nel travisamento di una prova decisiva costituita dal decreto emesso dal Prefetto di Perugia il 02 dicembre 2009 a carico dello ZA con cui veniva inibito a quest'ultimo di detenere armi e munizioni e che era stato negligentemente trascurato dal personale della Questura, pur facendo parte degli atti del procedimento amministrativo. Sostiene che proprio tale condotta, del tutto imprevedibile, è idonea ad interrompere il nesso causale che eventualmente dovrebbe collegare la condotta del NI, da ritenere, pertanto, di per sé inoffensiva con quella omicidiaria dello ZA. Afferma, al riguardo, che il certificato anamnestico rilasciato dal NI poteva, al massimo, sortire un effetto ingannevole solo per l'avvio del procedimento amministrativo e non anche per l'effettivo rilascio del porto d'armi da parte della Questura di Perugia in quanto i disturbi psichici dello ZA (ed i relativi due trattamenti sanitari obbligatori subiti) e, soprattutto, divieto prefettizio del 02 dicembre 2009 erano perfettamente conosciuti dai dipendenti della Questura che hanno provveduto ad istruire la pratica.
9.5. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 121, 178, 597, 125, comma 3, 546 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione in ordine agli argomenti trattati nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello.
9.6. Con il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41, comma 2, 42, 43, 110 e 589 c.p., 125, comma 3, 546 e 192 c.p.p. e il vizio motivazionale. Evidenzia che sussiste una palese ed insuperabile contraddittorietà tra il capo della pronuncia assolutoria degli imputati relativa al suicidio di ND ZA e quello inerente alla condanna per gli eventi - morte delle due dipendenti della Regione Umbria, in quanto l'uso della pistola era stato il frutto di una modalità liberamente scelta che si sarebbe potuta verificare, con mezzi alternativi altrettanto efficaci, in relazione a tutti gli episodi contestati.
9.7. Con il quinto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533, comma 1, e 603, comma 3, c.p.p., oltre che per implicita 12 violazione della previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), C.E.D.U. e il vizio motivazionale. Rappresenta che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come disposta dalla Corte distrettuale, non ha apportato alcun elemento nuovo o diverso rispetto alle emergenze probatorie già acquisite posto che il NI non ha prestato il consenso a rendere l'esame e il documento informativo del medicinale DE (ossia il c.d. bugiardino) recava le medesime informazioni della scheda tecnica del farmaco prodotta agli atti dalla Procura in sede di indagini ed estratta dal sito internet dell' "European Medicines Agency - Science, medicines, health".
9.8. Con il sesto motivo assume che la sentenza viola gli artt. 121, 125, comma 3, 178, 546, 533, comma 3, 597 e 192 c.p.p. sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento alle relazioni medico-legale del Prof. CI della Dott.ssa Melai, del Prof. Mantineo del Dipartimento della P.S. Scuola Superiore di Polizia, delle schede tecniche del medicinale DE, del verbale di s.i.t. del NI del 06 marzo 2013 e del verbale di interrogatorio reso in pari data. Deduce, in primo luogo, che i giudici di secondo grado hanno fondato il giudizio di colpevolezza del NI per la morte delle due impiegate della Regione sull'assunto del tutto erroneo che il predetto avrebbe ammesso di non avere visionato l'archivio storico installato sul suo personal computer;
circostanza questa M mai riferita dal predetto. Sottolinea, inoltre, che la motivazione della Corte di Appello si regge su valutazioni medico-legali che non hanno alcun riscontro scientifico mentre, al contempo, sono state totalmente pretermesse le valutazioni contenute nelle consulenze medico legali allegate alla memoria difensiva depositata, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., nel giudizio di appello e che giungono, sulla base di dati clinici accreditati, a conclusioni di segno opposto rispetto a quelle rassegnate in sentenza. Sostiene così di avere comprovato che le informazioni conoscitive desumibili dall'archivio storico non avrebbero potuto far insorgere nell'imputato sospetti circa un'eventuale patologia psichiatrica nello ZA e che i medicinali in esso indicati non sono classificabili tra le sostanze psicotrope.
9.9. Con il settimo motivo denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 40, 42, 43 c.p., 121, 125, comma 3, 178, 192, 546, 533, comma 3, 597 e 192 c.p.p. Contesta gli esiti del giudizio controfattuale sia in termini di prevedibilità che di evitabilità degli eventi omicidiari.
9.10. Con l'ottavo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla concessione delle provvisionali provvisoriamente 13 esecutive ed alla mancata quantificazione, in percentuale, della graduazione della responsabilità.
9.11. Con il nono motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla concessione delle provvisionali riconosciute alle parti civili non appellanti, AN PO, UC NT e CO PO, prossimi congiunti della vittima DA PO. 10. Le parti civili ZA AN, IN ANmaria, ZA RI, ZA CA e ZA SC - nella qualità di prossimi congiunti di ND ZA propongono ricorso avverso la sentenza impugnata lamentando che la Corte - distrettuale li ha illegittimamente esclusi dal diritto al risarcimento dei danni. Deducono, in primo luogo, il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 40 cpv., 41, commi 1, 2 e 3, 43 cod. pen. in quanto non è stata riconosciuta la causalità della colpa tra la violazione delle regole cautelari specifiche imposte dagli artt. 1 e 2 del d.m. del 28 aprile 1998 e il suicidio posto in essere da ND ZA. Denunciano, inoltre, il vizio motivazionale avendo la Corte distrettuale pretermesso ogni doverosa esplicazione critica sulle doglianze articolate nei motivi di appello dei Pubblici Ministeri e dalla difesa delle altre parti civili circa la rilevanza eziologica del dovere di azione gravante sugli imputati e rimasto inadempiuto. Sostengono che i giudici di secondo grado, dopo aver correttamente definito, a carico di entrambi gli imputati, le specifiche posizioni di garanzia non ne hanno tratto, sul piano della giustificazione interna, le dovute conclusioni imposte dagli artt. 40 cpv. e 41, commi 1 e 3, e 43 cod. pen., omettendo ogni ragionata spiegazione dei motivi per cui la rilevata inosservanza, da parte dei prevenuti, delle regole cautelari stabilite a loro carico abbia escluso, sul piano eziologico, anche l'imputazione dell'evento suicidiario dello ZA. 10.1. Concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti. 11. Con memoria del 27 febbraio 2018 il ricorrente IZ NI, tramite il difensore di fiducia, oltre ad insistere nella linea difensiva contenuta nel proprio ricorso, sostiene l'infondatezza dell'atto di impugnazione proposto dalle parti civili ZA AN, ZA RI, ZA CA, IN ANmaria e ZA SC. In particolare contesta che possa essergli imputata, a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., la morte di ND ZA non potendo attribuirsi alla sua condotta alcuna valenza eziologica in relazione alla determinazione suicidiaria, poi effettivamente realizzata da quest'ultimo. 14 Ribadisce, da un lato, di non avuto alcuna conoscenza dei disturbi psichici da cui era affetto lo ZA e di non essere stato in possesso di elementi conoscitivi tali da cui poter ragionevolmente evincere la prevedibilità di tale evento;
d'altra parte rappresenta che, in ogni caso, la morte autoinflittasi dal paziente rileva, in un'ottica di ascrivibilità in capo al medico curante, solo in presenza di una posizione di garanzia riservata allo psichiatra, deputato ad impartire le prescrizioni terapeutiche atte ad evitare tale evento. Invoca l'applicazione, nel caso in esame, del principio di libera autodeterminazione incentrato sulla consapevolezza del rischio affrontato da persona capace di intendere e di volere, ritenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra le pregresse concause colpose e l'evento verificatosi. 11.1. Conclude chiedendo: in via preliminare, la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., della decisione in ordine alla problematica inerente all'ammissibilità dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso altrui e, in ogni caso, per l'affermazione della sua inconfigurabilità nell' ordinamento giuridico;
· l'annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna emessa a suo carico;
M - il rigetto del ricorso presentato dai prossimi congiunti di ND ZA, costituiti parti civili e, conseguentemente, la conferma della sentenza di appello nella parte in cui veniva assolto dall'evento - morte del predetto. 12. Con memorie depositate rispettivamente il 09 marzo 2018 e il 15 marzo 2018 le parti civili UC NT, AN PO e CO PO (prossimi congiunti della vittima DA PO) nonché le parti civili PE ANna, NT NR e NT DO - nella qualità di eredi di PE IR e di EL AN medio tempore deceduti - chiedono che il ricorso del NI sia dichiarato inammissibile o rigettato. 13. Nella memoria depositata il 6 luglio 2018 il NI, a mezzo del difensore di fiducia, nel ribadire le conclusioni già sopra trascritte, soggiunge, quale ulteriore argomento posto a sostegno del suo ricorso, che il parallelo procedimento a carico degli imputati AD e LI, appartenenti al personale della Questura di Perugia, è stato definito dal Tribunale di Perugia, quale giudice di rinvio, con sentenza di assoluzione emessa in data 10 gennaio 2018, nonostante che i predetti fossero nelle condizioni di sapere che nei confronti dello ZA era stato emesso il decreto prefettizio del 2 dicembre 2009 che gli faceva divieto di detenere armi. 15 14. Con memoria difensiva depositata in data 10 luglio 2018 le parti civili ZA AN, ZA RI, ZA CA, IN ANmaria e ZA SC, nella qualità di prossimi congiunti di ND ZA, nel riportarsi al ricorso proposto, insistono nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata argomentando ulteriormente nel senso che la Corte distrettuale, pur riconoscendo la penale responsabilità del NI, li aveva esclusi, al contempo, dal diritto al risarcimento dei danni, sulla base di un assunto fondato su una diversa ed ipotetica modalità suicidiaria, di fatto irrealizzabile nella circostanza specifica, data la presenza di finestroni di sicurezza con apertura esclusivamente a vasistas per garantire l'areazione. Allegano alla memoria la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 10 gennaio 2018 nei confronti dei coimputati LO EN AD e MA IA LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si procede, in primo luogo, alla disamina del ricorso proposto dal ricorrente IZ NI.
2. Con il primo motivo il NI sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da un vizio di fondo in quanto viene affermata la sua responsabilità penale, a titolo di colpa, in relazione agli eventi - morte di DA PO e di AR PE cagionati con dolo da ND ZA, pur in assenza, nell'ambito delle fattispecie plurisoggettive, di una disposizione ad hoc che sia idonea a conferire legittimità a tale costruzione ipotizzabile solo in via teorica, tenuto conto dei principi di tipicità e tassatività che caratterizzano la materia penale e, nella specie, quella del concorso di persone nel reato.
3. Il tema introdotto dal ricorrente si colloca, più in generale, nella dibattuta questione relativa alla configurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, dell'ipotesi del concorso di persone con coefficiente psicologico eterogeneo. Esso non ha un rilievo soltanto teorico;
invero, ove fosse esclusa la configurabilità nell'ordinamento nazionale del concorso colposo nel delitto doloso – secondo l'avviso del giudice di primo grado, disatteso dalla Corte distrettuale risulterebbe priva di riscontro normativo la ricostruzione operata con la sentenza di condanna e, dovendosi allora fare riferimento all'ipotesi di concorso di cause indipendenti, sarebbe da verificare l'avvenuto accertamento da parte del secondo giudice di tutte le componenti strutturali di un giudizio fondato sul combinato disposto dagli articoli 40 cpv., 41 co. 2, 42 e 589 cod. pen. 16 4. Si impongono, al riguardo, le seguenti puntualizzazioni.
5. La dottrina classica che afferma l'impossibilità della configurazione del concorso di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e segg. cod. pen. e delle singole fattispecie incriminatrici, qualora la realizzazione pluripersonale del fatto illecito sia accompagnata da titoli soggettivi diversi per i partecipi, trae spunto dal dogma della unitarietà del reato concorsuale e desume, implicitamente o esplicitamente, che esso si rifletta anche nella esigenza di omogeneità dell'elemento psicologico. Secondo questa impostazione, poiché il reato è unico rispetto a tutti i concorrenti, la volontà e la rappresentazione richieste per la partecipazione delittuosa devono uniformarsi all'elemento psichico proprio del reato che si considera dolo nei reati dolosi e colpa in quelli colposi. Le elaborazioni teoriche più evolute si pongono in una prospettiva critica rispetto alla tesi tradizionale e sottolineano che l'analisi delle norme che disciplinano l'istituto del concorso di persone nel reato chiariscono che il principio di unitarietà della responsabilità penale dei concorrenti è limitato all'esigenza che i partecipi contribuiscano alla stessa offesa tipica sotto un profilo essenzialmente causale, senza che ciò comporti alcuna conseguenza in ordine alla punibilità, al titolo di reato e alla forma dell'elemento psicologico. Si afferma che l'unità del reato concorsuale non potrebbe infatti intendersi né come uguale punibilità estesa a tutti i concorrenti (sia per quanto riguarda l'an che il quantum della pena) né come titolo di responsabilità (sub specie elemento soggettivo doloso, colposo, preterintenzionale) né, infine, come identità del nomen iuris della fattispecie attribuita ai compartecipi. A conforto di tale assunto vengono valorizzati gli artt. 111 e 112 u.c. cod. pen. in tema di responsabilità per determinazione al reato di persona non imputabile a cagione di una condizione o qualità personale e in materia di aggravamenti di pena previsti dai nn. 1, 2, 3 dell'art. 112 cod. pen. Tali disposizioni infatti, da un lato, ascrivono espressamente all'istituto concorsuale le ipotesi nelle quali vi sia concorso doloso in un fatto incolpevole e, dall'altro, consentono di affermare, per ragioni di ordine logico e di equità sostanziale, l'applicabilità delle norme sul concorso di persone anche alle ipotesi che rappresentano un minus rispetto a quelle prese in considerazione dalle norme in questione, ovvero di semplice diversità e non già di totale carenza dell'elemento psicologico che accompagna la condotta di taluno dei concorrenti rispetto a quello che contrassegna il comportamento dell'altro. Ed ancora, tali conclusioni sono suffragate dai contenuti impliciti dell'art. 117, comma 1, cod. pen. che, nel disciplinare l'unificazione del titolo di 17 reato tra concorrenti, in ipotesi di mutamento di esso a cagione delle condizioni o qualità personali del colpevole o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, lascia implicitamente intendere che nei casi in cui il cambiamento della qualificazione giuridica sia dovuta a motivi diversi, pur operando la disciplina concorsuale, si applica la disciplina comune della differenziazione del titolo di reato. Quanto al regime dell'elemento psicologico nel fatto realizzato da più soggetti in concorso tra loro, una ancor più significativa serie di indicazioni normative orienta nel senso di ritenere che il dogma della unitarietà vada circoscritto alla dimensione lesiva, sul piano oggettivo, delle varie condotte concorrenti, senza implicare, sul piano soggettivo, la identità dei coefficienti psichici cui si riferisce il titolo di responsabilità dei vari concorrenti. Depone in tal senso l'art. 116 cod. pen. che costituisce una conferma dell'ammissibilità di fattispecie concorsuali nelle quali taluno dei partecipi e, precisamente, l'esecutore del reato commesso agisce con il coefficiente psichico del dolo mentre gli altri, ovvero coloro che volevano il reato diverso, rispondono a titolo diverso (responsabilità oggettiva o colpa, a seconda degli indirizzi dottrinari e giurisprudenziali seguiti). Inoltre l'art. 48 cod. pen. ribadisce, da un punto di vista sistematico, la possibilità di invocare l'istituto del concorso di persone nel reato anche quando al fatto doloso di uno dei compartecipi si affianchi il fatto colposo di altri. Tale norma configura, infatti, un'ipotesi nella quale alla responsabilità a titolo di dolo dell'ingannatore, nelle ipotesi in cui il fatto sia previsto come colposo, si affianca la responsabilità a titolo di colpa dell'ingannato. M 6. Ciò chiarito in punto di astratta ammissibilità delle condotte concorsuali a componente mista e ritenuta dal Collegio condivisibile la tesi del superamento del postulato dell'unicità del titolo soggettivo, rimangono da approfondire le peculiarità che caratterizzano le due ipotesi enunciate.
6.1. Il fenomeno della partecipazione sinergica di più persone nel reato, sorretto da diversi atteggiamenti psicologici dei concorrenti, si estrinseca, per quanto qui di specifico interesse, nelle forme del c.d. concorso doloso nel delitto colposo e del c.d. concorso colposo nel delitto doloso, il cui discrimen va, in prima battuta, ravvisato nel carattere doloso o colposo della condotta che realizza direttamente l'offesa penalmente rilevante. Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci di ordine terminologico, si procede a tracciare una definizione generale delle due fattispecie ricavata da un procedimento di astrazione delle esemplificazioni che sono il frutto della elaborazione teorica.
6.2. Il c.d. concorso doloso nel delitto colposo si verifica quando un soggetto, assecondando e sostenendo l'altrui condotta colposa, si rappresenta e accetta il 18 possibile verificarsi - come conseguenza di essa-dell'evento tipico del delitto che non deve, invece, essere previsto dall'autore diretto della condotta colposa. Tale ipotesi ricorre, pertanto, nel caso in cui un soggetto strumentalizza con dolo l'altrui condotta colposa. La manualistica richiama, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui un soggetto sostiene ed incita, con dolo, l'autista a guidare in modo pericoloso, rappresentandosi ed accettando il possibile verificarsi dell'uccisione di una persona presente sul luogo;
rappresentazione che, invece, non ha l'autore diretto della condotta colposa;
ed ancora, il caso in cui un soggetto sostituisce con un veleno la fiala che l'infermiera deve iniettare e quest'ultima trascura colposamente di rilevare la diversità di confezione e somministra la sostanza letale da cui deriva la morte del paziente.
6.3. Il c.d. concorso colposo nel delitto doloso ricomprende, invece, le ipotesi in cui un soggetto, pur potendo prevedere l'evento criminoso, pone in essere una condotta colposa che fornisce un contributo alla realizzazione di propositi delittuosi deliberati e concretizzati da parte dell'autore diretto il quale agisce in dolo. La dottrina richiama, a titolo esemplificativo, il caso in cui un soggetto, pur essendo a conoscenza del proposito omicida di una donna, sua conoscente, nei confronti del marito le consegna un veleno topicida nella erronea convinzione che serva ad uccidere i ratti mentre la donna lo utilizza proprio per uccidere il coniuge.
7. Osserva il Collegio che non sussistono preclusioni, né normative né concettuali, alla riconducibilità dell'istituto del c.d. concorso doloso al delitto colposo al combinato disposto dell'art. 110 cod. pen. e delle singole norme incriminatrici di parte speciale che vengono, di volta in volta, in questione con riferimento all'illecito colposo. Ed invero il dolo dell'atto di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. assume come oggetto la condotta tenuta e la sua connessione con quella degli altri compartecipi e come proprio contenuto strutturale la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione del fatto di reato. Non è necessario il c.d. previo concerto dato che il concorso può instaurarsi senza alcuna determinazione preventiva e la volontà di concorrere può essere anche unilaterale. L'autonomia della posizione di ciascun concorrente rende, dunque, ammissibile il concorso doloso nel delitto colposo. Ed invero, posto che l'esecutore della fattispecie monosoggettiva può anche agire senza dolo, senza con ciò escludere la responsabilità degli altri concorrenti, ne deriva a fortiori che può agire con colpa. Si tratta di una partecipazione non solo causalmente rilevante ma anche tipica rispetto agli eventi concreti previsti dal combinato disposto dell'art. 110 cod. pen. con le norme di parte speciale. 19 7.1. E' chiaro che, nelle fattispecie causalmente orientate che sono originariamente conformi alle fattispecie delineate dalle norme che sanzionano i delitti monosoggettivi, sia nella forma colposa che in quella dolosa, e, dunque, già di per sé punibili, l'art. 110 cod. pen. è destinato a svolgere una funzione eminentemente di disciplina, il che consente l'applicazione, a tutti i concorrenti, sia dei regimi circostanziali di aggravamento per le condotte di promozione, organizzazione e determinazione alla commissione del reato, che di attenuazione per le partecipazioni di minima importanza (ex art. 114, cod. pen.), ed ancora l'estensione delle circostanze oggettive di esclusione della pena (art. 119 cpv. cod. pen.). Il ricorso alla normativa concorsuale, in tali casi, è pienamente giustificato oltre che, sotto il profilo oggettivo, dalla pluralità di agenti e dal concorrere della loro condotta al verificarsi dell'offesa, anche dalla presenza del requisito soggettivo proprio del concorso. Ed invero il soggetto che agisce in dolo ben si rappresenta il comportamento del soggetto che versa in colpa, concorrente con il proprio.
7.2. La configurabilità della figura del concorso doloso nel delitto colposo assume, invece, una vera e propria funzione incriminatrice nelle fattispecie a forma vincolata in quanto consente di rendere penalmente rilevanti le condotte di partecipazione dolosa atipica nel delitto colposo da altri commesso, che altrimenti rimarrebbero impunite. Il caso esemplificativo richiamato dalla dottrina è quello di chi istiga taluno, il quale versa già in una situazione di errore colposo sulla natura tossica di una sostanza, ad immetterla in acque destinate all'alimentazione allo scopo, di cui l'istigato è ignaro ma al quale è addebitabile la violazione di norme cautelari, di provocare un avvelenamento, ai sensi dell'art. 439 cod. pen., che poi si verifica;
in tal caso è evidente la rilevanza pratica della ammissibilità di tale figura sul piano della tipicità della condotta dell'istigatore che non rientra, di per sé, nella fattispecie tipica. Quest'ultimo non può essere chiamato a rispondere direttamente del reato essendo il suo comportamento atipico rispetto al delitto di cui all'art. 439 cod. pen.; né può trovare applicazione l'art. 48 cod. pen. perché l'istigatore non induce in errore ma si limita a sfruttare l'errore colposo preesistente di colui che realizza l'azione esecutiva. Ed ancora non è applicabile l'art. 113 cod. pen., non potendosi configurare a carico dell'istigatore una condotta colposa in quanto egli manifesta inequivocabilmente la rappresentazione e volontà dell'evento criminoso.
8. Ben più controverso risulta, invece, l'istituto del c.d. concorso colposo nel delitto doloso altrui, la cui configurabilità viene posta in dubbio anche da parte di quegli orientamenti dottrinari che ritengono ormai ampiamente superato il principio dell'unicità del titolo soggettivo della responsabilità concorsuale. Il fondamento della posizione negatoria viene individuato nel disposto normativo di 2 020 cui agli artt. 42, comma 2, e 113 cod. pen. Da un lato, si osserva, l'art. 42 comma 2, cod. pen. pone il principio generale non derogabile nell'ambito della - partecipazione - della necessità di una espressa previsione di legge per ascrivere a titolo di colpa una qualunque fattispecie delittuosa. Dall'altro lato, l'art. 113 cod. pen., per come si desume dal tenore letterale della disposizione, limita la cooperazione colposa al solo delitto colposo, non permettendo di intendere che la condotta tipica possa essere dolosa. In tale prospettiva viene anche valorizzata la circostanza che il legislatore ha contemplato ipotesi tassative di agevolazione colposa punite come reato a sé stante, come ad esempio gli artt. 254, 259 e 350 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, dopo aver mantenuto un orientamento concordante con la prevalente dottrina, a partire da una decisione del 2002 ha consolidato una diversa posizione, attestandosi sulla tesi della ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso. La complessità del tema richiede di richiamare con un certo dettaglio le scansioni argomentative utilizzate dalle più esplicative tra le sentenze che sostanziano l'indirizzo sin qui prevalente.
8.1. Nella pronuncia con la quale la Suprema Corte (Sez. 4 n. 39680 del 22 novembre 2002 Rv. 223214), discostandosi dall'orientamento tradizionale (cfr. Sez. Un. n. 2720 del 03/02/1990 Rv. 183495; Sez. 4 n. 9542 dell'11/10/1996, Rv. 206798; Sez. 3, n. 5071 del 20/03/1991, Rv. 187331), ha assunto una nuova posizione circa la possibile differenziazione dei titoli soggettivi di responsabilità tra i concorrenti, si è sostenuto che "la norma di cui all'art. 42 concerne soltanto le c.d. incriminatrici, e dunque la c.d. parte speciale del codice penale... norme Dunque, la norma di cui all'art. 42, comma secondo cp, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 in maniera diretta ed immediata, nel senso che non costituisce un limite alla rispettiva applicabilità. Deve invece venire in considerazione, quale criterio ermeneutico, il profilo funzionale del rapporto di causalità come è complessivamente disciplinato nell'ordinamento dagli artt. 40 e 41 cp. nessuna ragione autorizza a distinguere il profilo del concorso di persone nel reato dal punto di vista del nesso di causalità: ed è pertanto corretta l'affermazione comune secondo la quale ciò che distingue l'ipotesi del concorso di cause indipendenti dalla cooperazione colposa (art. 113 cp) è soltanto l'elemento della rappresentazione dell'altrui condotta che, assente nel primo caso, deve essere presente nel secondo caso". Fatta tale premessa la Corte ha ammesso che "residuano le ipotesi, non oggetto di altrettanto specifica disciplina, della partecipazione sinergica a titolo soggettivo diverso, con particolare riferimento al reato monosoggettivo". Ma per essa risulta decisivo che non è riconoscibile ". il ritenuto effetto preclusivo discendente dalla norma di cui all'art. 21 42, comma secondo cod. pen. .", sicché "...restano superate anche le ragioni della (prevalente) opposizione della dottrina, fatta propria dalla pronuncia di questa Sezione". Decisivo è anche il fatto che sia ritenuto ammissibile il concorso doloso nel reato colposo (viene evocato il famoso caso di colui che assecondi la guida spericolata dell'autista, rappresentandosi ed anzi volendo l'uccisione anche del parroco che certamente è alla testa del corteo religioso di cui è nota la ricorrenza). Per incidens, nell'occasione la Corte ha precisato che il caso concreto sottoposto al suo esame - vasto incendio di un deposito di pneumatici provocato da ignoti, posto a carico del custode, a titolo di incendio colposo, per la mancata adozione delle disposizioni impartite dalle autorità locali competenti per prevenire eventi di quel genere andava sussunto nell'ambito del concorso di cause indipendenti, ai sensi dell'art. 41 cod. pen., non essendo riscontrabile, nell'agente mediato in colpa, l'elemento psicologico proprio della responsabilità concorsuale, ossia la consapevolezza di cooperare con l'altrui condotta antigiuridica.
8.2. In una successiva pronuncia le argomentazioni della Corte sono state ulteriormente articolate. Dopo che Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007 dep. 11/03/2008, Pozzi, Rv. 238957 aveva riconosciuto la responsabilità penale di un medico psichiatra a titolo di concorso colposo in omicidio volontario in quanto, con la sua condotta negligente ed imperita consistente nell'avere inopinatamente ridotto e poi cessato in tempi brevi la terapia farmaceutica somministrata ad un paziente affetto da disagio psichico, aveva contribuito a scatenare il raptus di M quest'ultimo nei confronti di un operatore della comunità ove si trovava ricoverato che veniva aggredito con un coltello cagionandone la morte, in Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008 - dep. 28/01/2009, Calabrò e altro, Rv. 242830 ci si occupò della sentenza di condanna di uno psichiatra e di un medico militare, ritenuti responsabili a titolo di concorso colposo nei delitti dolosi di duplice omicidio e di lesioni personali commessi da un soggetto (C.) affetto da seri problemi di natura psichiatrica con l'utilizzo di un fucile ottenuto grazie alla licenza per porto d'armi colposamente rilasciata da tali medici e che aveva ucciso due donne con l'arma legalmente detenuta e, poi, aveva sparato dalla finestra dell'abitazione ad altre persone ferendole ed infine si era suicidato. In questa occasione la Corte ha svolto la più completa analisi rintracciabile nella giurisprudenza di legittimità, da allora sicuro riferimento delle decisioni conformi. Premessa l'adesione alla tesi secondo la quale la cooperazione colposa richiede esclusivamente la consapevolezza del soggetto che la propria condotta si colloca in un fascio di condotte in un medesimo contesto ovvero nella gestione di un medesimo caso, la Corte ritenne che nella specie i giudici di merito avessero errato 22 a non ritenere l'ipotesi della cooperazione colposa ma quella del concorso di cause indipendenti;
ma che comunque andava ribadita l'affermazione di responsabilità perché la cooperazione colposa comprende anche il concorso colposo nel delitto doloso, precisando, tuttavia, che "pur potendosi parlare di cooperazione colposa per quanto riguarda le condotte degli agenti ritenuti (o che potranno essere ritenuti) in colpa tutte queste condotte sono certamente indipendenti rispetto a quella di C." (agente doloso). La Corte rammentò le critiche indirizzate alla tesi favorevole alla configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso, osservando, in senso critico, che dall'esame congiunto dell'art. 42 e dell'art. 113 cod. pen. emerge che la compartecipazione è stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo "perché, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore - potrebbe dirsi "in aggiunta" - rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, cioè l'aver previsto e voluto l'evento (sia pure, nel caso del dolo eventuale, con la sola accettazione del suo verificarsi). Insomma il dolo è qualche cosa di più, non di diverso, rispetto alla colpa e questa concezione è stata riassunta nella formula espressa da un illustre studioso della colpa che l'ha così sintetizzata: "non c'è dolo senza colpa"". Ad avviso della Corte, tali rapporti correnti tra il dolo e la colpa non rendevano necessario prevedere espressamente l'applicabilità del concorso colposo nel delitto doloso "perché se è prevista la compartecipazione nell'ipotesi più restrittiva non può essere esclusa nell'ipotesi più ampia che la prima ricomprende e non è caratterizzata da elementi tipici incompatibili". Quanto all'obiezione fondata sul vincolo derivante dalla previsione dell'art. 42, co. 2 cod. pen., ad avviso della Corte "non si tratterebbe di una previsione implicita di un reato colposo ma di una ricostruzione che ha disciplinato espressamente un aspetto del problema sul presupposto che la disciplina riguardasse anche il tema più generale". Come già nel precedente del 2002, la Corte ritenne di poter superare l'ostacolo della previsione dell'art. 42, co. 2 cod. pen. rilevando che la disciplina da esso recata riguarda esclusivamente la previsione delle singole norme incriminatici, che deve appunto essere espressa, ma non la disciplina delle regole concorsuali che si deve trarre dagli artt. 110 e 113 del medesimo codice. Prendendo in considerazione il concorso di cause colpose indipendenti, la Corte osservò che stante l'indipendenza delle azioni diviene irrilevante che uno o più dei contributi causali possa avere carattere doloso perché la disciplina sulla causalità contenuta nell'art. 41 riguarda sia i reati colposi che quelli dolosi. Ma, concluse la Corte, se per il riconoscimento della partecipazione colposa indipendente al reato doloso non esistono particolari ostacoli, non sarebbe irragionevole, nel caso di 23 cooperazione, escludere la partecipazione colposa al delitto doloso, solo perché l'agente è consapevole della condotta colposa di altri che con lui cooperano? La risposta fu ovviamente positiva e per maggior peso si aggiunse: “il dippiù costituito da questa consapevolezza aggrava infatti, e non attenua, il disvalore sociale della condotta: quale spiegazione razionale potrebbe trovare una soluzione affermativa sulla compartecipazione al reato doloso quando manca la consapevolezza di questa condotta e non quando questa consapevolezza esista"? La Corte ammoni circa il fatto che il riconoscimento dell'astratta possibilità di concorso colposo nel reato doloso possa significare che in ogni caso questa compartecipazione vada riconosciuta perché, precisò, una volta accertata l'influenza causale della condotta colposa dell'agente, andrà invece verificata l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di una colpa causalmente efficiente nel verificarsi dell'evento: a) se la regola cautelare inosservata era diretta ad evitare la condotta delittuosa del terzo, tenendo conto dello scopo della regola cautelare violata dall'agente in colpa;
b) se è prevedibile l'atto doloso del terzo. In sintesi, con la sentenza appena rammentata le argomentazioni poste a fondamento dell'indirizzo più rigoroso si sono arricchite del principio 'non c'è dolo senza colpa', dal quale si è tratto motivo per ribadire che essendo stato disciplinato il 'più' doveva ritenersi previsto anche il meno'.
8.3. Negli anni a seguire l'insegnamento è stato ripetuto senza ulteriori approfondimenti. Così, in Sez. 4, n. 34385 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Costantino e altri, Rv. 251511, in cui il Dirigente dell'Ufficio del Pronto Intervento della Questura di Torino è stato chiamato a rispondere, a titolo di duplice omicidio colposo, degli eventi morte cagionati con dolo da un Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la predetta Questura il quale, con l'arma di ordinanza che non gli era stata ritirata malgrado i precedenti plurimi segnali di comportamenti aggressivi e violenti, aveva cagionato volontariamente la morte della moglie e del cognato;
in Sez. 4, n. 22042 del 27/04/2015 - dep. 26/05/2015, LI e altri, Rv. 263499, in cui il medico attestava, contrariamente al vero, che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche consentendogli di ottenere il porto dell'arma con cui uccideva una persona e poi si suicidava;
in Sez.
4. n. 32567 del 06/07/2016, AD e al., n.m., pronunciata nel processo parallelo al presente, ove si afferma che sono quantomeno ipotizzabili tutte le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della fattispecie del concorso colposo nel delitto doloso.
9. Reputa questa Corte che la tesi sin qui adottata meriti di essere riconsiderata, alla luce di taluni rilievi che ne rendono incerto il fondamento. 24 9.1. In primo luogo occorre considerare che in assenza di una esplicita previsione legale il rinvenimento di una disciplina 'implicita' deve risultare incontrovertibile allorquando come nel caso che occupa la tesi non opera una - contrazione dell'area del penalmente rilevante, bensì una sua espansione. Il concorso colposo nel delitto doloso, infatti, nelle intenzioni dei suoi sostenitori avrebbe proprio la funzione di rendere tipiche condotte altrimenti atipiche. Non appare pletorico rammentare il vincolo che viene all'interprete dal principio di legalità, per esso astretto al dovere di non operare 'accessioni' in malam partem;
ferma restando la indiscutibile necessità di trarre dalla legge ogni possibile plausibile significato attraverso i noti criteri interpretativi. Ciò implica, ad avviso di questa Corte, che più dell'argomento logico (se è disciplinato l'uno allora è disciplinato anche l'altro) vale il limite della previsione legale, perché è da dimostrare che il legislatore abbia inteso ricorrere ad una penalizzazione estesa piuttosto che contratta. Pertanto non sembra convincente un'impostazione che miri ad evidenziare che 'nulla osta' alla configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso;
piuttosto è necessario dimostrare che vi è una previsione legale che contempla tale istituto. Orbene, osserva il Collegio che non appaiono convincenti gli argomenti posti a base della diversa ricostruzione esegetica che circoscrive l'applicabilità dell'art. 42, comma 2, cod. pen. alle singole fattispecie incriminatrici previste dalla parte speciale del codice penale e non anche agli istituti o alle disposizioni di parte generale, cosicchè il principio della necessaria previsione legislativa delle ipotesi di responsabilità colposa in ambito delittuoso non costituirebbe un limite all'applicabilità in via estensiva degli artt. 110 e 113 cod. pen. ai casi di concorso, a titolo di colpa, nel delitto doloso. Ed invero, tale assunto viene ricavato da una lettura artificiosa del contenuto di tale disposizione, incentrata sul rilievo che essa esplicherebbe la duplice funzione: a) di norma chiarificatrice del titolo di responsabilità in ipotesi di cooperazione colposa omogenea e b) di norma di copertura del titolo di responsabilità colposa nelle ipotesi di cooperazione nelle quali convergono anche contributi dolosi. Ed ancora, l'argomento secondo cui la cooperazione colposa prevista nell'art. 113 cod. pen. sarebbe, di per sé, ricomprensiva dell'ipotesi più ampia, ovvero quella del dolo, collide con il principio di legalità che implica il divieto di analogia in malam partem, posto che il dolo e la colpa sono coefficienti soggettivi di attribuzione della responsabilità che presentano una diversità strutturale tanto a livello ontologico quanto normativo. Si osserva, inoltre, che, al di là dell'assenza di un reale substrato normativo che legittimi la configurazione di tale istituto, risulta problematico, già sul piano 25 concettuale, ipotizzare una consapevole interazione, sul piano soggettivo, tra la condotta dell'agente che versa in colpa e il comportamento doloso del terzo. Ed invero il termine «cooperazione», derivante dal latino cooperari, allude all'agire congiunto di più persone ed implica la consapevolezza della convergenza del proprio e dell'altrui comportamento alla realizzazione di una condotta unitaria e comune.
9.2. In particolare, a riguardo della tesi che considera il concorso colposo nel delitto doloso fornito di 'copertura legale' va in primo luogo dato atto alla stessa di aver collocato l'interpretazione nel quadro più coerente alla scelta operata dal legislatore del 1930, di superamento della previgente tipizzazione dei singoli contributi causali che danno luogo alla fattispecie plurisoggettiva. Per tal motivo, occorre essere avvertiti della necessità di non subire la suggestione della teoria dell'accessorietà, e quindi di intravedere sullo sfondo, nella dimensione effettuale sottostante la norma, una condotta principale e una condotta accessoria. Ciò detto, pare a questa Corte quanto meno incerto che l'art. 113 cod. pen. sia incentrato sull'evento cagionato dalla cooperazione di più persone, e pertanto che quando esso menziona la cooperazione di più persone rinvia sia alla partecipazione dolosa che a quella colposa, secondo l'insegnamento della dottrina alla quale si ispira la tesi qui criticata. Infatti, la disposizione si apre con la locuzione 'nel delitto colposo' e ciò sembrerebbe dimostrare che essa si propone di disciplinare la partecipazione nel delitto colposo. La diversa interpretazione sembra marginalizzare in eccesso tale dato testuale, leggendo la disposizione come se menzionasse un onnicomprensivo fatto plurisoggettivo, in ordine al quale si preoccuperebbe di esplicare la sorte del contributo colposo. Ma questa lettura non convince, stante il tenore dell'enunciato, che significativamente si apre con la locuzione 'nel delitto colposo'. Ora, messa da parte la teoria dell'accessorietà, si deve ammettere che in via di principio tale partecipazione potrebbe essere tanto colposa che dolosa. Tuttavia, poiché la previsione dispone che ciascuno dei partecipi 'soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso, non essendo revocabile in dubbio che 'stesso' sta ad indicare proprio il delitto colposo, si dovrebbe ammettere che grazie all'art. 113 cod. pen. il partecipe doloso sia assoggettato alle pene previste per il delitto colposo: una conclusione evidentemente assurda. Sotto diverso aspetto, a questa Corte sembra che la tesi che si rifà ai rapporti tra dolo e colpa presti il fianco ad alcune perplessità. Quando nella sentenza Calabrò si sostiene che la compartecipazione è stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo "perché, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore - potrebbe dirsi "in aggiunta" - 26 -rispetto a quelli previsti per il fatto colposo", e quindi - sembra di capire che 'non c'è concorso doloso senza che ci sia concorso colposo', si opera un salto logico. Essa fa dire ad uno dei più eminenti studiosi italiani della colpa più di quanto non abbia detto, sì da rinvenire un criterio ricostruttivo di generale valenza dove, invece, era espressa una puntuale notazione, secondo la quale esiste una base comune a dolo e a colpa, costituita dalla violazione di un dovere oggettivo di diligenza. Pertanto, sintetizzò l'autorevole dottrina, "si configura la realizzazione dolosa di un fatto, sempreché in assenza di dolo - siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli estremi della colpa". La tesi non ha prodotto particolari svolgimenti nella successiva riflessione dottrinaria e men che meno nella giurisprudenza. Ma a prescindere dalla sua fondatezza, è indubbio che ricavare dalla puntualizzazione fatta da quella dottrina, circoscritta ad uno specifico componente della fattispecie tipica e precipuamente funzionale alla dimostrazione della 'autosufficienza' della teorica della colpa elaborata dalla dottrina italiana, che l'ordinamento ha implicitamente disciplinato anche il concorso colposo nel delitto doloso è senz'altro operazione nient'affatto scontata e meritevole di più persuasiva argomentazione. Sostenere che nel delitto doloso è comunque riscontrabile la violazione di un dovere oggettivo di diligenza non significa ancora che il legislatore ha voluto riconoscere attraverso l'art. 113 il concorso colposo nel delitto doloso. Peraltro, si può rammentare che la dottrina italiana e d'oltralpe insegna da tempo almeno da quando ha preso piede la concezione normativa della M colpevolezza - che il fatto doloso ed il fatto colposo danno luogo a fattispecie strutturalmente diverse. Appare davvero marginale quel che dei due tipi permetterebbe di dire che essi sono in rapporto scalare, come scrisse l'eminente studioso;
ben più robusto è il profilo che li pone in rapporto di eterogeneità (come insegna la moderna analisi del reato). Vi è poi un ulteriore rilievo. Nella stessa sentenza Calabrò la Corte precisò che "pur potendosi parlare di cooperazione colposa per quanto riguarda le condotte degli agenti ritenuti (o che potranno essere ritenuti) in colpa tutte queste condotte sono certamente indipendenti rispetto a quella di C." (agente doloso). Anche per la Corte non è quindi l'istituto della cooperazione colposa a connettere il fatto colposo a quello doloso. Ma non avrebbe alcun rilievo pratico parlare di cooperazione colposa senza coinvolgere in essa anche il partecipe doloso. Se fosse sufficiente la connessione eziologica il referente normativo sarebbe l'art. 41 cod. pen. D'altro canto, le condotte atipiche connotate da colpa possono dar luogo alla fattispecie plurisoggettiva solo se vi è consapevolezza dell'agire cooperativo. Le più recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia di cooperazione colposa - del tutto sintoniche alla più acuta riflessione dottrinaria ne definiscono anche il 27 campo di operatività, che è quello dell'attività rischiosa ma consentita. Come statuito dalle Sezioni Unite, la necessità di arginare l'eccesso espansivo dell'istituto derivante dalla sufficienza della mera consapevolezza dell'intreccio cooperativo, vanno individuate "con rigore, sul piano fenomenico, le condotte che si pongono tra loro in cooperazione. Occorre cioè che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107, in motivazione). Già in precedenza si era rimarcato che la cooperazione è ipotizzabile anche in tutti quelle ipotesi nelle quali un soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso o la sistemazione di un'opera non è a lui soltanto riservata perché anche altri operanti ne sono investiti (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia e altri, Rv. 243932). In altra occasione si è osservato che "il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche". Di qui l'obbligo per ciascun agente di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui;
il legame e l'integrazione tra le condotte opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, e richiede a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto (la cd. "pretesa d'interazione prudente" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1786 del 02/12/2008, Tomaccio e altri, Rv. 242566; Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011, Gallina, Rv. 252940). L'integrazione tra le più condotte imposta dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o che sia almeno "contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza", a questa Corte appare un presupposto estraneo al 'concorso colposo nel delitto doloso', nel quale non vi è alcuna opera comune che tenga insieme i vari contributi, perché tutti funzionalmente e consapevolmente convergenti verso il medesimo risultato. Giammai può dirsi che l'operato del medico in colpa e quello dell'omicida deliberato convergano consapevolmente verso il conseguimento di un comune traguardo. Si è obiettato che per il cooperante colposo sarebbe sufficiente la prevedibilità dell'agire altrui. Ma non sembra una replica convincente. Infatti, la prevedibilità della quale si discorre attiene alla colpa in cui deve versare il cooperante e non alla premessa strutturale della cooperazione colposa, così come definita dalle Sezioni Unite per delimitarne l'ambito di applicazione. 28 Se così è, assume maggior valore anche il rilievo critico per il quale, una volta identificato l'elemento psicologico della cooperazione colposa con la rappresentazione dell'altrui comportamento, l'istituto del concorso colposo nel delitto doloso rischierebbe di caratterizzarsi per la compresenza di due requisiti logicamente incompatibili, ossia la colpa derivante dalla violazione di una regola cautelare costruita sulla prevedibilità di un fatto doloso di terzi e la contestuale rappresentazione della condotta del terzo con la erronea convinzione, al contempo, che quest'ultimo non versi in dolo. Dovrebbe essere accertata, sul piano oggettivo, la realizzazione, ad opera di un terzo, di un delitto doloso che costituisca la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata dall'agente mediato mira a prevenire e, contestualmente, sul piano soggettivo, la consapevolezza, da parte dell'agente che versa in colpa, di cooperare con il terzo, autore della condotta dolosa. Tale evenienza appare insuscettibile di ricevere concreta traduzione in termini realistico fattuali in quanto la rappresentazione, da parte dell'agente mediato, - dell'altrui contegno doloso comporterebbe, inevitabilmente, la configurabilità di un concorso doloso nel delitto doloso. Non è casuale che la maggior parte delle ipotesi possano essere più propriamente ricondotte al concorso di cause indipendenti, difettando in essi il ے legame psichico dei coagenti che costituisce, invece, il requisito soggettivo ک necessario per l'esistenza della fattispecie concorsuale. Ne deriva, conseguentemente, la configurazione, ove ne ricorrano i presupposti, di due fattispecie monosoggettive, l'una colposa e l'altra dolosa, dato l'intersecarsi di condotte causali indipendenti disciplinate ai sensi dell'art. 41 cod. pen. 10. Anche nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio il NI è chiamato a rispondere, a titolo di colpa, in relazione a un evento doloso che è stato posto a suo carico per l'intervento del successivo agire umano volontario da parte dello ZA. Ne consegue che la verifica circa la legittimità o meno del giudizio di condanna pronunciato nei confronti del NI implica, anche alla stregua degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sin qui richiamati, una verifica della sussistenza dei requisiti del reato monosoggettivo colposo e di quello doloso, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti. Alla stregua di tali considerazioni si rileva che i fatti posti a carico del ricorrente sono inquadrabili giuridicamente negli artt. 41 e 589 cod. pen., così come correttamente addebitato nel capo di imputazione, e che i rilievi sollevati dalla difesa del NI in ordine alla contestata funzione estensiva della punibilità 29 attribuita all'applicazione dei criteri di compartecipazione criminosa di cui all'art. 113 cod. pen. sono fondati. Tuttavia la diversa qualificazione giuridica del fatto non importa di per sé l'annullabilità della decisione, considerato che l'art. 619 cod. proc. pen. statuisce che "Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti". 10.1. Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di rimessione della questione alle sezioni unite della Suprema Corte ai sensi dell'art. 610, co. 2 cod. proc. pen., diversamente da quanto rilevabile in sede di esame preliminare del ricorso nella fase pre processuale ove il Primo Presidente ha il potere di - apprezzare il carattere di «speciale importanza» delle questioni sottese ad un ricorso, una volta che di questo sia stato investito un collegio della Suprema Corte, una simile valutazione non è più esercitabile mentre la verifica dei presupposti per una simile assegnazione rimane circoscritta entro i limiti dettati dall'art. 618 cod. proc. pen., ovvero in una presa di posizione del collegio che esprima, un dissenso in atto o potenziale nella soluzione accordata ad una determinata questione di diritto. Peraltro, in tal caso la rimessione è facoltativa;
il comma 1 dell'art. 618 cod. proc. pen. prevede che la sezione della corte "può con ordinanza rimettere il M ricorso alle sezioni unite". Solo l'ipotesi di cui al successivo comma (1-bis) contempla una ipotesi di rimessione obbligatoria, giustificata dalla messa in discussione di un principio posto dalle Sezioni Unite. L'art. 618, co. 1 non esplicita i criteri in ragione dei quali va esercitata la discrezionalità conferita al giudice di legittimità. Pare a questa Corte che la decisione possa essere guidata dalla esistenza di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia della ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione. Alla stregua di tale criterio appare evidente che la presente decisione non vale a costituire, di per sé sola e anche alla luce delle argomentazioni in parte originali, orientamento consolidato al punto da suggerire la necessità di un intervento risolutore delle Sezioni Unite. 11. Ciò chiarito, si osserva quanto segue in ordine agli ulteriori rilievi articolati nel primo motivo. 11.1. Sul piano della causalità materiale, non può dubitarsi della circostanza che, così come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, l'arma utilizzata dallo ZA per compiere le azioni omicidiarie (ovvero la pistola semiautomatica, marca Beretta mod. Stoeger calibro 9 x 21), è stata acquistata 30 dal predetto presso l'armeria Metelli proprio a seguito della esibizione della licenza di rinnovo del porto d'armi per uso sportivo n. 917267 rilasciata dalla Questura di Perugia il 29 settembre 2012, ottenuta all'esito del procedimento amministrativo avente ad oggetto la verifica della idoneità psico - fisica e morale del richiedente. E' sufficiente rammentare che, in base all'art. 35, comma 4, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 è fatto divieto all'armaiolo di «vendere o in qualsiasi altro modo cedere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore>>. Non risulta, del resto, nemmeno ipotizzato che l'acquisto dell'arma da sparo da parte dello ZA sia stato il frutto di un comportamento illecito di terzi autonomo e sganciato dal possesso da parte del predetto dell'autorizzazione al porto d'armi. 11.2. Si osserva, inoltre, che i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato che la disciplina normativa in tema di pubblica sicurezza avente ad oggetto il rilascio di qualsiasi abilitazione all'acquisto, detenzione e porto di armi è finalizzata ad evitare che, data la loro oggettiva forza letale, ne ottengano la disponibilità soggetti che possano utilizzarle in violazione delle prescrizioni agli stessi impartite. In tale contesto assume fondamentale rilievo il vaglio valutativo delle istanze dei privati da parte dei preposti alla trattazione del relativo procedimento amministrativo che va condotto nella prospettiva, tutt'altro che astratta, dell'uso improprio dell'arma in danno dei consociati. Dunque, da un lato, M il medico di base e il competente ufficiale sanitario sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti psico fisici prescritti e, dall'altro, il personale della - Questura deve accertare eventuali ragioni ostative in termini di rischio di commissione di reati mediante l'uso di violenza, ovvero l'esistenza di precedenti penali, di carichi pendenti o la emanazione di pregressi provvedimenti aventi ad oggetto i divieti di detenere armi. Tali soggetti rivestono, dunque, una posizione di garanzia c.d. di controllo che impone loro di neutralizzare i pericoli che il richiedente può cagionare ai consociati, e che trova il fondamento nell'art. 2050 cod. civ. In particolare, per quanto di più specifico interesse, la idoneità psico - fisica ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1988 (applicabile ratione temporis), va dichiarata, con una apposita certificazione redatta da ben delineate figure professionali, segnatamente medici dipendenti delle strutture medico - legali delle aziende sanitarie locali o dalle strutture militari e della polizia di Stato, previa acquisizione da parte dei suddetti soggetti competenti di un certificato c.d. anamnestico rilasciato dal medico curante che, ai sensi degli artt. 3 e 4 del citato decreto, deve attestare l'assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano 31 ripercussioni invalidanti di carattere motorio statico e/o dinamico nonché l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di stupefacenti e l'abuso di alcool e/o stupefacenti. 11.3. Così delineato il contenuto e il fondamento delle regole cautelari in subiecta materia, il cui spettro preventivo deve chiaramente considerarsi diretto ad impedire il comportamento doloso del terzo, si osserva che gli eventi omicidiari che si sono verificati sono strettamente collegati all'attività autorizzata e ne rappresentano proprio la concretizzazione del rischio. Si osserva che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non può dubitarsi della rilevanza dell'omissione della segnalazione, nel certificato anamnestico rilasciato dal NI, quale medico curante, nella successiva catena degli eventi, avuto riguardo alla funzione che, nella previsione normativa, riveste tale passaggio iniziale dell'iter amministrativo che è quello di fornire una prima base informativa, appunto anamnestica, per le successive determinazioni dei medici e degli altri funzionari chiamati a valutare ed attestare l'idoneità del richiedente in quanto era idoneo a creare una apparenza di normalità psichica non corrispondente alla realtà; e ciò a fronte della possibilità, di certo non remota, che tale attestazione venisse pedissequamente recepita dal medico certificatore, così come del resto è puntualmente avvenuto. E' indubbio che il documento redatto dal NI ha causalmente condizionato il certificato di idoneità del medico certificatore e, poi, anche il rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione richiesta introducendo, così, un fattore eziologico che ha contribuito a cagionare gli eventi hinc et nunc cagionati con dolo dallo ZA. Né può ravvisarsi nella condotta dolosa posta in essere dallo ZA il carattere dell'abnormità ed atipicità tale da potersi ascrivere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 comma 2, cod. pen. E' bene rammentare in proposito che, secondo l'interpretazione in prevalenza accreditata e comunque preferibile di tale disposizione (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017 -, Rv. 269603; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, rv. 266786), l'interruzione del nesso di causalità ricorre solo laddove si tratti di sopravvenienza del tutto esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia e del tutto eccentrica rispetto alla serie causale di eventi ordinariamente rientranti in tale area. Tale atipicità non è predicabile, nel caso di specie, ove la valutazione dei problemi psichiatrici è imposta proprio al fine di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti in condizioni psichiche tali da non dare sicuro affidamento sul pieno equilibrio e autocontrollo, data la estrema pericolosità che da esse può derivare. 32 Non può essere nemmeno essere utilmente invocato il cd. principio di affidamento in base al quale ciascuno è tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee ad evitare che dalla propria condotta possa derivare la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici appartenenti a terzi confidando che gli altri consociati si astengano da comportamenti illeciti. Ed invero l'operatività di tale principio è suscettibile di eccezioni, anche con riferimento alla condotta di soggetti autoresponsabili, laddove è previsto che un consociato sia tenuto a tenere conto dell'agire altrui in virtù del peculiare ruolo dal medesimo ricoperto. 12. Il secondo motivo è parimenti infondato. Nel richiamare quanto sin qui esposto, si ribadisce ulteriormente che la condotta del NI ha creato le imprescindibili premesse su cui si è, poi, innestato il comportamento del personale della Questura di Perugia che, dal canto suo, ha negligentemente trascurato l'esistenza del decreto del Prefetto del 02 dicembre 2009 che inibiva allo ZA di detenere armi e munizioni. La Corte distrettuale, con congrue e logiche argomentazioni, ha osservato che il mancato rilievo, da parte del personale della Questura di Perugia, dell'esistenza di tale pregresso provvedimento non è certamente una causa sopravvenuta autonoma ed indipendente bensì una concausa che, unitamente alla mancata certificazione dei disturbi mentali imposta dal decreto del Ministero della Sanità, M ha contribuito alla emanazione del provvedimento autorizzatorio che ha consentito allo ZA di acquistare l'arma con la quale ha commesso i fatti omicidiari. Siamo, dunque, di fronte all'intersecarsi di apporti causali indipendenti diretti alla produzione del medesimo evento, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. Del tutto inconferente è l'invocato vizio motivazionale per travisamento della prova che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017 - Rv. 269217), ricorre solo qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure nel caso in cui sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
circostanze queste non ricorrenti nel caso in esame. 13. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso posto che, alla luce di quanto già sopra detto e agli argomenti ulteriori che verranno sviluppati nella disamina del ricorso proposto dalle parti civili, prossimi congiunti di ND ZA, la morte per suicidio di quest'ultimo non è ascrivibile al novero degli eventi lesivi che la regola cautelare violata dal NI tende specificamente a prevenire, essendo essa incentrata sugli obblighi di controllo dello svolgimento delle attività 33 pericolose e non già su quelli di protezione di colui che richiede l'autorizzazione al porto di armi. 14. Possono essere trattati congiuntamente il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, poiché essi attengono alla valutazione sviluppata dalla Corte distrettuale a supporto dell'elemento soggettivo. 14.1. In primo luogo risulta fondata, nei limitati sensi di seguito indicati, la censura del ricorrente, per la quale la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei puntuali e specifici argomenti difensivi articolati nella memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata nel giudizio di appello e corredata da ampia documentazione medica. Deve escludersi che tale omissione determini una nullità ex art. 178, lett. C) cod. proc. pen., come pretenderebbe il ricorrente;
la omessa disamina può riverberarsi sulla congruità e sulla correttezza logica delle motivazioni poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542). Nel caso di specie le affermazioni fatte dalla Corte di Appello costituiscono implicita ma talvolta anche esplicita replica alle - - osservazioni fatte dal ricorrente quanto all'incidenza nel giudizio di responsabilità del decreto prefettizio del 2.12.2009, dell'evitabilità degli eventi omicidiari da parte del NI, della inammissibilità degli appelli di parte avversa. I restanti rilievi (che attengono al grado della colpa) di cui al terzo motivo rimangono M comunque assorbiti dall'esito della presente decisione. 14.2. Risulta manifestamente infondato il quinto motivo. L'asserita inidoneità della rinnovata istruttoria a modificare il pregresso quadro probatorio non si riflette ex sè nella manifesta illogicità della decisione che tuttavia riformi la pronuncia impugnata. 14.3. Fondato è il sesto motivo, per più aspetti. Invero, perché l'agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare ma è necessario gli fosse prevedibile che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza l'evento verificatosi. Come insegna la giurisprudenza di questa Corte, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018 - dep. 13/07/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568). A tal riguardo questa Corte non condivide il principio secondo il quale ai fini del giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, deve aversi riguardo alla 4 34 4 potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (tra le altre Sez. 4, n. 35309 del 25/06/2013 - dep. 21/08/2013, Baracchi, Rv. 255956), risultando imposto dal principio di colpevolezza quanto meno la prevedibilità della tipologia di lesione che concreta il reato di cui trattasi. E' quanto statuito dalle S.U. con insegnamento che deve essere ribadito: la necessaria prevedibilità dell'evento anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106). Nel caso di omicidio colposo, quindi, non è sufficiente una generica prevedibilità di lesione della integrità fisica ma occorre la prevedibilità della lesione del bene vita. Merita di essere precisato altresì che la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento (Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014 - dep. 28/11/2014, Incorvaia e altro, Rv. 263283). Orbene, nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno affermato che le informazioni sullo stato di salute, conosciute o comunque conoscibili dal NI al momento della redazione del certificato anamnestico, erano tali da far sorgere seri e fondati dubbi sulla malattia mentale da cui era affetto lo ZA e sull'assunzione, da parte sua, di sostanze di natura psicotropa;
dati questi, che avrebbero dovuto essere necessariamente inibirne il rilascio o, quantomeno, attivare gli opportuni approfondimenti. La Corte distrettuale è pervenuta a tale convincimento rappresentando che dall'esame dell'archivio informatico dei pazienti risultava che il 26 aprile 2012 (primo giorno in cui lo ZA era ufficialmente transitato sotto l'assistenza sanitaria del NI, a seguito di revoca del precedente medico di fiducia, dott. De Donno) il suo sostituto, dott. Barletta, aveva prescritto il medicinale Seroquel, unitamente ad esami ematologici legati anche al valore del litio, mentre il 4 maggio 2012 il NI aveva personalmente consegnato allo ZA la c.d. ricetta per l'acquisto del farmaco DE Chrono 30 cpr, 300 mg. На osservato, al riguardo, che il litio è sostanza notoriamente utilizzata quale stabilizzatore dell'umore nei casi di disturbi psichiatrici e che la prescrizione del farmaco Seraquel è subordinata alla presentazione di un piano terapeutico dei servizi specialistici. Quanto al medicinale DE, la corte territoriale ha riportato le 35 indicazioni terapeutiche previste nel documento informativo acquisito in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Tale analisi attiene, tuttavia, alla violazione della regola di diligenza, la quale prescrive di non emettere la certificazione in favore di chi sia riconoscibile quale soggetto portatore di patologie psichiche. Ma trattandosi di condotta che si vuole causalmente connessa all'evento omicidi ario, occorre anche che quest'ultimo fosse quanto meno prevedibile. La motivazione resa dalla Corte di Appello sul punto è del tutto carente. Si sostiene che al NI erano prevedibili gli eventi in parola "perché il procedimento autorizzativo nel quale la sua opera intervenne è finalizzato ad evitare che persone pericolose entrino in possesso di armi utili a recare offesa all'incolumità delle persone ...". Ma tanto vale a giustificare il giudizio di prevedibilità dell'uso del certificato per armarsi, non anche per uccidere o uccidersi. La conoscenza della specifica patologia psichica dello ZA, la conoscenza della personalità dello stesso, di circostanze in grado di dare indicazioni sull'orientamento della sua volontà rispetto alla frustrazione, all'inimicizia, il rispetto per l'altrui persona: questi (oltre a quelli concernenti la persona stessa dell'imputato) sono solo alcuni dei fattori che la Corte di Appello avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione per poter argomentare in ordine alla prevedibilità per il NI dell'uso delle armi da parte dello ZA a M fini omicidiari. 14.4. Su tale specifico aspetto risulta, inoltre, evidente la violazione dei principi di matrice convenzionale e di diritto vivente che impongono nel caso, come quello in esame, di sentenza di condanna emessa, in riforma del giudizio assolutorio di primo grado, a seguito di accoglimento dei ricorsi della Pubblica Accusa, l'obbligo, per il giudice, di una motivazione rafforzata che deve necessariamente aggiungersi a quello generale evincibile dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in tale ipotesi, il giudice dell'appello è tenuto a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679) e di mettere in luce le carenze e le aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia compiutamente ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 36 - dep. 2014 -, Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617). Dunque, ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, in quanto occorre una maggior forza persuasiva, potendo la pronuncia di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in prime cure (cfr. Sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013 - dep. 2014 -, Rv. 262261; Sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; Sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718). Nel caso che occupa, il primo giudice aveva posto in evidenza l'abitudine dello ZA ad assumere comportamenti ingannatori;
inganni compiuti anche nella interlocuzione con il NI, da poco tempo suo medico curante, al quale aveva dichiarato di aver fornito indicazioni veritiere, nella consapevolezza delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione. Il tema non è stato oggetto di considerazione da parte della Corte di Appello, che si è limitata ad osservare che al NI sarebbe bastato esaminare la scheda- paziente relativa allo ZA per conoscere della patologia di questi "e rendere vano qualunque tentativo di inganno". Su quali premesse probatorie sia pervenuta a tal ultima conclusione non è chiarito dalla corte territoriale. 14.5. Infine, fondata è anche la censura con la quale si lamenta che la Corte di Appello non abbia preso in esame la consulenza tecnica del prof. CI e che pertanto sia pervenuta ad affermare la riconoscibilità della patologia psichica dello ZA sulla scorta di evidenze smentite in tale consulenza. Il tema involge anche la violazione del canone legale di valutazione della prova imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108). La regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» impone, infatti, al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da auto contraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, 24/10/2011, n. 4111, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità a tale regola di giudizio, solo qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, 37 astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280; Sez. 1 n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell'08/05/2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763). Alla stregua di tali principi, qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente corroborata dall'oggettività di acquisizione probatorie, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente dimostrandone, in modo rigoroso, l'inattendibilità attraverso un adeguato apparato argomentativo. Obbligo che, nel caso sub iudice, non risulta adempiuto dalla Corte d'appello. 15. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. 16. Tale epilogo decisorio rende superflua la disamina degli ulteriori motivi articolati dal NI. 17. Quanto al ricorso proposto da AN ZA, ANmaria IN, RI ZA, CA ZA e SC ZA, si osserva preliminarmente che le predette parti civili non hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Perugia assolveva il NI dal reato di omicidio colposo contestato in relazione all'evento morte per suicidio di ND ZA. 17.1. Ritiene il Collegio di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale la parte civile che non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sfavorevole può comunque impugnare quella di appello (Sez. Un. n. 30327 del 10/07/1992, Rv. 222001; Sez. 5, n. 20343 del 29/01/2015, Rv. Sez. 5, n. 12190 del 13/01/2015, Rv. 263457). Tale orientamento si fonda sul c.d. principio di immanenza della parte civile nel processo penale stabilito dagli artt. 76, comma 2, e 601, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, l'art. 597, comma 2, lett. a e b, del codice di rito prevede che se l'appello è proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Depone in tal senso anche l'art. 651 cod. proc. pen. che consente alla parte civile, anche in caso di mancata impugnazione della sentenza di assoluzione dell'imputato, di far valere in sede civile la condanna dell'imputato intervenuta in secondo grado. 38 17.2. Tanto premesso, si rileva che nella prospettazione accusatoria viene contestato al NI di avere contribuito causalmente, con la sua condotta colposa, all'evento morte per suicidio dello ZA, ai sensi dell'art. 589 cod. pen. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati risultando assorbente il rilievo che, come già sopra esposto, in capo al NI non era configurabile l'obbligo giuridico di impedire l'evento - morte di ND ZA per suicidio in quanto l'istante è equiparato ad una fonte di pericolo rispetto alla quale il garante ha il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso i terzi. E' bene evidenziare che, proprio alla stregua delle predette considerazioni, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia non ha proposto ricorso per cassazione avverso questo capo assolutorio della pronuncia. La responsabilità, a titolo di colpa, per l'evento morte per suicidio di un terzo può essere, invece, configurata a carico di chi riveste una posizione di garanzia c.d. di protezione che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l'integrità. Ciò si verifica nella diversa situazione in cui versano il medico psichiatra e gli operatori sanitari di tale settore specialistico i quali hanno in cura il paziente con malattia mentale e, che in ragione della peculiare complessità della situazione rischiosa che sono tenuti a governare, hanno il dovere di tutelare il soggetto debole, non solo rispetto agli atti etero-lesivi, ma anche a quelli pregiudizievoli per sé stesso (Sez. 4, n. 43476 del 18/05/2017, Rv. 270884; Sez. 4, n. 33609 del 14/06/2016, Rv. 267446; Sez. 4, n. 14766 del 03/02/2016, Rv. 266831; Sez. 4, n. 48292 del 27/11/2008, Rv. 242390). 18. La inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti civili ZA AN, IN ANmaria, ZA RI, ZA CA e ZA SC comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili ZA AN, IN ANmaria, ZA RI, ZA CA e ZA SC e condanna le medesime al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente estensore Salvatore Dovere DA Rita Tornesi Thele Rite DEPOSITATO IN CANCELLERIA E IZIARIO 14 FEB. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO oggi, Irene Caliendo S T