Articolo 2050 del Codice civile
Articolo 2049Articolo 2051
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19 aprile 1942
Art. 2050.

(Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose).

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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