Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di responsabilità per colpa professionale del sanitario, nell'ipotesi di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, è da escludere la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante a carico dello psichiatra che lo aveva in cura, quando risulti che il medico, nella specifica valutazione clinica del caso, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure l'assoluzione del medico psichiatra e della psicologa, in servizio presso una casa circondariale, dall'imputazione di omicidio colposo per il decesso di un detenuto per impiccagione, sul rilievo che, alla luce dei dati clinici in loro possesso e ai parametri di valutazione individuabili nella letteratura scientifica, non poteva ravvisarsi un rischio suicidiario concreto ed imminente, dovendo per altro verso escludersi ogni loro responsabilità per le carenze organizzative della amministrazione penitenziaria, dovute alla presenza di una cella con finestra dotata di un appiglio per agganciare il lenzuolo utilizzato per il gesto autosoppressivo).
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- 1. Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 33609 del 14Piera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/
Presidente: Bianchi L. Estensore: Dell'Utri M. Relatore: Dell'Utri M. Imputato: Drago P.M.: Orsi L. “Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidarie – di apprestare specifiche cautele.” SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Qualificazione giuridica del fatto. Brevi cenni. 3. La posizione di garanzia dello psichiatra. 4. Nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento. 5. Il difficile discrimen tra colpa lieve e colpa grave e l'applicabilità dell'art. 3 della l. 189/2012. 6. Conclusioni. …
Leggi di più… - 2. Responsabilità psichiatra: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 14766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14766 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
1 47 6 6/ 1 6 M- 66 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 21712016 ROCCO MARCO BLAIOTTADott. - Rel. Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 23358/2015 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM EL N. IL 11/10/1950 AL NA N. IL 06/01/1957 AM NZ N. IL 16/01/1977 AM RE N. IL 15/09/1992 nei confronti di: DE IM RO N. IL 10/06/1958 MA AR N. IL 09/02/1976 avverso la sentenza n. 4222/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Maro che ha concluso per LO il rigetto del ricorss per la parti civili PA EN, LI MP LE e PA ND l'Aw! ND Del Coro e per la parte civile RI NA l'Aw. Emanuela Shina, che chiedono l'accoglimento del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Sala Gianluca per De SI BE che chiede il rigetto dei ricorsi e l'Aw. Alberto Sanjust the chiede la iuammissibilità del ricorso Per l'Avvocatura Generale è presente l'Aw. Alessandra Bruni che chiede il rigetto del ricorso 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25.11.2014 la Corte d'Appello di Milano assolveva De SI BE dal reato di omicidio colposo relativo alla morte di PA LU e confermava l'assoluzione di RA RI dal medesimo reato, già pronunciata dal Tribunale di Milano. Alle imputate, nelle rispettive funzioni, la De SI di psicologa e la RA di psichiatra, entrambe in servizio presso la Casa Circondariale di San Vittore, era stato contestato per colpa generica e con specifica violazione delle regole dell'arte medica e dei doveri inerenti alla loro qualifica pubblica, di aver errato nel valutare il rischio suicidiario sussistente in capo al detenuto PA, affetto da disturbi psichici, analiticamente documentati dalla sua storia clinica e da pregressi reiterati gesti autolesionistici, e di averne così cagionato la morte avvenuta per asfissia meccanica da impiccagione il 12 agosto 2009. 2. La Corte territoriale perveniva all'assoluzione della De SI, riformando sul punto la condanna resa in primo grado, sul rilievo che non poteva affermarsi l'esistenza di un nesso di causalità tra il provvedimento di revoca della sorveglianza a vista ed il suicidio, sia perché il PA di fatto non era stato mai trasferito nella cella di osservazione psichiatrica n.115 con regime di alta sorveglianza, come indicato dalla psicologa in data 30 luglio 2009, sia perché l'inserimento nel Reparto Protetti ove il detenuto era stato in precedenza collocato non era attuabile siccome vissuto come onta . in modo traumatico e comunque non era certo che avrebbe scongiurato il tragico epilogo. Evidenziava ancora che la sorveglianza, anche non continuativa, come quella vigente nel . V reparto in cui si trovava il PA, avrebbe ben potuto adempiere ad una funzione i di monitoraggio del detenuto a rischio, al fine di segnalare eventuali condotte anomale, a condizione che le guardie addette a tali controlli fossero state adeguatamente addestrate, e che di certo andava esclusa ogni responsabilità della De SI per la carenza organizzativa dovuta al fatto che all'epoca una cella del Car a medio rischio avesse una finestra dotata di un appiglio utilizzabile per agganciare un lenzuolo, anomalia ovviata solo con ordine di servizio n.30 del 28 ottobre 2009, che aveva previsto invece l'apposizione all'interno di telaio con rete metallica a maglia stretta, tale da impedire ogni aggancio. Escludeva poi che potesse ravvisarsi alcun profilo di colpa nella condotta delle imputate, per non avere dedotto, alla luce dei dati clinici in loro possesso, che il PA fosse soggetto ad un rischio suicidiario concreto ed imminente, stante l'insussistenza di elementi univoci o quantomeno significativamente indicativi di un tale rischio, superiore a quello precedentemente diagnosticato e monitorato, l'assenza di protocolli o linee guida indicatori sia degli elementi comportamentali da cui desumere da parte della psicologa e della psichiatra un tale tipo di rischio sia dei presidi estremi da adottare per scongiurare il temuto evento, ed ancora la mancata individuazione nella letteratura scientifica accreditata di parametri di valutazione da cui potesse evincersi che i sintomi manifestati da ultimo dal detenuto lasciassero desumere un rischio suicidiario imminente o comunque tanto elevato da giustificare il ricorso a metodi contenitivi estremi, fonte di ulteriore sofferenza e pericolo di aggravamento della patologia clinica in atto. Infine, riteneva adeguata alla gravità del problema la terapia farmacologica prescritta dalla RA, accettata ed assunta dal detenuto.
3. Propongono ricorso le parti civili, a ministero del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in relazione a quanto argomentato dai giudici di merito circa la insussistenza del nesso di causalità tra la revoca del regime di Sav e l'evento suicidiario, la inesistenza di un tale rischio concreto ed imminente e ancora la correttezza delle scelte terapeutiche e farmacologiche.
4. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. I difensori delle imputate hanno depositato distinte memorie chiedendo l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I motivi di ricorso delle parti civili non sono fondati.
6. La Corte territoriale ha ripercorso preliminarmente la storia clinica di LU PA, affetto da un disturbo della personalità connotato da un aspetto caratteriale e da un aspetto organico derivante dalle conseguenze di un trauma cranioencefalico per un incidente stradale subito all'età di diciotto anni, aggravato dall'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, disturbo diagnosticato come "stato psicotico persecutorio" con n manifestazioni autolesive. In particolare, detenuto nel carcere di San Vittore, il giorno 21 maggio 2009 era giunto in Pronto Soccorso per una ferita da taglio superficiale al polso sinistro e stato depressivo;
il 25 maggio per un eritema alla base del collo, in un primo momento ritenuto un tentativo di impiccagione e dovuto invece al maneggiamento di una penna a stilo in suo possesso avvicinata più volte al collo;
il 30 maggio, dopo le dimissioni dalla cella di infermeria all'esito di visita psichiatrica che aveva escluso un'intenzione suicidiaria ed evidenziato piuttosto una strumentalizzazione della sua patologia psichiatrica al fine di attirare l'attenzione ed essere allontanato dal regime di SAV che aveva esasperato la sua situazione, si era praticato un lieve taglio superficiale della pelle del collo;
trasferito a Pavia, era stato il 7 giugno medicato con undici punti di sutura per tagli semiprofondi bilaterali agli avambracci e nonostante l'attenta sorveglianza il giorno successivo si era provocato ferite da taglio al collo in preda ad agitazione psicomotoria;
alla successiva visita dovuta ad ulteriori gesti autolesivi erano stati esclusi pensieri autolesionistici anticonservativi;
il 28 giugno, poiché aveva riferito di aver ingerito una lametta era stato ricoverato in ospedale ove gli esami radiologici avevano dato esito negativo;
10 luglio, minacciando rappresaglie, era stato collocato in cella singola, non consentita in caso di rischio di suicidio;
il 17 luglio, sulla base delle relazioni redatte dai medici di Pavia, le n condizioni del PA erano state ritenute compatibili dalla Corte d'Appello con lo stato detentivo. Il 27 luglio il detenuto veniva trasferito presso il Carcere di San Vittore per ivi avvalersi di un'assistenza medica adeguata al suo stato psicotico persecutorio, ma dopo essere stato inserito nel settore psichiatrico dell'istituto veniva dimesso per mancanza di posti e collocato su disposizione del dott. Vianini in una cella a basso rischio di suicidio fino a nuova valutazione psichiatrica. Il 30 luglio la psicologa dott. De SI proponeva "revoca Sav e ubicazione AT (attenta sorveglianza), in cella di osservazione psichiatrica (115). Tenere ubicato in Car a . medio rischio finché non si libera un posto". Dopo essersi procurato ulteriori ferite superficiali da taglio il 2 e il 4 agosto, veniva sottoposto a visita psichiatrica e la dott. RA evidenziava che il PA aveva riferito di aver messo in atto gesti autolesivi reattivamente a provocazioni ambientali e di aver sospeso la terapia NL e ansiolitica. A seguito ancora di comportamenti autolesivi la dott. De SI il 4 agosto chiedeva insistentemente adeguata ubicazione disponendo il mantenimento in Car a medio rischio. Di fatto, a causa della indisponibilità della cella n.115, il PA rimaneva ubicato nella cella n.112 all'interno del Car a basso rischio, ove vigeva il regime di sorveglianza a vista disposto dal dott. Vianini il 30 luglio a causa del mancato inserimento in centro psichiatrico. Al fine di creare l'ambiente della cella 115, in quel frangente non disponibile, la dott. De SI procedeva al trasferimento dei detenuti già collocati nella cella n.114 in quella del PA. Veniva pertanto mantenuta la sorveglianza a vista, ma non incessante, nell'arco delle 24 ore, assicurata da un piantone che riusciva di fatto a controllare ogni detenuto con un intervallo di pochi minuti, dato che all'epoca le celle a rischio del V reparto erano sei, ubicate tre su un lato del corridoio e tre di fronte. Il PA si procurava anche il 9 agosto lesioni superficiali all'avambraccio destro ma il giorno dopo si presentava più tranquillo e chiedeva di essere trasferito in una struttura comunitaria lamentando difficoltà a sostenere il regime carcerario. La sera del 12 agosto 2009 veniva trovato impiccato con un lenzuolo nel bagno della cella.
7. Secondo l'ipotesi accusatoria, la psichiatra dott. RA e la psicologa dott. De SI, dotate di uguali competenze sul piano della valutazione del rischio suicidiario, non avevano tenuto in debito conto i disturbi clinici ed i reiterati gesti autolesionistici del detenuto e di conseguenza avevano omesso di adottare le doverose misure medico- sanitarie e di controllo carcerario necessarie e sufficienti a tutelare la salute psicofisica del paziente ed a prevenire gesti autolesionistici.
8. La Corte di Milano escludeva ogni profilo di colpa nella condotta delle imputate per tre ordini di ragioni, ampiamente esposte ed argomentate: l'insussistenza di elementi univoci o quantomeno significativamente indicativi di un rischio suicidiario imminente o comunque superiore a quello precedentemente diagnosticato e monitorato, che avrebbe imposto la sorveglianza sulle 24 h in cella senza lenzuola, atteso che la sorveglianza : continua non era stata disposta neppure presso il Carcere di Pavia, ove erano avvenuti altri episodi autolesionistici, né era stata segnalata come necessaria all'atto del trasferimento a San Vittore;
l'assenza di protocolli o linee guida sulla base dei quali lo psicologo e la psichiatra, che avessero agito secondo lo stato dell'arte medica di quel tempo, avrebbero dovuto desumere l'esposizione del detenuto ad un rischio suicidiario imminente, che potesse e dovesse essere scongiurato tramite l'adozione di presidi estremi anche al costo di annullare i già limitati spazi vitali del detenuto, di coartare quelle estreme manifestazioni di volontà che, a dispetto delle sue condizioni di detenzione, cercava di far valere rifiutando la terapia, pretendendo diverse ubicazioni, chiedendo il trasferimento in comunità terapeutiche meno oppressive;
la mancanza nella letteratura scientifica accreditata di parametri di valutazione sulla base dei quali evincersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il quadro psicotico manifestato dal : PA fosse indicativo di un rischio suicidiario imminente o comunque tanto elevato da giustificare il ricorso a metodi contenitivi estremi, fonte di ulteriore sofferenza e pericolo di aggravamento. Osservava in particolare che il sistema di vigilanza a controllo continuo nell'arco di 24 ore in cella senza lenzuola, estremo ed invasivo, indicato come unico presidio idoneo ad evitare con certezza il compimento di autolesionistici, non poteva ritenersi ex ante adeguato alla luce delle condizioni del PA e degli esiti pregressi delle massicce somministrazioni di antipsicotici e sedativi, in quanto sarebbe stato vissuto come una ulteriore crudeltà ed avrebbe verosimilmente aggravato le sue condizioni, precludendo ogni possibilità di intervento in suo favore: il collocamento nel reparto protetti attuato a Pavia era stato infatti percepito come infamante, il detenuto aveva dichiarato più volte di non tollerare la sorveglianza a vista e dunque le imputate si erano impegnate ad elaborare un progetto che rispondesse alle peculiari esigenze del paziente e ad evitare l'aggravamento dei sintomi, cui avrebbe dovuto seguire l'applicazione di misure sempre più contenitive ovvero la somministrazione di terapie molto pesanti e mal tollerate. Infatti, a fronte delle patologie diagnosticate e della profonda sofferenza manifestata dal detenuto, intollerante al regime carcerario, la dott. RA, ascrivendo l'aggravamento delle condizioni del PA anche al rifiuto dei farmaci prescritti, otteneva il consenso alla modifica della terapia, assunta regolarmente dal paziente nei giorni successivi al 4 agosto;
la dott. De SI avviava il paziente ad un nuovo regime, in realtà non attuato per carenze della struttura carceraria, che allentassero la pressione in vista di un percorso più appropriato alle sue condizioni. In quel momento, conclude correttamente la Corte di Milano, nulla faceva presagire un rischio suicidiario imminente, come del resto accertato anche dallo psichiatra dott. Jacob Gordon che ebbe in cura il detenuto a Pavia, e anche dal perito dott. Alecci, nominato dalla Corte di merito, che aveva accertato la compatibilità delle condizioni cliniche dell'imputato con il regime carcerario ed evidenziato piuttosto la necessità di una collocazione urgente presso altra struttura di cui realmente il PA . : aveva bisogno, essendo subentrata da qualche giorno una scarsa compliance ad assumere la terapia farmacologica. Di qui il trasferimento a San Vittore e la adeguata risposta delle imputate alla gravità del problema, in particolare con una terapia farmacologica accettata dal detenuto ed un regime di sorveglianza carceraria costante ma non oppressivo: la indisponibilità di . posti nel Centro di Osservazione Neuropsichiatrica (CONP) non consentiva del resto in quel momento diversa e migliore soluzione operativa.
9. Le argomentazioni della Corte territoriale sono corrette e condivisibili. La questione che rileva in questa sede è espressione di un tema più generale su cui questa Corte Suprema si è già pronunciata che è quello del rischio consentito, di quel rischio cioè inerente ad una data attività che non sempre può essere eliminato del tutto per effetto di condotte appropriate. Tale rischio si colloca all'interno di strategie di intervento normalmente richieste e previste dagli standard di comportamento giuridicamente regolati o socialmente accettati in quanto ritenuti sufficientemente prudenti: in tal caso l'agente tenuto alla vigilanza di un soggetto che non è in grado di agire responsabilmente, nel nostro caso in quanto presenta turbe comportamentali dovute a malattia psichiatrica, non attua alcuna condotta censurabile per colpa qualora intervenga sulla persona da sorvegliare con strategie appropriate, che lasciano comunque spazio a qualche collaterale ed ineliminabile rischio (Sez.4, 27.11.2012, n.4955; Sez.4, 22.11.2011, n.4391). Non è in discussione che le odierne imputate abbiano rivestito una posizione di garanzia a carattere terapeutico penalmente rilevante nei confronti del paziente, la tutela della cui salute gli era affidata per il ruolo svolto all'interno della struttura carceraria. Il contenuto di siffatta posizione deve però essere circoscritto, tenendo conto del sovrapporsi al suo interno di vincoli protettivi e pretese di controllo e della particolare complessità della situazione rischiosa da governare. Nel processo di accertamento della responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, è noto che la prima imprescindibile verifica da compiere concerne la titolarità di un obbligo giuridico di impedire quell'evento, così come in concreto verificatosi. L'obbligo giuridico che gravava sulla psichiatra e sulla psicologa risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per sé, che potevano giungere sino al suicidio, come in effetti avvenuto. Dovevano dunque essere realizzati tutti gli interventi terapeutici di volta in volta necessari o utili in vista del miglioramento delle condizioni psichiche del detenuto, ed attuate tutte le strategie di controllo all'interno del carcere per sorvegliarne il comportamento. Tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste allora uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. E' fuori discussione che le regole cautelari dell'attività medica presentino, in generale, un tasso elevato di peculiarità e difficoltà, non solo nella fase della verifica e della valutazione, ma anche in quella, più strettamente modale e operativa, della scelta : del percorso terapeutico. Il discorso si pone in termini ancor più problematici con riferimento alla scienza psichiatrica, a fronte della imprevedibilità di condotta che caratterizza talune sindromi e taluni singoli casi, giacché le manifestazioni morbose a carico della psiche sono tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle malattie fisiche, per cui il confine tra trattamento giusto e trattamento sbagliato può almeno in certi casi diventare ancora più incerto che non nell'ambito della generica attività medica. Nel trattamento del PA, la psichiatra e la psicologa hanno operato scelte corrette: la terapia era stata accettata dal paziente, che di fronte alla dott. RA si era dimostrato collaborativo ed aveva assunto i farmaci prescritti, antipsicotici e sedativi adeguati alla sua patologia, a differenza di quanto era avvenuto presso il carcere di Pavia, da cui era stato disposto il trasferimento a San Vittore proprio per cure più appropriate in quanto, come già detto, vi era stato il rifiuto di assumere farmaci;
la dott. De SI dal canto suo aveva scelto un regime di alta sorveglianza, con controllo non a vista ma ad intervalli di tempo di pochi minuti, raggiungendo così un non facile bilanciamento tra obiettivo di proteggere il paziente, anche da se stesso, e necessità di tutelarne al contempo libertà, dignità ed autonomia, dati gli effetti controproducenti conseguiti ad una vigilanza ancora più intensa, in precedenza attuata. In concreto, secondo i canoni della moderna psichiatria, si è fatto ricorso a farmaci, la cui efficacia terapeutica è notoriamente variabile e non sicuramente prevedibile, non essendo in grado di garantire né la guarigione dei pazienti né l'arresto di progressione della malattia e neppure la prevenzione da gesti auto o etero aggressivi: per questo non poteva pretendersi una posizione di garanzia totale sul comportamento del PA che avrebbe presupposto forme di annullamento farmacologico o inaccettabili misure di contenzione, e, sotto l'aspetto del collocamento carcerario, una sorveglianza a vista 24 ore con luce accesa e cella priva di lenzuola, che avrebbe aggravato la insofferenza del paziente affetto da patologia psicotica. Un altro profilo che incide sui confini della posizione di garanzia e dispiega i suoi effetti anche sul versante della configurabilità della colpa è il ruolo della volontà del paziente nella relazione terapeutica: la persona con disturbo psichico è titolare del diritto alla propria cura ed il PA aveva mostrato la libera partecipazione al nuovo percorso terapeutico, attuato da qualche giorno, circostanza che non lasciava prevedere in alcun modo un rischio suicidiario imminente, rischio che del resto era stato sempre escluso da tutti i medici che lo avevano avuto in cura, i quali tutti e concordemente avevano attribuito alle condotte autolesionistiche di cui prima si è fatto cenno un mero significato dimostrativo di un disagio e del tentativo di essere trasferito in ambiente meno oppressivo rispetto alla struttura carceraria. La regola cautelare, indicando le modalità e i mezzi ritenuti più adeguati per evitare il verificarsi dell'evento, detta in fondo al garante le regole di comportamento a cui dovrà attenersi, nel perseguimento del migliore e più efficace risultato sul piano impeditivo. In questo modo, la regola cautelare delinea l'area dell'obbligo di garanzia, che a sua volta individua la condotta omissiva tipica: quella, tra le azioni astrattamente idonee ad impedire l'evento, alla quale garante è tenuto. Oggetto del giudizio diviene quindi valutare se il corretto esercizio del potere di agire del garante così come - avrebbe potuto normativamente determinato dal consenso e dalla regola cautelare - impedire l'evento. Quanto a contenuto infatti, pur mantenendo una distinzione concettuale, dovere di diligenza ed obbligo di impedire l'evento finiscono, nell'ipotesi concreta, con l'intersecarsi e coincidere: il garante cioè è tenuto a fare, per impedire la verificazione di determinati eventi, quanto gli è imposto dall'osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare. Ogni qual volta il medico si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare (e quindi l'evento avverso non sia a lui rimproverabile), può dirsi carente un'omissione penalmente rilevante, non trovandoci in presenza di un'azione doverosa omessa. Nel caso del suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, qualora si arrivi a dimostrare che il terapeuta abbia applicato, nell'economia complessiva della specifica valutazione clinica, la terapia più aderente alle condizioni del malato ed alle regole dell'arte psichiatrica (ad esempio con somministrazione di farmaci antidepressivi appropriati), può dirsi che il medico non avrebbe dovuto comportarsi diversamente da come ha fatto, disponendo una differente iniziativa (pur fattualmente dotata di efficacia impeditiva dell'evento), e in conclusione che non ha errato nel non averla disposta e non ha omesso una doverosa condotta. A tale riguardo la Corte di Milano ha bene evidenziato in base all'esame della - documentazione prodotta che nell'ambito del carcere di San Vittore erano state - codificate procedure formali per identificare e gestire i detenuti a rischio suicidiario solo in termini generali, mentre mancava totalmente la diffusione da parte dell'amministrazione penitenziaria di protocolli o linee guida dirette agli specialisti, per individuare il reparto e la cella più idonei in relazione al grado di rischio e al tipo di patologia. Mancavano inoltre all'epoca procedure di gestione dei detenuti in relazione ad un rischio specifico, cioè la previsione di un adeguato monitoraggio del livello di stress del singolo soggetto al fine di identificare tempestivamente la sopravvenienza di un'acuzie che legittimamente imponesse l'attuazione di presidi d'urgenza anche di carattere severo e totalmente limitativo della libertà di azione del paziente. Monitoraggio che non poteva essere attuato esclusivamente attraverso i colloqui intrattenuti con psichiatri o psicologi, ma piuttosto con l'addestramento di personale qualificato all'osservazione del detenuto, e costantemente aggiornato, in grado di cogliere tempestivamente i segnali premonitori di gesti autolesivi o anticonservativi, come raccomandato dall'Organismo Mondiale della Sanità in epoca successiva al 2009 all'esito di studi di carattere internazionale. La condotta inconsulta del PA era per quanto sin qui detto del tutto imprevedibile, siccome non preceduta da segnali e gesti inequivoci che la lasciassero prevedere;
la terapia farmacologica era stata accettata dal paziente ed era idonea alla cura della sindrome da cui era affetto;
la modalità di controllo del comportamento all'interno della cella era del pari frutto di una scelta corretta della psicologa, appropriata allé condizioni del detenuto, in mancanza di disponibilità di un posto presso il CONP. Va esclusa pertanto ogni rimproverabilità per colpa, mancando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento suicidiario, legato piuttosto al fisiologico fattore di imprevedibilità delle condotte imprudenti e/o inconsulte di pazienti psichiatrici. La valutazione del rischio è in genere un'operazione dal risultato matematicamente definito solo a posteriori, con una ricostruzione retrospettiva della vita di una persona scomparsa, che può consentire di identificare quegli indicatori di disagio che avrebbero potenzialmente permesso di prevenire siffatta eventualità, non essendo infrequente che il suicidio appaia come un gesto improvviso ed inspiegabile. Il PA non aveva trasmesso segnali d'allarme premònitori del rischio di suicidio, che lo avrebbero reso prevedibile, giustificando l'adozione di eventuali misure cautelari omesse e dunque deve escludersi che le imputate, nel loro operare, abbiano violato le regole cautelari connesse alla loro posizione di garanzia, essendo rimasto poi indimostrato che un diverso approccio terapeutico avrebbe avuto un risultato salvifico. 10. I ricorsi vanno per tali ragioni respinti e le parti civili condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016 Carla Menichetti SAZIONE Il Consigliere extensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta ILASS D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! M E IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 APR. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 10 Dr.ssa Gabriella Lamelza