Articolo 111 del Codice del processo amministrativo
Articolo 110Articolo 112
Versione
16 settembre 2010
>
Versione
8 dicembre 2011
>
Versione
18 settembre 2012
Art. 111


Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. ((Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.))
Entrata in vigore il 18 settembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente