Articolo 42 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 41Articolo 43
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
23 giugno 2023
Art. 42. ((Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti)) 1. Il ((Direttore nazionale degli armamenti)) per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ((facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti)) ;
b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti e' nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; c) dispone ((della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata)) nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente