Articolo 254 del Codice penale
Articolo 241Articolo 255
Versione
1 luglio 1931
Art. 254.

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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