Articolo 41 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 39Articolo 42
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 41. (Annotazione) 1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio; b) l'elezione del domicilio ((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,)) da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprieta' industriale; c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda; d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere annotate. 2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprieta' industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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