Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 2
È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso il nesso causale tra l'errore del pediatra, che aveva sottovalutato l'urgenza di un intervento sanitario da eseguirsi in ambiente ospedaliero, ed il decesso della paziente, giacché l'evento letale era stato determinato da un gravissimo errore dell'anestesista, qualificato dalla Corte "rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile", rispetto a quello innescato dalla prima condotta).
In tema di omicidio imputabile a colpa medica, non è censurabile in sede di legittimità la decisione con cui il giudice di merito, nel contrasto tra opposte tesi scientifiche, all'esito di un accurato e completo esame delle diverse posizioni, ne privilegi una, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di non dover seguire. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, pur ravvisando l'errore del pediatra, che aveva sottovalutato l'urgenza di un intervento sanitario da eseguirsi in ambiente ospedaliero, ha escluso la sussistenza di un nesso causale con il decesso della paziente, la cui rapida ed irreversibile compromissione dei parametri vitali era stata dovuta a plurimi e gravi errori dell'anestesista rianimatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2016, n. 15493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15493 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
1 5 49 3/ 1 6 M.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10.03.2016 SENTENZA N.500/2016 REGISTRO GENERALE N. 38369/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI -Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE - - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. TO LEONARDO TANGA Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ER TO N. IL 24.02.1966 MANCINI ROSA N. IL 06.03.1965 ER DO N. IL 20.04.1991 Nei confronti di: IE MASSIMO N. 26.09.1952 TANCREDI SONIA N. IL 06.12.1969 MO TO N. IL 08.11.1950 avverso la sentenza n. 2078/2010 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in data 03.02.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa MARILIA DI NARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito, per le parti civili, l'avvocato ANDREUCCI VINCENZO, del foro di Forlì-Cesena, in sostituzione dell'avvocato CATALANOTTI BRUNO, che chiede l'accoglimento dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese Udito, per MO, l'avvocato MAGNISI, del foro di Bologna, che chiede il rigetto del ricorso Udito, per TANCREDI, il difensore avvocato DONOFRIO DONATELLO, del foro di Roma, sostituto dell'avvocato GIAMPAOLO GIUSEPPE, e l'avvocato PIETRO GIAMPAOLO che insistono per il rigetto del ricorso Udito, per IE, l'avvocato SCALISE GAETANO, che chiede il rigetto del ricorso A 2 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 11.03.2010, dichiarava la penale responsabilità di AL MA, in riferimento al delitto di omicidio colposo, a lui ascritto. Il Tribunale, di converso, assolveva NC NI e MO NI, per insussistenza del fatto. Le imputazioni traggono origine dal decesso di BI ED, di anni otto, avvenuto presso l'Ospedale S. Orsola di Bologna il 10.02.2004, per ostruzione acuta delle vie aeree promossa da una grave epiglottite, con conseguente insufficienza ventilatoria e secondario edema polmonare post ostruttivo. Segnatamente, al AL, quale medico pediatra, si ascrive di avere sottovalutato ed erroneamente interpretato i sintomi che presentava la bambina, che accusava stato febbrile, mal di gola, difficoltà respiratoria ed espettorava materiale mucoso con striature di sangue;
e di avere omesso di disporre la somministrazione di antibiotici e di prospettare la necessità di un immediato ricovero. Fatti commessi nel pomeriggio del 10.02.2004. A MO e NC, nelle rispettive qualità di medico del Pronto Soccorso pediatrico e di anestesista responsabile delle terapie intensive dell'Ospedale S. Orsola di Bologna, si addebita di avere sottovalutato il quadro clinico della paziente, indicativo della diagnosi di epiglottite;
di avere predisposto una procedura di intubamento orotracheale della bambina, di non aver chiamato lo specialista otorinolaringoiatra prima di eseguire la laringoscopia, di avere erroneamente posto la paziente in posizione orizzontale, in assenza delle necessarie cautele;
e di avere cagionato il decesso della bambina, intervenuto a seguito di arresto cardiaco, alle ore 21.20 del medesimo 10.02.2004. 2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Bologna propose appello l'imputato AL, nonché il pubblico ministero. I motivi dedotti dalla parte pubblica recepivano quelli affidati alla richiesta ex art. 572 cod. proc. pen. che era stata avanzata dal difensore della parte civile, afferenti alle erronee valutazioni diagnostiche ed alle conseguenti scelte terapeutiche di MO e NC. La Corte di Appello di Bologna, dopo aver disposto il rinnovo della istruttoria dibattimentale, mediante espletamento di perizia collegiale, con sentenza in data 3.02.2015, in parziale riforma della richiamata sentenza di primo grado, assolveva l'imputato AL per non aver commesso il fatto, revocava le statuizioni civili, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NC NI, perché il reato ascritto alla predetta imputata è estinto per prescrizione e confermava nel resto. massimo, relativo ai reati in addebito. A Il Collegio rilevava preliminarmente che era decorso il termine prescrizionale 3 Ciò posto, stante la costituzione in giudizio delle parti civili, a fronte delle impugnazioni dedotte dal AL e dal pubblico ministero, la Corte territoriale si soffermava sulle posizioni di ciascun imputato. Con riguardo all'imputato AL, il Collegio osservava che il ritardo, imputabile al richiamato medico pediatra, rispetto all'arrivo in Pronto Soccorso della bambina, si risolveva in pochi minuti, da ritenersi non significativi rispetto alla concreta dinamica causale conducente a morte della paziente, di talché il medesimo doveva essere assolto, per non aver commesso il fatto. Rispetto al medico MO, in servizio presso il Pronto Soccorso, la Corte territoriale osservava che la condotta di costui doveva qualificarsi come corretta e causalmente ininfluente, rispetto al successivo decesso. Ciò in quanto MO, pur non avendo colto la diagnosi differenziale di epiglottite, si era reso conto della ostruzione delle vie aeree, aveva somministrato cortisone, applicato la mascherina e allertato immediatamente l'anestesista riaminatore. Diversi rilievi venivano svolti rispetto all'imputata NC, ritenuta responsabile di aver effettuato una errata manovra di intubazione, in esofago anziché in trachea, senza l'utilizzo di un broncoscopio, condotta colposa e di certa rilevanza causale, rispetto al determinismo letifero. La Corte di Appello osservava che la NC, specialista rianimatore, anziché procedere alla intubazione alla cieca, come avvenuto, avrebbe dovuto organizzare l'immediato trasferimento in rianimazione della paziente ed attivarsi nel richiedere l'intervento del medico otorino. E il Collegio sottolineava che, in tale fase, vi erano ancora elevate probabilità di porre in essere una manovra causalmente efficace, per evitare il decesso. Tanto rilevato in ordine ai profili di responsabilità colposa emergenti dalla condotta posta in essere dall'imputata NC, la Corte di Appello pronunciava nei confronti della predetta sentenza di improcedibilità, per intervenuta prescrizione del reato. Osservava che nei confronti della NC non poteva neppure pronunciarsi condanna al risarcimento dei danni, in difetto di impugnazione delle parti civili contro i capi civili della sentenza di primo grado. Sul punto, il Collegio rilevava che la richiesta di proporre appello, ex art. 572 cod. proc. pen., avanzata al pubblico ministero, valeva esclusivamente agli effetti penali della decisione. Ed osservava che, indipendentemente dalla pronuncia di prescrizione del reato, in mancanza di impugnazione della parte civile, non può essere pronunciata condanna dell'imputato, assolto in primo grado e ritenuto responsabile in appello, al risarcimento dei danni ed alle spese.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili BI BE, NC SA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di BI MA e BI RI, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento ai fini civili della impugnata sentenza. Gli esponenti, dopo aver ripercorso l'intera vicenda processuale, con il primo motivo denunciano vizio motivazionale e travisamento della prova, in riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello rispetto alla posizione dell'imputato AL. Osservano che il Collegio ha effettuato una valutazione semplicista della condotta posta in essere dal predetto sanitario e della rilevanza causale da assegnare alla stessa, rispetto al decesso della paziente. A sostegno dell'assunto, le parti civili si soffermano sul contenuto delle prove dichiarative;
e rilevano che meritano condivisione le diverse valutazioni espresse dal Tribunale, rispetto alla rilevanza causale da assegnare al ritardo con il quale ED giunse al Pronto Soccorso, per effetto del colposo contegno assunto dal pediatra. I ricorrenti richiamano i contenuti delle consulenze redatte dagli esperti nominati dal pubblico ministero e dalle parti civili;
rilevano che gli stessi non coincidono con quanto affermato in sentenza, rispetto alle condizioni della bambina al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso;
ed assumono che il ritardo nella spedalizzazione abbia inciso sul rapporto causale tra condotta ed evento. Con il secondo motivo i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna, nella parte in cui è stata respinta la richiesta di condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Al riguardo, viene dedotta l'inosservanza degli artt. 576, 578, 76 comma 2, 601, 597, comma 2, lett. a) e b) e 538, comma 1, cod. proc. pen. A sostengo dell'assunto, le parti civili richiamano ampi stralci della sentenza delle Sezioni Unite n. 30327 del 2002 ed altri arresti giurisprudenziali. Nell'interesse di MA AL è stata depositata memoria ex art. 121 cod. proc. pen. La parte chiede che la Suprema Corte dichiari inammissibile, ovvero rigetti, il ricorso delle parti civili. E' stata depositata memoria nell'interesse di NC NI. L'esponente osserva che il Tribunale ebbe ad assolvere la NC;
che avverso tale statuizione le parti civili non proposero impugnazione;
e che il giudice di appello ha pronunciato la declaratoria di estinzione del reato, ascritto alla prevenuta, per prescrizione. Osserva che in tale contesto processuale, la Corte di Appello non avrebbe potuto condannare la NC al risarcimenti dei danni in favore delle parti civili. Considerato in diritto 1. Il vaglio dei ricorsi in esame muove alle considerazioni che seguono.
2. Il primo motivo non ha pregio. Occorre richiamare i principi che, secondo diritto vivente, governano l'apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e 5 che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità. Nel delineare l'ambito dello scrutinio di legittimità, secondo i limiti della cognizione dettati dall'art. 609, cod. proc. pen., si è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti. La Suprema Corte ha evidenziato, sul piano metodologico, che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice;
che il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell'uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell'incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva;
e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell'opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio (Cass. Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.). La Corte regolatrice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate. La Suprema Corte, cioè, è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248944; Cass. Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.). E si è pure chiarito che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o 6 deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 4, sentenza n. 692 del 14.11.2013, dep. 10.01.2014, Rv. 258127).
2.1 Tanto chiarito, deve osservarsi, con riguardo all'apprezzamento della prova scientifica, afferente specificamente all'accertamento del rapporto di causalità, che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che deve considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell'ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali, congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, si è chiarito che il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante;
e che è invece importante che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, Rv. 222138). Nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla casualità omissiva che pure viene in rilievo nel caso di specie - si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilità logica" (Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943). Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento. Si tratta di insegnamento da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite che si sono soffermate sulle questioni riguardanti l'accertamento giudiziale della causalità omissiva ed i limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valutazione argomentativa espressa in sede di merito (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 38343 del 24.04.2014, dep. 18.09.2014, 261106). Nella sentenza ora 7 richiamata, le Sezioni Unite hanno sviluppato il modello epistemologico già indicato nella citata pronunzia del 2002, delineando un modello dell'indagine causale capace di integrare l'ipotesi esplicativa delle serie causali degli accadimenti e la concreta caratterizzazione del fatto storico, chiarendo che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
2.2 A questo punto della trattazione occorre specificamente soffermarsi sul tema afferente alle condizioni in base alle quali può affermarsi che sussista una "interruzione" della sequenza causale, rilevante ai sensi dell'art. 41 cpv. cod. pen., tra condotta ed evento, quando intervenga un ulteriore fattore causale, che inneschi un rischio nuovo, rispetto a quello originario attivato dalla condotta. La giurisprudenza di legittimità, sul tema di interesse, ha elaborato la teorica che muove dall'analisi comparativa delle diverse aree di rischio in cui si colloca l'evento lesivo, rispetto all'ambito di tutela riferibile a ciascun garante (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, Rv. 264365; Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103). Come è stato osservato, l'esigenza cui tale teorica tenta di corrispondere è quella di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito. Tale ricostruzione teorica muove dal rilievo che il garante è il gestore di un rischio;
che il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva;
e che proprio la necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo causale è alla base della ridetta teoria del rischio, emersa specificamente nel contesto della sicurezza del lavoro e che ha trovato applicazione anche nell'ambito del rischio sanitario (Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, cit.). In via di estrema sintesi, si osserva che la c.d. teoria del rischio ha preso le mosse dal rilievo, elaborato nell'ambito della sicurezza del lavoro, in base al quale tutto il sistema antinfortunistico è conformato per governare rischio ed i gravi pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Da qui l'individuazione di 8 diverse aree di rischio e, parallelamente, delle distinte sfere di responsabilità riferibili ai soggetti che quel rischio sono chiamati a governare. Invero, nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati;
e ciò anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Le Sezioni unite, nella sentenza già sopra richiamata (Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, cit.), hanno sottolineato che questa esigenza di delimitazione si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41 cpv. cod. pen;
infatti, la diversità dei rischi interrompe, separa le sfere di responsabilità. Ed hanno posto l'enunciazione in base alla quale un comportamento è "interruttivo" della sequenza causale non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al "rischio" che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità rende magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento. Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.
2.3 La Corte regolatrice, declinando il criterio di cui si discute nell'ambito del rischio terapeutico (Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, cit.), ha osservato che la teoria del rischio, evocata dalle Sezioni unite nel 2014, offre strumenti di analisi determinati e penetranti basati: sull'individuazione del rischio quale chiave di volta per la lettura degli intrecci causali;
sull'analisi dei fattori sopravvenuti la cui concausalità è determinante e di significato tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento; e sulla comparazione valoriale tra i diversi rischi. In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che il criterio ermeneutico in esame ben può risolvere le situazioni di cui qui oggi si discute, nelle quali il fattore aggravante insorge nell'ambito dell'attività di cura posta in essere da diversi professionisti. Al riguardo, si è considerato che l'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di selezionare l'imputazione causale dell'evento, per "interruzione" del nesso causale, quando la condotta colposa del medico intervenga dopo che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure;
ovvero, nel caso in cui al primo sanitario che ebbe in cura il paziente, che pure tenne una condotta terapeutica inappropriata sulla base di un errore non grave, faccia seguito un ulteriore errore, ad opera di altro sanitario, tale da innescare un rischio nuovo, incommensurabile e letale. A Le considerazioni ora svolte inducono a rilevare che, pure avvalendosi degli strumenti concettuali elaborati dalla ridetta giurisprudenza delle Sezioni unite, la 9 valutazione espressa dai giudici di merito, nel caso di specie, risulta pienamente conferente, in riferimento alla posizione del pediatra AL MA. Il Collegio, invero, dopo aver rilevato la sussistenza di profili di colpa nella condotta del pediatra, il quale non valutò correttamente il quadro clinico di ED e sottovalutò l'urgenza di un intervento sanitario adeguato in ambiente ospedaliero (vedi pag. 34 della sentenza della Corte di Appello), ha affermato che, sul piano causale, la diversa condotta attesa, da parte del pediatra, non avrebbe modificato il corso degli eventi. Ciò in quanto, secondo la Corte di Appello, la morte fu determinata dai gravissimi errori riferibili all'azione dell'anestesista NC, la quale aggravò le difficoltà respiratore della bambina, procedendo alla sedazione farmacologica generale della paziente, così innescando il decadimento pressoché immediato delle funzioni vitali. Come si vede, la situazione descritta dai giudici di merito evidenzia che, nel caso in esame, si è in presenza di un rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile, rispetto al ritardo, che la Corte di merito quantifica in "dieci minuti", con il quale la bambina giunse all'Ospedale, stimato in riferimento al momento in cui il pediatra avrebbe dovuto maturare il sospetto di epiglottite, fissato dal Collegio alle ore 19.10. Rafforza il convincimento rilevare che il ragionamento controfattuale sviluppato dai giudici di merito poggia sul rapido peggioramento delle condizioni della bambina, verificatosi nel corso della breve degenza ospedaliera, conclusasi con l'arresto cardiaco della paziente, sopraggiunto alle successive ore 21.20. Il Collegio, invero, riferisce che la bambina faticava a respirare proprio a causa dell'occlusione determinata dalla epiglottite e che i polmoni "funzionavano ancora bene", secondo le indicazioni relative al quadro clinico generale (pag. 58 sentenza della Corte di Appello), di talché una corretta intubazione, in luogo della manovra alla cieca effettuata dalla NC, in una con la improvvida sedazione farmacologica della bambina, avrebbe consentito l'immediata ripresa dei valori di saturazione dell'ossigeno. La rapidità della evoluzione del quadro clinico, causalmente dipendente dall'inappropriata condotta del medico anestesista rianimatore in servizio presso l'Ospedale S. Orsola, nei termini ora riferiti, induce conclusivamente a rilevare che il Collegio ha conferentemente scrutinato il tema relativo all'efficienza causale da assegnare al ritardo con il quale la bambina giunse al Pronto Soccorso, ritardo pure imputabile alla colposa sottovalutazione del quadro clinico da parte del pediatra. E ritiene questa Corte che non risultino sindacabili le valutazioni che sono state effettuate in sede di merito, conducenti ad apprezzare l'irrilevanza causale del predetto fattore diacronico, rispetto alla rapida ed irreversibile compromissione dei parametri vitali della paziente, dovuta ai plurimi gravi errori riferibili unicamente 10 alla condotta posta in essere dall'anestesista rianimatore, che operava in ambiente ospedaliero.
3. Si viene ora a censire il secondo motivo dedotto dai ricorrenti, che involge l'omessa pronuncia delle statuizioni civili, da parte della Corte di Appello, a fronte delle valutazioni espresse nei confronti dell'imputata NC, nella cui condotta sono stati individuati plurimi profili di ascrivibilità colposa, ritenuti idonei ad integrare il reato di omicidio colposo in addebito, che è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il tema controverso involge i poteri del giudice di appello, rispetto alla possibilità di pronunciare statuizioni in favore della parte civile costituita, nel caso in cui venga riformata una pronuncia assolutoria, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in accoglimento dell'impugnazione che era stata proposta soltanto dal pubblico ministero. Sul punto, la Corte territoriale, dopo aver rilevato la sussistenza di profili di colpa nella condotta posta in essere dalla imputata NC, causalmente incidenti rispetto all'esito mortale, ha dichiarato l'estinzione del reato e non ha condannato la prevenuta al risarcimento del danno, a causa della mancata autonoma impugnazione proposta dalle parti civili, avverso la sentenza liberatoria che era stata pronunciata dal Tribunale, ex art. 576 cod. proc. pen., disposizione che assegna il potere di impugnazione alla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento. La valutazione espressa dalla Corte territoriale è conforme all'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con le precisazioni che si vengono ad esporre. Invero, il presupposto per applicare l'art. 578 cod. proc. pen. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del pubblico ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 14014 del 04/03/2015, dep. 02/04/2015, Rv. 263015; Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389). Tale orientamento muove dal condiviso rilievo, in base al quale si è sottolineato che la norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen., costituente deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità 11 penale, ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato. Deve altresì considerarsi che neppure può, nella specie, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. L'ipotesi disciplinata da tale norma prescinde da una precedente sentenza di condanna, ma richiede che vi sia stata impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (cfr. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Nel caso di specie, le parti civili non hanno proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione che era stata pronunciata dal Tribunale nei confronti della NC. Ed il fatto che il pubblico ministero abbia proposto impugnazione, su richiesta della parte civile, ed ex art. 572 cod. proc. pen., neppure sortisce utili ricadute, rispetto all'assunto dei ricorrenti;
la norma ora citata, infatti, espressamente chiarisce che, anche nell'ipotesi ora richiamata, l'impugnazione del pubblico ministero concerne gli effetti penali della sentenza. Del resto, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato, è, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria (Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 06/03/1998, dep. 25/03/1998, Rv. 210126). In conclusione, deve in questa sede ribadirsi che non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché, nel caso, il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione;
e che, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 2, Sentenza n. 46257 del 17/10/2013, dep. 19/11/2013, Rv. 257429). E' poi appena il caso di considerare che nessun sostegno alla tesi dei ricorrenti discende dall'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, nel censire la diversa ipotesi, in cui il giudice di appello, pronunciando sul gravame proposto dal solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado. In 12 tale fattispecie, infatti, proprio la contestuale affermazione di responsabilità penale - secondo i principi già sopra ricordati a margine della disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice del gravame di occuparsi anche dei capi civili e - di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che pure non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, Sentenza n. 30327 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Rv. 222001). L'ordine di considerazioni che precede induce a rilevare che, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha correttamente denegato le statuizioni civili;
ciò in quanto, una volta dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la mancata proposizione di autonomo atto di appello della parte civile, avverso la sentenza assolutoria resa dal Tribunale, impediva al giudice penale di condannare l'imputata al (solo) risarcimento del danno ed alle spese in favore delle parti civili costituite.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 10 marzo 2016. Il Consigliere est. 8M44. Andrea Montagni Il Presidente ДмAur DM/Алб Rocco Marco Blaiotta سکا مسلمان NOIZY CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dessa Gabriella Lamelza 13