(Agevolazione colposa)
Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
(massima n. 1) Premesso che il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen. individua il custode quale autore materiale e diretto della violazione dei sigilli apposti sulla cosa affidata alla sua custodia, nel caso in cui la violazione sia realizzata da altri, il soggetto risponderà: a) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 350 cod. pen., ove la violazione dei sigilli sia stata agevolata, o comunque resa anche solo possibile, dall'esercizio negligente (o dal mancato esercizio) dei doveri di custodia a lui facenti capo; b) del reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., ove sia provato il concorso doloso nella condotta dell'autore della violazione o comunque la dolosa violazione dell'obbligo di impedirla (art. 40, cpv., cod. pen.).
Leggi di più…[…] con conseguente esclusione del reato de quo; e. che, tutt'al più, ricorrevano nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 350 cod. pen. f. che il reato contestato, comunque, era prescritto già alla data della sentenza di 2° grado. […]
Leggi di più…[…] Al contempo, l'ordinamento prevede espressamente talune isolate ipotesi di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso (ad esempio, ex artt. 259 e 350 c.p.), che spingerebbero a ritenere che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. […]
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