Articolo 350 del Codice penale
Articolo 322 bisArticolo 371
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 350.

(Agevolazione colposa)

Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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