Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2720
CASS
Sentenza 3 febbraio 1990

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Massime3

Pur essendo nella lottizzazione abusiva negoziale l'evento ascrivibile, dal punto di vista della causalità materiale, anche al notaio il quale presti il proprio ministero negli Atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati, la corresponsabilità dello stesso notaio per il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile solo se egli abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio. (la Corte di Cassazione ha precisato che, non essendo concepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, non potrebbe mai configurarsi una responsabilità a titolo di colpa del notaio, per aver egli rogato gli Atti pubblici di compra-vendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale). (vedi, estratte dalla medesima sentenza, massima n 183493 sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183494 sul reato di lottizzazione abusiva).*

Qualora sia stipulata una scrittura privata di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale nella quale sia inserita la dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata, non è ipotizzabile neppure in astratto responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva a carico del notaio che autentichi le firme delle parti sulla scrittura, in quanto l'atto di autenticazione è del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e si concreta in un'attività meramente strumentale, di esternazione di un fatto giuridico il quale ha già prodotto tutti i suoi effetti inter partes e che il notaio non potrebbe rifiutarsi di compiere, a norma dell'art. 27 della legge professionale. (vedi, estratte dalla medesima sentenza, mass n 183494 sul reato di lottizzazione abusiva e mass n 183495 sulla responsabilità del notaio che roghi Atti pubblici di trasferimento di lotti abusivamente frazionati).*

Il reato di lottizzazione abusiva è una contravvenzione di natura dolosa per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Esso è ravvisabile sia nel compimento di Atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti Atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in Mancanza di piano di lottizzazione convenzionale o di altro equipollente strumento attuativo del piano regolatore generale. (vedi, estratte dalla medesima sentenza, mass n 183493, sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183495 sulla ravvisabilità della responsabilità penale del notaio che roghi Atti pubblici di trasferimento di lotti abusivamente frazionati).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2720
Data del deposito : 3 febbraio 1990

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