Sentenza 3 febbraio 1990
Massime • 3
Pur essendo nella lottizzazione abusiva negoziale l'evento ascrivibile, dal punto di vista della causalità materiale, anche al notaio il quale presti il proprio ministero negli Atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati, la corresponsabilità dello stesso notaio per il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile solo se egli abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio. (la Corte di Cassazione ha precisato che, non essendo concepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, non potrebbe mai configurarsi una responsabilità a titolo di colpa del notaio, per aver egli rogato gli Atti pubblici di compra-vendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale). (vedi, estratte dalla medesima sentenza, massima n 183493 sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183494 sul reato di lottizzazione abusiva).*
Qualora sia stipulata una scrittura privata di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale nella quale sia inserita la dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata, non è ipotizzabile neppure in astratto responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva a carico del notaio che autentichi le firme delle parti sulla scrittura, in quanto l'atto di autenticazione è del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e si concreta in un'attività meramente strumentale, di esternazione di un fatto giuridico il quale ha già prodotto tutti i suoi effetti inter partes e che il notaio non potrebbe rifiutarsi di compiere, a norma dell'art. 27 della legge professionale. (vedi, estratte dalla medesima sentenza, mass n 183494 sul reato di lottizzazione abusiva e mass n 183495 sulla responsabilità del notaio che roghi Atti pubblici di trasferimento di lotti abusivamente frazionati).*
Il reato di lottizzazione abusiva è una contravvenzione di natura dolosa per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Esso è ravvisabile sia nel compimento di Atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti Atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in Mancanza di piano di lottizzazione convenzionale o di altro equipollente strumento attuativo del piano regolatore generale. (vedi, estratte dalla medesima sentenza, mass n 183493, sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183495 sulla ravvisabilità della responsabilità penale del notaio che roghi Atti pubblici di trasferimento di lotti abusivamente frazionati).*
Commentari • 3
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La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1990, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.1
Dott. Ecc. AN BRANCACCIO Presidente
1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " TA LO CO " N. 3864/88
3. " RR LE "
4. " LF IO "
5. " RA CE "
6. " DO IN "
7. " AN CA "
8. " FRANCESCO SACCHETTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 30.11.87 che, in riforma della sentenza del Pretore di Gela in data 12.12.86, assolse PP RI del reato continuato previsto dall'art.17 lett.b L. n.10/77 per non aver commesso il fatto.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SACCHETTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. PICCININNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GALATI.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza in data 12 dicembre 1986 il Pretore di Gela dichiarò il notaio PP RI colpevole di concorso nel reato continuato di lottizzazione abusiva per aver rogato atti pubblici ed autenticato scritture private, aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di terreni suscettibili di utilizzazione a scopo edilizio, in mancanza di lottizzazione convenzionata o di altro strumento attuativo del piano regolatore generale (fatti commessi in Gela dal 29 luglio 1983 al 12 marzo 1985).
2 - Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza del 30 novembre 1987 assolse il RI dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, sul rilievo che, risultando dagli atti essere stati gli acquirenti posti a conoscenza della non edificabilità dei suoli in conformità dell'obbligo sancito dall'art. 10 comma 4 L. n.765/1967, il notaio aveva esercitato il dovere impostogli dall'art. 27 della L. 16.2.1913 n. 89; nè era ravvisabile una diretta ed autonoma partecipazione del RI nei fatti lottizzatori in questione.
Quanto, poi, all'autenticazone delle scritture private, l'attività del notaio non era configurabile neppure in astratto come concorrente nello schema di reato, traducendosi l'autenticazione della firma in un'attestazione di natura formale circa l'identità del sottoscrittore, senza alcun sindacato di legalità del contenuto dell'atto.
3 - Avverso tale sentenza il procuratore generale della repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, denunziando con unico mezzo di annullamento l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 28 della legge urbanistica 1150/1942 e successive modificazioni nonchè degli art. 40 e 110 cod. pen. perchè, essendo sancita dall'art. 10, 4 L. n.765/67 la validità
dell'atto ai soli fini civilistici, sussisterebbe la corresponsabilità del notaio, posto che la sua opera professionale si inserirebbe con carattere di necessità nella causalità materiale del reato, quanto meno per non aver impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.
Irrilevante, altresì, sarebbe - a parere del ricorrente - il fatto che il notaio si sia limitato, in parte, ad autenticare le scritture private;
perchè anche in tale attività egli non sarebbe esonerato dall'obbligo di controllare la legalità dell'atto e la sua liceità.
4 - La questione consiste nello stabilire se sia corresponsabile del reato di lottizzazione abusiva il notaio che roghi contratti di compra-vendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale ovvero che autentichi la firma delle parti, le quali abbiano già in precedenza stipulato tra loro scritture private di compravendita di quei terreni, qualora in tali atti sia inserita la dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.
5 - Va premesso, nell'ordine logico di trattazione, che la corresponsabilità del notaio non sussiste neppure in astratto, se riferita ad autenticazioni di scritture private di compravendita di terreni abusivamente lottizzati.
L'art. 72 l. 16 febbraio 1913 n. 89, recante norme sull'ordinamento del notariato, dispone che l'autenticazione delle firme dei contraenti deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacenti, con la data e l'indicazione del luogo.
L'art. 86 del regolamento dispone, poi, che l'autenticazione della firma apposta alle scritture private, giusta il disposto dell'art. 72 della legge, consiste in un'unica dichiarazione, redatta in fine delle scritture stesse senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo. Si tratta, all'evidenza, di atto di certificazione in senso proprio, del tutto autonomo rispetto al documento certificato, che si concreta nell'attività meramente strumentale di esternazione di un fatto giuridico, che ha già prodotto tutti i suoi effetti inter partes.
La neutralità dell'atto, che è e resta distinto dalla scrittura privata, comporta - come la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte suprema ha affermato - che non è possibile ravvisare neppure in astratto la responsabilità del notaio a titolo personale o di concorso nel reato di lottizzazione abusiva, non compiendo egli alcun atto negoziale rilevante sul piano della causalità materiale del reato.
Nè egli potrebbe rifiutarsi, a norma dell'art. 27 della legge professionale, di certificare l'autenticità della sottoscrizione ogni volta che vi fosse richiesto: perche, non ricevendo un atto ma semplicemente esternandolo, non troverebbe applicazione la deroga dell'art. 28 legge citata, che vieta di "ricevere" atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico, di tal guisa essendogli precluso il controllo di legalità del contenuto dell'atto autenticato.
6 - Il reato di lottizzazione abusiva, che non ebbe una precisa definizione nella legislazione previgente alla L. n.47/85, è stato ravvisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte suprema sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di piano di lottizzazione convenzionale o di altro equipollente strumento attuativo del piano regolatore generale.
Si tratta, dunque, di contravvenzione di natura dolosa, richiedendosi che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale.
7 - Ora, non v'è dubbio che l'evento della lottizzazione negoziale sia ascrivibile, dal punto di vista della causalità materiale, anche al notaio, il quale presti il proprio ministero negli atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati, attività questa che costituisce l'antecedente necessario della successiva edificazione del territorio da parte della pluralità degli acquirenti.
Senonchè tale attività non è sufficiente ad integrare la corresponsabilità del notaio se non in presenza dell'elemento soggettivo del reato, che, essendo di natura dolosa, non può consistere in altro che nella cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio, e cioè nella volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, quali che siano gli interessi presi in considerazione.
Si vuol dire, in altri termini, che, non essendo concepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, non potrebbe mai configurarsi una corresponsabilità a titolo di colpa del notaio, per aver rogato gli atti pubblici di compra-vendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale, salva la sua responsabilità personale ad altro titolo, ove tali negligenze ed illegalità siano punite e sanzionate sul piano penale, o disciplinare, amministrativo e civile da altre specifiche disposizioni di legge.
Nè è applicabile l'art. 40 cpv. Cod, Pen. invocato dal ricorrente, anzitutto perchè anche tale disposizione richiede il rapporto di causalità psicologica di cui s'è detto, sia perchè, nel caso che ne occupa, la responsabilità del notaio è postulata per un fatto commissivo, mentre la norma prende in considerazione un fatto omissivo, anch'esso rientrante nello schema causale del concorso nel reato.
8 - Tutto ciò premesso, dunque, le questioni prospettate dal ricorrente in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 10 L.
6.8.1967 n. 765, che sostituì l'art.31 della legge 17.8.1942 n.1150, se cioè tale normativa faccia divieto al notaio di prestare il proprio ministero negli atti pubblici di compravendita di terreni abusivamente lottizzati anche qualora l'acquirente dichiari di essere a conoscenza della non edificabilità dei suoli, sono irrilevanti.
Perchè, anche ad ammettere che sussista in quei casi l'oggettiva contrarietà all'ordine pubblico degli atti negoziali, occorre pur sempre che sia ipotizzata la corresponsabilità dolosa del notaio nel reato di lottizzazione abusiva, cio che non è stato neppure adombrato dal ricorrente.
9 - Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 3.2.1990.