Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 3
In tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui, la quale abbia posto in essere le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato).
In tema di reati colposi, quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato).
Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell'agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2009, n. 26020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26020 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
ого 26020 /09 SN al Mossimerio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2009
SENTENZA
3. 1180,00 N
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. BRUSCO CARLO EP CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 039768/2005 2. Dott. FOTI GIACOMO "
3. Dott.MASSAFRA UMBERTO Π
4. Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IA RO N. IL 06/04/1961
2) NU FA N. IL 30/12/1973
3) AR EP N. IL 09/01/1972
N. IL 05/09/1970 4) IN DA
avverso SENTENZA del 26/01/2005
CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO EP
1
GIALANELLA
che ha concluso per il rifetto di tuttitutti i ri consi
Giuseffe BENEDETTO che lig Udito, per la parte civile, l'Avv. concluso per il ri rigetto dei ricari
Udit, i difensori Avv. ti: per gli imputati CIPICCIA E
NC IB per
NU ;
- GIOVANNI CERQUETTI per l'imputato CARISSIMI;
RINALDI- RG PA per l'imputato Rinaldi;
i quali concludono tutti per l'accopliment. dei ricorsi proporti nell'interence dei rispettivi anistiti.
2 La Corte osserva:
I) La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Orvieto, con sentenza 27 novembre 2000, ha assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" gli imputati IA RO, NU FA,
AR EP e IN DA dal delitto di omicidio colposo in danno di MA MI PH deceduto il 31 luglio
1998 in Orvieto, frazione Morrano, per folgorazione mentre stava azionando una leva metallica sita nell'alloggiamento dove si trovavano i comandi dell'impianto di irrigazione di un prato adiacente ad un'abitazione.
Ai predetti imputati era stato addebitato nella loro qualità di elettricisti dipendenti EL (IA e MINUTI) e di elettricisti dipendenti della ditta CI (CARISSIMI e RINALDI)
-
di avere realizzato un collegamento elettrico mancante di adeguate diprotezioni e aver collegato i cavi in modo non conforme a quello previsto dalle normative tecniche del settore così contribuendo a cagionare l'evento.
Il giudice di primo grado riteneva che i due dipendenti EL fossero estranei al fatto perché si erano occupati esclusivamente della riattivazione della linea elettrica dopo l'attività di spostamento di un palo di sostegno dei cavi elettrici mentre erano rimasti estranei alle attività di collegamento del cavo al contatore EL e a quelle riguardanti l'allaccio dell'impianto all'interno dell'alloggiamento dove si era verificata la dispersione di energia elettrica.
Per quanto riguarda la posizione degli altri due imputati il
Tribunale riteneva accertato che la giunzione all'interno del pozzetto fosse stata effettuata dal loro superiore e datore di lavoro, tale GL NEVIO, e che sui due imputati - anche se si fossero resi conto dell'inadeguatezza della giunzione e della mancata installazione del salvavita non incombeva alcun obbligo
-
giuridico di impedire il verificarsi dell'evento.
II) La sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello di
Perugia, con. sentenza 26 gennaio 2005, giudicando sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, ha così provveduto:
ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal pubblico ministero;
ha accolto l'appello proposto dalle parti civili e ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati dal reato da liquidarsi in separata sede;
3 ha assegnato alle parti civili una provvisionale di euro
40.000,00 condannando gli imputati in solido alle spese in favore delle costituite parti civili.
Secondo la Corte di merito andava intanto escluso che, nel caso in esame, la causalità avesse carattere omissivo in quanto l'evento si era verificato non per un'omissione ma per una condotta attiva e a questa condotta avevano partecipato, ponendo in essere segmenti diversi dell'azione, tutti gli imputati la cui condotta era da ritenere posta in essere in violazione delle regole cautelari del caso. In particolare la condotta colposa dei dipendenti Enel
IA e NU era da ravvisare, secondo i giudici d'appello, nella "apposizione al contatore di due monconi di filo elettrico terminanti nelle due spine-femmine, ad una delle quali venne poi collegato il lungo cavo nero che, a sua volta, venne collegato all'impianto elettrico dell'abitazione mediante la rudimentale giunzione eseguita con nastro isolante." Questa condotta colposa predisposizione delle spine femmina senza l'apposizione del salvavita rappresentava l'antecedente causale dell'evento poi
-
verificatosi e la Corte spiega le ragioni in base alle quali solo i due imputati potevano aver posto in essere l'anomalo collegamento.
Per quanto riguarda invece i dipendenti della ditta CI,
AR e IN, la sentenza impugnata, in base alla deposizione del teste ROSO IN, ha ritenuto accertato che entrambi gli imputati avessero collaborato alla stesura del lungo cavo nero dal pozzetto fino al palo dove era allocato il contatore
(anche se la giunzione con nastro isolante era stata materialmente compiuta da GL) e avessero altresì eseguito l'innesto in una delle spine-femmina trovandosi nella concreta possibilità di verificare la mancanza del salvavita.
III) I ricorsi e i motivi nuovi. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutte le persone ritenute civilmente responsabili dell'evento.
In particolare IA ROBERTO e MINUTI FA hanno proposto ricorso congiunto con il quale deducono i seguenti motivi di censura nei confronti della sentenza di secondo grado:
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione difettando del tutto la prova che siano stati i ricorrenti ad apporre al contatore le due spine-femmina alle quali fu collegato il cavo volante che portava al pozzetto delle autoclavi;
i giudici di appello hanno fondato questa valutazione sulla deposizione del teste RO, da considerare del tutto inattendibile avendo fornito versioni contradditorie, senza conto della invece tener deposizione del teste BASSETTI che lo smentiva e delle altre
4 emergenze processuali (in particolare la deposizione del teste
GL); non avrebbe poi tenuto conto, la sentenza impugnata, della circostanza che l'allacciamento addebitato ai ricorrenti non rientrava nelle loro mansione e non erano contrattualmente tenuti ad effettuarlo;
la violazione dell'art. 40 comma 2° cod. pen., nonché il vizio di motivazione, perché, anche ammesso che fossero stati i ricorrenti ad installare le spine-femmina, non incombeva su di loro l'obbligo di installare il salvavita;
obbligo previsto solo nel caso di condutture di lunghezza superiore a tre metri;
la violazione dell'art. 40 comma 2° cod. pen. perché in capo ai ricorrenti non esisteva alcun obbligo di impedire il verificarsi dell'evento posto che le irregolarità nella predisposizione dell'impianto si erano verificate а valle dell'impianto di competenza dell'EL;
- la violazione degli artt. 40 comma 2° e 41 comma 2° cod. pen., nonché il vizio di motivazione, perché la Corte di merito avrebbe dovuto ravvisare nella condotta pericolosa e grossolana di
GL (autore della giunzione) un fatto sopravvenuto da solo idoneo a determinare l'evento; trattandosi di attività pericolosa da questo intervento conseguiva l'obbligo di installare il
salvavita;
- la violazione degli artt. 113 e 41 SS. cod. pen. perché erroneamente, la Corte di merito, avrebbe ritenuto l'esistenza della cooperazione colposa trattandosi di un caso nel quale l'evento era stato cagionato dal concorso di cause indipendenti.
Con il medesimo atto i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dibattimentale della Corte d'Appello che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento, per il medesimo reato, instaurato nei confronti di GL NEVIO. Secondo i ricorrenti che deducono la violazione
-
dell'art. 236 c.p.p. nonché il vizio di motivazione l'istanza
- sarebbe stata erroneamente rigettata perché l'acquisizione della sentenza di condanna avrebbe costituito una prova decisiva per l'esclusione della penale responsabilità dei ricorrenti.
IA e NU hanno poi proposto motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 10 comma 5° 1. 46/2006, con i quali deducono la violazione dell'art. 606 lett. e del codice di rito nella nuova formulazione, nonché la contraddittorietà della motivazione, perché le giustificazioni contenute nella sentenza impugnata si porrebbero in palese contrasto con il contenuto informativo degli atti del processo. In particolare la decisione sarebbe fondata sulle inattendibili dichiarazioni del teste RO peraltro smentite da quelle del teste TI che ha dichiarato di non aver visto, in un sopralluogo eseguito prima dell'incidente, le due prese
5 volanti come del resto confermato (oltre che da IA) da
GL. sentenza impugnata sarebbe poi incorsa anche in La contraddittorietà testuale perché per un verso afferma che non è dato sapere chi ha predisposto le due prese femmina e poi ricava la sua conclusione che siano stati i due imputati dalle dichiarazioni del teste RO.
Con il ricorso da lui proposto AR EP deduce, come primo motivo d'impugnazione, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione dell'esistenza del rapporto di causalità tra la sua condotta e l'evento.
Nel ricorso si premette che la condotta dell'imputato, erroneamente ritenuta causa dell'evento, aveva natura omissiva e non commissiva come affermato dalla sentenza impugnata che avrebbe poi erroneamente affermato senza un esame critico della sentenza di primo grado che aveva escluso la circostanza che il ricorrente avesse collaborato alla realizzazione del collegamento tra il palo in cui era posto il contatore Enel e il pozzetto fondando questa affermazione sulla deposizione del teste RO che aveva reso dichiarazioni contradditorie peraltro smentite da quelle del teste TI sulla cui attendibilità la sentenza neppure motiva.
Il ricorrente sottolinea poi la correttezza della sentenza di primo grado che aveva escluso l'esistenza di una posizione di garanzia su di lui gravante. Evidenzia inoltre come la sentenza impugnata sia mancante di motivazione su questo punto e non tenga alcun conto delle considerazioni del primo giudice che aveva sostanzialmente ritenuto che la condotta di GL, per la sua grossolanità ed eccezionalità, costituiva una causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento e quindi ad escludere l'esistenza del rapporto di causalità.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce medesimi vizi con riferimento alla ritenuta esistenza della colpa ed in particolare all'affermazione della cooperazione colposa che invece è da escludere per la mancata consapevolezza, in ciascuno degli agenti, delle condotte altrui. Si sottolinea nel motivo che CARISSIMI non aveva alcun obbligo di controllare l'attività del suo superiore sulla cui correttezza doveva fare affidamento;
non avrebbe inoltre considerato, la sentenza impugnata, che la giunzione era stata fatta da GL all'interno del pozzetto e quindi in posizione non visibile dal ricorrente. La Corte di merito non avrebbe poi considerato che l'evento non era né prevedibile né prevenibile dal ricorrente e che, per il medesimo reato, GL è stato condannato in separato giudizio;
ciò confermerebbe che il ricorrente non può essere ritenuto responsabile dell'evento verificatosi. Infine anche RINALDI DA ha proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado e ha dedotto un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non avrebbe infatti individuato alcuna condotta colposa del ricorrente che si era limitato a stendere un cavo su disposizione del suo datore di lavoro (GL) che aveva poi da solo realizzato il collegamento elettrico al di fuori della vista di tutti.
In ogni caso la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere la sua minima partecipazione al fatto.
IV) L'eccezione relativa alla sospensione del processo. La ricostruzione dei fatti. preliminarmente dichiarata Va inammissibile, per genericità manifesta infondatezza, e l'impugnazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione di quello nei confronti di GL.
La richiesta sospensione non è infatti prevista dall'art. 3 cod. proc. pen. né da altra norma processuale e, in ogni caso,
l'accertamento della responsabilità di GL alcun rilievo potrebbe avere in questo processo nel quale si discute di concorso di cause e nel quale entrambi i giudici di merito hanno dato per scontata l'esistenza di una condotta colposa del predetto che ha avuto efficienza causale sul verificarsi dell'evento.
Nel merito tutti i ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Va anzi premesso che i motivi dei ricorrenti che si riferiscono alla ricostruzione dei fatti e alla loro materiale partecipazione ai medesimi sono inammissibili nel giudizio di legittimità perché la Corte di merito ha logicamente ricostruito questi fatti.
In particolare, per quanto riguarda l'apposizione delle due spine femmina alla derivazione dal contatore la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti pervenendo alla motivata conclusione che tale impropria derivazione (perché priva di salva vita) era stata effettuata dai dipendenti EL IA e NU.
I giudici di merito hanno fondato questa valutazione sulle dichiarazioni del teste ROSO DINO il quale aveva assistito personalmente ai lavori (e non era in alcun modo coinvolto in
7 si tratta di un coltivatore diretto possibili responsabilità: della zona); il teste ha riferito che erano stati i due dipendenti
EL gli unici ad operare sull'impianto a monte e che il collegamento era stato da essi effettuato e hanno trovato conferma di questa ricostruzione nella circostanza che sicuramente i due imputati erano gli unici che avevano operato sul contatore spostandolo dalla posizione originaria.
Non corrisponde d'altro canto al vero quanto si afferma nel ricorso IA e NU secondo cui il teste TI avrebbe smentito il teste RO. Risulta infatti dalla sentenza impugnata limitato a riportare quanto IA e MINUTIche TI si è gli avevano riferito. definitivamente accertato cheDeve dunque ritenersi
l'improprio sistema di collegamento e la mancata installazione il salvavita siano riconducibili all'opera dei due ricordati imputati dipendenti dell'EL.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda la condotta addebitata ai dipendenti della ditta appaltatrice. Anche in questo caso il ricorrente AR contesta la credibilità del teste RO e gli contrappone le dichiarazioni del teste TI, che come si è già visto non era presente ai lavori. In realtà la sentenza impugnata ha fornito, anche sulla condotta dei dipendenti CI, risposte certamente non illogiche rilevando che il teste oculare aveva riferito che entrambi gli imputati (AR e IN) avevano provveduto alla stesura del cavo e al suo allacciamento alle due prese femmina senza curarsi della circostanza che il collegamento era privo di salvavita.
Del resto la circostanza che entrambi avessero collaborato alla stesura del cavo è confermata dalla sentenza di primo grado e non è contestata da IN nel ricorso da lui proposto. E anche questa circostanza deve ritenersi definitivamente accertata.
V) Le cause dell'evento mortale. In questo processo non è in discussione la causa che ha dato origine all'evento mortale certamente provocato dalla folgorazione che ha colpito BAMAT
MI PH nel momento in cui toccava la leva per attivare l'invio dell'acqua alla casa.
Quanto alle cause che, a monte, hanno provocato la dispersione di energia elettrica sia il giudice di primo grado che i giudici di appello l'hanno sostanzialmente individuata in due momenti significativi: 1) la giunzione effettuata da GL NEVIO in modo assolutamente improvvido e scorretto con l'uso di un nastro adesivo isolante inidoneo che ha consentito al filo portatore di tensione di venire a contatto con la massa metallica poi attinta dalla persona offesa;
2) la mancata messa in opera di un salva vita che, pur in presenza di dispersione di elettricità cagionata dall'inidonea giunzione, avrebbe immediatamente interrotto il circuito evitando la folgorazione della giovane vittima.
Né può affermarsi, come affermano IA e MINUTI nel ricorso da loro proposto, che nel caso in esame non fosse prevista l'installazione del salva vita perché la norma da essi citata
(art. 7 comma 2° 1. 5 marzo 1990 n. 46) non esclude questo obbligo per condutture inferiori ad una certa lunghezza ma, al contrario, sembra riguardare tutti gli impianti elettrici.
Questa ricostruzione è stata dalla Corte di merito fondata sul parere espresso dal consulente tecnico del pubblico ministero mentre il secondo giudice non sembra attribuire una efficienza causale significativa come già aveva fatto il primo giudice agli ulteriori elementi di colpa individuati nella condotta dei degli imputati: l'omessa predisposizione di una messa a terra
(che, pur riducendo la portata della scarica letale, non avrebbe verosimilmente evitato la morte del giovane) e l'omissione di protezioni esterne del cavo (che non risulta aver avuto efficienza causale sull'accaduto).
Sotto il profilo dell'accertamento del rapporto di causalità indiscussa essendo la causalità materiale dell'evento e l'esistenza di condotte colpose che hanno contribuito a cagionare l'evento Va adesso verificato se la Corte di merito abbia correttamente attribuito agli odierni ricorrenti, sotto il profilo dell'addebito oggettivo, l'evento verificatosi fermo restando che l'ultimo segmento delle condotte colpose che hanno avuto efficienza causale sul verificarsi dell'evento sono attribuibili anche ad un terzo (GL) autore dell'inidonea e imperita giunzione tra il cavo proveniente dal contatore e 1'impianto elettrico dell'abitazione.
VI) Causalità omissiva o commissiva. La posizione di garanzia.
Si è già accennato che il giudice di primo grado aveva impostato il problema della causalità ritenendo che si trattasse di causalità omissiva e ritenendo che nessuno degli imputati rivestisse una posizione di garanzia che imponesse un obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento. inSu questo tema occorrono alcune riflessioni preliminari merito alla distinzione tra causalità attiva ed omissiva. Va premesso che, in astratto, la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto nella seconda è un comando ad essere violato. Non sempre agevole è però la distinzione in concreto tra le due forme di causalità.
Spesso (in particolare, ma non solo, nella responsabilità professionale medica che costituisce il tema su cui l'elaborazione teorica si è maggiormente sviluppata) viene ritenuta omissiva una condotta che tale non è; del resto sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l'evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha inavvertitamente tagliato un durante vaso l'intervento) passiva (il medico ha colposamente omesso di ० ricoverare il paziente). Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l'accertamento della natura della causalità.
E' peraltro necessario evitare la confusione tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi dell'agente che pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente (per es. il medico che adotta una terapia errata e quindi omette di somministrare quella corretta ° che dimette anticipatamente il paziente e quindi omette di continuare a curarlo in ambito ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella attiva. E lo stesso può affermarsi per quanto riguarda l'attività dell'ingegnere che progetta un edificio non seguendo le corrette regole costruttive;
si tratta di causalità commissiva anche se l'agente ha omesso di seguire le regole necessarie per la costruzione dell'edificio in sicurezza.
Si è detto che i medici che hanno sbagliato diagnosi e terapia non hanno violato un comando penale, bensì solo un divieto di cagionare (o contribuito a cagionare, si trattasse anche solo di accelerare) lesioni 0 morte con negligenza, imperizia 0 imprudenza" ma identiche considerazioni possono svolgersi in relazione a tutte le diverse attività umane produttive di rischio.
Causalità omissiva sarà dunque quella di chi omette la condotta dovuta: il bagnino che non sente le grida di aiuto perché tiene troppo alta la radio;
l'addetto al passaggio a livello che si addormenta e omette di azionare il comando per evitare il passaggio di persone о mezzi sui binari; il medico che omette proprio di curare il paziente o che rifiuta di ricoverarlo.
Può peraltro ritenersi condivisibile il più recente orientamento dottrinale secondo cui, nell'ambito della responsabilità medica, avrebbe natura commissiva la condotta del medico che ha introdotto nel quadro clinico del paziente un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi;
sarebbe invece omissiva la condotta del sanitario che non abbia contrastato un rischio già presente nel quadro clinico del paziente. Principi che possono essere agevolmente estesi a settori della responsabilità diversi da quella medica.
Alla luce delle considerazioni svolte non possono esservi dubbi sulla natura commissiva della causalità nel caso in esame.
Gli odierni imputati non hanno violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la loro attivazione ma hanno
10 violato il divieto di operare in modo incongruo in un impianto elettrico caratterizzato da elevato rischio per l'incolumità delle persone. In particolare IA e NU hanno consentito, con la sistemazione delle due spine femmina, la possibilità di allacci fonte di grave pericolo per le persone senza adottare la fondamentale cautela della predisposizione del salva vita che avrebbe evitato la folgorazione;
AR e IN) hanno predisposto il collegamento con il cavo parimenti omettendo di valutare che, senza la predisposizione del salva vita, l'impianto poteva costituire fonte di grave pericolo.
E, anche richiamando il più recente orientamento dottrinale ricordato, può affermarsi che gli agenti abbiano introdotto nel quadro della situazione di pericolo già presente un ulteriore fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi. Si badi, non si tratta di un riferimento alla non condivisibile (e ormai ampiamente superata) teoria dell'aumento del rischio ma di una ricostruzione che tiene conto della introduzione di un fattore causale che ha certamente cagionato, о contribuito a cagionare,
l'evento.
Se dunque nel caso in esame la causalità ha natura commissiva e se l'evento è da ritenere causalmente ricollegabile alla condotta degli imputati in termini di sostanziale certezza è evidente che non è necessario porsi la domanda su che cosa sarebbe avvenuto se il loro intervento non fosse avvenuto. Nel nostro caso, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto accertato, in termini di sostanziale certezza, che se fosse stato predisposto il salva vita l'evento non si sarebbe verificato
Il giudizio controfattuale non va dunque compiuto dando per avvenuta una condotta impeditiva che non c'è stata e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l'evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale. Ma
chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, E lal'evento si sarebbe ugualmente verificato. risposta a questo quesito è stata data, certo non illogicamente, dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto causalmente ricollegabile alla condotta degli imputati, in termini di elevata credibilità razionale, l'evento verificatosi.
Ed è evidente che, impostato il tema in termini di causalità commissiva, è priva di rilievo la circostanza che non rientrasse nei compiti dei dipendenti EL la predisposizione degli allacci perché, nel nostro caso, non si tratta di individuare chi aveva l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento ma chi, con la sua condotta attiva, ha contribuito a cagionarlo. VII) La condotta di GL quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Il Tribunale di Orvieto, nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la giunzione
11 effettuata nel modo anomalo già descritto da parte di BARZAGLI fosse idonea ad integrare la causa sopravvenuta da sola sufficiente ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 comma
2° cod. pen.).
Nei proposti ricorsi gli imputati (ad eccezione di IN) hanno, con varietà di argomentazioni, sostenuto che la condotta di
GL, per la sua abnormità e imprevedibilità, era idonea ad interrompere il nesso causale tra le loro condotte asseritamente colpose e l'evento.
La censura comune ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 comma 2° del cod. pen. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico о dell'equivalenza delle cause
("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dal 1° comma dell'art. 41.
trattarsi, secondo questo condivisibile Deve pertanto completamente avulso di orientamento, un processo non dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto,
"sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dal 1° comma dell'art. 41.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
12 R In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre che
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parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento. che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili ? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione.
Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo ? Ciò che sfugge a questo dominio secondo l'illustre Autore che ha formulato la
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- "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante teoria - di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi.............nei giudizi sulla causalità umana si considerano
'propri' del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità”.
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi 'autore' dell'evento".
Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per il decesso nel caso di es., gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una
13 linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno affermato che la teoria
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della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
VIII) La condotta di GL quale causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento. Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non solo non appare condivisibile ma si evidenzia nella sua totale ed evidente infondatezza.
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore о la sua condotta negligente.
La condotta di chi ha effettuato l'improvvida giunzione non è abnorme o imprevedibile perché lo scopo del salvavita è proprio quello di evitare i rischi derivanti da elementi di discontinuità nel collegamento dei fili (v. pag. 10-11 della sentenza di primo grado) e questi elementi di discontinuità possono derivare sia dalla natura del collegamento sia da imperfezioni nell'attività umana.
Insomma nel caso in esame non può ipotizzarsi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., perché la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto abnorme ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rientra nell'ambito delle conseguenze prevedibili di questa condotta addebitabile ai ricorrenti costituendone anzi una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza. Detta in termini diversi: il salva vita serve ad evitare conseguenze tragiche conseguenti alla dispersione di energia non solo quando questa avvenga per cause imprevedibili ma anche nel caso di errori compiuti nell'esecuzione dei collegamenti elettrici.
Insomma la condotta colposa di BARZAGLI trova l'antecedente logico e causale nelle negligenze e imperizie degli altri imputati la cui predisposizione delle spine e il collegamento con il cavo, senza che venisse predisposto il salva vita, hanno costituito l'antecedente causale colposo della condotta di BARZAGLI nella causazione dell'evento.
14 Tutto ciò vale a rendere adeguata la motivazione della sentenza impugnata che non può essere scalfita dall'osservazione che AR e IN erano dipendenti di GL e che non coscienza dell'anomalia della condotta di questi. Se avevano infatti, come è stato in fatto accertato, la posa del cavo è stata da loro compiuta, essi avevano (o dovevano avere) coscienza del criticitàpunto di ilquindi della necessità di installare e salvavita (peraltro già derivante dalla natura del collegamento con il contatore). E' quindi irrilevante che essi si fossero resi conto della natura anomala del collegamento effettuato dal loro datore di lavoro.
IX) Le altre censure dei ricorrenti. Cooperazione colposa o concorso di cause indipendenti. Infondate sono anche le altre censure proposte dai ricorrenti.
Va affrontato anzitutto il problema di carattere generale sollevato da tutti i ricorrenti (ad eccezione di IN) i quali si dolgono che i giudici di secondo grado abbiano qualificato la partecipazione degli imputati al fatto come cooperazione colposa e non come concorso di cause indipendenti.
In sintesi, a fondamento della qualificazione proposta dai ricorrenti, sta la considerazione che i diversi imputati che hanno partecipato ai lavori sarebbero intervenuti senza che vi fosse, in ciascuno di essi, la consapevolezza della partecipazione degli altri. Solo se fosse esistita questa consapevolezza avrebbe potuto essere configurata la cooperazione colposa mentre, in difetto di questo elemento soggettivo, dovrebbe parlarsi di concorso di cause colpose indipendenti.
Così come proposto il motivo di ricorso Va ritenuto inammissibile. Deve infatti rilevarsi che il sistema delle impugnazioni in materia (non solo) penale non è finalizzato soltanto alla corretta applicazione delle norme giuridiche e all'esatto inquadramento di un fatto in istituti giuridici ma altresì alle conseguenze che dalla scorretta applicazione delle norme possono derivare.
Insomma l'erronea tesi giuridica eventualmente applicata dal giudice, ove non si rifletta sull'erroneità della decisione, non rileva ai fini dell'impugnazione perché in questi casi difetta l'interesse ad impugnare. Questo principio, nel giudizio di legittimità, è esplicitato nell'art. 619 comma 1 c.p.p. secondo cui "gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo".
Questa disposizione si ricollega al principio generale sulle 15R impugnazioni contenuto nell'art. 568 comma 4° del codice di rito che prescrive che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse" con la conseguente sanzione di inammissibilità quando difetti questo requisito (art. 591 comma 1° lett. a del c.p.p.). E l'interesse preso in considerazione dalla legge non è mai un interesse teorico alla correttezza della tesi giuridica sostenuta
○ accolta dal giudice ma quello pratico che si riflette sul contenuto della decisione (analoga soluzione è prevista per il giudizio civile davanti alla Corte di cassazione dall'art. 384 comma 2° cod. proc. civ.).
Nel caso in esame neppure i ricorrenti sono stati in grado di indicare l'effetto pratico che deriverebbe dall'accoglimento della loro tesi. Interesse pratico che potrebbe essere individuato nel caso delle aggravanti previste dal 2° comma dell'art. 113 cod. pen. che, peraltro, nel caso in esame non sono state contestate ovvero nel caso (assai discusso in dottrina e comunque nella specie neppure ipotizzato) in cui la partecipazione cosciente all'altrui comportamento colposo non sia accompagnata dalla violazione di una regola precauzionale.
Sotto diverso profilo non sarebbe ipotizzabile una mancata corrispondenza tra la contestazione e il fatto ritenuto perché la cooperazione colposa si caratterizza per un dippiù sotto il profilo psicologico (la consapevolezza dell'altrui condotta); se viene meno questo aspetto si ha il concorso di cause indipendenti e quindi non si ha alcuna immutazione dell'imputazione se la condotta materiale accertata era ricompresa (e purchè sia ricompresa) in quella contestata. Invece nel caso inverso, ove fosse stato contestato il concorso di cause indipendenti potrebbe (in astratto) ritenersi l'esistenza di un'immutazione dell'imputazione ove venisse pronunziata una condanna a titolo di cooperazione colposa per l'esistenza di una componente soggettiva non prevista per la diversa forma di partecipazione al reato.
In ogni caso non sembra condivisibile la tesi sostenuta dai ricorrenti. Com'è noto il tema della configurabilità del concorSO di persone nel reato colposo è stato risolto, dal legislatore del codice penale vigente, con l'introduzione della c.d. cooperazione colposa disciplinata dall'art. 113. cod. pen. che, come si è già visto, non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a quello delle condotte indipendenti ma si limita a prevedere alcune aggravanti tipiche del concorso di persone nel reato (doloso). E si è già precisato che ciò che contraddistingue questa forma di concorso (detto anche "improprio”) è il legame psicologico che si instaura tra gli agenti ognuno dei quali è conscio della condotta degli altri. Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di altri soggetti e non, come è ovvio trattandosi di reati colposi, il verificarsi dell'evento.
Orbene non sembra che per ritenere esistente la cooperazione colposa sia però richiesto un dippiù costituito dalla specifica
16 coscienza conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifiche condotte da ciascuno poste in essere. Non ignora la
Corte che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la cooperazione, sia necessaria la consapevolezza anche della natura colposa dell'altrui condotta ma questa tesi non è mai stata condivisa dalla dottrina dominante che ha obiettato che, richiedendo la cooperazione sarebbe questo requisito, configurabile solo nel caso di colpa cosciente. laSe, come è comunemente ritenuto, è invece sufficiente coscienza dell'altrui partecipazione e non è invece necessaria la conoscenza delle specifiche condotte né dell'identità dei partecipi può trarsi la conclusione che la cooperazione ipotizzabile anche in tutti quelle ipotesi nelle quali un soggetto o la interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso sistemazione di un'opera non è а lui soltanto riservata perché anche altri operanti (perché facenti parte della medesima struttura o per altre ragioni) ne sono investiti.
Per esemplificare: il medico di fiducia non è a conoscenza che il paziente da lui assistito si rivolgerà anche ad altro medico e se entrambi hanno colposamente errato nella terapia le eventuali conseguenze dannose saranno a loro addebitate a titolo di condotte colpose indipendenti. Ma il medico di reparto che ha seguito il trattamento terapeutico è cosciente che, finito il turno, altro medico subentrerà a lui anche se non conosce il nome di questi e anche se non è a conoscenza se questi seguirà il medesimo indirizzo terapeutico;
ma se ciò avverrà e la terapia errata provocherà un evento dannoso appare più corretto ipotizzare la cooperazione perché ciascuno dei due medici (anche se non hanno concordato la terapia e non hanno avuto alcun contatto tra di loro) è consapevole dell'intervento dell'altro.
Queste conclusioni non riguardano soltanto l'organizzazione sanitaria perché analoghi esempi potrebbero farsi in relazione ad altre organizzazioni complesse quali le imprese e settori della pubblica amministrazione (si pensi alla formazione di atti complessi nei quali confluiscano atti adottati da persone diverse in tempi diversi senza alcun rapporto tra i partecipi). Orbene in tutti questi casi esiste il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato о parteciperà alla trattazione del caso; in particolare, per quanto riguarda l'attività medico chirurgica,
l'agente è consapevole che, per quella specifica patologia che ha condotto а sottoporre il paziente al trattamento terapeutico, altri medici sono investiti del medesimo trattamento.
Nel caso in esame la cooperazione è dunque ipotizzabile perché i giudici di merito hanno accertato che i dipendenti EL e quelli
CIEIM si erano recati insieme nel luogo dove dovevano essere eseguiti i lavori di spostamento del contatore e quindi ciascuno
17. di essi aveva consapevolezza della condotta degli altri. E' quindi possibile affermare che, in base agli accertamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito, la cooperazione colposa era astrattamente configurabile e che quindi le norme che disciplinano questa forma di concorso "improprio" sono state correttamente applicate.
Infine del tutto generiche risultano le censure del ricorrente
IN sulla possibilità di ritenere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 114 comma 1° cod. pen. ; in ogni caso l'accertamento incensurabile del giudice di merito non consente di formulare una graduatoria di importanza del contributo causale dei singoli partecipi che , secondo la ricostruzione effettuata, sembrano aver fornito contributi non dissimili alla causazione dell'evento.
✗) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti civili che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta i la ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili e liquida le stesse in euro 3.268,70 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 29 aprile 2009.
ItPRESIDEN IDENTEMorgize(dr. Antonio Morgigni IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)Carlo Br姬 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 GIU. 2009
IL CANCELLIERE C/1
Giunto Maru TIBERIO
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