Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Concorre nel delitto di estorsione l'intermediario che agisca per la restituzione della refurtiva mettendosi in contatto con gli autori del furto e determinandoli, in virtù del proprio carisma mafioso, a fissare il prezzo del riscatto, in modo da ricordare loro le regole vigenti in quel determinato territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2010, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/01/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI AN - Consigliere - N. 224
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38789/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RÈ AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 maggio 2009 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
- udito il difensore di fiducia dell'indagato, avv. ALVARO EN di Palmi, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di RÈ AN:
- per il delitto di partecipazione, con ruoli di rango primario, ad associazione di tipo mafioso, segnatamente alla 'ndrina dei OF', detti 'Ndoli - Siberia - Geniazzi, operante in Seminara (capo B);
- per concorso nel tentato omicidio commesso in data 28 ottobre 2007 in danno di IO AI e CA OM e negli strumentali reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (capi G e H);
per il reato di estorsione in danno di AL AM, aggravato dalla circostanza del metodo mafioso di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (capo Y).
1.1. Il Tribunale premetteva che la 'ndrina dei OF 'ndoli era gia' stata delineata, unitamente alla famiglia dei TA, altra "storica" cosca di Seminara, nell'ambito di altra indagine (cd. operazione Topa: ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 14 novembre 2007)
In particolare, le molteplici e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra i quali GA TA, la cui attendibilita' era stata sancita gia' nell'ambito di tre procedimenti ormai conclusisi) e i contenuti delle conversazioni intercettate avevano consentito di accertare l'esistenza, nel "locale" di Seminara, di tre 'ndrine, quella sopra citata nonche' quelle dei AI - RÈ, detti 'ngrisi, e dei TA.
Il clan dei OF' 'ndoli, sotto l'indiscussa direzione di OF' OC IO (classe 1936), coadiuvato dai figli EN, AN e NC, nonché dai RÈ SI e dai RÈ NI, loro legati da vincoli di parentela e di affinità, era risultato attivo nei settori tradizionali di attività del crimine organizzato (estorsioni, omicidi, imposizione di assunzioni lavoratori agli imprenditori, condizionamento ed infiltrazione nella gestione della cosa pubblica attraverso l'illecito controllo delle elezioni comunali).
Le cosche dei 'ndoli e dei 'ngrisi erano impegnate in una faida iniziata con il tentato omicidio, in data 27 ottobre 2007, di VI NC OF', detto OR, affiliato ai 'ndoli e da questi ultimi addebitato dapprima (erroneamente) ad AI IO ed al cugino CA OM (fatti oggetto, per tale ragione, il giorno dopo, di un attentato a colpi di arma da fuoco), poi, a EP OF', classe 1984, e a EN OF', classe 1979 (figli di ET OM e fratelli di RÈ ET MA, moglie del menzionato IO AI), e proseguita con l'agguato a OC IO e EN RÈ (31 ottobre 2007), con altro tentativo di omicidio, in data 14 febbraio 2008, in danno di IG RI, persona legata ai 'ndoli, nonche' con l'omicidio, in data 27 marzo 2008, di SI GA, colpito per errore in luogo del vero bersaglio degli attentatori rappresentato da AN RÈ e dal figlio EN. a) In tale contesto si inseriva la figura di RÈ AN, figlio del boss OC IO e padre di OC RÈ (classe 1991), avuto da donatella garzo.
Il tentato omicidio di VI NC RÈ, detto OR, nipote di OC IO, avvenuto il 27 ottobre 2007 aveva segnato - come si è detto - l'inizio della faida.
A seguito dell'accaduto, OC IO aveva riunito la famiglia presso la propria abitazione, per esaminare la situazione e decidere il da farsi, ed alla riunione (svoltasi il 27 ottobre 2007 ed in cui si era decisa la reazione sfociata nel menzionato duplice tentato omicidio AI - OM, al quale era seguito, il giorno 31, il tentato omicidio di OC IO RÈ e del figlio EN), aveva attivamente preso parte anche l'odierno indagato (proprio grazie alla microspia installata sulla sua autovettura erano state captate le concitate conversazioni di quei momenti), insieme alla moglie ed al figlio, ai cognati EN e RÈ NC, a NC ed AN RI, NC MM (detto JA), IO e ET TO.
Proprio AN RÈ, rivolgendosi alla garzo, aveva addebitato la responsabilità del fatto a EN AI e manifestato l'intenzione di ucciderlo, aggiungendo che già da tempo "ce l'aveva in testa" (circostanza confermata da conversazioni registrate il precedente 14 giugno in cui l'indagato lo aveva definito "un altro nemico bastardo"). Il Tribunale riteneva emblematica dell'intraneità alla cosca dell'indagato anche una conversazione intercorsa con la moglie ed avente ad oggetto il tentativo di furto di una cavalla di loro proprietà verificatosi nelle prime ore del 21 ottobre ed interpretato, con una serie di commenti, imprecazioni e minacce, come uno "sgarro", un attacco al prestigio della famiglia.
Significativa era ritenuta anche la circostanza che l'indagato, dal carcere, avesse imposto al figlio OC di recarsi a Polsi, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Montagna, raccomandandogli di salutare tutti e di andare al bar dove lui sapeva (in modo da far capire che loro, sempre presenti, continuavano ad essere mafiosi di rango).
b) Tornando al tentato omicidio commesso in data 28 ottobre 2007 in danno di IO AI e CA OM (capi G e H), i giudici del riesame spiegavano che il fatto era stato compiuto, tra le ore 16,10 e le ore 16,20 del 28 ottobre 2007, in prossimità di una curva (il "girone") dove c'era un "tombino" (proprio come l'indagato aveva detto alla moglie nella già citata conversazione). A ciò doveva aggiungersi che, in un colloquio avvenuto in carcere il 13 dicembre 2007, OM AI aveva detto al fratello CA, facendogli intendere di avere visto in volto i sicari, che l'attentato ad IO era stato compiuto da MO (RÈ EN), ET "o porcinaru" (identificato in AR ET) e "quello grande" (dei fratelli, vale a dire l'attuale indagato) che "li aspettava sotto" per prelevarli dopo la commissione del delitto.
È vero - spiegava il Tribunale - che, in altra successiva conversazione del 28 febbraio 2008, OM AI e LI PO GI aveva riferito a CA di avere appreso che a commettere l'attentato erano stati AN RI e RÈ VI NC, accompagnati dall'indagato e da RÈ OC della famiglia dei Siberia. Nell'occasione la AI, richiesta dal fratello, aveva affermato di avere visto "quelle persone rientrare in paese", aggiungendo che le stesse avevano "confermato l'agguato". Ciò nondimeno, le dichiarazioni delle donne confermavano che il fatto era frutto della vendetta degli 'ndoli e vedeva il coinvolgimento dell'indagato, come, d'altra parte, era emerso dal contenuto delle gia' citate conversazioni svoltesi durante la riunione al "motore" (così era chiamata la casa del boss) del tardo pomeriggio del 27 ottobre, dal fatto che vi fosse stato un fitto traffico telefonico tra l'indagato ed il fratello EN nelle ore antecedenti all'omicidio, dalla circostanza che i telefoni fossero rimasti "muti" nelle ore cruciali, dal rilievo (ricavato dai tabulati) che il telefono di AN avesse "agganciato" nel momento dei fatti una "cella" situata nell'area ricomprendente il luogo del delitto e, infine, dalle "affannose chiamate" dei fratelli RÈ al NO NC per "ordinargli" di rientrare al "motore" il più presto possibile.
Significativa era altresì la circostanza che, subito dopo il fatto, i fratelli RÈ avessero manifestato il loro disappunto per la non buona riuscita dell'azione.
Emblematica era apparsa, infine, la paura manifestata il 31 ottobre 2007 dalla garzo allorquando aveva riferito al fratello ET che il tentato omicidio del suocero OC IO e del cognato EN (avvenuto quel giorno e mai denunciato) aveva oltremodo aggravato la situazione.
c) Con riguardo all'estorsione di cui al capo Y, i giudici del riesame spiegavano che AN RÈ era solito impegnarsi con ottimi risultati a "recuperare", su richiesta di parenti o di amici, beni (in particolare autovetture e mezzi di lavoro) loro sottratti da ignoti ladri.
Il buon esito dell'operazione comportava, di regola, il pagamento da parte del derubato di una somma di denaro destinata a colui che, su richiesta dell'indagato, aveva consentito il recupero del bene. Così era stato anche per il AM che, al fine di ritornare in possesso di un trattore, aveva dovuto sborsare la somma di 3.000 Euro richiesta da coloro che, in virtù dell'intervento dell'indagato, si erano interessati (nella specie, TO IO e altro soggetto non identificato) quale "ricompensa". L'indagato aveva, dunque, contribuito alla realizzazione di un'estorsione in danno del derubato, aggravata dalla menzionata circostanza del metodo mafioso, atteso che la riuscita dell'azione di "recupero" aveva rafforzato la sua immagine ed il suo "prestigio all'esterno" nonché rinvigorito il suo "potere sul territorio".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo atto articola due motivi.
a) Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416- bis c.p., nonché la violazione delle regole dettate in materia di presupposti probatori legittimanti l'adozione di una misura cautelare personale ed il vizio motivazionale in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo B). All'indagato - sostiene la difesa - erano state addebitate le medesime condotte già oggetto dell'ordinanza custodiale emessa nella cd. operazione Topa, atteso che appariva palesemente insussistente l'apporto dato da AN RÈ alla "programmazione sistematica di attentati alla vita di appartenenti alla 'ndrina contrapposta".
Piu' in generale, non era stata individuata alcuna concreta condotta di partecipazione e mancava qualsivoglia indizio dell'uso del "metodo mafioso".
b) Con il secondo motivo lamenta, con riguardo ai reati di cui ai capi G) e H), i medesimi vizi sopra indicati.
Denuncia, in particolare, la contraddittorietà dei racconti fatti da OM AI e GI LI PO, dimostrativa del fatto che esse si fossero limitate a raccogliere "voci sentite in paese".
2.2. Con un secondo separato atto la difesa reputa viziato e contra legem il ragionamento articolato dal Tribunale in relazione al reato di cui al menzionato capo Y), rilevando che dalle conversazioni intercettate non era dato "ricostruire l'elemento psicologico tipico dell'estorsione".
Il RÈ, invero, si era attivato soltanto per "venire incontro" al AM perché lo riteneva persone meritevole di stima. L'indagato aveva, per contro, sempre manifestato la propria riprovazione nei confronti degli autori del furto.
Ritiene, inoltre, la difesa dell'indagato che non era provata neppure la sussistenza della contestata circostanza aggravante, posto che dal tenore delle conversazioni era emerso che l'interessamento era stato determinato soltanto dai rapporti di amicizia con il AM e non certo da scopi di profitto o da "interessi mafiosi". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. I primi due motivi del ricorso rientrano tra quelli non consentiti nel giudizio di legittimità e sono, altresì, manifestamente infondati. Con essi, invero, la difesa pretende di accreditare una diversa valutazione dei fatti, implicitamente invitando questa Corte a sovrapporre le proprie considerazioni a quelle dei giudici di merito. Dette incursioni "nel fatto" non sono, peraltro, consentite in questa sede, tanto più che l'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi B), G) e H) ha alla base un ragionamento adeguato ed immune da vizi logici.
Il Tribunale ha individuato le connotazioni mafiose del gruppo, sia richiamandosi a quanto già emerso nell'ambito di altro procedimento (la citata operazione Topa), sia ricordando le dichiarazioni del TA e di altri collaboratori di giustizia (sulle quali non è spesa una parole in ricorso).
Nè può fondatamente sostenersi che le condotte contestate all'indagato nel procedimento in esame siano le stesse individuate nell'ambito dell'anzidetta precedente operazione. Il Tribunale chiarisce, invero, che le nuove vicende associative traggono linfa dagli scontri scoppiati tra i due gruppi rivali a causa dell'attentato subito in data 27 ottobre 2007 da RÈ VI NC.
Proprio l'immediata riunione dei 'ndoli e l'altrettanto fulminea reazione deliberata confermavano - come i giudici del riesame non hanno mancato di sottolineare - la stabilita' e lo spirito di conservazione del sodalizio, nell'ambito del quale l'indagato aveva, senza possibilità di equivoci, mostrato di rivestire un ruolo di primo piano, consono d'altra parte alla sua posizione di figlio maggiore del capo.
Non meno significativi sono gli elementi probatori raccolti in ordine alla partecipazione di AN RÈ alla citata reazione, culminata - come si è detto - nell'attentato ad IO AI e a CA OM.
La difesa si sofferma, nel tentativo di screditare il ragionamento probatorio, sul mutamento di versione delle donne del gruppo rivale (nei colloqui con il detenuto CA AI), così perdendo di vista (non certo involontariamente) l'apparato indiziario desumibile dalle conversazioni intercettate nel corso della riunione tenutasi nella casa del capo subito dopo la notizia dell'attentato subito da VI NC RÈ.
Da tali conversazioni era emerso, invero, in modo chiaro il coinvolgimento dell'indagato nella deliberazione di uccidere i due rivali.
Si è visto, infatti, che AN RÈ, parlando con la moglie, le aveva rivelato anche il luogo in cui avrebbero agito, circostanza sintomatica del fatto che l'azione fosse già stata decisa dagli uomini di vertice del gruppo, tutti presenti all'incontro (dalle conversazioni intercettate non erano emerse voci dissonanti).
Non meno significativa appare la circostanza, desunta dai tabulati telefonici, costituita dalla presenza dell'indagato, nei momenti del fatto, nei luoghi in cui il medesimo si era verificato. Circostanza questa che sembrerebbe, fra l'altro, totalmente compatibile con quanto OM AI aveva riferito al fratello detenuto la prima volta (nel mese di dicembre) e cioè che RÈ AN aveva personalmente preso parte all'agguato, restando in attesa dei due esecutori materiali da lui "prelevati" ad azione eseguita.
Interrogarsi, poi, sulle ragioni che avevano portato OM AI a riferire al fratello, circa due mesi dopo, circostanze diverse in ordine agli autori materiali del fatto (aveva peraltro ribadito che l'indagato li aveva "accompagnati") appare, sotto il profilo indiziario, del tutto irrilevante, trattandosi comunque di "chiacchiere" interne al clan rivale nell'ambito del quale evidentemente ancora ci si interrogava non tanto su chi avesse voluto quell'attentato (era chiaro a tutti, infatti, che si trattava dei 'ndoli), quanto piuttosto su chi l'avesse materialmente eseguito o, comunque, su chi avesse avuto un ruolo attivo nell'attuazione della vendetta.
3.2. Si profila, con il secondo ricorso, una questione che attiene alla rilevanza penale del fatto o, comunque, alla sua definizione giuridica. La difesa rappresenta l'indagato come benemerito nell'attività di "recupero" di veicoli rubati a persone perbene, meritevoli in quanto tali della sua attenzione.
I fatti accertati implicano, in realtà, ben diverse considerazioni, alle quali va premesso che il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato (nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi) e non coinvolge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Alla luce di tali principi, deve riconoscersi l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente contro l'ordinanza impugnata. Essa si sviluppa, invero, secondo linee coerenti e con organici passaggi argomentativi;
tutt'altro che illogiche sono, in particolare, le valutazioni in ordine all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, che rappresentano la base probatoria del reato addebitato all'indagato, emergendo dalle stesse fatti dai quali dedurre la dimostrazione della contestata partecipazione all'estorsione. Deve ritenersi, invero, che il RÈ si sia rivolto (non è risolutivo stabilire se lo abbia fatto direttamente o tramite intermediario) agli autori del furto in danno del AM per determinare, in virtù del proprio carisma "mafioso", i medesimi a far cessare, dietro pagamento di un compenso, la situazione, pregiudizievole per gli interessi del derubato, generata dal commesso reato.
L'indagato ha, in altre parole, usato la propria "fama" sul territorio per imporre una "transazione" che gli consentiva, da un lato, di fare un favore ad una persona rispettabile ed al contempo di indurre la medesima ad eseguire una prestazione in denaro per "riscattare" il veicolo, dall'altro, di riconoscere un compenso al ladro, al tempo stesso ricordandogli la regola vigente per il caso che i derubati fossero persone "degne" del suo interessamento. Non è corretto, pertanto, affermare, contrariamente a quanto sostiene la difesa, che il RÈ abbia agito nell'esclusivo interesse del AM, essendo indiscutibile che egli, benché non interessato ad ottenere, neppure in parte, il prezzo del riscatto, non soltanto si sia attivato determinando il ladro a fissare detto prezzo, ma lo abbia fatto anche per un interesse proprio insito nella funzione di mediazione svolta: ricordare al "piccolo" malavitoso le regole vigenti in quel territorio. E, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 6 20 novembre 2007, Di Giacomo, RV 238358), l'intermediario che agisca per la restituzione di refurtiva mettendosi in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, non risponde di estorsione soltanto qualora agisca nell'esclusivo interesse del derubato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010