Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 2
Il concorso c.d. "esterno" o "eventuale" in associazione per delinquere di tipo mafioso è una forma di partecipazione saltuaria o sporadica all'attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità, percepibile all'esterno, di costui con l'associazione mafiosa.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la finalità di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", come indicata nell'art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (modificato dall'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 357), costituisce una fattispecie nuova rispetto alla precedente formulazione della norma incriminatrice e pertanto di essa non può essere chiamato a rispondere chi, nella veste di concorrente esterno, abbia posto in essere la suddetta condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta modifica. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso nei confronti di un soggetto che, in cambio di un sostegno elettorale, aveva promesso favori ad organizzazioni criminose).
Commentario • 1
- 1. Saranno mafiosiAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2002, n. 21356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21356 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI - Presidente - 17/04/2002
1. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - 388
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N.
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PIPINO - Consigliere - N. 47767/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR VA, nato in [...] allo Jonio l'8/11/1928 avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 5/3/2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
Udito, per la parte civile, l'Avv. IO Grisolia di Castrovillari.
Uditi i difensori dell'imputato, Avv.ti Enzo Musco di Roma e AN Sammarco di Cosenza, la corte osserva in fatto e in diritto:
VA RA è imputato - come si legge nella rubrica della sentenza impugnata - "del delitto concorsuale di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi degli artt. 110 e 416 bis commesso in Rossano, Cosenza, Corigliano Calabro, Cassano allo Jonio, Sibari, Altomonte, dal 1975 e successivamente, per avere, nella qualità di candidato a competizioni elettorali amministrative e politiche, successivamente in quella di parlamentare della Repubblica, nonché di sindaco del Comune di Cassano allo Jonio, concorso nelle associazioni criminali di stampo mafioso facenti capo a CI GI, RO AS, SA LI, AN PI, RO DO, MA TR BE, LI ED e GI, nonché a soggetti legati alla criminalità organizzata come SC AS, SI IG, AC IC, EL NC.." con una serie di comportamenti "concludenti", specificamente indicati nel capo d'accusa come tenuti - per quanto e dato arguire dal testo dell'imputazione medesima - negli anni compresi tra il 1975 e il 1930, "che dimostrano adesione al programma criminoso delle organizzazioni e che erano suscettibili di accrescere il prestigio di queste".
Il 19/2/1998, il Tribunale di Castrovillari ha assolto il RA, perché il fatto non sussiste - il 23/3/1999 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia liberatoria.
Il 16/3/2000 la sentenza di secondo grado è stata annullata con rinvio da altra sezione di questa corte, che, enunciati i principi di diritto applicabili nella soggetta materia, ha elencato i vizi logici e giuridici riscontrati nella motivazione del provvedimento portato alla sua cognizione.
In particolare, il supremo consenso ha individuato l'elemento materiale della fattispecie criminosa prevista dall'art. 416 bis, comma terzo, cp., come modificato dal D.L. 8/6/1992, n. 306, convertito nella legge 7/8/1992, n. 350 in uno "scambio di promesse", quella di voti contro quella di futuri favoritismi, e il momento consumativo del reato nell'incontro delle volontà convergenti dei promittenti. Ha sottolineato, inoltre, la diversa connotazione che la figura delittuosa in questione può in concreto assumere a seconda della qualifica di elemento interno o esterno al sodalizio rivestita dal candidato alla carica in gioco, con la precisazione che, nella seconda ipotesi, a integrare la condotta punibile è sufficiente la disponibilità dimostrata dall'agente a soddisfare le esigenze della struttura cui si appoggia, senza necessità che questo risultato sia poi effettivamente conseguito, assumendo tale fattore rilevanza unicamente sul piano probatorio.
Sempre in punto di diritto, la corte di cassazione censura l'assunto della corte territoriale riguardante la mancanza di prove dell'uso da parte delle diverse cosche, interessate nelle campagne elettorali del RA di violenze e minacce nei confronti di cittadini riluttanti, essente le stesse insiste nella "forza d'intimidazione" connaturata agli organismi sussumibili nella previsione della norma incriminatrice, rispetto alla quale le modalità operative di volta in volta attuati si pongono con carattere di mera strumentalità. La corte suprema ha, d'altro canto, ritenuto fondate le critiche mosse dal pubblico ministero alla motivazione della sentenza annullata, che definisce "carente sul piano logico", specie con riferimento a taluni episodi considerati emblematici dall'accusa (mancato abbattimento di manufatti abusivi appartenenti alle famiglia LI, sequestro del LV da parte del LE per eliminarlo dalla competizione elettorale) e, segnatamente, con riferimento alla metodologia seguita dalla valutazione "parcellizzata" di dati storici acquisiti, nonostante l'evidente carattere indiziario del processo, che avrebbe richiesto un esame unitario e coordinato di quei dati per "verificare l'esistenza di una ricostruzione dei fatti" idonea a dare una ragionevole spiegazione ai diversi episodi, esaltandone il vero significato e non liquidandoli puramente e semplicemente come "episodi di malcostume", sicuramente riprovevoli, ma privi, di per sè, di efficacia probatoria (giro elettorale del RA in compagnia di RO, incontro riconciliativo con il LE;
acquisto per il Comune di vetture dal concessionario SI;
irregolare assunzione del fratello del RO e simili).
Con sentenza del 5/3/2001 la Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, ha dichiarato il RA colpevole del delitto a lui contestato e lo ha condannato alla pena di cinque di reclusione con le statuizioni consequenziali anche in favore della parte civile, comune di Cassano allo Jonio.
La corte territoriale, ricordati, anzitutto, i tratti essenziali della personalità dell'imputato, "uomo politicamente impegnato per interi decenni, più volte consigliere della provincia di Cosenza (fin dal 1952) ed assessore provinciale, parlamentare alla Camera dei deputati, sindaco di Cassano allo Jonio, senatore della Repubblica, sottosegretario di Stato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari", descrive il contesto ambientale, che fa da cornice all'accusa, dominato fin dai primi anni 1970 da un personaggio, GI CI, emigrato dalla Campania, ma divenuto capo incontrastato della criminalità della Piana di Sibari, in perenne contrasto con i gruppi rivali degli LI, dei RO e degli ER, ma, poi, decaduto e sostituito prima dal cognato, IO LE, ucciso il 31/8/1990, e, quindi, da SA Corelli, sotto il quale, nel luglio del 1991, era avvenuta la spartizione del territorio tra i già citati LI, RO, ER ed altri, molti dei quali coinvolti, in seguito, in fatti cruenti, rivelatori del clima di lotta continua imperante nella zona tra i vari "clan" per la conquista dell'egemonia.
Di tale situazione il RA aveva cercato di trarre vantaggi elettorali, tentando, dapprima, di avvicinare il CI, che, però, avendo promesso i voti dei dipendenti delle sue imprese ad altro candidato, lo aveva respinto, e, poi, con i successori del vecchio "boss", promettendo favori di varia natura al fine di assicurarsi il necessario sostegno.
È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui la corte di merito infine perviene attraverso l'analisi delle risultanze processuali, consistenti prevalentemente nelle deposizioni di testimoni e di imputati in altri procedimenti, interpretate alla luce delle regole dettate dalla sentenza della corte di legittimità e, più in generale, dei principi accolti dall'ordinamento e chiariti dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di valutazione della prova, tenendo conto e viventemente della diversità delle possibili fonti d'informazione.
La corte anzidetta possa, così, in rassegna i diversi fatti ritenuanti dall'accusa indicativi della colpevolezza del RA, evidenziandone gli aspetti a suo avviso utili a legittimare la pronuncia adottata.
In particolare:
1) Riguardo ai rapporti dell'imputato con GI CI, osserva che già negli anni 1975-1976 "l'imprenditore fosse personaggio seriamente compromesso", in quanto legato da tempo ad esponenti di spicco della malavita campana e calabrese, tra i quali lo stesso cognato IO LE, e implicato in molteplici losche faccende sfociate anche in iniziative dell'Autorità giudiziaria. 2) Riguardo ai rapporti con AS RO, già capo società del "locale di Rossano", sottolinea la sostanziale attendibilità del collaborante, che aveva promesso di raccogliere voti per il senatore RA, in cambio del suo interessamento nella pratica di restituzione della patente di guida ritiratagli ed aveva avuto con lui più contratti, riuscito a salire persino sulla sua vettura in occasione di un comizio tenuto nel 1987 a Paluti, come confermato dai testimoni escussi.
3) Riguardo ai rapporti con i fratelli RO, membri riconosciuti, anche giudizialmente, del "clan" di Francavilla, la corte d'appello evidenzia i legami, definibili persino amichevoli dell'imputato con entrambi e la collaborazione prestata all'uomo politico in più d'una competizione elettorale dai vari membri della famiglia mafiosa, a uno dei quali IO, era stato in cambio "assicurato lavoro come custode dell'ospedale" e a un altro, DO, promesso l'appalto dei servizi di tumulazione delle salme nel cimitero comunale.
Anche per questi fatti la corte territoriale ha visto una conferma alle dichiarazioni di DO RO nelle deposizioni di numerosi testimoni, tra cui Gaetano Di Cunto, legale dei RO, IG RI, segretario del RA dal 1983 fino al 30/6/1992, e il maresciallo dei carabinieri VA Perrone, che aveva avuto notizia sicura dell'impegno assunto dal sindaco di Cassano nei confronti di RO per l'appalto dei servizi funebri. 4) Riguardo ai rapporti con IO LE, la corte calabrese si sofferma principalmente sul fattivo contributo dato da DO RO anche al chiarimento della vicenda dell'incontro tra il cognato del CI e il RA, incontro propugnato dallo stesso dichiarante onde evitare che l'accuso contrasto insorto tra il politico e l'anziano capomafia degenerasse con esiti cruenti. Elenca, quindi, i dati di riscontro alla narrazione del RO, tra i quali le affermazioni dello stesso imputato circa i contratti avuti con il LE verso la fine degli anni ottanta nella casa comunale di Cassano, individuandone la reale giustificazione, pretestuosamente indicate dal mafioso nella sua aspirazione a diventare cittadino del paese, nell'esigenza avvertita dai due uomini di stabilire "una sosta di tregua" pur affrontare, senza laceranti contrasti la "futura convivenza" sul territorio.
Secondo la stessa corte, nelle corti processuali vi sarebbe "traccia" di un ulteriore abboccamento del RA con il LE: il riferimento è alle propalazioni del collaborante TR BE MA, a dire del quale anche questo secondo incontro era stato "sicuramente amichevole, ma con parole a toni forti", pretendendo il LE di poter "lavorare" in pace senza troppe interferenze del Senatore. Viene richiamate nella sentenza anche la testimonianza dell'avvocato Roberto LV, che, rievocando un burrascoso colloquio avuto con il LE, aveva udito costui accennare ai suoi rapporti con il FR, definiti con un patto di mutuo rispetto consacrato in un secondo incontro avvenuto "alla Caccianova".
5) Riguardo ai rapporti del RA con IG SI (eliminato nel 1993), la corte distrettuale riferisce le dichiarazioni di ED CI relative al contrasto nato con il commerciante, verso il quale aveva contratto debiti per l'acquisto di un'automobile e per altra causa, gravati da interessi usurari, e soprattutto alle pressioni esercitate su di lui dal medesimo, in combutta con ED LI e IG SC e vantando l'autorevole amicizia del RA, non solo per indurlo a pagare, ma anche per costringerlo a deporre le sue ambizioni elettorali quale militante nelle file della democrazia cristiana.
A sostegno dell'assunto del collegamento del SI con il CI e il LE e, quindi, con la criminalità organizzata, da una parte, e la dimestichezza del medesimo con il RA, dall'altra, la corte di merito richiama le dichiarazioni rese da molti altri personaggi, tra cui particolarmente significative ravvisa quelle di GI CI e del figlio dello stesso SI, collocando in tale contesto di rapporti, più o meno ambigui, l'episodio della fornitura al comune di un certo numero di vetture commissionate ad una società controllate dal SI.
6) Riguardo ai rapporti con gli LI, inizialmente fedelissimi del CI, poi "messisi in proprio", legati al SI e sostenitori elettorali del RA, da cui furono "graziati" con la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione dei loro manufatti abusivi pretestuosamente attribuita e non meglio chiariti ostacoli tecnici, la corte d'appello sottolinea la deposizione di TR RU, ritenuta pienamente attendibile e rivelatrice del reale significato delle "sceneggiate" organizzata dal RA quella mattina del marzo 1984, non avendo il sindaco alcuna reale intuizione di dare attuazione all'operazione, che avrebbe richiesto ben altri mezzi e che, in ogni caso, si sarebbe potuta compiere in tempo successivo. 7) La corte di merito accenna, infine, ai rapporti del RA con il SC e AN PI, ma solo per escludere l'esistenza di elementi comprovanti la concessione di favori da parte dell'imputato anche a questi due personaggi minori.
Tirando, quindi, la fila del suo lungo discorso, il giudice "a quo" osserva che "dalla completa valutazione dei fatti e degli elementi indiziari che ne sono emersi, dalla loro ricostruzione e reciproca connessione logica.. derivano considerazioni formulabili da diverse ottiche e su diversi piani, oggettivo e soggettivo, che conducono univocamente all'attribuzione di sussistenza della fattispecie criminosa contestata e a una pronuncia di penale responsabilità in capo all'imputato", la cui condotta ebbe "un suo sviluppo nel tempo simmetrico rispetto alla storia stessa della delinquenza locale", storia che non poteva essere certo ignorata da un "attento osservatore, nativo del posto" come il RA, attivo partecipe della vita del proprio paese e di quella pubblica in genere. Così, non poteva essere sfuggita all'imputato l'ascesa del CI, che solo a causa della sua ripulsa era entrato nelle mire del politico, il quale era riuscito, sia pure in condizioni di precario equilibrio, a stabilire, invece, rapporti di buona convivenza con i suoi numerosi gregari mostrativi disponibili a sostenere le aspirazioni elettorali del RA nelle zone di rispettiva competenza (gli LI a Cassano;
i RO a Rossano;
i RO a Francavilla) verso la promessa di interposizione dei suoi uffici per la risoluzione di problemi di varia natura, anche di modesta entità, ma sempre con effetti dannosi per l'ordine pubblico, "leso sia dall'evidenza del contributo, del sostegno fornito dagli associati e dai loro accoliti;
sia dall'implicito, sostanziale riconoscimento di ruoli e di prestigio degli appartenenti al sodalizio, che, ad onta delle invettive verbali e delle reiterate dichiarazioni di guerra alla criminalità organizzata, venivano, poi, tangibilmente favoriti":
Ricorrono per cassazione i due difensori dell'imputato il primo indica un unico motivo di gravame, deducendo la violazione dell'art. 2, comma primo, cp., in relazione all'art. 25 comma secondo, della Costituzione, e chiedendo l'annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata "per avere la stessa condannato l'imputato per fatti che, al momento della loro ritenuta commissione, non erano previsti dalla legge come reato" in quanto anteriori all'entrata in vigore della novella n. 306/92.
Questo tema è ripreso da un secondo difensore, che con due distinti atti di ricorso, datati 11 e 30/10/2001, nuove, però, alla sentenza anche altre censure, sviluppate ulteriormente con ponderosi "motivi aggiunti".
Con il primo atto il ricorrente impugna, inoltre, "le ordinanze dichiarative la contumacia dell'imputato" emesse consecutivamente dalla corte d'appello, la prima per vizio di motivazione sulla ritenuta mancanza di prova dell'impedimento a comparire e della insufficienza delle allegazioni difensive anche a giustificare semplicemente possibili verifiche;
la seconda, per vizio di motivazione sulla ritenuta tardività della produzione del certificato di ricovero del RA in ospedale avvenuto il giorno (4/3/2001) precedente quello dell'udienza.
Il ricorrente possa, poi, a illustrare le ragioni dell'asserita inosservanza da parte del giudice "a quo" dei principi di legalità del reato e di irretroattività della legge penale in riferimento alla specifica accusa formulata nei confronti del RA sussunta, a torto o a ragione, dalla stessa corte di cassazione nella previsione dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 416 bis cp., aggiunta dal decreto legge del 1992 a maggiore tutela del regolare svolgimento delle competizioni elettorali già parzialmente garantita dagli artt. 96 e 97 del D.P.R. 30/3/1957, n. 361, e 86 del D.P.R. 16/5/1960, N. 570. Passando, quindi, a esaminare i presupposti e le condizioni per la configurabilità del concorso esterno nell'associazione mafiosa, il ricorrente, che stigmatizza l'atteggiamento elusivo assunto rispetto a questa problematica dalla corte suprema, prima, e dal giudice del rinvio, poi, sottolinea la necessità che il compartecipe non inserito organicamente nel sodalizio dia comunque "un apporto obbiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a irrobustire e a rafforzare la struttura organizzativa che caratterizza il fenomeno associativo....", sicuramente riferibile, dunque, all'organizzazione stessa, intesa nel suo complesso e non a questo o a quello tra i associati. E contesta, coerentemente, l'attitudine delle iniziative e dei comportamenti specifici attribuiti all'imputato, nessuno dei quali implicante la conclusione dell'indefettibile "factum sceleris", a realizzare la condizione richiesta, foss'anche nella interpretazione datane dai giudici di merito, in realtà severamente criticabile perché lontana dalla verità processuale e incapace di cogliere il carattere neutro per non dire inconsistente dei fatti in questione, nella massima parte a tal punto insignificanti da apparire inidonei persino a rivestire una qualche valenza probatoria nel raffronto con gli altri.
Con il secondo, autonomo, atto di ricorso, quello datato il 30/10/2001, si ribadisce, anzitutto, l'affermazione "che il presente giudizio rappresenta una clamorosa violazione del principio della irretroattività della legge penale", risultando proprio dal testo della sentenza impugnata che tutte le azioni riferite al RA, comprese quelle "non specificamente dimensionat(e) temporalmente nel capo di imputazione" si esaurirono entro 1980.
Il difensore sviluppa, quindi, ulteriormente l'argomento della mancanza e dell'illogicità della motivazione che sorregge la sentenza gravata, segnatamente riguardo al paragrafo dedicato alle considerazioni conclusive, le quali nelle intenzioni della corte di merito avrebbe dovuto rimarcare gli elementi di connessione, storica e logica, rilevabili tra i diversi fatti in guisa da amalgamarle e cumularli in un unitario compendio probatorio, mentre si risolvono effettivamente nel riepilogo delle osservazioni svolte in procedura con l'inserimento di stralci di dichiarazioni di testi, incomprensibilmente tralasciate nell'illustrazione dei singoli episodi e recuperate alla fine.
Rileva, altresì, il ricorrente la completa pretermissione da parte della corte d'appello di ogni attenzione alle obiezioni difensive e alle argomentazioni poste dai primi giudici a base della pronuncia assolutoria.
Si sofferma, ancora, sull'incongruenza delle valutazioni complete dalla corte distrettuale riguardo ai presunti rapporti dal RA con i vari personaggi della malavita calabrese, criticando anche i criteri seguiti dalla corte medesima nell'approccio alle fonti d'informazione.
Il tema del vizio di motivazione, affrontato anche sotto il profilo delle violazioni dell'art. 132, cpp., è ulteriormente ampliato nei "motivi aggiunti", dedicati, in special nuovo, ai rapporti del RA con gli LI, il ID, il TA e, poi, di nuovo, con il CI, i fratelli RO e il LE, in un crescendo dialettico mirante a dimostrare la totale inettitudine degli stessi a integrare gli estremi dell'ipotesi criminosa contestata. Il ricorso è fondato e nei termini di seguito precisati merita, perciò, accoglimento.
Non ha pregio il motivo - che prende in ordine logico tutti gli altri, ma che la difesa all'odierna udienza sembra avere completamente abbandonato - concernete l'asserita irregolare costituzione del rapporto processuale nel giudizio d'appello. La corte territoriale ha, invero, dato ampio conto del proprio convincimento circa l'insistenza di un impedimento assoluto dell'imputato a comparire, analizzando sia la natura della patologia allegata, sia la vicenda del ricovero del RA in ospedale con valutazioni giuridicamente corrette e non manifestamente illogiche, che sfuggono, come tali, al sindacato di questa corte. Priva di vistose smagliature logiche, solida e coerente è, d'altro canto, anche la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata dei fatti ritenuti dall'accusa emblematici dei collegamenti stabiliti dall'imputato con gli esponenti dei diversi gruppi mafiosi succedutisi nel tempo nella zona d'influenza dell'uomo politico. Come già emerge molto chiaramente dall'ampia esposizione degli accertamenti di cui in narrativa, la corte distrettuale ha sondato con lo spicciolo i singoli episodi, illustrandone le modalità di svolgimento, rievocando le fonti d'informazione e traendone, infine, conclusioni in diritto perfettamente coerenti con le premesse di fatto.
Ha spiegato, in particolare, le ragioni per le quali ha attribuito alle varie iniziative assunte dall'imputato per assicurarsi il sostegno elettorale di cui aveva bisogno in cambio di futuri favori il significato e la sostanza di veri e propri accorti conclusi con i gruppi criminali giudicati idonei a influenzare con la forza d'intimidazione derivante dallo loro stessa esistenza e penetrazione nel tessuto sociale, dai metodi usati per perseguire le proprie illecite finalità, i cittadini chiamati a esprimere le loro scelte politiche.
La collaborazione e l'aiuto prestati dall'imputato ai singoli partecipi delle associazioni considerate si è spesso risolta, in realtà, in interventi di trascurabile entità e non sempre d'inequivocabile violenza probatoria, i quali, tutto sommato, rilevano anche la modesta portata delle capacità gestionali delle risorse e dei servizi pubblici locali manifestate dalle cosche. Ma, anche su questo punto, la corte catanzarese ha dato una risposta che non è contraria alle regole della logica comune, osservando, in buona sostanza, che, tenuto conto del contesto ambientale, anche piccoli favori personali (il rinnovo della patente di guida;
il posto in ospedale;
l'appalto dei servizi di sepoltura al cimitero;
il mancato abbattimento della costruzione abusiva e simili), proprio perché provenienti da un personaggio di spicco del mondo politico nazionale e ben conosciuto nella regione nativa, assumano un carattere tutto particolare, producendo non solo immediati effetti positivi di ordine pratico, ma soprattutto, accrescendo nell'opinione pubblica il "prestigio" del gruppo criminale indirettamente beneficiato attraverso uno dei suoi componenti e, quindi, anche l'influenza negativa sulla comunità conscia di avere a che fare con gente non solo avversa alla violenza e alla prevaricazione, ma anche assistita da una sorta d'impunità derivante, per l'appunto, da una tutela di rango tanto elevato.
In questa particolare ottica si colloca lo speciale rilievo conferito dai giudici di merito al vanto menato da AS RO di essere stato ospitato a bordo della vettura del RA in occasione di comizio svoltosi a Paluti nel 1987 e a tutte le manifestazioni di orgoglioso compiacimento avuto da altri personaggi della stessa risma per i rapporti, sia pure saltuari, intrattenuti con l'imputato. La motivazione adottata dalla corte d'appello relativamente ai reiterati contati dell'uomo politico con il nuovo criminale calabrese in un lunghissimo arco di tempo non offre, dunque, il fianco ad alcuna critica fondata su vizi di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 192/1, cpp., avendo il giudice di merito dettagliatamente e scrupolosamente illustrato i risultati della sua indagine e i parametri di valutazione delle prove cui si è attenuto.
Siffatta conclusione schiude, però, la parte ad altri due problemi di natura più squisitamente giuridica.
Entrambi vanno esaminati sotto un duplice aspetto.
Il primo riguarda l'ammissibilità, in generale, del concorso "esterno" (recte, eventuale) nell'associazione di tipo mafioso e, con riferimento al caso concreto, la sussumibilità dei comportamenti attribuiti al RA in tale fattispecie criminosa. Il secondo la portata della modifica introdotta nell'art. 416 bis/3, cp. dalla novella n. 356/92 e i riflessi che la soluzione di tale quesito proietta sulla vicenda del RA.
La prima questione è stata, in verità, già affrontata da questa corte nella precedente sentenza del 16/3/2000, la quale, sulla scia di una giurisprudenza sufficientemente consolidata che risale al 1994 (Cass. sez. fer. 25/8/1994, n. 3625 - Amato) ed è stata convalidata anche dalle sezioni unite penali (28/12/1994, n. 16 - Demitry;
14/12/1995, n. 30 - Mannino), ha confermato l'ammissibilità del concorso "esterno" nel delitto di cui all'art. 416 bis, cp. e, in particolare, di quello di chi "instauri un proficuo rapporto "collaborativo" con la struttura malavitosa", costituendo "per così dire 'l'interfaccia' politico della societas sceleris", che pur rimanendo estraneo all'organizzazione sia, però, "disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, alla quale per parte sua chiede, ogni volta che sia necessario, sostegno elettorale". Con ciò il tema, almeno sotto il profilo teorico, doveva considerarsi già esaurito e non più proponibile dal ricorrente. Giova, peraltro, chiarire un equivoco che sembra annidarsi in molte pronunce anche della corte suprema.
L'art. 416 bis/1 cp. punisce la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, sicché il concorso eventuale che non sia inquadrabile dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, nello schema legale delineato dalla norma incriminatrice non è punibile, tanto più che anche "coloro che promuovono, dirigono e organizzano l'associazione" (art. 416 bis/2) sono ugualmente, per un tempo più o meno lungo, secondo il ruolo in concreto rivestito, anzitutto partecipi della stessa.
In pratica, però, il concorso eventuale, così come descritto dall'elaborazione giurisprudenziale più avveduta, altro non è che una forma di partecipazione saltuaria, sporadica, "part-time", per così dire (cfr., in proposito, Cass.sez. 1^, 31/5/1995, n. 2331 - Mastrantuono), la quale esige, tuttavia, pur sempre la consapevolezza dell'esistenza del sodalizio con le connotazioni indicate dalla legge e la volontà di dare il proprio contributo al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sue evoluzione. Il che comporta, come corollario, che fuori di questo momento ed, eventualmente, di altri esattamente individuati, il concorrente eventuale, a differenza di coloro i quali agiscono "nella 'fisiologià, nella vita corrente quotidiana dell'associazione" (S.U. n. 16/94 cit), con i suoi alti e bassi, con le sue pause nell'esercizio dell'attività per cui venne costituita, di coloro, cioè, che possono in qualche modo considerarsi sempre "in servizio", esaurisce al propria condotta criminosa con il compimento dell'operazione concordata, la quale, come s'è visto, può consistere anche nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente medesimo e alla contiguità, percepibile all'interno, con l'associazione mafiosa. Ciò assume una decisiva rilevanza anche ai fini della determinazione del tempo di consumazione del reato e della sua eventuale continuazione conseguenti alla pluralità dei fatti di partecipazione "provvisoria".
S'è già visto come e perché la corte d'appello abbia con motivazione ineccepibile sul piano della legittimità ravvisato un comportamento dell'imputato un fattivo contributo allo sviluppo e al rafforzamento dei gruppi delinquenziali operanti nelle terre interessate dall'azione politica del predetto. Ma poiché tali comportamenti, secondo la ricostruzione degli accadimenti accolta dai giudici di merito, risalgono tutti ad epoca anteriore al 1992, è necessario stabilire se la modifica dell'art. 416 bis/3, cp. consista nel precisare una delle modalità che può, in concreto, assumere l'azione del sodalizio mafioso, di per sè già perseguibile in base al testo originario della disposizione - secondo la tesi del procuratore generale - ovvero abbia introdotto nell'ordinamento penale una fattispecie criminosa nuova - come sostiene, invece, la difesa, con conseguente esclusione della punibilità del RA. Va premesso che questa corte con la pronuncia del 16/3/2000 ha già qualificato i fatti addebitati all'imputato come commessi in violazione dell'art. 416, bis/3 cp., nella nuova formulazione risultante dalla modifica apportata dal D.L. 8/6/1992, n. 306, convertito nella L. 7/8/1992, n. 356. Dello spirito della riforma, fortemente sollecitata dalla coscienza sociale, preoccupata di impedire che le competizioni elettorali risultassero in qualche nuovo "inquinati" dall'azione di organizzazioni criminali, si era già fatta interprete, del resto, la corte suprema con una sentenza (17-6-1992, n. 2699 - Battaglini) di poco posteriore alla data del primo provvedimento legislativo, riconosciuto che la promessa di benefici di qualsivoglia natura per ottenere il voto, utilizzato quanto, perciò, come oggetto di scambio, poteva integrare gli estremi della partecipazione all'associazione criminosa anche con riferimento al soggetto esterno, vale a dire al candidato non inserito nell'organigramma della struttura mafiosa e non soltanto ai compartecipi "ufficiali" della stessa.
In quanto ambito va circoscritto il senso dell'adesione manifestata dalla quinta sezione penale di questa corte alla sentenza Battaglini, mentre, per il resto, appare necessario fare alcune brevi osservazioni sulla struttura del reato in esame.
Va, in particolare, rilevato che laddove la condotta di partecipazione all'associazione criminosa in genere e a quella mafiosa in specie non trova nella normativa vigente una precisa connotazione, tanto da apparire persino atipica e conseguire la necessaria definizione soltanto mediante l'accertamento della rilevanza causale della condotta del singolo ai fini della nascita, della permanenza in vita o dell'operatività del gruppo, gli obiettivi che questo deve perseguire e cercare di raggiungere, servendosi del metodo mafioso, sono invece chiaramente definiti dal legislatore, la cui elencazione, proprio perché ispirata, evidentemente, al rispetto del principio di legalità, in una matura gia di per sè piuttosto nebulosa e controversa, non può considerarsi semplicemente esemplificativa, presentando, per contro, il carattere della tassavità.
È indiscutibile, comunque, che l'ipotesi aggiunta all'art. 416 bis dalla legge del 1992, pur recuperato, quanto allo scopo perseguito dal legislatore di punire più ampiamente e severamente condotti atte a turbare il libero svolgimento delle competizioni elettorali, già previste da preesistenti norme incriminatrici, tuttora in vigore, nulla ha a che vedere con gli altri casi contemplati dalla disposizione dettata dall'art. 1 della legge 13/9/1982, n. 646 e rappresenta una fattispecie completamente nuova, che qualifica in nuovo diverso rispetto alle altre la finalità cui tende il sodalizio mafioso in combutta con chi va a caccia di voti e che non esita, pur di raggiungere l'agguato successivo elettorale, a stipulare patti scellerati con la criminalità.
Ma se ciò è vero, e no si vede come pone sostenersi il contrario, e si conviene che la nuova normativa ha introdotto nel sistema penale una figura inedita di reato, appare di solare evidenza che, in virtù del perentorio e intangibile disposto degli artt. 25/2, Cost,. e 2/1 cp., "i comportamenti concludenti" addebitati al RA con l'unico intendo di ottenere il sostegno elettorale delle cosche mafiose della sua terra non sono punibili, perché consistenti in fatti che al tempo in cui furono commessi non erano previsti dalla legge come reati.
La sussistenza impugnata, la quale adeguandosi alle direttive di questa corte, ha compiuto - come più volte sollineato - un'attenta e approfondita disamina dei molteplici episodi menzionati nel capo d'accusa, determinando anche i tempi in cui vanno collocati, non ha tenuto conto di questo dato fondamentale legato all'innovazione legislativa e alla conseguente estremità dei fatti alla sfera di operatività dell'attuale normativa e deve essere, pertanto, annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. A, cpp..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 606, 615, 620, c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002