Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2006, n. 1072
CASS
Sentenza 11 ottobre 2006

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L'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato).

Anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 270 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno, con la conseguenza che possono essere ricondotte al reato suddetto anche le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.

In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l'inclusione di un'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sè, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al Islam").

Il reato di cui all'art.270 bis cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita.

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  • 1Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Art. 270 - Associazioni sovversive (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 5Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo
    https://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2006, n. 1072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1072
Data del deposito : 11 ottobre 2006

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