Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 4
L'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato).
Anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 270 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno, con la conseguenza che possono essere ricondotte al reato suddetto anche le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.
In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l'inclusione di un'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sè, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al Islam").
Il reato di cui all'art.270 bis cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita.
Commentari • 10
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2006, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1152
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019646/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) UY HE BE LA N. IL 17/06/1970;
2) UM LÌ BE SS N. IL 24/12/1965;
3) KI MO N. IL 29/03/1965;
avverso SENTENZA del 28/11/2005 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Leccisi per MI e avv. Burani per AK. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.1.2005, all'esito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Milano assolveva YA AH EN EL, MI AL EN SI e AK HA dalla imputazione di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui al capo 1 con la formula "perché il fatto non sussiste" e dichiarava gli stessi imputati responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, contestati al capo 2 (ricettazione di documenti di identità falsi) e al capo 3 (atti, a fine di profitto, diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altri Stati), esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo prevista dalla L. n. 15 del 1980, art.
1. In data 28.11.2005, a seguito di appello del P.M. e degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva AK HA da tutti i delitti a lui ascritti: inoltre, dall'imputazione di ricettazione di cui al capo 2 venivano assolti anche il YA e il MI, i quali venivano, invece, condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p. - così modificato il capo 1 della rubrica - per avere fatto parte di un'associazione finalizzata al compimento di delitti di falsificazione di documenti d'identità e di procurato ingresso illegale in Stati europei ed extraeuropei, con la conferma nel resto dell'impugnata sentenza.
Dopo avere ricostruito gli antefatti e le vicende del processo ed avere esaminato in generale il fenomeno del terrorismo di matrice islamica, la Corte territoriale riteneva che, nell'ottica della contestazione del reato associativo ex art. 270 bis c.p., l'oggetto dell'indagine non fosse costituito dall'attività asseritamente di appoggio al terrorismo internazionale realizzata a Milano e in altre città a partire dal 1999, ma dalle specifiche condotte poste in essere dagli imputati, dalle finalità da loro perseguite e dal programma dagli stessi condiviso, tenendo presente che nel capo 1 dell'imputazione risulta delineata una struttura associativa sopranazionale operante in Italia e all'estero sotto l'egida di varie sigle, delle quali non erano, tuttavia, accertabili, alla stregua delle risultanze processuali, ne' la natura unitaria ne' l'esistenza di un unico centro decisionale. Espressa l'esigenza di definire la nozione di terrorismo alla luce dei principi costituzionali di legalità e di determinatezza della legge penale, la Corte di merito riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 270 sexies c.p., inserita dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, recante la definizione delle "condotte con finalità di terrorismo", in quanto, pur essendo entrata in vigore dopo i fatti di causa, detta disposizione era priva di contenuto sanzionatorie e precisava in senso restrittivo il concetto di terrorismo. La Corte, poi, esaminava il contenuto delle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia in materia di terrorismo, passando in rassegna l'art. 2 lett. b della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 9.12.1999 e resa esecutiva con L. 14 gennaio 2003, n. 7, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13.6.2002, concernente l'attività di terrorismo in tempo di pace, e le quattro Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, rese esecutive con L. 27 ottobre 1951, n. 1739, con i due Protocolli aggiuntivi, resi esecutivi con L. 11 dicembre 1985, n.762, le cui disposizioni, facenti parte del diritto internazionale umanitario, contengono la definizione di conflitto armato e degli obblighi dei combattenti anche se non inquadrati in truppe regolari, nonché il divieto di colpire intenzionalmente la popolazione civile e di dirigere attacchi militari contro obiettivi civili. A giudizio della Corte, dalle fonti normative internazionali inequivocamente emerge che un atto può definirsi terroristico quando sia costituito da un determinato fatto delittuoso capace di diffondere terrore nella popolazione e di provocare un grave danno ad uno Stato o ad un'organizzazione internazionale, sempreché sia diretto contro un obiettivo civile, sia stato commesso nel corso di un conflitto armato o di una situazione equiparata, quale l'occupazione militare ad opera di uno Stato straniero, e sia qualificato da una finalità politica o ideologica.
Ciò posto, nella sentenza impugnata veniva accertato che i fatti oggetto del processo si erano svolti prevalentemente nei mesi di febbraio e di marzo 2003 quando era in preparazione l'intervento degli Stati Uniti in Iraq, avvenuto il 20.3.2003, e che all'inizio, fino ai primi di agosto 2003, l'azione di kamikaze aveva avuto esclusivamente obiettivi militari, estendendosi solo successivamente a tale epoca contro la popolazione civile.
La Corte territoriale passava, quindi, ad esaminare il ruolo svolto da ME (El Ayashi Radi Abd El Samie), arrestato in data 1.4.2003 ed estraneo al presente processo, che, in collegamento con il Mullah AD del gruppo NS Al SL, era stato il principale referente delle attività contestate agli imputati nel reclutamento e nell'invio di volontari in campi di addestramento siriani prima di essere trasferiti in Iraq per combattere contro gli americani e i loro alleati. In particolare, veniva rilevato che queste attività risultavano chiaramente dalle intercettazioni telefoniche;
che in una delle conversazioni si accennava alla ricerca di kamikaze, impiegati in quel periodo, però, soltanto contro obiettivi militari;
che era giustificato ritenere che ME appartenesse all'area del fondamentalismo islamico e che, tuttavia, mancava qualsiasi concreto elemento di prova per affermare che egli fosse coinvolto in un programma di azioni terroristiche nel senso sopra specificato. La Corte reputava, poi, di scarsa consistenza gli elementi di prova a carico di AK HA, incaricato di procurare un passaporto falso a Ciise Maxamed Cabdullaak, dovendosi quest'ultimo recare in Iraq per combattere contro gli americani, osservando che le intercettazioni offrivano elementi comprovanti l'estraneità del AK al gruppo che aveva richiesto il suo intervento a favore del Ciise e che indizi a carico dell'imputato non potevano trarsi ne' dalle informative della polizia giudiziaria tedesca ne dai documenti sequestrati a seguito di perquisizione nella sua abitazione.
Quanto alla posizione di YA AH, premesso che questi era rimasto in Italia dall'aprile all'ottobre 2002 e che gli erano stati sequestrati un manuale intitolato "Elementi di base per la preparazione della Jihad per la causa di Allah", un permesso di soggiorno francese falso, foto tessere tra cui quella di F'AD il libico, la somma di 8.625,00 Euro e numerose musicassette contenenti preghiere arabe, la Corte osservava che nella predetta pubblicazione non si faceva riferimento al compimento di azioni terroristiche in senso proprio e che dal complesso delle emergenze probatorie poteva ricavarsi la conclusione che YA, nel periodo in considerazione, aveva collaborato con ME nel procurare documenti falsi destinati ai volontari diretti in Iraq per combattere contro gli americani e non per compiere attentati terroristici contro la popolazione civile, il cui inizio doveva farsi risalire a parecchi mesi dopo l'intervento degli Stati Uniti in quel Paese.
Riguardo alla posizione di MI AL, la Corte distrettuale riteneva accertati i suoi rapporti con ME e con AH e lo svolgimento di attività illecite nel rilascio, attraverso la cooperativa di cui era presidente, di false attestazioni di lavoro a extracomunitari che cercavano di ottenere il permesso di soggiorno in Italia, non potendosi attribuire al MI AL, sulla base dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate e dalle restanti risultanze probatorie, condotte riconducibili alla nozione di terrorismo in senso proprio.
Infine, nella sentenza impugnata veniva escluso che gli imputati potessero considerarsi responsabili del delitto associativo contestato al capo 1 a causa dell'assenza di attività riconducibili nella nozione di terrorismo e, comunque, della mancanza di prove della consapevolezza di tale finalità, tanto più che, per quanto concerne AK HA, questi risultava coinvolto nei fatti di causa unicamente per l'episodio della cessione, poi non avvenuta, del suo passaporto al Ciise, intenzionato ad andare a combattere in Iraq. La Corte riteneva che i fatti indicati dal P.M. risultassero irrilevanti in ordine alla prova della partecipazione degli imputati ad una associazione terroristica e che nessun utile argomento potesse trarsi dagli elementi acquisiti sul gruppo NS Al SL perché riferiti a contesti geografici, temporali e politici del tutto differenti da quelli del presente processo, essendo rimasta sfornita di prova la tesi della Pubblica Accusa relativa all'esistenza di attività terroristiche parallele a quella di reclutamento e di addestramento di volontari per combattere contro gli americani.
La Corte di merito concludeva ritenendo che il AK dovesse essere assolto da tutti i delitti ascrittigli e che il YA e il MI dovessero essere dichiarati responsabili del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., così modificata l'imputazione al capo 1, nonché del delitto al capo 3 per avere favorito l'ingresso illegale e il passaggio di stranieri extracomunitari munendoli di documenti d'identità falsi, mentre l'assoluzione degli ultimi due imputati per il delitto di ricettazione contestato al capo 2 era giustificata dalla mancata prova dell'impiego nella formazione di documenti falsi di documenti o di cose provenienti da altri delitti.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione nei confronti degli imputati denunciando la nullità della sentenza perché viziata da erronea applicazione della legge penale e da manifesta illogicità della motivazione. In ordine al motivo di ricorso previsto dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) il P.G. ricorrente censurava la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Assise di Appello di Milano, dopo avere richiamato le fonti di diritto interno e di diritto internazionale in materia di terrorismo, era incorsa nell'errore interpretativo di affermare che possono qualificarsi come terroristici quegli atti diretti esclusivamente contro la popolazione civile, trascurando di considerare che l'elemento distintivo dei reati di terrorismo è costituito dalla finalità delle azioni criminose compiute e non dalla qualifica dei destinatali, come e confermato dalla Convenzione del 13.8.2005 che deve essere approvata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U.: di talché manca di base l'opinione accolta nella sentenza impugnata secondo cui in tempo di guerra la finalità di terrorismo sussiste solo se le azioni sono dirette esclusivamente contro la popolazione civile. Quanto al motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dopo avere ricordato che la fattispecie prevista dall'art. 270 bis c.p. corrisponde ad un reato di pericolo presunto e che essa colpisce anche le condotte preparatorie dei reati fine che non abbiano raggiunto la soglia del tentativo punibile e quelle strumentali all'esistenza e alla sopravvivenza dell'associazione criminosa, il P.G. ricorrente deduceva che la Corte di merito aveva valutato gli elementi di prova in modo frammentario, senza tenere presente che le moschee e i centri di studio islamici milanesi erano impiegati dai responsabili per predicare la distruzione di tutto ciò che fosse contrario alla legge coranica, si da utilizzare il vincolo religioso come collante del vincolo associativo. Il ricorrente precisava altresì che nella sentenza era stato omesso di considerare che il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., con la risoluzione 126799, aveva inserito l'organizzazione NS Al SL tra i gruppi terroristici aventi legami con Al Qaeda e che non erano stati valutati gli accertati collegamenti del gruppo degli imputati con quelli operanti in altre città italiane e all'estero, aggiungendo che erano stati immotivatamente svalutati gli elementi di prova attestanti l'esistenza di stabili e risalenti rapporti del YA e del MI col ME, uno dei capi riconosciuti di NS Al SL, e di talune frasi contenute nelle conversazioni intercettate univocamente inneggianti ai "morti martiri" e ai combattenti della guerra santa. Vizi logici e giuridici della motivazione venivano denunciati dal P.G. anche relativamente alla pronuncia assolutoria del AK, poiché costui, alla luce delle prove disponibili, era risultato uomo di fiducia dell'organizzazione, onde non aveva alcuna base logica l'opinione relativa al suo ruolo occasionale e marginale nell'attività dell'associazione terroristica.
Ad integrazione del ricorso, il Procuratore Generale di Milano presentava motivi aggiunti con i quali deduceva che nella sentenza impugnata erano state travisate le disposizioni poste dalla Convenzione di New York del 1999, dalla Decisione quadro 13.6.2002 del Consiglio dell'Unione Europea, nonché dall'art. 270 bis c.p. e che, contraddittoriamente, era stato ritenuto che nel periodo delle operazioni belliche in Iraq e sino all'inizio dell'agosto 2003 non si era verificato alcun attentato terroristico in quel Paese. Il Procuratore Generale aggiungeva che, in contrasto con la natura della fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p., avente natura di reato di pericolo presunto, era stato affermato che solo dall'attuazione dei reati fine poteva dedursi l'esistenza del delitto associativo e che nel caso di specie mancava la finalità di terrorismo.
Nell'interesse di AK HA veniva depositata memoria difensiva al fine di contestare la fondatezza delle argomentazioni poste a base del ricorso del P.G.: il difensore dell'imputato deduceva che la Corte di secondo grado aveva correttamente escluso la finalità di terrorismo attraverso l'esatta interpretazione delle fonti di diritto internazionale, aggiungendo che, in ogni caso, erano state puntualmente valutate le risultanze probatorie, dalle quali non poteva desumersi alcun elemento comprovante la partecipazione dell'imputato all'associazione ipotizzata dall'accusa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via pregiudiziale, la Corte deve porsi la questione dell'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza del GUP di assoluzione degli imputati dal delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale contestata al capo 1, verificando se la pronuncia assolutoria sia soggetta alla normativa introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10. Il primo dei due articoli ha sostituito l'art. 593 rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento, salvo l'ipotesi di nuova prova decisiva di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, mentre il secondo ha dettato norme di diritto intertemporale stabilendo che la nuova legge si applica anche ai procedimenti in corso (comma 1), che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (comma 2) e che tale regola si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (comma 4). Nella presente vicenda processuale deve escludersi che l'impugnazione proposta dal P.M. contro la decisione di primo grado possa essere dichiarata inammissibile, essendosi il giudizio di appello esaurito già prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 con la conferma della pronuncia assolutoria. Quest'ultima circostanza rende palese che nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 4 che rende doveroso il rilievo dell'inammissibilità dell'appello ad opera della Corte di cassazione soltanto quando debba essere annullata una sentenza di condanna del giudice di secondo grado che abbia riformato una sentenza di assoluzione su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, in cui entrambi i giudizi di merito abbiano condotto ad una pronuncia assolutoria (c.d. "doppia conforme"). Di talché, secondo l'opinione consolidata, deve ritenersi che le norme di diritto intertemporale non siano applicabili oltre i casi in esse considerati e siano quindi - come tutte quelle transitorie - insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (Cass., Sez. 1^, 29 settembre 1997, Cascino, in Foro it., 1997, 2^, 665; Cass. civ., Sez. 1^, 21 dicembre 1999, n. 14348; Sez. Un., 7 dicembre 1992, n. 12966): con l'ulteriore conseguenza che resta preclusa l'estensione della disciplina di cui alla L. n. 46 del 2006, all'art. 10, comma 4, alla difforme situazione della doppia assoluzione pronunciata dai giudici di primo e di secondo grado. È opportuno altresì osservare che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. resterebbe, in ogni caso, impedita dalla disposizione di cui alla stessa L. n. 46 del 2006, art. 7 che, modificando l'art. 580 c.p.p., ha previsto che quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, al fine evidente di evitare la frammentazione della regiudicanda per ragioni di economia e di concentrazione processuale e di prevenire così la possibilità di formazione di giudicati contrastanti (Cass., Sez. 6^, 4 ottobre 1999, Artuso, rv. 214895). Tuttavia, per escludere l'inammissibilità dell'appello, non è neppure necessario fare richiamo alla disciplina della conversione, dal momento che l'impugnazione del P.M. risultava ammissibile sia nel momento in cui è stata proposta sia in quello in cui si è svolto il giudizio di secondo grado, per tutta la durata di esso sino alla pronuncia della sentenza di conferma dell'assoluzione. Ne deriva che, in applicazione del canone "tempus regit actum", non può non riconoscersi che il processo di appello si è ritualmente svolto secondo la legge processuale all'epoca vigente, onde non può certamente disporsi la conversione di una impugnazione già definita. 2. - L'incriminazione delle condotte riferibili ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale è stata introdotta dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, art. 1, comma 1, convertito nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, attraverso l'ampliamento dell'ambito applicativo del delitto associativo delineato dall'art. 270 bis c.p., considerato, prima dell'innovazione anzidetta, non estensibile alle organizzazioni terroristiche il cui programma di azioni violente fosse diretto contro uno Stato straniero o contro un'istituzione internazionale, stante il principio di tassatività della legge penale (Cass., Sez. 6^, 24 febbraio 1999, P.M. in proc. Abdaoui ed altri, rv. 214311; Sez. 5^, 26 maggio 1998, Avari, rv. 212161; Sez. 6^, 1 marzo 1996, P.M. in proc. Ferdjoni ed altri, rv. 204785). L'utilizzazione del preesistente modello associativo e l'espansione della sfera incriminatrice mediante l'inserimento dell'art. 270 bis c.p., comma 3 ("ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale") implicano precise conseguenze sul piano dell'analisi del contenuto della norma incriminatrice, in quanto, da un canto, rendono praticabili gli stessi schemi concettuali elaborati dalla dottrina e dalle giurisprudenza in riferimento alla precedente fattispecie di reato e, in generale, alla categoria dei delitti associativi, e, dall'altro, postulano la necessità di identificare il fenomeno del terrorismo nella prospettiva dei rapporti internazionali e della sua incidenza all'interno di organizzazioni diverse dallo Stato italiano.
Le locuzioni "terrorismo" e "finalità terroristiche" non erano affatto estranee al nostro ordinamento, che ad esse faceva esplicito riferimento in più disposizioni del codice penale: nello stesso art.270 bis c.p., ("associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico"), nell'art. 280, introdotto dalla L. n. 15 del 1980, art. 2 ("attentato per finalità terroristiche o di eversione"), nell'art. 289 bis, inserito dalla L. n. 191 del 1978, art. 2 ("sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"),
nella L. n. 15 del 1980, art. 1 concernente la circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile ai reati qualificati dalla finalità di terrorismo.
In tale specifico contesto, è stato fatto principalmente riferimento al valore semantico dell'espressione secondo il patrimonio culturale comune ed è stata coniata una formula descrittiva del terrorismo interno nella quale è stata ricompresa qualsiasi azione qualificata dal fine di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione (cfr. Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, P.G. in proc. Fachini ed altri, rv. 203769, relativa all'aggravante della finalità di terrorismo), nel senso che può parlarsi di finalità terroristica in presenza di condotte violente dirette ad ingenerare paura e panico, nonché ad incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture (Cass., Sez. 1^, 11 luglio 1987, ENacchio, rv. 176946). Una volta estesa la portata della norma incriminatrice ex art. 270 bis c.p. per effetto del D.L. n. 374 del 2001, art. 1 convertito nella L. n. 438 del 2001, è stata subito avvertita, però, l'inadeguatezza di simile nozione a descrivere i connotati specifici del terrorismo internazionale ed è stata sentita l'esigenza di individuare una definizione giuridica nella quale si riflettessero i peculiari caratteri transnazionali delle condotte criminose attraverso l'analisi delle plurime fonti internazionali dirette a reprimere attività terroristiche.
2.1. - Premesso che, per l'identificazione di una categoria generale, presentano limitata importanza le varie convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, che riguardano la repressione di manifestazioni terroristiche in specifici settori (quali, tra le altre, le Convenzioni di Tokyo del 1963, dell'Aja del 1970 e di Montreal del 1971 relative al trasporto aereo, la Convenzione di Roma del 1988 concernente la sicurezza della navigazione marittima e la Convezione di Vienna del 1980 relativa alla protezione fisica dei materiali nucleari), deve sottolinearsi che, sin dall'inizio, la ricerca di una definizione generale ha fatto capo soprattutto a due fonti internazionali, costituite, la prima, dalla Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, e, la seconda, dalla Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea. In mancanza di una convenzione globale in materia di terrorismo, la cui approvazione è da decenni ostacolata dal dissenso tra gli Stati aderenti all'ONU in merito ai fatti di terrorismo compiuti nel corso di guerre di liberazione e di lotte annate per l'attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli, va rilevato che la formulazione della Convenzione del 1999, resa esecutiva con L. 27 gennaio 2003, n. 7, ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), è opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi. La definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
La formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella della Convenzione ONU del 1999, della quale pure ricalca in gran parte le linee, per i due seguenti aspetti. Per un verso, l'area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall'undicesimo "considerando" introduttivo che esclude dalla disciplina "le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato", secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: ditalché la definizione in esame fa salve le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi.
Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", assente nel testo della Convenzione del 1999.
In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto.
Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato - presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro - rivela la duplicità della disciplina delle condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all'identità dei soggetti attivi e delle vittime, nel senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti della qualità di "combattenti" e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità.
Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadragli nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l'umanità. 2.2. - In adempimento dell'obbligo di modificare l'ordinamento interno, in modo da renderlo conforme all'atto normativo comunitario, con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, è stata recepita la nozione contenuta nella Decisione quadro e sono state definite "condotte con finalità di terrorismo" quelle "che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". L'esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall'art. 270 sexies c.p. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità terroristica transnazionale.
Dalla precedente considerazione deve inferirsi che la definizione dell'art. 270 sexies c.p. deve essere coordinata con quella della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo - indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione. Deve trarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetto fonte internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurarle quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati - qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne - e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario. 3. - Identificati i caratteri essenziali delle condotte con finalità di terrorismo, occorre esaminare la struttura del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p., classificato in giurisprudenza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo internazionale, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente (Cass., Sez. 2^, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouhrama;
Sez. 1^, 21 giugno 2005, n. 35427, Deissi).
Tuttavia, va precisato che se è vero che la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita. In caso contrario, ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, che, pur risultando aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tuttavia, dalla possibilità di attuazione del programma: si finirebbe, insomma, per reprimere idee, non fatti, potendo configurarsi tutt'al più - nell'ipotesi di accordo non concretizzatosi in un'organizzazione adeguata al piano terroristico - la fattispecie della cospirazione politica mediante accordo prefigurata dall'art. 304 c.p.) che richiama, attraverso l'art. 302, anche l'art. 270 bis c.p., (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2002, Marra, rv. 221834). 3.1. - Il reato previsto dall'art. 270 bis c.p. è classificabile tra quelli plurioffensivi, con oggettività giuridica complessa, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali (o, secondo altri, dell'ordine pubblico mondiale). L'elemento oggettivo del delitto è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. Ed in proposito va sottolineato che la disposizione incriminatrice non si limita a riprodurre le previsioni proprie di ogni delitto associativo mediante l'indicazione delle posizioni di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa, ma aggiunge a tale catalogo le persone che finanziano le associazioni terroristiche, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma criminoso.
Per quanto concerne, in particolare, la condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche, occorre richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p.. Sul punto è stato chiarito che "si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima" (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). In questo senso deve essere intesa la recente decisione di questa Corte secondo cui la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass., Sez. 1^, 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag). Ne segue che la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione, sempreché un segmento di dette condotte si svolga in Italia.
Sul piano soggettivo, quello previsto dall'art. 270 bis c.p. è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto. 3.2. - A giudizio del Collegio, la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270 bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia di concorso eventuale nel delitto associativo.
Il più recente e lucido contributo di chiarificazione e di sistemazione concettuale del delicato tema è stato offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo: con la precisazione che, per l'integrazione del reato, è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Marinino, rv. 231673). Nella decisione del massimo consesso della Corte di legittimità risultano di particolare interesse le argomentazioni a sostegno della configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo a mezzo delle quali è stato precisato che "neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi di contiguità mafiosa (com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo - art. 270 bis c.p., comma 1, inserito dal D.L. n. 374 del 2001, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 438 del 2001 - ovvero dell'"arruolamento" e "addestramento" di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale - artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., inserito dal D.L. n. 144 del 2005, art. 15, comma 1, convertito in L. n. 155 del 2005) sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi".
La trasposizione di tali principi al reato di cui all'art. 270 bis c.p. pone in luce che l'applicazione dello schema concorsuale tracciato nell'art. 110 c.p. rende ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo. 4. - All'analisi ricostruttiva della normativa riguardante le associazioni con finalità di terrorismo internazionale deve seguire il controllo delle linee argomentative sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata al fine di verificare - alla luce delle censure formulate nel ricorso del Procuratore Generale di Milano - l'esattezza dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art.270 bis c.p. e il corretto uso dei paADgmi valutativi delle risultanze probatorie dai quali dipende la congruenza logica e giuridica dell'accertamento dei fatti ai quali deve essere applicata la norma incriminatrice posta a base dell'imputazione descritta al capo 1.
L'impostazione dell'indagine svolta dalla Corte di secondo grado risulta sostanzialmente appropriata nella premessa relativa alla necessità di individuare il concetto di terrorismo facendo capo alla normativa dettata dalle fonti internazionali, identificate principalmente nella Convenzione dell'ONU del 1999 e nella Decisione quadro adottata nel 2002 dall'Unione Europea.
Nella sua portata astratta e generalizzante, non può condividersi, invece, la conclusione cui è approdata la sentenza impugnata a proposito della definizione delle condotte con finalità di terrorismo accolta nell'art. 270 sexies c.p., che è stata considerata utilizzabile "per l'interpretazione del significato giuridico del termine terrorismo, anche se introdotta nel nostro ordinamento in epoca successiva ai fatti di causa (D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155), perché
non ha un contenuto sanzionatorie ed anzi, precisando il concetto in questione, ne restringe l'ambito di applicazione". In primo luogo, deve porsi in luce l'inesattezza dell'enunciata mancanza di contenuto sanzionatorio della disciplina introdotta con l'art. 270 sexies c.p., chiaro essendo che essa contiene una norma definitoria con diretta incidenza sull'effettiva portata della disposizione incriminatrice ex art. 270 bis c.p. e, quindi, sulla sfera di operatività della sanzione penale.
Inoltre, quanto all'asserita restrizione dell'ambito applicativo, le considerazioni precedentemente svolte (v. 2.1.) permettono di ritenere che la nuova definizione, tratta dalla Decisione quadro del 2002, da un lato risulta più estesa per il fatto di avere assimilato la finalità eversiva a quella terroristica (contrariamente alle posizioni della giurisprudenza: Cass., Sez. 6^, 1 luglio 2003, P.M. in proc. Nerozzi, rv. 226049), e, dall'altro, che la nozione risultante dall'art. 270 sexies c.p. contiene una precisa delimitazione per la ragione che non include le attività terroristiche compiute nel contesto di conflitti armati e prevede quale destinataria degli atti di violenza soltanto la popolazione e non anche i militari non attivamente impegnati nelle ostilità. Di talché, in relazione ai mutamenti, ampliativi o restrittivi, della definizione normativa delle condotte con finalità di terrorismo, va riconosciuto che la disciplina è soggetta al regime dell'efficacia della legge penale nel tempo e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 c.p., commi 2 e 4. L'accertato errore di diritto presente nella motivazione della sentenza impugnata non ha avuto, tuttavia, alcuna concreta incidenza sulla decisione pronunciata dalla Corte di assise di appello, dal momento che i principi di diritto realmente applicati per verificare l'esistenza della finalità di terrorismo sono stati ricavati soprattutto dalla normativa stabilita dalla Convenzione ONU del 1999, resa esecutiva con L. n. 7 del 2003, in riferimento sia alla qualità delle vittime degli atti di violenza (distinte tra civili, persone non impegnate attivamente nelle ostilità, combattenti) sia al contesto bellico nel quale quegli atti sono stati compiuti. Ne segue che, tenuto conto della funzione integrativa svolta dalla predetta Convenzione del 1999 rispetto alla definizione posta dall'art. 270 sexies c.p. e del carattere "aperto" assunto dalla stessa a seguito del rinvio alle fonti internazionali vincolanti per l'Italia (v. 2.2.), il discorso giustificativo della decisione, nonostante l'error iuris segnalato, non può legittimare l'annullamento della sentenza e deve essere emendato mediante la rettificazione della motivazione a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 1. 4.1. - È fondata la censura contenuta nel ricorso del Procuratore Generale con cui è stato denunciato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), il vizio di erronea applicazione della legge penale per avere la Corte distrettuale considerato terroristici "solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile", escludendo conseguentemente che in una situazione di conflitto armato le azioni suicide dei c.d. kamikaze, se compiute contro obiettivi militari, possano definirsi terroristiche, anche se producono gravi danni e diffondono paura tra la popolazione civile.
Simile enunciazione, nella sua portata generalizzante, non può essere condivisa e richiede specificazioni e approfondimenti. Innanzi tutto, l'opinione appare palesemente divergente dall'esplicita previsione della Convenzione del 1999, pur ripetutamente richiamata nella sentenza impugnata, dal momento che tale fonte internazionale qualifica come terroristico "ogni atto finalizzato a causare la morte o lesioni personali gravi ad un civile, o ad ogni altra persona che non prende attivamente parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato": sicché nella categoria devono essere compresi anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente riconducibili, quale, ad esempio, lo svolgimento di aiuti umanitari.
Ma l'opinione non può essere accolta nella sua assolutezza anche sotto un ulteriore profilo, dato che nei contesti di conflitto armato (tra Stati o di guerra civile) possono ben presentarsi situazioni nelle quali gli atti di violenza sono rivolti tanto contro militari quanto contro la popolazione civile, allorquando - per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e per le specifiche condizioni nelle quali sono compiuti - essi risultano sicuramente produttivi di gravi danni non solo ai militari ma anche ai civili.
Deve, affermarsi, pertanto, che il testo e la "ratio" della normativa internazionale, che concorre a definire la finalità di terrorismo in contesti bellici, offrono univoci argomenti ermeneutici per ritenere che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. Basta pensare all'ipotesi di un attentato dinamitardo eseguito contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato: in una situazione del genere, appare indubbiamente priva di coerenza e di razionalità la soluzione interpretativa che individuasse nella coesistenza di vittime militari e civili un elemento di per sè sufficiente ad escludere la natura terroristica dell'atto, essendo evidente che la certezza (e non la semplice possibilità o probabilità) delle conseguenze derivanti dei gravi pregiudizi in danno dei civili dimostra inequivocamente la presenza di un dolo intenzionale e specifico qualificato dalla volontà diretta alla produzione dell'evento e dallo scopo di conseguire quei particolari risultati che connotano la finalità terroristica.
La rilevanza sull'esito del giudizio della discrepanza ravvisabile, sul punto, tra il contenuto della normativa e l'errata interpretazione che ne ha dato la Corte di merito dovrà essere verificata in occasione del controllo della ricostruzione dei fatti compiuta mediante la valutazione dei dati probatori. 5. - Dopo avere preso atto che nel capo 1 dell'imputazione risulta delineata una struttura sopranazionale operante in Italia e all'estero sotto l'egida di varie sigle, accomunate dall'adesione all'ideologia del fondamentalismo islamico, la Corte territoriale ha precisato che l'indagine deve avere ad oggetto gli specifici fatti contestati agli imputati nel presente processo, in attuazione del programma da loro condiviso, senza che possano utilizzarsi gli elementi di prova raccolti a carico di altri soggetti che hanno agito in ambiti spaziali e temporali diversi.
La proposizione della Corte è stata censurata dal Procuratore Generale, il quale ha lamentato l'avvenuta distorsione dei principi che regolano il delitto associativo con finalità di terrorismo, la cui offensività è caratterizzata da un pericolo presunto, ed ha criticato la valutazione frammentaria degli elementi di prova, aggiungendo che l'errato metodo valutativo ha fatto trascurare gli accertati collegamenti dei gruppi operanti in Italia con l'organizzazione NS Al SL, inserita tra le organizzazioni terroristiche aventi legami con Al Qaeda con la risoluzione n. 1267/99 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Il motivo di ricorso merita accoglimento nei limiti appresso specificati.
Deve premettersi che le argomentazioni della Corte di merito risultano pienamente condivisibili nella parte in cui è stato escluso che la sola appartenenza all'area religiosa dell'integralismo e del fondamentalismo islamico e finanche lo stesso favore espresso verso forme di lotta politica e militare possano giustificare, di per sè, l'affermazione dell'esistenza di collegamenti organizzativi finalizzati al compimento di attività terroristiche sino a quando rimangono allo stato di idee, atteso che nel nostro ordinamento - che annovera tra i diritti fondamentali della persona quello di manifestare liberamente il proprio pensiero - la semplice adesione ad una ideologia, anche se eversiva, non può integrare un'ipotesi di reato qualora non si traduca nella realizzazione di una struttura organizzativa o di concreti atti di violenza (Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2000, P.G. in proc. Paiano e altri, rv. 216253). Invece, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, presta il fianco alle critiche formulate nel ricorso del Procuratore Generale nella parte in cui è stato completamente omesso di approfondire i rapporti del gruppo formato dagli imputati con l'organizzazione transnazionale indicata nel capo di imputazione. Una simile prospettiva nella valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto considerarsi come un passaggio obbligato dell'impostazione e dello sviluppo della disamina delle risultanze disponibili, essendo evidente che l'indagine avrebbe dovuto essere indirizzata a verificare, nell'ordine, l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia (affermata dal GUP del Tribunale di Milano, che ha declinato la propria competenza per territorio rispetto alle attività di altri gruppi di islamici presenti in altre parti del territorio italiano) e, infine, i collegamenti tra le stesse e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo. E, in proposito, è utile ricordare che, in riferimento al delitto associativo di stampo mafioso, la giurisprudenza ha analizzato i diversi tipi di rapporto che possono instaurarsi tra gruppi criminali distinti, ritenendo che, a seconda delle singole situazioni concrete, essi siano inquadrabili in differenti moduli organizzativi, connotati da collegamenti funzionali, stabili o occasionali, ovvero da autonomia di tipo federativo (Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2005, P.G. in proc. Gionta e altri, rv. 233488).
Va precisato, altresì, che, una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possano costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all'inserimento nell'organizzazione transnazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Di talché la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività non vale ad escludere la responsabilità in ordine al delitto ex art. 272 bis c.p., stante l'innegabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi.
Peraltro, neppure il compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare considerare esaurita l'indagine, in quanto, in caso di esclusione di collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese con la più estesa organizzazione operante all'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 272 bis e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate (v. 3.2.).
Dai precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dalla Corte distrettuale risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza. 5.1. - Individuato nei termini suindicati il thema probandum, questa Corte deve ora provvedere al controllo del ragionamento probatorio trasfuso nella motivazione della sentenza impugnata verificando, anzitutto, se la valutazione dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto evidenze probatorie acquisite secondo le prescrizioni della legge processuale e in conformità dei criteri epistemologici stabiliti dall'art. 192 c.p.p.. Preliminarmente deve precisarsi che, nella lotta al terrorismo internazionale, l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto delle garanzie, di tipo sostanziale e processuale, coessenziali ai principi della Carta costituzionale, e del ripudio di interventi repressivi attuati attraverso forme di vera e propria de- giurisdizionalizzazione, che finiscono per negare le basi costitutive e la funzione del processo quale strumento insostituibile di civiltà risultante dalla tADzione liberaldemocratica: sicché, non a caso, nel commentare le scelte fatte in altri ordinamenti per contrastare il terrorismo di matrice islamica, è stata usata la formula "diritto penale del nemico" per designare il sistema normativo che non attribuisce le comuni garanzie (ad iniziare dall'habeas corpus) ai soggetti, che, per il solo fatto di essere sospettati di terrorismo, sono privati dei diritti civili e politici propri di ogni persona. Pertanto, nel nostro ordinamento il processo avente ad oggetto fatti di terrorismo internazionale rimane soggetto ad un regime giuridico che non si discosta da quello comune, tranne che rispetto ai singoli, tassativi, punti diversamente regolati dalle disposizioni previste da una serie di atti normativi (a partire dal D.L. n. 374 del 2001, convertito nella L. n. 438 del 2001), che hanno introdotto norme speciali modellate sulla disciplina in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso ed attinenti, soprattutto, alla fase delle indagini preliminari, senza, però, stravolgere i principi fondamentali del sistema processuale compendiati dall'art. 111 Cost. nel canone del giusto processo.
La sentenza impugnata ha puntualmente osservato le regole di giudizio testè esposte allorché ha stabilito che non possono trovare ingresso nel processo le informazioni tratte da fonti di "intelligence" in ordine ai collegamenti con l'organizzazione transnazionale NS Al SL, trattandosi di mezzi di conoscenza formati, senza l'osservanza di alcuna delle forme prescritte, da autorità non investite del potere di indagine all'interno del procedimento e, pertanto, inficiati da un vulnus della legalità del procedimento probatorio così ADcale da potersi ricondurre nella categoria dell'inutilizzabilità patologica (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tamarro, rv. 216246). Il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha trascurato di tenere conto del fatto che l'organizzazione NS Al SL è stata inclusa tra le liste di associazioni terroristiche con la risoluzione n. 1267/99 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, onde non poteva disconoscersi la finalità perseguita da detto gruppo, col quale gli imputati avevano avuto ripetuti contatti. La censura non ha pregio, non potendo condividersi la tesi per cui l'inserimento nelle liste formate da organismi internazionali sarebbe da solo sufficiente a dimostrare la natura terroristica di detta associazione, quasi che la sola qualificazione attribuita da detti organismi possa vincolare l'accertamento rimesso, all'interno del processo, al libero convincimento del giudice.
Gli elenchi di "sospetti terroristi" o di "interdetti" sono stati introdotti a seguito della risoluzione dell'ONU del 1999, citata dal Procuratore Generale di Milano, per sanzionare il governo afgano dei Talebani, in ragione del sostegno al terrorismo islamico, mediante la previsione dell'embargo e del congelamento di risorse finanziarie. A tale procedura si è tempestivamente adeguata l'Unione Europea attraverso l'emanazione di più regolamenti, vincolanti per tutti gli Stati membri, che sanciscono l'obbligo del congelamento dei beni destinati a persone fisiche o giuridiche incluse nell'elenco degli "interdetti", la cui composizione è aggiornata dalla Commissione in relazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. In Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia, è affidato il compito di trasmettere informazioni all'Unione Europea per la formazione delle liste sulla base di idonei elementi tratti da procedimenti penali e da provvedimenti di natura giurisdizionale emessi nella fase delle indagini preliminari.
Tanto chiarito, deve porsi in risalto che - secondo le posizioni pressoché unanimi della dottrina - l'inserimento di un gruppo in tali liste ha valore meramente amministrativo e legittima l'irrogazione delle sanzioni previste, senza che i suoi effetti possano dilatarsi al punto di assumere natura di prova. È stato perspicuamente osservato in dottrina che, in caso contrario, si "introdurrebbe nel sistema una prova legale, trasformando l'art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco" e l'opinione è stata ripresa nella giurisprudenza di questa Corte che, per escludere il valore di prova della presenza negli elenchi degli "interdetti", ha fatto proprio riferimento all'inammissibilità della creazione di una sorta di prova legale dalla quale deriverebbe l'evidente violazione dei principi di legalità e di separazione dei poteri (Cass., Sez. 1^, 15 giugno 2006, n, 30824, Tartag). In conclusione, deve affermarsi che la collocazione di un'associazione nei predetti elenchi rappresenta un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo e che la prova della finalità di terrorismo deve necessariamente formarsi secondo le regole di utilizzabilità e di valutazione probatoria prescritte dalla legge processuale.
6. - Nel giudizio posto a base della sentenza impugnata sono presenti non soltanto i vizi logici e giuridici in precedenza segnalati, attinenti all'inesatta ricostruzione della nozione normativa di terrorismo e all'omesso esame della configurabilità del concorso esterno nell'associazione ex art. 270 bis c.p., ma anche la palese discrepanza dai criteri di valutazione probatoria prescritti dal primo e dal secondo comma dell'art. 192 c.p.p., atteso che la disamina degli elementi di prova è stata condotta dalla Corte di merito in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze probatorie. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.......che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan). Le linee dei paADgmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite secondo cui il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231678). La struttura e l'articolazione della motivazione della sentenza impugnata risultano manchevoli sotto il profilo testè indicato, in quanto la Corte di merito ha valutato le posizioni degli imputati analizzando i singoli elementi probatori senza preoccuparsi di calarli all'interno del contesto che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema di indagine prospettato dall'accusa formulata nel capo di imputazione, che - è indispensabile sottolinearlo - faceva leva sui collegamenti con le altre cellule operanti in Italia e con la più estesa organizzazione NS Al SL, attiva all'estero.
6.1. - Dopo avere indicato l'importanza del ruolo svolto dal ME, che aveva rappresentato il principale referente delle attività contestate agli imputati, la Corte distrettuale ha esaminato il contenuto delle intercettazioni, sottolineando che dalle conversazioni captate emergono inequivocamente i ripetuti contatti dello stesso ME, oltre che con tutti gli imputati, con esponenti di vertice di associazioni professanti l'ideologia del fondamentalismo islamico, che, in Siria e in Afganistan, gestivano campi di addestramento di volontari destinati a combattere la "guerra santa" in Iraq contro gli americani in vista dell'imminente invasione di quel Paese. Nella sentenza impugnata è stato dato anche atto che ME si era dichiarato un combattente che intendeva morire martire per la "Jihad", che egli era in costante collegamento con il mullah AD, dirigente dell'associazione NS Al SL, che le sue posizioni erano vicine a quelle di tale organizzazione e che, nell'attività di reclutamento di volontari diretti a combattere all'estero, era alla ricerca di kamikaze.
Passando, poi, ad esaminare la posizione di YA AH, la Corte di merito ha ricostruito i movimenti dell'imputato in Italia e in Turchia negli anni 2002-2003 e i contatti tenuti con noti esponenti dell'integralismo islamico, rilevando che, a seguito della perquisizione della sua abitazione, erano stati sequestrati un manuale dal titolo "Elementi di base per la preparazione della jihad per la causa di Allah", un permesso di soggiorno francese a nome del fratello AM, numerose foto tessere, la somma di 8.625,00 Euro e numerose musicassette contenenti preghiere arabe. A conclusione della disamina, la Corte ha ritenuto che debba ritenersi provato che YA AH, almeno dall'inizio del febbraio 2003, ha partecipato, unitamente a mullah AD e a ME, al reclutamento di volontari musulmani e alla falsificazione dei documenti occorrenti agli aspiranti martiri per raggiungere dall'Europa il Medio Oriente.
Identiche sono state le conclusioni dell'esame della posizione di MI AL, avendo la Corte territoriale ritenuto dimostrate - con adeguata ed esauriente motivazione - le attività di collaborazione con ME, in collegamento con il mullah AD, nella falsificazione di documenti e di permessi di soggiorno da consegnare ai volontari destinati ai campi di addestramento in Siria.
Per quanto riguarda la posizione di AK HA, la Corte di merito ha escluso un suo qualsiasi coinvolgimento nelle attività del gruppo di cui facevano parte YA AH e MI AL, osservando che gli elementi di prova riguardanti il primo imputato si riferiscono unicamente all'ospitalità fornita al somalo Ciise e al fatto che si adoperò, senza esito, per procurare a quest'ultimo documenti falsi per raggiungere la Siria: di talché nella sentenza impugnata è stata qualificata come meramente occasionale la condotta tenuta dal AK.
Il discorso giustificativo della decisione di assoluzione del AK è stato criticato dal Procuratore Generale ricorrente, il quale ha censurato il convincimento espresso dalla Corte denunciandone l'illogicità e la contraddittorietà rispetto agli elementi di prova acquisiti.
La doglianza deve essere condivisa. Invero, la svalutazione del ruolo del AK appare priva di plausibile base logica quando si considera che dal contenuto delle intercettazioni risulta che egli entrò in contatto con il Ciise su indicazione del ME, a seguito di richiesta del mullah AD, e che in occasione di tale episodio si collegò telefonicamente con la Siria parlando con DJ ER, altro dirigente di NS Al SL, circa l'aiuto da prestare al Ciise, intenzionato a recarsi a combattere la guerra santa, anche a costo del martirio. Inoltre, la rilevanza probatoria di tali dati assume carattere di decisività se si tiene presente che - come è stato puntualmente sottolineato nel ricorso - dalle conversazioni intercettate emerge che ME e ER, elementi di spicco dell'organizzazione, giudicavano il AK come persona pienamente affidabile e disposta ad aiutare i "fratelli", circostanza, questa, estremamente significativa per il fatto che l'aiuto richiesto all'imputato consisteva in attività illecite per le quali doveva essere elusa la sorveglianza delle autorità di polizia. Ne segue che l'apparato argomentativo della motivazione non può non considerarsi inficiato da manifeste fratture logiche e in totale distonia con risultanze processuali di rilevante significato probatorio.
6.2. - La sentenza impugnata merita di essere censurata anche nella parte in cui sono state valutate le risultanze probatorie riguardanti le attività del gruppo NS Al SL, che gestiva i campi nei quali venivano addestrati i volontari provenienti dall'Europa. Si è già visto che - contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nel suo ricorso - l'accertamento della finalità di terrorismo non può fondarsi sulla sola circostanza che detta associazione è stata inserita nelle liste dei "sospetti" o "interdetti" dirette a contrastare le organizzazioni terroristiche sul piano finanziario (v. 5.1.).
La Corte territoriale ha correttamente considerato utilizzabili gli elementi di prova acquisiti tramite la rogatoria norvegese e ha esaminato le dichiarazioni rese da persone che avevano aderito ad NS Al SL, fondata dal mullah KA nel dicembre 2001, ritenendo che l'associazione "avesse ufficialmente la struttura di una vera e propria organizzazione combattente islamica, con propri campi di addestramento dove venivano istruiti i volontari all'uso delle armi e a combattere, ma è assai probabile che all'interno della stessa organizzazione vi fossero consistenti frange favorevoli a praticare, almeno in certe situazioni, anche il terrorismo per raggiungere i risultati politici che l'organizzazione si proponeva". A fronte di così eloquenti dati probatori, che avrebbero dovuto formare oggetto di una disamina approfondita e congruamente argomentata, riescono difficilmente comprensibili le ragioni che hanno indotto a svalutarne l'importanza per il motivo che esse "si riferiscono ad episodi avvenuti in contesti del tutto diversi, anche temporalmente, dai fatti di cui al presente processo, perché si parla di episodi accaduti nella guerra interna che NS Al SL aveva condotto nel Kurdistan contro il P.U.K. e non di quanto accadeva nei campi di addestramento, quando i volontari giunti da varie parti del mondo si preparavano a respingere quella che consideravano un'invasione di uno Stato arabo". Le argomentazioni della sentenza impugnata risultano, sul punto, scarsamente plausibili e per nulla convincenti, dato che la Corte di merito non si è affatto chiesta se fosse ragionevole escludere che NS Al SL intendesse seguire, anche nella lotta contro l'invasione dell'Iraq, lo stesso metodo terroristico largamente praticato in altre situazioni di conflitto.
6.3. - Dopo avere elencato gli antecedenti politici dell'intervento in Iraq degli Stati Uniti e dei loro alleati, la Corte territoriale ha ritenuto di potere escludere l'esistenza della finalità di terrorismo internazionale, necessaria per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p., affermando che "durante tutto il periodo delle operazioni belliche vere e proprie (20 marzo - 1 maggio 2003) e fino all'inizio dell'agosto 2003 non si è verificato di fatto alcun attentato terroristico (nel senso sopra indicato) in Iraq, anche se fin dai primi giorni della guerra sono entrati in azione kamikaze contro obiettivi militari e le autorità irachene avevano diffidato gli americani dall'avvicinarsi a Bagdad, perché sarebbero stati pronti quattromila kamikaze". Da tali fatti - ritenuti notori e, quindi, "assumibili senza bisogno di una specifica prova" - nella sentenza impugnata è stata tratta la conseguenza che agli imputati non sono riferibili attività punibili a norma dell'art. 270 bis c.p., dato che le loro condotte di agevolazione del trasferimento in Siria e, poi, in Iraq dei volontari musulmani sono state poste in essere soprattutto nel febbraio e marzo 2003, mentre gli attentati terroristici hanno avuto inizio a partire dall'agosto 2003.
Tali argomentazioni non sono condivisibili per più ragioni. Va segnalato, in primo luogo, un non appropriato uso della nozione di fatto notorio. L'uso di tale categoria, a fini probatori in materia di terrorismo internazionale, è presente anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di chiarire che sono fatti notori quelli che, in quanto noti alla generalità dei cittadini, devono ritenersi conosciuti anche dal giudice senza necessità di uno specifico accertamento, ritenendo - in relazione alla peculiarità della fattispecie esaminata - che la storia recente dell'Algeria e le azioni di un gruppo terroristico di quel Paese debbano essere considerati fatti rientranti nel notorio, da valutarsi, nella società moderna, non più limitatamente a un ristretto ambito locale, ma in modo da comprendere quei fatti eclatanti, verificatisi anche in altri paesi, che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza (Cass., Sez. 2^, 9 febbraio 2005, P.M. in proc. Gasry ed altri, rv. 231258).
Sul tema del notorio, e in particolare su quello relativo a fatti di terrorismo internazionale, è opportuno, però, precisare che il giudice ha il dovere di procedere, con rigorosa cautela e prudenza, al controllo della effettiva riconducibilità del fatto nel consolidato patrimonio di conoscenze comuni alla intera collettività, assicurando che sia esclusa la possibilità di acquisizioni probatorie al di fuori del contraddittorio dibattimentale.
Infatti, l'assenza di tale doveroso controllo da origine al rischio che si introducano nel giudizio inammissibili "scorciatoie" probatorie attraverso le quali - senza il vaglio della normale dialettica processuale - circostanze fattuali, non controllate e non controllabili, possono reputarsi dimostrate per il solo fatto di essere state reiteratamente diffuse dai mezzi di comunicazione di massa. E per i fatti di terrorismo il pericolo che l'uso non corretto del notorio possa determinare l'alterazione delle regole del processo e l'inquinamento delle fonti di conoscenza giudiziale appare ancora più consistente se si tiene presente l'indubbia incidenza che, in una situazione di guerra, è esplicata dalla propaganda delle forze in conflitto e dall'influenza di queste sui flussi e sui contenuti delle informazioni in base a criteri di convenienza politica e militare.
Nella sentenza impugnata è mancato il controllo sulla reale notorietà dei fatti relativi all'assenza di azioni terroristiche compiute nei primi mesi delle operazioni militari in Iraq: di talché, prescindendo da quanto verrà subito dopo precisato sulla non decisiva rilevanza di condotte terroristiche in atto nel periodo indicato nei capi di imputazione, non può considerarsi affatto dimostrata, senza necessità di alcun accertamento, la schematica e rigida datazione cronologica sull'inizio degli attentati che hanno colpito anche la popolazione civile.
6.4. - La ratio decidendi seguita dalla Corte di merito è viziata, inoltre, dall'errore di diritto di avere ritenuto che nei confronti degli imputati la configurabilità della finalità di terrorismo internazionale dipendesse, in modo decisivo, dall'inizio degli attentati diretti contro la popolazione civile.
A quest'ultimo riguardo è stato già chiarito che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica dei civili, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (v. 4.1.). Ne segue che l'indagine sulla finalità di terrorismo internazionale non avrebbe potuto esaurirsi nell'accertamento della natura militare dell'obiettivo delle condotte violente, ma avrebbe dovuto essere estesa alla verifica della contemporanea causazione, in pregiudizio di civili, di danni gravi alla vita e all'incolumità verificatisi in situazioni tali da farli risultare certi ed immancabili per la natura delle stesse condotte, per i mezzi impiegati e per le specifiche condizioni concrete. Un ulteriore vizio logico e giuridico della motivazione della sentenza impugnata è riscontrabile nel punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità degli imputati fosse giustificata dal fatto che le condotte oggetto del presente processo sono state realizzate prima che in Iraq iniziassero gli attentati terroristici a mezzo di autobombe e di kamikaze. Da simile opinione traspare l'erronea concezione della natura e degli elementi costitutivi del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p., in quanto lascia intendere che per il perfezionamento della fattispecie sia indispensabile l'esecuzione dei reati fine e non tiene conto che per l'integrazione del reato è sufficiente la creazione di una idonea struttura associativa con un programma qualificato dalla finalità di terrorismo internazionale, indipendentemente dal successivo compimento effettivo delle azioni criminose programmate.
Pertanto, alla stregua dei risultati probatori da utilizzare per la verifica dei rapporti degli imputati con NS Al SL, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se costoro fossero in diretto collegamento con tale associazione ovvero se si trovassero in una situazione di concorso esterno nel reato associativo: con l'ulteriore accertamento, nell'uno e nell'altro caso, diretta a verificare la loro consapevolezza che NS Al SL perseguiva un programma in cui era anche previsto il ricorso ad attentati terroristici, tenendo presente altresì che azioni di tale genere erano state già attuate in Kurdistan prima ancora delle vicende belliche irachene. Sotto quest'ultimo profilo, attinente all'elemento psicologico del reato contestato al capo 1, va rimarcata l'assenza di adeguate argomentazioni atte a sostenere il convincimento della Corte, in quanto questa ha escluso apoditticamente che gli imputati abbiano agito con dolo, senza approfondire la questione relativa alla loro conoscenza dei metodi di lotta e delle finalità dell'associazione a vantaggio della quale hanno posto in essere le condotte contestate ai capi 2 e 3.
7. - In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare il compendio probatorio e, applicando i principi di diritto sopra enunciati, dovrà stabilire se i tre imputati debbano considerarsi responsabili del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p. a titolo di partecipazione ovvero di concorso esterno.
La pronuncia di annullamento deve essere limitata al solo delitto contestato al capo 1, dal momento che il Procuratore Generale di Milano, pur avendo premesso che la sua impugnazione concerneva tutti i capi della sentenza, non ha, poi, precisato alcun motivo di gravame relativamente alle restanti imputazioni e ai punti riguardanti l'omessa applicazione della circostanza aggravante di cui alla L. n.15 del 1980, art.
1. Dal disposto annullamento consegue che, in caso di condanna nel giudizio di rinvio per l'imputazione al capo 1, le pene inflitte per i reati ai capi 2 e 3 dovranno essere rideterminate nell'ipotesi di ritenuta continuazione con il più grave reato associativo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudeo ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello d. Milano, limitatamente al reato di cui al capo 1.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007