Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2007, n. 24743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24743 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/04/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1458
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 045948/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR AU, N. IL 10/07/1964;
avverso ORDINANZA del 09/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, (conformi). OSSERVA
Il difensore di PR IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna irrevocabile all'ergastolo per omicidio, inflittagli il 20.8.1991 dalla Corte d'Assise di Salerno. Con il gravame viene denunciata la violazione dell'art. 630 c.p.p., lett. c), art. 631 c.p.p., art. 634 c.p.p., comma 2, e art. 127 c.p.p.. Rappresenta il ricorrente che nel giudizio il coimputato LO MO, capo del gruppo camorristico cui veniva fatto risalire il delitto, si era dissociato dal contesto criminale, ammettendo le proprie responsabilità ma rifiutando di fornire notizie su quelle altrui. In seguito aveva però di sua iniziativa, con lettera diretta al difensore, scagionato il PR;
tali dichiarazioni erano state confermate in sede di investigazioni difensive. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, le dichiarazioni del MO non costituivano elemento già valutato nel giudizio. La decisione era comunque irrituale perché non assunta in contraddittorio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., pur avendo effettuato una delibazione anticipatoria dell'esito della revisione. Quest'ultima doglianza, logicamente preliminare, è infondata. Va infatti ritenuto, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 1^, 25.1/21.4.2005, Di Pierro ed altro;
30.3/20.7.2005, Pagano;
Sez. 5^, 6.5/11.6.1999, Percoco;
Sez. 6^, 3.11. 2004/11-2.2005, Ferriero;
contra Sez. 3^, 22.1/11.3.2003, Piro), che la previsione del rilievo "anche di ufficio" dell'inammissibilità, l'assenza di rinvii all'art. 127 c.p.p. e la natura di mezzo di impugnazione (seppure straordinario) della revisione - che implica l'estensione ad essa della regola stabilita dall'art. 591 c.p.p., comma 2, - consentano di emettere la declaratoria di cui all'art. 634 c.p.p. anche "de plano". È invece fondato ("sub specie" di motivazione meramente apparente) l'altro motivo di gravame. Il provvedimento impugnato - manoscritto e di non agevole lettura - osserva che "le dichiarazioni di MO LO non concretano di per sè, ne' nel contesto del materiale probatorio già acquisito il carattere di novità previsto dall'art.630 c.p.p., lett. c) giacché comporterebbero in realtà la reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ed emergenze oggettivi già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni" (non dichiarazioni, come ha letto il ricorrente) "già constatate". Il senso che se ne può trarre è che la situazione accertata giudizialmente non può essere scalfita da "apprezzamenti critici" del dichiarante;
ciò non ha alcuna attinenza con i motivi di revisione, che si fondano non su valutazioni del preesistente quadro probatorio, ma su dati rappresentativi mai prima esternati ed esaminati. È da notare che l'ordinanza impugnata non ha inteso applicare il principio secondo il quale la dichiarazione liberatoria di un coimputato (o soggetto da sentire ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.), dovendo essere valutata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, non costituisce, da sola, prova nuova agli effetti della richiesta di revisione, ma soltanto elemento probatorio da integrare con quelli confermativi (cfr. Cass., Sez. 1^, 8.4/25.5.1994, D'Agostino;
2.5/18.6.1996, D'Agostino; 10/29.3.2004, De Vitis;
Sez. 2^, 28.10/15.12.2003, Mencaroni;
Sez. 6^, 1.12.1999/9.3.2000, Rapisarda);
nè vi è stata alcuna valutazione circa l'eventuale esistenza di siffatti dati di conferma.
Il provvedimento impugnato va perciò annullato e gli atti vanno rimessi alla Corte territoriale competente secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., per nuovo esame circa l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di revisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sulla richiesta di revisione alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007