Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2007, n. 24743
CASS
Sentenza 4 aprile 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.

Commentario1

  • 1La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove prove
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2007, n. 24743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24743
Data del deposito : 4 aprile 2007

Testo completo