Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Il dolo eventuale sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle; il dolo è invece diretto nel caso in cui vi sia la probabilità della verificazione di tali conseguenze, e ciò nonostante l'agente ponga in essere la condotta. (Fattispecie in cui, nel corso di una rapina, uno dei rapinatori, per sottrarsi alla cattura, esplose, da una distanza di pochi metri, più colpi d'arma da fuoco in direzione dell'agente di polizia che lo inseguiva, che non rimase colpito soltanto per la concitazione del momento e perchè ebbe la prontezza di gettarsi per terra e schivare così i proiettili).
Commentari • 2
- 1. Omicidio stradale: ecco cosa cambiaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 3 novembre 2015
- 2. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 18 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2006, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1317
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 10686/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI CH, N. IL 21/11/1949;
2) UT NC, N. IL 04/05/1954;
3) ZZ AZ, N. IL 25/10/1952;
4) CA RE, N. IL 09/09/1949;
5) TO NO, N. IL 17/03/1946;
6) TR IU, N. IL 25/10/1952;
7) UM EN, N. IL 20/05/1954;
avverso SENTENZA del 05/05/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO.
Udito il S. Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO IO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi FU V., SI G., ZZ P. e SC M., l'annullamento senza rinvio sulla pena per CC R., il rigetto dei ricorsi DE L. e PU F.;
uditi i difensori Avv.ti MATTEI (per SC M.), DE CAPRIO (per ZZ P.), RONCO (per CC R.), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
FO (per PU F., nonché in sostituzione LLAvv. GABRI per DE L.), che ha concluso per la declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 10, 11, 12, 13 e 14, per effetto del novellato art. 158 c.p., e per l'accoglimento, comunque, dei ricorsi.
FATTO
Gli imputati di cui in epigrafe vennero chiamati a rispondere:
DE AN:
- dei seguenti reati di cui al capo 10:
A)- concorso in rapina aggravata da armi, travisamento e riunione di più persone (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3) in danno LLAgenzia n. 4 di Asti della Cassa di Risparmio di Asti;
B)- concorso in detenzione e porto di armi finalizzato al delitto di cui al capo che precede (art. 110 c.p., art. 81 cp., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14);
C)- concorso in furto di autovettura aggravato dalla finalizzazione al delitto di cui al capo A, dal mezzo fraudolento e dalla esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7);
SC HE e DE AN:
- del delitto, di cui al capo 11, di Concorso in rapina aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 61 c.p., n.7) in danno LLAgenzia di Cavaglià della Cassa di Risparmio di
Biella;
PU NC:
- del delitto, di cui al capo 12, di concorso in rapina continuata aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 7) in danno LLAgenzia di Querceta
della Cassa di Risparmio di Lucca e della guardia giurata Pecorini IN;
- del delitto, di cui al capo 13, di concorso in rapina aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 61 c.p., n.7) in danno LLAgenzia di Lavello della Banca di Lucania;
- del delitto, di cui al capo 14, di concorso in rapina continuata aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 7) in danno LLAgenzia di Lido di
Camaiore della Cassa di Risparmio di Lucca e della guardia giurata EL IO;
DE AN, CC EN, PU NC:
- dei delitti, di cui al capo 15, di concorso in rapina aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 61 c.p., n.7) in danno della Gioielleria Bucherer, e di concorso in tentato omicidio degli agenti operanti EU e Wyssmann, finalizzato al conseguimento LLimpunità dal delitto di rapina (artt. 110, 56, 575 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2). ZZ RA:
- dei seguenti reati di cui al capo 18:
A)- concorso in rapina continuata aggravata da armi, travisamento, riunione di più persone e danno di rilevante entità (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 61 c.p., n. 7, art. 81 cpv. c.p.) in danno della Banca di Credito e Commercio SA (BCC), sita a Lugano (CH) AR e di NI UI;
B)- concorso in detenzione e porto di armi anche da guerra, finalizzato al delitto di cui al capo che precede (art. 110 c.p., art. 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14, L. n. 110 del 1975, art. 3);
C)- concorso in furto di autovettura aggravato dalla finalizzazione al delitto di cui al capo A, dal mezzo fraudolento e dalla esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7);
SI PP:
- del delitto, di cui al capo 28, lett. D, di ricettazione di 15 chili di oro (art. 648 c.p.). FU IN:
- del delitto di concorso in estorsione aggravata dalla riunione di più persone, dall'avvalimento delle condizioni ex art. 416 bis c.p. e dal fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, commessa in danno di VI CO (art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 1, D.L. n. 152 del 1991, art. 7).
Con sentenza del 10.06.2002 il Tribunale di Torino dichiarava i predetti imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene di legge, previo riconoscimento al CC R. LLattenuante prevalente di cui all'art. 116 cpv. c.p., e fatta eccezione, quanto al DE L., del reato sub B) del capo 10, dichiarato estinto per prescrizione.
Su appello dei prevenuti, con sentenza del 05.05.2004 la Corte d'appello di Torino: - applicava al FU V. e al SI G. una pena concordata;
- dichiarava estinto per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, il delitto di rapina ascritto al CC R., al quale riduceva altresì la pena per il tentato omicidio previa esclusione LLaggravante di cui all'art.61 c.p., n. 2; - riduceva le pene al SC M., al PU F. e al
ZZ P.; - rideterminava la pena per il DE L. previo riconoscimento della continuazione con fatti precedentemente decisi. Propongono ricorso tutti i predetti imputati.
SI deduce che l'impugnata sentenza è carente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
FU V. deduce vari motivi.
CC R. denuncia:
1)- il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al delitto di tentato omicidio, a nulla potendo valere neppure il richiamo, contenuto in sentenza, all'art. 116 c.p., non menzionato nel capo di imputazione;
2)- l'incompatibilità del tentativo di omicidio col dolo eventuale ritenuto dal secondo giudice;
3)- la mancata valutazione sulla decisività dei riscontri individualizzanti alla chiamata LLLB;
4)- l'erroneità del calcolo della pena.
DE L., oltre ad altri rilievi, deduce, in via pregiudiziale, che tutte le notifiche effettuate per il giudizio di appello, dagli atti preliminari all'estratto della sentenza, sono state effettuate al difensore a sensi LLart. 165 c.p. senza la sussistenza dei presupposti della latitanza o LLevasione.
ZZ P. deduce:
1)- il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine ai reati di cui alla lett. A) del capo 18;
2)- il vizio di motivazione sulla ritenuta sua responsabilità concorsuale per il reato di cui alla lett. B) del capo 18;
3)- il vizio di motivazione sulla ritenuta sua responsabilità concorsuale per il reato di cui alla lett. C) del capo 18;
4)- il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
PU F. deduce:
- quanto al capo 12, l'inidoneità delle dichiarazioni del Di NN a costituire valido riscontro alla già incerta versione accusatoria LLLB, in quanto rese "de relato" da fonte indicata solo in modo ipotetico e alternativo nel PU F., che ha negato, o nello stesso LB, nel qual caso si avrebbe circolarità della chiamata;
- quanto al capo 13, la non riferibilità all'illecito del ricorrente della ritenuta convergenza fra le dichiarazioni di LB e Di NN (presentanti fra di loro rilevanti punti di divergenza) e le dichiarazioni dei testi Di IO e NE;
- quanto al capo 14, il travisamento delle spiegazioni date dal chiamante in correità Di NN in ordine al denunciato ritardo della chiamata stessa;
- quanto al capo 15: - il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia in ordine alla rapina, non definita nei termini essenziali prima LLarrivo in Svizzera, sia, e quanto meno, in ordine al successivo tentato omicidio, non bastando all'uopo il riconosciuto vincolo della continuazione con la rapina;
- il mancato riscontro alla chiamata LLLB in ordine alla rapina;
- l'inaccettabile affermazione della responsabilità concorsuale del ricorrente per il tentato omicidio sulla base di una generica e astratta prevedibilità LLevento ulteriore;
- l'insufficiente prova LLanimus necandi LLLB alla stregua della direzione e del numero dei colpi esplosi;
- l'illegittimo diniego, quanto al tentato omicidio, LLipotesi attenuata di cui all'art. 116 cpv. c.p.;
- l'illegittimo e immotivato diniego delle attenuanti generiche. SC M. deduce:
1)- l'inidoneità del riscontro indiretto del VI D., circolare e insicuro nella indicazione della fonte, alle dichiarazioni del collaborante LB;
2)- il vizio di motivazione, stanti:
a)- l'incoerente utilizzo dei precedenti per la valutazione di attendibilità dei collaboranti;
b)- l'indebita svalorizzazione degli scagionanti risultati delle acquisite intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento;
c)- il disinvolto superamento delle incongruenze presenti nelle dichiarazioni LLLB;
d)- la svalorizzazione della smentita di un'altra chiamata in correità originariamente effettuata nei suoi confronti dall'LB;
e)- la scarsa credibilità del VI D., rivelata dall'episodio relativo alla scusa del film, rimasto privo di qualsiasi conferma;
f)- l'indebita svalutazione delle dichiarazioni del maresciallo RD;
3)- l'ingiustificato diniego LLattenuante d cui all'art. 114 c.p.. Con motivi nuovi la difesa del SC M. ha ripreso, corredandoli con ulteriori specificazioni, alcuni dei motivi già proposti nel ricorso.
DIRITTO
Il ricorso del SI G. (che denuncia la carenza LLimpugnata sentenza in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche) è inammissibile, in quanto l'imputato che abbia proposto una determinata definizione della pena, rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione a norma LLart. 599 c.p.p., comma 4, non può dolersi della entità della pena da lui stesso sollecitata, ne' della mancata concessione di attenuanti (dovendosi nella sua proposta ritenere compresa la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio). Anche il ricorso del FU V. è inammissibile, per avervi il ricorrente rinunciato.
Alla inammissibilità dei suddetti ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, stanti i motivi LLinammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00. Quanto al ricorso del DE L., il dedotto motivo pregiudiziale inerente al vizio di notifica è fondato (con conseguente assorbimento degli altri motivi). La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (e degli atti successivi) è stata infatti effettuata a tale imputato - rimasto contumace - ai sensi LLart. 165 c.p.p., laddove lo stesso, in relazione al presente procedimento, non risultava ne' latitante ne' evaso, ma libero (come indicato anche nell'epigrafe della sentenza impugnata). La notifica stessa è pertanto nulla e tale nullità, avendo inciso direttamente sulla vocatio in judicium LLimputato (che era in effetti evaso in relazione ad altro procedimento in data 15.08.2003), non può non essere equiparata all'omissione della citazione e avere, quindi, carattere assoluto e insanabile ex artt. 178 e 179 c.p.p. (cfr. Cass. SS. UU. nn. 17179 del 2002 e 119 del 2005 e Cass. 5^ n. 15229 del 2005), con inevitabile riverbero su tutti gli atti processuali, sino all'impugnata sentenza, che deve, di conseguenza, essere annullata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Passando ad esaminare il ricorso del CC R., si rileva quanto segue.
Non sussiste il lamentato difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Premesso, invero, che, in relazione al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento, con la conseguenza che, a questo fine, è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte LLazione o LLomissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (v., fra le altre, Cass. 06.05.2003, Viti) e anche se posta in essere solo da alcuni dei concorrenti (v., fra le altre, Cass. 10.04.2003, Dattilo), rilevasi che la Corte di merito ha evidenziato in maniera chiara e convincente (sulla base delle dichiarazioni LLLB, riscontrate dal comportamento stesso dei correi) come la preparazione della rapina di cui al capo 15 venne concordata negli elementi essenziali in Italia e come, essendo stato preordinato di eseguire detto delitto con armi, fosse stato sicuramente messo in conto sin dall'origine di utilizzare dette armi per il buon esito del colpo e/o per il conseguimento LLimpunità, col che si è certamente integrato quel minimum di elemento psicologico utile a collegare al territorio italiano, agli effetti di cui all'art. 6 c.p., anche il delitto di tentato omicidio conseguente alla rapina. Circa la dedotta incompatibilità del tentativo di omicidio col dolo eventuale ritenuto dal secondo giudice, deve osservarsi che - indipendentemente dalla soluzione del problema giuridico sollevato (risolto per vero nel senso della compatibilità dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. 18 giugno 1983, n. 6309, Basile, rv. 159.823)- dalla ricostruzione della fattispecie concreta compiuta in sede di merito emerge, al di là delle espressioni adoperate in sentenza, la sussistenza del dolo diretto e non di quello eventuale. Va premesso, invero, che - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 12 ottobre 1993, n. 748, Cassata, rv. 195.804) - i livelli crescenti della volontà dolosa vanno dal dolo eventuale (in cui vi è la sola accettazione del rischio LLevento), al dolo diretto (in cui l'evento è accettato perché altamente probabile o certo), al dolo intenzionale (quando l'evento è perseguito come scopo finale), e che, in particolare, il dolo eventuale sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle, laddove, allorché si entra nel campo della probabilità, specie quando la realizzazione del fatto si presenti all'agente come altamente probabile, non si può ritenere che il colpevole si limiti ad accettare il rischio LLevento, ma accettando l'evento lo vuole, sicché versa in dolo diretto e non eventuale.
Ciò chiarito, rilevasi che nella specie risulta dalla sentenza della Corte di appello (basata sulle convergenti dichiarazioni LLLB e del teste EU) che il primo dei colpi sparati dall'LB verso la persona LLAgente EU, che lo inseguiva, fu esploso a una distanza di pochi metri e indirizzato precisamente contro di lui, e non raggiunse il bersaglio solo per la concitazione del momento e perché l'agente, con prontezza di riflessi, si buttò subito a terra. Tale dinamica dei fatti rende chiaro che l'LB aveva deciso di evitate comunque la cattura, anche uccidendo l'inseguitore. La direzione del colpo e la distanza ravvicinata facevano apparire estremamente probabile l'uccisione della persona contro la quale l'azione era diretta, che nella specie si è fortunosamente salvata. Essendo l'evento altamente probabile, l'LB non si è limitato ad accettare il rischio del suo verificarsi, ma l'ha voluto. Pertanto, la situazione di fatto quale ritenuta dalla Corte di merito è di dolo diretto, e in tal senso va qualificato l'elemento soggettivo del tentativo di omicidio in esame (v. in senso conforme, in relazione a una fattispecie assai simile, Cass. SS.UU. 14.02.1996, Mete).
Circa gli elementi probatori a carico del CC R., l'impugnata sentenza li ha logicamente individuati nella chiamata LLLB e nei riscontri documentali sulla presenza LLimputato in Svizzera, nonché nelle dichiarazioni (confermative in generale della versione dei fatti offerta dall'LB) di IC, RU e VI D.. Fondato è invece il motivo formulato dal CC R. circa l'erroneità del calcolo della pena.
Premesso invero che la Corte di Merito ha esplicitamente inteso irrogare al CC R. la pena nel minimo, essa è partita dalla pena base di anni otto, non avvedendosi che, per effetto LLesclusione LLaggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, la pena minima di partenza per il tentato omicidio è di anni sette (21 meno due terzi), che, per la diminuzione (di un terzo) per effetto LLart. 116 cpv. c.p., deve scendere ad anni quattro e mesi otto, da ridurre infine, ex art. 62 bis c.p., ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti del CC R. limitatamente alla pena nel senso su descritto.
In ordine al ricorso del ZZ P. si osserva quanto segue. Non sussiste il lamentato difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Richiamata, invero, la già esposta teoria LLubiquità (v. sopra in sede di esame del primo motivo del ricorso del CC), rilevasi che la sentenza impugnata ha chiarito con precisione (senza ricevere efficaci contestazioni sul punto) come, alla stregua delle stesse ammissioni scritte del prevenuto, una parte LLattività preparatoria dei delitti di cui alla lett. A del capo 18 si svolse sicuramente in territorio italiano, il che già basta a radicare la giurisdizione italiana a sensi LLart. 6 c.p.. Per quanto concerne i reati di cui alle lett. B) e C) del capo 18, la ritenuta responsabilità concorsuale del prevenuto è stata logicamente basata nella sentenza impugnata (solo genericamente contestata al riguardo) sulle dichiarazioni LLLB (accuratamente esaminate e valutate, pur nelle sue parti più critiche), trovanti generale riscontro, quanto alle persone coinvolte nella grave vicenda criminosa, nelle dichiarazioni del NI, e, quanto alle specifiche modalità inerenti i suddetti reati, in alcune ammissioni del Calcagno, nonché (per il reato sub B) nelle affermazioni del VI D. e (per il reato sub C) in esiti di indagini della Polizia svizzera.
Circa, infine, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, l'impugnata sentenza ha dato ampio e logico conto delle proprie scelte (valutando in particolare in modo compiuto e argomentatamente riduttivo la "confessione" resa dall'imputato nel suo memoriale), senza incorrere in vizi rilevabili in questa sede. Passando ad esaminare il ricorso del PU F., si osserva quanto segue.
La responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo 12 è stata logicamente basata dalla sentenza impugnata sulle dichiarazioni LLLB, di cui è stata vagliata l'intrinseca attendibilità, e sul riscontro costituito dalle dichiarazioni "de relato" del Di NN. La validità di tale riscontro non può essere esclusa dal fatto che egli sta stato incerto nella indicazione della fonte della sua conoscenza, in quanto egli non ha avuto al riguardo atteggiamenti elusivi (v. sul punto Cass. 24.09.1996, Nocchiero 13.06.1997, Cannavo;
30.06.1999, Santoro) ma ha offerto un'alternativa precisa:
PU F. o LB. E non può essere esclusa neppure dalla circostanza che il primo di tali soggetti abbia smentito la dichiarazione, essendo ciò connaturale alla sua qualità di diretto accusato (Cass. 22.09.1998, Trovato;
26.02.2004, Alampi), o che il secondo, chiamante principale, costituirebbe una fonte determinativa di "circolarità" vanificatrice del riscontro, posto che tale vizio non si verifica quando - come nel caso di specie, giusta la non illogica ricostruzione compiuta in sede di merito - la confidenza sia stata ricevuta in un contesto tale da escludere l'ipotizzabitità di collusioni (Cass., 30.06.1993, Tornese). La responsabilità del PU F. per il reato di cui al capo 13 è stata logicamente basata dalla sentenza impugnata sulle dichiarazioni LLLB e del Di NN, di cui è stata argomentatamente ritenuta essenziale la convergenza LLaccusa nei confronti del PU F., indipendentemente da talune difformità, ragionevolmente spiegate dalla Corte di merito, circa il preciso ruolo giocato nell'occasione dal chiamato.
In ordine al reato di cui al Capo 14, la responsabilità del PU F. è stata logicamente affermata dalla sentenza impugnata sulla base delle convergenti dichiarazioni LLLB, del Di NN e del Tirletti;
ne' la concludenza di tale apparato probatorio può ritenersi compromessa da qualche incertezza avuta dal Di NN nel corso del suo primo interrogatorio: incertezza dubbia e comunque spiegabile, secondo l'analitica disamina condotta dalla Corte territoriale.
Per quanto concerne i delitti di cui al capo 15, l'infondatezza delle eccezioni relative al difetto di giurisdizione del giudice italiano e all'insufficiente prova LLanimus necandi LLLB è stata già illustrata in sede di esame del ricorso del CC R.. Quanto al personale coinvolgimento del PU F. nella rapina, lo stesso è stato logicamente fondato nella sentenza impugnata sulle dichiarazioni LLLB e sui riscontri costituiti dalle dichiarazioni del IC e del RU.
La responsabilità concorsuale del ricorrente per il tentato omicidio, senza l'attenuazione di cui all'art. 116 cpv. c.p., è stata poi correttamente ritenuta dalla Corte di merito sulla base del fatto che egli partecipò armato alla rapina e fruì, pur non facendo diretto uso LLarma (per ragioni assolutamente non collegabili a un dissenso in merito, come ben si chiarisce nella sentenza impugnata) della successiva reazione armata dei complici (logico e preventivato sviluppo della rapina stessa), così condividendone pienamente, sotto il profilo del dolo, e non a mero titolo di colpa, la condotta (cfr. in materia, tra le più recenti, Cass. 10.01.2006, P.M. in proc. Nika).
Ampiamente e logicamente motivato in sentenza è infine il diniego delle attenuanti generiche.
In relazione alle conclusioni orali assunte dalla difesa all'odierna udienza, deve altresì escludersi che, per i reati di cui ai capi 12, 13 e 14, sia decorso il termine massimo di prescrizione, ai sensi LLart. 158 c.p., come novellato dalla L. n. 351 del 2005 (nel senso LLesclusione dello spostamento della decorrenza della prescrizione stessa alla cessazione della continuazione o per tutti i reati unificati da tale vincolo). In forza, infatti, della L. n. 251 del 2005, art. 10, le nuove più favorevoli disposizioni sui termini della prescrizione non si applicano ai processi pendenti all'atto LLentrata in vigore della legge (come quello presente) in grado successivo al primo. Anche a voler del resto ritenere immediatamente applicabile la nuova versione LLart. 158 c.p., i reati suddetti non risulterebbero comunque prescritti, in forza del coordinato disposto LLart. 628 c.p., comma 3, n. 1, LLart. 61 c.p., n. 7, LLart. 63 c.p., comma 3, e del testo previgente alla L. n. 251 del 2005, LLart. 157 c.p., comma 1, n. 1, e LLart. 160 c.p., comma 3.
Il ricorso del PU F. deve, pertanto, essere rigettato. Veniamo ora al ricorso del SC M..
La responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo 11 è stata logicamente basata dalla sentenza impugnata sulle dichiarazioni LLLB, di cui è stata vagliata l'intrinseca attendibilità, e sul riscontro costituito dalle dichiarazioni de relato del VI D.. La validità di tale riscontro non può essere esclusa dal fatto che egli abbia avuto qualche incertezza nella indicazione della fonte della sua conoscenza, in quanto egli non ha avuto al riguardo atteggiamenti elusivi (v. Sul punto Cass. 24.09.1996, Nocchiero;
13.06.1997, Cannavo;
30.06.1999, Santoro) ma ha offerto un'alternativa circoscritta: LB o, al più, DE L.. Nè hanno ovviamente rilievo ostativo la mancanza di conferma da parte di quest'ultimo, connaturale alla sua qualità di diretto accusato (Cass. 22.09.1998, Trovato;
26.02.2004, Alampi), o la circostanza che il chiamante principale costituirebbe una fonte determinativa di "circolarità" vanificatrice del riscontro, posto che tale vizio non si verifica quando - come nel caso di specie, giusta la non illogica ricostruzione compiuta in sede di merito - la confidenza sia stata ricevuta in un contesto tale da escludere l'ipotizzabilità di collusioni (Cass. 30.06.1993, Tornese). Non sussistono poi i denunciati vizi di motivazione, posto che compiute e non illogiche nell'argomentazione e nei risultati applicativi (e resistenti a tutti i rilievi formulati nel ricorso e nei motivi nuovi) sono le analisi dei precedenti allegati dalla difesa (per screditare l'attendibilità dei collaboranti), delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento (apparentemente scagionanti), delle imprecisioni presenti delle dichiarazioni LLLB, dei riscontri (marginali e spiegabili) all'episodio, riferito dal VI D., circa l'incontro con la madre del Direttore Donis, delle dichiarazioni del maresciallo RD (non incompatibili con le accuse LLLB).
Logicamente motivato dalla sentenza impugnata è anche il diniego LLattenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorso del SC M. deve, pertanto, essere rigettato. Il SI G., il FU V., il SC M., il PU F. e il ZZ P. devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616, 620 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE AN e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di CC EN limitatamente alla pena, che ridetermina in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del CC R.. Dichiara inammissibili i ricorsi di SI PP e FU IN che condanna ciascuno al pagamento della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di SC HE, PU NC e ZZ RA che condanna in solido fra loro e con il SI G. e il FU V. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007