Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 2
In tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale". (Con riferimento al caso di specie, relativo ad un tentato omicidio, la Cassazione ha ritenuto che dovesse qualificarsi come dolo diretto non intenzionale - e non come dolo eventuale - l'atteggiamento psichico dell'agente che, per sottrarsi alla cattura dopo una rapina, aveva risposto al colpo di avvertimento, esploso da una guardia giurata, sparando, ad altezza d'uomo ed a breve distanza, numerosi colpi con una pistola ed attingendola ad una coscia).
Il criterio cui deve aversi riguardo per la determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdiando ZUCCONI GALLI FONSECA Preside. N. 11
1.Dot. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " LD SS " REGISTRO GENERALE
3. " GU AS " N. 1941/93
4. " PI CA "
5. " RN TE "
6. " AN CA "
7. " RU TA LO "
8. " Pierpaolo CASADEI MONTI (rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA LI n. 17.9.1968 a Busto Arsizio;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 18.11.1992. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pierpaolo Casadei Monti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per annullamento con rinvio per mancanza di motivazione riguardo al reato di tentato omicidio;
rigetto del resto.
Udito il difensore Avv. Domenico IZZO del foro di Milano. Ritenuto in fatto
CA EL, ricorrente, venne condannato alla pena di anni dodici di reclusione e lire 1.800.000 di multa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di MILANO, con sentenza 13 maggio 1992 in sede di giudizio abbreviato. I delitti per i quali fu ritenuto responsabile, sono i seguenti: - A) concorso con altra persona rimasta sconosciuta nella rapina aggravata, commessa il 4 novembre 1991 ai danni dell'Ufficio Postale di RA (artt. 110, 628 commi 1, 2 e 3, 61 n. 10 c.p.);
B) tentato omicidio in danno della guardia giurata Giuliano OT, all'indirizzo del quale esplodeva colpi di arma da fuoco, attingendolo alla gamba destra e procurandogli lesioni guarite in trentadue giorni (artt. 56, 575, 61 n. 2 c.p.); - C) concorso nel porto illegale delle armi utilizzate per la rapina e per il delitto sub B), una pistola Uberti con matricola abrasa ed una pistola Astra, entrambe qualificate come armi comuni da sparo (artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 2 c.p., 4 e 7 della legge 110 del 1975); - D) concorso nella ricettazione delle pistole sub C), prodotto di furto commesso il 20 luglio 1982 (artt. 110 e 648 c.p.); - E) concorso nella ricettazione dell'autovettura AN TH, usata per la rapina e rubata il giorno precedente 3 novembre 1991 (artt. 110, 648, 61 n. 2 c.p.); - F) tentata rapina impropria dell'autovettura Fiat Uno, appartenente alla Provincia di Milano, con violenza nei confronti del vigile urbano RL ID, che si era aggrappato al veicolo per ostacolarne la fuga, delitto commesso in RA il 4 novembre 1991 dopo la rapina sub A), (artt. 56, 628 comma 2 c.p.); - G) resistenza a pubblico ufficiale, perché nelle circostanze di cui al capo F) cercava di schiacciare contro il muro di un palazzo il vigile ID (artt. 337, 61 n. 2 c.p.); - H) lesioni personali volontarie aggravate (guaribili in due giorni) in danno del predetto vigile ID, al fine di realizzare i delitti sub F) e G), (artt. 582, 585, 576 comma1, 61 n. 2 c.p.). Fu riconosciuta la continuazione e venne ritenuto più grave il delitto di rapina sub A), per il quale fu stabilita la pena base di anni sedici di reclusione e lire 2.500.000 di multa, agli effetti dell'aumento di pena previsto dall'art. 81 comma 2 c.p. L'impugnata sentenza ha confermato integralmente tale condanna. In particolare quanto al tentato omicidio sub B), i giudici del merito hanno ritenuto che gli atti posti in essere ai danni della guardia Giuliano OT erano oggettivamente idonei ed avevano direzione con equivoca ad uccidere. E ciò, sulla base della elevata capacità offensiva delle armi usate, della posizione della vittima (a breve distanza dall'Ufficio postale, dal quale i colpi vennero esplosi), del numero dei proiettili sparati, della direzione impressa ai colpi (dall'altezza d'uomo verso la guardia, ferita alla coscia). Hanno, per contro, ritenuto non attendibili le dichiarazioni del SS, secondo cui egli non si sarebbe reso conto della presenza del OT e avrebbe sparato per intimidire, soltanto dopo avere sentito esplodere i colpi esplosi del medesimo OT.
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il G.I.P. si è limitato ad affermare l'intenzione di uccidere sulla base della direzione dei colpi.
La Corte territoriale ha ampiamente motivato, facendo adesione in punto di diritto all'opinione interpretativa secondo cui il dolo del delitto tentato è quello stesso del delitto consumato e ne ripete tutte le gradazioni, compresa quella minima del dolo eventuale, interpretazione adottata nella precedente sentenza di queste Sezioni Unite 18 giugno 1983, ric. Basile. Ha poi ritenuto sussistere nella specie il delitto tentato in quanto i rapinatori, "pur non volendo realizzare direttamente l'evento morte e pur rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un simile evento, avevano proseguito nella loro azione criminosa, accettando incondizionatamente il rischio del suo verificarsi e valutando l'evento stesso come una eventuale conseguenza della loro condotta delittuosa." Il ricorso, proposto dal difensore del SS, si articola sui motivi originari nonché su motivi aggiunti, presentati per la camera di consiglio del 24 marzo 1993. Si riassumono nell'ordine che segue. 1) Vizio di motivazione e violazione della legge penale sostanzialmente in relazione alla condanna per tentato omicidio sub B). Si deduce che l'impugnata sentenza avrebbe omesso di considerare che la guardia OT era stata attinta da un unico colpo alla coscia e che il proiettile, ritenuto, aveva subito una forte deformazione, certamente non dovuta all'impatto con i tessuti molli dell'arto (il femore era risultato indenne) ma a un precedente impatto contro la autovettura Panda in parcheggio ovvero contro il pavimento stradale;
che, pertanto, il proiettile non era stato sparato ad altezza d'uomo ma con traiettoria altro - basso;
che la guardia era nascosta dietro una colonna del portico. Conseguentemente, era mancata la dimostrazione sia dell'univocità obiettiva degli atti sia della volontà omicida, tanto nella forma diretta che in quella eventuale. In punto di diritto, si afferma che il dolo eventuale è incompatibile con il delitto tentato e che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea adesione alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria.
2) Erroneo computo della pena di continuazione per avere ritenuto il delitto di rapina sub A) più grave del tentato omicidio sub B). Se si fosse considerata la gravità del reato in riferimento alla pena edittale ed alla disciplina dell'art. 16 c.p.p., sarebbe emersa l'ovvia conclusione che il tentato omicidio è più grave della rapina perché punito con un massimo edittale di ventun anni di reclusione.
3) Il terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla ricettazione sub E), ritenuta in luogo del dedotto furto:
poiché l'autovettura AN TH era stata rubata appena il giorno precedente la rapina, doveva ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che autori del furto erano stati gli stessi rapinatori. 4) Il quarto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento di fatto, con riguardo ai capi F), G), e H). La Corte territoriale non avrebbe considerato che l'autovettura dei vigili, "condotta dal SS, in fuga e con a bordo attaccata una guardia giurata, era stata attinta, da subito, da un proiettile esploso da un'altra guardia e che, quindi, il controllo dell'auto era difficile", per cui gli "sbandamenti" di detta autovettura non avrebbero potuti essere attribuiti alla volontà del ricorrente, bensì alla "difficile manovrabilità" del veicolo, a trazione anteriore e con un solo pneumatico gonfio.
5) Con l'ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla pena, determinata in misura "prossima ai massimi edittali" senza adeguata giustificazione.
Il ricorso, assegnato alla Prima Sezione, è stato rimesso con ordinanza 24 marzo 1993 alla decisione di queste Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., essendosi rilevato che permane contrasto di giurisprudenza in ordine al problema della compatibilità fra delitto tentato e dolo eventuale.
Il Presidente Aggiunto della Suprema Corte ha assegnato il ricorso all'odierna udienza delle Sezioni Unite Penali, con decreto del 7 giugno 1993. Considerato in diritto
Il primo motivo porta nuovamente all'esame delle Sezioni Unite la questione della compatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato che le precedenti sentenze 15 dicembre 1992, ric. Cutruzzola, e 6 dicembre 1991, ric. Casu non hanno potuto risolvere. Tuttavia, la particolarità del caso richiama in via prioritaria il problema concernente i diversi gradi di intensità del dolo e consente di ridefinirne le categorie in riferimento alla volontà omicida. La sua soluzione ha grande incidenza sulla compatibilità fra il delitto tentato e quella più lieve manifestazione della volontà dolosa che è, appunto, il dolo eventuale. Ma il caso di specie troverà la sua decisione sulla esatta qualificazione dell'elemento soggettivo, come dolo diretto, talché la consequenziale questione di compatibilità del dolo eventuale non potrà essere risolta nemmeno in questa sede.
L'impugnata sentenza ha correttamente ricostruito gli elementi del fatto e le censure del ricorrente sul punto, si sostanziano in un'inammissibile richiesta di rivalutare tali elementi. Non viene in concreto indicata mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ed anche l'affermazione, secondo cui il proiettile aveva colpito il OT soltanto di rimbalzo, si risolve nella deduzione di un travisamento di fatto non consentita dall'art. 606 comma 1 lettera e) c.p.p..
Deve pertanto considerarsi definito in punto di fatto che dopo avere consumato la rapina nell'Ufficio Postale, nel contesto di una sparatoria ingaggiata unitamente a un altro rapinatore per sottrarsi alla cattura, LI SS rispose a un colpo in aria di avvertimento del OT ed esplose con una pistola Uberti 44 Magnum cinque colpi altezza d'uomo dalla distanza di pochi metri contro la guardia giurata, che venne attinta ad una coscia.
Dal punto di vista oggettivo, detta situazione di fatto è stata correttamente qualificata come idonea ed univocamente diretta a ledere o a cagionare la morte della guardia giurata, secondo l'id quod plerumque accidit.
Sotto il profilo soggettivo, poiché tutte le dette circostanze gli erano note e il SS non si era trattenuto, ciononostante, dallo sparare, la Corte del merito ne ha tratto la corretta deduzione di prova logica che sussisteva la volontà omicida, nella forma del dolo eventuale compatibile con il tentativo. E su questa qualificazione il ricorrente concorda con la sentenza impugnata, anche se, poi, l'una e l'altro ne hanno tratto opposte conclusioni in ordine a detta compatibilità.
Ma si tratta di una qualificazione erronea, che deriva, come si dirà, dalla riduzione del dolo diretto al solo dolo intenzionale, inteso come volontà specificamente mirata a realizzare l'evento tipico, in diretta attuazione del movente.
Si rinnova, così, una errata tendenza giurisprudenziale ad estendere eccessivamente la categoria del dolo eventuale, che si manifesta, da una parte, comprendendovi, come nella specie, tutti gli atteggiamenti psichici caratterizzati dalla volontà dell'evento, certo o altamente probabile, ed escludendo la sola intenzione di perseguire l'evento. Dall'altra, si invoca il dolo eventuale come scappatoia per evitare difficoltà nell'accertamento e nella motivazione della volontà omicida (su di che cfr. S.U. 15 dicembre 1992, ric. Cutruzzola, cit.). Il tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale richiede, per la sussistenza del dolo di cui all'art. 43 comma 1 c.p., (non soltanto la previsione ma anche) la volontà
dell'evento; afferma, inoltre, che la forma più tenue della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dall'accettazione volontaristica di tale rischio.
Partendo da questa forma più tenue, l'osservazione della realtà psicologica, sottesa all'amplissima casistica giurisprudenziale, ha consentito di individuare e classificare livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o misero la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento che ritiene altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e potrà, altresì, distinguersi fra un evento voluto, come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, e un evento perseguito come scopo finale.
La qualificazione di dolo eventuale è attribuita dalla giurisprudenza prevalente e dalla dottrina, soltanto al primo caso dell'accettazione del rischio. In tutti gli altri casi, la qualificazione è quella del dolo diretto (cfr. S.U. 6 dicembre 1991, ric. Casu, cit.) e quando l'evento è perseguito come scopo finale, la qualificazione è quella del dolo intenzionale. Nel fare applicazione delle richiamate categorie ai delitti di omicidio, consumato o tentato, è stato giustamente rilevato che vi sono casi ricorrenti, di uso delle armi per sottrarsi alla reazione della vittima di un reato precedentemente commesso, ovvero per sottrarsi all'inseguimento della polizia, in cui il tipo di arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la zona del corpo attinta fanno ritenere come certo altamente probabile il verificarsi di eventi lesivi o mortali, accanto a quello primariamente perseguito dell'intimidazione del soggetto reagente ovvero accanto a quello primariamente perseguito dell'intimidazione del soggetto reaggente ovvero accanto a quello di costringere l'inseguitore a fermarsi per desistere. E si richiama, altresì, il caso di scuola di colui che incendia un edificio per riscuotere fraudolentemente il prezzo dell'assicurazione, pur spendo che all'interno dell'edificio stesso abita un paralitico, poi fortunosamente salvato.
In questi casi, che maggiormente evidenziano l'esigenza repressiva, sarebbe ingenuo parlare di mera accettazione del rischio e di dolo eventuale, essendo evidenti gli estremi dell'accettazione di eventi certi o altamente probabili e quindi della volontà di essi, ovvero gli estremi della volontà, sia pure strumentale a un fine ulteriore, di perseguire l'evento, che connotano il dolo diretto in entrambi i casi.
Su questa linea si colloca la concorde e recente giurisprudenza di questa Corte, anche quella che ritiene l'incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo.
S.U. 18 giugno 1983, ric. Basile, riv. 159825, ha risolto in senso positivo, ma con successivo contrasto come è noto, la questione della compatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato. La questione, tuttavia, è stata affrontata come subordinata, perché in via principale le S.U. hanno affermato che i giudici del merito avevano correttamente ritenuto sussistere il dolo diretto e il tentato omicidio e non il dolo eventuale, prospettato nel ricorso. Il caso è quello di un agricoltore il quale aveva detto a un individuo, colto mentre tagliava la recinzione del suo podere, che lo aveva riconosciuto. L'individuo, identificato nel ricorrente, si era voltato di scatto e aveva sparato un colpo d'arma da fuoco contro l'agricoltore, attingendolo alla regione sterno - cleido - mastoidea (del collo). La Corte d'appello aveva osservato che "la micidialità dell'arma, la breve distanza, la zona del corpo colpita ... sono circostanze che rivelano un'indubbia volontà omicida, sorretta da dolo d'impeto, per quanto riguarda il modo d'insorgere nell'animo dell'agente, e diretto per quanto riguarda la qualità". S.U. 6 dicembre 1991, n. 3428 ric. Casu, cit., ha esaminato il caso di un ricorrente, già carabiniere e guardia giurata, il quale aveva colpito un ladruncolo, che si stava allontanando a bordo di un'autovettura Fiat 500 dopo avere sottratto una ruota di scorta. Il colpo era stato sparato da una pistola tenuta all'altezza del fianco, con distanza compresa fra uno e cinque metri, ed aveva attinto la vittima alla testa, dopo avere trapassato la carrozzeria della Fiat sopra il lunotto posteriore, a metri 1,24 da terra. La sentenza ha annullato con rinvio dopo avere accertato la contraddittorietà della motivazione impugnata. Infatti, pur avendo affermato che l'autore non aveva alcun motivo per volere la morte della vittima, la Corte territoriale aveva poi dato rilievo alla direzione del colpo ed escluso che essa fosse stata sfalsata dalla durezza del grilletto. Le S.U. hanno rilevato che questi ultimi elementi facevano propendere per il dolo diretto.
Sez. 1, 3 febbraio 1992, ric. Lamari riv. 191241, ha esaminato un conflitto a fuoco verificatosi fra Carabinieri e rapinatori in fuga dopo il fallito tentativo di rapinare un gioielliere. Secondo la ricostruzione dei giudici di appello, il ricorrente avrebbe sparato nell'udire l'intimazione di alt fatta da un carabiniere che si era inginocchiato dietro una vettura e aveva puntato l'arma di ordinanza;
avrebbe fatto partire il colpo quando era giunto "di fronte" al carabiniere, puntando il fucile verso il basso e colpendolo al petto dalla distanza di cinque o sei metri. La sentenza, pur avendo annullato per vizio logico sulla ricostruzione della dinamica del ferimento, ha affermato che le circostanze sopra riassunte avrebbero dovuto indurre il giudice d'appello a ritenere il dolo diretto e non ad affermare contraddittoriamente che mancava la volontà omicida e che ricorreva il dolo eventuale. Soltanto in via subordinata, questa forma di dolo è stata considerata compatibile con il tentativo.
Sez. 1, 24 giugno 1991, ric. Gagliardi riv. 187815, ha esaminato il caso di due giovani in fuga a bordo di un'auto Peugeot rubata dopo avere consumato una rapina e inseguiti da una pattuglia con autoradio della Polizia di Stato. Sporgendosi da detta Peugeot, esplosero ripetuti colpi contro gli agenti con una pistola Walter PKK cal. 7,65, uno dei quali raggiunse il parafango anteriore sinistro della vettura all'altezza del suolo di 53 cm. Nel seguito della fuga, continuata a piedi, spararono numerosi altri colpi contro gli agenti, ad altezza d'uomo. La sentenza ha respinto i ricorsi ed affermato che da tale corretta ricostruzione dei fatti emergeva, non il dedotto dolo eventuale (per sè compatibile con il tentativo) ma il dolo diretto, nella forma alternativa, nella quale "l'agente si rappresenta e vuole, indifferentemente, l'uno o l'altro degli eventi casualmente ricollegabili alla sua condotta e alla sua coscienza e volontà".
Sez. 1, 28 gennaio 1991 ric. Lofino riv. 187183 - 85, ha ritenuto non corretta la qualificazione di dolo eventuale e sussistente il dolo diretto, nella forma alternativa, nel caso dell'imputato che, avendo messo in fuga un ladruncolo penetrato in casa, lo aveva inseguito tenendo in mano il fucile carico del padre, aveva sparato prendendo la mira dalla distanza circa m. 65 e aveva colpito la vittima al braccio destro, procurandole lesioni gravissime. Parimenti, Sez. 1, 26 novembre 1990, ric. Nocera + tre riv. 186155, ha respinto il ricorso e escluso il dolo eventuale, confermando la qualificazione di dolo diretto alternativo, nel caso di un rapinatore che, per sottrarsi all'alt intimato da una guardia giurata, esplose un colpo di pistola cal. 347 magnum contro parti vitali del corpo della vittima dalla distanza di circa dieci metri e dall'autovettura con la quale stava fuggendo unitamente agli altri rapinatori;
questi, successivamente intercettati da una pattuglia dei carabinieri, esplosero colpi di pistola e di fucile a canna mozza al loro indirizzo uno dei quali infranse il parabrezza dell'auto dei militari e cagionò lesioni all'occhio di un Carabiniere.
Ad analoghe conclusioni di sussistenza del dolo diretto alternativo in caso di conflitto a fuoco con le forze di polizia erano pervenute nel decennio precedente, fra le altre, Sez. 1, 12 giugno 1981, ric. Moio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1983 pagg. 744 ss. nonché Sez. 1, 25 maggio 1981, ric. Andraous, in Cass. Pen. 1982 pagg. 1535 ss.. Le considerazioni svolte e i precedenti richiamati, portano a concludere che la specie soggettiva, ricostruita dalla sentenza impugnata va qualificata come dolo diretto, per sè perfettamente compatibile con il delitto tentato, mentre deve essere confermata l'esclusione del dolo intenzionale, non avendo i giudici del merito ritenuto che il SS avesse di mira l'uccisione della guardia giurata.
La correzione dell'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale non richiede l'annullamento della sentenza, e pertanto il ricorso sul punto deve essere rigettato.
Deve essere accolto il secondo motivo. I giudici del merito hanno ritenuto reato più grave la rapina di cui all'imputazione sub A), tenuto conto "che per l'esecuzione dell'azione delittuosa sono state adoperate armi di micidiale potenza (quale è la pistola Uberti cal. 44 magnum) ...". Hanno determinato, cioè, il reato più grave comparando gli indici di gravità concreta di ciascun reato ex art.133 c.p.. Ma il criterio di determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione, non è quello così applicato in aderenza al precedente orientamento giurisprudenziale, bensì il criterio della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare, secondo quanto stabilito da queste Sezioni Unite con la sentenza 27 marzo 1992 n. 4901, ric. P.M. c. Cardarilli riv. 191128.
E fra la rapina sub A), punita edittalmente con la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni, e il tentato omicidio aggravato come sub B), punito edittalmente con la reclusione da 12 a 24 anni, reato più grave in base a detto criterio, risulta il secondo.
Pertanto sul punto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio.
Resta in tal modo assorbito il quinto motivo sull'entità della pena:
spetterà alla designanda Sezione della Corte d'appello di Milano di determinare la pena congrua per il reato più grave, in applicazione dell'indicato criterio di individuazione ed in relazione agli aumenti previsti per la continuazione.
Il terzo motivo, concernente l'affermata responsabilità per il titolo di ricettazione (capo E) dell'autovettura AN TH, usata per la rapina, è fondato e deve essere accolto.
Invero, a fronte della deduzione del SS, già formulata avanti al G.I.P. e nei motivi di appello, di avere egli stesso e il correo commesso il furto di tale vettura al fine di commettere la rapina, deduzione parzialmente confermata dalla circostanza, riportata nell'imputazione, che la AN TH era stata effettivamente rubata il giorno prima in Legnano a tale Franco Luoni, l'impugnata sentenza si è limitata a dire che non erano "emersi elementi tali da consentire di derubricare in furto la contestata ricettazione ..." in quanto "le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal SS erano rimaste prive di riscontri". Ed una motivazione ancor più sintetica e "di stile" si rinviene nella sentenza di primo grado. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto per mancanza di motivazione, in ordine alla prova del reato presupposto. Il quarto motivo di ricorso concernente l'affermazione di responsabilità per la tentata rapina impropria della vettura Fiat Uno sub F), la resistenza a pubblico ufficiale nei confronti del vigile urbano ID sub G) e le lesioni personali inferte al medesimo, secondo l'imputazione sub H), deduce generiche censure di merito, mentre il vizio di motivazione manifestamente illogica non sussiste e il denunciato travisamento di fatto non è compreso fra i vizi che possono costituire motivo di ricorso per cassazione secondo l'art. 606 comma 1 (in particolare, lettera e) c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE PENALI, visti gli artt. 615, 623 c.p.p.;
ANNULLA l'impugnata sentenza, limitatamente alla determinazione della pena nonché alla condanna per ricettazione;
RINVIA ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuova deliberazione in ordine ai motivi accolti sui punti suddetti;
RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 1993.